Promemoria sulla procedura amichevole
Dipartimento federale delle finanze DFF
Divisione Fiscalità
Promemoria sulla procedura amichevole Gennaio 2023
1 Osservazioni generali sulla doppia imposizione e la procedura amichevole
La Svizzera ha concluso con numerosi Paesi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Le Convenzioni sono consultabili al sito: https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/0.67.html. Se una doppia imposizione si produce nonostante la Convenzione, oppure c’è il rischio che si produca, con un Paese con il quale la Svizzera ha concluso una CDI, i contribuenti residenti in Svizzera possono richiedere l’apertura di una procedura amichevole presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a Berna. In generale è possibile distinguere tra due tipi di procedura amichevole: a) la procedura amichevole per eliminare o prevenire una doppia imposizione. Ad esempio se una rendita di vecchiaia di una persona è soggetta a imposizione sia in Svizzera che in un altro Stato. Un altro esempio potrebbe essere quello di uno Stato che esegue una rettifica della base imponibile di una società residente in detto Stato sulla base di transazioni che la società ha effettuato con una società associata con sede in Svizzera e i cui prezzi non corrispondono al valore di mercato; b) la procedura amichevole per evitare una doppia imposizione in ambito di prezzi di trasferimento. Ad esempio se un gruppo multinazionale desidera che i prezzi delle transazioni tra le società del gruppo siano stabiliti in anticipo sotto forma di un accordo anticipato sui prezzi (APA, «Advanced Pricing Agreement»). Nel quadro di questa procedura è anche possibile rivedere i periodi fiscali già chiusi se le circostanze e i fatti sono identici (il cosiddetto «roll-back»).
Una procedura amichevole può essere multilaterale se le circostanze lo giustificano e tra i Paesi interessati è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni contenente una disposizione sulle procedure amichevoli.
Prima di richiedere l’apertura di una procedura amichevole, il contribuente deve, se così prescritto, espletare autonomamente le pratiche amministrative volte ad ottenere lo sgravio delle imposte estere in base alla pertinente CDI, conformemente a quanto convenuto tra le autorità competenti svizzere e quelle estere (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-parpays/sif/impots-source-selon-cdi.html, disponibile in francese e in tedesco). In tali casi, la procedura amichevole può essere avviata unicamente se le pratiche amministrative non hanno avuto successo.
L’apertura di una procedura amichevole può essere richiesta anche nel caso in cui l’imposizione non conforme alla CDI avvenga a seguito dell’applicazione di disposizioni antiabuso da parte delle autorità fiscali. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente ha effettuato egli stesso, in buona fede, la rettifica iniziale. Il contribuente può richiedere l’apertura di una procedura amichevole anche se ha accettato, a seguito di un controllo fiscale in Svizzera, la rettifica oggetto della sua domanda di procedura amichevole. La procedura amichevole è indipendente da altri rimedi giuridici previsti dal diritto interno svizzero o estero. Di conseguenza è possibile richiedere l’apertura di una procedura amichevole anche se la decisione di tassazione è stata accettata o impugnata con un reclamo in Svizzera o all’estero. La richiesta di apertura di una procedura amichevole non consente di tutelare i diritti di un contribuente
Bundesgasse 3, CH-3003 Berna www.sif.admin.ch
nell’ambito di altri rimedi giuridici. L’autorità competente svizzera non è vincolata dalla decisione di un tribunale svizzero o estero.
2 Base legale
La base legale si trova in primo luogo nelle disposizioni concernenti la procedura amichevole contenute nelle CDI concluse dalla Svizzera. Inoltre, le questioni procedurali sono regolate dagli articoli 2 e seguenti della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF; in vigore dal 01.01.2022). Nei singoli casi, le disposizioni specifiche della CDI applicabile così come della LECF devono sempre essere osservate. Queste possono discostarsi in parte dalle seguenti spiegazioni generali.
3 Natura giuridica e oggetto della procedura amichevole
La procedura amichevole è una procedura interstatale a cui il contribuente non è parte. L’obiettivo di tale procedura è di trovare nel singolo caso, su richiesta del contribuente, un accordo tra le autorità competenti (designate dalla CDI applicabile) per eliminare una doppia imposizione avvenuta oppure evitare un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile. La procedura amichevole permette inoltre alle autorità competenti di risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Si tratta principalmente di difficoltà di ordine generale che interessano o possono interessare una categoria di contribuenti. La procedura amichevole non contiene alcun obbligo di risultato, bensì soltanto un obbligo di condurre la procedura. Questo significa che le autorità competenti non sono tenute a trovare una soluzione per eliminare una doppia imposizione o un’imposizione altrimenti non conforme alla convenzione, ma devono almeno impegnarsi nella ricerca di un accordo. Un certo numero di CDI concluse dalla Svizzera prevedono una clausola arbitrale. In questi casi, una volta decorso il termine previsto nella convenzione, il contribuente può chiedere che le questioni non risolte con la procedura amichevole tra le autorità competenti siano decise in una procedura d’arbitrato. La maggior parte delle CDI non autorizza una procedura d’arbitrato nel caso in cui un tribunale abbia già deliberato in merito. Una decisione arbitrale deve essere attuata da un accordo amichevole tra le autorità competenti devono.
