Capitolo 8: Perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità e annullamento
Svincolo dalla cittadinanza svizzera (art. 37 segg. LCit)
Un cittadino svizzero può presentare una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera conformemente all’articolo 37 e seguenti LCit, in particolare se desidera acquistare la cittadinanza di uno Stato che non permette la doppia cittadinanza o se, avendo la doppia cittadinanza, rischia di perdere la cittadinanza straniera, che desidera invece conservare. Per presentare una tale domanda deve obbligatoriamente soggiornare in modo stabile e duraturo all’estero.
Condizioni
Art. 37 LCit Domanda di svincolo e decisione
Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 si applica per analogia.
Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.
Il richiedente che desidera essere svincolato dalla cittadinanza svizzera deve adempiere le seguenti condizioni cumulative:
• il richiedente è un cittadino svizzero che soggiorna all’estero. Soltanto un richiedente svizzero che soggiorna all’estero può presentare una domanda di svincolo conformemente all’articolo 37 LCit;
• al momento del deposito della domanda, il richiedente possiede una cittadinanza straniera o, se non la possiede ancora, gli è comunque stata assicurata da un altro Stato. Il richiedente svizzero non può presentare una domanda di svincolo se non possiede un’altra cittadinanza. Questa condizione garantisce che il richiedente non diventi apolide. Se il richiedente non possiede un’altra cittadinanza straniera quando deposita la domanda, deve dimostrare che un altro Stato gli ha assicurato la cittadinanza prima che gli possa essere concesso lo svincolo;
• il richiedente presenta una domanda espressa per scritto presso la competente rappresentanza svizzera all’estero o l’autorità cantonale competente del suo Cantone d’origine o di uno dei suoi Cantoni d’origine se ne ha più di uno. L’autorità non interviene d’ufficio in materia di svincolo.
Divisione Cittadinanza
Figli inclusi nello svincolo
Art. 38 LCit Estensione ai figli
Sono compresi nello svincolo i figli minorenni: a. posti sotto l’autorità parentale del genitore svincolato; b. che non risiedono in Svizzera; e c. che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato.
I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo soltanto qualora vi consentano per scritto.
Art. 32 LCit Maggiore età
Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall’articolo 14 del Codice civile1.
Principio
I figli minorenni del richiedente svizzero sono compresi nella sua domanda di svincolo su espressa richiesta del richiedente, che deve essere titolare dell’autorità parentale.
Così come il richiedente, anche i figli minorenni inclusi nello svincolo del genitore devono soggiornare all’estero e possedere un’altra cittadinanza o per lo meno dimostrare che un altro Stato ha loro assicurato la cittadinanza prima che venga loro concesso lo svincolo (v. punto 811, capitolo 8 del presente Manuale).
Particolarità
Lo svincolo di un figlio minorenne di età superiore ai 16 anni è valido soltanto con il suo consenso scritto. Se non fornisce il suo consenso, deve essere obbligatoriamente escluso dalla procedura di svincolo del genitore.
Il figlio minorenne di genitori svizzeri, che è compreso nello svincolo di uno dei genitori, può essere svincolato dalla cittadinanza soltanto se l’altro genitore, che conserva la cittadinanza svizzera, vi consente.
I figli di un richiedente che presenta una domanda di svincolo presso una rappresentanza svizzera all’estero non sono inclusi nello svincolo del genitore se soggiornano in modo stabile e duraturo in Svizzera.
Divisione Cittadinanza
Procedura
Art. 37 LCit Domanda di svincolo e decisione
Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 si applica per analogia.
Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.
813/1 Presentazione della domanda di svincolo
La procedura di svincolo viene avviata soltanto su domanda del richiedente. Il richiedente presenta la sua domanda per scritto:
• presso l’autorità cantonale competente del suo Cantone d’origine (art. 41 cpv. 1 LCit); oppure
• presso la rappresentanza svizzera all’estero più vicina al suo luogo di soggiorno (art. 15 cpv. 1 OCit). Nel caso in cui esistano diverse rappresentanze svizzere nel suo Stato di soggiorno, il richiedente fa riferimento all’elenco delle rappresentanze del DFAE (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/schweizer-vertretungen-im-ausland.html). La rappresentanza svizzera all’estero riceve la domanda, vi appone un timbro con la pertinente data e poi la trasmettere al Cantone d’origine competente.
813/2 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier
Art. 40 LCit Emolumenti
I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.
Art. 29 OCit Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera
Se l’autorità cantonale riscuote un emolumento per il trattamento di una domanda di svincolo, l’incasso è di sua competenza.
Divisione Cittadinanza
Emolumenti
Le rappresentanze svizzere all’estero possono riscuotere emolumenti per la procedura di svincolo conformemente alla OEm-DFAE (art. 26 OCit) a copertura del lavoro da loro effettuato.
L’autorità cantonale competente che riceve il dossier può riscuotere un emolumento per l’esame della domanda di svincolo (art. 40 LCit e art. 29 OCit). Dato che la SEM non riscuote un emolumento per il suo lavoro, soltanto l’autorità cantonale interessata è competente per l’incasso2. Occorre fare riferimento alle leggi e alle ordinanze cantonali sulla cittadinanza per conoscere l’ammontare dell’emolumento e il termine di pagamento.
