Fonte

Capitolo 1: Basi legali

Costituzione federale

Gli articoli 37 e 38 della Costituzione federale del 1999 contengono disposizioni relative alla cittadinanza.

L’articolo 37 Cost. contiene, da un lato, il principio della triplice cittadinanza, secondo cui può avere la cittadinanza svizzera soltanto chi possiede un’attinenza comunale e una cittadinanza cantonale (cpv. 1) e, dall’altro lato, il divieto della disparità di trattamento a causa della cittadinanza (cpv. 2).

L’articolo 38, invece, attribuisce alla Confederazione la competenza di disciplinare l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio o adozione, nonché la perdita della cittadinanza per altri motivi e la reintegrazione nella medesima (cpv. 1). La regolamentazione della naturalizzazione ordinaria compete ai Cantoni, ma la Confederazione emana prescrizioni minime e concede l’autorizzazione di naturalizzazione (cpv. 2). Infine, la Confederazione deve agevolare la naturalizzazione dei fanciulli apolidi (cpv. 3).

SOW / MAHON, n. 6

Messaggio del 9 agosto 1951, disponibile solo in francese e tedesco, rispettivamente pag. 671 e

pag. 675

Art. 24 Cost. Anche i cittadini dell’UE e dell’AELS dispongono di una mobilità geografica analoga

(art. 7 lett. b ALC)

Art. 25 Cost.

Art. 59 Cost.

GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme, pag. 97 seg.

Divisione Cittadinanza

Legislazione

Ogni Stato è sovrano per quanto riguarda la legiferazione in materia di cittadinanza. Il diritto della cittadinanza è, in generale, caratterizzato dai principi dello ius sanguinis e dello ius soli.

Alcuni Stati applicano il cosiddetto ius sanguinis, ovvero l’acquisto della cittadinanza per discendenza paterna o materna. Tra questi Stati, oltre alla Svizzera, figurano ad esempio la Germania e l’Austria. Altri Stati applicano invece lo ius soli, ovvero l’acquisto della cittadinanza in virtù della nascita sul territorio dello Stato in questione. Tra questi figurano gli Stati d’immigrazione classici come gli Stati Uniti, alcuni Stati del Sudamerica o il Canada. Altri Stati ancora, come ad esempio la Francia e l’Italia, applicano un sistema misto, che comprende elementi dello ius sanguinis e dello ius soli. L’acquisto della cittadinanza in virtù dello ius sanguinis o dello ius soli non richiede alcuna procedura di naturalizzazione e costituisce una modalità di acquisizione della cittadinanza per legge.

Il diritto della cittadinanza svizzera comprende «l’insieme delle norme giuridiche che riguardano la qualifica di cittadino e che determinano l’acquisizione e la perdita della cittadinanza» 7. Queste norme sono riunite in una legge federale (LCit) e in un’ordinanza principale di applicazione della legge federale (OCit). Alcuni aspetti del diritto materiale e del diritto procedurale sono trattati in disposizioni del Codice civile (CC), della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), delle legislazioni cantonali o di altre ordinanze menzionate nel presente Manuale.

La vigente legge sulla cittadinanza (LCit), come già la vecchia legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza, distingue due possibilità per acquisire la cittadinanza svizzera. L’acquisizione della cittadinanza e la sua perdita possono avvenire per legge o per decisione dell’autorità.

• Acquisizione e perdita per legge. Quando avviene per legge, l’acquisizione della cittadinanza può derivare dal rapporto di filiazione con un genitore svizzero, dal ritrovamento in Svizzera di un minore dalla filiazione ignota, ma anche dall’adozione da parte di un genitore svizzero. La perdita della cittadinanza per legge sopravviene in caso di annullamento del rapporto di filiazione, di adozione di un minore da parte di uno straniero o in seguito alla nascita all’estero se la persona non si annuncia presso una rappresentanza svizzera all’estero.

• Acquisizione e perdita per decisione dell’autorità. L’acquisizione della cittadinanza per decisione dell’autorità può verificarsi in seguito a una naturalizzazione ordinaria o agevolata, ma anche sulla base di una reintegrazione nella cittadinanza svizzera. La perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità sopravviene in caso di annullamento della naturalizzazione se la persona naturalizzata ha reso dichiarazioni false o occultato fatti essenziali, in seguito a una domanda di svincolo o in base a una decisione di revoca della cittadinanza.

GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme, pag. 13

Divisione Cittadinanza

La legislazione in materia di cittadinanza contiene relativamente poche disposizioni procedurali. Queste ultime dipendono dalla modalità di acquisizione o di perdita della cittadinanza. La LCit disciplina in particolare la procedura in materia di acquisizione e perdita per legge, di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione e di perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità. In caso di naturalizzazione ordinaria occorre fare riferimento non solo alla LCit, ma anche alla pertinente legge cantonale sulla cittadinanza.

Legge del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

La legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 1953, è il risultato di un processo legislativo che ha permesso di raccogliere in un’unica legge federale tutte le fonti che regolamentavano il diritto della cittadinanza 8.

Essa è stata sottoposta a numerose revisioni volte ad adeguarla alle esigenze di una società in continuo mutamento. Tra le prime modifiche vi sono quelle connesse alle revisioni del diritto della filiazione del 1972 e del 1976, che miravano rispettivamente a premettere al minore straniero l’acquisizione della cittadinanza dell’adottante svizzero 9 e ad assicurare la parità dei sessi in materia di acquisizione della cittadinanza per legge 10. Le revisioni del 1984 e 1990 hanno, a loro volta, eliminato alcune disparità di trattamento per le donne e i figli. La revisione del 2003 aveva lo scopo di agevolare la naturalizzazione ordinaria e di introdurre la naturalizzazione agevolata per gli stranieri della seconda e della terza generazione, ma è stata rigettata con la votazione del 26 settembre 2004 11.

Per una panoramica dettagliata delle modifiche cronologiche del diritto della cittadinanza si rimanda all'allegato "Storia" e all'allegato "Fonti giuridici" del Manuale relativo alla legge federale del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza.

Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit)

La nuova legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 con conseguente abrogazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza 12.

Messaggio del 9 agosto 1951, disponibile solo in francese e tedesco, rispettivamente pag. 671 e

pag. 675

Messaggio del 5 giugno 1974, pag. 112

Idem, pag. 50

Messaggio del 21 novembre 2001, pag. 1755

Allegato I LCit

Divisione Cittadinanza

Con l’entrata in vigore della legge sugli stranieri (LStr) nel 2008, si è reso necessario rivedere interamente la legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza per renderla coerente con le prescrizioni della LStr (l'attuale LStrI) in particolare per quanto riguarda i criteri d’integrazione, ma anche per unificare i requisiti comunali, cantonali e federali in materia di naturalizzazione e per semplificare la procedura 13.

In occasione della votazione popolare del 12 febbraio 2017, il Popolo svizzero ha accettato la naturalizzazione agevolata della terza generazione 14.

Irretroattività della nuova legge sulla cittadinanza

La nuova LCit si applica esclusivamente ai casi di acquisizione e perdita della cittadinanza per legge o per decisione dell’autorità a partire dal 1° gennaio 2018. L’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit).

Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della LCit sono trattate secondo le disposizioni della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza fino alla decisione relativa alla domanda (art. 50 cpv. 2 LCit). Più precisamente, per essere validamente trattate sotto il profilo della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza, queste domande devono essere state presentate prima del 1° gennaio 2018 presso un’autorità competente, utilizzando il modulo previsto a tal fine.

Modifiche importanti

La LCit riprende le modalità di acquisizione e di perdita della cittadinanza per legge e per decisione dell’autorità stabilite dalla legge del 1952. Gli scopi della LCit sono in particolare assicurare una maggiore coerenza con il diritto degli stranieri, migliorare gli strumenti decisionali e armonizzare le procedure e i termini di soggiorno cantonali e comunali 15.

Varie modifiche importanti sono state effettuate a seconda delle modalità di acquisizione e di perdita della cittadinanza, nonché in materia di procedura. L’ordinanza sulla cittadinanza svizzera costituisce il maggiore apporto di questa revisione.

Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2568

Decreto del CF del 13 aprile 2017, pag. 2961

Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2568

Divisione Cittadinanza

Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (OCit)

L’OCit è un’ordinanza d’esecuzione della LCit ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (art. 32 OCit). Essa disciplina in dettaglio i concetti e le condizioni d’integrazione rette dalla LCit (art. 2 segg. OCit), oltre alla revoca della cittadinanza (art. 30 OCit). Essa stabilisce inoltre le procedure (art. 12 segg. OCit) e gli emolumenti per le decisioni prese in applicazione della LCit (art. 24 segg. OCit) 16.

