Allegato I: Fonti giuridiche
1 Costituzione federale
1.1 Diritto in vigore, Costituzione federale dal 1999
Art. 37 Diritti di cittadinanza
Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.
Art 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso
Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.
1.2 Costituzione federale dal 1874 e modifiche ulteriori
Art. 43
Ogni cittadino di un Catone e cittadino svizzero.
Art. 44
Versione dal 1874:
Nessun Cantone può bandire (espellere) dal proprio territorio un suo cittadino nè dichiararlo decaduto del diritto d'origine o d'attinenza.
Le condizioni alle quali può essere conferito il diritto di cittadinanza a forestieri, come pure quelle con cui uno Svizzero può rinunziare alla sua cittadinanza per acquistare una cittadinanza estera, saranno regolate dalla legislazione federale.
Versione doppo il risultato della votazione popolare del 29 septembre 1928
Nessun cittadino svizzero può essere espulso nè dal territorio della Confederazione nè da quello del suo Cantone d'origine.
Le condizioni per l'acquisto o la perdita della cittadinanza svizzera sono determinate dalla legislazione federale.
Essa può stabilire che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera per origine e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al tempo della nascita del figlio. Questi acquista l'attinenza nel Comune di origine della madre.
La legislazione federale determina le norme per la reintegrazione nella cittadinanza.
Le persone incorporate in virtù delle presenti disposizioni hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del Comune, ma non il godimento dei beni patriziali o corporativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga altrimenti. La Confederazione prende a suo carico almeno la metà delle spese d'assistenza sostenute dai Cantoni e dai Comuni per le persone incorporate alla loro nascita, fino a che esse abbiano compiuto i diciotto anni di età. La stessa cosa avviene, se si tratta di persone che hanno riacquistata la cittadinanza, per i primi dieci anni successivi alla loro reintegrazione.
La legislazione federale determina i casi di naturalizzazione delle persone prive di patria, nei quali può essere assegnato un sussidio ai Cantoni e ai Comuni per le spese d'assistenza da essi sostenute per queste persone.
Versione doppo il risultato della votazione popolare del 4 dicembre 1983
La Confederazione regola l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per matrimonio, origine e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.
La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. La Confederazione emana prescrizioni minime e rilascia l'autorizzazione di naturalizzazione.
La persona naturalizzata gode degli stessi diritti degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale.
Art. 68
La legislazione federale determina i misuri per naturalizzazione delle persone prive di patria.
2 Legislazione
2.1 Legge sulla cittadinanza
2.1.1 Diritto in vigore
Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
RS 141.0
Entrata in vigore: 1o gennaio 1953
RU 1952 1087
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c141_0.html (Français / Italiano)
2.1.2 Cronologia modificazione della LCit
30 settembre 2011: modifica tramite un‘altra legge (Codice civile: Cognome e cittadinanza) (AS 2012 2569 / RO 2012 2569 / RU 2012 2569)
Art. 4 cpv. 2–4
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. 3 e 4 Abrogati
25 settembre 2009, entrata in vigore il 1 marzo 2011: Prolungamento del termine di annullamento AS 2011 347 / RO 2011 347 / RU 2011 347)
Art. 41 cpv. 1 e 1bis
Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali. 1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
19 dicembre 2008: modifica tramite un‘altra legge (Codice civile Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) (AS 2011 725 / RO 2011 725 / RU 2011 725) Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 34, titolo marginale e cpv. 1 Titolo marginale: concerne soltanto il testo tedesco
Art. 35
concerne soltanto il testo tedesco
Art. 42 cpv. 1, secondo periodo concerne soltanto il testo tedesco
Art. 44 cpv. 1, prima frase
I figli minorenni posti sotto l’autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo;
20 marzo 2008: Aggiornamento formale del diritto federale (Legge federale concernente l’aggiornamento formale del diritto federale)
(AS 2008 3437 / RO 2008 3437 / RU 2008 3437) Art. 49b, al. 2
I Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
Art. 56
Abrogato
21 dicembre 2007: Revisione LCit (AS 2008 5911 / RO 2008 5911 / RU 2008 5911)
Art. 15a
La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.
Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale
Art. 15b
Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.
Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata..
Art. 15c
I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: a. cittadinanza; b. durata di residenza c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.
Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari
Art. 50
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
17 giugno 2005: modificazione per un'altra legge (LTAF) (AS 2006 2197 / RO 2006 2197 / RU 2006 2197)
Art. 50
Abrogato Art. 51 cpv. 2 e 3
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
Abrogato Art. 51 al. 2 et 3
18 giugno 2004: modificazione per un'altra legge (Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali LUD) (AS 2005 5685 / RO 2005 5685 / RU 2005 5685)
Art. 15 al. 5 et 6
Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.
3 ottobre 2003: Revisione LCit (AS 2005 5233 / RO 2005 5233 / RU 2005 5233) Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco), lett. a, nonché cpv. 2
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e francese), lett. c e 2
La reintegrazione presuppone che il richiedente: c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 21 cpv. 2
Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
Art. 23, titolo marginale (concerne solo i testi tedesco e francese) e cpv. 2
Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un’altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all’estero.
Art. 26
La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente: a. è integrato in Svizzera; b. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 30
Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.
Art. 31
Abrogato
Art. 31a
Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore.
Art. 31b
Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima ch’egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.
Art. 37
Le autorità federali possono incaricare l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.
Art. 38
Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.
La tassa federale è condonata in caso d’indigenza.
Art. 40
Abrogato
Art. 51, titolo marginale (concerne solo il testo francese)
Art. 57a
Abrogato
Art. 58
La donna che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 20033 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.
Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41.
Art. 58a
Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.
Art. 58b
Abrogato
Art. 58c
Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 20034 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età.
Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41
22 marzo 2002: modificazione per un'altra legge (Legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale) (AS 2003 187 / RO 2003 187 / RU 2003 187)
Stralcio e sostituzione di espressioni
1 Nell’articolo 13 capoversi 1 e 5 l’espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita
dall’espressione «Ufficio federale».
2 Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2 l’espressione
«Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall’espressione «Ufficio federale». 3. Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l’espressione «competente» è stralciata.
Art. 12 cpv. 2
La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente (Ufficio federale) ha concesso un’autorizzazione.
Art. 37
L’Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione.
Art. 46 cpv. 3
L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.
Art. 51 cpv. 2
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.
24 marzo 2000, modificazione per un'altra legge (Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali) (AS 2000 1891 / RO 2000 1891 / RU 2000 1891)
Ingresso visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale13 IV. Trattamento di dati personali
Art. 49a
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’Ufficio federale competente può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti: a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. l’accesso ai dati; c. il diritto di trattamento; d. la durata di conservazione dei dati; e. l’archiviazione e l’eliminazione dei dati; f. la sicurezza dei dati.
Art. 49b
Su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale competente può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.
Rende accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
Titolo prima dell’art. 50 V. Rimedi giuridici
Titolo prima dell’art. 54 VI. Disposizioni finali e transitorie
20 giugno 1997, revisione LCit (RU 1997 2370) Art. 31 cpv. 2
Dopo il compimento del ventiduesimo anno d'età, il figlio può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno.