Esame formale del dossier
L’esame formale del dossier è di competenza del Cantone d’origine.
813/3 Esame delle condizioni
Quando riceve la domanda, il Cantone d’origine competente si assicura che le condizioni degli articoli 37 e 38 LCit siano adempiute.
813/4 Decisione
Art. 39 LCit Atto di svincolo
Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
La SEM provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.
La SEM differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che le è stata assicurata.
Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 32
Divisione Cittadinanza
Art. 41 LCit Cittadini di più Cantoni
Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine.
Se un Cantone d’origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d’ufficio gli altri Cantoni d’origine.
813/41 Concessione dell’atto di svincolo
Principio
Quando viene presentata una domanda di svincolo, soltanto il Cantone d’origine del richiedente è competente per l’atto di svincolo (art. 37 cpv. 2 LCit). L’atto deve menzionare tutte le persone svincolate, vale a dire anche i figli minorenni del richiedente inclusi nello svincolo (art. 39 cpv. 1 LCit).
Notificazione
Se il Cantone d’origine accoglie la domanda, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali del richiedente (art. 41 cpv. 2 LCit). Il Cantone che ha deciso lo svincolo informa d’ufficio gli eventuali altri Cantoni d’origine (art. 41 cpv. 3 LCit).
Il Cantone d’origine trasmette l’atto di svincolo alla SEM, che lo notifica alla rappresentanza svizzera all’estero (art. 39 cpv. 2 LCit).
Quando la rappresentanza svizzera all’estero notifica l’atto di svincolo al richiedente, questi deve firmare una conferma di ricevimento, che viene poi trasmessa alla SEM e da questa al Cantone d’origine, affinché proceda all’iscrizione dello svincolo nel registro dello stato civile Infostar.
Nel caso in cui l’amministrazione non conosca l’indirizzo del richiedente, la SEM può pubblicare l’atto di svincolo nel Foglio federale. Tale pubblicazione ha gli stessi effetti di una notificazione personale (art. 39 cpv. 4 LCit). Il Cantone viene informato della pubblicazione.
813/42 Rifiuto di concedere l’atto di svincolo
Il Cantone è competente per la decisione di rifiuto in materia di svincolo.
Divisione Cittadinanza
Revoca della cittadinanza svizzera (art. 42 LCit)
Il diritto internazionale pubblico non vieta la revoca della cittadinanza a un cittadino da parte di un determinato Stato.
La revoca della cittadinanza secondo la LCit è un provvedimento amministrativo che deve essere adottato soltanto come ultima ratio3 e nel rispetto delle rigide condizioni dell’articolo 42 LCit e dell’articolo 30 OCit, nonché delle garanzie sancite dalla Costituzione federale.
Art. 42 LCit Revoca
La SEM può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
Condizioni formali
La SEM può revocare in ogni momento la cittadinanza svizzera a una persona, a prescindere da come sia stata acquisita, se le condizioni formali richieste sono adempiute cumulativamente:
• la persona deve essere cittadina di un altro Stato e possedere di conseguenza la doppia cittadinanza;
• la persona arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera;
• la revoca della cittadinanza è approvata dall’autorità del Cantone d’origine.
Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2606
Divisione Cittadinanza
Condizioni materiali
822/1 Principio
Art. 30 OCit Revoca della cittadinanza
Arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera chi: a. commette un crimine o un delitto secondo gli articoli 266, 266bis, 272–274, 275, 275bis e 275ter del Codice penale (CP); b. commette un grave crimine nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata; c. commette un genocidio (art. 264 CP), un crimine contro l’umanità (art. 264a CP), una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c CP) o un altro crimine di guerra (art. 264d–264h CP); d. oltraggia un altro Stato compromettendo in tal modo durevolmente i buoni rapporti della Svizzera con tale Stato (art. 296 CP).
La revoca presuppone una condanna passata in giudicato. Sono eccettuati i casi in cui un procedimento penale sarebbe impossibile poiché lo Stato in cui sono stati commessi i reati non ha la volontà o la capacità di portare a termine un procedimento penale o ossequiare una domanda estera di assistenza giudiziaria segnatamente in quanto il sistema giudiziario indipendente nel suo insieme o parte rilevante di esso è incapace di funzionare.
La revoca della cittadinanza svizzera avviene se la persona arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera (art. 42 LCit). L’articolo 30 capoverso 1 OCit contiene un elenco di reati penali che giustificano la revoca.
Di principio, la revoca può avvenire soltanto se una condanna penale è passata in giudicato (art. 30 cpv. 2 OCit). Tuttavia, la revoca può essere predisposta anche senza una condanna passata in giudicato vincolante per le giurisdizioni svizzere (art. 30 cpv. 2 OCit). Questa eccezione può essere giustificata da vari fattori. Può succedere che il perseguimento penale non possa essere portato a termine a causa di elementi tangibili, dovuti segnatamente a un sistema giudiziario non funzionante nello Stato competente, oppure di problemi legati alle prove giudiziarie, riconducibili, ad esempio, a una mancanza di volontà politica o di disponibilità a prestare assistenza giudiziaria da parte dello Stato dove è stato commesso il reato4. In questo caso la risultante impunità del colpevole non deve dar luogo a un trattamento di favore5. Se le condizioni sono adempiute cumulativamente, è giustificato che la SEM avvii una procedura di revoca.
