Fonte

Circolare FINMA Liquidità – assicuratori

I Oggetto

La presente circolare concretizza le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e dell’Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) concernenti la gestione del rischio di liquidità (art. 22 LSA, artt. 96 e 97 OS), i requisiti in materia di liquidità (art. 98a cpv. 1–3 OS) e il rapporto alla FINMA (art. 98a cpv. 4 OS).

II Campo di applicazione

La presente circolare si rivolge alle imprese di assicurazione con sede in Svizzera (art. cpv. 1 lett. a LSA) come pure ai gruppi e ai conglomerati assicurativi (art. 2 cpv. 1 lett. d LSA). Se non indicato diversamente, le imprese di assicurazione, i gruppi e i conglomerati assicurativi sono raggruppati sotto il termine di «assicuratori». Se è indicato esplicitamente, i numeri marginali si applicano alle succursali di imprese di assicurazione con sede all’estero (art. 2 cpv. 1 lett. b LSA, succursali).

III Proporzionalità

Gli assicuratori organizzano la gestione della liquidità in funzione delle loro dimensioni, della complessità della loro attività e della loro esposizione effettiva ai rischi di liquidità. La presente circolare lascia un margine di manovra sufficiente per un’attuazione proporzionale e orientata al rischio.

IV Definizioni

Rischio di liquidità: rischio che l’assicuratore non possa più adempiere integralmente o entro i termini stabiliti gli impegni di pagamento attuali e futuri (rischio di insolvenza). Bilancio dei flussi di liquidità: confronto fra gli afflussi e i deflussi di liquidità accumulati in un determinato periodo. Fabbisogno di liquidità: si ottiene un fabbisogno di liquidità positivo se, in un determinato periodo, i deflussi accumulati superano gli afflussi accumulati. Potenziale di liquidità: mezzi di pagamento che possono essere generati in un determinato periodo per coprire un fabbisogno di liquidità. I valori patrimoniali del potenziale di liquidità vengono stabiliti dagli assicuratori in base alla strategia commerciale e di rischio e prendendo in considerazione le disposizioni normative o altre disposizioni obbligatorie. Posizione di liquidità: le posizioni di liquidità derivano dal bilancio dei flussi di liquidità e dal potenziale di liquidità in un determinato periodo di tempo. Quoziente di copertura della liquidità: rapporto tra le riserve di liquidità realizzabili (valori patrimoniali a elevata liquidità) o il potenziale di liquidità totale e il fabbisogno di liquidità in un determinato periodo. Propensione al rischio: disponibilità, in linea di principio, ad accettare i rischi nell’ambito della strategia aziendale definita.

Prove di stress (stress test): i principali fattori di rischio e il loro impatto sulle posizioni di liquidità vengono esaminati in un determinato periodo, partendo dal presupposto che uno sviluppo fortemente sfavorevole di uno o più parametri di input possa verificarsi con una certa probabilità. In uno stress test inverso (reverse stress test) vengono esaminate le variazioni dei parametri di input per un determinato risultato. Analisi degli scenari: vengono esaminate le conseguenze di una possibile modifica delle condizioni quadro esterne e interne all’impresa. Nello specifico viene effettuata un’analisi quantitativa e/o qualitativa dei fattori (chiave) più complessi che presentano diverse dipendenze e le loro conseguenze sulla situazione di liquidità in un determinato periodo. Gestione centralizzata della liquidità: qualsiasi forma di gestione e messa a disposizione di liquidità all’interno del gruppo o di linee di liquidità all’interno del gruppo (in particolare cash pooling).

