Circolare FINMA Assicurazione sulla vita
I Oggetto
La presente circolare concerne i contratti di assicurazione sulla vita relativi ai rami assicu- corrispondente prassi della FINMA.
II Tariffazione di contratti di assicurazione sulla vita
A. Assegnazione ai rami assicurativi
L’impresa di assicurazione sulla vita assegna ai rami assicurativi A2, A6.1 o A6.2 contratti di assicurazione sulla vita o accordi contrattuali che per contratto prevedono prestazioni prevalentemente legate all’andamento dei valori di titoli, altri attivi o indici. Al riguardo, i titoli, gli altri attivi o gli indici sono noti allo stipulante. In casi motivati (ad es. in contratti di tipo ibrido, con una parte legata a quote di partecipazione e una parte classica) è possibile l’assegnazione a diversi rami assicurativi. L’assegnazione dei contratti di assicurazione sulla vita ai rami assicurativi è descritta nelle tariffe delle componenti principali dei contratti assicurativi.
Un contratto di assicurazione sulla vita presenta un rischio biometrico minimo se per la realizzazione di un rischio biomtetrico è prevista una prestazione non trascurabile. In singoli casi giustificati la FINMA può operare classificazioni divergenti.
Affinché un contratto dell’assicurazione vita possa essere compreso nei rami assicurativi A2, A3 o A7, deve prevedere la copertura di un rischio biometrico minimo.
Un’operazione di capitalizzazione (ramo assicurativo A6) è un accordo contrattuale senza rischio biometrico minimo concluso in conformità al nm. 3 tra un’impresa di assicurazione sulla vita e uno stipulante concernente l’acquisizione di elementi patrimoniali e la loro gestione in cambio di pagamenti una tantum, fissi o ricorrenti in maniera regolare, il cui importo è determinato o determinabile in anticipo. Tale operazione termina alla data convenuta o al decesso della persona assicurata.
Per le operazioni di capitalizzazione (ramo assicurativo A6), i versamenti e i pagamenti aggiuntivi che si discostano dal piano originario sono consentiti solo in misura limitata.
L’impresa di assicurazione assegna un contratto di assicurazione sulla vita alle opera- zioni tontinarie (ramo assicurativo A7) se il prodotto corrispondente contiene un piano che prevede la capitalizzazione comune dei contributi versati nell’ambito dei contratti di assicurazione relativi a tale prodotto e regola la distribuzione del capitale costituito ai superstiti o ai successori legali delle persone decedute.
B. Principi della tariffazione
L’impresa di assicurazione applica solo modelli tariffari riconosciuti a livello attuariale e basi di tariffazione sufficienti a permettere l’autofinanziamento dei processi parziali relativi ai prodotti.
C Tavole di mortalità e basi statistiche
I dati per le basi statistiche rilevati dal proprio effettivo di assicurati devono essere con- frontati con le basi statistiche riconosciute dalla FINMA e, se necessario, adeguati mediante una consona procedura statistica riconosciuta dalla FINMA. Le basi così ottenute devono essere prudenti e tenere conto, in particolare, di eventuali tendenze constatate e di imprecisioni nella misurazione.
In caso di segmentazione dei dati statistici utilizzati, occorre informare la FINMA al ri- guardo.
III Calcolo dei valori di liquidazione in caso di trasformazione e di
riscatto di contratti di assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale
A. Valore di liquidazione a) Definizione, principi, basi e metodi di calcolo
Il valore di liquidazione è appropriato se considera in maniera equilibrata gli interessi della comunità di stipulanti restanti e gli interessi dello stipulante da liquidare.
Le riserve matematiche d’inventario comprendono in particolare:
• le riserve matematiche nette (cfr. definizione nell’appendice) maggiorate delle riserve matematiche per i costi di gestione, escluse le riserve matematiche per le spese di acquisizione, fondate sulle basi tariffarie (cfr. precisazione matematica nell’appendice);
• per i contratti di assicurazione nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2, i valori di mer- cato degli elementi patrimoniali alla base dei contratti assicurativi come pure il valore delle opzioni e delle garanzie. È escluso il valore delle garanzie regolamentari per i valori di liquidazione;
• le quote di premi remunerate con il tasso d’interesse tecnico
• non integrate nelle riserve matematiche nette (cfr. definizione nell’appendice),
• non confluite negli investimenti per i contratti di assicurazione nei rami assicura- tivi A2, A6.1 e A6.2 che servono alla garanzia dei contratti assicurativi,
• ma previste per prestazioni e costi dopo la data di trasformazione o di riscatto.
In caso di trasformazione o di riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita, il valore di liquidazione corrisponde alle riserve matematiche d’inventario, previa eventuale deduzione delle spese di acquisizione non ammortizzate (valori di liquidazione alla trasformazione) e in caso di riscatto di un’eventuale deduzione supplementare per il rischio di tasso d’interesse (valore di liquidazione in caso di riscatto).
