Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro - Protezione dei giovani lavoratori
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro
Protezione dei giovani lavoratori
Nota sull’uso delle indicazioni Le pagine sono numerate in funzione dei capitoli e degli articoli dell’ordinanza. Esempi: OP-1 = Pagina 1 delle osservazioni preliminari 501-1 = Pagina 1 delle indicazioni riguardanti l’articolo 1 OLL 5 515-2 = Pagina 2 delle indicazioni riguardanti l’articolo 15 OLL 5
Berna, marzo 2024
Queste indicazioni sono state redatte dai collaboratori del Campo di prestazioni Condizioni di lavoro
Creazione della copertina: Michèle Petter Sakthivel, Berna
Traduzione: Servizio linguistico italofono del DFER
Editore: SECO – Direzione del lavoro Condizioni di lavoro
3003 Berna
Download: www.seco.admin.ch (parola da cercare: indicazioni)
Riproduzione autorizzata con indicazione della fonte
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) Indice
Art. 10 Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani
OLL 5 Art. 10 di età inferiore ai 13 anni
Articolo 10
Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani di età inferiore ai 13 anni (art. 30 cpv. 2 lett. b LL)
La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana.
Fino all’età di 13 anni i giovani possono essere im- più estesa di quella prevista per i giovani che hanpiegati soltanto per manifestazioni culturali, arti- no già compiuto 13 anni. Se le condizioni previste stiche e sportive nonché a scopo pubblicitario (cfr. agli articoli 7 e 10 OLL 5 sono soddisfatte, anche
art. 7 OLL 5). Per queste attività la durata massima bambini piccoli (fino dalla nascita) possono essere
del lavoro è limitata a tre ore al giorno e nove ore impiegati, per esempio, nella pubblicità per gioalla settimana. Ovviamente i giovani di età inferio- cattoli o per pannolini. re ai 13 anni necessitano di una protezione ancora
SECO, aprile 2010 510 - 1
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 11
Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani
di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico
Articolo 11
Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)
La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico è la seguente: a. durante il periodo scolastico: tre ore al giorno e nove ore alla settimana; b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo cinque ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di due settimane.
In generale dalle ore 6 fino alle 20 risp. alle 22). Ovviamente, quando si tratta di un impiego concreto, è comun- L’articolo 11 OLL 5 definisce la durata massima del que sempre richiesta anche la responsabilità dei lavoro per i giovani tra i 13 e i 15 anni soggetti all’obbligo scolastico nell’esecuzione di lavori leg- genitori o delle persone cui è affidata l’educaziogeri. Per i giovani di età superiore ai 15 anni val- ne dei giovani. Di conseguenza vi è naturalmente gono in linea di massima, per quanto riguarda la una differenza se un giovane di 13 anni distribuidurata del lavoro ammessa, i limiti previsti dalla sce prospetti durante una sera d’estate con il bel legge sul lavoro, anche se i giovani in questione tempo o se svolge la stessa attività d’inverno, allo vanno ancora a scuola. È comunque ovvio che la scuro e in condizioni di tempo sfavorevoli. frequenza e le prestazioni scolastiche non posso- Lettera b no essere pregiudicate da impieghi eccessivamente lunghi e che spetta ai responsabili (genitori o Gli scolari di età superiore ai 13 anni possono lapersone cui è affidata l’educazione dei giovani, vorare per al massimo la metà delle vacanze scodatori di lavoro, autorità scolastiche) il compito di lastiche. L’occupazione durante le vacanze è limiintervenire eventualmente. tata a otto ore al giorno e a 40 ore alla settimana, tra le ore 6 e le ore 18. Lettera a Lo stesso vale per la durata e l’entità degli orari di lavoro durante un periodo di pratica di orienta- Per quanto concerne i lavori leggeri durante il pemento professionale; questi impieghi devono però riodo scolastico, la durata massima del lavoro gioressere di breve durata e non possono superare le naliero e settimanale è di tre ore al giorno e nove due settimane al massimo (10 giorni lavorativi). ore alla settimana. La durata del lavoro diurno e Occorre inoltre rilevare che l’articolo 11 non vieserale autorizzata per i giovani di età superiore ai ne applicato agli apprendisti, anche se essi in casi 13 anni durante il periodo scolastico non è definieccezionali e in applicazione dell’articolo 9 OLL 5 ta alla lettera a, motivo per cui valgono i limiti prenon hanno ancora compiuto i 15 anni. Per questi visti dalla legge sul lavoro (secondo l’art. 31 cpv. 2 ultimi valgono i limiti previsti dalla legge in merito congiuntamente all’art. 10 LL in linea di massima
alla durata massima del lavoro (cfr. art. 31 LL).
SECO, aprile 2010 511 - 1
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 12
Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno
Articolo 12
Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno (art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)
L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se: a. l’occupazione notturna è indispensabile per: 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o 2. correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore. b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e c. l’occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale. Se nell’azienda l’inizio del lavoro diurno è fissato alle ore 05.00, questo orario vale anche per i giovani come lavoro diurno. Le visite e la consulenza mediche sono obbligatorie per i giovani impiegati regolarmente o periodicamente durante la notte. I costi sono a carico del datore di lavoro. Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.
