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CASE OF HADRI-VIONNET v. SWITZERLAND - [Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

55525/00-judgments-chamber-2008-02-14-15 · Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)

Del 14 feb 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/hudoc/55525-00-judgments-chamber-2008-02-14-15/it/case-of-hadri-vionnet-v-switzerland-italian-translation-by-uftdu-unione-forense-per-la-tutela-dei-diritti-umani

Consultato il 4 set 2026

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  3. Casi svizzeri della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, HUDOC)
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CASE OF HADRI-VIONNET v. SWITZERLAND - [Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Rubrum

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUINTA SEZIONE

HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

(Ricorso n. 55525/00)

SENTENZA

STRASBURGO

14 febbraio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’articolo

44 § 2 della Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

Nel caso Hadri-Vionnet c. Svizzera,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una

camera composta da :

Peer Lorenzen, presidente,

Karel Jungwiert,

Volodymyr Butkevych,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Javier Borrego Borrego,

Mark Villiger,

Giorgio Malinverni, giudici,

e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 gennaio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 55525/00) diretto contro la

Confederazione svizzera, con il quale una cittadina algerina, la Sig.ra Dalila

Hadri-Vionnet (« la ricorrente »), ha adito la Corte il 7 dicembre 1999 in

virtu dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. La ricorrente è rappresentata dalla Sig.ra I. Poncet Carnice, avvocato

in Ginevra. Il Governo svizzero (« il Governo ») è stato rappresentato

inizialmente dal suo agente, Sig. Ph. Boillat, ex vice-direttore dell'Ufficio

federale della giustizia, in seguito dal Sig. F. Schürmann, capo della sezione

dei diritti dell’uomo e del Consiglio d’Europa presso l'Ufficio federale della

giustizia.

3. La ricorrente sostiene che l'impossibilità di assistere alla sepoltura del

figlio nato morto così come il trasporto del suo cadavere in una camionetta

per le consegne ordinarie avevano leso il suo diritto al rispetto della vita

privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

4. Con una decisione del 2 maggio 2006, la quinta sezione ha dichiarato

il ricorso ricevibile.

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SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. La ricorrente è nata nel 1970 e risiede a Lignon (cantone di Ginevra).

A. I fatti all’origine del caso

6. I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono

riassumersi come segue.

7. La ricorrente arrivò in Svizzera il 10 giugno 1996 in qualità di

richiedente asilo.

8. Il 17 giugno 1996, fu collocata in un centro di accoglienza per

richiedenti asilo nel cantone di Argovie.

9. Il 12 marzo 1997, fu spostata in un altro centro, il centro

d’accoglienza « Thorfeld 2 », a Buchs (Argovie).

10. Il 4 aprile 1997, la ricorrente diede la nascita ad un bambino nato

morto, il cui padre era un cittadino svizzero. L'autopsia stabilì più tardi che

il feto era morto due giorni prima del parto e che aveva 26 settimane e due

giorni. Su domanda della levatrice, la ricorrente, sotto shock, fu condotta dal

centro di accoglienza di « Thorfeld 2 » all'ospedale del cantone di Argovie.

Alla domanda della levatrice che gli chiedeva se desiderasse vedere il corpo

del suo bambino, la ricorrente, così come il padre, risposero negativamente.

11. Lo stesso giorno, l'assistente sociale (Sozialarbeiter) e l'ufficiale

dello stato civile (Zivilstandsbeamter) del comune di Buchs furono

informati della nascita del bambino. Ritenendo che una sepoltura con

cerimonia non era obbligatoria nel caso di un bambino nato morto all’inizio

della 27sima settimana di gravidanza, ordinarono una sepoltura senza

cerimonia, in assenza della ricorrente. Essi tennero in particolar modo in

considerazione il fatto che i genitori del bambino avevano espresso il

desiderio di non vedere il corpo prima della sua autopsia e ritennero che,

tenuto conto del suo stato psichico, la ricorrente non era in grado di assistere

alla sua sepoltura.

12. L’8 aprile 1997, dopo essere stato collocato in una bara in legno da

un’impresa di pompe funebri, il corpo del bambino, su ordine dell’assistente

sociale del comune, fu trasportato su una camionetta per le consegne al

cimitero del comune di Buchs, per esservi interrato nella fossa comune dei

bambini nati morti (Grabstelle für Totgeburten).

13. Risulta che la ricorrente abbia lasciato l’ospedale nello stesso giorno

(vedi le decisioni del tribunale superiore del cantone di Argovie del 14

maggio 1999, più sotto, il paragrafo 23).

14. Il 10 aprile 1997, la ricorrente fu condotta al cimitero da una

assistente del servizio psichiatrico per deporvi dei fiori.

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SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

15. Secondo il Governo, la ricorrente fu informata, il 15 aprile 1997,

della possibilità di organizzare più tardi una cerimonia di sepoltura per il

suo bambino. Nelle sue deposizioni alla data del 1º luglio 1997 (vedi più

sotto, al paragrafo 19), la ricorrente contestò tali asserzioni.

16. Il 22 aprile 1997, si recò al cimitero, visitò il luogo in cui il suo

bambino era stato sepolto, accompagnata dal parroco, e vi depositò alcune

pietre e dei fiori.

