Circolare FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali
I Oggetto
La presente circolare concretizza, in relazione ai rischi legati al clima e ad altri rischi con- nessi a eventi naturali, la gestione dei rischi e la relativa documentazione interna, come pure il sistema di controllo interno secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a e 3f della Legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0) e l’art. 12 cpv. 2-4 dell’Ordinanza sulle banche del 30 aprile 2014 (OBCR; RS 952.02) come pure gli artt. 22 cpv. 1, 27, 67 cpv. 3, 75 cpv. 3 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 (LSA; RS 961.01) e gli artt. 96–98a, 191 cpv. 1, 195 cpv. 1, 196 e 204 dell’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private del 9 novembre 2005 (OS; RS 961.011).
II Campo di applicazione e proporzionalità
La presente circolare si applica:
• alle banche secondo l’art. 1a LBCR, alle succursali istituite da banche estere se- condo l’art. 2 lett. a LBCR come pure ai gruppi e ai conglomerati finanziari secondo l’art. 3c LBCR («banche»);
• alle imprese di assicurazione, alle succursali di imprese di assicurazione estere come pure ai gruppi e ai conglomerati assicurativi secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a, b e d LSA («assicuratori»).
Le banche secondo il nm. 3 e gli assicuratori secondo il nm. 4 vengono di seguito deno- minati «istituti». Il capitolo V si applica esclusivamente alle banche secondo il nm. 3 e il capitolo VI esclusivamente agli assicuratori secondo il nm. 4.
Gli istituti che fanno parte di un gruppo o di un conglomerato finanziario secondo l’art. 3c LBCR oppure di un gruppo o un conglomerato assicurativo secondo gli artt. 64 e 72 LSA possono adempiere le disposizioni della presente circolare a livello di gruppo o di conglomerato. Al riguardo occorre garantire che a questo livello vengano considerati i rischi e le problematiche rilevanti dell’istituto e che i relativi rischi materiali siano integrati nella gestione dei rischi a livello di gruppo o di conglomerato. Ciò si applica per analogia alle filiali di gruppi che non costituiscono un gruppo finanziario, un conglomerato finanziario, un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo in conformità alle predette disposizioni, comprese le filiali e le succursali di gruppi esteri.
Le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 secondo gli artt. 47a–47e dell’Ordinanza sui fondi propri del 1° giugno 2012 (OFoP; RS 952.03)1 come pure le piccole imprese di assicurazione secondo l’art. 1c OS2 e i riassicuratori delle categorie 4 e 5 secondo l’art. 1d OS non rientrano nel campo di applicazione della presente circolare. La circolare funge da guida per questi istituti, in quanto anch’essi possono essere esposti a rischi finanziari connessi a eventi naturali e pertanto devono tenerne adeguatamente conto.
Gli istituti che rientrano nel campo di applicazione della presente circolare la attuano a seconda delle loro dimensioni, nonché della loro complessità e struttura e del loro profilo
C.d. banche nel cosiddetto regime per le piccole banche. 2 C.d. imprese di assicurazione nel cosiddetto regime per i piccoli assicuratori.
di rischio e modello commerciale. La valutazione della materialità secondo il capitolo IV.B. determina il profilo di rischio dell’istituto in relazione ai rischi finanziari connessi a eventi naturali.
III Definizioni
Per rischi finanziari connessi a eventi naturali s’intendono le potenziali ripercussioni finan- ziarie negative, dirette o indirette, sull’istituto a breve, medio e lungo termine derivanti dall' esposizione a rischi legati al clima e ad altri rischi naturali. I rischi finanziari connessi a eventi naturali comprendono i rischi finanziari legati al clima e altri rischi finanziari connessi a eventi naturali.