Capoverso 1 siano adempiute cumulativamente determinate condizioni (il lavoro notturno deve essere indi- Deroghe al divieto generale del lavoro notturno spensabile per correggere disfunzioni d’esercizio, per i giovani (cfr. art. 31 cpv. 4 LL) sono previste deve svolgersi sotto la sorveglianza di una persona a livello di ordinanza unicamente per persone di adulta e qualificata e non deve influire negativaetà superiore ai 16 anni. L’occupazione durante mente sulla frequenza della scuola professionale). la notte tra le ore 22.00 e le ore 06.00 può es- L’autorizzazione per svolgere questa attività deve sere autorizzata se e nella misura in cui ciò è inessere richiesta all’autorità cantonale competente. dispensabile all’apprendimento di una professio- Se la domanda non può essere presentata tempene, se è garantita un’assistenza qualificata e se il stivamente per determinati motivi (p. es. nel caso lavoro notturno non influisce negativamente suldi una disfunzione d’esercizio durante il fine setla frequenza della scuola professionale. Tali conditimana), si deve comunque provvedere senza inzioni devono essere adempiute cumulativamente dugio. affinché il lavoro notturno possa essere autorizzato nell’ambito di un tirocinio. Le condizioni menzionate valgono anche per il lavoro notturno autorizzato in base all’ordinanza dipartimentale (RS Capoverso 2 822.115.4), conformemente all’articolo 14 OLL 5, La norma secondo cui i giovani possono iniziare il per determinate formazioni professionali. loro lavoro diurno alle ore 05.00 è necessaria per Il lavoro notturno può anche essere autorizzato motivi di chiarezza. Se un’azienda sposta lo spaal fine di permettere la collaborazione dei giova- zio diurno e serale a partire dalle ore 05.00, l’ora ni per correggere disfunzioni d’esercizio dovute compresa tra le ore 05.00 e le ore 06.00 non vale a forza maggiore, purché anche in questo caso come lavoro notturno per i giovani lavoratori. In
SECO, aprile 2010 512 - 1
Art. 12 OLL 5 Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo
Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno
linea di massima lo spazio di tempo per il lavoro za dipartimentale (RS 822.115.4). Occorre prevediurno e serale dei giovani si distingue soltanto dere la possibilità di autorizzare singoli casi in sialla sera da quello stabilito per gli adulti: secon- tuazioni particolari. In questo modo, nei settori in do l’articolo 31 capoverso 2 LL, i giovani fino a 16 cui il lavoro notturno non è usuale ma è necessaanni compiuti possono lavorare fino alle ore 20, rio di tanto in tanto, è disponibile uno strumento mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle ore 22. che permette di impiegare sporadicamente gli apprendisti se la loro formazione lo richiede. Si possono citare ad esempio: conclusione di pro- Capoverso 3 getti IT durante la notte (o la domenica), alla quale è importante che assistano anche gli apprendisti, Per i giovani impiegati regolarmente o periodica- o lavori su un cantiere stradale che possono esmente durante la notte, vale a dire durante più di sere effettuati soltanto di notte e nell’ambito dei 10 notti per anno civile (cfr. cpv. 4), le visite e la quali la persona in formazione impara particolari consulenza mediche sono obbligatorie. I costi detecniche. vono essere assunti dal datore di lavoro. La SECO è responsabile della valutazione delle do- A differenza delle visite e della consulenza medimande di autorizzazione del lavoro notturno reche, per il calcolo del supplemento salariale e del golare o periodico, vale a dire se il limite di dieci tempo di riposo supplementare in caso di occupanotti per anno civile viene superato. In casi parzione dei giovani non ci si basa sul limite di dieticolari, come ad esempio se nello stesso settore ci notti, ma su quello di 25 notti conformemendi un’azienda una parte dei giovani deve essere te all‘articolo 31 OLL 1 (applicazione della norma impiegata durante otto notti, mentre per un’algenerale, poiché l’OLL 5 non prevede disposizioni tra parte è prevista un’occupazione durante dospecifiche in merito al supplemento salariale e al dici notti per anno civile, o se soltanto nel corso tempo di riposo supplementare). dell’anno risulta che occorre lavorare durante più di dieci notti, l’autorità cantonale e SECO si mettono d’accordo sulla competenza in materia di au- Capoverso 4 torizzazioni. L’autorità cantonale è responsabile del rilascio Va sottolineato il fatto che la maggior parte delle
dell’autorizzazione per il lavoro notturno tempo- professioni, che dipendono ovviamente dal lavoraneo fino a dieci notti per anno civile. Il numero ro notturno per raggiungere gli obiettivi di formadi notti che occorre autorizzare è limitato a die- zione degli apprendisti, dispone di un disciplinaci per definire chiaramente il quadro d’intervento mento nella relativa ordinanza dipartimentale (RS delle autorità d’esecuzione cantonali e per impe- 822.115.4). Per questo motivo le autorizzazioni dire che possa essere autorizzata, mediante per- specifiche del lavoro notturno regolare o periodimessi temporanei, una mole di lavoro notturno co sono necessarie soltanto in casi eccezionali. superiore a quella prevista di norma nell’ordinan-
512 - 2
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 13
Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale
Articolo 13
Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale (art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)
L’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata se: a. l’occupazione domenicale è indispensabile per: 1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o 2. correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore. b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e c. l’occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale. Nei rami e per il numero di domeniche fissati dal DEFR conformemente all’articolo 14 l’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata anche al di fuori dell’ambito della formazione professionale di base. Per i rami fissati dal DEFR conformemente all’articolo 14 lettera a l’occupazione di giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria può essere autorizzata una domenica su due. Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.
Capoverso 1 una persona adulta e qualificata e non deve influire negativamente sulla frequenza della scuola I giovani di età superiore ai 16 anni dovrebbero poprofessionale). ter essere occupati la domenica se ciò è indispensabile per l’apprendimento di una professione, se è garantita un’assistenza qualificata e se il lavoro domenicale non influisce negativamente sulla fre- Capoverso 2 quenza della scuola professionale. Tali condizioni Contrariamente al lavoro notturno, il lavoro dodevono essere adempiute cumulativamente affin- menicale in determinati casi può essere autorizché il lavoro domenicale possa essere autorizzato zato anche al di fuori della formazione professionell’ambito di un tirocinio. Le condizioni menzio- nale di base. Nei rami definiti dall’ordinanza del nate valgono anche per il lavoro domenicale au- DEFR (RS 822.115.4) il lavoro domenicale di giotorizzato in base all’ordinanza dipartimentale (RS vani di età superiore ai 16 anni può essere auto- 822.115.4), conformemente all’articolo 14 OLL 5, rizzato anche al di fuori dell’ambito della formaper determinate formazioni professionali. zione professionale di base. Per i giovani al di fuori Il lavoro domenicale può anche essere autorizza- della formazione professionale di base è ammesto al fine di permettere la collaborazione dei gio- so lo stesso numero di domeniche lavorative che vani per correggere disfunzioni d’esercizio dovute per le persone in formazione delle rispettive proa forza maggiore. Anche in questo caso, tuttavia, fessioni. Mediante tale disciplinamento si intende devono essere adempiute cumulativamente de- soprattutto sostenere l’occupazione di giovani al terminate condizioni (il lavoro domenicale deve termine della scuola dell’obbligo che non possono essere indispensabile per correggere disfunzioni iniziare un tirocinio (p. es. nei settori della salute e d’esercizio, deve svolgersi sotto la sorveglianza di della ristorazione).
SECO, marzo 2013 513 - 1
Art. 13 OLL 5 Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo
Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale
Capoverso 3 Capoverso 4 L’occupazione di giovani prosciolti dall’obbligo L’autorità cantonale è l’autorità che rilascia le auscolastico (p. es. studenti delle scuole medie su- torizzazioni per il lavoro domenicale temporaneo periori) tra i 16 e i 18 anni può essere autorizza- fino a sei domeniche per anno civile. Se questo ta una domenica su due nei rami definiti dal DEFR numero di domeniche viene superato, in linea di nella rispettiva ordinanza (RS 822.115.4). massima la competenza spetta alla SECO. In casi limite – p. es. se un’azienda verso la fine dell’anno constata che sono necessarie ulteriori domeniche lavorative oltre alle sei domeniche autorizzate – l’autorità cantonale e la SECO si mettono d’accordo sulla competenza in materia di autorizzazioni.