4 Domanda di procedura amichevole
4.1 Autorità competente
La procedura amichevole è aperta su richiesta del contribuente. Di regola tale richiesta deve essere indirizzata all’autorità competente dello Stato di residenza del contribuente. Se sono interessati più contribuenti, la domanda può essere inoltrata da ogni singolo contribuente presso l’autorità competente del proprio Stato di residenza. Se il contribuente desidera sottoporre la sua domanda a due o più autorità competenti, la domanda deve essere presentata simultaneamente presso tali autorità. In Svizzera la domanda di apertura di una procedura amichevole deve essere presentata in formato cartaceo o elettronico, in una delle lingue ufficiali o in inglese, adoperando l’apposito formulario disponibile al seguente indirizzo: https://www.sif.admin.ch/it/convenzioni-doppia-imposizione-cdi#Procedura-amichevole. La domanda di apertura di una procedura amichevole presentata da una persona fisica o da una persona giuridica e che non concerne i prezzi di trasferimento deve essere inviata al seguente indirizzo: Dipartimento federale delle finanze Divisione Fiscalità Sezione CDI Bundesgasse 3
41-12.1 \ COO 2/5
CH-3003 Berna E-mail: dba@sif.admin.ch • La domanda di apertura di una procedura amichevole presentata da un’impresa e che concerne i prezzi di trasferimento deve essere inviata al seguente indirizzo: Dipartimento federale delle finanze Divisione Fiscalità Sezione VP Bundesgasse 3 CH-3003 Berna E-mail: transferpricing@sif.admin.ch
4.2 Termine per la presentazione della domanda
Secondo il Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni, nella sua versione del 2017, il contribuente deve presentare la domanda di apertura di una procedura amichevole entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta una doppia imposizione. Questo termine legale di tre anni figura nella maggior parte delle CDI concluse dalla Svizzera. Tuttavia, in alcune CDI non è stato stabilito un termine oppure è previsto un altro termine entro il quale presentare tale domanda. In ogni caso è comunque nell’interesse del contribuente presentare quanto prima la domanda di apertura di una procedura amichevole.
4.3 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a) i dati necessari per l’identificazione del contribuente interessato (come nome, indirizzo, numero d’identificazione fiscale); b) i dati necessari per l’identificazione (come nome, indirizzo, numero d’identificazione fiscale) di eventuali altre persone direttamente interessate (ad es. imprese associate); c) se il contribuente è rappresentato da un mandatario: una procura valida; d) l’autorità fiscale svizzera interessata, compresa la persona di contatto qualora sia conosciuta; e) l’altro Paese interessato o gli altri Paesi interessati; f) un resoconto dei fatti e delle circostanze pertinenti del singolo caso (compresi l’importo dell’imposta in franchi svizzeri e in valuta locale, eventuali relazioni tra il contribuente che presenta la domanda e le altre persone direttamente interessate e, per le imprese, i conti annuali per i periodi fiscali oggetto della domanda); g) i periodi fiscali per cui una doppia imposizione è fatta valere, rischia di verificarsi o deve essere evitata; h) se disponibile, una copia delle decisioni di tassazione emesse in Svizzera e nel Paese interessato per i periodi fiscali in questione; i) se disponibile, una copia dei rapporti di verifica fiscale («audit») e delle proposte di rettifica che hanno portato alla doppia imposizione invocata; j) informazioni dettagliate sugli eventuali sforzi intrapresi in Svizzera o all’estero per prevenire o eliminare la doppia imposizione (corrispondenza con le autorità fiscali, reclami, ecc.), in particolare sull’eventuale domanda di procedura amichevole presentata presso l’autorità competente estera (indicando la data della domanda, nonché il nome della persona e dell’autorità alla quale è stata indirizzata la domanda); k) se l’oggetto della domanda di procedura amichevole è stato sottoposto anche a un’altra autorità sulla base di un altro trattato internazionale che prevede un meccanismo di composizione delle controversie, è necessario indicare la data di tale altra richiesta, il nome
41-12.1 \ COO 3/5
della persona e la designazione dell’autorità a cui è stata presentata. Se la domanda di procedura amichevole non è identica a quest’altra richiesta, occorre allegare anche una copia di quest’altra richiesta unitamente a tutti i rispettivi allegati; l) se disponibili, informazioni dettagliate sugli eventuali rimedi giuridici esercitati in Svizzera o all’estero; m) se del caso, un’indicazione sul fatto che l’oggetto presentato nella domanda di procedura amichevole è già stato trattato ad esempio in una decisone anticipata («advance ruling»), un accordo anticipato sui prezzi («APA») o in una sentenza giudiziaria, allegandone le rispettive copie; n) qualsiasi altra informazione o qualsiasi altro documento pertinente per la risoluzione del caso; o) una dichiarazione che attesti l’esattezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti contenuti nella domanda di procedura amichevole e la disponibilità del contribuente a collaborare con l’autorità competente fornendo con diligenza qualsiasi altra informazione o qualsiasi altro documento richiesto.
