Capitolo 2: Iter procedurale e possibili forme di acquisto e perdita della cittadinanza
2.1 Introduzione e iter procedurale per i diversi tipi di naturalizzazione
La legislazione sulla cittadinanza contiene un numero relativamente limitato di disposizioni rilevanti sotto il profilo procedurale. Secondo la Costituzione federale, spetta alla Confederazione emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilasciare l’autorizzazione di naturalizzazione (art. 38 cpv. 2 Cost.). Ciò consente di verificare il rispetto delle prescrizioni minime. Le disposizioni procedurali - peraltro non molto numerose - contenute nella Legge sulla cittadinanza sono riportate nei capitoli che seguono relativi alle singole procedure.
L’iter procedurale dipende da un lato dal tipo di domanda presentata, dall’altro dalla disciplina vigente nei Cantoni.
2.2 Acquisto per legge (art. dall’1 al 7 LCit)
2.2.1 Per filiazione (art. 1 LCit)
Articolo 1 LCit: Per filiazione
È cittadino svizzero dalla nascita: a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero; b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.
I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.
2.2.1.1 Definizione
A seguito della revisione della LCit, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, la legge non distingue più tra "donne che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione" e "donne che l’hanno ottenuta per matrimonio". In questo modo è stato ribadito con chiarezza che non vi sono diverse categorie di cittadine svizzere. Tale modifica è tanto più giustificata se si considera che molte delle persone interessate vivono da molto tempo in Svizzera e soddisfano pienamente i requisiti per la naturalizzazione ordinaria.
Secondo il diritto vigente prima del 1° gennaio 2006, a partire dal 1° luglio 1985 il figlio di una donna che aveva acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione otteneva in tutti casi la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. Per il figlio di una cittadina svizzera che aveva acquisito automaticamente la cittadinanza per matrimonio con un cittadino svizzero, a partire da tale data esisteva un regime speciale. Il figlio nato dal matrimonio successivo di una cittadina svizzera avente tali caratteristiche con uno straniero poteva dunque acquistare la cittadinanza svizzera solo se si trovava nell’impossibilità di ottenere per nascita una qualsiasi altra cittadinanza oppure se diventava apolide prima della maggiore età (vecchio art. 57a). Se il figlio di una donna divenuta cittadina svizzera per matrimonio nasceva fuori dal matrimonio, il diritto in vigore fino alla fine del 2005 gli accordava la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita (art. 1 cpv. 1 lett. b).
L’abrogazione del regime speciale per le donne diventate cittadine svizzere per matrimonio e per i loro figli ha comportato la possibilità di stralciare il vecchio articolo 58b LCit, che concedeva a questi ultimi la possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata. Quindi dal 1° gennaio 2006 i figli che, ai sensi del vecchio articolo 58b LCit, potevano presentare domanda di naturalizzazione agevolata, come ad esempio i figli di una donna che aveva acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione, acquistano la cittadinanza svizzera alla nascita (art. 1 cpv. 1 lett. a). Se i figli sono nati prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, trova applicazione per loro la disposizione più generosa dell’articolo
58a. Spiegazioni più dettagliate si trovano nel commento all’articolo 58a LCit e nell’Allegato III, punto 2.2..
Capoverso 1 lett. a e b: questa disposizione ribadisce il principio dello "ius sanguinis". Il figlio di genitori uniti in matrimonio, uno almeno dei quali sia cittadino svizzero, acquista la cittadinanza svizzera alla nascita. Lo stesso dicasi per il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
Capoverso 2: con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LCit il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre, quindi nato fuori dal matrimonio, acquista la cittadinanza svizzera come se tale acquisto fosse avvenuto alla nascita.
L’acquisto della cittadinanza avviene quando il padre svizzero riconosce suo figlio prima della maggiore età, stabilendo in tale modo un pieno rapporto di filiazione che può figurare nei registri di stato civile svizzeri, oppure quando il rapporto di filiazione è stabilito da una sentenza di paternità. Con la nuova disciplina è pienamente stabilita la parità di trattamento tra donna e uomo per quel che concerne la trasmissione della cittadinanza ai figli.
La disposizione di cui all’articolo 1 capoverso 2 LCit non ha effetto retroattivo in relazione all’acquisto della cittadinanza. La cittadinanza svizzera è acquisita al momento del riconoscimento e ha effetto per il futuro. In futuro la situazione dei figli verrà considerata come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto alla nascita.
La vera ragione dell’introduzione del passaggio "... come se fosse avvenuto con la nascita ..." risiede nell’assicurazione di invalidità. I figli invalidi alla nascita hanno diritto all’assicurazione di invalidità solo se al momento della nascita possedevano la cittadinanza svizzera. Il passaggio citato conferisce loro il diritto alle prestazioni legate all’assicurazione di invalidità, anche se sono diventati cittadini svizzeri solo dopo la nascita.
Ai sensi del capoverso 3, acquistano la cittadinanza svizzera anche i figli di persone che a loro volta hanno acquisito la cittadinanza ai sensi del capoverso 2.
Ai figli nati o riconosciuti prima del 2006, il cui padre è cittadino svizzero, si applica la disciplina transitoria di cui all’articolo 58c LCit, a prescindere dal fatto che il padre svizzero abbia riconosciuto il figlio prima o dopo l’entrata in vigore della revisione. Questa disposizione transitoria prevede che il figlio di padre svizzero possa presentare domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età qualora soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 2 LCit e sia nato prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento (per i dettagli riguardanti l’articolo 58c LCit vedi il punto 2.4.2.2.11.; per lo sviluppo cronologico vedi l’Allegato III, punto 2.3.).
2.2.1.2 Caso particolare
Matrimonio successivo dei genitori: articolo 1 capoverso 1 lett. a o capoverso 2 LCit:
"Il minorenne straniero il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista automaticamente la cittadinanza svizzera, come se i suoi genitori fossero già sposati al momento della sua nascita."
Con la revisione del diritto di famiglia del 1976, il legislatore ha introdotto il principio secondo cui il matrimonio dei genitori equipara, sotto il profilo giuridico, i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati durante il matrimonio, sempreché la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice (art. 259 CC). Una volta stabilita la paternità del marito, non è più pertinente né ammissibile trattare un figlio nato prima del matrimonio dei genitori diversamente dai figli nati durante lo stesso. Quest’espressione del principio d’uguaglianza dinanzi al diritto era rispettata dal diritto svizzero in materia di cittadinanza già assai prima della revisione del diritto di famiglia. Un’interpretazione conforme al diritto costituzionale esclude l’applicazione dell’articolo 58c LCit a un figlio minorenne nato da padre svizzero e i cui genitori si sono sposati successivamente. Dall’inapplicabilità della disciplina transitoria di cui all’articolo 58c LCit consegue che i figli minorenni nati da padre svizzero i cui genitori si sono sposati successivamente sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 1 LCit, la quale non comporta limiti temporali di sorta. Siccome a causa del matrimonio dei genitori non è loro applicabile l’articolo 1 capoverso 2 LCit, si applica l’articolo 1 capoverso 1 lettera a LCit, secondo cui è cittadino svizzero dalla nascita il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero. Trattasi di una disposizione mirante in primis i figli nati durante il matrimonio. Il suo tenore non esclude tuttavia l’applicabilità ai figli nati prima del matrimonio. Pertanto l’Ufficio federale di giustizia giunge alla conclusione che l’articolo 8 Cost. richiede un’interpretazione estensiva dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a LCit, in modo che sia applicabile a tutti i figli minorenni comuni dei coniugi, siano essi nati prima del o durante il matrimonio.
2.2.2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 4 LCit)
Art. 4 LCit: Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero.
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
La modifica del diritto dei cognomi nel codice civile (CC), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha un impatto sulla cittadinanza. Così, l’articolo 271 CC prevede la regolamentazione seguente, ripresa nell’articolo 4 capoverso 2 LCit:
Art. 271 cpv. 1 CC: Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero. Arat. 271 cpv. 2 CC: Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Inoltre, e secondo le nuove disposizioni del codice civile (CC) entrate in vigore il 1° luglio 2014, è stabilito, all’articolo 270 capoverso 1 CC, che il figlio di coniugi che portano cognomi diversi ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio. Il capoverso 2 stipula che i genitori possono tuttavia chiedere congiuntamente, entro un anno dalla nascita del primo figlio, che il figlio porti il cognome da celibe o nubile
dell’altro genitore. Quando in cui i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome (art. 270 cpv. 3 CC).
Nei casi in cui i genitori non sono coniugati, si applica l’articolo 270a CC.
Nel caso di un cambiamento di cognome, il figlio che ha compiuto dodici anni di età deve dare il suo consenso (art. 270b CC).
L’articolo 271 CC regola l’acquisto della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale del figlio (vedi sopra).
Se il genitore di cui porta il cognome non ha la nazionalità svizzera, acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero (art. 4 cpv. 1 LCit).
2.2.3 Trovatello (art. 6 LCit)
Articolo 6 LCit: Trovatello
Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.
Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello.
Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l’attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.
La naturalizzazione dei trovatelli era disciplinata dall’articolo 23 della precedente legge federale del 3 dicembre 1850 concernente le persone prive di patria, abrogata in data 1° gennaio 1953 dall’articolo 55 dell’attuale LCit.
Lo scopo principale di questa disposizione consisteva e consiste tuttora nell’evitare casi di apolidia. Il trovatello acquista per legge la cittadinanza del Cantone in cui è stato abbandonato. Il Cantone stabilisce quale attinenza comunale debba acquistare. Se successivamente viene accertata la filiazione, ciò comporta la relativa rettifica della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale. Anche in questo caso non è consentita l’apolidia del bambino.
Questa disposizione trova oggi applicazione soprattutto nei casi di abbandono anonimo di neonati nei cosiddetti "sportelli per infanti".
2.2.4 Adozione (art. 7 LCit)
Articolo 7 LCit: Adozione
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell’adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.
Affinché la cittadinanza svizzera possa essere acquisita automaticamente ai sensi dell’articolo 7 LCit, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
– adozione completa: adozione secondo il diritto svizzero oppure adozione straniera, che attribuisce al bambino il medesimo status giuridico di un figlio naturale (cognome, diritto successorio, cittadinanza) e quindi può essere iscritta nei registri svizzeri come adozione completa;
– l’adozione deve essere effettuata prima della maggiore età secondo il diritto svizzero, quindi prima del compimento del diciottesimo anno d’età. È ritenuta sufficiente la presentazione della domanda prima di tale data.
Nelle cosiddette "adozioni semplici" (in cui non sussiste un rapporto di filiazione pienamente valido mentre permane il rapporto di filiazione con i genitori naturali) e nelle adozioni di persone maggiorenni, non si verifica alcun acquisto della cittadinanza. In tali casi la naturalizzazione agevolata non è possibile, ma può essere richiesta solo una naturalizzazione ordinaria.
Vedasi a tale proposito anche DTF 101 Ib 113 (Allegato II, 4.1.2.1.), in cui il Tribunale federale ha stabilito che un bambino adottato da un genitore svizzero e che però non è conseguentemente diventato cittadino svizzero, non può chiedere la naturalizzazione agevolata.
2.3. Perdita per legge e per decisione dell’autorità (art. 8, 8a, 10, 42-47, 48 LCit)
2.3.1 Per annullamento del rapporto di filiazione (art. 8 LCit)
Art. 8 LCit: Per annullamento del rapporto di filiazione
Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.
2.3.1.1 Definizione
In conformità al messaggio concernente la modifica della LCit (di data 26 agosto 1987; FF
1987 III 245, 255), nella prassi si è sempre assunto – anche prima dell’introduzione di questa
norma –che la cittadinanza svizzera si perde quando, con l’annullamento del rapporto di filiazione, decade il motivo dell’acquisizione. Ciò è stato ritenuto ovvio, in quanto in questo caso il figlio non può in alcun modo acquisire la cittadinanza svizzera per filiazione. Secondo il messaggio la soluzione indicata è logica, ma in questo caso decadono anche tutte le altre conseguenze del rapporto di filiazione (ad es. il diritto di successione), con effetto retroattivo a decorrere dal momento della nascita. Nell’interesse della certezza del diritto trova dunque giustificazione la scelta di disciplinare esplicitamente la perdita della cittadinanza per annullamento del rapporto di filiazione. La perdita della cittadinanza si verifica indipendentemente dall’età del figlio. Qualora venga annullata l’adozione da parte del genitore di cittadinanza svizzera, di conseguenza si produce anche la perdita della cittadinanza, salvo il caso in cui ciò determini una condizione di apolidia.
Questo articolo si applica solo nei casi di acquisto della cittadinanza per legge e non nei casi di acquisto della cittadinanza nell’ambito di una procedura di naturalizzazione.
2.3.1.2 Casi particolari
- Se al momento della nascita del bambino non solo il presunto padre ma anche la madre erano cittadini svizzeri, il rapporto di filiazione con la madre svizzera continua a sussistere. I figli di una cittadina svizzera nati fuori dal matrimonio acquisiscono da sempre la cittadinanza svizzera alla nascita. In questi casi l’articolo 8 LCit non trova applicazione.
2.3.2 Per adozione (art. 8a LCit)
Articolo 8a LCit: Per adozione
Il minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede.
1bis Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.
Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.
2.3.2.1 Definizione
Questa norma riconosce il principio dell’unità della famiglia, che si declina in maniera particolare nell’ordinamento sugli stranieri e in quello riguardante le assicurazioni sociali.
La cittadinanza svizzera si perde a seguito di adozione (completa) da parte di un/a cittadino/a straniero/a se a seguito dell’adozione non permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero. Inoltre la persona adottata deve acquisire a seguito dell’adozione oppure deve già possedere la cittadinanza dell’adottante. Esempio tipico di un caso in cui la cittadinanza non si perde a seguito di adozione: un bambino vive con la madre cittadina svizzera e il patrigno straniero. Questi adotta il bambino, che in questo modo acquista anche la cittadinanza del padre. Il rapporto di filiazione nei confronti della madre svizzera permane, per cui non va perduta la cittadinanza svizzera.
Per le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera a seguito di adozione non c’è alcuna possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata a causa della perdita della cittadinanza per adozione.
Nella prassi è rilevante soprattutto il capoverso 1bis di questo articolo, in base al quale non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all’adozione da parte di uno straniero, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero. Ciò vale per analogia anche per l’articolo 8 LCit.
2.3.3 Per nascita all'estero (art. 10 LCit)
Articolo 10 LCit: Per nascita all'estero
Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.
In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.
2.3.3.1 Definizione
Se una persona perde la cittadinanza svizzera, va innanzitutto verificato quando ciò è successo e sulla base di quale disposizione (magari vigente precedentemente).
Capoverso 1: Chi non possiede nessun’altra cittadinanza oltre a quella svizzera, non può perdere la cittadinanza svizzera.
Perché è così importante la data in cui si perde la cittadinanza? Questa data è determinante ai fini della valutazione di una domanda di reintegrazione: se la domanda è presentata entro dieci anni dalla decadenza del diritto, è necessario solo il vincolo semplice con la Svizzera. Se invece è già trascorso il termine di dieci anni, ai fini della reintegrazione è necessario il requisito degli stretti vincoli con la Svizzera.
Se entrambi i genitori del candidato sono nati all’estero (ossia il candidato è nato all’estero in seconda generazione), la perdita della cittadinanza svizzera è avvenuta, ai sensi delle leggi in vigore prima del 1° luglio 1985, al compimento del ventiduesimo anno d’età, e il termine per la presentazione della domanda era il compimento del trentaduesimo anno.
La perdita si verifica al compimento del ventiduesimo anno – e la domanda di reintegrazione può essere presentata fino al compimento del trentaduesimo anno – anche quando il candidato è nato all’estero in prima generazione e ha compiuto i 22 anni solo dopo il 30 giugno 1988.
Se il candidato è nato all’estero in prima generazione e il 30 giugno 1988 ha 22 anni o più (quindi è nato prima del 1° luglio 1966), la perdita della cittadinanza svizzera è avvenuta il 1° luglio 1988. In questi casi la domanda poteva essere presentata, in caso di domicilio all’estero, entro il 30 giugno 1998.
Capoverso 2: Quando il figlio perde la cittadinanza svizzera per perenzione secondo il capoverso 1, i suoi figli la perdono anch’essi secondo questa disposizione. Ciò porta al risultato che i figli minori di una persona che perde la cittadinanza per perenzione vi sono inclusi.
Capoverso 3: Una regolare notificazione non giustifica l’acquisto della cittadinanza svizzera, ma ne impedisce la perdita.
Chiunque è nato all’estero da un genitore cittadino svizzero, possiede dalla nascita la cittadinanza svizzera. La notificazione a un’autorità svizzera ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LCit non giustifica l’acquisto della cittadinanza svizzera, ma impedisce solamente che la si possa successivamente perdere.
Applicazione dell’articolo 10 capoverso 1 LCit
Pertanto, il padre perde la cittadinanza svizzera per perenzione in virtù dell’articolo 10 capoverso 1 LCit al compimento del 22° anno d’età insieme al figlio di due anni. Successivamente il padre può chiedere la reintegrazione secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit, con inclusione del figlio, fino al compimento del 32° anno d’età, oppure può chiedere unicamente la reintegrazione per il figlio fino al compimento del 12° anno d’età secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit. Nella fattispecie, padre e figlio hanno dieci anni di tempo, dopo la perenzione, per sollecitare la reintegrazione, senza dover invocare a tal fine vincoli stretti con la Svizzera. Se la domanda è presentata dopo lo scadere del termine di dieci anni, padre e figlio possono beneficiare della reintegrazione solo se hanno vincoli stretti con la Svizzera (art. 21 cpv. 2 LCit). L’articolo 10 capoverso 2 LCit è entrato in vigore il 1° luglio 1985. Prima di tale data i figli non erano inclusi nella perenzione della cittadinanza dei genitori.
Vedi il prospetto nell’Allegato III.
2.3.4 Per svincolo (art. 42 – 47 LCit)
Articolo 42 LCit: Domanda di svincolo e decisione
Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.
Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.
2.3.4.1 Definizione
- Non vi è domicilio in Svizzera: La nozione di domicilio utilizzata nella procedura di svincolo è diversa da quella che trova applicazione nella procedura di naturalizzazione. Quella cui qui si ricorre è la nozione di
domicilio definita dal diritto civile e precisamente dall’articolo 23 CC (luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente). Chi si trova in Svizzera per semplici soggiorni settimanali ha solitamente il proprio domicilio civile all’estero.
- Possesso o assicurazione di acquisto della cittadinanza di un altro Stato.
- Solo dietro specifica domanda (quindi non subentra automaticamente).
- La Segreteria di Stato della migrazione ha una mera funzione di "passacarte" (amministrativa);
- Lo svincolo è pronunciato dal Cantone d’origine.
2.3.4.2 Procedura
Procedura di svincolo: la rappresentanza svizzera all’estero trasmette le domande alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) → la SEM inoltra le pratiche al Cantone d’origine, se la documentazione è completa → decisione del Cantone d’origine (con o senza prelievo di tasse a seconda dell’ordinamento cantonale) → trasmissione tramite la SEM alla rappresentanza svizzera all’estero → conferma di ricezione firmata dal/dalla candidato/a e pagamento delle eventuali tasse → inoltro della conferma di ricezione alla SEM, che a sua volta la notifica al Cantone d’origine → lo svincolo viene iscritto dal Cantone d’origine nei registri dello stato civile.