513 - 2
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 14
Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale
nell’ambito della formazione professionale di base
Articolo 14
Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione professionale di base (art. 31 cpv. 4 LL)
Tenendo conto delle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 il DEFR stabilisce, dopo aver consultato le parti sociali: a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1; b. l’entità del lavoro notturno e domenicale.
L’ordinanza delega al Dipartimento federale dell’e- Se il datore di lavoro ritiene necessario oltrepasconomia, della formazione e della ricerca (DEFR) la sare i limiti fissati nell’ordinanza dipartimentale, competenza di disciplinare in un’ordinanza diparti- deve chiedere all’autorità competente un permesmentale il lavoro notturno e domenicale nelle for- so individuale spiegando i motivi che rendono inmazioni professionali per le quali ne è riconosciuta dispensabile il superamento dei limiti prescritti. la necessità. Nella relativa ordinanza dipartimen- Eventuali domande sono esaminate in base ai critale (Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto teri stabiliti negli articoli 12 e 13 OLL 5. Nel caso del lavoro notturno e domenicale durante la for- in cui le esigenze inerenti a una formazione di mazione professionale di base; RS 822.115.4) di- base subissero cambiamenti che rendono il lavoro verse formazioni professionali di base sono esen- notturno o/e domenicale generalmente necessatate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione: rio oppure superfluo per il raggiungimento degli si tratta per esempio delle professioni del settore obiettivi professionali, le rispettive domande in tal alberghiero, della ristorazione e dell’economia do- senso potrebbero essere presentate alla SECO dalmestica, della panetteria, della pasticceria e della le relative associazioni professionali o di categoconfetteria nonché delle professioni della sanità. ria a livello svizzero. Dopo aver consultato le parti L’entità del lavoro notturno e domenicale ammes- sociali, la SECO potrà eventualmente avviare una so è ugualmente stabilita nell’ordinanza diparti- procedura per la modifica dell’ordinanza dipartimentale menzionata. Questa soluzione dovrebbe mentale. permettere di introdurre agevolazioni amministrative sia per le aziende di tirocinio che per le autorità d’esecuzione e di garantire un’unità di dottrina a livello svizzero.
SECO, marzo 2013 514 - 1
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 15
Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale
Articolo 15
Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale (art. 30 cpv. 2 lett. b e 31 cpv. 4 LL)
I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica. Le aziende delle regioni turistiche di cui all’articolo 25 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro possono impiegare giovani al di fuori dell’ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull’arco dell’anno.
Capoverso 1 Capoverso 2 Le manifestazioni culturali, artistiche e sportive se- Nelle regioni turistiche i giovani di età superiore ai condo l’articolo 7 OLL 5 si svolgono spesso la do- 16 anni al di fuori della formazione professionale menica e di sera. Per questo motivo si rende ne- possono essere impiegati la domenica anche nelle cessaria la presente disposizione derogatoria. Essa aziende che adempiono i criteri previsti dall’articosi applica a tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni lo 25 OLL 2. Come i lavoratori adulti, anche essi nell’esercizio delle attività menzionate, nella misu- possono essere occupati soltanto 26 domeniche ra in cui tali manifestazioni si svolgono soltanto di all’anno. In tal senso le domeniche possono essera o la domenica. Le condizioni previste all’arti- sere ripartite in modo irregolare sull’arco dell’ancolo 7 OLL 5 e la durata massima della giornata e no. Questa disposizione non è applicabile ai giodella settimana lavorative di cui agli articoli 10 e vani che svolgono una formazione professionale 11 OLL 5 devono ovviamente essere rispettate. di base. Per quanto riguarda l’occupazione di giovani a scopo pubblicitario questo disciplinamento non viene applicato, poiché le riprese pubblicitarie con i giovani possono essere effettuate senz’altro di giorno o durante i giorni feriali.
SECO, aprile 2010 515 - 1
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 16
Art. 16 Riposo giornaliero
Articolo 16
Riposo giornaliero (art. 31, al. 2, LTr)
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.
Capoverso 1 Capoverso 2 Conformemente all’articolo 31 capoverso 2 LL il Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in dei corsi interaziendali i giovani non possono esuno spazio di dodici ore, pause incluse (p. es. dalle sere impiegati oltre le ore 20.00. Siccome le ore di ore 07.00 alle ore 19.00). L’articolo 16 capoverso corsi della scuola professionale sono considerate 1 OLL 5 precisa inoltre che i giovani devono dispor- tempo di lavoro, occorre accordare agli apprenre ulteriormente di un periodo di riposo giornalie- disti un periodo di riposo di almeno 12 ore prima ro di almeno 12 ore consecutive. Se ad esempio il dell’inizio dei corsi. Per quanto riguarda il rispetto lavoro diurno termina lunedì alle ore 19.00, il mar- del principio previsto dal capoverso 2, questa esitedì mattina non sarebbe possibile iniziare a lavo- genza viene normalmente soddisfatta. Se in casi rare già alle ore 06.00, poiché le 12 ore di riposo eccezionali la prima lezione della scuola professiorichieste non verrebbero rispettate. nale dovesse iniziare prima delle ore 08.00, occorre terminare il lavoro alla vigilia prima delle ore 20.00 affinché le 12 ore di riposo richieste possano essere rispettate.
SECO, aprile 2010 516 - 1
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo OLL 5 Art. 17
Art. 17 Lavoro straordinario
Articolo 17
Lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL)
I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00. I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.
Capoverso 1 Capoverso 2 L’articolo 31 capoverso 3 LL vieta di occupare i Il capoverso 2 stabilisce che i giovani non possogiovani minori di 16 anni in lavoro straordinario. no essere impiegati per effettuare lavoro straordi- Per i giovani di età superiore ai 16 anni il lavoro nario durante la formazione professionale di base. straordinario è possibile soltanto nei giorni feriali, L’unica eccezione è costituita dai casi in cui il lanell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale voro straordinario è necessario per correggere difino alle ore 22.00 al più tardi. Anche in situazioni sfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore (p. eccezionali (art. 26 OLL 1) i giovani non possono es. a causa di alluvioni). Durante la formazione svolgere lavoro straordinario, né di notte tra le ore professionale di base la durata del lavoro ammes- 22.00 e le ore 06.00 né la domenica, ossia tra le sa per i giovani è molto estesa. Teoricamente, in ore 22.00 del sabato sera e le ore 06.00 del lune- base alla LL, essi possono lavorare, a seconda del dì mattina (risp. alle ore 5 o alle ore 7, se il relativo settore, fino a 50 ore alla settimana. Per questo intervallo è stato spostato conformemente all‘ar- motivo non è possibile sovraccaricarli ulteriormenticolo 10 LL). te di lavoro straordinario.