Art. 58a cpv. 2 e 2bìs
Dopo il compimento del trentaduesimo anno d'età, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno. 2bis Se vive o è vissuto all'estero, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera.
23 marzo 1990, revisione LCit (RU 1991 1034) Ingresso visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale,
Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
È cittadino svizzero3' dalla nascita: a. il figlio, i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero
II minorenne straniero, del quale il padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita.
Art. 2
Abrogato
Art. 3
Abrogato
Art. 4
II figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista: a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio; b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.
II minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, quando questi si coniuga con la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.
Se dei coniugi stranieri vengono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista inoltre la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito.
Art. 7 cpv. 2 Abrogato
Art. 8
Se viene annullato il rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo se con la perdita diventasse apolide.
Art. 9
Abrogato
Art. 13 cpv. 1 e 5
L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale di polizia.
L'Ufficio federale di polizia può revocare l'autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.
Art. 14
Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio federale di polizia esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; e. si conforma all'ordine giuridico svizzero; d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 15 cpv. 2 e 3 e 4
Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.
Per il coniuge straniero basta una residenza di cinque anni se vive da tre anni in unione coniugale e risiede in Svizzera da un anno e il coniuge presenta simultaneamente una domanda di autorizzazione e soddisfa le condizioni previste nei capoversi 1 e 2;
I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.
Art. 18
La reintegrazione è accordata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Cantone dev'essere sentito.
Essa è concessa se il richiedente: a. soddisfa le condizioni previste nell'articolo 21 o 23; b. ha vincoli con la Svizzera; e. non ne è manifestamente indegno; e d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 19
Abrogato
Art. 20
Abrogato
Art. 21
Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l'articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
II richiedente, se risiede in Svizzera da tre anni, può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
Art. 22
Abrogato
Art. 23
Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.
Art. 25
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla reintegrazione. Sente prima il Cantone.
Art. 26
La naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 27 è concessa se il richiedente: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si conforma all'ordine giuridico svizzero; e. non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera.
Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano per analogia alle domande secondo gli articoli 28 a 31.
Art. 27
Uno straniero può, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera; b. vi risiede da un anno; e. vive da tre anni in unione coniugale con un cittadino svizzero.
II richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.
Art. 28
II coniuge straniero di uno Svizzero dell'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. vive da otto anni in unione coniugale con un cittadino svizzero; b. ha vincoli stretti con la Svizzera, ad esempio se ha risieduto in Svizzera durante cinque anni.
II richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.
Art. 31
II figlio straniero avente un padre svizzero non coniugato con la madre, se era minorenne all'atto dell'istituzione del rapporto di filiazione, può presentare, prima di 22 anni compiuti, una domanda di naturalizzazione agevolata qualora: a. risieda in Svizzera da un anno; b. conviva da un anno in comunione domestica con il padre; e. provi di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre; d. sia apolide.
Dopo il compimento del ventiduesimo anno d'età, il figlio può presentare una domanda se ha risieduto in Svizzera durante almeno cinque anni complessivamente e vi risiede da un anno.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il padre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Titolo precedente l'art. 32 È spostato dopo l'art. 32
Art. 32
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla naturalizzazione agevolata. Sente prima il Cantone.
Art. 37
L'autorità federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.
Art. 42 cpv. 1
Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede nella Svizzera e se ha già acquistato o ha la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato. Gli articoli 34 e 35 sono applicabili per analogia ai minorenni.
Art. 43
Abrogato
IV. Rimedi giuridici
Art. 50
La procedura dinanzi alle autorità cantonali è retta dal diritto procedurale cantonale.
La procedura dinanzi all'autorità federale è disciplinata nella legge federale sulla procedura amministrativa e nella legge federale sull'organizzazione giudiziaria.
Art. 51
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati nelle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Sono parimente legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati, come anche il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia definitivamente sui ricorsi contro il rilascio o il diniego dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Il governo del Cantone di naturalizzazione può nondimeno interporre ricorso al Consiglio federale contro il diniego dell'autorizzazione di naturalizzazione opposto dal Dipartimento.
Art. 52
Abrogato
Art. 53
Abrogato
Art. 57
L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti nel di non retroattività ritto vigente al momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono riservati gli articoli seguenti.
Art. 57a (nuovo)
II figlio nato dal matrimonio di uno straniero e di una Svizzera, che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con uno Svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può acquistarne un'altra per nascita oppure diventa apolide prima della maggiore età.
Anche i suoi figli acquistano la cittadinanza svizzera.
Art. 57b (nuovo)
La donna, che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, conserva la cittadinanza svizzera dopo l'annullamento del matrimonio, se al momento della celebrazione era in buona fede. 1 figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri, senza riguardo alla buona o malafede dei genitori.
Art. 58
La donna che, prima dell'entrata in vigore della modificazione del ….. della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Essa, se aveva acquistato la cittadinanza svizzera per un matrimonio anteriore con uno Svizzero, può essere reintegrata soltanto se ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante complessivamente sei anni.
La domanda deve essere presentata entro dieci anni a contare dalla perdita della cittadinanza svizzera. Essa può nondimeno essere presentata dopo la scadenza di questo termine, nei casi di rigore oppure se la richiedente risiede in Svizzera da un anno.
Gli articoli 18, 24, 25 e 33 a 41 sono applicabili per analogia.
Art. 58bis Abrogato
Art. 58ter Abrogato
Art. 58a (nuovo)
II figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre abbia acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o per origine, adozione o naturalizzazione può, se risiede in Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 32° anno d'età.
Dopo il compimento del 32° anno d'età, può presentare una domanda se ha risieduto in Svizzera durante cinque anni complessivamente e se vi risiede da un anno.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a 41 sono applicabili per analogia.
Art. 58b (nuovo)
II figlio, la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con un cittadino svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. la madre ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente; b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre hanno la cittadinanza svizzera dalla nascita; c. il figlio risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente.
Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, la domanda deve essere presentata entro un termine di tre anni a contare dalla nascita del figlio e nei casi previsti nel capoverso 1 lettera e, prima che il figlio abbia compiuto il 22° anno di età.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a 41 sono applicabili per analogia.
14 dicembre 1984, revisione LCit (RU 1985 420) Titolo Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit]) Art. 1 cpv. 1 lett. a
È cittadino svizzero dalla nascita : a. il figlio i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero, fatto salvo l'articolo 2.
Art. 2
II figlio nato dal matrimonio tra uno straniero e una svizzera che ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero, acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può ottenere per nascita un'altra cittadinanza oppure se diviene apolide prima della maggiore età.
I suoi figli acquistano con lui la cittadinanza svizzera.
Art. 4
L'acquisto della cittadinanza svizzera implica l'acquisto della attinenza e cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a. del padre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se ambedue i genitori sono svizzeri, e giusta l'articolo 1 capoverso 2; b. della madre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se soltanto questa è svizzera, come pure giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b e l'articolo 2; e. del marito giusta l'articolo 3.