Svincolo individuale di un coniuge: la moglie o il marito possono essere svincolati dalla cittadinanza svizzera anche individualmente se possiedono o è stata loro assicurata la cittadinanza di un altro Stato e sono residenti all’estero. Al riguardo i Cantoni, contrariamente a quanto accade con la naturalizzazione ordinaria, non possono prevedere disposizioni in deroga a quelle stabilite a livello federale.
Articolo 44 LCit: Estensione ai figli
I figli minorenni posti sotto la patria potestà del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.
Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.
2.3.4.3 Definizione
- Non vi è domicilio in Svizzera.
- Possesso o assicurazione di acquisto della cittadinanza di un altro Stato.
- Solo dietro specifica domanda del detentore dell’autorità parentale (cfr. art. 34 LCit).
- L’Ufficio federale ha la sola funzione di "passacarte" (amministrativa).
- Lo svincolo è pronunciato dal Cantone d’origine.
- In caso di abuso di diritto (ad es. elusione dell’obbligo di svolgere il servizio militare o civile) lo svincolo può non essere pronunciato.
2.3.4.4 Procedura
Si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 42 LCit (vedi più indietro al punto 2.3.4.2.).
2.3.4.5 Casi particolari:
- I figli residenti all’estero di età superiore a 16 anni e che non vogliono l’estensione dello svincolo, saranno obbligatoriamente esclusi dallo svincolo stesso.
- I figli residenti all’estero di età inferiore a 16 anni sono obbligatoriamente inclusi nello svincolo dei genitori o di uno di essi, se l’altro è straniero.
- I figli residenti all’estero di età inferiore a 16 anni vengono inclusi nello svincolo individuale del genitore cittadino svizzero se l’altro genitore, che rimane invece cittadino svizzero, acconsente allo svincolo.
- Se solo un figlio di una famiglia è residente in Svizzera, egli non viene incluso nello svincolo.
- Se entrambi i genitori - sebbene uno solo di essi sia stato svincolato dalla cittadinanza svizzera - hanno acconsentito allo svincolo dei figli dalla cittadinanza svizzera, i figli devono essere svincolati contestualmente al genitore. Per l’inclusione dei figli nello svincolo è necessario il consenso dell’altro genitore.
Art. 45 LCit: Atto di svincolo
Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
L’Ufficio federale provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.
Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.
Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.
Nell’atto di svincolo del Cantone d’origine devono essere indicate tutte le persone a cui si estende lo svincolo stesso (art. 45 cpv. 1 LCit). Lo svincolo acquista efficacia al momento della notifica (art. 42 cpv. 3 LCit.
La relativa conferma di ricezione deve essere notificata al Cantone di origine tramite la SEM a cura della rappresentanza svizzera all’estero.
Art. 46 LCit: Tassa
I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.
Tuttavia, la notificazione dell’atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.
L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.
I Cantoni possono riscuotere una tassa di cancelleria per l’esame di una domanda di svincolo; la notificazione dell’atto di svincolo non può però essere subordinata al pagamento della tassa. L’Ufficio federale non riscuote invece alcuna tassa per la procedura di svincolo.
Art. 47 LCit: Cittadini di più Cantoni
Se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l’autorità di ciascun Cantone d’origine si pronuncia sullo svincolo.
Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.
La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato.
Se il candidato è cittadino di più Cantoni, ciascun Cantone d’origine si pronuncia singolarmente sullo svincolo. Gli atti di svincolo sono notificati tutti insieme, ma la notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, uno dei Cantoni d’origine non si è pronunciato in materia.
2.3.5 Per revoca (art. 48 LCit)
Art. 48 LCit: Revoca
L’Ufficio federale può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche un’altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
2.3.5.1 Definizione
– Doppia cittadinanza.
– Condotta di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
– Sul piano procedurale: consenso dell’autorità del Cantone di origine.
L’applicazione dell’articolo 48 LCit è prevista solo per casi molto specifici (ultima ratio).
Esempi di applicazione di quest’articolo: criminali di guerra, terroristi. Quest’articolo si applica solo alle persone con doppia cittadinanza. In questo modo la revoca non determina per nessuno una condizione di apolidia.
2.3.5.2 Avvertenza
L’art. 48 LCit è stato creato per i tempi di guerra. Ad esempio, ritiro della cittadinanza svizzera a un doppio nazionale che ha commesso crimini di guerra. Dall’introduzione della legge nel 1953, non vi è stato un solo caso e non esiste, di conseguenza, nessuna pratica o direttiva concernente la sua applicazione.
2.3.5.3 Link sull’argomento
06.486 – Iniziativa parlamentare, Privazione della cittadinanza svizzera (Deutsch / Français / Italiano)
08.3354 – Interpellanza, Che cosa fa il Consiglio federale per evitare altre naturalizzazioni di massa? (Deutsch / Français / Italiano)
Cantone di Berna – Mozione Fuchs del 28 novembre 2007 (M 316/2007), Naturalizzazione dei giovani: Introduzione del regime di prova (Deutsch / Français)
2.3.6 Procedura d’accertamento (art. 49 LCit)
Articolo 49 LCit
In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.
La domanda può essere presentata anche dall’Ufficio federale.
Fino al 1940 non esisteva alcuna procedura legale nel cui ambito si potesse decidere, in via prioritaria e con effetto vincolante per tutte le autorità svizzere, come procedere nei casi in cui la cittadinanza svizzera di una determinata persona era in dubbio. Una soluzione si poté ottenere solo procedendo per vie traverse: chi affermava di essere cittadino svizzero, doveva chiedere il rilascio di un atto d’origine e poteva rivolgersi al Tribunale federale nel caso tale atto gli fosse stato negato.
Il Decreto federale del 20 dicembre 1940 (sostituito dal Decreto federale dell’11 novembre 1941) introduceva un’autonoma procedura di accertamento, che poi confluì nella Legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952. Da allora la disposizione è rimasta invariata.
Vedasi anche DTF 112 Ib 65 sui requisiti per poter presentare domanda di reintegrazione. Secondo il Tribunale federale, la prima condizione per la reintegrazione di una persona è la sussistenza della cittadinanza svizzera prima della perenzione e tale circostanza deve essere rigorosamente dimostrata. L’onere della prova incombe al candidato, a cui nondimeno l'autorità amministrativa è tenuta, in virtù del principio della buona fede, a indicare i fatti sui quali la prova va fornita. In secondo luogo, la decisione negativa pronunciata dall'autorità del cantone la cui cittadinanza è messa in discussione gode, ove sia passata in giudicato, di un'autorità assoluta e non solo relativa alla procedura di reintegrazione in corso.
2.4 Acquisto per decisione dell’autorità
2.4.1 Naturalizzazione ordinaria
2.4.1.1 Definizione
Articolo 12 LCit: Decisione di naturalizzazione
Nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente (Ufficio federale) ha concesso un’autorizzazione.
L’articolo 12 capoverso 1 LCit si limita a prevedere - senza stabilire una sequenza - che nella procedura ordinaria di naturalizzazione la cittadinanza svizzera si acquisti mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
La Legge sulla cittadinanza contiene inoltre ulteriori disposizioni in merito all’autorizzazione federale di naturalizzazione, che viene concessa dall’Ufficio federale. In base all’articolo 12 capoverso 2 LCit la naturalizzazione è valida solo in presenza di un’autorizzazione di naturalizzazione della Segreteria di Stato della migrazione.
Articolo 13 LCit: autorizzazione di naturalizzazione
L’autorizzazione è concessa dall’Ufficio federale.
L’autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.
La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.
L’autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.
L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.
Detta autorizzazione è concessa dalla Segreteria di Stato della migrazione per un determinato Cantone (art. 13 cpv. 2 LCit), ha validità di tre anni e può essere prorogata (art .13 cpv. 3 LCit) e modificata quanto all’estensione ad altri membri della famiglia (art. 13 cpv.
LCit). L’autorizzazione di naturalizzazione può anche essere revocata qualora prima della naturalizzazione emergano fatti tali da giustificare la revoca (art. 13 cpv. 5 LCit).
Articolo 14 LCit: Idoneità
Prima del rilascio dell’autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Ai sensi dell’articolo 14 LCit, prima della concessione dell’autorizzazione si deve procedere alla verifica dell’idoneità (integrazione, familiarità con il modo di vita, conformità all’ordinamento giuridico, non compromissione della sicurezza). Vedasi anche il capitolo 4, punto 4.7.
Articolo 15 LCit: Condizioni di residenza
Lo straniero può chiedere l’autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.
Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent’anni compiuti è computato due volte.
La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l’altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.
Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.
Vedasi anche il capitolo 4, punto 4.2.
Art. 15a LCit: Procedura del Cantone
La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.
Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.
Il capoverso 1 si limita a stabilire il criterio fondamentale della competenza cantonale rispetto alla procedura di naturalizzazione. Oltre a curare la procedura, i Cantoni hanno anche il
compito di designare gli organi decisionali competenti in materia. Quindi sono i Cantoni a detenere il potere di dichiarare competenti in materia di naturalizzazione gli organi legislativi o quelli esecutivi.
Il capoverso 2 chiarisce che sono possibili anche naturalizzazioni basate su una votazione; la relativa decisione può essere adottata mediante votazione alle urne o nell’ambito di un’assemblea comunale, in forma palese o segreta. In questi casi, i Cantoni devono comunque provvedere affinché l’organo decisionale competente sia in grado, in caso di decisione negativa, di fornire la motivazione giuridica della stessa. La motivazione ha il fine di consentire al candidato alla naturalizzazione di far verificare per vie legali la non arbitrarietà e l’equità della decisione in questione (cfr. in seguito art. 15b LCit).
Con la modifica della Legge sulla cittadinanza del 21 dicembre 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, la legge federale contiene ora anche disposizioni relative alla procedura nei Cantoni: infatti, ai sensi dell’articolo 15a LCit, "la procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale" (cpv. 1) e il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale (cpv.2).
In tal modo, la Legge Federale stabilisce implicitamente l’inammissibilità della votazione alle urne, conformandosi così alla prassi del Tribunale federale, che in tale contesto ha dichiarato le votazioni alle urne anticostituzionali. (DTF 129 I 232: Nell'ambito di uno scrutinio popolare alle urne non è possibile una motivazione conforme alle esigenze costituzionali; consid. 3.5 e 3.6).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale vedi Allegato II, 1.1.
Art. 15b LCit: Obbligo di motivazione
Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.
Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.
Il diritto federale richiede che il rifiuto di una domanda di naturalizzazione venga motivato (art. 15b cpv. 1 LCit) e che gli aventi diritto di voto possano respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta in questo senso è stata presentata e motivata
Il capoverso 1 afferma il principio secondo cui il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. Tenendo presente la giurisprudenza del Tribunale federale del luglio 2003, viene richiesta una motivazione il cui contenuto sia adeguato e conforme alla legge. Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, vedi in particolare la decisione del Tribunale federale del 22 marzo 2007,1P.788/2006, Comune patriziale di Engelberg, Allegato II, 1.1.2.
Il capoverso 2 precisa le condizioni proprie di uno Stato di diritto che devono reggere le decisioni di naturalizzazione adottate tramite assemblee comunali e votazioni alle urne. Ad esempio, gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e adeguatamente motivata prima della votazione.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’obbligo di motivazione, in parecchi Cantoni si è potuto constatare che nelle votazioni in cui non vengono precedentemente presentate le motivazioni del rifiuto non può essere garantita una procedura rispondente ai principi di uno stato di diritto. I Cantoni devono quindi garantire che al momento della votazione i motivi di un eventuale rifiuto siano già a conoscenza degli aventi diritto di voto.
Articolo 15c LCit: Protezione della sfera privata
I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:
a. cittadinanza;
b. durata della residenza;
c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.
Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.
I Cantoni devono fare in modo che nelle procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale sia tutelata la sfera privata e che agli aventi diritto di voto siano resi noti (soltanto) alcuni dati (cittadinanza, periodo di residenza e altre informazioni necessarie al fine di valutare le condizioni di naturalizzazione, in particolare l’integrazione nella società svizzera); nella scelta dei dati da comunicare, i Cantoni devono tener conto della cerchia dei destinatari
Tuttavia anche altre informazioni, se indispensabili ai fini della valutazione delle condizioni di naturalizzazione, devono poter essere rese note, ad esempio – a seconda delle situazioni – l’eventuale adesione ad associazioni locali, le conoscenze linguistiche o altre competenze ben definite che forniscano lumi sul grado d’integrazione del candidato nella società svizzera. Ovviamente, questa autorizzazione non deve legittimare la comunicazione di qualsiasi informazione sulla persona del candidato. Dati particolarmente sensibili e non attinenti alla verifica della domanda di naturalizzazione sono esclusi a priori da tale comunicazione. Ciò riguarda, ad esempio, i dati personali riconosciuti come particolarmente e doverosamente degni di protezione, come quelli riguardanti la salute, la razza, le opinioni religiose, ideologiche, politiche o sindacali, ecc. Ne consegue che quanto più ampia è la cerchia dei destinatari dei dati personali, tanto più attentamente va ponderata la necessità di proteggere la privacy delle persone interessate.
In genere si deve evitare la divulgazione di informazioni dettagliate sulle condizioni di vita dei candidati da cui si possa desumere un preciso profilo della loro personalità.
Art. 16 LCit: Cittadinanza onoraria
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.
L’articolo 16 LCit stabilisce che il conferimento della cittadinanza onoraria a uno straniero da parte di un Cantone o di un Comune in assenza dell’autorizzazione federale non ha gli effetti di una naturalizzazione. Di conseguenza, nulla osta a che sia conferita una cittadinanza onoraria postuma a una persona importante. L’organo a ciò competente in base all’ordinamento comunale può adottare una decisione in tal senso, a condizione che tale possibilità non sia esclusa dal diritto cantonale.
2.4.1.2 Procedura
2.4.1.2.1 Aspetti generali
Il diritto cantonale stabilisce in quale sequenza vengono concesse la cittadinanza comunale e cantonale e l’autorizzazione federale. Date le numerose revisioni delle leggi cantonali sulla cittadinanza, darne una panoramica equivale sempre e solo a scattarne un’istantanea. Ci sono Cantoni (ad es. Berna) in cui la domanda deve essere presentata al Comune, che a sua volta la inoltra al Cantone, prima che l’autorità federale decida in merito al rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione; nella maggior parte dei Cantoni la sequenza è Comune – autorità federale – Cantone; il Cantone di Svitto, dal canto suo, ha adottato un regolamento in base al quale la domanda deve essere presentata all’autorità federale, che la inoltra al Comune, che la trasmette infine al Cantone.
Anche nell’iter procedurale, come nella sequenza di concessione della cittadinanza, esistono notevoli differenze tra i vari Cantoni e Comuni. Il Diritto cantonale stabilisce dove va presentata la domanda di naturalizzazione, quale modulo di domanda va utilizzato e quando va presentata la documentazione all’autorità federale.
Negli ultimi anni, molti Cantoni hanno semplificato il percorso di naturalizzazione per ragioni di economia procedurale.
Qualora invece le condizioni non risultino soddisfatte, la SEM, dopo aver accordato alla persona interessata il diritto di essere sentita, emette una decisione negativa sottostante a tassa (vedi capitolo 3, punto 3.2.). Avverso tale decisione è ammesso il ricorso (vedi capitolo 3, punto 3.7.). Se la domanda viene ritirata, la procedura dinanzi all’autorità federale si conclude con lo stralcio.
2.4.1.2.2 Presentazione presso il Cantone / il Comune
Vedi anche il prospetto nell’Allegato IV.
È il Diritto cantonale a stabilire a quale livello (Comune o Cantone) va presentata la domanda, quali uffici devono eseguire i debiti accertamenti e quali siano tali accertamenti. Il Diritto cantonale stabilisce anche, in pressoché totale autonomia, come debba essere verificata l’osservanza delle prescrizioni minime previste dal Diritto federale. Di norma, in caso di presentazione della domanda presso l’autorità cantonale o il Comune, la procedura prevede che la domanda venga registrata, che abbia luogo una verifica preliminare (registro dello stato civile, attualità dei dati) e che vengano eseguiti i necessari controlli (ad es.
requisiti di residenza, completezza delle documentazione) e indagini (accertamento dell’idoneità, in particolare mediante interrogazione).
Si può usare sia il modulo di domanda dell’autorità federale sia un modulo di propria formulazione. I Cantoni stabiliscono anche quali documenti – originali o copie - debbano essere allegati al loro modulo (ad es. lettera di motivazione, curriculum vitae, foto tessera, certificati di nascita, atti di stato civile, attestazioni di residenza, estratto del registro delle esecuzioni, dichiarazioni dei redditi o buste paga, passaporto, libretto per stranieri, eventuali sentenze di divorzio). Le autorità cantonali (o comunali) sono inoltre responsabili delle inchieste che vengono loro affidate dall’autorità federale in base all’articolo 37 LCit (vedi più avanti 2.4.1.2.3.).
Gli ulteriori adempimenti procedurali sono regolamentati dal Diritto cantonale.
2.4.1.2.3 Indagini da parte del Cantone (art. 37 LCit)
Ai sensi dell’articolo 37 LCit, le autorità federali possono incaricare le autorità di naturalizzazione cantonali di svolgere le indagini necessarie per la valutazione delle condizioni indispensabili per la naturalizzazione. Di norma, le indagini nell’ambito delle domande di naturalizzazione sono pertanto svolte dai Cantoni su richiesta della Confederazione. Se sussistono dubbi, in particolare in merito all’adempimento delle condizioni di naturalizzazione, l’UFM svolge indagini complementari (p. es. acquisizione d’informazioni supplementari e di referenze).
Nella prassi, le indagini sulle esecuzioni, le pendenze fiscali, l’esistenza di un’unione coniugale, l’idoneità e il grado di integrazione dei candidati sono perlopiù svolte dai Cantoni. In casi eccezionali l’UFM svolge indagini complementari.
Negli ultimi anni, il ruolo dell’autorità federale è mutato. La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione assume sempre più, nella prassi, la funzione di un diritto di approvazione e/o ricorso spettante a tale autorità. Il compito dell’autorità federale rispetto alla naturalizzazione ordinaria deve pertanto limitarsi a negare l’autorizzazione di naturalizzazione federale nei casi in cui il candidato non soddisfi le condizioni federali per la naturalizzazione, ad esempio quando sia stato condannato a una pena detentiva non ancora depennata dal casellario giudiziale o se compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
a) Rapporti d’inchiesta
I passi intrapresi dai Cantoni devono confluire in un rapporto d’inchiesta. La Confederazione necessita di informazioni sui seguenti punti:
– generalità (nome/i, cognome, data di nascita, stato civile, cittadinanza);
– situazione relativa alla dimora (tipo di permesso per stranieri);
– condizione (federale) della residenza: è soddisfatta la condizione dei dodici anni di residenza (tenendo presente che gli anni trascorsi in Svizzera tra il compimento del decimo e del ventesimo anno di età sono conteggiati doppi)?
