Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac») Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20141 (Stato 4 febbraio 2014) Missione della Svizzera Bruxelles, 14 agosto 2013 presso l’Unione europea Commissione europea Segretariato generale SG.A.3 Bruxelles La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Ho il piacere di notificare […] il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli RU 2013 5505 1 Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Svizzera, 0.142.392.680.01 | Lexipedia