II figlio perde la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, acquistate giusta il capoverso 1 lettera b, e acquista quelle del padre ove questi sia coniugato con la madre e divenga cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio.
Art. 5
Abrogato
Art. 7 cpv. 2
L'articolo 2 si applica per analogia.
Art. 8a cpv. 1bis 1bis Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.
Art. 10 cpv. 1 e 2
II figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.
Art. 27
Abrogato
Art. 28
II figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per svizzera per matrimonio il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se a. la madre ha stretti vincoli con la Svizzera, in particolare se risiede nella Svizzera e vi ha risieduto durante almeno sei anni; b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre sono cittadini svizzeri dalla nascita; c . il figlio risiede nella Svizzera e vi ha risieduto durante almeno sei anni.
La domanda di naturalizzazione giusta il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentata entro tre anni dalla nascita del figlio; la domanda giusta il capoverso 1 lettera e, prima che il figlio abbia compiuto i ventidue anni.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Art. 39
Abrogato
Art. 57 cpv. 8 e 9
II figlio di padre straniero e di madre svizzera, nato dopo il 31 dicembre 1952, può, entro tre anni dall'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984: a. proporre all'autorità competente del Cantone di origine della madre di essere riconosciuto cittadino svizzero, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione; b. proporre la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 28, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero. Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano per analogia.
Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 10, il figlio nato all'estero da padre o da madre nati in Svizzera che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984, ha più di 22 anni o compirà 22 anni entro tre anni, perde la cittadi-
nanza svizzera a meno che, entro tre anni dalla suddetta entrata in vigore, non si sia annunciato o non abbia rilasciato la dichiarazione giusta l'articolo 10.
Art. 58ter
Trascorso il termine di tre anni previsto dall'articolo 57 capoverso 8, il figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza agevolata per figli per origine, adozione o naturalizzazione può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se risiede nella Svizzera e ne fa domanda prima di aver compiuto i 32 anni.
Gli articoli 26, 28 capoverso 3, 31 e 32 a 41 si applicano per analogia.
14 dicembre 1979, revisione LCit (AS 1980 330) Art. 57 cpv. 7
Chiunque soddisfa le condizioni del capoverso 6 dispone, a contare dall' entrata in vigore della presente disposizione, d'un nuovo termine di un anno per proporre di essere riconosciuto cittadino svizzero. Questo diritto sussiste anche qualora una proposta, fatta nel termine di un anno giusta il capoverso 6, già fosse stata respinta..
25 giugno 1976, modificazione per un'altra legge (modificazione CC, titoli 7 e 8) (RU 1977 237)
Art. 1
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio di un cittadino svizzero coniugato con la madre; b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
II minorenne straniero acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita: a. se il padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre; b. se i genitori non sono uniti in matrimonio ed egli, per cambiamento del nome, riceve il cognome del padre svizzero poiché allevato sotto la sua autorità.
I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.
Art. 2
Abrogato
Art. 4
L'acquisto della cittadinanza svizzera implica l'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a. del padre giusta l'articolo 1 capoversi 1 lettera a e 2 lettere a e b; b. della madre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b; c. del marito giusta l'articolo 3.
Art. 5 cpv. 1 e 2
II figlio di madre svizzera e di padre straniero uniti in matrimonio acquista dalla nascita la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, e con ciò la cittadinanza svizzera: a. se la madre è svizzera d'origine e i genitori sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita;
b. negli altri casi, se alla nascita non può acquistare un'altra cittadinanza.
II figlio perde la cittadinanza svizzera acquistata giusta il capoverso 1 lettera b, se prima dela maggiore et ha la cittadinanza straniera del padre.
Art. 8
Abrogato
Art. 57 cpv. 6 (nuovo)
II figlio di padre straniero e di madre svizzera d'origine, che, al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero, non ha ancora compiuto il 22° anno di età e i cui genitori erano domiciliati in Svizzera al momento della nascita, può, entro un anno, proporre all'autorità competente del Cantone d'origine della madre di essere riconosciuto cittadino svizzero. L'articolo 34 è applicabile per analogia
30. Juni 1972, modificazione per un'altra legge (Legge federale che modifica il Codice civile svizzero; adozione e art. 321) (AS 1972 2819)
Art. 7
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.
Art. 8 a
II minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista, per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.
Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.
Art. 57 cpv. 5
L'articolo 7 vale anche per persone maggiorenni che: a. sono state adottate durante la loro minore età secondo il diritto previgente e la cui adozione è stata sottoposta alle nuove disposizioni in applicazione dell'articolo 12 b del Titolo finale del Codice civile; b. sono state adottate in applicazione dell'articolo 12c del Titolo finale del Codice civile.
7 dicembre 1956: Revisione LCit (RU 1957 306) Art. 58bis
Le donne già svizzere che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno perso la cittadinanza svizzera per effetto del matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito possono essere reintegrate, sempre che il matrimonio sussista e non siano separate.
La procedura e gli effetti della reintegrazione sonon disciplinati dalle disposizioni degli articoli 18, 24, 25, 51, primo capoverso, e 52. Gli articoli 28 e 37 a 41 sono applicabili per analogia.
2.1.3 Panoramica delle modifiche nella LCit
Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)
(Del 29 settembre 1952) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 43, primo capoverso, 44, 54, quarto capoverso, 64 e 68 della Costituzione; visto il messagio del Consiglio federale del 9 agosto 1951, decreta : Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Ingresso visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale13 Revisione della Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali Ingresso visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale13
I. Acquisto e perdita per legge A. Acquisto per legge:
Art. 1 Per filiazione
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio legittimo, se il padre è cittadino svizzero; b. il figlio naturale, se la madre è cittadina svizzera. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237)
Art. 1 Per filiazione
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio di un cittadino svizzero coniugato con la madre; b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
II minorenne straniero acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita: a. se il padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre; b. se i genitori non sono uniti in matrimonio ed egli, per cambiamento del nome, riceve il cognome del padre svizzero poiché allevato sotto la sua autorità.
I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Art. 1 cpv. 1 lett. a
È cittadino svizzero dalla nascita : a. il figlio i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero, fatto salvo l'articolo 2.
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio, i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero
II minorenne straniero, del quale il padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233) Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco), lett. a, nonché cpv. 2
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.
Art. 2 Per cambiamento del stato
Il figlio naturale di madre straniera acquista, se il padre è svizzero, la cittadinanza svizzera: a. in seguito al matrimonio del padre con la madre o ad una sentenza di legittimazione; b. in seguito ad attribuzione giudiziale al padre con effetti di stato civile; c. in seguito a riconoscimento da parte del padre o dell'avo paterno, se il figlio è ancora minorenne.
La moglie del figlio naturale e i figli che ne seguono lo stato, acquistano con lui la cittadinanza svizzera. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237)
Art. 2 Abrogato
Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 2
II figlio nato dal matrimonio tra uno straniero e una svizzera che ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero, acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può ottenere per nascita un'altra cittadinanza oppure se diviene apolide prima della maggiore età.
I suoi figli acquistano con lui la cittadinanza svizzera.
