Allegato III: Storia
1 Acquisizione e perdita della cittadinanza per matrimonio
– Situazione prima del 1978
Cittadina svizzera che sposa uno straniero:
o perdita della cittadinanza svizzera; possibilità di conservazione firmando una dichiarazione.
Straniera che sposa un cittadino svizzero:
o acquisizione automatica della cittadinanza svizzera.
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: cittadinanza svizzera dei figli:
o la cittadinanza svizzera non viene trasmessa ai figli.
– Revisione del 1978
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: cittadinanza svizzera dei figli:
o trasmissione della cittadinanza svizzera ai figli se la madre è di origine svizzera (escluse le Svizzere per naturalizzazione e matrimonio) e se i genitori sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita del figlio (una vecchia disposizione della costituzione, l'articolo 44 capoverso 3, impediva di andare oltre nell'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne).
o disposizione di diritto transitorio concernente i figli con madre svizzera e padre straniero nati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto: i figli minori di 22 anni che soddisfacevano le condizioni del nuovo diritto potevano richiedere entro il termine di un anno il riconoscimento della cittadinanza svizzera (art. 57 cpv. 6 LCit 1978). Nel 1979 il termine è stato prolungato di un anno (art. 57 cpv. 7 LCit 1979): 40'000 figli di madre svizzera hanno presentato la domanda.
– Revisione del 1985
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: cittadinanza svizzera dei figli:
o uguaglianza completa: i figli acquisiscono la cittadinanza svizzera della madre alla nascita. Non c'è più distinzione tra cittadine svizzere per naturalizzazione e cittadine svizzere per origine, né tra bambini nati in Svizzera e bambini nati all'estero. Rimane una distinzione per i figli di cittadine svizzere per matrimonio: possono acquisire la cittadinanza svizzera alla nascita solo se sono apolidi (art. 2). Possono richiedere la naturalizzazione agevolata se la madre è svizzera al momento della nascita del figlio (se ha acquisito la cittadinanza svizzera da un matrimonio precedente) e se ha stretti legami con la Svizzera (art. 28 LCit 1985).
Disposizioni di diritto transitorio concernenti i figli con madre svizzera e padre straniero nati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto:
o i figli di meno di 32 anni (nati dopo il 1.1.1953) possono richiedere entro tre anni il riconoscimento della cittadinanza svizzera (art. 57 cpv. 8 lettera a LCit 1985). Se la madre è svizzera per matrimonio, possono richiedere entro questo termine la naturalizzazione agevolata se la madre è svizzera al momento della nascita del figlio (se ha acquisito la cittadinanza svizzera da un matrimonio precedente) e se ha stretti legami con la Svizzera. Sul limite di 32 anni vi sono state intense discussioni in Parlamento. Si trattava di un compromesso tra coloro che volevano limitare il diritto transitorio ai figli minorenni e coloro che non volevano fissare limiti di età. 100'000 figli di madri svizzere (la maggior parte residenti all'estero) hanno approfittato di questa disposizione.
o Una volta scaduti i tre anni, i figli che non hanno rispettato il termine possono richiedere la naturalizzazione agevolata a condizione di risiedere in Svizzera (art. 58ter LCit 1985). Questa disposizione è stata espressamente limitata ai figli la cui madre aveva acquisito la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione. I figli di madre svizzera per matrimonio ne sono stati esclusi.
– Revisione del 1992
Cittadina svizzera che sposa un cittadino straniero:
o non perde più la cittadinanza svizzera. Completa uguaglianza tra donne e uomini.
Straniera che sposa un cittadino svizzero:
o la cittadinanza svizzera non viene più acquisita automaticamente. Naturalizzazione agevolata per il coniuge straniero di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera. Completa uguaglianza tra donne e uomini.
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: trasmissione della cittadinanza svizzera ai figli:
o estensione prudente della disposizione transitoria del 1985: anche i figli di madre svizzera aventi più di 32 anni possono ottenere la naturalizzazione agevolata se risiedono in Svizzera da tre anni (art. 58a cpv. 2 LCit 1992; il precedente art. 58ter è stato trasformato senza cambiamenti materiali nell'art. 58a cpv. 1). I figli di madre svizzera per matrimonio ne restano esclusi.
– Revisione del 1997
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: trasmissione della cittadinanza svizzera ai figli:
o ultima estensione della disposizione transitoria del 1985: tutti i figli di madre svizzera, anche quelli domiciliati all'estero, possono ottenere la naturalizzazione agevolata senza limiti di età se hanno stretti legami con la Svizzera (art. 58a cpv.
LCit 1992; il precedente art. 58ter è stato trasformato senza cambiamenti materiali nell'art. 58a cpv. 2bis). I figli di madre svizzera per matrimonio ne restano esclusi.