– condizione (federale) della residenza per il coniuge: il coniuge che vuole ottenere la cittadinanza svizzera risiede da un anno e per un totale di complessivi cinque anni in Svizzera? Vive da almeno tre anni in unione coniugale effettiva? Queste condizioni risultano comunque soddisfatte anche quando non sussista un’unione coniugale effettiva da più di tre anni, se il coniuge soddisfa anch’esso in proprio la condizione della residenza di 12 anni;
– condizione (federale) della residenza per i figli: residenza dei figli, che di norma, secondo la prassi dell’autorità federale, devono risiedere in Svizzera da almeno due anni per poter essere inclusi nella naturalizzazione (eccezione: i neonati) (vedi anche capitolo 4, punto 4.3.);
– problemi di polizia (incl. indagini penali in corso), precedenti penali non depennati dal casellario giudiziale, condanne minorili: dal rapporto d’inchiesta dovrebbero in particolare risultare le condanne minorili e gli eventi rilevanti di polizia o di polizia degli stranieri. Non vanno comunicate le condanne depennate dal casellario giudiziale. Le misure tutorie – se note – devono anch’esse essere comunicate alla SEM;
– esecuzioni in corso (di importo superiore a 50 000 franchi) nonché attestati di carenza di beni emessi negli ultimi cinque anni: per quanto riguarda le esecuzioni, l’autorità federale richiede informazioni solo su quelle non ancora poste in atto, nonché sugli attestati di carenza di beni ancora in essere ed emessi da non più di cinque anni. Di norma non sono necessari estratti dettagliati del registro delle esecuzioni. I dati degli attestati di carenza di beni ancora in essere ed emessi da non più di cinque anni devono risultare dal rapporto. Sono inoltre richiesti dati sulle pendenze fiscali. Se con le autorità fiscali è stato stabilito un concordato cui il candidato ottempera con regolarità, il rapporto deve riportarlo. I Cantoni possono effettuare autonomamente le indagini riguardanti le esecuzioni o le pendenze fiscali o invitare il candidato a presentare i documenti necessari;
– conoscenza di una delle lingue nazionali svizzere: per quanto concerne le conoscenze linguistiche, è sufficiente che il candidato parli una delle lingue nazionali. Il Cantone, tuttavia, può richiedere ai fini della naturalizzazione ordinaria la conoscenza della lingua parlata sul posto;
– integrazione nella società svizzera: il periodo di dodici anni previsto per la residenza giustifica di norma la presunzione che il candidato sia integrato in Svizzera e si sia familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri. Se poi il candidato abbia anche familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi locali (sia, ad esempio membro attivo di una o più associazioni) e se padroneggi la lingua del luogo in cui risiede, è una verifica lasciata a Cantoni e Comuni. A tal fine sono importanti soprattutto le informazioni sull’attività lavorativa attuale o sulle scuole o centri di formazione frequentati. L’integrazione deve poi essere verificata in modo più approfondito quando, ad esempio, il candidato è disoccupato. Si deve inoltre indicare se il candidato vive senza intrattenere relazioni con la popolazione svizzera. Ai sensi della legge sulla cittadinanza, si considera integrato in Svizzera chiunque partecipi alla vita economica, sociale e culturale, osservi le regole di comportamento e i principi elementari per una convivenza pacifica e rispetti i valori fondamentali stabiliti dalla costituzione. Qualora il candidato faccia parte di un’associazione che viola questi valori fondamentali, la circostanza deve essere riportata nel rapporto d’inchiesta. Vanno inoltre approfonditi i casi in cui il candidato collabora
attivamente a un’associazione religiosa o politica che pratica un atteggiamento intollerante nei confronti di chi ha opinioni diverse.
Per maggiori dettagli sui criteri di naturalizzazione, cfr. capitolo 4.
b) Dichiarazione concernente la conformità all’ordinamento giuridico
Si raccomanda a tutti i Cantoni di consegnare al candidato, poco prima della naturalizzazione, una dichiarazione in cui questi dovrà confermare di essersi attenuto, negli ultimi 10 anni prima della sottoscrizione della dichiarazione stessa, all’ordinamento giuridico svizzero, con l’avvertenza che nel caso di false dichiarazioni la naturalizzazione potrà essere annullata in virtù dell’articolo 41 della Legge sulla cittadinanza. La raccomandazione riguarda anche i figli di età superiore ai 10 anni.
La naturalizzazione potrà essere dichiarata nulla a posteriori in caso di gravi crimini o delitti commessi prima della sottoscrizione della dichiarazione.
Un modello di dichiarazione sulla conformità all’ordinamento giuridico è contenuta nell’Allegato V, punto 2.
2.4.1.2.4 Decisione a livello del Cantone
Articolo 50 LCit: Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
In seguito ai risultati del rapporto d'inchiesta e se la persona non soddisfa le condizioni di naturalizzazione, il Cantone dovrà prendere una decisione negativa, contro la quale il richiedente avrà la possibilità di ricorrere. Fintantoché non sarà noto l'esito della procedura di ricorso, in linea di principio il dossier non verrà trasmesso alla Confederazione.
La legge richiede ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria (art.
LCit).
Prima dell’entrata in vigore di questa norma, molti Cantoni non disponevano di alcun mezzo giuridico contro le decisioni comunali o cantonali di rifiuto della naturalizzazione ordinaria. Ora invece i Cantoni sono tenuti a introdurre un rimedio giuridico alle decisioni di rifiuto in materia di naturalizzazione ordinaria. La necessità di un simile rimedio giuridico a livello cantonale discende dalla garanzia della via giudiziaria prevista dall’articolo 29a Cost., in quanto la decisione in merito alle domande di naturalizzazione ordinaria è considerata non solo un atto politico, ma anche un caso di concreta applicazione del diritto a livello individuale. L’articolo 50 LCit esprime quindi chiaramente l’interpretazione del legislatore, secondo la quale le controversie nel campo della naturalizzazione ordinaria non hanno carattere prevalentemente politico ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 della Legge sul tribunale federale (LTF). L’articolo 50 LCit non contiene alcuna disposizione sul potere di controllo e decisione dell’autorità giudiziaria di ultima istanza e sulla legittimazione alla
presentazione dei ricorsi dinanzi a tale autorità. Spetta al diritto cantonale chiarire queste questioni in conformità all’articolo 29a Cost. e alla Legge sul tribunale federale. Ad esempio, i Cantoni saranno liberi anche in futuro, nei casi attinenti alla naturalizzazione ordinaria, di limitare il potere decisionale dell’autorità giudiziaria cantonale alla revoca della decisione contestata.
Art. 51 LCit: Ricorsi a livello federale
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
Il ricorso dinanzi a un Tribunale cantonale in base all’articolo 50 LCit va distinto nettamente da un ricorso a livello federale.
I provvedimenti con cui la SEM rifiuta un’autorizzazione di naturalizzazione (art. 12 capoverso 2 LCit), possono essere impugnati dalla persona interessata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. d LTAF), il quale potrà verificare a sua discrezione se il diritto federale viene rispettato. Possono costituire oggetto di tale verifica anche l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF). La decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva, in quanto né il ricorso riguardante fattispecie di diritto pubblico né il ricorso costituzionale sussidiario possono essere ulteriormente impugnati dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. b e art. 113 LTF).
Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione ordinaria da parte di un’autorità cantonale o comunale può essere impugnato in ultima istanza mediante un ricorso costituzionale sussidiario presso il Tribunale federale (art. 113 LTF). In tale sede è consentito unicamente far valere la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 e 118 cpv. 2 LTF). Ha diritto di presentare un ricorso costituzionale solo chi vanta un interesse tutelato dalla legge alla revoca della decisione impugnata (art. 115 LTF). In concreta applicazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), la Legge sul Tribunale federale richiede ai Cantoni in primo luogo l’istituzione di Tribunali superiori che giudichino, quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, quando è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 86 cpv. 2 e 114 LTF). Qualora il Tribunale cantonale superiore (di norma il Tribunale amministrativo) rappresenti la prima istanza di ricorso, esso dovrà poter verificare la fattispecie del caso e applicare d’ufficio il diritto determinante (compreso quello cantonale) (art. 110 e 117 LTF). Qualora il Tribunale cantonale superiore rappresenti la seconda istanza, esso dovrà disporre almeno dello stesso potere di verifica spettante al Tribunale federale (art. 111 cpv. 3 e 117 LTF). La Legge sul Tribunale federale consente ai Cantoni di rinunciare ad adire le vie legali dinanzi a un organo giudicante quando la causa abbia "carattere prevalentemente politico" (art. 86 cpv. 3 e 114 LTF).
2.4.1.2.5 Gestione del dossier presso l’autorità federale
a) Esame formale
L’esame formale si svolge secondo la stessa procedura prevista per l’articolo 27 LCit (vedi 2.4.2.2.4.).
In pratica, nelle domande presentate in relazione all’articolo 13 LCit l’esame formale non è più necessario, in quanto questo adempimento è curato nella maggior parte dei casi dal Cantone.
b) Esame materiale
Nell’esame delle domande di naturalizzazione ordinaria, l’autorità federale si limita a controllare se esistano a livello federale informazioni suscettibili di escludere una naturalizzazione, soprattutto per quanto attiene alla conformità all’ordinamento giuridico o a un’eventuale compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera. La valutazione dell’integrazione è principalmente affidata alle autorità locali, cioè a Cantone e Comune.
Per una panoramica generale dei criteri di naturalizzazione, vedi capitolo 4.
2.4.1.2.6 Autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 12 e 13 LCit)
Dopo l’esame materiale, e posto che tutte le condizioni per la naturalizzazione risultino soddisfatte, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione per un dato Cantone. Tale autorizzazione è valida tre anni (con possibilità di proroga).
a) Esame dell’autorizzazione federale di naturalizzazione nonostante l'avviso contrario del Cantone o del Comune
Qualora un Comune o un Cantone rifiuti una domanda di naturalizzazione, questi casi di norma non vengono inoltrati alla SEM. Vedi più indietro al 2.4.1.2.4. Decisione a livello cantonale.
Può accadere che un candidato insista sulla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione nonostante la SEM gli abbia comunicato che tale autorizzazione gli sarebbe di scarsa utilità in quanto il Cantone o il Comune rifiutano la naturalizzazione.
b) Concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione
L’autorizzazione federale di naturalizzazione viene rilasciata contro versamento di una tassa (vedi 2.8. Tasse), tramite invio contro rimborso o con fattura.
Se non tutti i membri della famiglia soddisfano le condizioni, è possibile la loro esclusione dalla procedura.
c) Proroga dell’autorizzazione federale di naturalizzazione
In base all’articolo 13 capoverso 3 LCit, l’autorizzazione è valida tre anni e può essere prorogata:
– di regola, l’autorizzazione viene prorogata di un anno.
– Può comunque essere prorogata di più di un anno quando ciò appaia sensato in rapporto alla durata della procedura cantonale.
– Se è il Cantone a richiedere la proroga dell’autorizzazione, non dovrà essere riscossa alcuna tassa. Lo stesso vale quando la proroga è richiesta dal candidato ma per una causa attribuibile al Cantone o al Comune. La riscossione di una tassa è giustificata solo nel caso in cui la proroga dell’autorizzazione sia motivata dal comportamento del candidato.
– È ammessa la proroga ripetuta dell’autorizzazione qualora ciò si renda necessario ma non per colpa del candidato.
– L’autorizzazione federale di naturalizzazione è valida anche per i figli inclusi nella procedura che nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età (anche se già sposati e con figli), anche se non dovessero soddisfare le condizioni di residenza richieste per una domanda individuale.
– Quando un’autorizzazione di naturalizzazione viene prorogata bisogna sempre provvedere a che le consultazioni relative alla sicurezza vengano ripetute e i relativi risultati siano aggiornati. Deve inoltre essere redatto un rapporto d’inchiesta aggiuntivo aggiornato.
d) Modifica dell’autorizzazione federale di naturalizzazione
Ai sensi dell’articolo 13 capoverso 4 LCit, l’autorizzazione di naturalizzazione può essere "modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende".
– Qualora l’interessato sia celibe o divorziato nel momento in cui presenta la domanda e durante il procedimento abbia sposato un cittadino svizzero, non è necessario procedere a una modifica a posteriori dell’autorizzazione, in quanto tale autorizzazione non ha alcun valore legale per il coniuge.
– Figli nati durante l’iter procedurale/matrimonio contratto durante l’iter procedurale: i figli nati durante l’iter procedurale non devono essere inclusi a posteriori nell’autorizzazione già emessa in precedenza. Lo stesso vale per i candidati celibi/nubili che hanno contratto matrimonio durante l’iter procedurale.
– Figlio incluso nell’autorizzazione dei genitori anche se è diventato maggiorenne poco prima della concessione dell’autorizzazione: deve essere rilasciata una nuova autorizzazione a parte per il figlio. Dato che al momento della presentazione della domanda il figlio era ancora minorenne, continuano ad essere applicabili i requisiti previsti per i minorenni, a condizione che nel contempo ad almeno uno dei genitori venga concessa l’autorizzazione federale di naturalizzazione.
– Figli di età inferiore a 18 anni: per i figli che al momento del rilascio dell’autorizzazione stanno per compiere 18 anni l’autorizzazione resta valida anche dopo il raggiungimento della maggiore età, a condizione che siano naturalizzati insieme ad almeno uno dei genitori. Non è necessario modificare l’autorizzazione, in quanto anche per i figli maggiorenni si applica il principio in base al quale le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione devono risultare soddisfatte al momento della presentazione della relativa domanda.
– Figli naturalizzati senza i genitori: se l’autorizzazione è concessa ai genitori con estensione al figlio ed entrambi i genitori rinunciano a tale estensione, si dovrà verificare se il figlio adempie da solo alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (in particolare quelle relative alla residenza). Se le adempie, l’autorizzazione sarà munita della corrispondente menzione (autorizzazione autonoma).
– Il figlio ha un cognome diverso da quello della madre: in questo caso, si apporrà sull’autorizzazione una menzione che riporta il nome e il cognome del figlio.
– Un componente della famiglia non soddisfa le condizioni federali: il Cantone è informato e la persona interessata non è indicata nell’autorizzazione federale.
e) Revoca dell’autorizzazione federale di naturalizzazione
In base all’articolo 13 capoverso 5 LCit, l’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto (ad es. inconformità all’ordinamento giuridico, compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera).
Nella prassi, si rinuncia alla revoca dell’autorizzazione se il Cantone non intende procedere con la naturalizzazione. La decisione finale spetta al cantone.
f) Notifica dell’autorizzazione federale di naturalizzazione ai Cantoni
Vedi più avanti punto 2.5. per quanto riguarda la notifica della decisione.
2.4.2 Naturalizzazione agevolata
2.4.2.1 Indicazioni generali, quadro d’insieme
La legge prevede vari tipi di naturalizzazione agevolata, che comunque presuppongono tutti la presentazione di una domanda. Gli unici dettami procedurali contenuti in merito nella LCit, oltre a quelli riguardanti le inchieste da svolgersi dai Cantoni (art. 37 LCit), prevedono che l’Ufficio federale si pronunci sulla naturalizzazione agevolata dopo aver sentito il Cantone (art. 32 LCit) e che i candidati minorenni possano presentare la domanda di naturalizzazione solo attraverso il loro rappresentante legale (art. 34 cpv. 1). Se il candidato minorenne ha più di 16 anni, deve inoltre esprimere per iscritto la propria volontà di acquistare la cittadinanza svizzera (art. 34 cpv. 2).
Gli articoli 25 e 32 LCit prevedono che il Cantone venga sentito sia prima di una reintegrazione che prima di una naturalizzazione agevolata. Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di Cantoni ha rinunciato a questo diritto, il che ha determinato in genere uno snellimento della procedura (vedi la tabella nell’Allegato IV). La conseguenza del diritto di essere sentiti è che i Cantoni possono proporre alla Segreteria di Stato della migrazione SEM di accogliere o rifiutare una domanda. Nel decidere in merito alle naturalizzazioni agevolate o alle reintegrazioni, la SEM non può però tener conto delle esigenze dei singoli Cantoni, ma deve adottare una prassi valida per l’intera Svizzera. Qualora un’autorità cantonale (Cantone di domicilio e di origine) o un’autorità comunale (Comune di domicilio o di origine) non sia d’accordo con un’eventuale decisione di accoglimento della Segreteria di Stato della migrazione SEM, avrà la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Contro la decisione di quest’ultimo organo è ammesso in ultima istanza il ricorso dinanzi al Tribunale federale (vedi anche più indietro al capitolo 1, Fonti legislative e autorità).
Se un’autorità cantonale presenta un parere negativo, la SEM – sempre se le condizioni per una decisione di accoglimento risultano soddisfatte – deve pronunciare una decisione di accoglimento, accompagnata da una motivazione separata all’attenzione delle autorità cantonali. Il Cantone di origine e il Comune di domicilio ricevono una copia della decisione (vedi punto 2.7., Decisione ed entrata in vigore).
Nella legge sono enumerati i seguenti otto motivi/le seguenti otto fattispecie che giustificano la naturalizzazione agevolata: – articolo 27 LCit per il coniuge di un cittadino svizzero (vedi punto 2.4.2.2.4.)
– articolo 28 LCit per il coniuge di uno svizzero dell’estero (vedi punto 2.4.2.2.5.)
– articolo 29 LCit per gli stranieri che hanno creduto in buona fede di possedere la cittadinanza svizzera (vedi punto 2.4.2.2.6.)
– articolo 30 LCit per i minorenni apolidi (vedi punto 2.4.2.2.7.)
– articolo 31 LCit per il figlio di un genitore naturalizzato che non è stato incluso nella naturalizzazione (vedi punto 2.4.2.2.8.)
– articolo 31b LCit per il figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera (vedi punto 2.4.2.2.9.)
– articolo 58a LCit per iI figlio nato prima del 1° luglio 1985 da madre svizzera, ovvero nipote di nonna svizzera (vedi punto 2.4.2.2.10.)
– articolo 58c LCit per il figlio di padre svizzero, nato prima del 1° gennaio 2006 (vedi punto 2.4.2.2.11.)
La naturalizzazione agevolata è regolamentata negli articoli 26 – 32 LCit, che indicano le condizioni generali per tale naturalizzazione (art. 26 LCit: integrazione, conformità all’ordinamento giuridico, non compromissione della sicurezza interna ed esterna), i singoli tipi di naturalizzazione agevolata (art. 27, 28, 29, 30, 31a, 31b LCit) e la competenza
dell’Ufficio federale (art. 32 LCit). Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 58a e 58c LCit regolamentano anch’essi delle fattispecie di naturalizzazione agevolata.
Le condizioni generali di cui all’articolo 26 LCit (integrazione, conformità all’ordinamento giuridico, non compromissione della sicurezza interna ed esterna) sono applicabili a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata, come lo sono altresì le disposizioni comuni contenute negli articoli 33–41 della stessa Legge.