5 Collaborazione del contribuente
Spetta al contribuente esporre i fatti e le circostanze importanti relativi al singolo caso e fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la procedura amichevole possa essere portata a termine.
6 Procedura amichevole
6.1 Prima analisi da parte della SFI
La SFI esamina la domanda e prende contatto con il contribuente entro due mesi dalla ricezione della stessa. Se necessario chiede al contribuente di fornire ulteriori informazioni e documentazione, in particolare eventuali informazioni mancanti di cui al capoverso 4.3, affinché la domanda sia completa. La SIF informa l'autorità fiscale cantonale competente o l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) della richiesta e si consulta sul caso.
6.2 Esecuzione della domanda
6.2.1 Non entrata nel merito della richiesta
La SFI non accetta la domanda di apertura della procedura amichevole se le condizioni summenzionate non sono soddisfatte. Informa il contribuente sulla non entrata in materia in merito alla domanda e lo comunica all’autorità competente estera interessata dalla richiesta.
6.2.2 Convenzione interna
Se la SFI ritiene che le condizioni di apertura di una procedura amichevole sono soddisfatte e che la doppia imposizione possa essere eliminata in modo unilaterale, la SFI prende contatto con il Cantone interessato o i l’AFC. L'autorità fiscale e la SFI possono concordare una soluzione unilaterale (convenzione interna, art. 16 LECF) se la doppia imposizione può essere eliminata. Tuttavia, una tale convenzione interna è unicamente possibile solo in casi chiari. In particolare nell'ambito dei prezzi di trasferimento, la chiarezza di tale soluzione è sufficiente solo in casi eccezionali, a causa delle questioni che si pongono e delle considerazioni necessarie. Inoltre, bisogna considerare che l’imposizione estera deve essere stabilita al di là di ogni dubbio. Inoltre, il contribuente non ha la facoltà di scegliere tra l’attivazione di una procedura amichevole interstatale o di una convenzione interna. La domanda di apertura di una procedura amichevole da parte del contribuente (cfr. capoverso 4) è il punto di partenza per entrambe le procedure. L'autorità fiscale interessata e la SIF sono dunque competenti per decidere quale procedura seguire. L’autorità competente estera viene informata in merito alla richiesta e alla convenzione interna.
6.2.3 Procedura amichevole interstatale
Se la SFI ritiene che le condizioni per l’apertura di una procedura amichevole sono soddisfatte e che la doppia imposizione avvenuta non possa essere eliminata in modo unilaterale, la SFI apre una
41-12.1 \ COO 4/5
procedura amichevole interstatale e ne informa l’autorità competente dello Stato interessato. Anche le autorità fiscali svizzere interessate sono informate dell’apertura di una procedura amichevole.
6.3 Svolgimento della procedura amichevole
La procedura amichevole interstatale è una procedura tra le autorità competenti, ai sensi della CDI applicabile, a cui il contribuente non è parte. Le autorità competenti si adoperano, comunicando direttamente per scritto oppure oralmente tra loro, affinché la doppia imposizione venga eliminata o prevenuta.
6.4 Costo della procedura amichevole
La procedura amichevole condotta dalla SFI è gratuita. Il contribuente si fa carico personalmente dei costi legati alla sua domanda (in particolare gli onorari dell’eventuale mandatario).
6.5 Esito della procedura amichevole
Il risultato della procedura amichevole è comunicato al contribuente. Di regola quest’ultimo ha 30 giorni per accettare l’esecuzione dell’accordo amichevole. Qualora il contribuente accetta, gli viene richiesto di rinunciare ai rimedi giuridici a sua disposizione per quanto attiene alle questioni risolte nel quadro dell’accordo. Il contribuente che considera insoddisfacente l’accordo amichevole concluso tra le autorità competenti non può impugnare tale accordo. Se il contribuente rifiuta l’esecuzione dell’accordo, quest’ultimo non sarà messo in atto ma la procedura amichevole verrà chiusa. In tal caso, il contribuente può avvalersi dei rimedi giuridici previsti nel diritto interno svizzero e impugnare la decisione di tassazione svizzera, nella misura in cui le dovute condizioni sono soddisfatte. La SFI informa l’autorità svizzera interessata sul risultato della procedura amichevole e, se il contribuente ha dato la propria approvazione, ne chiede l’attuazione. I costi per l'attuazione dell'accordo amichevole in Svizzera possono, in singoli casi, essere posti a carico del contribuente dall'autorità fiscale (art. 23 LECF).
41-12.1 \ COO 5/5