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 34
Ibidem
Divisione Cittadinanza
822/2 Condotte e atti che giustificano la revoca
Art. 30 OCit Revoca della cittadinanza
Arreca grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera chi: a. commette un crimine o un delitto secondo gli articoli 266, 266bis, 272–274, 275, 275bis e 275ter del Codice penale (CP); b. commette un grave crimine nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata; c. commette un genocidio (art. 264 CP), un crimine contro l’umanità (art. 264a CP), una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c CP) o un altro crimine di guerra (art. 264d–264h CP); d. oltraggia un altro Stato compromettendo in tal modo durevolmente i buoni rapporti della Svizzera con tale Stato (art. 296 CP).
La revoca presuppone una condanna passata in giudicato. Sono eccettuati i casi in cui un procedimento penale sarebbe impossibile poiché lo Stato in cui sono stati commessi i reati non ha la volontà o la capacità di portare a termine un procedimento penale o ossequiare una domanda estera di assistenza giudiziaria segnatamente in quanto il sistema giudiziario indipendente nel suo insieme o parte rilevante di esso è incapace di funzionare.
822/21 Crimini o delitti secondo gli articoli 266, 266bis, 272–274, 275, 275bis e
Principio
I crimini o i delitti previsti dagli articoli 266, 266bis, 272–274, 275, 275bis e 275ter CP costituiscono crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale svizzera.
Può incorrere in una revoca della cittadinanza svizzera ogni persona che adempie le condizioni delle disposizioni seguenti:
• art. 266 CP: questa disposizione concerne gli attentati contro l’indipendenza della Confederazione;
• art. 266bis CP: questo articolo punisce le imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera;
• artt. 272–274 CP: queste disposizioni hanno per oggetto tutti gli atti di spionaggio contro la Svizzera e puniscono in particolare lo spionaggio politico, economico e militare;
Divisione Cittadinanza
• art. 275 CP e 275bis CP: questi articoli puniscono ogni attività che mira a mettere in pericolo l’ordine costituzionale svizzero. Più precisamente, puniscono gli attentati all’ordine costituzionale e la propaganda sovversiva.
• art. 275ter CP: questo articolo punisce le associazioni illecite, la cui attività consiste nel compiere atti sanzionati dagli articoli 266, 266bis, 272–274 e 275bis.
Beni giuridici protetti
I crimini di cui agli articoli succitati riguardano in particolare gli attentati alla sicurezza esterna e interna della Svizzera, all’indipendenza della Confederazione, alla sovranità territoriale della Svizzera, agli interessi economici, politici e militari svizzeri e all’ordine costituzionale svizzero.
822/22 Crimini gravi nel quadro di attività terroristiche, di estremismo violento o di criminalità organizzata (art. 30 cpv. 1 lett. b OCit)
Principio
Può incorrere in una decisione di revoca della cittadinanza svizzera ogni persona che, direttamente o indirettamente, è implicata nelle seguenti attività:
• attività commesse nel quadro del terrorismo. Esse consistono in reati gravi soprattutto contro civili o beni civili, commessi per intimidire una popolazione, facendo regnare la paura e il terrore, costringendo uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, o modificando lo Stato e la società6;
• attività commesse nel quadro dell’estremismo violento. Esse presuppongono forme di radicalizzazione politica e ideologica, che canonizzano la violenza come modus operandi. L’appartenenza a movimenti ideologici estremi o a partiti politici estremi costituisce un indizio di attività che possono essere commesse nel quadro dell’estremismo violento;
• attività commesse nel quadro della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è caratterizzata da reati complessi e da una struttura flessibile, segreta e professionale concepita per durare nel tempo7. Si tratta in particolare di attività che sono associate a strutture mafiose o al riciclaggio di denaro.
Divisione Cittadinanza
Beni giuridici protetti
Come per l’articolo 30 capoverso 1 lettera a OCit, i beni giuridici protetti sono la sicurezza esterna e interna della Svizzera, l’indipendenza della Confederazione, la sovranità territoriale della Svizzera e l’ordine costituzionale svizzero.
Il terrorismo, l’estremismo violento e la criminalità organizzata sono esplicitamente elencati all’articolo 3 OCit e costituiscono quindi motivi che giustificano il rifiuto della naturalizzazione o della reintegrazione nella cittadinanza svizzera di un richiedente straniero. La revoca della cittadinanza svizzera è dunque giustificata se la persona commette attività criminali di questo genere. Tuttavia, la revoca della cittadinanza deve essere assoggettata a criteri più rigidi della naturalizzazione8 e giustificata da circostante particolarmente gravi.
822/23 Genocidio, crimini contro l’umanità, grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 o altri crimini di guerra (art. 30 cpv. 1 lett. c OCit)
Principio
Il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono reati puniti rispettivamente dagli articoli 264, 264a e 264b segg. CP. Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19499 stabiliscono le regole in materia di conflitti armati e gli obblighi che le parti implicate devono rispettare. Questi reati costituiscono crimini particolarmente gravi commessi contro la comunità internazionale nel suo complesso10.