SECO, aprile 2010 517 - 1
Sezione 5: Certificato medico OLL 5 Art. 18 Art. 18
Articolo 18
Certificato medico (art. 29 cpv. 4 LL)
Il DEFR, sentito il parere della Commissione federale del lavoro, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici.
Capoverso 1 Capoverso 2 Questa disposizione conferisce al Dipartimento Questa disposizione precisa che i Cantoni possono federale dell’economia, della formazione e del- prevedere prescrizioni più rigorose in merito alla la ricerca (DEFR) la competenza – sentito il pare- presentazione di un certificato medico o allo svolre della Commissione federale del lavoro (CFL) – gimento di esami medici. di assoggettare l’esercizio di determinati lavori da parte dei giovani a una visita medica e alla presentazione di un certificato medico. Finora, tuttavia, questa regolamentazione del DEFR non è ancora stata introdotta per alcuna professione.
SECO, marzo 2013 518 - 1
Sezione 6: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori OLL 5 Art. 19 Art. 19
Articolo 19
Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori (art. 29 cpv. 2 LL)
Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni. Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l’educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.
Questa disposizione precisa l’obbligo di informare da una persona adulta qualificata a tale scopo. La cui è tenuto il datore di lavoro, sancito dall’artico- formulazione tiene conto delle esigenze particolari lo 48 LL. Inoltre il datore di lavoro deve provvede- dei giovani, che non hanno una percezione dei rire affinché i giovani siano istruiti adeguatamente schi e dei pericoli equivalente a quella degli adulti.
SECO, aprile 2010 519 - 1
Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità OLL 5 Art. 20
Art. 20 Commissione federale del lavoro
Articolo 20
Commissione federale del lavoro (art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)
La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza dipartimentale di cui all’articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.
Conformemente a questa disposizione la CFL deve comandazioni in merito a eventuali adeguamenti riesaminare almeno ogni cinque anni l’ordinanza di questa ordinanza dipartimentale. Un’eventuasui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2). In le revisione dell’ordinanza – tenendo conto deltal modo si adempie l’obbligo previsto all’articolo le raccomandazioni della CFL – conformemente 4 paragrafo 3 della Convenzione n. 182 dell’OIL all’articolo 4 capoverso 3 OLL 5 deve essere effet- (RS 0.822.728.2). Siccome la CFL ha una funzio- tuata dal DEFR. ne consultiva, essa può unicamente emanare rac-
SECO, marzo 2013 520 - 1
Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità OLL 5 Art. 21
Art. 21 Collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA
Articolo 21
Collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA La SECO, la SEFRI e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione. La SEFRI consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze in materia di formazione e prima di approvare i piani di formazione; la SECO chiede un parere alla SUVA ed eventualmente ad altre organizzazioni specializzate nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. La SECO consulta la SEFRI per l’elaborazione delle ordinanze di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.
Capoverso 1 per il controllo sono da coinvolgere anche altre organizzazioni della sicurezza sul lavoro. Nel pare- In ambito internazionale tutti sono concordi re della SECO trasmesso alla SEFRI sono riportanell’affermare che la protezione della salute e delte invariate le osservazioni della SUVA in merito la sicurezza sul lavoro deve costituire parte inteai rischi di malattie professionali. Questo ambito grante della formazione professionale. Per questo (malattie professionali in tutte le imprese) è infatti motivo nel capoverso 1 viene sancito il princidi esclusiva competenza della SUVA (art. 50 cpv. 1 pio della collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e SUVA. Le singole misure da adottare devono essedelle malattie professionali, OPI, RS 832.30). re accertate e stabilite di volta in volta in funzione dei pericoli specifici della professione in questione. Capoverso 3 Capoverso 2 Allo scopo di tenere conto delle esigenze della formazione professionale, la SECO coinvolge la SEFRI Il capoverso 2 prevede di dare maggior risalto nell’elaborazione delle due ordinanze dipartimenall’aspetto della prevenzione nell’elaborazione tali menzionate (ordinanza del DEFR sui lavori pedelle ordinanze in materia di formazione e dei piaricolosi per i giovani, RS 822.115.2 e ordinanza ni di formazione. A questo scopo è necessario indel DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro nottensificare la collaborazione tra la SEFRI, la SUVA turno e domenicale durante la formazione profes- e la SECO e ottimizzare i processi. Se necessario, sionale di base, RS 822.115.4).
SECO, luglio 2015 521 - 1
Sezione 8: Disposizioni finali OLL 5 Art. 22
Art. 22 Abrogazione del diritto vigente
Articolo 22
Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
…2
Non è necessario nessun commento.
1 RS 822.111 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 4959.
SECO, luglio 2015 522 - 1
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro 1 Appendice 1: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
Ordinanza del DEFR 822.115.2 sui lavori pericolosi per i giovani del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2023) Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 20071 concernente la legge sul lavoro (OLL 5), ordina:
Art. 1 Oggetto a. spostamento manuale di pesi superiori a:
La presente ordinanza stabilisce quali lavori 1. 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze sono considerati pericolosi per i giovani in base di età inferiore ai 16 anni, all’articolo 4 capoverso 2 OLL 5. 2. 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni;
Art. 2 Carico psichico
A causa del carico psichico che comportano, i se- b. lavoro a cottimo e lavori che richiedono lo guenti lavori sono considerati pericolosi per i gio- spostamento frequente o sequenziale ripetuto vani: di pesi per un totale di oltre 3000 kg al giorno; a. lavori che superano a livello cognitivo o emotivo le capacità dei giovani, segnatamente: c. lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno come segue: 1. il lavoro a cottimo, i lavori che comportano costantemente ritmi serrati e i lavori che ri- 1. in posizione ricurva, ruotata o inclinata di chiedono un’attenzione continua o impli- lato, cano responsabilità eccessive, 2. all’altezza o al di sopra delle spalle, o 2. la sorveglianza, la cura o l’assistenza di per- 3. in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiasone in condizioni fisiche o psichiche pre- ti. carie nonché il recupero o la composizione di salme; Art. 4 Effetti fisici b. lavori che implicano il pericolo di abusi fisici, A causa degli effetti fisici che comportano, i sepsichici o sessuali, segnatamente la prostituzi- guenti lavori sono considerati pericolosi per i gioone, la produzione di materiale pornografico vani: e la partecipazione a spettacoli pornografici; a. lavori permanenti in ambienti che, per ragioni c. l’eutanasia animale o la macellazione industri- tecniche, hanno temperature superiori a 30° ale di animali e l’eliminazione di carcasse ani- C oppure intorno o inferiori a 0° C; mali. b. lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia Art. 3 Carico fisico professionale, segnatamente i lavori con fluidi, A causa del carico fisico che comportano, i se- vapori e gas liquefatti a bassa temperatura; guenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:
SECO, marzo 2024 AP1 - 1
1 Appendice 1: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