Indicazioni procedurali generali
La procedura di naturalizzazione agevolata riferita ai casi contemplati negli articoli 27 e 28 LCit è applicabile per analogia. Ciò vale in particolare per le istruzioni relative alla predisposizione dei rapporti d’inchiesta di cui all’articolo 27 LCit, che si applicano per analogia anche agli altri casi di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione, decadendo peraltro la verifica dell’unione coniugale e rendendosi necessarie, al caso, indagini meno approfondite - cosa che viene ad ogni modo comunicata all’autorità cantonale di volta in volta, contestualmente all’incarico di condurre l’inchiesta. Per le domande presentate all’estero si applica la procedura di cui all’articolo 28 LCit, ad eccezione delle indagini riguardanti l’unione coniugale.
2.4.2.2 Iter procedurale per la naturalizzazione agevolata
2.4.2.2.1 Compendio dell’iter procedurale per le domande presentate in Svizzera
L’iter procedurale delle domande di naturalizzazione agevolata è il seguente:
– presentazione della domanda alla SEM
Il modulo di domanda va compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato all’UFM corredato degli allegati richiesti (facsimili di moduli: vedi Allegato V, punto 1).
Il candidato deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni già al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata o reintegrazione:
- dichiarazione riguardante la sussistenza dell’unione coniugale (solo per gli articoli 27 e
LCit);
- dichiarazione riguardante la conformità all’ordinamento giuridico;
- autorizzazione alla SEM a richiedere informazioni;
– registrazione elettronica delle domande presso la SEM;
– invio di una conferma di ricezione al richiedente;
– esame formale da parte della SEM:
Le condizioni preliminari risultano soddisfatte? Sono disponibili tutti i documenti necessari (in primis attestato di domicilio e documenti dello stato civile)?
Quando un richiedente trasmette un documento importante per la procedura di naturalizzazione (ad esempio: documenti di stato civile, documenti giudiziari), tale documento deve essere prodotto in una delle quattro lingue ufficiali. In caso contrario, si esige una tra-
duzione certificata conforme in una delle quattro lingue ufficiali. Tale pratica discende dall’art. 33a cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa.
– Richiesta di rapporti d’inchiesta
Principio:
La SEM necessita dei rapporti d’inchiesta vertenti sugli ultimi cinque anni (sia per le domande che necessitano di tale termine sia per i casi in cui il richiedente risiede in Svizzera da almeno cinque anni). Negli altri casi, i rapporti d’inchiesta vertono sul periodo durante il quale il richiedente ha soggiornato in Svizzera nell’arco degli ultimi cinque anni.
– Esame materiale da parte della SEM
La SEM controlla che le condizioni di naturalizzazione siano soddisfatte. Secondo l’articolo 26 LCit, queste condizioni sono l’integrazione in Svizzera, la conformità all’ordinamento giuridico e la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. A ciò si aggiunge l’esame delle esigenze specifiche per la naturalizzazione agevolata (esempio: sussistenza dell’unione coniugale secondo l’art. 27 LCit).
L’esame si fonda sui rapporti d’inchiesta cantonali, sui risultati delle indagini svolte dalla SEM e dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC presso il DDPS), eventualmente su rapporti cantonali complementari e altre ricerche (p. es. domanda di referenze).
– La domanda è quindi sottoposta al Cantone di origine per la formulazione di un parere, se il Cantone si avvale del diritto di essere sentito previsto dall’articolo 32 LCit (vedi anche il punto 2.4.2.2.4.) (vedi Allegato IV);
– Si tratta poi di acquisire dichiarazioni riguardo alla conformità all’ordinamento giuridico e, per le domande secondo gli articoli 27 e 28 LCit, alla sussistenza dell’unione coniugale, corredate di data e firma (vedi Allegato V, punto 3).
– Decisione della SEM
Se le condizioni risultano soddisfatte, la naturalizzazione agevolata può essere concessa.
Qualora invece le condizioni di naturalizzazione non risultino soddisfatte, la SEM proporrà al candidato, nell’ambito del diritto di essere sentito, il ritiro della domanda (vedi capitolo 3, punto 3.2.). Se il candidato è d’accordo, la SEM stralcia la domanda. Se il candidato non accetta di ritirare la domanda, la SEM adotta una decisione di rifiuto soggetta a tassa, contro la quale può essere presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (vedi capitolo 3, punto 3.8.);
– Comunicazione di passaggio in giudicato
Se non è interposto un ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica il passaggio in giudicato, dopodiché la naturalizzazione può essere iscritta in Infostar.
2.4.2.2.2 Compendio dell’iter procedurale per le domande presentate all’estero
– Presentazione della domanda alla rappresentanza svizzera del Paese estero
Il modulo di domanda va compilato in ogni sua parte, sottoscritto e consegnato alla rappresentanza corredato degli allegati richiesti (facsimili di moduli in Allegato V, punto 1);
Il candidato deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni già al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata o reintegrazione:
- dichiarazione riguardante la sussistenza dell’unione coniugale (solo per l’art. 28 LCit);
- dichiarazione riguardante la conformità all’ordinamento giuridico;
- autorizzazione alla SEM a richiedere informazioni;
La rappresentanza svizzera documenta il ricevimento della domanda (timbro o visto con data);
– Esame formale da parte della rappresentanza svizzera
Sono adempite le condizioni di ricevibilità? Sono disponibili i documenti necessari (in primis documenti dello stato civile, estratto del casellario giudiziale dello stato di residente straniero ecc.)?
– Altri incarichi della rappresentanza svizzera
– La rappresentanza svizzera richiede il pagamento anticipato delle tasse federali nonché di eventuali tasse proprie (vedi punto 2.8.). Verifica se i dati del richiedente riportati sul modulo sono leggibili e completi. Consulta il candidato e stila un rapporto contenente i principali dati come i vincoli con la Svizzera (visite in Svizzera, conoscenza di una lingua nazionale, contatti con organizzazioni svizzere all’estero e con Svizzeri all’estero, conoscenze elementari in ambito politico e geografico ecc.). La rappresentanza invia quindi il dossier alla SEM.
– La SEM registra elettronicamente la domanda.
– Esame formale da parte della SEM
La SEM si limita a un esame formale sommario.
Il Cantone d’origine procede all’esame approfondito dei documenti o delle situazioni di stato civile per quanto attiene alla loro integralità e esattezza. La domanda di naturalizzazione è rivolta a tale/i Cantone/i proprio a questo scopo.
– Esame materiale da parte della SEM
La SEM esamina se le condizioni di naturalizzazione sono soddisfatte. Secondo l’articolo 26 LCit, queste condizioni sono l’integrazione in Svizzera, la conformità all’ordinamento giuridico e la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Sono applicabili per analogia in caso di domicilio all’estero, come indicato all’articolo 26 capoverso 2 LCit. A ciò si aggiunge l’esame delle esigenze specifiche per la naturalizzazione agevolata (esempio: sussistenza dell’unione coniugale per le domande
secondo l’art. 28 LCit; esame dei vincoli stretti con la Svizzera se costituiscono una condizione per la naturalizzazione agevolata).
L’esame materiale si fonda sul resoconto della presentazione della rappresentanza svizzera all’estero, sulle informazioni contenute nel modulo di domanda e nel questionario afferente, sui risultati delle indagini della SEM e del Servizio delle attività informative della Confederazione SIC nonché, se del caso, sulle indagini complementari della rappresentanza svizzera all’estero o della SEM (p. es. domanda di referenze).
– La SEM trasmette i documenti necessari al Cantone d’origine per esame della situazione sotto il profilo dello stato civile. Se il Cantone si avvale del proprio diritto di essere sentito previsto dall’articolo 32 LCit, tutti i documenti sono trasmessi al Cantone d’origine.
– Si tratta poi di acquisire dichiarazioni riguardo alla conformità all’ordinamento giuridico e, per le domande secondo l’articolo 28 LCit, alla sussistenza dell’unione coniugale, corredate di data e firma (vedi Allegato V, punto 3).
– Se le condizioni risultano soddisfatte, la naturalizzazione agevolata può essere concessa.
Qualora invece le condizioni non risultino soddisfatte, la SEM proporrà al candidato, nell’ambito del diritto di essere sentito, il ritiro della domanda (vedi capitolo 3, punto 3.2.). Se il candidato è d’accordo, la SEM stralcia la domanda. Se il candidato non accetta di ritirare la domanda, la SEM adotta una decisione di rifiuto soggetta a tassa, contro la quale può essere presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (vedi capitolo 3, punto 3.8.).
– Comunicazione di passaggio in giudicato
Se non è interposto un ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica il passaggio in giudicato, dopodiché la naturalizzazione può essere iscritta in Infostar. La decisione di naturalizzazione agevolata viene notificata al candidato solo con la comunicazione di passaggio in giudicato, attraverso la rappresentanza svizzera, dopo essere stata trasmessa al Cantone di origine, legittimato a impugnarla.
2.4.2.2.3 Condizioni generali per la concessione della naturalizzazione agevolata
Articolo 26 LCit: Condizioni
La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:
a. è integrato in Svizzera; b. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.
L’articolo 26 LCit è stato oggetto di revisione con la Legge federale del 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Secondo il precedente articolo 26 capoverso 1, la naturalizzazione agevolata di cui all’articolo 27 LCit presupponeva che il candidato fosse integrato nella società svizzera, si conformasse all’ordinamento giuridico svizzero e non compromettesse la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per le ulteriori disposizioni riguardanti le domande di naturalizzazione agevolata – riguardanti soprattutto persone residenti all’estero – si applicava per analogia il disposto dell’articolo 26 capoverso 1 LCit. Il nuovo articolo 26 capoverso 1 LCit è stato formulato in modo più semplice e vale, in base alla sua formulazione, per tutte le naturalizzazioni agevolate di persone residenti in Svizzera.
Il capoverso 2 stabilisce che i presupposti del capoverso 1 valgono per analogia anche per i candidati che non risiedono in Svizzera.
Criteri:
– integrazione in Svizzera (vedi i dettagli al capitolo 4, punto 4.7.2.);
– conformità con l’ordinamento giuridico svizzero (vedi capitolo 4, punto 4.7.3.);
– non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi capitolo 4, punto 4.7.4.).
2.4.2.2.4 Domande riguardanti l’articolo 27 LCit (coniuge di un cittadino svizzero)
Articolo 27 LCit: Coniuge di un cittadino svizzero
Art. 27 LCit: Coniuge di un cittadino svizzero
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera; b. vi risiede da un anno; e c. vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.
Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.
a) Definizione
Per la naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 27 LCit sono necessari i seguenti requisiti:
– complessivamente cinque anni di residenza in Svizzera
o per maggiori dettagli sul concetto di residenza, vedi capitolo 4, punto 4.2.;
– tre anni di unione coniugale con un cittadino/una cittadina svizzero/a
o per maggiori dettagli sul concetto di unione coniugale vedi capitolo 4, punto 4.6.;
– residenza da almeno un anno
o per maggiori dettagli sul concetto di residenza vedi capitolo 4, punto 4.2.;
– adempimento delle condizioni generali previste dall’articolo 26 LCit (vedi più indietro al punto 2.4.2.2.3.).
b) Procedura
aa) Presentazione della domanda
La domanda viene di norma presentata alla SEM e vi viene apposto un timbro che ne attesta la ricezione.
Quindi la domanda viene registrata, viene aperto un dossier e si rilascia al candidato conferma di ricezione.
bb) Esame formale
L’esame formale ha lo scopo di verificare se alla domanda sono stati allegati tutti i documenti necessari. In seguito, i dati riportati nel modulo vengono confrontati con i documenti che lo accompagnano. aaa) Documenti necessari
I documenti da allegare obbligatoriamente sono i seguenti:
– certificato di famiglia originale (eventualmente. atto di famiglia), risalente a non più di 6 mesi;
– certificati di domicilio degli ultimi 5 anni;
– cambio di residenza all’estero durante lo svolgimento della procedura: nel caso in cui una persona presenti domanda ai sensi dell’articolo 27 LCit e nel momento della presentazione soddisfi le condizioni preliminari (residenza in Svizzera di almeno cinque anni complessivi, incluso l'anno precedente la domanda, tre anni di unione coniugale), la domanda può continuare ad essere trattata anche se il candidato ha cambiato la propria residenza all’estero dopo la sua presentazione. La ragione di questa prassi risiede nel fatto che essa è coperta dal dettato della legge (…presentare una domanda se…), e oggettivamente giustificata, in quanto le persone interessate hanno di norma migliori vincoli con la Svizzera di quelle che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28 LCit.
– atti di nascita originali dei figli di precedenti matrimoni da includere nella domanda (con traduzione originale e, se necessario, anche certificata);
– certificati di domicilio dei figli (per almeno due anni);
– eventualmente, la prova che chi presenta la domanda esercita l’autorità parentale;
– copia del titolo di soggiorno aggiornato;
– dichiarazioni sottoscritte (unione coniugale, conformità all’ordinamento giuridico e autorizzazione firmata a favore della SEM);
I documenti che mancano vanno richiesti successivamente. bbb) Verifica dei presupposti formali
La SEM verifica se i documenti allegati alla domanda corrispondono ai dati riportati nel modulo e, in seguito, se la domanda è ammissibile:
– durata dell’unione coniugale (la durata del concubinato non può essere presa in considerazione); Unione domestica registrata: la Costituzione federale prevede, al suo articolo 38, che la Confederazione regola l’acquisto e la perdita della cittadinanza e di attinenza per filiazione, per matrimonio o per adozione. L’articolo 26 della legge sull’unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso stipula, dal canto suo, che una persona legata da un’unione domestica registrata non può sposarsi. Ciò significa dunque che un’unione domestica registrata non è trattata allo stesso modo di un matrimonio. In questa situazione, il deposito di una domanda di naturalizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 LCit dev’essere effettuata.
– se il coniuge è deceduto prima della presentazione della domanda, si controlla il rispetto dei termini prescritti (tra il decesso del coniuge e la presentazione della domanda non deve trascorrere più di 1 anno) (vedi anche capitolo 4, punto 4.6.3.2.);
– si deve inoltre chiarire quando il coniuge svizzero ha acquistato la cittadinanza: se l’acquisto è avvenuto dopo il matrimonio, con naturalizzazione ordinaria, non si può adottare la procedura di naturalizzazione agevolata ma è comunque possibile presentare una domanda di concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 15 cpv. 3 e 4 LCit); Nel messaggio concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza (FF 1987 III 262), in merito alla naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero (art. 27 LCit) è detto chiaramente: La precisazione «dopo aver contratto matrimonio con un cittadino svizzero (art. 27 cpv. 1) persegue lo scopo di specificare che la naturalizzazione agevolata è inattuabile qualora i due coniugi fossero stati stranieri al momento del matrimonio e uno dei due avesse acquistato la cittadinanza svizzera soltanto dopo con la procedura ordinaria di naturalizzazione. Senza tale limitazione, uno dei coniugi potrebbe impudentemente eludere le disposizioni disciplinanti la naturalizzazione ordinaria (rinuncia alla cittadinanza d'origine, tasse di naturalizzazione comunali e cantonali, esigenze comunali e cantonali in materia di domicilio), aspettando che l'altro membro della comunione matrimoniale venga naturalizzato secondo la procedura ordinaria e presentando in seguito una domanda di naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 27 (nuovo). I coniugi, che erano ambedue stranieri all'atto del matrimonio, possono, in virtù dell'articolo 15 capoversi 3 e 4 (nuovo), beneficiare di determinate agevolazioni per quanto concerne le condizioni di domicilio richieste per la loro naturalizzazione ordinaria co-
mune. Le agevolazioni corrispondono a quelle previste nell'articolo 27 LCit. (vedi a tal proposito la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 febbraio 2013 ; C-1426/2012)
– requisiti di residenza;
– validità del titolo di soggiorno;
– figli minorenni da includere nella naturalizzazione (almeno 2 anni di residenza in Svizzera), vedi anche capitolo 4, punto 4.3.;
c) Acquisizione del rapporto d’inchiesta Dopo l’esame formale, la SEM richiede ai Cantoni le informazioni necessarie (per maggiori dettagli sul rapporto d’inchiesta, vedi anche più indietro al punto 2.4.1.2.3.a):
In base all’articolo 37 LCit, le autorità federali possono incaricare l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.1 Di conseguenza è importante determinare con esattezza quali informazioni siano indispensabili per le autorità federali e debbano quindi essere contenute nei rapporti predisposti dai Cantoni. In merito, la SEM chiede ai Cantoni di utilizzare un modulo unificato contenente tutte le voci relative alle informazioni di cui le autorità federali debbono necessariamente disporre.
Qualora i Cantoni interessati dovessero predisporre, oltre al rapporto sopra citato, anche altri rapporti comunali o cantonali aggiuntivi, questi non dovranno essere allegati al rapporto per le autorità federali, sempre che il rapporto d’inchiesta contenga una sintesi di tutte le informazioni di rilievo. È molto importante che il rapporto d’inchiesta destinato alle autorità federali si basi su dati il più possibile aggiornati.
Ecco un elenco delle informazioni richieste:
– generalità (nome, cognome, data di nascita, stato civile, cittadinanza); dati di soggiorno del candidato nonché del coniuge svizzero;
– attività professionale del candidato;
– domicilio attuale e/o precedente nel Cantone e nei singoli Comuni (negli ultimi cinque anni);
– convivenza dei coniugi in effettiva unione coniugale e in comunione domestica (vedi anche capitolo 4, punto 4.6.);
– eventuali intenzioni di separazione o divorzio nutrite da uno dei coniugi;
La formulazione dell’articolo 37 LCit in vigore fino alla fine del 2005, secondo la quale l’Autorità federale poteva affidare al “Cantone di naturalizzazione” le inchieste necessarie per determinare la sussistenza delle condizioni della naturalizzazione, poteva dar luogo a fraintendimenti in quanto nelle naturalizzazioni agevolate e nelle reintegrazioni spesso il Cantone di domicilio - che deve condurre l’inchiesta - non si identifica con quello di naturalizzazione. La nuova formulazione dell’articolo 37 è quindi più precisa.
– motivi dell’eventuale residenza separata dei coniugi: esiste un’unione coniugale nonostante l’economia domestica sia separata? (ad es. motivi di salute o di lavoro)
– figli comuni dei coniugi: vivono nella stessa economia domestica? In caso contrario, dove e presso chi?