In caso di trasformazione o di riscatto parziale, per la determinazione della deduzione oc- corre tenere conto del rapporto fra le parti del contratto effettivamente trasformate o riscattate e le parti restanti del contratto.
In caso di riscatto parziale, la deduzione per il rischio di tasso d’interesse è consentita solo sulla parte versata del valore di liquidazione.
In caso di riscatto, ai contraenti non possono essere addebitati ulteriori costi oltre a quelli di cui all’art. 127 cpv. 2 lett. c OS. In particolare, non è ammesso nemmeno il trasferimento di altri costi o di costi o spese di terzi se, in base alla loro struttura specifica, è possibile che questi non vengano sostenuti in misura analoga alla scadenza della polizza e siano addebitati ai contraenti.
Su richiesta, tutti gli elementi devono essere messi a disposizione dei beneficiari in modo tale che l’importo della deduzione per il rischio di tasso d’interesse e l’importo della deduzione dei costi di acquisizione non ancora ammortizzati siano comprensibili a esperti in materia.
Nel calcolo, l’impresa di assicurazione tiene conto di tutte le componenti del contratto di assicurazione, ad eccezione di quelle delle assicurazioni invalidità, incapacità di guadagno, infortuni e malattie incluse nel contratto.
In caso di trasformazione o di riscatto parziale, un’eventuale rendita di invalidità in corso resta valida, a meno che il contratto di assicurazione non preveda una liquidazione in capitale. In caso di riscatto totale, nel calcolo del valore di liquidazione è necessario tenere debito conto di un’eventuale rendita di invalidità in corso, a meno che il contratto di assicurazione non preveda la continuazione del pagamento di tale rendita. b) Deduzione per spese di acquisizione non ammortizzate
Il tasso di zillmerizzazione alla base della deduzione per spese di acquisizione non am- mortizzate si riferisce al valore attuale dei premi lordi. Esso non deve superare il tasso di spese di acquisizione compreso nella tariffa. Inoltre, per le assicurazioni a capitalizzazione il tasso di zillmerizzazione è limitato al 5%.
Il valore attuale dei premi lordi è calcolato secondo le stesse basi tecniche utilizzate nel calcolo del premio per il rispettivo contratto. Per le assicurazioni per le quali non è stato definito il tasso d’interesse tecnico, il tasso di sconto corrisponde al tasso d’interesse massimo consentito alla stipulazione del contratto secondo l’art. 121 OS.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, eventuali impegni di rimborso per remune- razioni o provvigioni versati in caso di risoluzione anticipata del contratto assicurativo (c.d. responsabilità del distributore in caso di annullamento) devono essere considerati nella determinazione dei costi di acquisizione non ammortizzati, in modo tale da dedurre adeguatamente gli importi di rimborso dovuti dalle unità di vendita o dai partner.
La procedura per determinare il valore minimo di liquidazione è spiegata nell’appendice.
c) Deduzione per il rischio di tasso d’interesse
La deduzione per il rischio di tasso d’interesse consente all’impresa di assicurazione di compensare, in caso di riscatto, eventuali perdite dovute a un rialzo dei tassi d’interesse subite nella vendita di attivi. La deduzione per il rischio di tasso d’interesse non è superiore alla perdita di interessi prevista per il contratto in caso di annullamento. Al riguardo
occorre considerare in maniera adeguata la durata residua del contratto e la durata residua dell’investimento con cui i premi sono investiti in investimenti a tasso fisso. La deduzione per il rischio di tasso d’interesse non può essere effettuata in caso di riscatto di contratti di assicurazione vincolati a partecipazioni senza garanzia del capitale alla scadenza del contratto.
La deduzione è determinata in funzione della riserva matematica d’inventario.
d) Garanzia
Se in un contratto di assicurazione sulla vita vincolato a partecipazioni l’impresa di assi- curazione accorda garanzie finanziarie, tali garanzie devono essere adeguatamente considerate anche nel calcolo dei valori di liquidazione. È escluso il valore delle garanzie regolamentari per i valori di liquidazione. e) Quote di eccedenze assegnate
Il valore di liquidazione delle quote di eccedenze assegnate, integrate nella riserva mate- matica dell’assicurazione originaria, viene calcolato in modo analogo al valore di liquidazione dell’assicurazione originaria.
Se, in caso di accumulo con interessi delle quote di eccedenze assegnate, per la remu- nerazione si applica un tasso d’interesse garantito, per analogia esso dovrà essere considerato in un’eventuale deduzione per il rischio di tasso d’interesse.