V Requisiti

A. Governance Gli assicuratori documentano la loro organizzazione strutturale e procedurale e le linee gerarchiche riguardo alla gestione della liquidità e del rischio di liquidità. Essi documentano i compiti, le competenze e le responsabilità dell’organo preposto all’alta direzione, compresi i relativi comitati, la direzione, le istanze e le funzioni di controllo indipendenti, la revisione interna e altre unità operative e organizzative rilevanti per l’identificazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di liquidità, come pure per il rapporto in materia. Se le competenze sono ripartite, i compiti, le competenze e le responsabilità devono essere attribuite in modo chiaro e devono essere stabilite le linee gerarchiche e la responsabilità generale. L’organo preposto all’alta direzione approva e verifica la strategia, come pure i principi importanti in relazione con la gestione della liquidità. Esso definisce e approva la propensione generale al rischio e garantisce che la direzione adotti le misure necessarie per l’identificazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di liquidità. La direzione riferisce con frequenza regolare sulla situazione di liquidità e comunica immediatamente all’organo preposto all’alta direzione – tenendo conto della propensione al rischio definita – modifiche o scostamenti negativi significativi della posizione di liquidità attuale o attesa. Il mandatario generale delle succursali deve essere informato sulla propensione al rischio e sulla strategia di rischio definita per l’attività della succursale. Per quanto concerne le attività di quest’ultima, il mandatario generale deve essere coinvolto nel rapporto periodico interno sulla situazione di liquidità.

B. Gestione e pianificazione della liquidità Gli assicuratori esaminano almeno una volta all’anno, in relazione alla pianificazione del capitale, il futuro fabbisogno strategico di liquidità sulla base della strategia aziendale e delle circostanze esogene. Al riguardo devono essere pianificati il finanziamento futuro dell’attività e in particolare la sostituzione delle attuali fonti di finanziamento. In caso di

cambiamenti sostanziali, la pianificazione strategica della liquidità deve essere verificata e all’occorrenza adeguata. Gli assicuratori pianificano e valutano le posizioni di liquidità in maniera prospettiva su un orizzonte di un anno e, tranne in casi motivati, anche su un orizzonte di un mese. Al riguardo, prendono in considerazione gli afflussi e i deflussi di liquidità derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento. A seconda dell’attività e dell’esposizione riguardo ai rischi di liquidità considerano ulteriori orizzonti temporali inferiori a un anno. Gli assicuratori con flussi di liquidità volatili ne tengono conto in maniera adeguata nella determinazione degli orizzonti di pianificazione. Gli assicuratori con un’attività o posizioni con possibili deflussi di liquidità molto elevati e a brevissimo termine definiscono di conseguenza un orizzonte temporale breve. Se la pianificazione non viene effettuata su base continuativa, occorre tenere conto dei cambiamenti sostanziali negli orizzonti di pianificazione a lungo termine. Le incertezze della pianificazione devono essere considerate nel potenziale di liquidità disponibile, aumentandolo in modo adeguato. Se non è possibile o è difficile pianificare significativi deflussi di cassa individuali, volatili e a breve termine, occorre stanziare adeguate riserve di liquidità supplementari a fini di copertura. Al riguardo occorre fissare un livello di sicurezza elevato sulla base di prove di stress. Gli assicuratori con flussi di liquidità importanti in differenti valute devono tenere conto, con metodi appropriati e documentati, dei rischi legati al tasso di cambio che risultano in particolare da disallineamenti valutari, nonché possibili restrizioni operative. A questo riguardo occorre predisporre adeguate riserve di liquidità supplementari per coprire i rischi di cambio e le restrizioni operative. I probabili afflussi di cassa da valori patrimoniali del potenziale di liquidità non possono essere considerati come afflussi di liquidità nel bilancio dei flussi di liquidità e nello stesso tempo nel potenziale di liquidità nel rispettivo orizzonte di pianificazione. Per la stima degli afflussi e dei deflussi di liquidità futuri nel bilancio dei flussi di liquidità

nei diversi orizzonti di pianificazione, gli assicuratori utilizzano metodi appropriati e documentati. La valutazione degli afflussi di liquidità futuri deve essere verificata con frequenza regolare (almeno una volta all’anno), raffrontata con la pianificazione della liquidità e documentata. Per il potenziale di liquidità e i singoli valori patrimoniali, in funzione delle scadenze, della negoziabilità e dell'affinità alla liquidità occorre definire almeno le seguenti categorie: 1. valori patrimoniali a elevata liquidità che sono disponibili a brevissimo termine con restrizioni operative molto limitate e senza riduzioni, come pure valori patrimoniali stanziabili presso la banca centrale, se l’assicuratore ha accesso al mercato monetario direttamente per il tramite della banca centrale o di una piattaforma di negoziazione sulla quale quest’ultima opera; 2. valori patrimoniali liquidi negoziabili che vengono negoziati con frequenza regolare e sono disponibili a breve termine, all’occorrenza con una riduzione; 3. altri valori patrimoniali meno liquidi che possono essere utilizzati a medio termine per coprire uno scompenso di liquidità (liquidity gap), tuttavia le variazioni di valore devono essere considerate in maniera adeguata, per esempio con riduzioni sufficienti.