– eventuali figli di un precedente matrimonio del candidato o nati al di fuori del matrimonio e loro residenza, in quanto di norma, secondo la prassi federale, se hanno risieduto durante due anni in Svizzera è possibile includerli nella naturalizzazione. I figli minorenni stranieri del candidato possono essere inclusi nella naturalizzazione solo se integrati in misura anche minima in Svizzera, il che in genere significa – tranne che per i neonati – che essi devono aver vissuto in Svizzera per almeno due anni. In particolare, è importante che l’autorità cantonale accerti se i figli in questione vivono effettivamente nella stessa economia domestica dei coniugi e, se sì, da quando. Per i figli che hanno compiuto i 12 anni si devono inserire nel rapporto informazioni riguardanti l’integrazione (scuola, associazioni sportive ecc.) e il comportamento;
– interventi di polizia (comprese inchieste penali in corso), precedenti penali non depennati / condanne minorili / eventi di polizia degli stranieri: devono obbligatoriamente risultare dal rapporto d’inchiesta del Cantone. Devono essere rese note all’UFM anche eventuali misure tutorie, se conosciute;
– informazioni sulla situazione finanziaria (negli ultimi cinque anni): esecuzioni pendenti e attestati di carenza di beni emessi negli ultimi cinque anni (se necessario dovranno essere allegati gli estratti del registro delle esecuzioni). Per quanto riguarda le esecuzioni, l’autorità federale necessita solo di informazioni sulle esecuzioni non ancora poste in atto e sugli attestati di carenza di beni non antecedenti cinque anni;
– pendenze fiscali: imposte dovute e non ancora versate (pagamenti rateali). Non si terrà in considerazione il fatto che una rata scaduta non sia stata ancora saldata, se tutte quelle precedenti sono state regolarmente pagate. Se è stato stipulato un concordato con le autorità fiscali e il candidato vi ottempera regolarmente, la cosa va indicata nel rapporto. I Cantoni possono eseguire in proprio le indagini sulle esecuzioni e le pendenze fiscali, oppure chiedere la relativa documentazione al candidato;
– Integrazione sociale, cioè integrazione nella comunità svizzera. Sotto questo aspetto sono importanti in particolare le informazioni concernenti l’attività lavorativa attuale o le scuole o i centri di formazione frequentati. Si dovrà segnalare se il candidato non intrattiene relazioni con la popolazione svizzera. L’integrazione nella società svizzera dovrà essere valutata in modo più approfondito soprattutto se il candidato è disoccupato o si dedica a occupazioni familiari (lavori domestici, cura dei bambini).
Le indicazioni per la predisposizione dei rapporti d’inchiesta relativi all’articolo 27 LCit si applicano per analogia anche agli altri casi di naturalizzazione agevolata o reintegrazione, decadendo peraltro la verifica dell’unione coniugale e rendendosi necessarie, al caso, indagini meno approfondite.
d) Verifica materiale
Non appena il Cantone/i Cantoni ha/hanno trasmesso il/i rapporto/i d’inchiesta alla SEM, quest’ultimo ne effettua l’esame materiale, accertando se il candidato soddisfa le condizioni di naturalizzazione. Condizioni e criteri sono riportati nel capitolo 4.
e) Ulteriori indagini a cura della SEM
Qualora le informazioni contenute nel rapporto d’inchiesta non consentano alla SEM di prendere una decisione inequivoca, si renderà necessario un supplemento d’indagine.
– Acquisizione di referenze
Il candidato deve indicare nel modulo di domanda i nominativi e gli indirizzi di persone in grado di fornire informazioni inerenti alla sua integrazione in Svizzera e all’unione coniugale.
– Investigazioni supplementari: soprattutto nel caso di segnalazioni anonime, si incaricherà il Cantone di verificare le segnalazioni secondo le quali non esiste un’unione coniugale. A tal fine il Cantone potrà anche condurre degli interrogatori.
– Interrogazioni da parte del Cantone di domicilio: qualora sussistano gravi dubbi sull’unione coniugale o sull’integrazione del candidato, la SEM può incaricare il Cantone di far consultare separatamente i due coniugi.
– Decesso del coniuge: per accertamenti a questo titolo il Cantone può condurre anche interrogatori, ad es. di terzi (vedi anche capitolo 4, punto 4.6.3.2.).
– Richiesta di rapporti aggiuntivi: qualora, richieste le referenze, sussistano ancora dei dubbi sull’unione coniugale o sull’integrazione del candidato, la SEM potrà richiedere al Cantone di domicilio di predisporre un rapporto aggiuntivo. Qualora il primo rapporto d’inchiesta risalga a più di un anno, la SEM richiederà di norma un rapporto aggiuntivo per portare avanti la procedura. – Richiesta di documenti supplementari direttamente al richiedente. – Richieste della SEM presso diverse autorità (enumerate nell’autorizzazione firmata dal richiedente all’inizio della procedura).
f) Domanda di preavviao al Cantone di origine
Ai sensi dell’articolo 32 LCit, la SEM sente il Cantone prima di pronunciarsi sulla naturalizzazione agevolata. Ci sono Cantoni che in generale rinunciano ad avanzare istanze o pareri concernenti domande presentate ai sensi dell’articolo 27 LCit (vedi l’elenco in Allegato IV). g) Verifica del rispetto dell’ordinamento giuridico e della sicurezza interna ed esterna
Prima di decidere sulla naturalizzazione agevolata, la SEM verifica se sussistono condanne precedenti non radiate o procedimenti pendenti, basandosi non solo su quanto riferito dai Cantoni ma anche sulla consultazione in rete del casellario giudiziale; il controllo riguarda anche l’eventuale sussistenza di procedimenti pendenti concernenti
l’estradizione/l’assistenza giudiziaria. In particolare vanno verificate eventuali condanne minorili e rilevanti interventi della polizia o della polizia degli stranieri.
La SEM verifica la dichiarazione concernente l’osservanza dell’ordinamento giuridico (vedi anche il modello nell’Allegato V, punto 2). Se la dichiarazione risale a oltre 6 mesi, il candidato alla naturalizzazione è tenuto a sottoscrivere subito prima della decisione una nuova dichiarazione.
Inoltre la SEM verifica che il candidato non metta a repentaglio la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.4.).
h) Dichiarazione concernente l’unione coniugale
Se la dichiarazione sottoscritta all’inizio del procedimento (vedi modulo in Allegato V, punto 3) riguardante l’unione coniugale risale a oltre 6 mesi, il candidato alla naturalizzazione è tenuto a sottoscrivere subito prima della decisione una nuova dichiarazione, nella quale i coniugi devono confermare di vivere in unione coniugale effettiva e stabile e di non avere alcuna intenzione di separarsi o di divorziare; in caso di dichiarazioni mendaci, la naturalizzazione agevolata può essere annullata ai sensi dell’articolo 41 LCit (cfr. Capitolo 6).
Se successivamente alla notifica della decisione si scopre che una persona è stata erroneamente naturalizzata nonostante la mancanza del requisito dell’unione coniugale, queste le varianti possibili: il Cantone (o il Comune di origine) può interporre ricorso. La SEM ha facoltà di ritirare la propria decisione entro i termini utili per il ricorso anche per mezzo di una decisione impugnabile. Se è trascorso il termine utile per il ricorso, è necessario verificare se vi siano le condizioni per l’apertura di un procedimento per l’annullamento della naturalizzazione agevolata (art. 41 LCit).
i) Decisione
Link punto 2.7.1. (cfr. modello nell’Allegato V)
j) Comunicazione di passaggio in giudicato
Link punto 2.7.2. (cfr. modello nell’Allegato V )
k) Casi particolari
Dichiarazione di rinuncia qualora il candidato non intenda acquisire tutti i diritti di cittadinanza cantonale e comunale del coniuge svizzero: se un candidato vuole espressamente acquistare solo uno di questi diritti del coniuge, si deve dare seguito a tale richiesta. A tal fine la SEM necessita di una dichiarazione scritta di rinuncia.
2.4.2.2.5 Domande ai sensi dell’articolo 28 LCit (coniuge di uno Svizzero dell'estero)
Art. 28 LCit: Coniuge di uno Svizzero dell'estero
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e b. ha vincoli stretti con la Svizzera.
Il candidato acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.
a) Definizione
Articolo 28 capoverso 1 lettera a LCit: il candidato deve vivere "da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero". Ciò non significa che la moglie debba possedere da sei anni la cittadinanza svizzera; può invece averla acquisita anche da poco tempo per naturalizzazione agevolata o reintegrazione (ma non per naturalizzazione ordinaria; vedi anche il capitolo 4, punto 4.6.1.1.). A tale fine il fattore discriminante è sempre rappresentato dalla volontà coniugale rispetto al futuro. Per quanto attiene al concetto di unione coniugale e alle prassi attuate in materia vedi il capitolo 4, punto 4.6.
Articolo 28 capoverso 1 lettera b LCit: per quanto riguarda il criterio degli stretti vincoli vedi il capitolo 4, punto 4.7.2.4.
Inoltre devono essere soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 26 LCit, applicate per analogia nel caso il candidato risieda all’estero (cfr. art. 26 cpv. 2 LCit; vedi punto 2.4.2.2.3.).
La maggior parte delle domande giungono dall’estero. Accanto a queste, però, ci sono quei casi, per la verità piuttosto infrequenti, in cui il candidato vive magari da sei anni in unione coniugale con un cittadino svizzero, risiede da poco in Svizzera e non soddisfa quindi le condizioni relative alla residenza di cui all’articolo 27 LCit. In tali casi lo straniero può proporre domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 28 LCit, qualora sia coniugato da 6 anni con un cittadino svizzero. La domanda è trattata analogamente a quanto previsto dall’articolo 27 LCit (vedi punto 2.4.2.2.4.).
Inoltre, il coniuge svizzero deve avere posseduto la cittadinanza svizzera al momento del matrimonio. L’articolo 28 LCit non è applicabile nei casi in cui il coniuge è stato naturalizzato svizzero tramite naturalizzazione ordinaria dopo la celebrazione del matrimonio (vedi a tal proposito la decisione del Tribunale amministrativo federale del 7 febbraio 2013, C- 1426/2012, allegato II, 4.2.3.2., confermata dalla decisione del Tribunale federale del 11 settembre 2013).
Articolo 28 capoverso 2 LCit: il candidato ottiene la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del coniuge svizzero.
b) Procedura
aa) Presentazione della domanda
I candidati con residenza all’estero devono obbligatoriamente presentare la domanda di naturalizzazione alla competente rappresentanza svizzera all’estero (vedi più indietro al punto 2.4.2.2.2.).
Le rappresentanze devono verificare che i moduli (incl. questionario e dichiarazioni) siano compilati integralmente e correttamente e siano ben leggibili. Tutti gli allegati devono essere corredati di una traduzione certificata in una delle lingue ufficiali nazionali.
I candidati residenti in Svizzera devono sottoporre la domanda alla SEM (vedi procedura di cui all’articolo 27 LCit, più indietro al punto 2.4.2.2.4.).
c) Mansioni della rappresentanza svizzera
La rappresentanza svizzera apre un dossier non appena riceve una domanda di naturalizzazione agevolata, occupandosi dei seguenti adempimenti:
– conferma di ricezione della domanda (data/visto o timbro);
– verifica della completezza del modulo (con allegati). Alla domanda deve sempre essere annesso il questionario, anche in caso di residenza in Svizzera;
– controllo dei dati riguardanti lo stato civile in collegamento con l’Ufficio federale dello stato civile;
– invito al candidato a presentarsi per un colloquio;
– conduzione del colloquio. Affinché la SEM possa controllare se un candidato residente all’estero ha stretti vincoli con la Svizzera, è necessario che questi si presenti personalmente presso la rappresentanza per un colloquio. Secondo la prassi consolidata della SEM, questo colloquio deve avere luogo in ogni caso, in quanto – a differenza di quanto accade per le domande presentate in Svizzera – non è possibile effettuare un’indagine per verificare se sono soddisfatte le condizioni richieste per la naturalizzazione. Gli esiti del colloquio e la lingua in cui lo stesso ha avuto luogo devono essere indicati per iscritto;
– nelle zone di confine è possibile rinunciare in via eccezionale al colloquio individuale, qualora vi siano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza di stretti vincoli con la Svizzera da parte del candidato. Se in ragione di ciò per la rappresentanza è evidente che un candidato ha stretti vincoli con la Svizzera, considerate le dichiarazioni contenute nel questionario allegato al modulo di domanda, e la rappresentanza è in grado di compilare correttamente la documentazione relativa alla domanda da inoltrare alla SEM, il colloquio non è obbligatorio;
– in giustificati casi eccezionali (p. es. distanza ingente tra il domicilio del richiedente e la rappresentanza svizzera oppure mobilità ridotta del richiedente) è possibile limitarsi a un colloquio telefonico, il cui contenuto dovrà imperativamente essere oggetto di una nota telefonica da trasmettere alla SEM con i documenti;
– riscossione dal candidato di un anticipo sull’emolumento (vedi più indietro al punto 2.8.);
d) Esame formale e materiale a cura della SEM
Successivamente alla trasmissione della domanda alla SEM, quest’ultimo verifica che siano soddisfatte le condizioni formali e materiali prescritte: aa) Esame formale
Nell’ambito dell’esame formale si controlla se:
– sono stati allegati alla domanda tutti i documenti necessari;
– il modulo di richiesta reca il timbro con la data di ricezione o il visto;
– ha avuto luogo il colloquio presso la rappresentanza svizzera;
– è confermato che la tassa di naturalizzazione è stata versata;
– i dati indicati sul modulo coincidono con quanto riportato nei documenti allegati. In particolare si verifica se quanto indicato corrisponde a quanto riportato sulla documentazione concernente lo stato civile. Se è allegato il certificato di famiglia (in particolare in caso di residenza del candidato in Svizzera), l’esame formale può essere effettuato sin dall’inizio della procedura, come nei casi di cui all’articolo 27 LCit;
– l’unione coniugale dura da almeno 6 anni (non si tiene conto della durata del concubinato);
– il coniuge svizzero ha acquisito la cittadinanza svizzera per filiazione. Se il coniuge ha acquistato la cittadinanza per reintegrazione, naturalizzazione o matrimonio, si deve controllare quando ciò si è verificato. Se l’acquisto della cittadinanza è avvenuto successivamente al matrimonio mediante procedura di naturalizzazione ordinaria, non è possibile la naturalizzazione agevolata (vedi a tal proposito la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 febbraio 2013; C-1426/2012, confermata dalla decisione del Tribunale federale del 11 settembre 2013); è in ogni caso ipotizzabile la presentazione di una domanda di rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione in caso di presa di domicilio in Svizzera (art. 15 cpv. 4 LCit);
– se il candidato presenta la propria domanda in Svizzera, la pratica va gestita in analogia ai casi relativi all’articolo 27 LCit. Si dovrebbe compilare un modulo di richiesta. È altresì necessario che i Cantoni redigano un rapporto (vedi art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.). Alla SEM serve un rapporto vertente sul periodo durante il quale il richiedente è vissuto in Svizzera. Per candidati neo-immigrati è necessario, per la redazione del rapporto d’inchiesta, un periodo minimo di soggiorno di 6 mesi. Dal rapporto si deve evincere se e da quando il candidato e i figli che devono essere inclusi nella naturalizzazione sono residenti in Svizzera e se rispettano l’ordinamento giuridico svizzero. Il rapporto dovrebbe fornire informazioni anche su eventuali interventi della polizia e sulla situazione finanziaria del soggetto (come per le domande relative all’articolo 27 LCit). Il grado d’integrazione nella comunità svizzera può essere valutato solo sulla base di quanto indicato nel que-
stionario; stante il fatto che la domanda è possibile anche in caso di residenza all’estero, non è di regola necessario svolgere al riguardo ulteriori indagini. bb) Esame materiale
I seguenti punti devono essere verificati a cura della SEM (vedi in merito anche le condizioni materiali per la naturalizzazione, Capitolo 4):
– Valutazione questionario/informazioni della rappresentanza: vi sono indizi che facciano ritenere che il candidato non è adeguatamente integrato nella società svizzera?
– Il candidato ha stretti vincoli con la Svizzera? (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.2.4.)
– Sussiste un’effettiva e stabile unione coniugale?
– È allegato un estratto del casellario giudiziale dello stato di residenza?
– In caso di condanne precedenti: procedere in conformità al capitolo "Conformità all’ordinamento giuridico svizzero" (vedi capitolo 4, punto, 4.7.3.).
e) Indagini supplementari da parte della SEM
– Acquisizione di referenze:
In linea di principio, per ogni singolo caso vanno acquisite referenze (vedi anche il capitolo Referenze articolo 27 LCit più indietro al punto 2.4.2.2.4.):
Qualora le condizioni per la naturalizzazione agevolata non siano soddisfatte, se ne informa il candidato per il tramite della rappresentanza svizzera, che ha facoltà di esprimere un parere, ritirare la domanda senza costi oppure richiedere una decisione impugnabile soggetta a tassa.
– Farsi consegnare dal candidato documentazione supplementare: In caso di dubbi in merito agli stretti vincoli con la Svizzera, la SEM può richiedere l’esibizione di pezze d’appoggio (biglietti aerei, fotografie, ecc.) che siano in grado di fugare i dubbi.
f) Consultazione del Cantone di origine / esame della documentazione concernente lo stato civile
– La SEM trasmette la documentazione in materia di stato civile alle competenti autorità dello stato civile.
– Presentazione al Cantone di domande ai sensi dell’articolo 28 LCit: in tutti i casi in cui le autorità cantonali competenti in materia di stato civile devono verificare se sono disponibili documenti riguardanti lo stato civile in misura sufficiente per l’iscrizione nei registri, ad esempio se un figlio nato all’estero deve essere incluso nella naturalizzazione di uno dei genitori e quindi si presenta solo un atto di nascita straniero (ad es. scritto in cirillico e corredato di traduzione privata).
g) Verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna
Prima di assumere la decisione sulla naturalizzazione agevolata, la SEM controlla se sussistono condanne precedenti recenti o procedimenti pendenti; si controlla anche se pendono procedure riguardanti l’assistenza giudiziaria/estradizione. In particolare vanno verificate eventuali condanne minorili ed eventi rilevanti di polizia o di polizia degli stranieri. In caso di residenza all’estero, il requisito si applica per analogia. Il fatto che l’estratto del casellario giudiziale straniero riporti delle condanne può costituire un impedimento alla naturalizzazione.
Anche in caso di presentazione della domanda dall’estero il candidato deve sottoscrivere una dichiarazione che attesti la conformità all’ordinamento giuridico (vedi Allegato V, punto 2). Se al momento della decisione di naturalizzazione tale dichiarazione risale a più di 6 mesi, la SEM richiede la produzione di una nuova dichiarazione.
Oltre a ciò, la SEM verifica che il candidato non comprometta la sicurezza interna ed esterna.
h) Dichiarazione concernente l’unione coniugale
Se la dichiarazione - sottoscritta all’inizio della procedura - concernente l’unione coniugale risale a oltre 6 mesi, il candidato alla naturalizzazione deve firmare una nuova dichiarazione subito prima della decisione, nella quale i coniugi devono confermare di vivere in unione coniugale effettiva e stabile e di non avere intenzione alcuna di separarsi o divorziare; in caso di dichiarazioni mendaci la naturalizzazione agevolata può essere annullata ai sensi dell’articolo 41 LCit (cfr. capitolo 6).
Se successivamente alla decisione si scopre che una persona è stata erroneamente naturalizzata nonostante la mancanza del requisito dell’unione coniugale, è necessario intervenire immediatamente. Si deve chiedere al Cantone di origine (o al Comune di domicilio) di interporre ricorso; in alternativa la SEM revoca la decisione mediante decisione impugnabile, nella misura in cui la decisione positiva non è ancora passata in giudicato (data decisione + 32 giorni). Altrimenti si deve verificare se vi siano le condizioni per l’apertura di un procedimento per l’annullamento della naturalizzazione agevolata (art. 41 LCit).
i) Decisione
Vedi punto 2.7.1. (cfr. modello in Allegato V ).
j) Comunicazione di passaggio in giudicato
Vedi punto 2.7.2. (cfr. modello in Allegato V ).
k) Casi particolari
– Dichiarazione di rinuncia qualora il candidato non intenda acquisire tutti i diritti di cittadinanza cantonale e comunale del coniuge svizzero: se un candidato vuole espressamente acquistare solo uno di questi diritti del coniuge, si deve dare seguito a tale richiesta. A tal fine la SEM necessita di una dichiarazione scritta di rinuncia.