Se sulle quote di eccedenze assegnate non viene corrisposta alcuna garanzia di tasso d’interesse, non è ammessa la deduzione per il rischio di tasso d’interesse. f) Approvazione dei valori di liquidazione
Per richiedere l’approvazione dei valori di liquidazione, occorre trasmettere alla FINMA i modelli tariffari e le condizioni generali di assicurazione come pure eventuali prospetti dei fondi per le assicurazioni vincolate a fondi o ibride.
Nel caso di adeguamenti di prodotti i cui valori di liquidazione sono già stati approvati dalla FINMA, tali valori devono essere nuovamente presentati alla FINMA per approvazione, se la definizione o i parametri dei valori di liquidazione, eccetto le ipotesi biometriche o il tasso d’interesse tecnico, vengono modificati. g) Obbligo d’informazione precontrattuale sulla trasformazione e sul riscatto della polizza
Prima della conclusione del contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante per iscritto sui seguenti punti:
• le modalità di trasformazione e di riscatto nonché le relative conseguenze giuridiche;
• la designazione delle basi biometriche, il tasso d’interesse tecnico e le regole per la determinazione del valore di liquidazione in caso di trasformazione e di riscatto;
• il metodo di calcolo della deduzione per il rischio di tasso d’interesse;
• l’andamento dei valori di trasformazione e di riscatto prima della deduzione per il ri- schio di tasso d’interesse in tutti gli scenari di rendimento.
L’impresa di assicurazione deve informare in modo trasparente lo stipulante in merito al fatto che l’andamento presentato dei valori di trasformazione non tiene conto di un’eventuale deduzione per il rischio di tasso d’interesse.
La designazione delle basi biometriche di cui al nm. 40 deve essere strutturata in ma- niera tale che si possa evincere chiaramente la comunità di assicurati per i quali i dati di misurazione sono stati rilevati e il periodo di misurazione. h) Obblighi di informazione
Se l’avente diritto richiede ulteriori dati per il calcolo del valore di trasformazione o di ri- scatto, occorre trasmettergli in particolare le seguenti informazioni:
• le riserve matematiche d’inventario;
• la deduzione per spese di acquisizione non ammortizzate;
• la deduzione per il rischio di tasso d’interesse;
• gli eventuali averi di eccedenze accumulati;
• l’importo pro rata della quota di eccedenza per l’anno di assicurazione in corso;
• il premio non ancora esaurito.
Tali dati devono essere comunicati in modo tale da risultare comprensibili in modo detta- gliato a esperti in materia.
B. Trasformazione del contratto di assicurazione
In caso di cessazione del pagamento dei premi, il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione assicurativa residua esente da premi. Per il calcolo del valore di trasformazione, il valore di liquidazione al momento della trasformazione (nm. 19) viene diminuito dell’importo dei premi giunti a scadenza ancora dovuti e utilizzato come premio unico di inventario a favore della prestazione assicurativa esente da premi.
Il valore di liquidazione in caso di trasformazione e il premio unico di inventario vengono calcolati secondo le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi del contratto originario.
C Riscatto del contratto di assicurazione
a) Principio di base
L’importo versato corrisponde al valore di liquidazione in caso di riscatto, al netto dei premi giunti a scadenza ancora dovuti. Nella determinazione degli importi versati, è possibile tenere conto di eventuali effetti di antiselezione. L’importo versato in caso di riscatto deve essere pari al minimo derivante dal valore di riscatto e dalla somma delle prestazioni per gli eventi che si verificano con certezza.
La parte del valore di liquidazione in caso di riscatto che non può essere versata in ra- gione del nm. 55 deve essere trasformata. A questa parte sono applicabili le disposizioni relative alla trasformazione del contratto di assicurazione.
b) Riscatto parziale di un contratto di assicurazione
In caso di riscatto parziale di un contratto di assicurazione con riduzione dei premi conve- nuti alla stipulazione del contratto, sono applicabili per analogia i nm. 21, 55 e 56. I premi ridotti non devono comprendere spese di acquisizione già ammortizzate con il riscatto parziale.
In caso di riscatto parziale di un contratto di assicurazione senza riduzione dei premi con- venuti alla stipulazione del contratto, le spese di acquisizione già ammortizzate con il riscatto parziale devono essere considerate nel momento in cui viene determinata la nuova prestazione assicurativa. c) Liquidazione della quota di eccedenze finale
In caso di riscatto o trasformazione di un contratto di assicurazione di capitalizzazione, una volta trascorsa almeno la metà della durata contrattuale pattuita l’impresa di assicurazione è tenuta ad accreditare allo stipulante almeno il 50% della riserva per l’eccedenza finale. Tale quota aumenta almeno in modo lineare fino al termine della durata contrattuale pattuita arrivando al 100%.