Art. 3 Per matrimonio
La donna straniera acquista la cittadinanza svizzera per il fatto del suo matrimonio con un cittadino svizzero.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, la donna che era in buona fede al momento della celebrazione conserva la cittadinanza svizzera.
I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri, senza riguardo alla buona o mala fede dei genitori. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 2 e 3 Abrogati
Art. 4 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
Chiunque è svizzero in virtù degli articoli 1, 2 o 3 possiede la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale della persona di cui segue lo stato. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237)
Art. 4 Cittadinanza cantonale e attinanza comunale
L'acquisto della cittadinanza svizzera implica l'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a. del padre giusta l'articolo 1 capoversi 1 lettera a e 2 lettere a e b; b. della madre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b; c. del marito giusta l'articolo 3. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 4 Cittadinanza cantonale e attinanza comunale
L'acquisto della cittadinanza svizzera implica l'acquisto della attinenza e cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a. del padre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se ambedue i genitori sono svizzeri, e giusta l'articolo 1 capoverso 2; b. della madre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se soltanto questa è svizzera, come pure giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b e l'articolo 2; e. del marito giusta l'articolo 3.
II figlio perde la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, acquistate giusta il capoverso 1 lettera b, e acquista quelle del padre ove questi sia coniugato con la madre e divenga cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio. Revision LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 4 Cittadinanza cantonale e attinanza comunale
II figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista: a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio; b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.
II minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, quando questi si coniuga con la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.
Se dei coniugi stranieri vengono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista inoltre la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco. Révisione CC del 30 settembre 2011 (RU 2012 2569) Art. 4 cpv. 2–4
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. 3 e 4 Abrogati
Art. 5 Figlio di padre straniero e di madre svizzera
Il figlio legittimo di padre straniero e di madre svizzera acquista dalla nascita la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale della madre, e con ciò la cittadinanza svizzera, se alla nascita non può acquistare un‘altra cittadinanza.
Egli perde la cittadinanza svizzera se, prima della sua maggiore età, ha la cittadinanza straniera del padre.
Egli perde la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale acquistate in virtù del primo capoverso e acquista quelle del padre quando questi diventa cittadino svizzero prima della maggiore età di suo figlio. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237) Art. 5 al. 1 et 2 Figli di madre svizzera e di padre straniero
II figlio di madre svizzera e di padre straniero unito in matrimonio acquista dalla nascita la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, e con ciò la cittadinanza svizzera: a. se la madre è svizzera d'origine e i genitori sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita; b. negli altri casi, se alla nascita non può acquistare un'altra cittadinanza.
II figlio perde la cittadinanza svizzera acquistata giusta il capoverso 1 lettera b, se prima dela maggiore et ha la cittadinanza straniera del padre. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 5 Abrogato
Art. 6 Trovatello
II figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esporto e con ciò la cittadinanza svizzera.
II Cantone determina l‘attinenza comunale del trovatello.
Allorchè la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l‘attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 7 Adozione
L'adozione non implica nè l'acquisto nè la perdita della cittadinanza svizzera. Revisione CC (Adozione e Art. 321 CC) del 30 giugno 1972 (RU 1972 2819)
Art. 7 Adozione
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Art. 7 cpv. 2
L'articolo 2 si applica per analogia. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 7 cpv. 2 Abrogato Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand
B. Perdita per legge
Art. 8 Per cambiamento del stato
Il figlio naturale, ancora minorenne, di madre svizzera e padre straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio del padre con la madre allorchè egli acquista per questo fatto la cittadinanza di suo padre o la possiede già.
Il figlio naturale il quale segue Io stato di una persona che perde la cittadinanza svizzera in virtù del primo capoverso perde con essa detta cittadinanza se acquista simultaneamente la cittadinanza straniera di questa persona o se la possiede già. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237)
Art. 8 Abrogato
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 8 Per annulazione del rapporto di filiazione
Se viene annullato il rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo se con la perdita diventasse apolide.
Revisione CC (Adozione e Art. 321 CC) del 30 giugno 1972 (RU 1972 2819)
Art. 8a Per adozione
II minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista, per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.
Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Art. 8a cpv. 1bis 1bis Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero. Révision CC du 19 décembre 2008 (RO 2011 768) Remplacement d'expressions ne concernant que le texte allemand
Art. 9 Per matrimonio
La donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero so essa acquista la cittadinanza del marito o la possiede già e non dichiara all‘atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza svizzera.
La dichiarazione deve essere fatta per iscritto, in Svizzera all‘ufficiale dello stato civile che procede alla pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio, all‘estero a un rappresentante diplomatico o consolare della Svizzera. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 9 Abrogato
Art. 10 Per nascita all'estero
Il figlio nato all‘estero da padre svizzero parimente nato aIl‘estero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un‘altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un‘autorità svizzera in patria o all‘estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza
svizzera.
Il figlio che, alla sua nascita, ha la cittadinanza svizzera di sua madre è sottoposto alla stessa norma per analogia..
In particolare, è considerata come notificazione nel senso del primo capoverso ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al primo capoverso, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare del giorno in cui l‘impedimento è cessato. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Art. 10 cpv. 1 e 2
II figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.
Art. 11 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale. II. Acquisto e perdita per decisione dell'autorità A. Acquisto per naturalizzazione o reintegrazione a. Naturalizzazione ordinaria
Art. 12 Decisione di naturalizzazione
Nelle procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone o in un comune.
La naturalizzazione è valida soltanto se è stata concessa un'autorizzazione federale. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Art. 12 cpv. 2
La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente (Ufficio federale) ha concesso un’autorizzazione.
Art. 13 Autorizzazione di naturalizzazione
L‘autorizzazione è concessa dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Detto Dipartimento può delegare le sue competenze a una delle sue divisioni.
L‘autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.
La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.
L‘autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.
Il Dipartimento federale di giustizia o polizia può revocare l‘autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 13 cpv. 1 e 5
L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale di polizia.
L'Ufficio federale di polizia può revocare l'autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Ufficio federale di polizia Ufficio federale
Art. 14 Inchiesta
Prima del rilascio dell‘autorizzazione dev‘essere esaminata l‘idoneità del richiedente alla naturalizzazione.
L‘inchiesta deve dare mi quadro per quanto possibile completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 14 Idoneita
Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio federale di polizia esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; e. si conforma all'ordine giuridico svizzero; d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 15 Condizioni di residenza
Lo straniero può chiedere l‘autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.
Nel calcolo dei dodici anni di residenza, ii tempo che il richiedente ha trascorso nella Svizzera tra i dieci e i vent‘anni compiuti è computato due volte; ciò vale parimente per il tempo che il richiedente ha trascorso nella Svizzera mentre viveva in unione coniugale con una donna svizzera per nascita.
Per i figli adottati da genitori svizzeri, come pure per i figli che vivono con la loro madre di origine straniera e con il marito svizzero di lei, il tempo trascorso nella Svizzera prima dell‘età di dieci anni compiuti è parimente computato due volte. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 15 cpv. 2, 3 e 4
Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.