– Revisione del 2003, in vigore dal 1.1.2006
Cittadina svizzera sposata con uno straniero: trasmissione della cittadinanza svizzera ai figli:
o tutte le distinzioni tra cittadine svizzere per origine, naturalizzazione o adozione e le cittadine svizzere per matrimonio sono soppresse. Le cittadine svizzere per matrimonio possono trasmettere la cittadinanza ai figli se possiedono la cittadinanza svizzera al momento della nascita dei figli o l'avevano posseduta già in precedenza.
o L'articolo 58a appartiene al diritto transitorio. L'unico scopo è eliminare le discriminazioni di cui erano vittima le madri svizzere nella trasmissione della loro cittadinanza ai figli.
o Da allora non si pretende più neppure il domicilio in Svizzera, bensì "stretti vincoli" con la Svizzera.
2 Reintegrazione in seguito alla perdita della cittadinanza per
matrimonio
2.1 Articolo 58 LCit, reintegrazione di ex Svizzere
Fino al 1° gennaio 2006, data dell'entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2003, una ex Svizzera che aveva perso la cittadinanza svizzera per matrimonio prima del 1992, poteva essere reintegrata se avanzava una domanda entro dieci anni. Passato questo termine poteva presentare domanda solo in casi di rigore. Nella prassi recente il concetto di "caso di rigore" è stato inteso in modo assai generoso. Visto che nel settore della cittadinanza l'uguaglianza tra donna e uomo era stata realizzata già da tempo, a partire dal 1° gennaio 2006 nei casi transitori si è rinunciato a porre termini per la presentazione delle domande e si è rinunciato alla prova di caso di rigore. L'attuale regolamentazione dell'articolo 58 LCit è molto più semplice di quella vigente prima del 1° gennaio 2006: oggi sono divenuti irrilevanti il concetto di "caso di rigore", il termine di dieci anni per la presentazione della domanda e il
modo in cui la candidata aveva acquisito a suo tempo la cittadinanza svizzera (filiazione, adozione, naturalizzazione o matrimonio).
La distinzione fatta fino ad allora tra "Svizzere per filiazione, adozione e naturalizzazione" e "Svizzere per matrimonio" è stata soppressa con la revisione del 23 ottobre 2003. Le ex Svizzere che avevano acquisito la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino svizzero secondo il vecchio diritto e che l'avevano persa prima del 1992 a causa di un nuovo matrimonio con uno straniero per mancata consegna della dichiarazione di mantenimento, a partire dal 1° gennaio 2006 possono essere nuovamente naturalizzate alle stesse condizioni delle ex Svizzere che avevano acquisito la loro cittadinanza per filiazione, adozione o naturalizzazione.
La nuova regolamentazione comporta tuttavia in determinate circostanze un trattamento più favorevole rispetto a un fratello che ha perduto la cittadinanza svizzera in base all'articolo 21 LCit, come illustra il seguente caso ipotetico:
Esempio: genitori, figlio e figlia nati all'estero, mai immatricolati. Il figlio è nato nel 1960, la figlia nel 1962. La figlia ha sposato uno straniero nel 1983 perdendo la cittadinanza svizzera in base all'articolo 9 LCit allora vigente. Il figlio ha perso la cittadinanza svizzera nel 1982 in base all'articolo 10 LCit. Sia il fratello che la sorella hanno vincoli con la Svizzera, ma non si tratta di vincoli stretti. Poiché è scaduto il termine di dieci anni previsto dall'articolo 21 capoverso 1 LCit, il figlio non può essere reintegrato; la reintegrazione non è possibile neppure in base all'articolo 21 capoverso 2 LCit poiché l'uomo non ha stretti vincoli con la Svizzera. Invece la figlia può richiedere la reintegrazione in base all'articolo 58 LCit, poiché esso non prevede termini, né stretti vincoli con la Svizzera. Tuttavia se non si fosse sposata con uno straniero avrebbe perso la cittadinanza svizzera nel 1984 e oggi come suo fratello non potrebbe essere reintegrata in base all'articolo 21 LCit.
2.2 Articolo 58a LCit, naturalizzazione agevolata di figli di Svizzere
L'articolo 58a LCit, senza apportare modifiche materiali, ma semplificandone la formulazione, ha ripreso la regolamentazione del vecchio articolo 58ter LCit, in vigore dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1991 e può essere interpretato correttamente solo tenendo conto di questa circostanza.
Il vecchio articolo 58ter LCit costituiva un complemento del vecchio articolo 57 capoverso 8 LCit, il quale prescriveva che i figli nati dopo il 1° gennaio 1953 dal matrimonio di padre straniero e madre svizzera potevano richiedere tra il 1985 e il 1988 il riconoscimento della cittadinanza svizzera se la madre aveva acquisito la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione. Con l'articolo 58ter LCit, i figli che avessero mancato il termine dei tre anni previsto dall'articolo 57 capoverso 8 LCit, potevano godere della naturalizzazione agevolata se vivevano in Svizzera e se avevano avanzato la richiesta prima di aver raggiunto l'età di 32 anni. L'articolo 58a LCit, in vigore dal 1° gennaio 1992, ha assunto la funzione dell'articolo 58ter LCit.