IV Partecipazione alle eccedenze nell’assicurazione sulla vita
Nell’ambito di un contratto di assicurazione sulla vita è possibile concordare una parteci- pazione alle eccedenze in funzione dei risultati. Lo scopo della partecipazione alle eccedenze è consentire allo stipulante di beneficiare delle eccedenze conseguite.
La partecipazione alle eccedenze viene prelevata dal fondo delle eccedenze dell’impresa di assicurazione e assegnata ai contratti di assicurazione aventi diritto alle eccedenze. In particolari condizioni può fungere da ammortizzatore dei rischi.
A. Piano delle eccedenze
L’assegnazione della partecipazione alle eccedenze agli stipulanti deve avvenire se- condo un piano delle eccedenze.
A tale scopo l’impresa di assicurazione suddivide il suo portafoglio di contratti di assicura- zione sulla vita aventi diritto alle eccedenze in sottoportafogli, ciascuno dei quali con coperture simili. Tale suddivisione può avvenire anche per tasso d’interesse tecnico, diversi tipi di rischio, vincoli a investimenti o in base ad altri criteri. Ad ogni sottoportafoglio deve essere assegnata, secondo metodi attuariali riconosciuti, una parte della partecipazione complessiva alle eccedenze, che tenga conto del contributo al risultato dato da ogni singolo sottoportafoglio.
L’assegnazione ai singoli contratti di assicurazione all’interno dei sottoportafogli non deve comportare una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile (art. 117 cpv. 2 OS).
L’attuazione del piano delle eccedenze viene descritta ogni anno in un rapporto. Esso contiene, in particolare, informazioni sulla suddivisione del portafoglio in sottoportafogli, sul sistema di ripartizione delle eccedenze nei vari sottoportafogli e, al loro interno, sulla scelta dei parametri per le eccedenze e sull’ammontare delle eccedenze assegnate ai singoli sottoportafogli. Occorre inoltre effettuare una stima delle fonti di utili e di perdite,
che può avvenire sulla base di una segmentazione più approssimativa. La FINMA ha la facoltà di richiedere il rapporto.
B. Partecipazione alle eccedenze al di fuori della previdenza professionale a) Fondo delle eccedenze
L’impresa di assicurazione può effettuare prelievi dal fondo delle eccedenze per contratti al di fuori della previdenza professionale esclusivamente nel quadro dell’assegnazione delle eccedenze o per compensare importi mancanti ai sensi dell’art. 136 cpv. 5 OS.
Le distribuzioni ai contratti di assicurazione il cui importo non può essere influenzato di- rettamente dall’impresa di assicurazione vengono assegnate al fondo delle eccedenze e immediatamente prelevate da esso. b) Assegnazione delle quote di eccedenze
Al riguardo occorre tenere adeguatamente conto dei contributi dei sottoportafogli agli utili e alle perdite.
La partecipazione alle eccedenze è formata da componenti di interesse, di rischio e di costi che devono essere determinate per ogni sottoportafoglio durante l’assegnazione delle eccedenze. Le componenti eccedentarie possono risultare negative ed essere compensate reciprocamente. Tuttavia, per ogni sottoportafoglio e per ogni contratto, sia la somma delle componenti eccedentarie sia la quota della partecipazione corrente alle eccedenze e la quota di eccedenze finale devono essere pari o superiori a zero.
All’interno dei sottoportafogli l’assegnazione della partecipazione alle eccedenze ai sin- goli contratti deve avvenire, in linea di massima, in modo proporzionale rispetto ai seguenti parametri di riferimento: premio di rischio decesso e invalidità, premio di costo e riserva matematica.
Per motivi particolari, segnatamente per motivi tecnici (p. es. sistema di gestione) o siste- matici (p. es. rendite da eccedenze), è possibile procedere secondo metodi diversi dai principi summenzionati (p. es. metodi meccanici). Deve comunque essere garantito che nell’assegnazione ai contratti all’interno dei sottoportafogli non si verifichi una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile (art. 117 cpv. 2 OS).
Nell’assegnazione delle eccedenze, l’impresa di assicurazione può considerare la con- cordanza specifica per il singolo prodotto tra gli impegni assicurativi e gli elementi patrimoniali loro attribuiti (asset liability management), distinguendo in particolare tra premi unici e premi periodici. L’impresa di assicurazione può inoltre quantificare e computare eventuali differenze nei costi della garanzia, ad esempio per impegni elevati o esigui relativi agli interessi. c) Quota di eccedenze finale
Il diritto alla prestazione al termine dell’intera durata dell’assicurazione corrisponde alla riserva individuale del contratto per la quota di eccedenze finale al momento della scadenza del contratto. Nel periodo antecedente alla scadenza del contratto, la riserva individuale non può essere ridotta.