B. I procedimenti intrapresi dalla ricorrente

17. Il 13 maggio 1997, la ricorrente sporse querela contro X presso

l’ufficio del distretto (Bezirksamt) di Aarau e si costituì parte civile. Un

procedimento penale fu avviato contro l'assistente sociale e l'ufficiale dello

stato civile del comune di Buchs per abuso d’ufficio, violazione della pace

dei defunti e, in via sussidiaria, per sottrazione di cosa mobile ai sensi

dell’articolo 141 del codice penale. La ricorrente sostenne che il cadavere

del suo bambino gli era stato sottratto in maniera illecita e che il suo

trasporto era avvenuto su di un veicolo inappropriato e senza

l’autorizzazione necessaria per questo tipo di trasporto. In questo contesto,

si lamentò di una violazione della sua libertà personale, garantita dalla

Costituzione federale e che protegge, secondo la ricorrente, i sentimenti di

un individuo nei riguardi di un membro della sua famiglia deceduto (vedi,

più sotto, il paragrafo 33).

18. Il 15 maggio 1997, la ricorrente si trasferì a Ginevra dove viveva il

suo compagno.

19. Il 1º luglio 1997, la ricorrente ed il suo compagno furono interrogati

dalla polizia cantonale di Ginevra in merito alla nascita del loro bambino ed

alle circostanze che l’avevano accompagnata. Degli estratti del colloquio

con la ricorrente sono riprodotti qui di seguito :

« Domanda (in seguito : « Q ») 17 : E’ stata informata dei diversi tipi di sepoltura

(interramento, cremazione o altro) per i bambini nati morti ?

Risposta (in seguito : « R ») 17 : La levatrice, e poi il Dr. R., mi hanno domandato

cosa desideravo fare con il corpo del mio bambino.

Q 18 : Per quale tipo di sepoltura ha optato ?

R 18 : Ho scelto il normale interramento con una cerimonia.

Q 19 : Le è stato detto che poteva vedere il corpo del suo bambino ?

R 19 : La levatrice mi ha proposto di vedere il bambino.

Q 20 : Ha visto il corpo del bambino ?

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R 20 : Io ero sotto shock ed ho rifiutato, perchè non avevo il coraggio di vedere il

mio bambino morto.

(...)

Q 32 : E’ stata orientata in merito alle esequie dal personale dell’ospedale ?

R 32 : Si. Le formalità sono state decise con C. [l'impresa di pompe funebri] Solo il

giorno non mi è stato comunicato.

Q 33 : E’ stata informata della sepoltura da parte del servizio dello stato civile di

Buchs ?

R 33 : No.

Q 34 : Le sono stati comunicati il luogo, la data e l’ora della sepoltura ?

R 34 : No.

Q 35 : In caso affermativo, da chi ?

R 35 : ---

Q 36 : In caso negativo, ha chiesto informazioni al riguardo al padre del bambino o

ad altre persone, in particolare al sig. H. (il direttore del centro di accoglienza a

Buchs) ?

R 36 : Ho ricevuto la visita del Dr. H. il martedì seguente, salvo errore, verso le

14h00. Mi ha annunciato che il mio bimbo era stato sepolto il giorno stesso alle

13h00. Io ero molto arrabbiata per non essere stata presente. Ha dichiarato di non

essere al corrente del sistema.

Q 37 : Si sentiva in grado di assistere alla sepoltura del suo bambino ?

R 37 : Io mi ci preparavo perché per convincermi della sua morte, io dovevo vederlo

messo sotto terra.

Q 38 : Perché non ha assistito alla sepoltura ?

R 38 : Non ne ho avuto la possibilità.

(...)

Q 40 : Il personale ospedaliero le ha proposto di assistere alla sepoltura in presenza

di una infermiera ?

R 40 : No. Non ho ricevuto alcuna proposta al riguardo.

Q 41 : E’ andata alla tomba del suo bambino e con chi ?

R 41 : Giovedì 10 aprile 1997, ho incontrato il Sig. B., assistente sociale. Lui mi ha

dichiarato che non avevo diritto a sapere dove si trovava il mio bimbo. Io gli ho

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ribattuto che benché sia una richiedente asilo, ero prima di tutto una madre e che

avevo il diritto di vedere la tomba di mio figlio.

Poiché si è rifiutato di dirmi qualunque cosa, sono andata dalla polizia dove sono

stata ricevuta dalla Sig.ra B. Mi ha dichiarato che questo tipo di problema non era di

sua competenza. Io ho insistito e dopo essersi informata, mi ha detto che era il

« comune » che aveva deciso così.

Sul punto, ho contattato il prete della Chiesa cattolica di Aarau oltre che una

assistente pastorale. Erano stupiti del fatto che io non avessi ottenuto risposte. Loro

hanno tentato di ottenere delle informazioni ma senza successo.

Q 42 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di

informazioni in merito alla sepoltura ?

R 42 : Un grande pregiudizio. Ho subito lo shock di perdere il mio bambino ed in

più, non so dove sia sepolto.

Q 43 : Che tipo di pregiudizio ha subito ?

R 43 : Ritengo di non essere stata rispettata nella mia qualità di madre. Sono stata

tenuta all’oscuro di ogni cosa.