Da quanto detto sopra emerge che la naturalizzazione agevolata in base all'articolo 58a capoverso 1 LCit può essere richiesta soltanto dai figli di madre svizzera che tra il 1985 e il 1988 avrebbero potuto presentare una richiesta di riconoscimento della cittadinanza svizzera. Si tratta di figli ai quali la madre svizzera non ha potuto trasmettere la cittadinanza svizzera per filiazione poiché allora era ancora in vigore la vecchia legislazione discriminatoria. Pertanto non può beneficiare dell'articolo 58a capoverso 1 LCit il figlio straniero di padre svizzero e neppure il figlio di madre svizzera la quale ha acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione ordinaria dopo la nascita del figlio. Quest'ultimo avrebbe potuto acquisire dalla madre la cittadinanza svizzera per filiazione se fosse stato compreso nella naturalizzazione ordinaria della madre (art. 33 LCit). Può invece beneficiare dell'articolo 58a capoverso 1 LCit il figlio dopo la cui nascita la madre sia stata reintegrata come ex Svizzera oppure abbia beneficiato della naturalizzazione agevolata per filiazione.
2.3 Articolo 31 LCit, naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero
(dal 1992, dalla revisione del 2003, art. 58c)
Dal 1° luglio 1992 i figli extraconiugali di padre svizzero potevano beneficiare della naturalizzazione agevolata in base all'articolo 31 LCit. Le condizioni poste da questo articolo non erano severe; per esempio, per il figlio era sufficiente dimostrare di intrattenere strette e costanti relazioni personali con il padre, di vivere da un anno nello stesso nucleo familiare del padre oppure di abitare da un anno in Svizzera. Nella prassi, attenendosi al principio della parità tra donna e uomo, si era andati addirittura oltre, considerando la domanda da parte del padre come condizione sufficiente per la naturalizzazione agevolata del figlio. La naturalizzazione agevolata continuava ad essere possibile anche dopo il compimento dei 22 anni, per i figli che avessero abitato complessivamente tre anni in Svizzera e che vi abitassero da un anno. Diversi Stati come ad esempio Francia, Italia, Spagna, Germania e Svezia prevedono che il figlio acquisisca direttamente la cittadinanza del padre che lo riconosce. Ora anche la Svizzera ha adottato la stessa regolamentazione di questi Stati.
3 Perdita della cittadinanza per nascita all'estero
3.1 Articolo 10 LCit (fino al 30 giugno 1985)
Il figlio nato all'estero da un genitore svizzero pure nato all'estero e che possiede anche un'altra cittadinanza, perde la cittadinanza svizzera a 22 anni compiuti, se fino ad allora non è stato notificato a un'autorità svizzera.
Esempio: entrambi i genitori hanno la doppia cittadinanza francese e svizzera e sono nati in Francia. Il figlio è nato a Parigi il 4 febbraio 1962 e alla nascita ha acquisito la cittadinanza francese e svizzera. Tuttavia non è stato né immatricolato, né la sua nascita è mai stata notificata alle autorità svizzere. Il figlio perde la cittadinanza svizzera il 4 febbraio 1984, al compimento dei 22 anni, in base all'articolo 10 LCit.
⎝ Perdita della cittadinanza svizzera per gli Svizzeri all'estero di seconda generazione
3.2 Articolo 10 LCit (dal 1° luglio 1985)
Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero e che possiede anche un'altra cittadinanza, perde la cittadinanza svizzera a 22 anni compiuti, se fino ad allora non è stato notificato a un'autorità svizzera.
Esempio: entrambi i genitori hanno la doppia cittadinanza francese e svizzera. Uno di essi è nato in Svizzera, l'altro in Francia. Il figlio è nato a Parigi il 4 febbraio 1980 e alla nascita ha acquisito la cittadinanza francese e svizzera. Tuttavia non è stato né immatricolato, né la sua nascita è mai stata notificata alle autorità svizzere. Il figlio perde la cittadinanza svizzera il 4 febbraio 2002, al compimento dei 22 anni, in base all'articolo 10 LCit.
⎝ Perdita della cittadinanza svizzera per gli Svizzeri all'estero di prima generazione
3.3 Articolo 57 capoverso 9 LCit (soppresso il 1° gennaio 1992)
Il figlio nato all'estero di un padre o una madre nati in Svizzera e che il 1° luglio 1985 aveva più di 22 anni oppure avrebbe compiuto 22 anni entro i tre anni successivi, perdeva la cittadinanza svizzera, se non era stato notificato a un'autorità svizzera entro il 30 giugno 1988.
Esempio: entrambi i genitori hanno la doppia cittadinanza francese e svizzera. Uno di essi è nato in Svizzera, l'altro in Francia. Il figlio è nato a Parigi il 4 marzo 1960 e alla nascita ha acquisito la cittadinanza francese e svizzera. Tuttavia non è stato né immatricolato, né la sua nascita è mai stata notificata alle autorità svizzere. Il 4 marzo 1982 non ha perso la cittadinanza svizzera, poiché in base al diritto allora vigente la perdita era prevista solo per la seconda generazione di Svizzeri all'estero. La cittadinanza svizzera va invece persa il 30 giugno 1988 in base all'articolo 57 capoverso 9 LCit, poiché il 30 giugno 1988 il figlio aveva più di 22 anni.
⎝ Perdita della cittadinanza svizzera per persone appartenenti alla 1a generazione di Svizzeri all'estero che il 30 giugno 1988 avevano più di 22 anni.