I rischi naturali (incl. i rischi climatici) sono fattori di rischio che possono ripercuotersi sugli istituti, attraverso vari canali di trasmissione, sotto forma di rischi finanziari connessi a eventi naturali, nei tipi di rischio preesistenti, in particolare nei rischi di credito (incl. rischi di credito della controparte), rischi di mercato, rischi di liquidità, rischi operativi, rischi assicurativi, rischi di esercizio, rischi di compliance, giuridici e di reputazione. I rischi naturali si suddividono nel modo seguente:
• I rischi fisici derivano dalle ripercussioni fisiche dei cambiamenti naturali e dalla con- seguente compromissione dei servizi ecosistemici 3. I rischi fisici possono essere acuti, cronici o entrambi. I rischi fisici acuti si manifestano a seguito di eventi estremi come inondazioni, tempeste, siccità, incendi, smottamenti o pandemie. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti permanenti della natura, come l’aumento delle temperature medie, il cambiamento dell’andamento delle precipitazioni, l’innalzamento del livello del mare, la compromissione della qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo, la deforestazione, l’estinzione di specie o la diffusione di specie invasive.
• I rischi di transizione derivano dal passaggio a un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare dalla decarbonizzazione, p. es. attraverso cambiamenti nella politica climatica e ambientale, sviluppi tecnologici, ulteriori sviluppi sul piano della giurisprudenza o cambiamenti nel comportamento dei partecipanti al mercato.
Un’analisi degli scenari nel contesto dei rischi finanziari connessi a eventi naturali consi- ste nell’analizzare criticamente le possibili evoluzioni future dei rischi fisici e dei rischi di transizione e il relativo impatto sull’istituto. Tale analisi può essere qualitativa o quantitativa.
3 I servizi ecosistemici sono servizi materiali e immateriali di cui gli esseri umani beneficiano direttamente o indirettamente dalla natura e che mantengono e realizzano la vita umana. Costituiscono la base di molte prestazioni economiche, motivo per cui la loro compromissione può avere un impatto negativo sui partecipanti al mercato finanziario. I servizi ecosistemici comprendono sia beni fisici, come le materie prime o gli alimenti, sia servizi di regolazione (p. es. stoccaggio di CO2) e di supporto (p. es. cicli dei nutrienti). Inoltre, essi comprendono anche un’utilità culturale (p. es. la natura quale luogo di svago).
IV Disposizioni comuni
A. Governance
L’istituto definisce e documenta i compiti, le competenze e le responsabilità per l’identifi- cazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi finanziari connessi a eventi naturali, nonché per il rendiconto interno ed eventualmente esterno. Ciò riguarda in particolare i compiti, le competenze e le responsabilità dell’organo preposto all’alta direzione come pure del consiglio di amministrazione, compresi i suoi comitati, della direzione, delle istanze e delle funzioni di controllo indipendenti, nonché delle altre unità operative e organizzative rilevanti, in conformità ai rispettivi ruoli secondo la Circolare FINMA 17/1 «Corporate governance – banche» e la Circolare 17/2 «Corporate governance – assicuratori».
Conformemente a quanto previsto per il loro ruolo, gli organi, le funzioni e le unità di cui al nm. 14 dispongono di conoscenze specialistiche e di un’esperienza sufficiente in relazione ai rischi finanziari connessi a eventi naturali e alla relativa gestione.
B. Identificazione dei rischi, valutazione della materialità e analisi degli scenari
L’istituto identifica periodicamente i rischi finanziari connessi a eventi naturali a cui po- trebbe essere esposto e ne valuta la materialità finanziaria per il suo profilo di rischio. Al riguardo, l’istituto considera anche le ripercussioni strategiche dei rischi naturali come pure eventuali rischi giuridici e di reputazione.
La struttura dell’identificazione dei rischi e della valutazione della materialità considera in particolare, se rilevanti:
• le informazioni provenienti da fonti interne ed esterne;
• gli effetti indiretti dei rischi naturali;
• l’esposizione nei confronti di regioni, giurisdizioni e settori economici con rischi natu- rali elevati;
• indicatori quantitativi o qualitativi e soglie di materialità per i singoli rischi.
In casi motivati è possibile derogare dai nm. 18–21.