La decisione di revoca della cittadinanza può essere fondata sui reati seguenti:
• mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra;
• genocidio: l’autore ha la volontà di eliminare un gruppo a causa della sua appartenenza raziale, etnica, sociale, nazionale o politica11;
• crimini contro l’umanità: questi reati costituiscono una delle violazioni più gravi in materia di diritti umani e sono commessi in modo sistematico contro la popolazione civile12.
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 33
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 33
DUPUIS ET AL, art. 264, n. 3
DUPUIS ET AL, art. 264a, n. 2
Divisione Cittadinanza
Beni giuridici protetti
I beni giuridici protetti concernono in particolare il diritto di un gruppo alla propria esistenza13 in caso di genocidio e la dignità umana e il diritto alla vita in caso di crimini contro l’umanità. Essi riguardano invece le persone o i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra in caso di crimini di guerra.
La revoca della cittadinanza svizzera è giustificata nei confronti di qualsiasi persona con doppia cittadinanza implicata ai sensi dell’articolo 3 OCit in dette attività criminali poiché questi atti, da una parte, sono particolarmente gravi in considerazione dei beni giuridici violati e, dall’altra parte, possono avere conseguenze nefaste sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera.
822/24 Compromissione durevole dei buoni rapporti della Svizzera con un altro Stato in seguito a oltraggio a tale Stato (art. 30 cpv. 1 lett. d OCit)
Principio
Conformemente al diritto internazionale pubblico, gli Stati devono rispettarsi reciprocamente14 e impegnarsi a rispettare la sovranità nazionale degli altri Stati. A tal fine ogni Stato deve assicurarsi che le istituzioni e i rappresentanti degli altri Stati non vengano denigrati15.
L’articolo 296 CP punisce ogni compromissione durevole dei buoni rapporti della Svizzera con uno Stato estero in seguito a un oltraggio commesso nei confronti di tale Stato. L’oltraggio deve comportare una menzione esplicita di un rappresentante dello Stato estero (p. es. capo di governo o agente diplomatico), in modo che il reato non sia punibile se l’oltraggio all’onore pubblico ha per oggetto unicamente lo Stato estero come tale16.
Beni giuridici protetti
La Svizzera si sforza di avere rapporti rispettosi con gli Stati esteri; gli interessi della politica estera devono essere protetti in modo particolare.
Per garantire che questi rapporti non siano compromessi e che la sicurezza della Svizzera e la pace siano preservate, è giustificato revocare la cittadinanza svizzera alla persona che li minaccia.
DUPUIS ET AL, art. 264, n. 3
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 33
Ibidem
DUPUIS ET AL, art. 296, n. 8
Divisione Cittadinanza
Procedura
Notificazione dell’avvio della procedura di revoca
La SEM notifica l’avvio della procedura di revoca alla persona interessata mediante lettera con conferma di ricevimento e le concede il diritto di essere sentita. Se l’indirizzo è sconosciuto o se non è possibile contattare la persona, l’avvio della procedura è pubblicato nel Foglio federale. Autorità competenti
Occorre distinguere le competenze delle due autorità coinvolte:
• la SEM è competente per l’avvio della procedura di revoca della cittadinanza e per la decisione di revoca; essa deve ottenere il consenso dell’autorità del Cantone d’origine della persona interessata;
• l’autorità del Cantone di cui la persona possiede la cittadinanza deve dare il suo consenso alla decisione di revoca.
L’onere della prova è a carico della SEM, che deve provare in modo giuridicamente valido che la persona adempie le condizioni della revoca.
Emolumenti e decisione
Art. 24 OCit Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Decisione di revoca
Prima di prendere una decisione di revoca, la SEM concede alla persona interessata dal provvedimento il diritto di essere sentita.
Una volta che l’autorità si è convinta che la persona costituisca una minaccia, prende una decisione di revoca sulla base dell’articolo 42 LCit dopo aver consultato il o i Cantoni d’origine.
Notificazione
La notificazione della decisione di revoca avviene per lettera con conferma di ricevimento inviata all’indirizzo indicato dalla persona interessata. Se l’indirizzo è sconosciuto o se non è possibile contattare la persona, la decisione di revoca della cittadinanza è pubblicata nel Foglio federale.
Divisione Cittadinanza
Ricorso e passaggio in giudicato della decisione
Art. 47 LCit Ricorsi a livello federale
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
La decisone di revoca può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale17 entro un termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione18. Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).
La decisione di revoca passa in giudicato dopo la scadenza del termine di ricorso.
Effetti della decisione di revoca della cittadinanza
La revoca della cittadinanza comporta per la persona interessata la perdita della cittadinanza svizzera. La SEM ordina l’iscrizione della revoca nel registro dello stato civile Infostar, nonché il ritiro dei documenti d’identità svizzeri.
Annullamento della cittadinanza svizzera (art. 36 LCit)
Introduzione
L’annullamento è un provvedimento adottato dall’autorità competente per lottare contro gli abusi commessi da un richiedente per ottenere la cittadinanza svizzera nel quadro di una procedura di naturalizzazione ordinaria, agevolata o di reintegrazione, che hanno portato alla sua concessione.