Le linee di liquidità esistenti (linee di credito, pool di liquidità/cash pooling, garanzie astratte/incondizionate, ecc.) possono essere considerate come potenziale di liquidità nel quadro della pianificazione ordinaria della liquidità, nella misura in cui siano probabilmente disponibili nel corrispondente orizzonte di pianificazione. Se è necessario costituire garanzie, queste non possono essere considerate contemporaneamente nel potenziale di liquidità. Altre possibilità di rifinanziamento possono essere considerate in maniera adeguata nel quadro della pianificazione della liquidità, nella misura in cui siano probabilmente disponibili nel corrispondente orizzonte di pianificazione. Se è necessario costituire garanzie, queste non possono essere considerate contemporaneamente nel potenziale di liquidità. Gli assicuratori valutano con prudenza il potenziale di liquidità e i singoli valori patrimoniali e considerano in maniera adeguata le variazioni di valore, per esempio mediante riduzioni sufficienti. L’ammontare adeguato, la composizione, la diversificazione, la valutazione dei valori patrimoniali (inclusi le riduzioni di valore e i margini di sicurezza) come pure le ipotesi sulla trasferibilità e sulla disponibilità operativa dei valori patrimoniali o delle garanzie vengono verificati con frequenza regolare (almeno una volta all’anno), raffrontati con la pianificazione della liquidità e documentati. Gli assicuratori documentano le regole, le competenze e i processi relativi al modo in cui le riserve di liquidità e il potenziale di liquidità esistente sono messi a disposizione in funzione della categorizzazione per coprire un fabbisogno di liquidità. I processi operativi interni ed esterni per la tempestiva messa a disposizione delle riserve o del potenziale di liquidità devono essere considerati nel quadro della pianificazione della liquidità sulla base dell’orizzonte definito. Gli assicuratori che fanno parte di un gruppo dotato di una gestione centralizzata della liquidità disciplinano e documentano in particolare:

  • le competenze, gli impegni, le condizioni e le possibilità di disdetta e di esclusione fissate per contratto di tutte le parti coinvolte, e

  • i prezzi di trasferimento della liquidità nel contesto di condizioni conformi al mercato. La pianificazione della liquidità deve essere documentata in maniera adeguata. I flussi di

liquidità pianificati all’inizio degli orizzonti temporali definiti e le corrispondenti modifiche del potenziale di liquidità (valori pianificati) devono sempre essere raffrontati con la situazione effettiva alla fine degli orizzonti temporali (valori effettivi). Se l’attività commerciale comprende, oltre alla moneta di banca centrale, anche altri mezzi di pagamento assimilabili alla moneta bancaria (sostituti della moneta, criptovalute, ecc.), le disposizioni e in particolare il nm. 22 si applicano per analogia. Alle succursali si applicano per analogia i nm. 19-33 e 37-38.

C Riserva di liquidità

Gli assicuratori detengono adeguate riserve di liquidità costituite da valori patrimoniali a elevata liquidità (nm. 26) per far fronte a un fabbisogno di liquidità a breve termine. Nella riserva di liquidità possono detenere in via aggiuntiva anche ulteriori valori patrimoniali

liquidi adeguati (nm. 27). Al riguardo, tengono conto della pianificazione ordinaria della liquidità e di possibili situazioni di stress. L’assicuratore garantisce che la riserva di liquidità è costituita da valori patrimoniali che

  • sono misurati in misura sufficiente rispetto al modello commerciale, al volume delle attività in bilancio e fuori bilancio e sulla base della pianificazione della liquidità;

  • sono in linea con la propensione al rischio definita e con la conseguente tolleranza al rischio e sono adeguatamente diversificati;

  • corrispondono al possibile fabbisogno di liquidità che può risultare da situazioni di stress e