La riserva per l’eccedenza finale è un impegno che rientra nell’importo legale del patrimo- nio vincolato. d) Ulteriori spiegazioni sulla partecipazione alle eccedenze
Eventuali modifiche delle modalità di assegnazione (p. es. passaggio da partecipazioni correnti alle eccedenze a eccedenze finali oppure modifica del tipo di utilizzo) sono considerate modifiche del sistema ai sensi dell’art. 137 cpv. 3 OS.
Una partecipazione anticipata alle eccedenze è ammessa a condizione che si basi su va- lori relativamente stabili. La partecipazione alle eccedenze anticipata deve fare riferimento a un solo anno e va definita analogamente alle norme concernenti le eccedenze versate a posteriori. Un’eccedenza di interesse anticipata non è possibile, a meno che non sia stata conseguita in passato e vincolata nel fondo delle eccedenze. e) Informazioni nelle condizioni generali di assicurazione
Nelle proprie basi contrattuali, l’impresa di assicurazione fornisce allo stipulante, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni ai sensi dell’art. 130 OS.
Le informazioni relative alle modalità di assegnazione delle eccedenze includono in parti- colare la descrizione dei principi per l’assegnazione della partecipazione alle eccedenze prelevata dal fondo delle eccedenze. Devono inoltre essere descritte le modalità di distribuzione della quota di eccedenze finale in caso di riscatto e di decesso. f) Informazione annuale agli stipulanti
L’impresa di assicurazione deve presentare ogni anno agli stipulanti un conteggio verifi- cabile della partecipazione alle eccedenze. Il conteggio contiene in particolare le seguenti indicazioni:
• le basi aggiornate per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi per la relativa assegnazione;
• l’ammontare della partecipazione alle eccedenze;
• per i contratti con eccedenza finale: la situazione del diritto minimo alla quota di ecce- denze finale alla scadenza dell’intera durata contrattuale e situazione della quota della riserva per l’eccedenza finale garantita in caso di riscatto;
• per i contratti con accumulo con interessi delle quote di eccedenze: la situazione del conto delle eccedenze e del tasso d’interesse di accumulo aggiornato;
• per i contratti con quota di risparmio: l’indicazione del tasso d’interesse per la remu- nerazione totale delle riserve matematiche a favore degli stipulanti.
Per tutti i contratti occorre operare una distinzione della partecipazione alle eccedenze assegnata, in funzione del tasso d’interesse, del rischio e dei costi. Se non è prevista alcuna eccedenza per uno di questi processi parziali, non è necessario presentare la documentazione corrispondente.
C Partecipazione alle eccedenze nella previdenza professionale
Fra i partner contrattuali diretti dell’impresa di assicurazione (stipulante) nell’ambito della previdenza professionale rientrano in particolare gli istituti di previdenza e i titolari di polizze di libero passaggio. a) Fondo delle eccedenze
Per i contratti stipulati nell’ambito della previdenza professionale, il fondo delle ecce- denze è suddiviso in due parti: una parte è destinata ai contratti con quota minima obbligatoria, l’altra ai casi particolari ai sensi dell’art. 146 OS.
L’assegnazione agli stipulanti dei mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze secondo l’art. 152 cpv. 2 OS deve essere presentata alla FINMA in forma adeguata, per esempio mediante un conteggio per tranche. b) Assegnazione delle quote di eccedenze
L’assegnazione agli istituti di previdenza deve avvenire secondo un metodo applicabile in modo coerente ai contratti affiliati e alle relative polizze degli assicurati.
La partecipazione alle eccedenze è formata da componenti di interesse, di rischio e di costi che devono essere determinate per ogni contratto durante l’assegnazione delle eccedenze.
Le componenti eccedentarie possono risultare negative ed essere compensate reciproca- mente. Tuttavia, per ogni contratto, sia la somma delle componenti eccedentarie sia la quota della partecipazione corrente alle eccedenze e la quota di eccedenze finale devono essere pari o superiori a zero.
Nell’assegnazione delle eccedenze è possibile tenere conto dell’andamento dei sinistri credibilizzato dall’entità e dalla durata di osservazione dei collettivi, nonché dell’andamento dei costi. c) Informazioni nelle basi contrattuali
Nelle proprie basi contrattuali, l’impresa di assicurazione fornisce allo stipulante, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni ai sensi dell’art. 130 OS.
Le informazioni relative alle modalità di assegnazione delle eccedenze includono in parti- colare la descrizione dei principi per l’assegnazione della partecipazione alle eccedenze prelevata dal fondo delle eccedenze. d) Informazione annuale agli stipulanti
L’impresa di assicurazione deve presentare ogni anno agli stipulanti un conteggio verifi- cabile della partecipazione alle eccedenze. Devono essere fornite in particolare le seguenti indicazioni:
• le basi aggiornate per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi per la relativa assegnazione;
• l’ammontare della partecipazione alle eccedenze;
• per i contratti con quota di risparmio: l’indicazione del tasso d’interesse per la remu- nerazione totale delle riserve matematiche a favore degli stipulanti.
