Fonte

Circolare FINMA SST

I Oggetto

La presente circolare descrive la prassi di vigilanza in materia di pubblicazioni e comunicazioni della FINMA in merito ai modelli standard e al rapporto SST, agli scenari, come pure alla verifica del rapporto SST e dei modelli SST.

II Campo di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi (gruppi) assoggettati alla vigilanza di gruppi e di conglomerati assicurativi ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. d LSA in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA.

III Governance

Le imprese di assicurazione stabiliscono l’organizzazione strutturale e procedurale e le linee gerarchiche per l’SST. Esse documentano i compiti, le competenze e le responsabilità della direzione generale e degli eventuali comitati, della direzione, delle istanze di controllo e delle funzioni di controllo indipendenti, della revisione interna come pure delle altre unità aziendali o organizzative rilevanti. La documentazione, i regolamenti, i processi e i controlli devono essere integrati nella gestione dei rischi aziendale. Se le competenze sono ripartite, i compiti, le competenze e le responsabilità devono essere attribuite in modo chiaro; inoltre, devono essere stabilite le linee gerarchiche e la responsabilità generale. I processi e le disposizioni essenziali devono essere documentati e controllati con frequenza regolare dal sistema di controllo interno.

IV Pubblicazioni e comunicazioni della FINMA

A. Modelli standard I modelli standard comprendono documenti esplicativi e modelli vincolanti. La FINMA verifica regolarmente se i modelli standard, compresi i loro parametri e la loro implementazione, devono essere ulteriormente sviluppati o completati a seguito di nuovi risultati. Nella verifica e nell’ulteriore sviluppo, essa collabora in maniera adeguata con le imprese di assicurazione interessate.

B. Disposizioni concernenti la determinazione del SST e il rapporto SST annuali Le disposizioni per la determinazione SST e il rapporto SST annuali comprendono la granularità minima dei dati secondo l’art. 24 cpv. 1 dell’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1), i modelli standard e le relative modifiche, compreso l’aggiornamento dei parametri, e gli scenari predefiniti secondo l’art. 43 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011).

La FINMA pubblica le disposizioni e annuncia l'estensione e le scadenze relative alla pubblicazione delle disposizioni complementari sei mesi prima del termine di presentazione del successivo rapporto SST annuale. Le disposizioni complementari sono generalmente pubblicate al più tardi tre mesi prima del termine per la presentazione del successivo rapporto SST annuale. In casi eccezionali, la FINMA può apportare adeguamenti alle disposizioni e alle disposizioni complementari nel rispetto delle scadenze previste dai nm. 7 e 8. La FINMA pubblica sul proprio sito internet una panoramica della determinazione del SST e del rapporto SST. Questa informa sulle modalità, le disposizioni e le scadenze per la prossima determinazione del SST e il prossimo rapporto SST annuali e contiene le informazioni che le imprese di assicurazione devono presentare. Richiama inoltre l’attenzione su eventuali successivi adeguamenti delle disposizioni in conformità al nm. 6 e su eventuali altre determinazioni del SST in corso, quali calcoli supplementari, test sul campo, ecc.

C Comunicazioni

Nella misura del possibile, la FINMA informa l’impresa di assicurazione, al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la prossima determinazione annuale del SST, se per il calcolo essa deve utilizzare il modello SST attualmente prescritto o approvato per l’utilizzo, con adeguamenti, maggiorazioni del capitale previsto, riduzioni del capitale sopportante i rischi o aggregazione di scenari.

V Verifica del rapporto SST da parte della FINMA

A. Verifica Sulla base dei rapporti SST, la FINMA può valutare le determinazioni del SST delle imprese di assicurazione per quanto riguarda: • i requisiti formali e contenutistici relativi al rapporto SST in conformità all’art. 24 OS- FINMA; e

• la corretta applicazione del modello SST predefinito o approvato per l’utilizzo.

Se la FINMA individua carenze nel rapporto SST, può rinviarlo all’impresa di assicurazione affinché lo rielabori e lo presenti nuovamente.

B. Riscontro La FINMA informa per iscritto le imprese di assicurazione, generalmente entro sei mesi dal termine d'inoltro dellrapporto SST, se:

  • ha constatato delle carenze nel rapporto SST; o

  • applica maggiorazioni del capitale previsto o riduzioni del capitale sopportante il rischio nella determinazione del SST presentata.

La FINMA applica maggiorazioni o riduzioni solo se sono materiali.

VI Verifica dei modelli SST da parte della FINMA

A. Verifica sommaria e verifica materiale Nel caso di un modello interno o di una modifica materiale di un modello interno, prima di presentare la richiesta di approvazione l’impresa di assicurazione deve presentare alla FINMA il modello o la modifica come pure il perimetro e la struttura della documentazione relativa al modello. Il modello è presentato dopo che , per leapprovazioni iniziali, la FINMA ha riconosciuto la necessità di un modello interno, l’impresa di assicurazione ha sviluppato il modello o la modifica del modello e la documentazione è disponibile in una struttura comprensibile. La FINMA comunica all’impresa di assicurazione se è possibile rinunciare alla presentazione del modello.

La FINMA esamina in modo sommario una richiesta di approvazione ai sensi dell’art. OS-FINMA per l’utilizzo di un modello interno, una modifica materiale di un modello interno o un adeguamento di un modello standard (verifica sommaria). Nel quadro della verifica sommaria, la FINMA valuta, sulla base della domanda presentata, se i requisiti quantitativi, qualitativi e organizzativi (art. 46 cpv. 1 lett. b OS) sono soddisfatti. La FINMA può sottoporre a verifiche materiali i modelli verificati sommariamente e le determinazioni SST (anche con i modelli standard). Nel caso di verifiche materiali, la FINMA informa preventivamente le imprese di assicurazione interessate in merito all’estensione, allo scopo e al formato provvisoriamente previsto della verifica materiale. La FINMA può ampliare l’estensione o lo scopo della verifica. In questi casi, informa le imprese di assicurazione interessate.

B. Risultati della verifica Nella comunicazione dell’esito della verifica sommaria o materiale all’impresa di assicurazione interessata, la FINMA indica: • i punti chiave della verifica effettuata;

  • i risultati principali e le conseguenze;

  • se l’impresa di assicurazione può utilizzare il modello verificato nell’SST fino a nuovo avviso, eventualmente subordinandolo a disposizioni accessorie quali adeguamenti oppure maggiorazioni o riduzioni.

Se da una verifica sommaria o materiale risulta che l’impresa di assicurazione non può utilizzare il modello verificato fino a nuovo avviso, la FINMA indica un modello SST ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 o 53b OS come modello transitorio. La FINMA offre alle imprese di assicurazione interessate l’opportunità di prendere posizione, entro un congruo termine, sui risultati della verifica.