  • la cui ripartizione per società, unità nazionali e valute 1 tiene conto dei rischi che ne

derivano e delle peculiarità del mercato. L’assicuratore garantisce che l’utilizzo delle riserve di liquidità non sia precluso da restrizioni legali, contrattuali, regolamentari o operative. L’ammontare adeguato, la composizione, la diversificazione e le ipotesi concernenti la trasferibilità e la disponibilità operativa dei valori patrimoniali o delle garanzie vengono regolarmente riesaminati, documentati e raffrontati con la pianificazione della liquidità. Devono inoltre essere garantiti l’accesso effettivo, immediato e diretto dell’assicuratore ai valori patrimoniali delle riserve di liquidità e i processi operativi. Le disposizioni relative alla riserva di liquidità si applicano per analogia anche alle succursali.

D. Gestione del rischio di liquidità La direzione si assicura che la solvibilità sia garantita anche in condizioni sfavorevoli, che la liquidità venga gestita in modo efficace in funzione della propensione al rischio definita e della conseguente strategia di rischio e che vengano definiti direttive e processi efficaci per il controllo e la limitazione del rischio di liquidità. La propensione al rischio comprende in particolare la definizione della capacità di resistenza in relazione alla durata e alla gravità di una carenza di liquidità nel quadro della strategia aziendale definita e in condizioni di crisi. Ciò comprende segnatamente anche dichiarazioni sull’ammontare minimo delle riserve di liquidità e del potenziale di liquidità nonché sul quoziente di copertura della liquidità negli orizzonti di pianificazione rilevanti. A questo riguardo la propensione al rischio può essere definita in modo statico o sulla base di indicatori affidabili in modo dinamico. La propensione al rischio in riferimento ai rischi di liquidità viene definita, documentata e approvata dall’organo preposto all’alta direzione. Sulla base della strategia aziendale e della propensione al rischio definita, nella strategia di rischio occorre tenere conto della gestione dei rischi di liquidità. Sul tale base, gli assicuratori dispongono di tolleranze definite, sistemi di limite, indicatori e soglie di allerta per la gestione e il monitoraggio delle posizioni di liquidità.

All’occorrenza anche altri mezzi di pagamento assimilabili alla moneta bancaria (sostituti della moneta, criptovalute, ecc.).

Il quadro globale di gestione del rischio di liquidità è allestito in maniera strutturata e comprende la documentazione di tutti i regolamenti, i processi e i controlli, come pure i canali di comunicazione definiti a tutti i livelli organizzativi interessati fino all’organo preposto all’alta direzione. In caso di modifiche significative dell’attività e del contesto di mercato, il quadro globale di gestione del rischio di liquidità deve essere verificato e all’occorrenza adeguato. Deve essere verificato con frequenza regolare sotto il profilo dell’efficacia anche da istanze indipendenti. La gestione del rischio di liquidità, i regolamenti, i processi e gli strumenti per il monitoraggio e la gestione nonché la limitazione dei rischi di liquidità sono integrati nella gestione superiore del rischio a livello aziendale. Gli assicuratori che fanno parte di un gruppo dotato di una gestione centralizzata della liquidità garantiscono di essere in grado di valutare e monitorare le proprie posizioni di liquidità sulla base della propensione al rischio, della strategia in materia di rischio di liquidità e dei principi e limiti che ne derivano. Al riguardo devono essere istituiti in particolare processi di reporting definiti. Gli assicuratori che fanno parte di un gruppo dotato di una gestione centralizzata della liquidità tengono conto, nella pianificazione, delle possibili restrizioni al trasferimento della liquidità fra le società e le unità nazionali dovute a motivi giuridici, contrattuali, normativi o operativi. Al fine di garantire la propria solvibilità, devono assicurare che il potenziale di liquidità necessario sia accessibile senza impedimenti anche in situazioni di stress. I gruppi e i conglomerati assicurativi assoggettati alla vigilanza devono garantire di disporre, in seno al gruppo o al conglomerato, del potenziale di liquidità o della riserva di liquidità necessaria anche in situazioni di stress. Gli assicuratori esaminano in maniera sistematica i rischi di liquidità in funzione dell’attività e della rilevanza e se opportuno costituiscono rispettivi gruppi di rischio legati a differenti attività. La valutazione del rischio in condizioni sia normali sia di crisi comprende in particolare i flussi di pagamento, le riserve di liquidità e il potenziale di liquidità, eventuali