• Concetti e condizioni d’integrazione. L’OCit precisa le condizioni d’integrazione applicabili per la naturalizzazione ordinaria, per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione. Esse includono il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 4 OCit), il rispetto dei valori della Costituzione (art. 5 OCit), le competenze linguistiche (art. 6 OCit), la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione (art. 7 OCit), l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione dei membri della famiglia (art. 8 OCit), nonché la familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 2 OCit). Inoltre, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 3 OCit). L’OCit prevede poi i casi in cui l’amministrazione deve tenere conto delle circostanze personali del richiedente che giustificano un basso livello di padronanza della lingua o che provano che il richiedente non è colpevole del mancato adempimento del requisito della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione (art. 9 OCit). L’OCit disciplina inoltre le ulteriori condizioni relative alla naturalizzazione agevolata e alla reintegrazione che concernono l’unione coniugale (art. 10 OCit) e i vincoli stretti con la Svizzera (art. 11 OCit).

• Procedura di naturalizzazione ordinaria. L’OCit fissa le modalità che devono essere rispettate per prendere una decisione cantonale di naturalizzazione (art. 13 OCit) e delimita le competenze delle autorità quando un richiedente si trasferisce durante la procedura di naturalizzazione (art. 12 OCit). Essa determina anche il contenuto dei rapporti d’indagine che le autorità competenti devono redigere (art. 17).

• Procedura di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione. L’OCit illustra le tappe da seguire per presentare ed esaminare le domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera (art. 14 OCit) e in caso di soggiorno all’estero (art. 15 OCit). Essa impone i termini procedurali che la SEM e i Cantoni sono tenuti a rispettare (artt. 22 e 23 OCit). L’autorità competente è incaricata di redigere i rapporti d’indagine, il cui contenuto deve rispettare le prescrizioni dell’OCit (art. 17 segg. OCit).

• Emolumenti. Per quanto l’OCit non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; art. 24 OCit). L’OCit prevede la riscossione anticipata degli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e delle decisioni della naturalizzazione nonché di quelli a favore dell’autorità cantonale competente (art. 27 OCit). Essa prevede anche

Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 2

Divisione Cittadinanza

la possibilità di aumentare o di ridurre gli emolumenti in funzione del caso concreto (art. 28 OCit) e disciplina l’incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera (art. 29 OCit).

L’OCit abroga l’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle tasse LCit, nonché l’ordinanza del 20 dicembre 2006 relativa all’introduzione del passaporto 2003 17.

Diritto internazionale

Nel diritto internazionale pubblico diverse convenzioni multilaterali o bilaterali disciplinano il settore della cittadinanza e codificano le prassi consuetudinarie e i principi di diritto internazionale pubblico in materia.

La piattaforma Internet EUDO Citizenship fornisce un quadro delle questioni concernenti l’acquisizione e la perdita della cittadinanza negli Stati membri dell’UE e in alcuni Stati terzi. Il sito contiene informazioni sulle basi legali nazionali e internazionali in materia di acquisizione e perdita della cittadinanza, su sviluppi attuali, statistiche e riferimenti bibliografici.

Convenzioni multilaterali

131/1 Convenzioni ratificate dalla Svizzera

Convenzione Raccolta Entrata in vigore Riferimento sistematica Convenzione del 13 settem- RS 0.141.0 18 giugno 1992 RU 1992 1779 bre 1973 intesa a ridurre il numero dei casi di apolidìa Convenzione del 28 settem- RS 0.142.40 1° ottobre 1972 RU 1972 2374 bre 1954 sullo statuto degli apolidi Convenzione del 28 lu- RS 0.142.30 21 aprile 1955 RU 1955 461 glio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 34)

RS 143.21

Divisione Cittadinanza

131/2 Convenzioni non ratificate dalla Svizzera

Diverse convenzioni multilaterali, non ratificate dalla Svizzera, disciplinano il settore della cittadinanza.