La valutazione della materialità si basa in particolare su analisi degli scenari per valutare le ripercussioni dei rischi naturali sul profilo di rischio in base a diverse ipotesi plausibili. Le analisi degli scenari comprendono almeno considerazioni qualitative in merito alle ripercussioni degli scenari avversi rilevanti sull’istituto e alle possibili compromissioni del suo modello commerciale che ne possono derivare. Vengono analizzati vari sviluppi futuri, compresi gli eventi a bassa probabilità ma con un impatto potenzialmente grande. Le analisi degli scenari considerano possibili ripercussioni dirette e indirette 4 dei rischi naturali e vari orizzonti temporali rilevanti.
4 P. es. l’impatto sulle controparti, sulle catene di valore globali, i meccanismi di contagio e gli effetti di retroazione.
Per valutare con maggiore precisione le analisi degli scenari, laddove possibile e oppor- tuno gli istituti delle categorie 1 e 2 applicano metodi quantitativi 5. Laddove possibile e opportuno, anche gli istituti della categoria 3 applicano metodi quantitativi per portafogli specifici con un’elevata esposizione al rischio nei confronti dei rischi finanziari connessi a eventi naturali.
I contenuti, la procedura e i risultati dell’identificazione del rischio e della valutazione della materialità secondo i nm. 16–24 vengono documentati. In particolare, vengono motivati i criteri e le ipotesi utilizzati a tale scopo.
La documentazione richiede in particolare che i rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali siano designati in modo chiaro e categorizzati in maniera adeguata ai fini della gestione dei rischi, segnatamente in base al tipo di rischio interessato secondo il nm. 10, a seconda che ne derivino rischi fisici o di transizione e in base all’orizzonte temporale (a breve, medio e lungo termine). Le categorizzazioni mancanti o divergenti a causa di caratteristiche specifiche dell’istituto devono essere giustificate.
La frequenza dell’identificazione dei rischi e della valutazione della materialità dipende dall’importanza dei rischi finanziari connessi a eventi naturali per il profilo di rischio dell’istituto, nonché da nuove risultanze e cambiamenti intervenuti presso l’istituto stesso o nel suo contesto che possono influenzarne in modo significativo l’impatto sui rischi finanziari connessi a eventi naturali6. In casi motivati, la frequenza delle analisi quantitative degli scenari può essere divergente.
C Gestione dei rischi
Gli istituti integrano in maniera adeguata nella propria gestione dei rischi a livello di isti- tuto e nel proprio sistema di controllo interno sia la gestione e il monitoraggio dei rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali sia il corrispondente rendiconto7, tenendo conto della maturità dei rischi.
Ciò comprende anche la considerazione dei possibili rischi di concentrazione provocati da rischi naturali, per esempio a causa della concentrazione di attività o portafogli delle imprese in determinati settori, industrie o regioni.
In base alla propria tolleranza al rischio per i rischi finanziari connessi a eventi naturali, l’istituto finanziario definisce, laddove possibile e opportuno, adeguati indicatori di rischio con soglie di allerta e limiti, al fine di monitorare i suoi rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali. Al riguardo tiene conto anche degli indicatori di rischio orientati al lungo periodo. L’istituto integra il monitoraggio delle soglie di allerta e dei limiti nei suoi processi interni di monitoraggio e di rendiconto.
5 P. es. il calcolo dell’impatto dei diversi scenari sui portafogli particolarmente a rischio dell’istituto, un’analisi del potenziale di perdita in scenari avversi per i portafogli rilevanti dell’istituto, metodi analoghi basati su scenari quantitativi. 6 P. es. modifiche delle disposizioni legali, variazioni significative della struttura o delle dimensioni del portafoglio o
adeguamenti rilevanti del modello commerciale, materializzazione di rischi naturali rilevanti, nuove evidenze scientifiche. 7 Oltre alla definizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità di cui al nm. 14, ciò implica l’attuazione adeguata di attività di controllo nelle unità operative e organizzative interessate, come pure da parte delle istanze di controllo indipendenti secondo la Circ. FINMA 17/1 e delle funzioni di controllo secondo la Circ. FINMA 17/2.