La procedura di annullamento viene avviata ogni volta che sospetti sufficienti sono portati a conoscenza della SEM ed è condotta contro ogni persona che è stata naturalizzata o reintegrata nella cittadinanza svizzera, a prescindere che soggiorni in Svizzera o all’estero.
La SEM è competente per tutte le procedure di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in Svizzera o all’estero. In quest’ultimo caso la procedura si svolge per il tramite della rappresentanza svizzera all’estero nel luogo di soggiorno della persona interessata.
Divisione Cittadinanza
L’autorità cantonale è competente per tutte le procedure di annullamento della naturalizzazione ordinaria (art. 36 cpv. 3 LCit). Occorre fare riferimento alle leggi e ordinanze cantonali in materia.
Il termine «naturalizzazione» usato nel punto 83 e seguenti del presente Manuale si riferisce alla naturalizzazione agevolata e alla reintegrazione, che sono di competenza esclusiva della SEM.
Condizioni
Art. 36 LCit Annullamento
La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.
La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere annullata anche dall’autorità cantonale.
L’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che: a. al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all’articolo 9 nonché le condizioni d’idoneità di cui all’articolo 11; b. diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
Dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
Il termine d’attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l’annullamento.
Con la decisione d’annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d’identità.
L’annullamento della naturalizzazione ha luogo quando i criteri formali, relativi ai termini di prescrizione, e i criteri materiali, relativi ai motivi che giustificano l’annullamento, sono adempiuti cumulativamente.
Divisione Cittadinanza
831/1 Condizioni formali
La procedura di annullamento può essere avviata soltanto nel rispetto dei seguenti termini di prescrizione (art. 36 cpv. 2 LCit):
• entro un termine di due anni a partire dal momento in cui la SEM viene a conoscenza di un motivo di annullamento;
• al più tardi entro un termine di otto anni dalla notifica della decisione di naturalizzazione.
831/2 Condizioni materiali
831/21 Principio
Conformemente all’articolo 36 capoverso 1 LCit, la SEM annulla la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o occultando fatti essenziali.
La SEM avvia una procedura di annullamento se ha sufficienti informazioni che la portano a sospettare che la naturalizzazione sia stata concessa quando non avrebbe dovuto. Per ottenere la cittadinanza svizzera, il richiedente ha dunque suffragato la sua domanda con dichiarazioni false o ha occultato fatti essenziali, inducendo la SEM in errore.
La persona interessata dalla procedura di annullamento ha rilasciato dichiarazioni false in particolare se, durante la procedura di naturalizzazione, ha trasmesso alla SEM informazioni o documenti che non erano conformi alla verità o che non riflettevano la sua situazione personale effettiva, inducendo la SEM a credere che il richiedente adempisse le condizioni legali al momento della concessione della cittadinanza.
L’occultamento di fatti essenziali consiste in particolare nell’omissione volontaria di informazioni esatte e complete sugli elementi determinanti per la procedura di naturalizzazione o di reintegrazione. In questo caso la persona interessata dalla procedura di annullamento non ha informato l’autorità competente di un cambiamento della sua situazione, sapendo che sarebbe stato di ostacolo all’ottenimento della cittadinanza svizzera.
In caso di dichiarazioni false o di occultamento di fatti essenziali durante una procedura di naturalizzazione, la persona interessata viola scientemente l’obbligo di collaborare cui è sottoposta in virtù dell’articolo 21 OCit.
Divisione Cittadinanza
831/22 Annullamento della naturalizzazione agevolata in relazione alla stabilità dell’unione coniugale
Principio
Al momento del deposito della domanda e fino alla decisione di naturalizzazione, il coniuge di un cittadino svizzero deve dimostrare di perseguire un’unione coniugale stabile19, effettiva e duratura con quest’ultimo, così da formare una comunità di fatto, in cui esiste una volontà comune di preservare tale unione anche in futuro e al di là della naturalizzazione agevolata. Prima che sia concessa la cittadinanza svizzera, i coniugi firmano una dichiarazione concernente il carattere effettivo della loro unione coniugale e sono avvertiti del fatto che, in caso di dichiarazioni false od occultamento di fatti essenziali, sarà avviata contro di loro una procedura di annullamento conformemente all’articolo 36 LCit. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 4 del presente Manuale.
I casi più frequenti di annullamento si verificano in seguito alla naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero, ottenuta in virtù dell’articolo 21 LCit. Il richiedente corre il rischio essere sottoposto a una procedura di annullamento se sfrutta l’istituto del matrimonio per eludere le disposizioni di diritto degli stranieri o di diritto della cittadinanza. Di conseguenza, la condizione essenziale della naturalizzazione agevolata sotto il profilo dell’articolo 21, ossia l’unione coniugale, non è rispettata se esistono indizi oggettivi che dimostrano che l’unione non è stabile o non è effettiva e che la persona interessata ne era consapevole al momento della concessione della cittadinanza.
Elemento oggettivo
In caso di dubbi seri in merito all’esistenza di un’unione coniugale effettiva, stabile e duratura, l’autorità competente può basarsi su un insieme di indizi per fondare l’avvio di una procedura di annullamento, dal momento che l’unione coniugale riguarda elementi psichici e la sfera intima.