Q 44 : Avrebbe assistito alla sepoltura se ne avesse conosciuto ora e luogo ?

R 44 : Si.

Q 45 : E’ stata informata del fatto che dei funerali in intimità erano ancora

possibili ?

R 45 : No.

(...) »

20. Ecco ancora qualche estratto del colloquio con il compagno della

ricorrente :

« Q 11 : E’ stato informato dei tipi di sepoltura (interramento, cremazione, altro) ?

R 11 : La levatrice mi ha domandato che tipo di sepoltura desiderassi per il

bambino. Io gli ho risposto che in quanto cattolico, desideravo l’interramento

(sepoltura e cerimonia). Lei mi ha detto di contattare la società C.

(...)

Q 13 : E’ stato informato della possibilità di vedere il suo bambino morto ?

R 13 : Si, la levatrice me l’ha proposto.

Q 14 : Ha visto il suo bambino morto ?

R 14 : No, io non ho avuto il coraggio di vederlo. Tuttavia ho visto delle fotografie

del bimbo all’ospedale cantonale.

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(...)

Q 27 : Si sentiva in grado di assistere ad una sepoltura ?

R 27 : Si

(...)

Q 30 : Si è recato al cimitero sulla tomba del suo bambino e chi la ha

accompagnato ?

R 30 : Io sono andato con una mia amica al cimitero degli « ignoti » di Buchs verso

il 20 maggio 1997. Per me, non si tratta di un cimitero ma di un parco pubblico. Non

c’è una croce che indichi che si tratta di un cimitero. Ci sono due statue ed alcune

lastre con dei nomi. Il mio bambino è, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio

sociale di Buchs, interrato al filare di alberi. Non c’è alcuna prova.

Q 31 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di

informazioni in merito alla sepoltura ?

R 31 : Si, ho subito un pregiudizio. Infatti, il bambino morto era mio figlio.

Q 32 : Che genere di pregiudizio ?

R 32 : Un pregiudizio morale e umano.

Q 33 : Avrebbe assistito alla sepoltura se avesse avuto conoscenza del luogo e della

data ?

R 33 : Si, assolutamente.

Q 34 : E’ stato informato del fatto che una cerimonia funebre può essere tenuta

posteriormente ?

R 34 : Non ho ricevuto alcuna informazione al riguardo.

(...). »

21. Il 4 agosto 1998, basandosi sui rapporti finali dell’ufficio del

distretto (Bezirksamt) di Aarau del 1º luglio 1998, la procura del cantone di

Argovie emise due ordinanze di archiviazione relative ai due incolpati. Per

quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti, ritenne che

uno degli elementi costitutivi della violazione, l’intenzione degli autori,

difettava nel caso di specie. Quanto al trasporto inadeguato del corpo del

bambino, la procura ammette un errore di diritto da parte dell'ufficiale dello

stato civile del comune. Una parte delle spese di procedura fu tuttavia posta

a carico degli accusati.

22. La ricorrente propose due ricorsi contro le ordinanze del 4 agosto

1998 dinanzi al tribunale superiore (Obergericht) del cantone di Argovie.

Sostenne che i due incolpati avevano commesso una violazione della pace

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dei defunti con « dolo eventuale » (Eventualvorsatz) e che dovevano,

perciò, risponderne penalmente. In merito al ricorso nei confronti

dell’ufficiale dello stato civile, la ricorrente si lamentava più specificamente

di una lesione alla sua libertà personale così come al diritto ad una sepoltura

dignitosa in quanto diritti indìviduali protetti dalla Costituzione federale, in

ragione in particolar modo del fatto che non era stata invitata ad assistere

alla sepoltura di suo figlio. Infine, per quanto riguarda il trasporto del

bambino, la ricorrente contestò la tesi della procura, che aveva ammesso un

errore di diritto.

23. Con due sentenze in data 14 maggio 1999, il tribunale superiore

dichiarò i ricorsi irricevibili. Per quanto concerne la violazione della pace

dei defunti, giudicò che gli elementi costitutivi dell’infrazione nel caso di

specie non sussistevano, ma considerò tuttavia che ordinando la sepoltura

del bambino senza cerimonia, le due persone incolpate avevano infranto la

legislazione in materia. In effetti, così come l'ordinanza sulle pompe funebri

del cantone di Argovie, nel suo articolo 11 comma 1, anche il regolamento

sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, nel suo articolo 8

comma 1, avrebbero permesso la sepoltura dopo due giorni a partire dalla

nascita del bambino nato morto. Inoltre, quest’ultima disposizione

prevedeva, nel suo comma 4, l'organizzazione di un’altra cerimonia (vedi

più sotto, il paragrafo 40). Su questo punto, il tribunale superiore ritenne che

vi era a priori stata lesione del diritto della ricorrente a tenere una

cerimonia. D’altro canto, lo stato psichico e fisico della ricorrente non gli

avrebbe impedito di assistere alla sepoltura del suo bambino, dal momento

che proprio in quello stesso giorno aveva lasciato l’ospedale. Il tribunale

superiore precisò tuttavia che una cerimonia avrebbe potuto aver luogo dopo

l’inumazione (articolo 12 § 1 del regolamento sul cimitero e le pompe

funebri del comune di Buchs ; vedi più sotto, il paragrafo 41), ma che la

ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in questo senso.