– Domande presentate da persone domiciliate nel Liechtenstein: in questi casi la domanda può essere presentata direttamente alla SEM, poiché nel Liechtenstein non c’è nessuna rappresentanza svizzera. – Inclusione di un figlio minorenne nato da un precedente matrimonio: il bambino deve aver vissuto per sei anni con il patrigno svizzero e la candidata (o con la matrigna svizzera e il candidato) e avere stretti vincoli con la Svizzera.
– Unione domestica registrata : La Costituzione federale prevede, al suo articolo 38, che la Confederazione regola l’acquisto e la perdita della cittadinanza e dell’attinenza per filiazione, matrimonio o per adozione. L’articolo 26 della legge federale sull’unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso stipula, dal canto suo, che una persona legata da un’unione domestica registrata non può sposarsi. Ciò significa dunque che un’unione domestica registrata non è trattata allo stesso modo di un matrimonio. Una naturalizzazione agevolata non è quindi possibile sulla base dell’articolo 28 LCit. Soltanto una naturalizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 LCit, dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, può essere presa in considerazione.
2.4.2.2.6 Cittadinanza svizzera ammessa per errore
Art. 29 LCit: Cittadinanza svizzera ammessa per errore
Lo straniero che è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.
Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore; egli acquista simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.
Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell’esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno.
I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che possedeva in precedenza.
a) Definizione
In virtù dell’articolo 29 LCit, lo straniero che per almeno cinque anni ha vissuto ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e durante questo periodo è stato considerato dalle autorità cantonali o comunali effettivamente come tale, può beneficiare della naturalizzazione
agevolata (cpv. 1). Di regola acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore e contemporaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone (cpv. 2). Se il candidato ha già prestato servizio militare nell’esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno (cpv. 3).
Infine, ai sensi del capoverso 4 dell’articolo 29, i capoversi 1 e 3 "si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che possedeva in precedenza".
b) Procedura
– Presentazione della domanda alla SEM (domicilio in Svizzera) o presso la rappresentanza svizzera all’estero (domicilio all’estero).
– Esame formale da parte della SEM: verifica della presenza di tutti i documenti necessari, con particolare riferimento alla prova che la persona è stata considerata cittadina svizzera per almeno cinque anni.
– Acquisizione di un breve rapporto cantonale d’inchiesta (in caso di domicilio in Svizzera).
– Esame materiale: non appena il Cantone/i Cantoni ha/hanno notificato alla SEM il/i rapporto/i d’inchiesta, la SEM procede con l’esame materiale. La SEM verifica se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione. Condizioni e criteri possono essere desunti dal capitolo 4.
– Parere delle autorità dello stato civile.
– Eventuali ulteriori indagini della SEM (vedi art. 27 LCit più indietro al punto 2.4.2.2.4.).
– Verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi capitolo 4, punto 4.7.4.).
– Decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
c) Casi particolari
– La naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 29 LCit presuppone che il candidato abbia vissuto per almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero. I figli minorenni incapaci di discernimento non possono che subire le conseguenze dell’eventuale mancata buona fede dei genitori.
– Si configura un’importante fattispecie applicativa dell’articolo 29 LCit quando il figlio nato prima del 1° gennaio 2006 dal matrimonio di una cittadina svizzera con uno straniero è stato iscritto per errore nei registri svizzeri come cittadino svizzero. Ciò sarebbe stato possibile se la madre avesse acquistato la cittadinanza svizzera per un precedente matrimonio con un cittadino svizzero. Fino alla fine del 2005, in siffatti casi i figli acquisivano automaticamente la cittadinanza svizzera alla nascita solo se altrimenti correvano il rischio di diventare apolidi.
2.4.2.2.7 Minorenne apolide
Articolo 30 LCit Minorenne apolide
Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.
a) Definizione
In virtù del nuovo articolo 30 entrato in vigore il 1° gennaio 2006, il minorenne apolide può presentare domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
– Se è nato in Svizzera, può presentare - per il tramite del suo rappresentante legale - domanda di naturalizzazione agevolata quando ha compiuto cinque anni.
– La disposizione è applicabile anche ai casi di bambini che sono stati condotti in Svizzera in vista di un’adozione, che però non si è verificata, nella misura in cui il bambino, in virtù dell’ordinamento del Paese di provenienza, ne ha perso la cittadinanza.
Si ritiene apolide ai sensi di questa disposizione il bambino che nessuno Stato considera proprio cittadino in applicazione del proprio ordinamento. La nozione corrisponde alla definizione contemplata all’articolo 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi. Dato che si tratta di un’apolidia in senso giuridico, non è sufficiente che un bambino semplicemente non disponga di alcun documento d’identità del proprio Paese d’origine. L’articolo 30 LCit si basa sull’articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, secondo il quale ogni individuo ha diritto a una cittadinanza. Riprende anche l’articolo 24 capoverso 3 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e l’articolo 7 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, secondo cui ogni fanciullo ha il diritto di acquisire una cittadinanza. La nuova disposizione consente alla Svizzera di sciogliere la riserva espressa in relazione a quest’articolo.
b) Procedura
– Presentazione della domanda alla SEM.
– Esame formale: completezza della domanda e verifica del possesso dei requisiti in materia di domicilio.
– Presentazione di un rapporto cantonale d’inchiesta (vedi l’art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.).
– Non appena il Cantone/i Cantoni ha/hanno notificato alla SEM il/i rapporto/i d’inchiesta, la SEM procede con l’esame materiale dello stesso/degli stessi. La SEM verifica se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione. Condizioni e criteri possono essere desunti dal capitolo 4.
– Verifica dello status di apolide (vedi al riguardo anche il capitolo 5).
● Eventuali indagini supplementari a cura della SEM (vedi l’art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.).
● Verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.4.).
● Decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
2.4.2.2.8 Figlio di genitore naturalizzato non incluso a sua volta della naturalizzazione
Art. 31a LCit: Figlio di un genitore naturalizzato
Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.
a) Definizione
Ai sensi dell’articolo 31a LCit, il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda. Ai sensi del capoverso 2, il figlio acquista la cittadinanza del genitore svizzero.
Questa disposizione consente al figlio di un genitore naturalizzato che non è stato incluso nella naturalizzazione, ad esempio in quanto residente all’estero, di presentare domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età. Il tenore della legge permette di desumere quanto segue:
– deve essere soddisfatto il requisito dei cinque anni di residenza in Svizzera (vedi al riguardo il capitolo 4, punto 4.2.), incluso l’anno precedente la domanda. Questo periodo di residenza corrisponde al periodo richiesto per la naturalizzazione agevolata di coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 27 LCit);
– all’atto della domanda di naturalizzazione del genitore il figlio deve essere stato minorenne;
– dopo il compimento del ventiduesimo anno d’età il figlio non può più - nemmeno se ha stretti vincoli con la Svizzera - presentare domanda di naturalizzazione agevolata, ma solo di naturalizzazione ordinaria, sempre che ne possegga i requisiti;
– ai fini dell’applicazione dell’articolo 31a LCit non ha alcuna importanza se il genitore abbia acquistato la cittadinanza svizzera per naturalizzazione ordinaria o agevolata oppure per reintegrazione.
b) Procedura
– Inoltro della domanda alla SEM
– Esame formale da parte della SEM:
– La domanda è completa?
– Il figlio è di età inferiore a 22 anni?
– Al momento della presentazione della domanda da parte del genitore era ancora minorenne?
– Ha vissuto in Svizzera complessivamente almeno 5 anni, uno dei quali prima della presentazione della domanda?
– Acquisizione di un rapporto cantonale d’inchiesta.
– Non appena il Cantone/i Cantoni ha/hanno notificato alla SEM il/i rapporto/i d’inchiesta, La SEM procede con l’esame materiale dello stesso/degli stessi. La SEM verifica se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione ai sensi dell’articolo 26 LCit. Condizioni e criteri possono essere desunti dal capitolo 4.
– Eventuali indagini supplementari a cura della SEM (vedi l’art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.).
– Verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.4.).
– Decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
c) Casi particolari
La prassi applicativa dell’articolo 31a LCit ha fatto sorgere un dubbio relativamente al momento nel quale il figlio deve essere minorenne. Il figlio deve essere ancora minorenne nel momento in cui i genitori o uno di essi hanno presentato domanda di naturalizzazione. Esempio di caso in cui tale requisito non è soddisfatto: il figlio vive in Svizzera da quando aveva dieci anni, ma i suoi genitori hanno presentato la domanda quando il figlio aveva già 18 anni e 3 mesi. La ragione della non applicabilità dell’articolo 31a LCit in questo caso risiede nel fatto che l’articolo 33 prevede l’inclusione solo per i figli minorenni. Nella prassi si fa dunque riferimento al momento della presentazione della domanda.
Caso particolare: può accadere che la madre di un figlio con queste caratteristiche non abbia acquistato la cittadinanza svizzera per naturalizzazione ma - ai sensi della disciplina in vigore fino alla fine del 1991 - automaticamente per matrimonio con un cittadino svizzero. Secondo l’ordinamento allora vigente, gli eventuali figli nati prima del matrimonio non venivano inclusi nell’acquisto della cittadinanza straniera della madre. L’articolo 31a può essere applicato per analogia anche a questi figli qualora presentino domanda prima del compimento del ventiduesimo anno d’età. Una prassi diversa contrasterebbe con il senso dell’attuale modifica della Legge sulla cittadinanza, secondo cui è abolita la differenza tra cittadine svizzere per filiazione, adozione o naturalizzazione e cittadine svizzere per matrimonio.
2.4.2.2.9 Figlio di genitore che ha perso la cittadinanza svizzera
Articolo 31b LCit: Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera
Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima ch’egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.
a) Definizione
Per quanto riguarda la nozione di stretti vincoli vedi il capitolo 4, punto 4.7.2.4.
Per quanto riguarda la perdita della cittadinanza svizzera vedi più indietro al punto 2.3 e al capitolo 6 concernente l’annullamento della naturalizzazione.
I figli nati dopo che il genitore ha perso la cittadinanza svizzera - ad esempio per svincolo o perenzione - non avevano, ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla fine del 2005, alcuna possibilità di beneficiare della naturalizzazione agevolata, anche nel caso in cui avessero avuto stretti vincoli con la Svizzera. I loro fratelli nati prima dello svincolo potevano invece beneficiare, lungo tutto l’arco della loro vita, della reintegrazione, in quanto erano nati come cittadini svizzeri. Ora questa disparità di trattamento non sussiste più grazie all’introduzione delle nuove norme.
Che fare se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 58a e 31b LCit? Se sono soddisfatte sia le condizioni di cui all’articolo 58a (figlio di cittadina svizzera) sia quelle di cui all’articolo 31b LCit (figlio di genitore che ha perso la cittadinanza svizzera), la priorità spetta all’articolo 58a LCit (vedi più avanti punto 2.4.2.2.10.). L’articolo 31b LCit trova applicazione solamente nei casi in cui il padre ha perso la cittadinanza svizzera prima della nascita del figlio.
Figli maggiorenni di persona naturalizzata ai sensi dell’articolo 31b LCit: solo i figli minorenni possono essere inclusi nella domanda presentata ai sensi dell’articolo 31b LCit. I loro fratelli maggiorenni non possono invece presentare una propria domanda ai sensi dell’articolo 31b LCit e non possono dunque beneficiare della naturalizzazione agevolata.
b) Procedura
– Presentazione della domanda alla SEM (domicilio in Svizzera) o presso la rappresentanza svizzera (domicilio all’estero);
– esame formale a cura della SEM:
- completezza della domanda;
- compilazione di un albero genealogico;
- differenza rispetto all’articolo 58a LCit o 21 LCit, 31b LCit;
– rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di domicilio o parere (annotazioni di servizio) della rappresentanza svizzera;
– esame materiale: sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26 LCit? Sussistono stretti vincoli con la Svizzera? (vedi capitolo 4, punto 4.7.2.4.);
– eventuali indagini supplementari della SEM (vedi art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.);
– verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (capitolo 4, punto 4.7.4.);
– decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
c) Caso particolare
Naturalizzazione agevolata del figlio di un cittadino svizzero ai sensi dell’articolo 31b LCit: anche il coniuge può beneficiare della naturalizzazione agevolata? Può beneficiare della naturalizzazione agevolata anche il coniuge che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 27 o 28 LCit. Le due pratiche possono in linea di principio essere evase. Infine vengono emanate due decisioni distinte, una basata sull’articolo 31b LCit, l’altra sull’articolo 27 o 28 LCit. In questo caso non è necessario che il coniuge che ai sensi dell’articolo 31b LCit ha beneficiato della naturalizzazione agevolata abbia posseduto la cittadinanza svizzera già al momento del matrimonio.
2.4.2.2.10 Naturalizzazione agevolata per il figlio di madre svizzera
Art. 58a LCit: Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere
Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.
a) Definizione
L’articolo 58a LCit, in vigore dal 1° gennaio 2006, è formulato in maniera più estesa rispetto alla precedente norma e ammette ora la naturalizzazione agevolata anche nel caso in cui la
madre sia stata cittadina svizzera prima della nascita del figlio, anche se non al momento della nascita oppure se ha perso successivamente la cittadinanza svizzera.
Per i dettagli dello sviluppo cronologico dell’articolo 58a LCit vedi l’Allegato III, punto 2.2.
A proposito dell’abrogazione dell’articolo 58b LCit a seguito della revisione del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2006: ora non esiste più alcuna specifica disposizione in materia di naturalizzazione agevolata per i figli di cittadine svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per matrimonio. I figli interessati dalla norma possono ora presentare domanda ai sensi dell’articolo 58a LCit.
Il tenore della legge permette di desumere quanto segue ai fini della prassi:
– La naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 58a capoverso 1 LCit presuppone che il figlio abbia stretti vincoli con la Svizzera (per questo criterio vedi il capitolo 4, punto 4.7.2.4.).
– Ai sensi dell’articolo 58a capoverso 2 LCit, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo. Il figlio acquista sempre tutte le cittadinanze che la madre possiede al momento della decisione. Questo principio si applica anche nel caso in cui la madre abbia acquisito, per successivo matrimonio, oltre alle sue precedenti cittadinanze anche quella del patrigno del figlio. In questo caso il figlio può però dichiarare di voler rinunciare all’ultima cittadinanza acquistata dalla madre.
– L’articolo 58a capoverso 3 LCit stabilisce che - se il figlio ha a sua volta dei figli - anche questi possano presentare domanda di naturalizzazione agevolata se hanno stretti vincoli con la Svizzera. Tale principio si rifà in parte alla prassi in uso già prima del 2006 e applicata già da tempo per colmare una lacuna. Finora la presentazione di una domanda era tuttavia possibile soltanto se il genitore stesso era stato precedentemente naturalizzato sulla base dell’articolo 58a. Così anche il figlio con una nonna svizzera poteva beneficiare della naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 58a, ma soltanto dopo la naturalizzazione della madre o del padre ai sensi dell’articolo 58a. Secondo la nuova norma è tuttavia possibile "saltare" una generazione, ossia non è necessario che il figlio nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con uno straniero prima del 1° luglio 1985 sia stato naturalizzato ai sensi dell’articolo 58a; i suoi figli possono presentare direttamente la domanda ai sensi dell’articolo 58a. In tali casi sussiste pertanto un autonomo diritto alla naturalizzazione agevolata, ma il possesso del requisito degli stretti vincoli con la Svizzera deve essere verificato con particolare attenzione. La naturalizzazione agevolata di un figlio di madre svizzera presuppone in linea di principio che il figlio sia nato prima del 1° luglio 1985. Tutti i figli nati dopo tale data, la cui madre abbia acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione, hanno acquisito la cittadinanza svizzera alla nascita.
– Con questa revisione è stata però abbandonata la distinzione basata sulle modalità secondo le quali una cittadina svizzera ha acquistato la cittadinanza; il vecchio articolo 58b LCit, una disposizione speciale per i figli la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera "solo" per il precedente matrimonio con un cittadino svizzero contratto prima del 1° gennaio 1992 e che sono nati dal successivo matrimonio della madre con uno straniero, è stato abrogato e integrato nel nuovo articolo 58a LCit. Quindi non ha più alcuna im-
portanza in che modo la madre abbia acquistato la cittadinanza svizzera prima del matrimonio con il padre straniero del figlio.
– In tali casi, per altro non frequenti, l’articolo 58a deve essere interpretato contrariamente a quanto farebbe ritenere il tenore della norma, nel senso che una naturalizzazione agevolata è possibile anche se il figlio è nato dopo il 1° luglio 1985. Questi figli, infatti, a differenza di quelli la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione, non hanno potuto acquisire la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. Contrasterebbe con l’intento del legislatore ammettere la naturalizzazione agevolata in questi casi solo se il figlio fosse nato prima e non dopo il 1° luglio 1985.
– Figli nati da un matrimonio precedente della madre con uno straniero, qualora la madre abbia acquisito la cittadinanza svizzera per matrimonio successivo con un cittadino svizzero: l’articolo 58a LCit non è applicabile al figlio nato da un matrimonio precedente della madre che ha acquisito la cittadinanza svizzera grazie alle seconde nozze con un cittadino svizzero (in questi casi i figli minori di 22 anni possono beneficiare della naturalizzazione agevolata in applicazione analogica dell’articolo 31a LCit). Se la madre stessa è invece figlia di una cittadina svizzera per filiazione e può invocare, se già non ha acquisito la cittadinanza svizzera per matrimonio, l’applicazione dell’articolo 58a LCit, deve essere considerata svizzera per filiazione se possiede i requisiti indicati dal citato articolo. Suo figlio può quindi beneficiare della naturalizzazione agevolata sulla scorta della citata disposizione.
– Applicazione dell’articolo 58a capoverso 3 LCit nel caso in cui la bis-nonna, vedi generazioni ulteriori, era svizzera: a seguito di una sentenza del Tribunale federale del 18 giugno 2012 (BGE 138 II 217, annexe II, 4.2.4.3.) ) che ha cassato una decisione dell’UFM che respingeva la domanda di naturalizzazione agevolata di cui la bis-nonna svizzera aveva sposato un cittadino straniero (e non la madre o la nonna), la nuova pratica è la seguente: Una naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 58° LCit è possibile se il padre o la madre del richiedente o della richiedente è stato/a naturalizzato/a in precedenza secondo l’articolo 58a capoverso 3 LCit.