A titolo illustrativo, per giustificare i suoi dubbi la SEM può tenere conto in particolare degli indizi seguenti e avviare una procedura di annullamento dopo la concessione della cittadinanza se:
• i coniugi si trovano in una situazione di separazione di fatto, per cui uno dei due ha lasciato il domicilio o i due hanno deciso di vivere separatamente20;
• sono state avviate ovvero pronunciate misure di protezione dell’unione coniugale;
• un giudice ha pronunciato la separazione;
Divisione Cittadinanza
• esiste una procedura di divorzio avviata dai coniugi o da uno di loro21;
• uno dei coniugi ha intrattenuto o intrattiene rapporti extraconiugali, che hanno in particolare portato alla nascita di un figlio fuori dal matrimonio22, oppure conduce una doppia vita con un altro partner;
• altri indizi dimostrano che il richiedente ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero per ottenere un permesso di soggiorno23;
• vi sono motivi fondati per presumere che uno dei coniugi si trovi in una situazione di bigamia24;
• il richiedente o il coniuge svizzero offre pratiche sessuali dietro remunerazione dopo il matrimonio25 o frequenta gli ambienti della prostituzione. Occorre valutare l’insieme degli indizi, corroborato dal concatenamento temporale degli eventi che hanno caratterizzato l’unione coniugale, in modo da stabilire una presunzione di fatto, secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta in seguito a una dichiarazione falsa o un occultamento di fatti26.
Elemento soggettivo
Oltre agli elementi oggettivi, l’unione coniugale può essere considerata instabile se la persona interessata dalla procedura di annullamento era consapevole, durante la procedura di naturalizzazione o al momento della concessione della cittadinanza, che la sua unione coniugale non era orientata a un futuro duraturo a causa di difficoltà tra i coniugi.
Un’unione domestica che esiste da diversi anni non viene meno in un breve lasso di tempo, senza che un avvenimento straordinario ne sia la causa e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo anche nel caso in cui non vi siano figli, patrimonio o dipendenza finanziaria di uno dei coniugi rispetto all’altro27.
Ibidem
Decisione del Tribunale amministrativo federale F-5613/2020 del 19 dicembre 2022, consid. 5.2
Decisione del Tribunale federale 1C_180/2014 del 2 settembre 2014, consid. 2.1.2
Decisione del Tribunale amministrativo federale F-5613/2020 del 19 dicembre 2022, consid. 5.2
Decisioni del Tribunale amministrativo federale C-934/2010 del 13 dicembre 2010, consid. 3.3, C-
5145/2007 del 15 aprile 2009, consid. 4.2
Decisione del Tribunale amministrativo federale F-7013/2016 del 26 luglio 2017, consid. 4.3
Decisione del Tribunale amministrativo federale F-7013/2016 del 26 luglio 2017, consid. 4.3 con rinvio alla decisione del Tribunale federale 5A.11/2006 del 27 giugno 2006, consid. 4
Divisione Cittadinanza
Procedura
832/1 Avvio della procedura di annullamento
Art. 44 LCit Trattamento dei dati
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, la SEM può tratta-re dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 45 LCit Assistenza amministrativa
Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per: a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione; b. pronunciare l’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione; c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera; d. pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera; e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.
Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Principio
L’avvio della procedura di annullamento è giustificato ogni volta che un insieme di indizi concreti porta la SEM a dubitare dell’opportunità della naturalizzazione o della reintegrazione accordata. In effetti, durante la procedura di naturalizzazione o reintegrazione, il richiedente ha rilasciato dichiarazioni false o ha occultato fatti essenziali per cui, al momento della concessione della cittadinanza svizzera, questa non era giustificata.
Divisione Cittadinanza
L’articolo 36 LCit stabilisce che la SEM può annullare la naturalizzazione ottenuta mediante dichiarazioni false o occultando fatti essenziali. Soltanto in presenza di circostanze estremamente eccezionali è tuttavia possibile astenersi dall’annullamento di una naturalizzazione agevolata ottenuta sulla base di dichiarazioni false o occultando fatti essenziali28.
Quando viene avviata una procedura di annullamento, l’autorità competente dispone di una certa libertà di apprezzamento, ma deve astenersi da ogni abuso nell’esercitarla. La SEM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alla persona interessata da una tale procedura (art. 44 LCit). L’autorità non deve né fondarsi su criteri inappropriati, né prendere una decisione arbitraria o contraria al principio della proporzionalità. Infine, deve tenere conto soltanto delle circostanze pertinenti.
Notificazione dell’avvio della procedura di annullamento
La SEM notifica l’avvio della procedura di annullamento alla persona interessata mediante lettera (posta A+) e le concede il diritto di essere sentita.
Prescrizione della procedura di annullamento Se la procedura di annullamento è avviata contro una persona naturalizzata o reintegrata, un nuovo termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona (art. 36 cpv. 2 LCit).
832/2 Autorità competenti, indagini e collaborazione
Art. 20 OCit Indagini in vista dell’annullamento
Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie.
Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell’interessato. All’occorrenza la SEM può decidere che siano interrogate anche altre persone.
L’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM.
Redige un verbale d’interrogatorio che inoltra alla SEM.