24. In merito all’accusa relativa al trasporto del bambino, il tribunale

superiore ammise che l’ufficiale dello stato civile aveva violato l'articolo 75

dell'ordinanza sulla circolazione stradale, poichè nessuna autorizzazione,

come previsto nel comma 2, era stata concessa. Esso stimò nondimeno che

bisognasse relativizzare la colpa dell'agente competente, poco esperto nella

materia, così come gli effetti reali (Tatfolge) del suo comportamento.

Pertanto, la procura, fondandosi sul principio dell’opportunità delle azioni,

aveva legalmente potuto rinunciare a perseguire le persone sotto accusa.

25. Il 25 giugno 1999, la ricorrente introdusse dinanzi al Tribunale

federale (Bundesgericht) due ricorsi di diritto pubblico così come due ricorsi

di nullità. Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti,

la ricorrente insistette sul fatto che tutti gli elementi, sia oggettivi che

soggettivi, sussistevano nel caso di specie. In seguito, sostenne che le sue

argomentazioni relative al diritto ad una sepoltura dignitosa ed alla lesione

della libertà personale non erano state certamente prese in considerazione

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dalle giurisdizioni inferiori. Su questo punto, chiese al Tribunale federale di

trasmettere la parte dei ricorsi relativa al diritto ad una sepoltura dignitosa al

Consiglio federale, l’unica istanza competente sulla materia. In merito alla

lesione alla sua libertà personale, la ricorrente sostenne che, per la famiglia

di un defunto, il processo di lutto costituiva una manifestazione elementare

dello sviluppo della personalità, ai sensi della giurisprudenza in materia del

Tribunale federale. Infine, contestò le motivazioni sostenute dalle istanze

cantonali in merito al trasporto inadeguato del bambino.

26. Con due sentenze del 12 agosto 1999, il Tribunale federale rigettò i

quattro ricorsi della ricorrente. Esso dichiarò irricevibile il ricorso tratto dal

diritto ad una sepoltura dignitosa e giudicò temeraria (« geradezu

mutwillig ») la domanda di trasmettere al Consiglio federale una parte dei

suoi ricorsi, rammentando che esisteva una speciale via di ricorso dinanzi a

questa istanza per far valere quel tipo di richiesta.

27. In seguito, lasciando aperta la questione relativa alla sussistenza

degli elementi oggettivi del delitto di violazione della pace dei defunti, il

Tribunale federale ritenne che ad ogni modo, l'elemento intenzionale

difettava in capo alle persone incolpate. In merito, infine, alla violazione

della libertà personale che la ricorrente denunciava per essergli stato

impedito di compiere il proprio processo di lutto, così come la lesione al

diritto ad una sepoltura dignitosa, il Tribunale federale ritenne che queste

allegazioni erano fondate, o per lo meno potevano esserlo, ma che non

fossero pertinenti nel quadro della procedura azionata, in cui la sola

questione da vagliare era quella della colpevolezza degli autori degli atti in

contestazione.

28. Parallelamente a queste procedure, in virtù della legge federale

sull’aiuto alle vittime di infrazioni, la ricorrente depositò una domanda per il

versamento di una indennità per il danno morale subito dalla lesione alla

personalità.

29. Questa domanda fu rigettata, dapprima da parte dei servizi sociali

del cantone di Argovie e dal tribunale amministrativo di questo cantone e, in

ultima istanza, dal Tribunale federale il 24 novembre 2000. Pur

riconoscendo che un’infrazione commessa per negligenza poteva,

all’occorrenza, soddisfare i requisiti dell’articolo 2 § 1 della legge federale

sull’aiuto alle vittime di infrazioni anche quando non sarebbe, come tale,

punibile penalmente per carenza dell’elemento intenzionale, l’alta

giurisdizione ritenne che la violazione in causa nel caso di specie, più

precisamente l’abuso d’ufficio, si sottraeva per sua natura al campo di

applicazione della detta legge.

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C. L'esumazione ed il trasferimento a Ginevra della spoglia del

bambino

30. Con una decisione del 23 marzo 1998, il consiglio comunale di

Buchs autorizzò – a spese del comune – l'esumazione del corpo del

bambino. Essa ebbe luogo il 20 maggio 1998 e fu seguita dal trasferimento

del corpo al nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove fu sepolto a

seguito di una cerimonia cattolica.

31. Ad una data non indicata, la ricorrente si sposò con il suo compagno.

II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI

32. Prima del 1° gennaio 2000, data dell’entrata in vigore della nuova

Costituzione, la protezione della sfera privata non figurava espressamente

nella Costituzione federale. Il Tribunale federale gli accordava tuttavia un

valore costituzionale in quanto elemento della libertà personale (o

individuale), a seguito di una sentenza del 20 marzo 1963 (ATF 89 I 92).

33. In una sentenza del 18 settembre 1985 (ATF 111 Ia 231), il

Tribunale federale ha riconosciuto più specificamente che la libertà

personale comprende anche il sentimento di pietà dei genitori e, pertanto, il

loro diritto ad opporsi ad un intervento ingiustificato sulla spoglia di un

defunto della famiglia.