– Ai sensi del capoverso 4 dell’articolo 58a LCit si applicano l’articolo 26 LCit (condizioni generali per la naturalizzazione agevolata, vedi più indietro al punto 2.4.2.2.3.) e gli articoli 32–41 LCit (disposizioni comuni, ossia norme concernenti inclusione, minore età, domicilio, inchieste, tassa e annullamento; vedi per analogia in materia di disposizioni generali il capitolo 4.
b) Procedura
– Presentazione della domanda alla SEM (domicilio in Svizzera) o presso la rappresentanza svizzera (domicilio all’estero);
– esame formale a cura della SEM:
- completezza della domanda;
- compilazione di un albero genealogico;
- differenza rispetto all’articolo 58a LCit o 21 LCit: 1a e 2a generazione, art. 31b LCit, vedi "Compendio tabellare: quale articolo trova applicazione";
– acquisizione di un rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di domicilio o di un parere (annotazioni di servizio) ella rappresentanza svizzera;
– esame materiale: sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 LCit? Sussistono stretti vincoli con la Svizzera? (vedi capitolo 4, punto 4.7.2.4.);
– eventuali indagini supplementari della SEM (vedi art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.);
– verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (capitolo 4, punto 4.7.4.);
– decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
c) Caso particolare
Naturalizzazione agevolata del figlio di una cittadina svizzera ai sensi dell’articolo 58a LCit: anche il coniuge può accedere alla naturalizzazione agevolata? Anche il coniuge che possiede i requisiti di cui all’articolo 27 o 28 LCit può accedere alla naturalizzazione agevolata. Le due pratiche possono essere evase contemporaneamente. Vengono quindi emanate due decisioni, la prima in base all’articolo 58a LCit, l’altra all’articolo 27 o 28 LCit. In questo caso non è necessario che il coniuge, che ai sensi dell’articolo 58a LCit ha potuto accedere alla naturalizzazione agevolata, possieda la cittadinanza svizzera già al momento del matrimonio.
Una cittadina straniera (nata dal matrimonio tra una cittadina svizzera e uno straniero) ha acquisito la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino svizzero. In seconde nozze ha sposato uno straniero. Successivamente ha sposato un altro straniero. Il figlio nato dall’ultimo matrimonio vorrebbe essere naturalizzato. Dato che il padre è straniero, non è possibile applicare per analogia l’articolo 27 LCit. La madre potrebbe però, se non fosse già cittadina svizzera, presentare domanda ai sensi dell’articolo 58a capoverso 2 LCit; il figlio minorenne potrebbe in questo caso essere incluso nella sua naturalizzazione. Dato che però questa soluzione non è percorribile, il figlio può essere naturalizzato individualmente con procedura agevolata in applicazione analogica dell’articolo 58a capoverso 2 LCit.
Vedi anche sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 29 gennaio 2009, C- 1136/2006, Allegato II, 4.2.4.1.
2.4.2.2.11 Naturalizzazione agevolata per il figlio di padre svizzero
Art. 58c LCit: Naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero
Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età.
Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.
Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.
a) Definizione
L’articolo 58c LCit è una disposizione transitoria relativa all’articolo 1 capoverso 2 LCit e corrisponde estesamente all’articolo 31 LCit in vigore fino alla fine del 2005 e abrogato con effetto dal 1° gennaio 2006.
Le condizioni per la naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 58c LCit sono le seguenti:
– figlio di padre svizzero nato fuori matrimonio;
– la disposizione è basata sulla filiazione paterna. Il rapporto di filiazione con il padre stabilito attraverso il riconoscimento è stabilito in maniera retroattiva al momento della nascita del figlio. La nazionalità del padre al momento della nascita del figlio è quindi determinante (vedi a tal proposito la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 febbraio 2013; C-3479/2010/C-3510/2010/C-3511/2010, allegato II, 4.2.5.1).
– possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 2 LCit (costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre; al momento del riconoscimento da parte del padre svizzero, il figlio deve essere minorenne);
– nascita antecedente il 1° gennaio 2006;
– presentazione della domanda prima del compimento del ventiduesimo anno d’età: in questo caso non occorre il requisito degli stretti vincoli con la Svizzera;
– presentazione della domanda dopo il compimento del ventiduesimo anno d’età: richiesto anche il requisito degli stretti vincoli con la Svizzera; per la nozione di stretti vincoli vedi capitolo 4, punto 4.7.2.4;
– applicazione per analogia dei requisiti generali di cui all’articolo 26 LCit (integrazione, conformità all’ordinamento giuridico, non compromissione della sicurezza); vedi più indietro punto 2.4.2.2.3.
b) Procedura
– Presentazione della domanda alla SEM (domicilio in Svizzera) o presso la rappresentanza svizzera (domicilio all’estero);
– esame formale:
- completezza della domanda;
- il figlio deve essere nato anteriormente al 1° gennaio 2006; i bambini nati successivamente sono automaticamente cittadini svizzeri;
- il figlio deve essere minorenne al momento del riconoscimento da parte del padre;
- il padre deve essere cittadino svizzero al momento della nascita del figlio;
– richiesta di un sintetico rapporto cantonale d’inchiesta o di un parere (annotazioni di servizio) della rappresentanza svizzera (per figli di età non inferiore a 12 anni);
– esame materiale: sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 LCit? Sussistono stretti vincoli con la Svizzera se il figlio è di età superiore a 22 anni (vedi capitolo 4, punto 4.7.2.4.)?
– eventuali indagini supplementari a cura della SEM (vedi l’art. 27 più indietro al punto 2.4.2.2.4.);
– verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.4.);
– decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
c) Casi particolari
– Figlio riconosciuto prima della naturalizzazione del padre: è possibile includere il figlio minorenne nella domanda del padre.
– Consenso della madre per domande ai sensi dell’articolo 58c LCit: in linea di principio il consenso è necessario salvo il caso in cui il padre detenga da solo l’autorità parentale.
– Matrimonio dei genitori contratto successivamente: il figlio straniero minorenne, il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista automaticamente la cittadinanza svizzera, come se i suoi genitori fossero già stati sposati al momento della sua nascita.
2.4.3 Reintegrazione (art. 21, 23 e 58 LCit)
2.4.3.1 Osservazioni generali
2.4.3.1.1 Compendio delle diverse tipologie di reintegrazione
La legge prevede tre fattispecie di reintegrazione:
– ai sensi dell’articolo 21 LCit, in caso di perenzione della cittadinanza svizzera in seguito a nascita all’estero e omissione di notifica o di dichiarazione (per i requisiti vedi punto 2.4.3.3.);
– ai sensi dell’articolo 23 LCit, per i cittadini svizzeri svincolati dalla cittadinanza (per i requisiti vedi punto 2.4.3.4.);
– ai sensi dell’articolo 58 LCit, per le ex cittadine svizzere che hanno perso la cittadinanza svizzera prima del 1° gennaio 2006 per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito (per i requisiti vedi punto 2.4.3.5.).
I requisiti materiali per la reintegrazione (condizioni generali di cui all’articolo 18 LCit: vincoli semplici con la Svizzera, conformità all’ordinamento giuridico e non compromissione della sicurezza interna o esterna; condizioni particolari ai sensi dell’articolo di volta in volta applicabile) sono trattati più avanti nel capitolo 4.
Le spiegazioni relative alla procedura in generale e alla stesura dei rapporti d’indagine secondo gli art. 27 e 28 LCit valgono per analogia per le reintegrazioni, precisato che per queste ultime, la verifica dell’unione coniugale è caduca e in regola generale, non è necessario procedere a indagini approfondite, ciò che è comunicato all’autorità cantonale allo stesso tempo del mandato di indagine. Per quanto concerne le domande dall’estero, si applica la procedura secondo l’art. 28 LCit, ad eccezione delle indagini relative all’effettività dell’unione coniugale.
Per i richiedenti domiciliati in Svizzera, si parte dal principio che essi abbiano legami semplici con la Svizzera.
La procedura applicabile per la naturalizzazione agevolata si applica per analogia (vedi sopra: capitolo 2.4.2.2.)
2.4.3.2 Reintegrazione: principio
Art. 18 LCit: Principio
La reintegrazione presuppone che il richiedente: a. soddisfa le condizioni previste nell’articolo 21 o 23; b. ha vincoli con la Svizzera; c. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
a) Definizione
La reintegrazione ai sensi dell’articolo 18 LCit presuppone che il richiedente abbia vincoli semplici con la Svizzera, si conformi all’ordinamento giuridico svizzero e non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
aa) Vincoli con la Svizzera:
– La reintegrazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit e dell’articolo 58 LCit presuppone la sussistenza di vincoli semplici (persone all’estero, vedi capitolo 4, punto 4.7.2.3.).
– Nel caso di cui all’articolo 21 capoverso 2 LCit (domanda presentata dopo la scadenza del termine di 10 anni) e all’articolo 23 capoverso 2 LCit (domanda di reintegrazione di cittadini svizzeri svincolati dalla cittadinanza e residenti all’estero) la legge prescrive la sussistenza di stretti vincoli. A tale proposito si rimanda alle argomentazioni svolte in materia di criteri comuni di naturalizzazione (capitolo 4, punto 4.7.2.4.).
bb) Conformità all’ordinamento giuridico e non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera
– Per i criteri che prevedono di conformarsi all’ordinamento giuridico e di non compromettere la sicurezza della Svizzera si rimanda alle argomentazioni svolte in materia di criteri comuni di naturalizzazione (capitolo 4).
Dal 1° gennaio 2006 la conformità all’ordinamento giuridico svizzero è un requisito generale per la reintegrazione. A tale proposito valgono gli stessi principi che si applicano alla naturalizzazione agevolata e a quella ordinaria.
– In caso di residenza all’estero, la condizione secondo cui il candidato deve conformarsi all’ordinamento giuridico svizzero si applica "per analogia" (art. 18 cpv. 2). Come per la naturalizzazione agevolata, anche in questi casi si richiede - sempre che sia effettivamente ottenibile - un estratto del casellario giudiziale del Paese di residenza. In presenza di un reato che in Svizzera sarebbe passibile di una condanna tale da rendere impossibile la reintegrazione, la condizione della conformità all’ordinamento giuridico svizzero non è soddisfatta.
2.4.3.3 Perenzione in seguito a nascita all’estero
Art. 21 LCit: Perenzione in seguito a nascita all'estero
Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l’articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
a) Definizione
L’articolo 21 LCit riguarda il caso in cui una persona ha omesso, per motivi scusabili, la notifica necessaria ai sensi dell’articolo 10 LCit. Osservazione: in caso di nascita all’estero o se un genitore svizzero possiede anche un’altra cittadinanza, è necessario provvedere alla notifica/dichiarazione prima del compimento del ventiduesimo anno d’età, altrimenti la persona perde la cittadinanza. In questo caso è possibile presentare, entro 10 anni, una domanda di reintegrazione. Trascorso tale termine, la domanda può essere presentata solo se la persona ha stretti vincoli con la Svizzera.
La reintegrazione ai sensi dell’articolo 21 LCit presuppone che il candidato abbia perso la cittadinanza svizzera ai sensi dell’articolo 10 LCit (per maggiori dettagli relativamente a questa disposizione vedi più indietro al punto 2.3.3.).
Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit, può presentare domanda di reintegrazione entro dieci anni chi, per motivi scusabili, ha omesso la notifica o dichiarazione necessaria ai sensi dell’articolo 10 LCit e quindi ha perso la cittadinanza svizzera, sempreché siano soddisfatte le restanti condizioni di cui all’articolo 18 LCit (vedi più indietro punto 2.4.3.2.). Nello specifico, la legge richiede in questo caso solo un vincolo semplice con la Svizzera.
Il concetto di motivo scusabile va interpretato in senso molto generosamente, in fatti il Tribunale federale ha stabilito molti anni fa che anche l’ignoranza e l’inconsapevolezza costituiscono motivo scusabile. Ciò significa che l’esistenza di un motivo scusabile può essere negata al massimo nel caso in cui il candidato abbia perso intenzionalmente la cittadinanza svizzera. Negli ultimi anni l’UFM non si è mai dovuto occupare di un caso di questo genere.
Vedi anche a tal proposito la decisione del Tribunale federale del 6 maggio 2011, C- 276/2008 (allegato II, 4.3.3.1.).
Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit, la domanda di reintegrazione può essere presentata anche una volta trascorso il termine di dieci anni, ma solo in presenza di stretti vincoli con la Svizzera; inoltre, ai sensi dell’articolo 18 LCit, la persona candidata deve conformarsi all’ordinamento giuridico e non compromettere la sicurezza della Svizzera.
b) Procedura
– Inoltro della domanda alla SEM (domicilio in Svizzera) o alla rappresentanza svizzera (domicilio all’estero).
– Controllo formale:
- completezza della documentazione relativa alla domanda
- compilazione di un albero genealogico
- differenza rispetto all’articolo 58a LCit o 21 LCit: 1a e 2a generazione, articolo 31b e
LCit; vedi "Compendio tabellare: quale articolo trova applicazione"
– Acquisizione di un rapporto d’inchiesta dal Cantone di origine o di un parere (annotazioni di servizio) della rappresentanza svizzera.
– Esame materiale: sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18 LCit? Sussistono stretti vincoli come da capoverso 2 (vedi anche capitolo 4, punto 4.7.2.4.)?
– Eventuali indagini supplementari della SEM (vedi più indietro al punto 2.4.2.2.4.e).
– Verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (capitolo 4, punto 4.7.4.).
– Decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
Conclusioni / breve panoramica:
Se non c’è stata alcuna notifica, perdono la cittadinanza svizzera:
2a generazione di svizzeri all’estero: a 22 anni d’età (oppure dal 1° luglio 1985 mediante inclusione nella perenzione subita dai genitori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LCit; prima del 1° luglio 1985, i figli di una cittadina svizzera o di un cittadino svizzero che abbiano perso la cittadinanza svizzera ai sensi dell’articolo 10 LCit, non erano inclusi nella perenzione subita dal genitore! La cittadinanza svizzera si perdeva in questi casi solo dopo aver compiuto 22 anni).
1a generazione di svizzeri all’estero: a) il 30 giugno 1988 (disposizione transitoria applicata alle persone nate prima del 1° luglio 1966); b) se compiono 22 anni dopo il 30 giugno 1988: al compimento dei 22 anni
Reintegrazione / perenzione ai sensi del vecchio articolo 57 capoverso 9 LCit / esempio concreto
Un cittadino svizzero nato all’estero nel 1938 in prima generazione ha perso la cittadinanza svizzera il 30 giugno 1988 a seguito dell’applicazione dell’articolo 57 capoverso 9 LCit. Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LCit sono stati inclusi nella perenzione due figli minorenni. Il padre ha poi presentato una domanda di reintegrazione, in cui però poteva essere incluso uno solo dei due figli, l’altro essendo nel frattempo diventato maggiorenne. Ma anche il figlio maggiorenne – che al momento della perenzione aveva 15 anni – poteva chiedere la reintegrazione entro dieci anni, cioè entro il 30 giugno 1998. In virtù della revisione di legge del
3 ottobre 2003, vigente dal 1° gennaio 2006, il figlio menzionato può tuttora presentare una domanda secondo la predetta disposizione, sempreché abbia vincoli stretti con la Svizzera.
Non sempre la perenzione si verifica necessariamente al compimento del ventiduesimo anno d’età
Primo caso: inclusione nella perenzione dei genitori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LCit
Qualora il candidato sia incluso nella perenzione di uno dei genitori - evento possibile solo dal 1° gennaio 1985 in virtù del nuovo articolo 10 capoverso 2 LCit, in quanto prima non era prevista l’inclusione dei figli nella perenzione dei genitori -, la perenzione non si verifica al compimento del ventiduesimo anno d’età, ma in un momento precedente, quando il figlio è ancora minorenne. Dal momento della perenzione decorre il periodo di dieci anni utile ai fini della reintegrazione ai sensi dell’articolo 21 LCit.
Secondo caso: perenzione il 30 giugno 1988 ai sensi dell’allora vigente articolo 57 capoverso
LCit per cittadini svizzeri nati all’estero in prima generazione e non notificati ad alcuna autorità svizzera
Questa disposizione transitoria si applicava a persone nate all’estero in prima generazione prima del 1° luglio 1966 e non notificate ad alcuna autorità svizzera. In tutti questi casi la perenzione si verificava il 30 giugno 1988. Dal 1° luglio 1985 decorreva il periodo di tre anni utile per l’effettuazione di una notificazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LCit.
2.4.3.4 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Art. 23 LCit: Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.
Il candidato che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un’altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all’estero.
a) Definizione
L’articolo 23 LCit contempla la possibilità, per chi è stato svincolato dalla cittadinanza, di presentare una domanda di reintegrazione, qualora la persona risieda da un anno in Svizzera. Il richiedente che è stato svincolato della cittadinanza svizzera per acquisire o mantenere un'altra cittadinanza può presentare la domanda anche se risiede all'estero, purché abbia vincoli stretti con la Svizzera.
L’articolo 23 LCit riguarda la reintegrazione di persone svincolate dalla cittadinanza svizzera ai sensi degli articoli 42 e segg. LCit, quindi ex cittadine svizzere e ex cittadini svizzeri che hanno rinunciato alla cittadinanza svizzera avendo la residenza all’estero e da un anno sono
tornati a risiedere in Svizzera oppure hanno stretti vincoli con la Svizzera (vedi più indietro al punto 2.3.4.).
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LCit, chi è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare domanda di reintegrazione. In questi casi, i requisiti per la reintegrazione sono (in combinato disposto con l’articolo 18 LCit):
– residenza da un anno in Svizzera;
– vincoli semplici (già presenti in virtù della residenza in Svizzera da un anno) (vedi capitolo 4, punto 4.7.2.3.);
– conformità all’ordinamento giuridico svizzero (vedi capitolo 4, punto 4.7.3.);
– non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera (vedi capitolo 4, punto 4.7.4.).
Con riferimento all’articolo 21 capoverso 2 LCit, presentano solitamente domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera solo le persone che, al fine di possedere i requisiti per l’acquisizione o il mantenimento di un’altra cittadinanza, ai sensi della legislazione di questo altro Paese devono rinunciare alla cittadinanza finora posseduta. Dal canto suo la Svizzera non ostacola più la doppia cittadinanza dal 1992. Molti altri Stati esteri prevedono disposizioni analoghe.
b) Procedura
- inoltro della domanda alla SEM (residenza in Svizzera) o alla rappresentanza svizzera (residenza all’estero);
- esame formale: completezza della domanda e criteri d’idoneità per la residenza di cui al capoverso 1 (un anno di residenza in Svizzera);
- acquisizione di un sintetico rapporto cantonale d’inchiesta (in caso di residenza in Svizzera) oppure di un parere (annotazioni di servizio) della rappresentanza svizzera;
- esame materiale: sono soddisfatte le condizioni richieste, in particolare quella relativa agli stretti vincoli di cui al capoverso 2 (vedi anche capitolo 4, punto 4.7.2.4.)?
- eventuali indagini supplementari della SEM (vedi più indietro al punto 2.4.2.2.4.e);
- verifica della conformità all’ordinamento giuridico e della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (vedi anche capitolo 4, punto 4.7.4.);
- decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.9.).