Convenzione Serie dei Trattati Entrata in vigore del Consiglio d’Europa Convention du Conseil de STCE 200 (non disponibile in 1° maggio 2009 l’Europe du 19 mai 2006 sur italiano) la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États Convention européenne du STE 166 (non disponibile in 1° marzo 2000 6 novembre 1997 sur la na- italiano) tionalité Convention du 6 mai 1963 STE 43 (non disponibile in 28 marzo 1968 sur la réduction des cas de italiano) pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités Convention de 1961 sur la _______ (non disponibile in 13 dicembre 1975 réduction des cas d’apatri- italiano) die 18

Per quanto riguarda le convenzioni bilaterali, solo lo Scambio di note del 24 aprile/1° maggio 1998 19 tra la Svizzera e l’Italia che agevola l’accesso alla doppia cittadinanza, entrato in vigore il 1° maggio 1998, disciplina questioni concernenti la cittadinanza. Tutte le altre convenzioni, segnatamente quella con l’Austria, la Colombia, gli Stati Uniti o la Francia, concernono soltanto la questione dell’obbligo di prestare servizio militare per le persone con doppia cittadinanza.

Principi generali del diritto e della prassi consuetudinaria internazionale

In materia di cittadinanza prevale generalmente il principio della sovranità nazionale. Ogni Stato legifera liberamente in questo settore. La sovranità dello Stato può essere limitata dai

Interpellanza n. 17.3481 della consigliera nazionale MASSHARDT Nadine del 15 giugno 2017; interpellanza n. 16.3126 del consigliere nazionale FRIDEZ Pierre-Alain del 16 marzo 2016.

RS 0.141.145.4 (RU 2000 1804

Divisione Cittadinanza

principi generali del diritto e dalla prassi internazionale in materia di cittadinanza, ma nessuna norma di diritto internazionale può costringere gli Stati a concedere la loro cittadinanza a stranieri.

I principi generali del diritto costituiscono una fonte di diritto internazionale 20. Per quanto riguarda la cittadinanza, tali principi si riassumono come segue 21:

• divieto per uno Stato di privare in modo arbitrario un individuo della sua cittadinanza;

• divieto di imporre una cittadinanza a un adulto suo malgrado, salvo in caso di cessione di territorio in tempo di pace;

• riconoscimento dell’acquisizione della cittadinanza sia per nascita sul suolo dello Stato (ius soli) che per filiazione (ius sanguinis) o per naturalizzazione;

• possibilità di rifiutare di concedere la cittadinanza in mancanza di elementi di collegamento se il richiedente non ha alcun legame con lo Stato in questione;

• possibilità per uno Stato di non prevedere la revoca della cittadinanza;

• possibilità di concedere ai propri cittadini la protezione diplomatica e consolare.

Diritti dell’uomo e cittadinanza

Anche il regime dei diritti dell’uomo limita la sovranità degli Stati per quanto riguarda la concessione e la revoca della cittadinanza. Gli Stati devono rispettare il divieto di discriminazione quando attuano le procedure di naturalizzazione.

Gli articoli 1 paragrafo 2 e 5 lettera d numero iii) della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 22 vietano ogni disposizione legale relativa alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione che discrimini i cittadini di un determinato Stato e che, in generale, non garantisca il diritto di ciascuno all’uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore, origine nazionale o etnica.

Per rispettare i diritti dell’uomo, le votazioni popolari relative alle domande di naturalizzazione devono rispettare i diritti fondamentali stabiliti nella Costituzione 23.

Art. 38 n. 1 lett. c dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

(RS 0.193.501)

GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme, pag. 24

RS 0.104

DTF 129 I 217, consid. 2.2.1 e DTF 129 I 232, consid. 3.5 seg.

Divisione Cittadinanza

Circolari e direttive

Direttive sui rapporti d’indagine

Stabilite sulla base dell’articolo 34 capoversi 2 e 3 LCit, nonché degli articoli 17 e 18 OCit, le direttive per la stesura dei rapporti d’indagine disciplinano la procedura per la stesura dei rapporti d’indagine per la naturalizzazione agevolata delle persone che risiedono in Svizzera. Esse concretizzano le disposizioni della LCit e dell’OCit, indicando le verifiche da effettuare e i giustificativi necessari per la redazione dei rapporti (vedi anche Rapporto d'indagine (modello) del cantone di domicilio attuale e rapporto d'indagine (modello) del precedente cantone di domicilio.