34. La nuova Costituzione federale protegge la sfera privata nel suo

articolo 13, che è così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della

propria corrispondenza e delle relazioni che stabilisce per mezzo della posta e delle

telecomunicazioni.

2. Ogni persona ha diritto ad essere protetta contro l'impiego abusivo dei dati che la

riguardano. »

35. L’obbligo della autorità di assicurare una sepoltura dignitosa ai

defunti era previsto all’articolo 53 comma 2 della vecchia Costituzione

federale :

« Il diritto a disporre dei luoghi di sepoltura appartiene all’autorità civile. Essa deve

provvedere a che ogni persona deceduta possa essere sepolta in maniera dignitosa. »

La nuova Costituzione non ha ripreso esplicitamente questa disposizione.

36. Ai sensi del vecchio articolo 73 comma 1, lettera a), § 4 della legge

federale sul procedimento amministrativo, in vigore all’epoca dei fatti, il

Consiglio federale era la sola istanza competente a conoscere dei ricorsi

rivolti contro gli atti cantonali in materia di luoghi di sepoltura. Questo

comma era così formulato :

« Il ricorso al Consiglio federale è ricevibile contro le decisioni prese in ultima

istanza cantonale e contro gli atti legislativi cantonali per violazione :

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a. delle disposizioni seguenti della costituzione federale o delle disposizioni

corrispondenti delle costituzioni cantonali :

(...)

4. Articolo 53, 2° comma (della Costituzione federale), riguardante i luoghi di

sepoltura.

(...). »

Questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° marzo 2000, in

relazione all’entrata in vigore della nuova Costituzione federale.

37. L'articolo 262 del Codice penale svizzero, relativo alla violazione

della pace dei defunti, punisce nel suo comma 2 la sottrazione di cadaveri

umani. Questa disposizione si legge come segue :

« Colui che, contro la volontà dell’avente diritto, avrà sottratto un cadavere umano,

una parte di un cadavere umano, o le ceneri di un morto sarà punito con

l’imprigionamento o l’ammenda. »

38. L'articolo 75 dell'ordinanza sulla circolazione stradale è così

formulato :

« Le automobili non serviranno al trasporto dei cadaveri se non specialmente

equipaggiate a questo scopo ; fa eccezione il trasporto delle vittime dal luogo di un

incidente.

L'autorità cantonale può permettere l’utilizzazione di un altro veicolo quando è certo

che il trasporto si farà con decenza e nelle condizioni di igiene irreprensibili. »

39. L'articolo 11 comma 1 dell'ordinanza sulle pompe funebri del

cantone di Argovie (Verordnung über das Bestattungswesen) è formulato

come segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione deve intervenire in un termine corrispondente all'uso locale e come

regola generale non prima di 48 ore a partire dal decesso. »

40. L'articolo 8 comma 1 del regolamento sul cimetero e le pompe

funebri (Bestattungs- und Friedhofreglement) del comune di Buchs pone

una regola simile. I suoi commi 2 e 4 sono formulati come

segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione deve in principio aver luogo il terzo giorno successivo al decesso

(...).

A seguito di una consultazione dei parenti e della curia, il servizio dello stato civile

regola la cerimonia e la sepoltura (...). »

41. L'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento è formulato come

segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione o la cremazione del feretro al cimetero devono essere organizzate

dai parenti direttamente con l’ufficiale dello stato civile e la curia. Esse hanno

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normalmente luogo prima della cerimonia. Su domanda, esse possono essere fissate in

un altro momento. »

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA

CONVENZIONE

42.

La ricorrente si lamenta di una lesione alla sua vita privata e

familiare, motivando che, da una parte, il cadavere del suo bambino nato

morto gli è stato sottratto ed è stato sepolto a sua insaputa nella fossa

comune del cimitero e che, d'altra parte, esso è stato trasportato

dall'ospedale al cimitero all’interno di un veicolo inappropriato. E’in gioco

l’articolo 8 della Convenzione, così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del

proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a

meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una

società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al

benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla

protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà

altrui. »

A. Argomenti delle parti

1. La ricorrente

43.

Secondo la ricorrente, trasportando la bara del suo bambino in una

semplice camionetta e privandola del diritto di assistere ad una cerimonia

funebre, le autorità competenti hanno leso la sua vita privata e familiare ai

sensi dell’articolo 8 della Convenzione. A suo dire, i diritti di un genitore

sulla spoglia del suo bambino, ed in particolare quello di decidere il luogo,

l’ora e le modalità della sepoltura sono protette da questa disposizione in

quanto elementi della vita privata e familiare. Nel caso di specie, questi

diritti sarebbero stati calpestati, poichè il corpo del bambino della ricorrente

è stato trasportato come un volgare rifiuto ed interrato in gran fretta, senza

una cerimonia degna di questo nome e senza che i genitori siano stati

consultati, nè informati.

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2. Il Governo

44.