Decisione del Tribunale amministrativo federale F-7013/2016 del 26 luglio 2017, consid. 10 ; decisione del Tribunale amministrativo federale F-3586/2016 del 3 luglio 2017, consid. 6; decisione del Tribunale amministrativo federale C-4883/2015 del 15 dicembre 2015, consid. 12 (confermata dalla decisione del Tribunale federale 1C_28/2016 del 6 aprile 2016)
Divisione Cittadinanza
Art. 21 OCit Obbligo di collaborare
Le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della LCit. In particolare devono: a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione; b. comunicare senza indugio all’autorità competente i cambiamenti delle circostanze, intervenuti successivamente, di cui devono sapere che ostano alla naturalizzazione; c. nel quadro di una procedura di annullamento, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione.
Autorità competenti
Occorre distinguere le competenze delle due autorità coinvolte:
• la SEM è l’unica autorità competente per l’avvio della procedura di annullamento in seguito alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione agevolata o reintegrazione; essa non ha bisogno del consenso del Cantone d’origine per pronunciarsi (art. 36 cpv. 1 LCit);
• l’autorità del Cantone di cui la persona possiede la cittadinanza è competente soltanto per l’annullamento della naturalizzazione ordinaria accordata in virtù degli articoli 9–19 LCit (art. 36 cpv. 3 LCit).
L’onere della prova è a carico della SEM oppure dell’autorità cantonale competente: esse devono provare in modo giuridicamente valido, mediante un insieme di indizi concreti, che la persona interessata ha ottenuto la naturalizzazione o la reintegrazione in modo fraudolento.
È in particolare grazie alla collaborazione tra le diverse autorità comunali, cantonali e federali, come le autorità di controllo degli abituanti, gli uffici dello stato civile e le rappresentanze svizzere, che gli abusi in materia di naturalizzazione e reintegrazione vengono scoperti entro il termine di prescrizione dell’articolo 36 capoverso 2 LCit. La SEM riceve anche denunce da parte di terzi.
Indagini
A seconda che la persona interessata dalla procedura soggiorni in Svizzera o all’estero, la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera all’estero di effettuare indagini per suffragare gli indizi che giustificano l’annullamento29 (art. 20 cpv. 1 OCit). I risultati delle indagini sono consegnati alla SEM.
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28
Divisione Cittadinanza
Le indagini vertono in particolare sugli elementi che hanno indotto in errore la SEM quando ha concesso la cittadinanza svizzera (p. es. l’apparenza di un’unione coniugale effettiva, stabile e duratura). Esse possono essere condotte sotto forma di interrogatorio della persona interessata o di altre persone (art. 20 cpv. 2 OCit). Le domande da porre sono predisposte dalla SEM (art. 20 cpv. 3 OCit) e devono essere riportate in un verbale.
Se l’annullamento concerne la naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero, l’interrogatorio di quest’ultimo può essere effettuato. La persona oggetto dell’annullamento può assistere all’interrogatorio del coniuge30. Se la procedura di annullamento è avviata nel contesto di un possibile matrimonio fittizio con un cittadino svizzero, la SEM consulta gli eventuali documenti relativi alla protezione dell’unione coniugale, alla separazione e al divorzio31.
Obbligo di collaborare
Le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della LCit (art. 21 lett. c OCit).
832/3 Emolumenti e decisione
Art. 24 OCit Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Emolumenti
La SEM o l’autorità cantonale competente riscuote un emolumento per le decisioni di annullamento (art. 25 cpv. 1 lett. e OCit). Le spiegazioni seguenti riguardano esclusivamente gli emolumenti destinati alla SEM, che devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).
Gli emolumenti possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare, segnatamente a causa dei vari atti istruttori (art. 28 cpv. 1 OCit). Gli emolumenti sono riscossi mediante fattura inviata per posta indirizzata alla persona oggetto della procedura di annullamento.
Sebbene l’articolo 25 capoverso 1 lettera e OCit menzioni soltanto l’annullamento della naturalizzazione, esso si applica per analogia anche all’annullamento della reintegrazione.
Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28
Divisione Cittadinanza
Emolumenti per la procedura di annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione (art. 25 cpv. 1 lett. e OCit)
Decisione di annullamento della naturalizza- CHF 500 zione
Decisione di annullamento
Prima di prendere una decisione di annullamento, l’autorità competente concede alla persona oggetto del provvedimento il diritto di essere sentita.
Una volta che l’autorità si è convinta che la persona ha acquisito la cittadinanza svizzera in modo fraudolento, prende una decisione di annullamento in virtù dell’articolo 36 LCit.
Notificazione
L’autorità competente notifica la sua decisione di annullamento alla persona oggetto della procedura entro i termini di prescrizione.
La notificazione avviene per lettera con conferma di ricevimento, inviata all’indirizzo indicato dalla persona interessata. Se l’indirizzo è sconosciuto, la notificazione può avvenire mediante pubblicazione nel Foglio federale.
832/4 Ricorso e passaggio in giudicato della decisione
Art. 47 LCit Ricorsi a livello federale
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
La decisione di annullamento può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale32 entro un termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione33. Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).
La decisione di annullamento passa in giudicato dopo la scadenza del termine di ricorso. Al momento del passaggio in giudicato, alla persona interessata viene inviata una fattura a copertura degli emolumenti per la procedura di annullamento.