Le direttive sono applicabili unicamente per le domande di naturalizzazione indirizzate alla SEM dopo il 1° gennaio 2018. Esse sono vincolanti per la SEM e le autorità cantonali e comunali incaricate di svolgere la procedura di naturalizzazione agevolata.

Essi si applicano per analogia alla reintegrazione. Inoltre, le autorità precitate sono libere di applicarle o meno, per analogia, nell’ambito della naturalizzazione ordinaria.

Autorità federali

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera (art. 12 cpv. 1 Org-DFGP).

La SEM è autorizzata a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera (art. 14 cpv. 1 Org-DFJP). Oltre a queste competenze, la SEM garantisce una politica degli stranieri coerente e attua la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati. Infine, crea condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato (art. 12 cpv. 1 lett. a–c Org-DFGP).

Rappresentanze all’estero del Dipartimento federale degli affari esteri

Le rappresentanze svizzere all’estero del DFAE sono competenti per il ricevimento delle domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione se il richiedente vive all’estero.

Divisione Cittadinanza

Altre autorità federali interessate

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

Le autorità e i Cantoni sono tenuti a comunicare spontaneamente e senza indugio al SIC informazioni e conoscenze relative a una serie di attività e constatazioni (art. 4 LAIn; art. 1 OAIn).

Il SIC deve comunicare alla SEM i dati personali necessari per trattare le domande di naturalizzazione (Allegato 3 n. 9.2.1 OAIn), in particolare quelli relativi alle condizioni materiali di naturalizzazione.

Ufficio federale di giustizia (UFG)

L’UFG è competente in particolare per i dossier di estradizione, l’assistenza giudiziaria e le domande di cooperazione.

Ufficio federale dello stato civile (UFSC)

L’UFSC tiene aggiornato e sorveglia il registro dello stato civile Infostar, a cui sono collegati tutti gli uffici dello stato civile svizzeri.

Questo registro raccoglie tutti gli eventi di stato civile delle persone che soggiornano in Svizzera o all’estero previo annuncio presso una rappresentanza svizzera, che servono all’identificazione personale e a provare l’appartenenza di un individuo a una comunità giuridica.

Autorità cantonali e comunali

La procedura di naturalizzazione esige in particolare l’intervento, la collaborazione o il parere dei Cantoni e dei Comuni, che istituiscono le autorità competenti per applicare la LCit. Per conoscere lo svolgimento della procedura e gli organi competenti occorre quindi fare rifermento alla pertinente legge cantonale.

I Cantoni, infatti, dispongono di un’autonomia organizzativa 24 che permette loro, da una parte, di istituire gli organi preposti a una tale procedura, sempre nei limiti imposti dal diritto costituzionale federale 25, e dall’altra parte, di delimitare le competenze dei loro Comuni 26.

In materia di naturalizzazione ordinaria il diritto cantonale determina, in linea di principio, l’organo comunale autorizzato ad accordare l’attinenza comunale, a condizione che sia concessa

Art. 47 Cost.

Art. 38 cpv. 2 Cost.

Art. 50 cpv. 1 Cost.

Divisione Cittadinanza

la cittadinanza cantonale 27. La procedura di naturalizzazione riveste, in generale, un’importanza particolare a livello comunale 28 per il ruolo dei Comuni nel federalismo svizzero e per la loro attitudine a tenere conto delle specificità locali 29. Il richiedente è invitato a prendere contatto con l’organo comunale competente, che è il più idoneo a fornirgli informazioni sulla procedura di naturalizzazione.

Autorità di ricorso

Ultima istanza cantonale

Ogni Cantone deve istituire un’autorità giudiziaria, presso cui sia possibile presentare ricorso contro il rifiuto di concedere la naturalizzazione ordinaria, che funge da autorità cantonale di ultima istanza. Il ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (TF) non è ammissibile contro una decisione relativa alla naturalizzazione ordinaria (art. 38 lett. b LTF).

Per conoscere tale autorità cantonale occorre fare riferimento alla legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria propria di ogni Cantone.

Tribunale amministrativo federale (TAF)

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è competente per giudicare ricorsi presentati contro le decisioni della SEM nel settore della naturalizzazione che riguardano la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, la reintegrazione nella cittadinanza svizzera, la naturalizzazione agevolata, l’annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione e la revoca della cittadinanza.

Art. 37 cpv. 1 Cost.

GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme, pag. 357

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, pag. 80 segg.