Il Governo si oppone alla tesi della ricorrente. Esso afferma che,

condotta all’ospedale di Aarau, avrebbe dichiarato di non voler vedere il

corpo del bambino e avrebbe acconsentito ad un’autopsia. Informato di

questi fatti dall’assistente sociale del comune, l'ufficiale dello stato civile ne

ha dedotto che la madre non desiderasse assistere alla sepoltura del

bambino, ed ha dunque ordinato di procedervi, senza cerimonia. Secondo il

Governo, questa decisione è stata anche influenzata dalla supposizione che

– secondo il dire dell’assistente sociale – lo stato fisico e psichico della

ricorrente, che era ricoverata, era tale che non avrebbe potuto ristabilirsi in

tempo utile per assistere all’inumazione. In effetti, l'articolo 8 § 2 del

Regolamento comunale sul cimitero e le pompe funebri del comune di

Buchs prevede che l’inumazione deve, in principio, aver luogo nel terzo

giorno successivo alla morte (vedi più sopra, il paragrafo 40).

45.

Secondo il Governo, un elemento ulteriore deve ugualmente essere

tenuto in conto per meglio comprendere il comportamento dell’ufficiale

dello stato civile, e che dimostra che costui ha agito in buona fede : il padre

del bambino si è recato l’indomani all’ospedale dove si trovava la ricorrente

ed anch’egli avrebbe rifiutato di vedere il corpo del bambino.

46.

Inoltre, il Governo sostiene che il comune denominatore perchè le

misure di stato possano essere qualificate ingerenza nella vita privata e

familiare – quali il rifiuto di riconoscere il legame biologico tra un bambino

e sua madre o suo padre, gli interventi nei rapporti personali di un bambino

con i suoi genitori, l'espulsione di un membro di una famiglia, o ancora le

misure motivate per l’orientamento sessuale di una persona – è il fatto che

esse sono prese tutte sia contro la volontà, sia all’insaputa di almeno una

delle persone coinvolte. Bisognerebbe così chiaramente distinguerle dalle

circostanze del caso di specie, nel quale le persone in causa, vale a dire

l’assistente sociale e l’ufficiale dello stato civile, sarebbero parti considerato

che agivano in accordo con la volontà espressa dalla ricorrente. L'ufficiale

dello stato civile avrebbe dunque preso in buona fede la decisione di

ordinare la sepoltura del bambino nato morto in sua assenza, stimando che

questa decisione corrispondeva alla volontà dei suoi genitori.

47.

D’altra parte, la difesa afferma che la sepoltura si è svolta in maniera

dignitosa, l’8 aprile 1997, indipendentemente dall’assenza dei genitori del

bambino. A ciò si aggiunge che il consiglio comunale di Buchs ha dato

seguito ad una domanda ulteriore della ricorrente, il 23 marzo 1998, volta

all’esumazione del corpo. Quest’ultima ha avuto luogo il 20 maggio 1998 –

a spese del comune di Buchs – così come il suo trasferimento al nuovo

domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo fu sepolto alla fine di una

cerimonia cattolica.

48.

Secondo il Governo, non si potrebbe dunque qualificare come

ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita

privata o familiare la decisione dell’ufficiale dello stato civile di ordinare la

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sepoltura del bambino nato morto senza aver preso contatto con i suoi

genitori.

49.

Se la Corte dovesse nondimeno concludere per un’ingerenza nel

caso di specie, il Governo farebbe allora valere, essenzialmente per le stesse

ragioni esposte qui sopra, che l’atto o l’omissione in discussione non

comporta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Esso riafferma

in particolare che alla luce delle informazioni in suo possesso, l’ufficiale

dello stato civile poteva presumere che la sua decisione era conforme alla

volontà espressa dalla ricorrente all’ospedale e che quest’ultima non poteva

essere ristabilita in tempo al fine di assistere alla sepoltura.

B. La valutazione della Corte

1.

Applicabilità dell'articolo 8 al caso di specie

50.

Il Governo non contesta l'applicabilità dell'articolo 8 al caso di

specie.

51.

La Corte ricorda che le nozioni di vita privata e di vita familiare

sono delle nozioni ampie che non possono essere oggetto di una definizione

esaustiva (vedi, per esempio, Pretty c. Regno Unito, no 2346/02, § 61,

CEDH 2002-III). Così, la vecchia Commissione aveva ritenuto che il

desiderio di vedere le proprie ceneri disperse sulla propria proprietà

rientrava nella prima nozione (X c. Repubblica federale di Germania,

decisione del 10 marzo 1981, no 8741/79, Decisioni e rapporti 24, p. 137).

Più tardi, nel caso Znamenskaya c. Russia (no 77785/01, § 27, 2 giugno

2005), la Corte ha considerato come applicabile la parte « vita privata »

dell'articolo 8 alla domanda rivolta a conoscere se una madre aveva il diritto

di modificare il nome di famiglia iscritto sulla pietra tombale del suo

bambino nato morto. Nel caso Pannullo e Forte c. Francia (no 37794/97, §

36, CEDH 2001-X), la Corte ha qualificato come ingerenza nella vita

privata e familiare dei ricorrenti il ritardo eccessivo impiegato dalle autorità

francesi per restituire il corpo del loro bambino a seguito di un’autopsia.

Infine, nel caso Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia (no 61564/00, § 24, CEDH

2006-...), la Corte ha considerato il rifiuto di autorizzare il trasferimento

dell’urna contenente le ceneri del marito della ricorrente come un fatto

rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 8, senza tuttavia precisare

se l'ingerenza constatata si riferiva alla nozione di vita privata o a quella di

vita familiare.