c. lavori che implicano rumori continui o impul- no nel campo d’applicazione dell’ordinanza sivi pericolosi per l’udito e lavori con effetti del 26 aprile 20174 sulla radioprotezione, dell’esposizione al rumore a partire da un livel- 2. raggi ultravioletti di una lunghezza d’onda lo di esposizione giornaliera LEX,8h di 85 dB (A); pari o inferiore a 200 nm. d. lavori con strumenti vibranti o a percussione con esposizione alle vibrazioni manobraccio Art. 5 Agenti chimici con pericoli fisici A(8) superiore a 2,5 m/s2; I seguenti lavori con agenti chimici che comporta- e. lavori con pericolo di elettrizzazione, segnata- no in particolare un rischio di incendio o di esplomente i lavori su impianti a corrente forte sot- sione in caso di manipolazione errata sono consito tensione; derati pericolosi per i giovani: f. lavori in condizioni di sovrappressione uguale o a. lavori con sostanze e preparati che, in base superiore a 0,1 bar; alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frag. lavori con agenti sotto pressione, segnatasi H) secondo il regolamento (CE) n. 1272/20085 mente fluidi, vapori e gas; nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 h. lavori che comportano un’esposizione a radia- dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti zioni non ionizzanti, segnatamente a: chimici (OPChim): 1. radiazioni elettromagnetiche, segnatamen- 1. sostanze e preparati instabili ed esplosivi te nel caso di lavori con dispositivi trasmit- H200, H201, H202, H203, H204, H205, tenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la 3. aerosol infiammabili H222, norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Si- 4. liquidi infiammabili H224, H225, curezza del macchinario – Valutazione e ri- 5. perossidi organici H240, H241, duzione dei rischi generali dalle radiazioni 6. sostanze e preparati autoreattivi H240, emesse dal macchinario»2, 2. radiazioni ultraviolette di lunghezza d’onda 7. sostanze e preparati reattivi H250, H260, compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell’essiccazione e dell’indurimento a raggi ultravioletti, della 8. comburenti H270, H271; saldatura ad arco e dell’esposizione pro- b. lavori con agenti chimici che non devono eslungata al sole, sere classificati secondo il regolamento (CE) n.
3. radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo 1272/2008 nella versione citata nell’allegato la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicu- 2 numero 1 OP-Chim ma che presentano una rezza degli apparecchi laser»3; delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente esplosivi e gas combustibili derivanti da i. lavori che comportano un’esposizione a radiaprocessi di fermentazione. zioni ionizzanti, segnatamente a: 1. sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti che rientra- 4 RS 814.501 Il testo della norma SN EN ISO 12198-1 può essere consultato gratu- 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consigitamente e ot-tenuto a pagamento presso l’Associazione Svizzera di lio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga Il testo della norma DIN EN ISO 60825-1 può essere consultato gra- le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolatuitamente e ottenuto a pagamento presso l’Associazione Svizzera di mento (CE) n. 1907/2006. Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8040 Winterthur, www.snv.ch. 6 RS 813.11
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro 1 Appendice 1: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
Art. 6 Agenti chimici con pericoli 3. agenti chimici che non devono essetossicologici re classificati secondo il regolamento
I seguenti lavori che comportano un rischio per la (CE) n. 1272/2008 nella versione citata salute a causa dell’esposizione ad agenti chimici nell’allegato 2 numero 1 OPChim ma che con pericoli tossicologici sono considerati perico- presentano una delle proprietà di cui alla losi per i giovani: lettera a, segnatamente farmaci e cosmetia. lavori con sostanze e preparati che, in base ci. alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti frasi H secondo il rego- Art. 7 Agenti biologici lamento (CE) n. 1272/20087 nella versione ci- I seguenti lavori che comportano un rischio per la tata nell’allegato 2 numero 1 OPChim8: salute a causa dell’esposizione ad agenti biologici sono considerati pericolosi per i giovani: H311, H331, a. lavori con oggetti che possono essere contaminati da virus, batteri, funghi o parassiti pa- 2. corrosione cutanea H314, togeni; 3. tossicità specifica per organi bersaglio in b. lavori che espongono a microrganismi dei seguito a esposizione singola H370, H371, gruppi 3 e 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 4. tossicità specifica per organi bersaglio in dell’ordinanza del 25 agosto 19999 sulla proseguito a esposizione ripetuta H372, H373, tezione dei lavoratori dal pericolo derivante da 5. sensibilizzazione delle vie respiratorie microrganismi. 6. sensibilizzazione della pelle H317, Art. 8 Strumenti di lavoro pericolosi 7. cancerogenicità H350, H350i, H351, I lavori che implicano l’uso dei seguenti strumenti di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani: 8. mutagenicità sulle cellule germinali H340, H341, a. strumenti di lavoro mobili qui di seguito: 9. tossicità per la riproduzione H360, H360F, 1. carrelli automotori con sedile o posto di H361f, H361d, H361fd; 2. gru secondo l’ordinanza del 27 settembre b. lavori per cui sussiste un notevole perico- 199910 sulle gru, lo di malattia o di intossicazione in seguito 3. sistemi di trasporto combinati, comprenall’impiego di: denti segnatamente trasportatori a nastro 1. agenti chimici derivanti da processi e che o a catena, elevatori a tazze, trasportatonon devono essere classificati secondo il re- ri sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione,
golamento (CE) n. 1272/2008 nella versio- convogliamento o rovesciamento, montane citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim carichi speciali, piattaforme di sollevamenma che presentano una delle proprietà di to o gru impilatrici, cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, 4. dispositivi per il deposito di beni uniforfumi e polveri, mati in magazzini a scansie elevate, in 2. oggetti che rilasciano sostanze o prepara- particolare contenitori e merci su palette, ti che presentano una delle proprietà di cui 5. macchine edili, alla lettera a, 6. macchine forestali,
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 lett. a. 9
RS 832.321 8 RS 813.11 10 RS 832.312.15
SECO, marzo 2024 AP1 - 3
1 Appendice 1: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
7. veicoli adibiti alla preparazione di piste, d. lavori in settori in cui il personale è esposto a 8. teleferiche da cantiere, un particolare rischio di aggressione o violenza; 9. ponti mobili, e. lavori che si effettuano sottoterra o 10. installazioni interne o esterne con navicel- sott’acqua. le o sedili mobili sospesi liberamente, 11. benne di raccolta di rifiuti domestici a ca- Art. 11 Atmosfera sotto-ossigenata rico manuale dotate di un meccanismo di I lavori in ambienti con un contenuto di ossigeno compressione, nell’aria pari o inferiore al 18 per cento di volume 12. ferrovie aziendali, veicoli coinvolti in mo- sono considerati pericolosi per i giovani. vimenti di manovra e mezzi ausiliari sulle ferrovie; Art. 12 Mancata percezione di segnali b. strumenti di lavoro che presentano elemen- sonori ti mobili le cui parti pericolose non sono pro- I lavori che comportano un rischio di infortunio tette o sono protette solo da dispositivi di professionale dovuto alla mancata percezione di protezione regolabili, segnatamente punti di segnali sonori sono considerati pericolosi per i trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, giovani, segnatamente i lavori su binari con moviimpigliamento, schiacciamento e urto; menti di manovra o traffico ferroviario. c. macchine o sistemi che comportano un eleva-
Art. 13 Fumo passivo
to rischio di infortunio o malattia professiona- I lavori all’interno di locali in cui è permesso fumale, specialmente in condizioni di servizio partire sono considerati pericolosi per i giovani. colari o nell’ambito di lavori di manutenzione.