disallineamenti valutari, controparti, garanzie da costituire e il rifinanziamento. Occorre tenere conto di possibili rischi di concentrazione e grandi rischi come pure di altre dipendenze. È necessario prestare particolare attenzione ai fattori di rischio di liquidità derivanti da operazioni fuori bilancio (impegni irrevocabili, garanzie, downgrade trigger agreements, chiamate di margine/richieste di garanzia, altri impegni di versamento suppletivo, ecc.). Gli assicuratori valutano almeno una volta all’anno le posizioni di liquidità sulla base di ipotesi di crisi (prove di stress) e nel quadro di scenari sfavorevoli. Al riguardo considerano i fattori essenziali di rischio dei flussi di liquidità e del potenziale di liquidità sia singolarmente sia, se necessario, combinandoli. Possibili elementi di prove di stress e di scenari includono fra l'altro:

  • elementi specifici all’impresa e all’attività;

  • scenari di mercato globali;

  • controparti e altri partecipanti al mercato;

  • restrizioni dei flussi di pagamento tra le società facenti parte di un gruppo con gestione centralizzata della liquidità;

  • soppressione delle linee di liquidità o delle possibilità di rifinanziamento;

  • fattori di rischio di liquidità derivanti da impegni fuori bilancio;

  • disposizioni specifiche della FINMA. Il numero e la portata delle prove di stress e degli scenari analizzati si orientano alla complessità del profilo di rischio. Al riguardo occorre considerare i rischi identificati come significativi. Gli assicuratori validano mediante reverse stress test in particolare i parametri di liquidità utilizzati, gli indicatori di rischio definiti e i sistemi di limiti. Gli assicuratori garantiscono che la base di dati utilizzata per le prove di stress e le analisi degli scenari riflette la situazione attuale. Se si verificano cambiamenti significativi della situazione di liquidità dell’assicuratore o cambiamenti sfavorevoli del contesto, occorre verificare se sia necessaria l'esecuzione di ulteriori prove di stress con dati aggiornati. Le analisi degli scenari e delle prove di stress devono essere documentate. Occorre informare la direzione e l’organo preposto all’alta direzione in merito ai risultati e alla loro valutazione. Per poter intervenire in tempo utile e garantire la capacità di agire, gli assicuratori definiscono misure e processi concreti fino a un piano d’emergenza e definiscono le competenze organizzative. Se sono ritenuti significativi, i rischi di liquidità – in particolare il rischio di insolvenza, il rischio di rifinanziamento, il rischio di ritiro della prestazione (call risk) e il rischio di liquidità del mercato – devono essere considerati in maniera adeguata nell’autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA). Alle succursali si applicano per analogia i nm. 48-51 e 55-62. Le succursali devono in particolare assicurarsi di poter disporre effettivamente senza impedimenti del potenziale di liquidità necessario, anche in situazioni di stress.

E. Controlling e monitoraggio della liquidità Sulla base della strategia di rischio e della valutazione del rischio di liquidità, gli assicuratori implementano efficaci processi di monitoraggio e di gestione. Le procedure di misurazione, di controllo e di gestione utilizzate considerano in particolare:

  • il tipo e la complessità dell’attività, segnatamente gli impegni fuori bilancio (esposizione complessiva al rischio);

  • gli indicatori quantitativi e i metodi di misurazione, valutazione e gestione;

  • il volume e la composizione della riserva di liquidità e del potenziale di liquidità disponibile. Gli assicuratori definiscono processi di reporting per garantire che le informazioni necessarie, gli indicatori e lo sfruttamento dei limiti ecc. vengano tempestivamente trasmessi alle unità organizzative essenziali, alla direzione e all’organo preposto all’alta direzione. La gestione della liquidità e la gestione del rischio di liquidità devono essere integrate nel sistema di controllo interno dell’assicuratore. Vengono regolarmente effettuati controlli sul

rispetto delle direttive e dei processi e, almeno una volta all’anno, una valutazione complessiva dell’adeguatezza del quadro globale di gestione del rischio di liquidità. Le disposizioni relative al controlling e al monitoraggio della liquidità si applicano per analogia anche alle succursali.