52.

Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte considera l'articolo 8

applicabile alla domanda volta a conoscere se la ricorrente aveva il diritto di

assistere alla sepoltura del suo bambino, eventualmente accompagnata da

una cerimonia, e di vedere la sua spoglia trasportata all’interno di un veicolo

appropriato.

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2.

Ingerenza nell’esercizio dei diritti protetti dall'articolo 8

53.

Per i motivi esposti più sopra (vedi i paragrafi 44-48), il Governo

ritiene che non si potrebbe qualificare come ingerenza nell’esercizio del

diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata o familiare la

decisione delle autorità competenti di ordinare la sepoltura del bambino

senza aver preso contatto con i suoi genitori. Il Governo fa essenzialmente

valere che l’agente comunale responsabile avrebbe agito in buon fede,

presumendo che, tenuto conto delle circostanze, la madre non voleva

assistere alla sepoltura. Inoltre, la Corte constata che il Governo non si

pronuncia in merito all’esistenza di un’ingerenza nel godimento dei diritti

enunciati nell’articolo 8 in merito al trasporto del corpo del bambino

all’interno di un veicolo inadatto.

54.

La Corte non ha assolutamente intenzione di mettere in dubbio la

buona fede dell’agente incaricato di ordinare il trasporto e la sepoltura del

corpo del bambino, compito particolarmente sensibile, tenuto conto in

particolare del fatto che la ricorrente si trovava in stato di shock e che

conveniva agire con una certa rapidità.

55.

Ciò premesso, la Corte ricorda che l’assoluzione penale di un

funzionario non libera necessariamente uno Stato dalle sue obbligazioni in

virtù della Convenzione. La responsabilità che gli incombe a titolo di

quest’ultima deriva dalle sue disposizioni, che devono essere interpretate ed

applicate in conformità all’oggetto ed allo scopo della Convenzione ed alla

luce dei principi rilevanti del diritto internazionale (vedi, a questo proposito,

Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A no 336, p. 26,

§ 34, e Avşar c. Turchia, no 25657/94, § 284, CEDH 2001-VII (estratti)).

56.

In altri termini, la Corte ritiene che, nel presente caso, l'assenza

d’intenzione o di mala fede degli agenti comunali responsabili non libera in

alcun modo la Svizzera dalla propria responsabilità internazionale derivante

dalla Convenzione. In circostanze senza dubbio differenti da quelle del caso

di specie, la Corte ha avuto occasione di stabilire il principio secondo il

quale spetta agli Stati contraenti organizzare i propri servizi e formare i

propri agenti in maniera tale da permettere loro di rispondere alle esigenze

della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Dammann c. Svizzera,

no 77551/01, § 55, 25 aprile 2006, in merito alla divulgazione di

informazioni confidenziali ; o ancora Scordino c. Italia (no 1) [GC], no

36813/97, § 183, CEDH 2006-V, e Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, §

22, CEDH 1999-V, in merito al rispetto del tempo ragionevole). Secondo la

Corte, ciò che è valido in questi campi lo è ancor più in un campo così

intimo e sensibile quale l’amministrazione del decesso di un parente, nel

quale è opportuno dar prova di un grado di prudenza e di diligenza

particolarmente elevato.

57.

Tenuto conto di ciò che precede, la Corte ritiene che vi è stata

ingerenza nel godimento dei diritti garantiti alla ricorrente dall'articolo 8

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della Convenzione, sia in merito alla sepoltura del suo bambino che al

trasporto della sua spoglia.

3.

Giusitificazione dell’ingerenza nell'esercizio del diritto protetto

dall'articolo 8

58.

Un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata o

familiare non può giustificarsi se non si soddisfano le condizioni del

secondo paragrafo dell'articolo 8. Resta dunque da stabilire se l'ingerenza

era « prevista dalla legge », ispirata da uno o più fini legittimi secondo

questo paragrafo e « necessaria in una società democratica » per perseguirli

(Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, § 72, CEDH

1999-VI).

59.

La Corte è dunque portata ad esaminare in primo luogo se i

comportamenti degli agenti comunali poggiavano su una base legale

sufficiente. Per quanto riguarda dapprima il diritto dei genitori ad assistere

alla sepoltura e ad una cerimonia, la Corte rileva una contraddizione tra un

testo legislativo chiaro e la pratica seguita nel caso di specie (vedi, mutatis

mutandis, Kopp c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta delle

sentenze e decisioni 1998-II, § 73). In effetti, contrariamente a ciò che

prescrive l’articolo 8 comma 4 del regolamento sul cimitero e le pompe

funebri del comune di Buchs, l’ufficiale dello stato civile ha proceduto alla

sepoltura senza aver consultato i genitori. Così come, in contraddizione con

la formulazione chiara dell'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento,

l’inumazione non è stata organizzata dai genitori (vedi più sopra, i paragrafi

40 e ss.).

60.

Per quanto riguarda l’accusa relativa al trasporto della spoglia del

bambino, la Corte ricorda che il tribunale superiore del cantone di Argovie

ha ammesso che il trasporto era intervenuto in violazione dell'articolo 75

comma 1 dell'ordinanza sulla circolazione stradale, non essendo stata

concessa alcuna autorizzazione ai sensi del comma 2 di questa disposizione

(vedi più sopra, il paragrafo 38). Il Tribunale federale non ha assolutamente

posto in questione tale constatazione.