L’istituto valuta e determina periodicamente i metodi e le esigenze di informative per la gestione dei propri rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali e adegua di conseguenza le sue fonti di informazione, nonché i suoi metodi e processi. Tiene conto degli sviluppi nazionali e internazionali rilevanti.
L’istituto valuta periodicamente se le sue dichiarazioni pubbliche in materia di sostenibilità sono conformi alla sua strategia commerciale, alla sua tolleranza al rischio, alla sua gestione dei rischi e ai suoi obblighi legali8.
D. Prove di stress (stress test)
Le banche delle categorie 1 e 2 con rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali integrano progressivamente tali rischi nelle loro prove di stress e nella loro valutazione interna dell’adeguatezza delle risorse finanziarie.
Gli assicuratori che presentano rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali ne tengono conto nel quadro dell’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) (nm. 62).
V Disposizioni per le banche
A. Gestione del rischio di credito
Gli istituti che presentano rischi di credito o di controparte materiali connessi a eventi na- turali ne tengono conto durante l’intero ciclo di vita di una posizione esposta a tale rischio di credito o a tale rischio di credito della controparte. Ciò include la verifica della dovuta diligenza (due diligence) per i nuovi clienti e il monitoraggio costante dei relativi profili di rischio.
Per controllare o ridurre i rischi di credito o i rischi di credito della controparte materiali connessi a eventi naturali, gli istituti impiegano strumenti adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e struttura, come pure al loro profilo di rischio e modello commerciale. Laddove possibile e opportuno, ciò comprende segnatamente:
• un adeguamento dei criteri di concessione dei prestiti (e, se rilevante, delle garanzie ottenute);
• un adeguamento del rating dei clienti o del rating delle transazioni;
• restrizioni sui prestiti, altre limitazioni come durate più brevi del credito, limiti di anti- cipo più bassi o valutazioni scontate dei valori patrimoniali;
• scambi mirati con i clienti (engagement);
• valori soglia o altre tecniche di riduzione del rischio in riferimento a operazioni, con-
troparti, settori economici e regioni che non sono in linea con la tolleranza al rischio.
8 P. es. piani di transizione paragonabili agli obiettivi climatici della Svizzera di azzerare le emissioni nette entro il 2050,
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 o di orientamento dei flussi finanziari rispettoso del clima o di contributo efficace al clima da parte della piazza finanziaria.
B. Gestione del rischio di mercato
Gli istituti che presentano rischi di mercato materiali connessi a eventi naturali determi- nano il potenziale di perdita e l’impatto di un aumento della volatilità derivante dalle ripercussioni dei rischi naturali. Attuano inoltre processi efficaci di controllo o di riduzione di tali effetti.
Gli istituti delle categorie 1–3 esaminano regolarmente le possibili ripercussioni dei rischi naturali sul portafoglio di negoziazione (p. es. come parte delle loro analisi degli scenari e, all’occorrenza, delle prove di stress).
C Gestione del rischio di liquidità
Gli istituti che presentano rischi di liquidità materiali connessi a eventi naturali stimano le
relative ripercussioni in condizioni normali e di stress, conformemente agli artt. 9 e dell’Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche (OLiq; RS 952.06). Le ripercussioni significative vengono controllate e mitigate mediante processi efficaci.
D. Gestione dei rischi operativi e garanzia della resilienza operativa
Gli istituti che presentano rischi operativi materiali connessi a eventi naturali garantiscono che la loro gestione dei rischi operativi secondo la Circolare FINMA 2023/1 «Rischi operativi e resilienza – banche» tenga adeguatamente conto di tali rischi. I rischi operativi materiali connessi a eventi naturali devono essere considerati nelle valutazioni del rischio e dei controlli concernenti i rischi operativi, nonché in altre componenti della gestione dei rischi operativi, laddove rilevante e pertinente.
Se si verificano considerevoli perdite interne derivanti da rischi operativi connessi a eventi naturali, occorre fornire una spiegazione chiara nel rapporto interno secondo il nm. 39 della Circ. FINMA 23/1.