Per il coniuge straniero basta una residenza di cinque anni se: a. vive da tre anni in unione coniugale e risiede in Svizzera da un anno e b. il coniuge: 1. presenta simultaneamente una domanda di autorizzazione e soddisfa le condizioni previste nei capoversi 1 e 2; oppure 2. ha acquistato, dopo il matrimonio, la cittadinanza svizzera individualmente, nella procedura ordinaria di naturalizzazione.
Revisione Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004 (RU 2005 5685) Art. 15 al. 5 et 6
Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata. Revisione LCit del 21 dicembre 2007 (RU 2008 5911)
Art. 15a
La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.
Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.
Art. 15b
Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.
Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.
Art. 15c
I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: a. cittadinanza; b. durata di residenza c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.
Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari
Art. 50
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima instanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
Art. 16 Cittadinanza onoraria
Il conferimento da parte di un Cantone o di un comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non a gli effetti di una naturalizzazione.
Art. 17 Doppia cittadinanza
Chiunque vuole farsi naturalizzare deve astenersi da qualsiasi atto inteso a conservare la sua cittadinanza straniera. Per quanto si possa ragionevolmente pretendere, l'interessato deve rinunciare alla cittadinanza straniera. b. Reintegrazione
Art. 18 Norma
La reintegrazione è concessa dall'autorità federale ed è gratuita. Essa è ammessa quando le condizioni previste negli articoli 19, 20, 21 o 22 sono adempiute.
Il Cantone deve essere sentito. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 18 Principio
La reintegrazione è accordata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Cantone dev'essere sentito.
Essa è concessa se il richiedente: a. soddisfa le condizioni previste nell'articolo 21 o 23; b. ha vincoli con la Svizzera; e. non ne è manifestamente indegno; e d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233) Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e francese), lett. c e 2
La reintegrazione presuppone che il richiedente: c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 19 Donna sposata
La donna che ha perso la cittadinanza svizzera per effetto del matrimonio o per inclusione nello svincolo di suo marito può essere reintegrata: a. se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, come pure una separazione dei coniugi pronunciata per un tempo indeterminato o dopo una separazione di fatto di tre anni; b. se, per motivi scusabili, la donna non ha fatto la dichiarazione prevista nell‘articolo 9; e. se essa diventata apolide.
La domanda deve essere presentata, nel caso della lettera a, entro il termine di dieci anni a contare dall‘adempimento della condizione, e nel caso della lettera b, nel termine di un anno a contare dal giorno in cui è cessato l‘impedimento, ma al più tardi entro dieci anni dalla celebrazione del matrimonio. Se un rifiuto dovesse avere conseguenze troppo rigorose, richieste presentate con ritardo possono ancora essere prese in considerazione e quelle in virtù della lettera a, anche se il termine era già scaduto al momento dell‘entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 Estensione ai figli
Se una donna reintegrata in virtù dell‘articolo 19, primo capoverso, lettera a, i suoi figli minorenni possono essere compresi nella sua reintegrazione con il consenso del loro rappresentante legale, se essi risiedono nella Svizzera.
Se una donna è reintegrata in virtù dell‘articolo 19, primo capoverso, lettera c, i suoi figli minorenni possono essere compresi nella sua reintegrazione con il consenso del loro rappresentante legale, se sono anch‘essi apolidi. In seguito, le disposizioni dell‘articolo 5, capoversi secondo e terzo, sono loro applicabili. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 19 et 20 Abrogati
Art. 21 Perenzione in seguito a nascita all'estero
Chi ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione scritta conformemente all‘articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può essere reintegrato. La domanda deve essere presentata entro il termine di dieci anni a contare dalla perenzione
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 21 Perenzione in seguito a nascita all'estero
Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l'articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
II richiedente, se risiede in Svizzera da tre anni, può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233) Art. 21 cpv. 2
Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
Art. 22 Figli svincolati con il detentore della potestà dei genitori
I figli che sono stati svincolati dalla cittadinanza svizzera con il detentore della potestà dei genitori possono essere reintegrati, se risiedono nella :Svizzera. Essi devono presentare la loro domanda entro dieci anni dal loro ritorno nella Svizzera e prima di avere trent‘anni compiuti. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 22 Abrogato
Art. 23 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Chi stato costretto per circostanze particolari a domandare lo svincolo dalla cittadinanza svizzera può essere reintegrato, se risiede nella Svizzera. La domanda dev‘essere presentata entro dieci anni dal ritorno nella Svizzera. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 23 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera. Révision LN du 3 octobre 2003 (AS 2005 5233) Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e francese), lett. c e 2
La reintegrazione presuppone che il richiedente: c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 24 Effetto
Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che egli ha avuto da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Art. 25 Competenza
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulle domanda. Esso può concedere la reintegrazione soltanto quando l‘autorità cantonale vi consente.
Se l‘autorità cantonale si oppone alla reintegrazione, il Consiglio federale può concederla, su proposta del Dipartimento federaIe di giustizia e polizia o in seguito a ricorso (art. 51).
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 25 Competenza
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla reintegrazione. Sente prima il Cantone. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Ufficio federale di polizia Ufficio federale
c. Naturalizzazione agevolata
Art. 26 Norma
La naturalizzazione agevolata è concessa dall‘autorità federale ed è gratuita. Essa è ammessa quando le condizioni previste negli articoli 27, 28, 29 o 30 sono adempiute.
Il Cantone deve essere sentito. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 26 Principio
La naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 27 è concessa se il richiedente: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si conforma all'ordine giuridico svizzero; e. non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera.
Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano per analogia alle domande secondo gli articoli 28 a 31. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 26 Condizioni
La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente: a. è integrato in Svizzera; b. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 27 Figli di madre nata svizzera
I figli di madre nata svizzera che sono vissuti durante almeno dieci anni nella Svizzera, possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata, se risiedono nella Svizzera e ne fanno domanda prima di aver compiuto i ventidue anni.
Essi acquistano la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale che la madre ha o ha avuto da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 27 Abrogato
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 27 Coniuge di un cittadino svizzero
Uno straniero può, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera; b. vi risiede da un anno;
e. vive da tre anni in unione coniugale con un cittadino svizzero.
II richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.
Art. 28 Figli di madre svizzera
I figli minorenni di cui la madre ha conservato la cittadinanza svizzera al momento del suo matrimonio con uno straniero o dello svincolo di suo marito possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata: a. se risiedono nella Svizzera e se il padre è deceduto, se iI matrimonio dei genitori è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, come pure dopo una separazione dei genitori pronunciata per un tempo indeterminato o dopo una separazione di fatto di tre anni; b. quando sono apolidi. In seguito, le disposizioni dell‘articolo 5, capoverso secondo e terzo, sono loro applicabili.
Essi acquistano la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale della loro madre, e con ciò la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 28 Figli di madre svizzera per matrimonio
II figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per svizzera per matrimonio il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se a. la madre ha stretti vincoli con la Svizzera, in particolare se risiede nella Svizzera e vi ha risieduto durante almeno sei anni; b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre sono cittadini svizzeri dalla nascita; c . il figlio risiede nella Svizzera e vi ha riseduto durante almeno sei anni.