Art. 14 Adeguamento delle misure di ac-
Art. 9 Animali pericolosi
compagnamento concernenti la si- I lavori che comportano un contatto diretto con curezza sul lavoro e la protezione animali selvatici11 o velenosi sono considerati pedella salute definite negli allegati ai ricolosi per i giovani. piani di formazione
Art. 10 Ambiente di lavoro con un elevato
Se un’ordinanza in materia di formazione prerischio di infortunio professionale vede una deroga secondo l’articolo 4 capover- I seguenti lavori che comportano un elevato rischio so 4 OLL 5, le misure di accompagnamento di infortunio professionale a causa dell’ambiente concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezidi lavoro sono considerati pericolosi per i giovani: one della salute definite nell’allegato al corrispondente piano di formazione devono essere a. lavori con rischio di caduta, in particolare su adeguate alle definizioni dei lavori pericolosi di postazioni di lavoro rialzate; cui alla presente ordinanza entro cinque anni b. lavori in spazi angusti, in particolare in pozzi e dall’entrata in vigore della stessa. canali; 2 Finché l’allegato a un piano di formazione non c. lavori al di fuori di una postazione di lavoro è stato adeguato, per la corrispondente forfissa, in particolare lavori che implicano il ri- mazione di base si applicano le definizioni di schio di crolli e i lavori in zone di strade o bi- lavori pericolosi secondo il diritto anteriore. nari non chiuse al traffico;
Correzione del 21 dic. 2022 (RU 2022 836).
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro 1 Appendice 1: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
Art. 15 Abrogazione di un altro atto
normativo L’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 200712 sui lavori pericolosi per i giovani è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
SECO, marzo 2024 AP1 - 5
Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale 2 durante la formazione professionale di base
Ordinanza del DEFR 822.115.4 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022) Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1, visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori, ordina:
Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere i.3 impiegata di commercio AFC/impiegato di
un’autorizzazione commercio AFC (formazione di base e for- Durante le formazioni professionali di base elen- mazione estesa) nel ramo di formazione e cate di seguito non è richiesta un’autorizzazione d’esame settore alberghiero-gastronomiaper poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di turismo; lavoro notturno e domenicale. j.4 impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardiz- Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed zata AFC; economia domestica k.5 impiegata in comunicazione alberghie- Le disposizioni si applicano alle seguenti forra AFC/impiegato in comunicazione albermazioni professionali di base: ghiera AFC. a. impiegata d’economia domestica AFC/im- 2 Per l’occupazione notturna di persone in forpiegato d’economia domestica AFC; mazione a partire dai 16 anni compiuti si apb. addetta d’economia domestica CFP/addet- plicano le seguenti disposizioni: to d’economia domestica CFP; a. le persone in formazione sono autorizzate c. addetta d’albergo CFP/addetto d’albergo a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 CFP; notti all’anno fino alle 01.00; d. impiegata d’albergo AFC/impiegato d’al- b. nei giorni precedenti i corsi della scuola bergo AFC; professionale o i corsi interaziendali le per- e. addetta di ristorazione CFP/addetto di ri- sone in formazione sono autorizzate a lastorazione CFP; vorare al massimo fino alle 20.00. f. impiegata di ristorazione AFC/impiegato di 3 Per l’occupazione domenicale di persone in ristorazione AFC; formazione a partire dai 16 anni compiuti si g. cuoca AFC/cuoco AFC; applicano le seguenti disposizioni: h. addetta di cucina CFP/addetto di cucina a. oltre alle domeniche nei periodi di vacan- CFP;
3 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1°
¹ La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in mag. 2013 (RU 2013 1057). applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle 4 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. mag. 2013 (RU 2013 1057). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 5 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 19 lug. 2017, in vigore dal 15 2 RS 822.115 ago. 2017 (RU 2017 3821).
SECO, marzo 2024 AP2 - 1
2 Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale
durante la formazione professionale di base
za, devono essere accordate almeno 12 a. impiegata del commercio al dettaglio AFC/ domeniche libere all’anno. Nelle aziende impiegato del commercio al dettaglio AFC stagionali le domeniche libere possono es- nel ramo di formazione e d’esame panettesere ripartite in modo irregolare nell’arco ria, pasticceria e confetteria; dell’anno; b. assistente del commercio al dettaglio CFP b. le aziende con due giorni di chiusura setti- nel ramo di formazione e d’esame panettemanale devono accordare, oltre alle dome- ria, pasticceria e confetteria. niche nei periodi di vacanza, almeno una 2 Le persone in formazione sono autorizzate a domenica libera al trimestre. Se un corso lavorare di domenica entro i seguenti limiti: della scuola professionale o un corso ina. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo teraziendale cade in uno dei due giorni di una domenica al mese; chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di va- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo canza, almeno 12 domeniche libere all’an- due domeniche al mese. no.
Art. 5 Tecnologia del latte6
Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie
Le disposizioni si applicano alle seguenti for- Le disposizioni si applicano alle seguenti for- mazioni professionali di base: mazioni professionali di base: a.7 tecnologa del latte AFC/tecnologo del latte a. panettiera-pasticciera-confettiera AFC/pa- AFC; nettiere-pasticciere-confettiere AFC; b. addetta alla trasformazione lattiero-caseab. panettiera-pasticciera-confettiera CFP/pa- ria CFP/addetto alla trasformazione lattienettiere-pasticciere-confettiere CFP. ro-casearia CFP. Le persone in formazione sono autorizzate a 2 Per l’occupazione notturna di persone in forlavorare di notte entro i seguenti limiti: mazione a partire dai 17 anni compiuti si apa. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo plicano le seguenti disposizioni: cinque notti alla settimana a par-tire dala. sono autorizzate a lavorare al massimo le 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a cinque notti alla settimana a partire dalle partire dalle 03.00); 03.00 e al massimo 48 notti all’anno; b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dal- b. un periodo di lavoro notturno può durare le 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a al massimo quattro settimane consecutive; partire dalle 02.00). c. un periodo di lavoro notturno deve essere Le persone in formazione sono autorizzate a seguito da un periodo di lavoro diurno di lavorare di domenica entro i seguenti limiti: durata almeno equivalente. a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo 3 Per l’occupazione domenicale di persone in una domenica al mese; formazione si applicano le seguenti disposiziob. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo ni: due domeniche al mese. a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavora-
Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria
Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° Le disposizioni si applicano alle seguenti for- ago. 2019 (RU 2019 2089). mazioni professionali di base: 7 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).
Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale 2 durante la formazione professionale di base
re al massimo una domenica al mese e al a. le persone in formazione a partire dai 16 massimo sei domeniche all’anno; anni compiuti sono autorizzate a lavorare b. le persone in formazione a partire dai 17 al massimo cinque notti alla settimana e al anni compiuti sono autorizzate a lavora- massimo 50 notti all’anno, di cui 12 notti re al massimo due domeniche al mese e al al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più massimo 12 domeniche all’anno.8 presto a partire dalle 03.00; b. le persone in formazione a partire dai 17
Art. 6 Tecnologia alimentare anni compiuti sono autorizzate a lavorare
Le disposizioni si applicano alle seguenti for- al massimo cinque notti alla settimana e al mazioni professionali di base: massimo 60 notti all’anno, di cui 15 notti a.9 tecnica alimentarista AFC/tecnico alimenta- al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più rista AFC; presto a partire dalle 03.00; b. addetta alimentarista CFP/addetto alimen- c. un periodo di lavoro notturno può durare tarista CFP. al massimo sei settimane consecutive; Per l’occupazione notturna di persone in for- d. un periodo di lavoro notturno deve essere mazione nell’orientamento prodotti da for- seguito da un periodo di lavoro diurno di no si applicano le seguenti disposizioni:10 durata almeno equivalente. a. le persone in formazione a partire dai 16
Art. 7 Settore delle linee di produzione e
anni compiuti sono autorizzate a lavorare di imballaggio al massimo cinque notti alla settimana e al Per l’occupazione di persone che seguono la formassimo 90 notti all’anno, di cui 25 notti mazione professionale di base di operatrice di lial più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più nee di produzione AFC/operatore di linee di propresto a partire dalle 03.00; duzione AFC si applicano le seguenti disposizioni: b. le persone in formazione a partire dai 17 a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all’anno, di cui 25 notti massimo 30 notti all’anno; al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo cinque notti alla settimana e al al massimo sei settimane consecutive; massimo 50 notti all’anno; d. un periodo di lavoro notturno deve essere c. una settimana di lavoro notturno deve esseguito da un periodo di lavoro diurno di sere seguita da almeno una settimana di durata almeno equivalente. lavoro diurno. Per l’occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano Art. 8 Macelleria-salumeria le seguenti disposizioni:11 1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base: Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089). a. macellaia-salumiera AFC/macellaio-salu- Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° miere AFC; mag. 2013 (RU 2013 1057). Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° b. addetta di macelleria CFP/addetto di mamag. 2013 (RU 2013 1057). celleria CFP. Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
SECO, marzo 2024 AP2 - 3
2 Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale
durante la formazione professionale di base
Le persone in formazione a partire dai 16 anni mo una domenica al mese o un giorno festivo compiuti sono autorizzate a lavorare al massi- equiparato alla domenica al mese, ma al masmo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a simo due giorni festivi all’anno che non cadono partire dalle 04.00. di domenica.
Art. 9 Detenzione e cura degli animali Art. 1114 Costruzione di binari
Le disposizioni si applicano alle seguenti for- 1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base: mazioni professionali di base: a. professionista del cavallo AFC (cure, mon- a. costruttrice di binari AFC/costruttore di bita classica, cavalli d’andatura, corse, monta nari AFC (campo professionale Costruzione western); delle vie di traffico); b. custode di cavalli CFP; b. addetta alla costruzione di binari CFP/adc. guardiana di animali AFC/guardiano di ani- detto alla costruzione di binari CFP (campo mali AFC. professionale Costruzione delle vie di traffico). Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al mas- Per l’occupazione notturna di persone in forsimo una domenica su due e al massimo per mazione si applicano le seguenti disposizioni: la metà dei giorni festivi annui equiparati alla a. le persone in formazione a partire dai 16 domenica. anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al mas-
Art. 10 Sanità simo 15 notti in due mesi e al massimo 40
Le disposizioni si applicano alle seguenti for- notti all’anno; mazioni professionali di base: b. le persone in formazione a partire dai 17 a. operatrice sociosanitaria AFC/operatore so- anni compiuti sono autorizzate a lavorare ciosanitario AFC; al massimo sei notti alla settimana, al masb. operatrice socioassistenziale AFC/operatore simo 15 notti in due mesi e al massimo 60 socioassistenziale AFC; notti all’anno; c.12 ... c. una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti-mana d. assistente di studio medico AFC; senza lavoro notturno. e. assistente di studio veterinario AFC; f.13 addetta alle cure sociosanitarie CFP/addet- Art. 11a15 Elettricità di rete to alle cure sociosanitarie CFP. 1 Per l’occupazione di persone che seguono la Le persone in formazione a partire dai 17 anni formazione professionale di base di elettricista compiuti sono autorizzate a lavorare al massi- per reti di distribuzione AFC nell’orientamento mo due notti alla settimana e al massimo 10 energia e nell’orientamento telecomunicazioni notti all’anno. si applicano le seguenti disposizioni: Le persone in formazione a partire dai 17 anni a. le persone in formazione a partire dai 16 compiuti sono autorizzate a lavorare al massi- anni compiuti sono autorizzate a lavorare
12 Abrogata dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, con effetto dal 1° 14
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015, in vigore mag. 2013 (RU 2013 1057). dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1087). Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 3 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 15 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2013, in vigore dal 1° 2012 (RU 2012 927). dic. 2013 (RU 2013 3859).
Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale 2 durante la formazione professionale di base
al massimo quattro notti alla settimana, al b. le persone in formazione sono autorizzate massimo sei notti in due mesi e al massimo a lavorare in aziende in servizio 24 ore su 18 notti all’anno; 24 al massimo quattro notti all’anno; b. le persone in formazione a partire dai 17 c. le persone in formazione sono autorizzate anni compiuti sono autorizzate a lavorare a lavorare al massimo quattro domeniche o al massimo quattro notti alla settimana, al giorni festivi all’anno. massimo otto notti in due mesi e al massi- 2 Per l’occupazione notturna di persone che semo 24 notti all’anno; guono la formazione professionale di base di c. una settimana di lavoro notturno deve es- impiegata del commercio al dettaglio AFC/imsere seguita da almeno una settimana sen- piegato del commercio al dettaglio AFC nel za lavoro notturno. ramo di formazione e d’esame trasporti pub- Per l’occupazione di persone che seguono la blici nell’ambito d’impiego treno si applicano formazione professionale di base di elettricista a partire dai 16 anni compiuti le seguenti diper reti di distribuzione AFC nell’orientamento sposizioni: catenarie si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione sono autorizzate a. le persone in formazione a partire dai 16 a lavorare al massimo otto notti all’anno a anni compiuti sono autorizzate a lavorare partire dalle 04.30, di cui al massimo due al massimo quattro notti alla settimana, al notti al mese; massimo 15 notti in due mesi e al massimo b. le persone in formazione sono autorizzate 40 notti all’anno; a lavorare al massimo 32 notti all’anno fino b. le persone in formazione a partire dai 17 alle 24.00 o alle 02.00, di cui al massimo anni compiuti sono autorizzate a lavorare tre notti al mese fino alle 24.00 e al massial massimo quattro notti alla settimana, al mo una notte al mese fino alle 02.00. massimo 15 notti in due mesi e al massimo 3 Per l’occupazione domenicale o in giorni 52 notti all’anno; festivi equiparati alla domenica di persone c. una settimana di lavoro notturno deve es- che seguono la formazione professionale di sere seguita da almeno una settimana sen- base di impiegata del commercio al dettaza lavoro notturno. glio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esa- Art. 11b16 Trasporti pubblici me trasporti pubblici nell’ambito d’impiego
Per l’occupazione di persone che seguono la treno o vendita si applicano le seguenti diformazione professionale di base di agente dei sposizioni: trasporti pubblici AFC si applicano a partire a. le persone in formazione a partire dai 16 dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni: anni compiuti sono autorizzate a lavorare a. le persone in formazione sono autorizzate al massimo quattro domeniche o giorni fea lavorare in aziende con pausa notturna stivi all’anno; al massimo quattro notti all’anno a parti- b. le persone in formazione a partire dai 17 re dalle 03.00 e al massimo quattro notti anni compiuti sono autorizzate a lavorare all’anno fino alle 02.00; al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all’anno, ma al massimo due Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015 (RU 2015 1087). giorni festivi all’anno che non cadono di Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2022, in vigore domenica. dal 1° ago. 2022 (RU 2022 308).
SECO, marzo 2024 AP2 - 5
2 Appendice 2: Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale
durante la formazione professionale di base
Art. 11c17 Logistica a. le persone in formazione a partire dai 16 Nelle seguenti formazioni professionali di base anni compiuti sono autorizzate a lavorare le persone in formazione sono autorizzate, a al massimo una domenica o un giorno fepartire dai 16 anni compiuti, a lavorare di not- stivo al mese, ma al massimo due giorni fete al massimo due volte alla settimana e al stivi all’anno che non cadono di domenica; massimo 10 volte all’anno: b. le persone in formazione a partire dai 17 a. impiegata in logistica AFC / impiegato in anni compiuti sono autorizzate a lavoralogistica AFC con gli indirizzi professionali re al massimo due domeniche o due giorni «Distribuzione» e «Magazzino»; festivi al mese, ma al massimo due giorni b. addetta alla logistica CFP / addetto alla lo- festivi all’anno che non cadono di domenigistica CFP. ca. Le persone che svolgono la formazione pro-
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
fessionale di base quale impiegata in logistica L’ordinanza del DEFR del 29 maggio 200818 sulle AFC / impiegato in logistica AFC con indirizderoghe al divieto del lavoro notturno e domenizo professionale «Trasporto» sono autorizzacale durante la formazione professionale di base te, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di è abrogata. notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno. Art. 13a19 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2022
Art. 12 Tecnica di palcoscenico
Per le persone in formazione che hanno iniziato Per l’occupazione notturna di persone che seil tirocinio prima del 1° agosto 2022 si applica, riguono la formazione professionale di base di guardo al lavoro notturno e domenicale, il diritto operatrice di palcoscenico AFC/operatore di previgente. palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:
Art. 14 Entrata in vigore
a. le persone in formazione a partire dai 16 La presente ordinanza entra in vigore il 15 maganni compiuti sono autorizzate a lavorare gio 2011. al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno; c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno. Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
[RU 2008 2473; 2009 1613; 2010 533, 1507] Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2016, in vigore dal 1° 19 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1411). ago. 2022 (RU 2022 308).
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro Indice
Nota Le tematiche seguenti sono trattate principalmente negli articoli indicati. Esempi: OP = osservazioni preliminari 512 = ordinanza 5, articolo 12
A E attività non retribuite 501, 507 esami medici 512, 518 autorità cantonali d’esecuzione 507, 509, 512, autorità d’esecuzione, cantonale 507, 509, 512, F formazione di base, professionale OP, 501, 503, autorizzazione eccezionale 504, 505, 509, 512, 513, 514, 517 lavori pericolosi 504 formazione professionale di base OP, 501, 503, lavoro notturno 512 504, 505, 509, 512, 513, 514, 517 lavoro domenicale 513 aziende di spettacolo 506, 507 aziende familiari 503 G giovani soggetti all’obbligo scolastico 511 C certificato medico 509, 518 cinema 506, 507 L circhi 506, 507 lavori convenzioni dell’OIL 504, 509, 520 pericolosi OP, 504, 507,520 leggeri OP, 501, 508, 511 lavori leggeri OP, 501, 508, 511 D lavori pericolosi 504 lavoro diurno 512 deroga al divieto del lavoro serale e domenicale lavoro domenicale OP, 502, 513, 514, 515 lavoro notturno OP, 502, 512, 514, 515 disposizioni transitorie 522a lavoro straordinario 517 durata del lavoro e del riposo per i giovani 502, legge federale sulla formazione professionale 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 limitazioni alla consegna di bevande alcoliche 505
SECO, luglio 2015 IA - 1
alfabetico Indice alfabetico
M R manifestazioni culturali, artistiche, sportive e regioni turistiche 515 pubblicitarie 507 riposo 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, MSSL 504 517 riposo compensativo in caso di lavoro domenica- O le 502 obbligo di autorizzazione esenzione (lavoro notturno o domenicale) 514 lavori pericolosi 504 S lavoro notturno 512 sale da cinema 506, 507 lavoro domenicale 513 salute (psicofisica) OP, 501, 504, 507, 508, 509 obbligo d’informazione del datore di lavoro 519 servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberobbligo di informare e istruire 519 ghi, ristoranti e caffè 505 obbligo di notifica OP, 507 sicurezza OP, 501, 504, 507, 508, 509, 519, 521 OPI 504, 521 ordinanze sulla formazione 504, 521 orientamento professionale 501, 505, 508, 511 T tempo di riposo supplementare in caso di lavoro notturno regolare o periodico 502, 512 P produzione di piante 503 pubblicità 507 V visita medica 512, 518
IA - 2