61.

Tenuto conto di ciò che precede, le ingerenze nei diritti protetti

dall’articolo 8 non poggiano su una base legale.

62.

La Corte conclude, quindi, che vi è stata violazione dell’articolo 8

della Convenzione.

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II. SULL’APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL’ARTICOLO

DELLA

63.

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi

protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo

imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del

caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

64.

La ricorrente lamenta un danno materiale, che ammonta a 2 000

CHF (all’incirca 1 208 EUR), corrispondente a spese non rimborsate da

parte delle assiurazioni. Queste spese riguardano il decorso ginecologico,

medico e psicologico che si sarebbe rivelato necessario a seguito degli

avvenimenti che sono all’origine del presente caso. La stessa precisa che i

documenti giustificativi sono stati sfortunatamente smarriti.

65.

Inoltre, la ricorrente chiede alla Corte che gli sia concesso « un

ammontare equo » a titolo di danno morale.

66.

Secondo il Governo, le condizioni dell'articolo 60 del Regolamento

della Corte non sono soddisfatte per quanto concerne le spese mediche

richieste. Pare pertanto ad esso giustificato il rigetto delle pretese formulate

a questo titolo.

67.

Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la

constatazione di una violazione della Convenzione costituirebbe di per sé

una riparazione equa. Al riguardo, esso ricorda che la sepoltura del bambino

si è svolta in maniera dignitosa l’8 aprile 1997 a Ginevra e che le misure

prese ulteriormente dal comune di Buchs, che hanno autorizzato

l’esumazione ed il trasferimento a Ginevra del bambino nato morto, hanno

permesso alla ricorrente di assistere ad una sepoltura con cerimonia secondo

secondo le sue convinzioni.

68.

La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda le

spese non rimborsate dalle assicurazioni, dal momento che la ricorrente non

è pervenuta a stabilirne la realtà. Inoltre, essa nota che non esiste un nesso di

causalità sufficiente tra la violazione della Convenzione constatata dalla

Corte e le spese dichiarate.

69.

In compenso, la Corte non è convinta dalla tesi del Governo secondo

il quale l’esumazione del corpo del bambino ed il suo trasferimento al

cimitero presso il nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo

è stato sepolto durante una cerimonia cattolica, costituisce, in combinazione

con la presente constatazione di violazione, una riparazione adeguata e

sufficiente. La Corte ricorda che nella sua decisione del 2 maggio 2006 sulla

ricevibilità del presente caso ha considerato che, intervenute a distanza di

oltre un anno dalla nascita e dalla sepoltura iniziale del bambino, queste

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misure non erano suscettibili di cancellare integralmente le sofferenze patite

dalla ricorrente durante questo lasso di tempo, tanto che esse lasciavano

integro il danno morale causato dal trasporto inadeguato del corpo del

bambino.

70.

Statuendo con equità, la Corte accorda alla ricorrente la somma di

3 000 EUR a titolo di danno morale.

B. Spese e costi

71.

La ricorrente reclama la somma di 17 216 CHF (all’incirca

10 397 EUR) a titolo di onorari per la procedura dinanzi alla Corte, ossia 40

ore a 400 CHF (all’incirca 242 EUR), alla quale si aggiunge l’IVA.

72.

Alla luce in particolar modo del grado di complessità del presente

caso, il Governo ritiene che le spese ed i costi che la ricorrente fa valere non

potrebbero essere qualificati come necessariamente incorsi ai sensi della

giurisprudenza della Corte. Quindi, la somma revendicata dalla ricorrente

gli sembra eccessiva. Esso propone di accordare a titolo di spese e costi una

somma di 8 000 CHF (all’incirca 4 831 EUR).

73.

La Corte ricorda che, quando essa constata una violazione della

Convenzione, può accordare ai ricorrenti il rimborso delle spese e dei costi

che hanno sostenuto per scongiurare o rimediare alla detta violazione

(Zimmermann et Steiner c. Svizzera, sentenza del 13 luglio 1983, serie A no

66, p. 14, § 36 ; Hertel c. Svizzera, sentenza del 25 agosto 1998, Raccolta

1998-VI, p. 2334, § 63). Bisogna tuttavia che siano accertate la realtà di

queste spese, la loro necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi

(Bottazzi c. Italia, cit., § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c. Svizzera, no

43874/98, § 49, 1° marzo 2005).

74.

La Corte considera la domanda riguardo ai costi ed alle spese

esagerata. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri ricavati

dalla sua giurisprudenza, accorda alla ricorrente la somma di 5 000 EUR a

titolo di spese e costi.

C. Interessi moratori

75.

La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora

sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di

tre punti percentuali.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1.

Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione ;

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2.

Ritiene

a) che lo Stato difensore debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a

partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in

conformità dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme,

da convertire nella moneta dello Stato difensore al tasso applicabile alla

data del regolamento :

i. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale ;

ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi ;

iii. ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle dette

somme ;

b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,

tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a

quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale

periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

3.

Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 febbraio 2008 in

applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Claudia Westerdiek

Cancelliere

Peer Lorenzen

Presidente

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