Per tutti i contratti, nell’informazione annuale occorre operare una distinzione della parte- cipazione alle eccedenze, in funzione del tasso d’interesse, del rischio e dei costi. Se non è prevista alcuna eccedenza per uno di questi processi parziali, non è necessario presentare la documentazione corrispondente.
I requisiti minimi concernenti l’informazione annuale agli stipulanti sono definiti dalla FINMA.
D. Calcolo degli importi legali dei patrimoni vincolati
Di norma l’attribuzione al patrimonio comune o a un patrimonio vincolato separato av- viene, nel complesso, in base alle componenti principali del contratto di assicurazione sulla vita o dell’accordo contrattuale. In casi motivati (ad es. in contratti di tipo ibrido, con una parte legata a quote di partecipazione e una parte classica) è possibile attribuire la garanzia a diversi patrimoni vincolati. L’attribuzione dei contratti di assicurazione sulla vita e degli accordi contrattuali o delle componenti contrattuali ai patrimoni vincolati è documentata internamente.
Nell’importo legale del patrimonio vincolato separato devono essere considerate tutte le riserve per il relativo portafoglio (in particolare le componenti di rischio e di costo congiuntamente alla quota di risparmio).
V Calcoli esemplificativi per le assicurazioni sulla vita al di fuori
della previdenza professionale
Se, nell’ambito delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, le prestazioni di rischio assicurate e i premi di rischio dipendono dall’andamento effettivo del valore delle quote, occorre richiamare l’attenzione dello stipulante, in maniera comprensibile, in merito alle eventuali ripercussioni negative.
Se sono presentati calcoli esemplificativi unilateralmente favorevoli o eccessivamente irrealistici, lo stipulante viene ingannato sulle effettive opportunità offerte dalla prestazione complessiva del contratto (cfr. art. 117 cpv. 1 lett. a OS).
L’assegnazione di eccedenze più elevate rispetto ad altri stipulanti, nell’ottica di confor- marsi a calcoli esemplificativi emessi precedentemente, costituisce una notevole disparità di trattamento non giustificabile (art. 117 cpv. 2 OS). Nell’assegnazione di eccedenze a rendite in corso sono possibili deroghe a questo principio.
VI Informazioni supplementari agli stipulanti di un’assicurazione
sulla vita vincolata a partecipazioni
Prima della conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita vincolata a partecipa- zioni, l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in conformità alle prescrizioni che disciplinano l’informazione degli investitori in investimenti collettivi di capitale aperti da parte delle direzioni di fondi o delle SICAV. Al riguardo occorre considerare le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.
VII Attivazione dei valori di riscatto non estinti
L’attivazione dei valori di riscatto è consentita solo nell’ambito dell’assicurazione indivi- duale sulla vita e in conformità alle disposizioni seguenti.
I valori di riscatto da attivare devono essere determinati individualmente per ogni con- tratto e, in seguito all’attivazione, ammortizzati in funzione dei premi incassati. Per l’attivazione sono considerati solo i valori di riscatto inclusi nei premi.
I costi attivati non possono essere utilizzati per coprire l’importo legale.
I valori di riscatto attivati per un determinato contratto non possono superare i valori di riscatto non ammortizzati deducibili in caso di riacquisto o di trasformazione del contratto. La regola del non superamento del terzo secondo l’art. 127 cpv. 2 lett. g OS non si applica.
I valori di riscatto complessivamente attivati devono sempre essere calcolati in modo tale da poter essere coperti, con un elevato grado di certezza, dai futuri margini dei contratti.
VIII Disposizioni transitorie
Il capitolo IV si applica anche ai contratti già in essere. Le informazioni annuali agli stipu- lanti devono essere attuate al più tardi dal 1° gennaio 2026. Fino all’attuazione si applica la Circ. FINMA 16/6.
Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2016, viene meno la distinzione delle compo- nenti eccedentarie «eccedenza di interesse» e «altre eccedenze» nel calcolo dell’assegnazione delle eccedenze a livello di contratto (cfr. nm. 69, 70) e nell’ambito dell’informazione annuale agli stipulanti (cfr. nm. 99, 100) in caso di sistemi di eccedenza meccanici.
Un’eventuale riassegnazione ai patrimoni vincolati può essere effettuata entro il 1° gen- naio 2026. In casi motivati la FINMA può concedere delle deroghe.
La documentazione di cui al nm. 2 e di cui ai nm. 22, 28 e 29 si riferisce alle tariffe e deve essere applicata per ogni tariffa nella successiva domanda per l’approvazione dei valori di liquidazione.