La domanda di naturalizzazione giusta il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentata entro tre anni dalla nascita del figlio; la domanda giusta il capoverso 1 lettera e, prima che il figlio abbia compiuto i ventidue anni.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 28 Coniuge di uno Svizzero dell'estero
II coniuge straniero di uno Svizzero dell'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. vive da otto anni in unione coniugale con un cittadino svizzero; b. ha vincoli stretti con la Svizzera, ad esempio se ha risieduto in Svizzera durante cinque anni.
II richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.
Art. 29 Cittadinanza svizzera ammessa per errore
Lo straniero che vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di casere svizzero e come tale effettivamente stato considerato dall‘autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.
Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell‘errore; egli acquista simultaneamente I‘attinenza comunale determinata da questo Cantone. 3 Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell'esercito svizzero, non fissato termine minimo alcuno.
Art. 30 Opzione omessa
Lo straniero residente nella Svizzera, che avrebbe potuto acquistare la cittadinanza svizzera mediante ozione in virtù di una convenzione internazionale e ha omesso, per motivi scusabili, di optare nei termini e nella forma previsti, può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale che avrebbe conseguito mediante ozione, e con ciò la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 30 Minorenne apolide
Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 31 Competenza
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulle domande di naturalizzazione agevolata. Esso può concedere la naturalizzazione soltanto quando l'autorità cantonale vi consente.
Se l'autorità cantonale si oppone alla naturalizzazione, il Consiglio federale può concederla, su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia, o in seguito a ricorso (art. 51). Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 31 Figli di padre svizzero
II figlio straniero avente un padre svizzero non coniugato con la madre, se era minorenne all'atto dell'istituzione del rapporto di filiazione, può presentare, prima di 22 anni compiuti, una domanda di naturalizzazione agevolata qualora: a. risieda in Svizzera da un anno; b. conviva da un anno in comunione domestica con il padre; e. provi di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre; d. sia apolide.
Dopo il compimento del ventiduesimo anno d'età, il figlio può presentare una domanda se ha risieduto in Svizzera durante almeno cinque anni complessivamente e vi risiede da un anno.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il padre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 20 giugno 1997 (RU 1997 2370) Art. 31 al. 2
Dopo il compimento del ventiduesimo anno d'età, il figlio può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno.
Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 31 Abrogato
Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 31a Figlio di un genitore naturalizzato
Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore.
Art. 31b Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera
Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima ch’egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.
d. Disposizioni comuni
Art. 32 Donna sposata
La donna sposata può essere naturalizzata unicamente con il marito. Essa è compresa nella naturalizzazione del marito quando vi consente per iscritto.
Il primo capoverso non è applicabile se è stata pronunciata la separazione legale dei coniugi per un tempo indeterminato o se i coniugi vivono separati di fatto da tre anni. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 32 Competenza
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla naturalizzazione agevolata. Sente prima il Cantone. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) d. Disposizioni comuni
Art. 33 Estensione ai figli
I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 34 Minorenni
La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentate legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità di tutela non è necessario.
I minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.
Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 35 Maggiore età
Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 14 del Codice civile). Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 36 Residenza dello straniero
Per residenza dello straniero nel senso della presente legge s‘intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri. Un
La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all‘estero, con I‘intenzione di ritornare nella Svizzera.
La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero durante più di sei mesi.
Art. 37 Disposizioni procedurali
Il richiedente non ha il diritto di prendere conoscenza degli atti.
Le informazioni concernenti il richiedente o i membri della sua famiglia hanno carattere confidenziale, a meno che chi le ha date non vi abbia espressamente rinunciato. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può derogare eccezionalmente a siffatta norma, se la persona che ha fornito le informazioni sapeva che le stesse erano contrarie alla verità oppure ne ha con malanimo esagerato l'importanza.
Les décisions des autorités fédérales refusant une naturalisation ou une réintégration doivent être motivées.
Toute personne comprise dans la naturalisation ou la réintégration doit être mentionnée dans l'autorisation fédérale et l'acte de naturalisation ou de réintégration. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 37 Inchieste
L'autorità federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187)
Art. 37 Inchieste
L’Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 37 Inchieste
Le autorità federali possono incaricare l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.
Art. 38 Emolument
Les autorités fédérales perçoivent pour leurs décisions un émolument de chancellerie. Cet émolument doit être remis en cas d'indigence. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 38 Tasse
Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.
La tassa federale è condonata in caso d’indigenza.
Art. 39 Garanzia per le spese d'assistenza
La Confederazione prende a suo carico la metà delle spese d'assistenza sostenute dai Cantoni e dai comuni durante i primi dieci anni successivi alla naturalizzazione o alla reintegrazione per le persone che acquistano la cittadinanza svizzera in virtù degli articoli dal 18 al 28. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 39 Abrogato
Art. 40 Beni patriziali o corporativi
La persone naturalizzate o reintegrate in virtù degli articoli dal 18 al 30 hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del comune, ma non il godimento dei beni patriziali o corporativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga altrimenti. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 40 Abrogato
Art. 41 Annullamento
Con il consenso dell‘autorità del Cantone d'‘origine, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all‘occultamento di fatti essenziali.
Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli dal 12 al 17 può essere parimente annullata dall‘autorità cantonale.
Salvo esplicita decisione contraria, l‘annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l‘hanno acquistata in virtù della decisione annullata. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Cpv. 1 Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale Révisione LCit del 25 settembre 2009 (AS 2011 347)
Art. 41 Al. 1 et 1bis
Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali. 1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato
alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi..
B. Perdita per decisione dell'autorita a. Svincolo
Art. 42 Domanda di svincolo e decisione
Ogni cittadino svizzero può, a sua domanda, essere svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede nella Svizzera, se ha almeno venti anni compiuti e se ha già acquistato o ha la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.
Lo svincolo è pronunciato dall‘autorità del Cantone d‘origine.
La perdita della cittadinanza cantonale o dell‘attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell‘atto di svincolo. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 42 cpv. 1
Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede nella Svizzera e se ha già acquistato o ha la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato. Gli articoli 34 e 35 sono applicabili per analogia ai minorenni. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 43 Donna sposata
La donna sposata può essere svincolata dalla cittadinanza svizzera unicamente con il marito. Essa è compresa nello svincolo del marito quando vi consente per iscritto.
Essa deve parimente adempire le condizioni previste dal l‘articolo 42, primo capoverso. Se l‘una o l‘altra condizione non adempiuta o se la moglie rifiuta il consenso previsto nel primo capoverso, lo svincolo del marito può essere differito o negato.
Il primo capoverso non è applicabile se è stata pronunciata la separazione legale dei coniugi per un tempo indeterminato o se i coniugi vivono separati di fatto da tre anni.
La donna svizzera sposata a uno straniero può essere svincolata dalla cittadinanza svizzera dal momento in cui ha acquistato o ha la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 43 Abrogato
Art. 44 Estensione ai figli
I figli minorenni posti sotto la patria potestà del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.
Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato. Revisione CC del 19 dicembre 2008 (RU 2011 768) Sostituzione di un termine, concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 45 Atto di svincolo
Il Cantone d‘origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia provvede alla notificazione dell‘atto e informa il Cantone dell‘avvenuta notificazione.
Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.
Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell‘atto. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Cpv.2 : Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale
Art. 46 Tassa
I Cantoni possono riscuotere, per l‘esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.
Tuttavia, la notificazione dell‘atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.
Le autorità federali non riscuotono tassa alcuna per il loro intervento nella procedura di svincolo. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Art. 46 cpv. 3
L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.
Art. 47 Cittadini di più Cantoni
Se il richiedente cittadino di più Cantoni, l‘autorità di ciascun Cantone d‘origine si pronuncia sullo svincolo.
Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.
La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonale e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d‘origine non si è pronunciato. b. Revoca
Art. 48
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, con il consenso dell‘autorità del Cantone d‘origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l‘attinenza comunale a una persona che possiede anche un‘altra cittadinanza, se la sua condotta di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale
III. Procedura d'accertamento
Art. 49
In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d‘ufficio o su domanda 1‘autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che pure messa in discussione.
La domanda può essere presentata anche dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali del 24 marzo 2000 (RU 2000 1891) IV. Trattamento di dati personali Art. 49° Trattamento dei dati
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’Ufficio federale competente può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti: a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. l’accesso ai dati; c. il diritto di trattamento; d. la durata di conservazione dei dati; e. l’archiviazione e l’eliminazione dei dati; f. la sicurezza dei dati. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Al. 1 competento
Art. 49b Communicazione dei dati
Su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale competente può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.
Rende accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Al. 1 competento (Legge federale concernente l’aggiornamento formale del diritto federale) Revisione della legge federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federale del 20 marzo 2008 (RU 2008 3437) Art. 49b cpv. 2
I Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
IV. Ricorsi Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) IV. Voies de recours Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali del 24 marzo 2000 (RU 2000 1891) V. Rimiedi giuridici
Art. 50 Ricorso di diritto ammnistrativo
Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni seguenti: 1 le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernenti: a. l‘annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione secondo l‘articolo 41; b. la revoca della cittadinanza svizzera secondo l‘articolo 48; 2 le decisioni delle autorità cantonali concernenti: a. l‘annullamento della naturalizzazione secondo l'articolo 41; b. lo svincolo dalla cittadinanza svizzera secondo gli articoli dal 42 al 44; c. la procedura d‘accertamento secondo l‘articolo 49.
Siffatte decisioni devono essere comunicate immediatamente e senza spese al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 50 Principi procedurali
La procedura dinanzi alle autorità cantonali è retta dal diritto procedurali cantonale.
La procedura dinanzi all'autorità federale è disciplinata nella legge federale sulla procedura amministrativa e nella legge federale sull'organizzazione giudiziaria. LTAF del 17 giugno 2005 (RO 2006 2197)
Art. 50 Abrogato
Revision LCit del du 21 dicembre 2007 (RO 2008 5911)
Art. 50 Recours devant un tribunal cantonal
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
Art. 51 Ricorso amministrativo
Tutte le altre decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono essere deferite al Consiglio federale.
Tuttavia, le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernenti l‘autorizzazione di naturalizzazione sono, con riserva del terzo capoverso, definitive. Se il Dipartimento incarica una delle sue divisioni di decidere circa il rilascio dell‘autorizzazione, esso pronuncia, in caso di ricorso, come ultima istanza.
Il Governo del Cantone in cui la naturalizzazione deve avvenire può deferire al Consiglio federale le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che negano l‘autorizzazione di naturalizzazione. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 51 Ricorsi
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati nelle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Sono parimente legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati, come anche il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
II Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia definitivamente sui ricorsi contro il rilascio o il diniego dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Il governo del Cantone di naturalizzazione può nondimeno interporre ricorso al Consiglio federale contro il diniego dell'autorizzazione di naturalizzazione opposto dal Dipartimento. Revisione della legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002 (RU 2003 187) Art. 51 cpv. 2
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 51 Titre en marge (ne concerne que la version française)
Révision LTAF del 17 giugno 2005 (RU 2006 2197) Art. 51 cpv. 2 e 3
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
Abrogato Révision LN du 21 décembre 2007 (RO 2008 5911)
Art. 51 Titolo marginale (concerne solo il testo francese)
Art. 52 Diritto di ricorrere
Possono presentare ricorso nel senso degli articoli 50 e 51 le persone lese dalle decisioni, e inoltre: a. le autorità del Cantone e del comune rispetto ai quali in discussione la cittadinanza e l‘attinenza, contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia; b. l‘autorità comunale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro le decisioni delle autorità cantonali.
Art. 53 Esame degli atti
Nella procedura del ricorso di diritto amministrativo, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti, a meno che ne possa essere compromessa la sicurezza interna o esterna del paese. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 52 e 53 Abrogati
V. Disposizioni finali e transitorie Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali del 24 marzo 2000 (RU 2000 1891) VI. Dispositioni finali e transitorie
Art. 54 Esecuzione
Il Consiglio federale incaricato di eseguire la presente legge.
Esso autorizzato a emanare norme concernenti i documenti di legittimazione per i cittadini svizzeri.
Art. 55 Abrogazione di disposizioni
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in particolare: la legge federale del 3 dicembre 1850 1)24 luglio 1867 2) sui privi di patria; la legge federale del 25 giugno 1903 3)/26 giugno 1920 4) sull‘acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa.
Art. 56 Modificazione di disposizioni del Codice civile
L‘articolo 120 del Codice civile completato dal numero 4 seguente: «4. se la donna non intende creare l‘unione coniugale, ma vuole eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione."
L‘articolo 121 del Codice civile sostituito dal seguente nuovo testo. « Art. 121. 1 L‘azione di nullità del matrimonio dev‘essere proposta d‘ufficio dall‘autorità cantonale competente.
Può inoltre essere proposta da ogni interessato, in particolare dal comune d‘origine o di domicilio.»
L‘articolo 122, primo capoverso, del Codice civile sostituito dal seguente nuovo testo: « Art. 122, primo capoverso. 1 Dopo lo scioglimento del matrimonio, nei casi previsti nell'articolo 120, numeri da 1 a 3, l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio, ma può essere proposta da qualsiasi interessato.» Revisione della legge federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federale del 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)
Art. 56 Abrogato
Art. 57 Disposizioni transitorie
La presente legge non ha effetto retroattivo.
All‘acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera per legge applicabile il diritto in vigore al momento in cui il fatto determinante s'è prodotto.
Quando le condizioni d‘applicazione dell‘articolo 10 sono adempiute, le persone che hanno più di ventidue anni alla data dell‘entrata in vigore della presente legge oppure avranno ventidue anni l‘anno successivo a quello dell‘entrata in vigore perdono la cittadinanza svizzera qualora non provvedano entro il termine di un anno a fare la notificazione o la dichiarazione prevista in detto articolo.