F. Piano d’emergenza Per abbreviare i tempi di reazione, gli assicuratori dispongono di un piano d’emergenza documentato in caso di carenza acuta di liquidità che sia in linea con la valutazione del rischio di liquidità. Il piano d’emergenza contiene in particolare:

  • indicatori di allerta precoce adeguati che consentano di individuare tempestivamente l’insorgenza di pericoli per la posizione di liquidità e le potenziali possibilità di finanziamento e di reagire di conseguenza;

  • un trigger in caso di emergenza e un concetto strutturato con soglie a più livelli con una procedura di escalation in base alla gravità della crisi di liquidità;

  • misure in funzione del livello di escalation, al riguardo occorre presentare e dare la priorità in particolare alle possibili misure di generazione e di risparmio della liquidità e stimare in maniera prudente le fonti e la generazione della liquidità;

  • i processi operativi per trasferire la liquidità e i valori patrimoniali tra le giurisdizioni, le unità giuridiche e i sistemi, al cui riguardo occorre considerare le restrizioni nel trasferimento della liquidità e dei valori patrimoniali;

  • l’attribuzione documentata di compiti, competenze e responsabilità a tutte le persone e le unità organizzative coinvolte;

  • chiari procedure, processi decisionali e obblighi in materia di reporting allo scopo di garantire un flusso di informazioni tempestivo e continuo ai livelli dirigenziali sovraordinati;

  • canali e strategie di comunicazione definiti che garantiscono un flusso di informazioni chiare, coerente e regolari alle parti interne ed esterne coinvolte in caso di emergenza. Il piano d’emergenza deve essere verificato e all’occorrenza aggiornato con frequenza annuale. Il piano d’emergenza e le verifiche sono sottoposti all’approvazione della direzione. L’organo preposto all’alta direzione deve essere informato in merito al piano d’emergenza, nonché ai risultati delle verifiche e agli adeguamenti. Le disposizioni relative al piano d’emergenza si applicano per analogia anche alle succursali.

VI Rapporto all’attenzione della FINMA

Le imprese di assicurazione e le succursali allestiscono ogni anno, un rapporto sulla pianificazione della liquidità ai sensi dell’art. 98a cpv. 4 AVO al 31 dicembre all’attenzione

della FINMA. Esse inoltrano alla FINMA il rapporto sull’esercizio trascorso al più tardi entro il 30 aprile dell’esercizio successivo. Tutte le imprese di assicurazione e le succursali allestiscono il rapporto all’attenzione della FINMA nel quadro di un rilevamento standardizzato. La FINMA pubblica il rilevamento di norma entro il 30 giugno dell’esercizio in questione. Al riguardo le esigenze concernenti il rapporto sono classificate in base alla categoria di vigilanza e all’esposizione al rischio. La FINMA definisce inoltre agevolazioni in merito al rapporto per le piccole imprese di assicurazione di cui all’art. 1c OS, nella misura in cui siano dotate di una pianificazione della liquidità affidabile, non abbiano contratto impegni fuori bilancio e la loro situazione di liquidità nell’esercizio precedente non si sia notevolmente deteriorata. Oltre al rapporto ordinario, le imprese di assicurazione e le succursali notificano senza

indugio alla FINMA cambiamenti straordinari della situazione di liquidità (art. 29 cpv. della Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [RS 956.1]). Sono considerati cambiamenti straordinari in particolare:

  • un fabbisogno di liquidità prevedibile nei 30 giorni successivi in conformità alla pianificazione della liquidità che non può essere coperto con la riserva di liquidità;

  • un fabbisogno di liquidità effettivo negli ultimi 30 giorni che non ha potuto essere coperto con la riserva di liquidità;

  • un altro fabbisogno di liquidità prevedibile o effettivo entro un orizzonte di pianificazione definito che non può essere coperto tempestivamente con il potenziale di liquidità disponibile;

  • seri problemi di liquidità, operativi o strategici;

  • casi in cui viene attuato un piano d’emergenza per fare fronte a una carenza di liquidità.

VII Disposizione transitoria

Il rapporto ordinario all’attenzione della FINMA deve essere allestito per la prima volta per l’esercizio 2025 al 30 aprile 2026. La FINMA pubblica gli elementi del rilevamento entro il 30 giugno 2025.