La documentazione di cui al nm. 101 si applica anche al portafoglio in essere.
Allegato Spiegazioni sulla formula per il calcolo dei valori di liquidazione
Basi e terminologia
La presente appendice tratta una serie di casi tipici, ma non può coprire tutti gli esempi possibili (per esempio, certificati o operazioni tontinarie). Per tali prodotti si applica per analogia.
Il valore attuale attuariale (tenendo conto delle probabilità di uscita del primo ordine) al momento t di un cash flow tariffario CF a partire da tale momento t (compreso) fino al momento u≥t è espresso da
𝐵𝑊𝑡 (𝐶𝐹𝑡 , … , 𝐶𝐹𝑢 )
dove il tasso d’interesse soggiacente è il tasso d’interesse tecnico z. Si utilizza la formula abbreviata,
𝐵𝑊𝑡 (𝐶𝐹) = 𝐵𝑊𝑡 (𝐶𝐹𝑡 , … , 𝐶𝐹𝑛 ),
dove 𝑛 è la durata contrattuale. Si applica 𝑡 ∈ {0,1, … , 𝑛}.
I premi lordi versati al momento 𝑡 ∈ {0,1, … , 𝑛 − 1} sono definiti da 𝑃𝑡 , le eventuali presta- zioni da fornire da 𝐿𝑡 e i costi da sostenere da 𝐾𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝑉𝑡 ; 𝐴𝑡 rappresenta le spese di acquisizione (senza riduzione derivante da restituzioni) e 𝑉𝑡 gli altri costi (di norma costi amministrativi). Le restituzioni fanno parte delle spese di acquisizione (come componente negativa dei costi), ma sono presentate separatamente di seguito per definire i valori di liquidazione in conformità al principio di causalità. Le seguenti quote di premi sono rilevanti:
la parte di premi 𝑃𝐾 per i costi,
la parte di premi 𝑃𝑉 per gli altri costi,
la parte di premi 𝑃𝐿 per le prestazioni future coperte dalle riserve tecniche,
la parte di premi 𝑃𝐹 confluita negli eventuali investimenti per i contratti di assicurazione nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2 che servono da garanzia dei contratti assicurativi,
la parte di premi non utilizzata 𝑃𝑛𝑣 = 𝑃 − 𝑃𝐾 − 𝑃𝐿 − 𝑃𝐹 , che
non è integrata nelle riserve lorde,
non è confluita negli investimenti per i contratti di assicurazione nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2 che servono da garanzia dei contratti assicurativi,
ma è prevista per coprire le prestazioni e i costi futuri;
per 𝑠 ∈ {0,1, … , 𝑛 − 1}, 𝑃𝑡𝑛𝑣,𝑠 è la parte di 𝑃𝑡𝑛𝑣 prevista per le prestazioni e i costi dopo il momento 𝑠.
Le riserve matematiche nette sono definite da 𝐷𝑅𝑡𝐿 = 𝐵𝑊𝑡 (𝐿) − 𝐵𝑊𝑡 (𝑃𝐿 ), le riserve mate- matiche per i costi da 𝐷𝑅𝑡𝐾 = 𝐵𝑊𝑡 (𝐾) − 𝐵𝑊𝑡 (𝑃𝐾 ), le riserve matematiche per i costi di
gestione da 𝐷𝑅𝑡𝑉 = 𝐵𝑊𝑡 (𝑉) − 𝐵𝑊𝑡 (𝑃𝑉 ) e le riserve matematiche lorde da 𝐷𝑅𝑡 = 𝐷𝑅𝑡𝐿 + 𝐷𝑅𝑡𝐾 . Le riserve matematiche d’inventario sono definite da 1:
𝑡
𝐷𝑅𝑡𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 = 𝐷𝑅𝑡𝐿 + 𝐷𝑅𝑡𝑉 + 𝐹𝑡 + 𝑊𝑡𝑂𝐺 + ∑(1 + 𝑧)𝑡−𝑢 ⋅ 𝑃𝑢𝑛𝑣,𝑡
dove 𝐹𝑡 è il valore di mercato degli investimenti secondo l’art. 110 cpv. 5 OS assegnati al contratto. 𝑊𝑡𝑂𝐺 designa il valore delle opzioni e delle garanzie per tali contratti.