Dal 1° gennaio 2006 si può presentare una domanda di reintegrazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 LCit - anche se il candidato non risiede da un anno in Svizzera - se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– Il candidato è stato svincolato perché potesse acquisire o mantenere un’altra cittadinanza (in tutti gli altri casi trova applicazione solo l’articolo 23 capoverso 1 LCit, quindi la reintegrazione è possibile solo se il candidato risiede da un anno in Svizzera)
– Stretti legami con la Svizzera (vedi capitolo 4, punto 4.7.2.4.)
– Conformità all’ordinamento giuridico svizzero (vedi capitolo 4, punto 4.7.3.)
– Non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera (vedi capitolo 4, punto 4.7.4.)
2.4.3.5 Reintegrazione di ex svizzere
Art. 58 LCit: Reintegrazione di ex svizzere
La donna che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.
Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41.
a) Definizione
L’articolo 58 LCit si occupa della reintegrazione di ex cittadine svizzere che, prima del 1° gennaio 2006, hanno perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del coniuge.
L’articolo 58 LCit è una semplice disposizione transitoria, in quanto la causa della perdita della cittadinanza in conseguenza della parità di trattamento tra uomini e donne dal 1992 non è più prevista. Ai sensi dell’articolo 58 LCit la donna che, per matrimonio o inclusione nello svincolo del coniuge, ha perso la cittadinanza svizzera, può presentare una domanda di reintegrazione.
Fino al 31 dicembre 1991 una cittadina svizzera che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza se con il matrimonio acquistava la cittadinanza del marito o se già la possedeva e se durante il periodo di pubblicazione del matrimonio e la celebrazione non aveva dichiarato di voler mantenere la cittadinanza svizzera (vecchio art. 9 LCit). Prima del 1° gennaio 1953 - quando è entrata in vigore la Legge sulla cittadinanza - non c’era, per le donne interessate, alcuna possibilità di evitare la perdita della cittadinanza svizzera rilasciando una dichiarazione come quella appena illustrata. Dal 1° gennaio 1992 questa disposizione discriminatoria non esiste più. Il matrimonio di una cittadina svizzera con uno straniero non comporta quindi più, in nessun caso, la perdita della cittadinanza svizzera. Per i dettagli in merito vedi Allegato III, punto 1.
Per i requisiti vedi anche il punto 2.4.3.
b) Procedura
- Presentazione della domanda alla SEM (residenza in Svizzera) o alla rappresentanza svizzera (residenza all’estero).
- Compilazione di un albero genealogico.
- Esame formale da parte della SEM: verifica della presenza di tutti i documenti necessari, e in particolare del fatto che la moglie abbia perso la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino straniero.
- Acquisizione di un breve rapporto cantonale d’inchiesta (in caso di residenza in Svizzera) o annotazioni di servizio della rappresentanza svizzera.
- Differenza rispetto all’articolo 31b LCit o 58a LCit:
o L’articolo 31b LCit si occupa del caso in cui uno dei genitori del bambino ha perso la cittadinanza svizzera; l’articolo 21 LCit si occupa invece di una persona che possedeva la cittadinanza, ma che l’ha persa avendo omesso di effettuare la necessaria notifica di cui all’articolo 10 LCit (in caso di nascita all’estero: necessità di dichiarare, prima del compimento del ventiduesimo anno d’età, di voler mantenere la cittadinanza).
o L’articolo 58a LCit si occupa di figli nati prima del 1° luglio 1985 da madre svizzera (al momento o prima del parto del figlio), che a quell’epoca non hanno potuto acquistare la cittadinanza svizzera; invece l’articolo 21 LCit si occupa della perdita della cittadinanza per omessa notifica/dichiarazione (vedi più indietro al punto 2.4.3.3.).
- Esame materiale: sono soddisfatte le previste condizioni, in particolare sussiste un vincolo semplice con la Svizzera (vedi anche il capitolo 4, punto 4.7.2.4.)? Ai fini della reintegrazione è pertanto sufficiente che siano soddisfatte le relative condizioni generali di cui all’articolo18, definite (come per l’art. 21 cpv. 1 LCit) in applicazione dell’articolo 18 LCit;
- eventuali ulteriori indagini della SEM (vedi più indietro all’articolo 27 punto 2.4.2.2.4.);
- verifica dei requisiti del rispetto dell’ordinamento giuridico e della non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (capitolo 4, punto 4.7.3. e punto, 4.7.4.);
- decisione e comunicazione di passaggio in giudicato (vedi capitolo 3, punto 3.8.).
2.5 Notifica delle decisioni
La notifica di una decisione di stralcio, ad esempio a seguito di ritiro della domanda, non prevede la riscossione di una tassa.
2.5.1 Notifica della decisione e/o dell’autorizzazione di naturalizzazione
in Svizzera
2.5.1.1 Spedizione
Di norma, l’autorizzazione federale di naturalizzazione nell’ambito della naturalizzazione ordinaria, ovvero la decisione di naturalizzazione (nelle procedure di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione) è notificata con invio contro rimborso presso il domicilio in Svizzera del candidato.
Le decisioni negative concernenti richieste di naturalizzazione, le decisioni riguardanti l’annullamento della naturalizzazione sono normalmente spediti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dietro invio di fattura, quindi non contro rimborso.
2.5.1.2 Destinatari
Naturalizzazione ordinaria: l’autorizzazione di naturalizzazione è notificata al Cantone di domicilio. La SEM o il Cantone di domicilio può notificare la decisione al richiedente (o al suo rappresentante legale).
Naturalizzazione agevolata o reintegrazione: la decisione è notificata al candidato (o al suo rappresentante legale). Anche il Cantone di origine e il Comune di domicilio ne ricevono un esemplare e hanno facoltà di interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) entro 30 giorni.
2.5.2 Notifica della decisione all’estero
2.5.2.1 Spedizione
Se il candidato ha il proprio domicilio all’estero, la decisione e la comunicazione di passaggio in giudicato sono notificate alla rappresentanza svizzera all’estero una volta scaduto il termine utile per il ricorso. In caso di notifica di decisione negativa, va tenuto conto del fatto che alla presentazione della domanda la tassa è già stata corrisposta in via anticipata. In caso di notifica di uno stralcio è necessario provvedere al rimborso della tassa.
2.5.2.2 Destinatari
In caso di naturalizzazione agevolata o reintegrazione, la decisione è notificata al Cantone di origine, che ha facoltà di interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) entro 30 giorni.
Se non viene interposto ricorso, la decisione è notificata alla rappresentanza svizzera e al candidato (o al suo rappresentante legale) unitamente alla comunicazione di passaggio in giudicato.
2.6 Stralci
Se, nel contesto del diritto di essere sentito, il richiedente accetta di ritirare la domanda di naturalizzazione, la pratica è tolta di ruolo senza spese.
In questo caso l’emolumento per la domanda presentata all’estero è rimborsato al richiedente.
2.7 Passaggio in giudicato della decisione di naturalizzazione e
comunicazione di passaggio in giudicato in caso di naturalizzazione agevolata e reintegrazione
2.7.1 Passaggio in giudicato
Le decisioni sulla naturalizzazione agevolata e la reintegrazione acquistano efficacia trascorso infruttuosamente il termine utile di 30 giorni per il ricorso e tenuto conto di un congruo periodo di tempo di due giorni per la notifica.
Va rilevato che, ai sensi dell’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), la decorrenza dei termini si interrompe: a) dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo Pasqua compreso; b) dal 15 luglio al 15 agosto compreso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso.
Se entro il termine utile per interporre ricorso, perviene al Tribunale amministrativo federale un ricorso avverso la decisione di naturalizzazione, tale decisione non passa in giudicato.
2.7.2 Comunicazione di passaggio in giudicato
Trascorso infruttuosamente il termine utile per il ricorso, si procede alla comunicazione di passaggio in giudicato.
2.7.2.1 Destinatario
La comunicazione di passaggio in giudicato è notificata al candidato (o al suo rappresentante legale), alla rappresentanza svizzera all’estero e al Cantone di origine.
Il candidato (o il suo rappresentante legale) e la rappresentanza svizzera ricevono a questo punto anche la decisione di naturalizzazione.
Per i figli minorenni, la comunicazione di passaggio in giudicato è notificata al detentore dell’autorità parentale.
2.7.2.2 Iscrizione nel registro di stato civile
L’iscrizione può essere effettuata solo successivamente alla comunicazione di passaggio in giudicato.
Il Cantone di origine è competente in materia di iscrizione nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar).
In caso di domicilio in Svizzera: la persona naturalizzata può chiedere al competente ufficio cantonale dei passaporti il rilascio del passaporto svizzero o della carta d’identità svizzera solo dopo che è stata effettuata l’iscrizione nel registro dello stato civile.
http://www.schweizerpass.admin.ch/pass/it/home/ausweise/antrag.html
In caso di domicilio all’estero: in materia di emissione di documenti di identità, le rappresentanze svizzere seguono le medesime procedure adottate dalle autorità cantonali. Di regola si utilizza Infostar come sistema di riferimento.
Questioni particolari:
– Sotto il profilo giuridico è possibile che la decisione passi anticipatamente in giudicato se tutti i soggetti legittimati a ricorrere (in particolare il Cantone di origine/Comune d’origine, Cantone di domicilio/Comune di domicilio) rinunciano esplicitamente al loro diritto di ricorso. Le relative dichiarazioni scritte di rinuncia devono però essere presentate in originale alla SEM.
– Nuove importanti informazioni successive alla decisione ma precedenti il passaggio in giudicato: nella misura in cui non sia ancora trascorso il termine utile per il ricorso e le decisioni non siano quindi ancora passate in giudicato, le decisioni di naturalizzazione possono essere ritirate dalla SEM, ossia annullate. Se al candidato è stata notificata la comunicazione di passaggio in giudicato, deve essere aperta una procedura per l’annullamento della naturalizzazione.
– Prassi: 2007/29, Sentenza del Tribunale amministrativo federale nella causa W. e C., C- 1133/2006 del 12 luglio 2007 (vedi Allegato II, 2.6.1.).
2.8 Tasse
Art. 38 LCit: Tasse
Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.
La tassa federale è condonata in caso d’indigenza.
2.8.1 Base giuridica
Ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 LCit, le autorità federali e quelle cantonali e comunali possono riscuotere, per le loro decisioni, al massimo le tasse che servono a coprire le spese procedurali. Tale disposizione si applica a decorrere dall’entrata in vigore della relativa revisione della legge in data 1° gennaio 2006. Il capoverso 2 dell’articolo 38 LCit, secondo cui la Confederazione esenta dal pagamento della tassa i candidati privi di mezzi, non si applica ai Cantoni e ai Comuni, che possono adottare una soluzione diversa.
La SEM non accetta pagamenti rateali.
Alla Confederazione non compete l’individuazione dell’ammontare delle tasse applicate da Cantoni e Comuni per la copertura delle spese in materia di naturalizzazione. A fronte della molteplicità delle procedure di naturalizzazione ordinaria applicabili, il legislatore ha rinunciato a imporre a Cantoni e Comuni un tetto alla spesa e a fissare aliquote massime per le tasse da riscuotere. Data la natura giuridica delle tasse in quanto corrispettivo di una prestazione dello Stato, ne consegue che per il calcolo del suo ammontare ci si debba basare sul valore della prestazione stessa, che si determina applicando i principi della copertura dei costi e di equivalenza. Il principio della copertura dei costi prevede che il ricavo complessivo non debba superare i costi globali del ramo amministrativo in questione (vedi ad es. DTF 126 I 180, Allegato II, 2.7.1.). Il principio di equivalenza concretizza il principio della proporzionalità, il principio della parità di trattamento e il divieto di arbitrio; questo principio prevede che l’ammontare della tassa, in ciascun singolo caso, deve essere ragionevolmente proporzionale al valore che la prestazione dello Stato ha per la persona in questione. A tenore dell’articolo 38 le tasse non possono tuttavia superare le spese procedurali effettive. In certa misura, per motivi di economia procedurale è possibile una forfettizzazione. La proporzione tra l’ammontare della tassa e il valore della prestazione deve tuttavia essere mantenuta (vedi ad es. DTF 120 Ia 171, Allegato II, 2.7.2.). Già oggi i Cantoni e i Comuni hanno maturato una grande esperienza a livello amministrativo in diversi ambiti giuridici nonché una prassi pluriennale con il concetto di "tasse volte alla copertura delle spese". È possibile ricorrere a tale esperienza anche in occasione della fissazione delle tasse di naturalizzazione volte alla copertura delle spese. Dato che le procedure di naturalizzazione cantonali e comunali differiscono considerevolmente tra loro, i Cantoni e - a seconda della legislazione cantonale - i Comuni devono calcolare l’ammontare delle spese medie per una procedura di naturalizzazione. Riduzioni per famiglie o figli sono senz’altro possibili. Naturalmente la legislazione non impedisce a Cantoni e Comuni di riscuotere anche tasse inferiori che coprono soltanto parzialmente le spese cagionate.
Per le tasse applicate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM in materia di Legge sulla cittadinanza, l’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle tasse riscosse in applicazione
della LCit (Ordinanza sulle tasse LCit), RS 141.21, http://www.admin.ch/ch/i/rs/141_21/index.html (vedi anche il capitolo 1, 1.2.2.) riporta le aliquote fiscali relative alle diverse autorizzazioni e decisioni che ricadono nella sfera di competenza dell’Ufficio. Salvo il caso in cui tale ordinanza preveda diversamente, si applicano le disposizioni dell’Ordinanza federale generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (RS
L’ordinanza disciplina, oltre agli emolumenti per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione nel campo della Legge sulla cittadinanza, anche gli emolumenti spettanti ai Cantoni nella cornice della naturalizzazione agevolata e della reintegrazione per la stesura di rapporti d’inchiesta e per i controlli sullo stato civile dei candidati residenti all’estero.
Per eventuali altri emolumenti spettanti per i servizi resi dalle rappresentanze svizzere all’estero in relazione alla naturalizzazione, l’Ordinanza sulle tasse LCit rimanda all’Ordinanza del 29 novembre 2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (RS 191.11; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c191_11.html). Ai sensi dell’articolo 11 di tale ordinanza, le tasse riscosse, tra l’altro, per "la consulenza su questioni di diritto civile e di diritto di cittadinanza" (cpv. 2 lett. e) sono calcolate in ragione del dispendio di tempo e ammontano "per mezz’ora o frazione di mezz’ora a 75 franchi".
2.8.2 Tabella degli emolumenti
Le aliquote delle tasse riscosse per le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione ai sensi degli articoli 3 e 4 dell’Ordinanza sulle tasse LCit possono essere riassunte nel seguente compendio:
Tassa Aliquota massima tassa Tassa Confederale cantonale: federazione e Cantone
Autorizzazione di naturalizzazione Fr. 100.- Fr. 100.-
persone maggiorenni al deposito della domanda
(art. 3 cpv. 1 lett. a punto 1)
Autorizzazione di naturalizzazione Fr. 150.- Fr. 150.-
Coniugi che presentano domanda congiunta (art. 3 cpv. 1 lett. 2 punto 2)
Autorizzazione di naturalizzazione Fr. 50.- Fr. 50.-
per domanda presentata da persone minorenni (art. 3 cpv. 1 lett. 2 punto 3)
Naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 e 28 LCit Fr. 450.- Fr. 300.- per il rapporto Fr. 750.- Domicilio in Svizzera cantonale d’inchiesta
Naturalizzazione agevolata
articolo 28 LCit Fr. 450.- Fr. 100.- per il controllo Fr. 550.-
dello stato civile Domicilio all’estero
Altre naturalizzazioni agevolate e reintegrazioni Fr. 300.- Fr. 300.- per il rapporto Fr. 600.- per domanda presentata da persone mag- cantonale d’inchiesta giorenni Domicilio in Svizzera
Altre naturalizzazioni agevolate e reintegrazioni Fr. 300.- Fr. 100.- per il controllo Fr. 400.- per domanda presentata da persone mag- dello stato civile giorenni Domicilio all’estero Fr. 0.-- per decisioni basate sull’articolo 58c LCit Fr. 300.- (disposizioni transitorie, (art. 58c) figlio di padre svizzero)
Altre naturalizzazioni agevolate e reintegrazioni Fr. 150.- fino a Fr. 300.- per il rap- fino a per domanda presentata da persone mino- porto cantonale renni d’inchiesta Fr. 450.-
Domicilio in Svizzera
Altre naturalizzazioni agevolate e reintegrazioni Fr. 150.- Fr. 100.- per il controllo Fr. 250.- per domanda presentata da persone mino- dello stato civile renni Fr. 0.-- per decisioni ai Domicilio all’estero sensi dell’articolo 58c LCit Fr. 150.-- (disposizioni transitorie, figlio di padre svizzero) (art. 58c)
Rigetto richiesta articolo 13, naturaliz- Fr. 300.- Di regola nessuna tassa Fr. 300.- zazione agevolata o reintegrazione da cantonale supplementare parte della Divisione cittadinanza (decisione negativa, impugnabile)
Annullamento di una naturalizzazione Fr. 400.- Di regola nessuna tassa Fr. 400.- cantonale supplementare
Articolo 41 LCit
2.9 Questioni particolari
2.9.1 Procedure accelerate (criteri per tutti i tipi di naturalizzazione)
La legge non contiene chiarimenti sui criteri per l’evasione accelerata di una domanda di naturalizzazione, tanto meno regole di tipo procedurale al riguardo, come termini, ecc. Tuttavia talvolta, nell’operatività concreta, è opportuno evadere queste domande con procedura accelerata (ma non privilegiata). Di seguito si descrivono i criteri e il procedimento da seguire:
Criteri per l’evasione accelerata di una domanda di naturalizzazione
Una domanda va evasa con procedura accelerata quando la normale durata della pratica costituirebbe una prova di eccessivo rigore. Inoltre la procedura accelerata è possibile solo se sono indubbiamente soddisfatti i requisiti di legge per la naturalizzazione. Solo quando sono soddisfatti tutti i requisiti formali (ad es. termine di residenza, durata dell’unione coniugale, ecc.), è possibile richiedere un rapporto cantonale di inchiesta.
Ciò avviene in particolare quando il candidato:
– deve sostenere quanto prima un esame (ad es. esame di Stato in medicina, odontoiatria), e lo può fare solo se è cittadino svizzero;
– vuole frequentare la scuola reclute in età quanto più possibile precoce;
– prevede di essere assunto per coprire un posto per il quale è necessaria la cittadinanza svizzera (doganiere, poliziotto, direttore di un’impresa, guardia di sicurezza, ecc.), requisito il cui adempimento deve essere in grado di dimostrare con attendibilità, ad esempio mediante attestazione del datore di lavoro;
– senza la cittadinanza svizzera corre il rischio di rimanere senza lavoro (con attestazione del datore di lavoro);
– è figlio di genitore svizzero e corre il rischio di essere rapito dal genitore straniero;
– è un campione sportivo e dopo la naturalizzazione prevede di giocare nella squadra nazionale svizzera;
– è gravemente ammalato e vorrebbe poter diventare svizzero finché è in vita;
– se non si mettesse in atto una procedura accelerata per l’evasione della domanda, perderebbe l’attuale cittadinanza.
Questo elenco non è esaustivo. Certamente non rappresentano un valido motivo per l’adozione della procedura accelerata le maggiori opportunità di viaggiare per il candidato.