Divisione Cittadinanza
832/5 Effetti della decisione di annullamento
832/51 Effetti per la persona interessata
L’annullamento di una naturalizzazione ha un effetto ex tunc: la persona interessata non è, per così dire, mai stata naturalizzata.
Di norma la persona non diventa apolide e mantiene la sua vecchia cittadinanza, sempreché non l’abbia persa facendosi naturalizzare. Tuttavia, se la cittadinanza svizzera è stata ottenuta in modo fraudolento, la persona deve assumersi le conseguenze che risultano per lei dalla perdita della cittadinanza svizzera e può correre il rischio di diventare apolide se ha rinunciato alla cittadinanza estera per diventare svizzera34. Inoltre, la persona la cui naturalizzazione o reintegrazione è stata annullata riottiene il suo statuto giuridico precedente fondato sul suo vecchio titolo di soggiorno, a meno che non si profili un motivo di revoca o di estinzione di tale documento35. La decisione in merito spetta all’autorità cantonale competente.
832/52 Effetti per i figli della persona interessata
Art. 36 LCit Annullamento
L’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che: a. al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all’articolo 9 nonché le condizioni d’idoneità di cui all’articolo 11; b. diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
Dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
Il termine d’attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l’annullamento.
Principio
Conformemente all’articolo 36 capoverso 4 LCit, l’annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli di età inferiore a 16 anni che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata con cui il loro genitore ha ottenuto la cittadinanza svizzera.
Decisione del Tribunale federale 5A.22/2006 del 13 luglio 2006, consid. 4.4
Divisione Cittadinanza
Questa conseguenza è giustificata dal fatto che i figli che non hanno ancora compiuto 16 anni hanno ancora un rapporto preponderante con i genitori, segnatamente con il genitore oggetto dell’annullamento36.
Deroga
L’articolo 36 capoverso 4 lettere a e b LCit prevede due deroghe in base alle quali gli effetti dell’annullamento non si estendono ai figli che hanno acquisito la cittadinanza svizzera in virtù della decisione annullata. Questi casi concreti concernono due categorie di figli inclusi nella naturalizzazione o nella reintegrazione di uno dei genitori. La revisione della LCit tiene conto degli apporti della giurisprudenza in materia37.
In primo luogo, gli effetti dell’annullamento non possono essere estesi ai figli della persona interessata i quali adempiono cumulativamente le seguenti condizioni (art. 36 cpv. 4 lett. a LCit):
• hanno già compiuto 16 anni al momento della decisione di annullamento;
• al momento della decisione di annullamento hanno soggiornato in Svizzera per complessivi dieci anni, di cui tre nei cinque precedenti il deposito della domanda; il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18°anno d’età è computato due volte, sempreché il soggiorno effettivo sia durato almeno sei anni.
• dimostrano di essersi integrati con successo e di essersi familiarizzati con le condizioni di vita in Svizzera e non compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
In secondo luogo, è prevista una deroga per i figli della persona interessata che diventerebbero apolidi in seguito all’annullamento (art. 36 cpv. 4 lett. b LCit).
832/53 Ritiro dei documenti d’identità
Una volta passata in giudicato la decisione di annullamento, vengono ritirati i documenti d’identità di tutte le persone coinvolte nell’annullamento.
Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2604
Divisione Cittadinanza
Disposizioni transitorie
Art. 50 LCit Irretroattività
L’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
Secondo l’articolo 50 capoverso 1 LCit, la procedura di annullamento è retta dal diritto applicabile al momento della firma della dichiarazione concernente l'unione coniugale o al momento della naturalizzazione38.
Presentazione di una nuova domanda di naturalizzazione
Principio
La persona oggetto di una decisione di annullamento può presentare una nuova domanda di naturalizzazione solo dopo la scadenza di un termine di attesa di due anni dal passaggio in giudicato dell’annullamento (art. 36 cpv. 5 LCit).
Questo termine d’attesa è giustificato poiché mira a sanzionare la condotta abusiva della persona che ha ottenuto la naturalizzazione mediante dichiarazioni false o occultando fatti essenziali39.
Deroga
È possibile presentare una nuova domanda di naturalizzazione senza attendere la scadenza del termine d’attesa di due anni se tale domanda è depositata dai figli inclusi nella procedura di annullamento del genitore.
Non vi è infatti alcuna ragione per applicare questo termine ai figli che non hanno commesso alcuna colpa in relazione all’annullamento. Essi non sono infatti responsabili delle dichiarazioni false o dell’occultamento di fatti essenziali del genitore40.
Dunque, i figli non colpevoli inclusi nell’annullamento – perché avevano meno di 16 anni o perché non adempivano le condizioni di residenza ai sensi dell’articolo 9 LCit o le condizioni d’idoneità ai sensi dell’articolo 11 e seguenti LCit – possono depositare una nuova domanda prima della scadenza del termine d’attesa di due anni. Tuttavia, al momento della presentazione della nuova domanda, devono adempiere le condizioni formali e materiali della naturalizzazione ordinaria o agevolata, a seconda del caso.
Decisione del Tribunale federale 1C_574/2021 del 27 aprile 2022, consid. 2.4
Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2605
Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2605