Determinazione del valore di liquidazione
Se uno stipulante annulla il contratto al momento 𝑠 (immediatamente dopo i pagamenti dovuti in quel momento), al contratto non possono più essere attribuite spese di acquisizione, in quanto non fa più parte del portafoglio. Devono tuttavia essere attribuite al contratto eventuali restituzioni dovute in seguito all’annullamento. Il futuro cash flow negativo dei costi al momento 𝑡 ≥ 𝑠 è dato da,
−𝑅𝑡𝑠 ,
dove 𝑅𝑡𝑠 ≥ 0 rappresenta i pagamenti dovuti alle restituzioni agli intermediari. Si tratta di una grandezza tariffaria che tiene conto dei vari accordi in un calcolo misto. In riferimento al momento s, il valore di questi pagamenti è pari a ∑𝑛−1 𝑠−𝑡 ⋅ 𝑅𝑡𝑠 . Il valore tariffario dell’assicurazione al momento 𝑠 è dunque,
𝑠 𝑛−1 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑛𝑣,𝑠 𝑊𝑠 𝐿 𝐾 𝑂𝐺 = 𝐷𝑅𝑠 + 𝐷𝑅𝑠 + 𝐹𝑠 + 𝑊𝑠 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑢 ⋅ 𝑃𝑢 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑡 ⋅ 𝑅𝑡𝑠 − 𝑍𝑅𝐴𝑠
dove 𝑍𝑅𝐴𝑠 designa un’eventuale deduzione per il rischio di tasso d’interesse. Per il calcolo delle spese di acquisizione deducibili non ancora ammortizzate occorre tuttavia utilizzare una procedura di zillmerizzazione, in cui le spese di acquisizione da considerare sono limitate dal tasso di zillmerizzazione del 5%.
Ne risultano le seguenti spese di acquisizione modificate:
Per tali spese di acquisizione modificate, i corrispondenti premi per le spese di acquisizione modificate sono fissati come annualmente costanti. Ne risulta il seguente cash flow modificato per le spese di acquisizione:
𝐴̃0 ä𝑥:𝑛
dove 𝐸 rappresenta il cash flow unitario corrispondente a un pagamento annuale di 1.
1 Il concetto di «riserva matematica» è retto dall’OS.
Le altre spese modificate 𝐾 ̃ vengono definite come annualmente costanti, in modo tale che il loro valore attuale corrisponda al valore attuale delle spese complessive al netto delle spese di acquisizione modificate, ossia 𝐴̃0 ,
𝐾 . ä𝑥:𝑛
Anche i premi dei costi modificati 𝑃𝐾̃ sono ipotizzati come annualmente costanti, da cui risulta 𝑃 𝐾̃ = 𝐾 ̃.
Le restituzioni riguardano le provvigioni degli intermediari già versate. Devono pertanto essere considerate nella determinazione del valore di liquidazione a favore dello stipulante.
Ne risulta il seguente valore di zillmerizzazione:
𝑊𝑠𝑍𝑖𝑙𝑙𝑚𝑒𝑟 = 𝐷𝑅𝑠𝐿 + 𝐷𝑅𝑠𝐴̃ + 𝐷𝑅𝑠𝐾̃ + 𝐹𝑠 + 𝑊𝑠𝑂𝐺 𝑠 𝑛−1 𝑛𝑣,𝑠 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑢 ⋅ 𝑃𝑢 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑡 ⋅ 𝑅𝑡𝑠 − 𝑍𝑅𝐴𝑠 ä𝑥+𝑠:𝑛−𝑠 ä𝑥:𝑛 𝑠 𝑛−1 𝑛𝑣,𝑠 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑢 ⋅ 𝑃𝑢 + ∑(1 + 𝑧) 𝑠−𝑡 ⋅ 𝑅𝑡𝑠 − 𝑍𝑅𝐴𝑠 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 ä𝑥+𝑠:𝑛−𝑠 ä𝑥:𝑛
Il valore di liquidazione in caso di annullamento dopo il pagamento dei premi al momento 𝑠 > 0 immediatamente prima di tutti i pagamenti e tutte le prestazioni ammonta in quel momento a:
2 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓
𝐴𝑏𝑓𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑤𝑒𝑟𝑡𝑠 ≥ max ( 𝐷𝑅𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 , 𝑊𝑠 , 𝑊𝑠𝑍𝑖𝑙𝑙𝑚𝑒𝑟 ).
Nel caso particolare 𝑃𝑡𝐾 = 𝐵𝑊0 (𝐾)/ä𝑥:𝑛 , per ogni 𝑡 ∈ {0,1, … , 𝑛 − 1} si ottiene:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 ä𝑥+𝑠:𝑛−𝑠 𝑊𝑠𝑍𝑖𝑙𝑙𝑚𝑒𝑟 = 𝑊𝑠 − 𝐵𝑊𝑠 (𝐾) + 𝐵𝑊𝑠 (𝑃𝐾 ) − 𝐴̃0 ä𝑥:𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 ä𝑥+𝑠:𝑛−𝑠 = 𝑊𝑠 − 𝐵𝑊𝑠 (𝐾) + (𝐵𝑊0 (𝐾) − 𝐴̃0 ) . ä𝑥:𝑛