Le disposizioni dell‘articolo 5, capoversi secondo e terzo, sono applicabili parimente al figlio legittimo di padre straniero e di madre svizzera il quale, prima dell‘entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza svizzera della madre perché altrimenti sarebbe diventato apolide. Revisione CC (Adozione e Art. 321 CC) del 30 giugno 1972 (RU 1972 2819)
Art. 57 Disposizioni transitorie
L'articolo 7 vale anche per persone maggiorenni che: a. sono state adottate durante la loro minore età secondo il diritto previgente e la cui adozione è stata sottoposta alle nuove disposizioni in applicazione dell'articolo 12 b del Titolo finale del Codice civile; b. sono state adottate in applicazione dell'articolo 12c del Titolo finale del Codice civile. Revisione CC (filiazione, titoli 7 e 8) del 25 giugno 1976 (RU 1977 237)
Art. 57 Disposizioni transitorie (nuovo)
II figlio di padre straniero e di madre svizzera d'origine, che, al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero, non ha ancora compiuto il 22° anno di età e i cui genitori erano domiciliati in Svizzera al momento della nascita, può, entro un anno, proporre all'autorità competente del Cantone d'origine della madre di essere riconosciuto cittadino svizzero. L'articolo 34 è applicabile per analogia. Revisione LCit del 14 dicembre 1979 (RU 1980 330)
Art. 57 Disposizioni transitorie
Chiunque soddisfa le condizioni del capoverso 6 dispone, a contare dall' entrata in vigore della presente disposizione, d'un nuovo termine di un anno per proporre di essere riconosciuto cittadino svizzero. Questo diritto sussiste anche qualora una proposta, fatta nel termine di un anno giusta il capoverso 6, già fosse stata respinta.. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420)
Art. 57 Dispositions transitoires
II figlio di padre straniero e di madre svizzera, nato dopo il 31 dicembre 1952, può, entro tre anni dall'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984: a. proporre all'autorità competente del Cantone di origine della madre di essere riconosciuto cittadino svizzero, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione; b. proporre la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 28, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero. Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano per analogia.
Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 10, il figlio nato all'estero da padre o da madre nati in Svizzera che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984, ha più di 22 anni o compirà 22 anni entro tre anni, perde la cittadinanza svizzera a meno che, entro tre anni dalla suddetta entrata in vigore, non si sia annunciato o non abbia rilasciato la dichiarazione giusta l'articolo 10. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 57 Principio della non retroattività
L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti nel dinon retroattività ritto vigente al momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono riservati gli articoli seguenti. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 57a (nuovo)
II figlio nato dal matrimonio di uno straniero e di una Svizzera, che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con uno Svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può acquistarne un'altra per nascita oppure diventa apolide prima della maggiore età.
Anche i suoi figli acquistano la cittadinanza svizzera. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 57a Abrogato
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 57b (nuovo)
La donna, che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, conserva la cittadinanza svizzera dopo l'annullamento del matrimonio, se al momento della celebrazione era in buona fede.
1 figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri, senza riguardo alla buona o malafede dei genitori.
Art. 58 Riacquisto della cittadinanza da parte delle donne svizzere per nascita
Le donne svizzere per nascita che prima dell‘entrata in vigore della presente legge hanno perso la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, la riacquistano gratuitamente, pur sussistendo il matrimonio, se ne fanno domanda al Dipartimento federale di giustizia e polizia entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della legge.
Le domande intese a far valere tale facoltà, fatte da donne svizzere per nascita ch, con la loro condotta, hanno compromesso seriamente gl'interressi o la reputazione della Svizzera, o ch, per altro motivo, sono manifestamente indegne, devono essere respinte.
Contro le decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio federale.
Gli articoli 24, 28, 39 e 41 sono applicabili per analogia. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034)
Art. 58 Reintegrazione di donne già svizzere
La donna che, prima dell'entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Essa, se aveva acquistato la cittadinanza svizzera per un matrimonio anteriore con uno Svizzero, può essere reintegrata soltanto se ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante complessivamente sei anni.
La domanda deve essere presentata entro dieci anni a contare dalla perdita della cittadinanza svizzera. Essa può nondimeno essere presentata dopo la scadenza di questo termine, nei casi di rigore oppure se la richiedente risiede in Svizzera da un anno.
Gli articoli 18, 24, 25 e 33 a 41 sono applicabili per analogia. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 58 Reintegrazione di ex svizzere
La donna che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.
Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41. Revisione LCit del 7 dicembre 1956 (RU 1957 306) Art. 58bis
Le vecchie donne Svizzere che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per l'inclusione nel loro liberazione del marito, può, quando il loro matrimonio non è sciolto e che essi non sono separati, essere reintegrato nella cittadinanza
La procedura e gli effetti delle norme di reintegrazione sono le disposizioni degli articoli 18, 24, 25, 51 capoverso 1, e 52. Gli articoli 28 e 37 e 41 si applicano per analogia. Revisione LCit del 14 dicembre 1984 (RU 1985 420) Art. 58ter Naturalizzazione agevolata per figli di madre svizzera
Trascorso il termine di tre anni previsto dall'articolo 57 capoverso 8, il figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se risiede nella Svizzera e ne fa domanda prima di aver compiuto i 32 anni.
Gli articoli 26, 28 capoverso 3, 31 e 32 a 41 si applicano per analogia.
Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 58bis e 58ter Abrogati Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 58a (nuovo) Naturalisazzazione agevolata dei figli di Svizzere per origine, adozione o naturalizzazione
II figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre abbia acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o per origine, adozione o naturalizzazione può, se risiede in Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 32° anno d'età.
Dopo il compimento del 32° anno d'età, può presentare una domanda se ha risieduto in Svizzera durante cinque anni complessivamente e se vi risiede da un anno.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a 41 sono applicabili per analogia. Revisione LCit del 20 giugno 1997 (RU 1997 2370) Art. 58a cpv. 2 e 2bis
Dopo il compimento del trentaduesimo anno d'età, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno. 2bis Se vive o è vissuto all'estero, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera. Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse
Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41. Revisione LCit del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034) Art. 58 b (nuovo) Naturalizzazione agevolata dei figli di Svizzere per matrimonio
II figlio, la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con un cittadino svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. la madre ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente; b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre hanno la cittadinanza svizzera dalla nascita; c. il figlio risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente.
Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, la domanda deve essere presentata entro un termine di tre anni a contare dalla nascita del figlio e nei casi previsti nel capoverso 1 lettera e, prima che il figlio abbia compiuto il 22° anno di età.
II figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a 41 sono applicabili per analogia.
Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233)
Art. 58b Abrogato
Revisione LCit del 3 ottobre 2003 (RU 2005 5233) Art. 58c (nuovo) Naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero
Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età.
Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41
Art. 59 Entrata in vigore
Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della presente legge.
2.2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (ordinanza sulle tasse LCit) del 23 novembre 2005
RS 141.21
Entrata in vigore: 1 gennaio 2006
RU 2005 5249
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051678/index.html (Français / Italiano)
2.2 Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione
(O-SIC)
Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)
RS 121.1
Entrata in vigore: 1 gennaio 2010
RU 2009 6937
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c121_1.html (Français / Italiano)