Gli istituti delle categorie 1–3 che in conformità al nm. 34 della Circ. FINMA 23/1 effet- tuano una raccolta e un’analisi sistematiche dei dati interni di perdita e degli eventi esterni rilevanti correlati ai rischi operativi sono in grado di spiegare chiaramente in corrispondenti rapporti le perdite e gli eventi connessi ai rischi naturali.
I rischi operativi materiali connessi a eventi naturali che sono rilevanti per la fornitura di una funzione critica dell’istituto sono documentati di conseguenza (cfr. nm. 108 della Circ. FINMA 23/1) e considerati per garantire la resilienza operativa dell’istituto. Essi vengono considerati anche nell’allestimento o nell’aggiornamento dei corrispondenti Business Continuity Plans e nei Disaster Recovery Plans.
E. Gestione dei rischi di compliance, giuridici e di reputazione
Gli istituti che presentano rischi di compliance, giuridici e di reputazione materiali con- nessi a eventi naturali ne valutano le ripercussioni, compresa la possibilità di conseguenti
perdite finanziarie. Inoltre, garantiscono che la gestione di tali rischi venga integrata nei processi e nei controlli rilevanti a tal fine.
VI Disposizioni per gli assicuratori
A. Attività assicurativa
Gli istituti che presentano rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali integrano tali rischi, tenendo conto del loro orizzonte temporale, nei processi, nelle direttive e nei controlli rilevanti. Al riguardo occorre considerare in particolare i seguenti ambiti:
• il tipo e l'assetto delle coperture assicurative;
• la tariffazione e la sottoscrizione;
• la gestione e la sorveglianza dei rischi assicurativi, comprese le concentrazioni, le correlazioni e l’accumulazione dei rischi;
• la costituzione di riserve per i sinistri.
B. Gestione dei rischi di mercato, di credito e di liquidità
Gli istituti considerano i rischi naturali nei processi, nelle direttive e nei controlli rilevanti per la gestione dei rischi se tali rischi si ripercuotono in maniera significativa direttamente o indirettamente sui seguenti ambiti:
• il valore degli investimenti di capitale (rischio di mercato);
• la probabilità e l’entità dell’insolvenza degli investimenti e dei crediti che comportano un rischio di credito;
• l’ammontare del fabbisogno di liquidità o dei deflussi di liquidità;
• la disponibilità temporale dei fondi liquidi necessari per il versamento di prestazioni assicurative.
C Gestione dei rischi operativi come pure dei rischi di compliance, giuridici e di reputazione
Gli istituti presso i quali i rischi naturali possono avere un impatto significativo sul mante- nimento e sulla prosecuzione dell’attività, in particolare sulle persone, sui processi, sugli edifici operativi, sui sistemi informatici e su altre attrezzature aziendali, nonché sull’acquisto di servizi esternalizzati, integrano questi rischi nella loro gestione dei rischi operativi.
Inoltre, gli istituti integrano i rischi di compliance, giuridici e di reputazione materiali con- nessi a eventi naturali nei processi, nelle direttive e nei controlli rilevanti. Dispongono inoltre di misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni obbligatorie, come pure degli impegni volontari.
D. Own Risk and Solvency Assessment
Gli istituti che presentano rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali ne tengono conto nel quadro dell’ORSA relativamente al loro impatto sul profilo generale di rischio, il fabbisogno complessivo di capitale, gli scenari e la necessità di misure di riduzione dei rischi.
E. Attuario responsabile
L’attuario responsabile dell’istituto considera i rischi finanziari materiali connessi a eventi naturali nell’adempimento dei suoi compiti definiti dal diritto in materia di vigilanza e ne riferisce alla direzione.
VII Disposizioni transitorie
Gli istituti delle categorie 1 e 2 attuano la circolare in relazione ai rischi finanziari legati al clima al più tardi dal 1° gennaio 2026.
Gli istituti delle categorie 3, 4 e 5 attuano la circolare in relazione ai rischi finanziari legati al clima al più tardi dal 1° gennaio 2027.
Tutti gli istituti attuano integralmente la circolare entro il 1° gennaio 2028.