0.274.11
Convenzione relativa alla procedura civile
Conchiusa all’Aja il 17 luglio 1905 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19093 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1909 Entrata in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1909 (Stato 11 dicembre 2001)
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc. ecc. e Re Apostolico d’Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo e di Nassau; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc. ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Svezia e il Consiglio federale svizzero, desiderando portare alla Convenzione del 14 novembre 18964 i miglioramenti suggeriti dall’esperienza, hanno risolto di conchiudere una nuova Convenzione a questo effetto e hanno, in conseguenza, nominati Loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
I. Comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali
Art. 1
In materia civile o commerciale le notificazioni di atti destinati a persone che si trovano all’estero si faranno negli Stati contraenti a domanda del console dello Stato richiedente, indirizzata all’autorità che verrà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente l’indicazione dell’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto del quale si tratta, dev’essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta. Questa autorità manderà CS 12 257; FF 1908 VI 129 ediz. ted. 146 ediz. franc.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
La presente conv. è applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla conv. del 1° mar. 1954 (RS 0.274.12 art. 29).
[RU 17 175. RS 0.274.11 art. 28 cpv. 1] al console il documento che constata la notificazione o che indica il fatto che l’ha impedita. Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione della domanda del console saranno regolate in via diplomatica. Ciascuno Stato contraente può dichiarare, per mezzo di una comunicazione indirizzata agli altri Stati contraenti, che intende che la domanda di notificazione da eseguirsi sul suo territorio, contenente le menzioni indicate al capoverso primo, gli sia mandata in via diplomatica.5 Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti si intendano per ammettere la comunicazione diretta fra le loro autorità rispettive.
Art. 2
La notificazione sarà fatta per cura dell’autorità competente dello Stato richiesto. Salvo nel caso previsto all’articolo3, questa autorità potrà limitarsi a eseguire la notificazione per mezzo della consegna dell’atto al destinatario che l’accetta volontariamente.
Art. 3
Se l’atto da notificarsi è compilato sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l’autorità richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà notificare l’atto nella forma prescritta dalla sua legislazione interna per l’esecuzione di notificazioni analoghe, o in una forma speciale, purchè questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non è stato espresso, l’autorità richiesta procurerà dapprima di eseguire la consegna nei termini dell’articolo 2. Salvo intesa contraria, la traduzione prevista nel capoverso precedente sarà certificata conforme dall’agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto.
Art. 4
L’esecuzione della notificazione prevista dagli articoli 1, 2 e 3, non potrà esser ricusata se non quando lo Stato sul cui territorio essa dovrebbe esser fatta la ritiene tale da portar pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.
Con circolare 28 apr. 1909, la Svizzera ha comunicato agli Stati contraenti che le domande di notificazione, che le sono indirizzate, devono essere trasmesse al Consiglio federale in via diplomatica.
Art. 5
La prova della notificazione si farà per mezzo, sia di una ricevuta datata e legalizzata del destinatario, sia di un’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto da cui risulti il fatto, la forma e la data della notificazione. Se l’atto da notificarsi è stato trasmesso in duplo esemplare, la ricevuta o l’attestazione deve trovarsi su uno dei dupli o esservi allegata.
Art. 6
Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono: 1. la facoltà di spedire direttamente, per mezzo della posta, degli atti agli interessati che si trovano all’estero; 2. la facoltà per gli interessati di far eseguire delle notificazioni direttamente dagli uscieri o dai funzionari competenti del paese di destinazione; 3. la facoltà per ogni Stato di far eseguire direttamente per mezzo dei suoi agenti diplomatici o consolari, le notificazioni destinate alle persone che si trovano all’estero. In ognuno di questi casi la facoltà prevista non sussiste che se le convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono o se, in mancanza di convenzioni, lo Stato sul cui territorio la notificazione deve esser fatta non vi si oppone. Questo Stato non potrà opporvisi quando nel caso del capoverso primo, numero3, l’atto debba venir notificato senza coercizione a un cittadino dello Stato richiedente.
Art. 7
Le notificazioni non potranno dar luogo al rimborso delle tasse o delle spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere o dall’impiego d’una forma speciale nei casi dell’articolo3.
II. Commissioni rogatorie
Art. 8
In materia civile o commerciale l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissione rogatoria all’autorità competente d’un altro Stato contraente per chiedergli di fare, nella sua giurisdizione, sia un atto di istruzione, sia altri atti giudiziari.
Art. 9
Le commissioni rogatorie saranno trasmesse dal console dello Stato richiedente all’autorità che verrà designata dallo Stato richiesto. Questa autorità manderà al console il documento che constata l’esecuzione della commissione rogatoria o che indica il fatto che ne ha impedito l’esecuzione. Tutte le difficoltà che sorgessero all’atto di tale trasmissione saranno regolate in via diplomatica. Ciascun Stato contraente può dichiarare, per mezzo di una comunicazione indirizzata agli altri Stati contraenti, che intende che le commissioni rogatorie da eseguirsi sul suo territorio gli vengano trasmesse in via diplomatica.6 Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti si intendano per ammettere la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie fra le loro autorità rispettive.
Art. 10
Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev’essere compilata, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure essa deve esser corredata di una traduzione fatta in una di queste lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.
Art. 11
L’autorità giudiziaria a cui è diretta la commissione sarà obbligata a eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione d’una commissione delle autorità dello Stato richiesto o d’una domanda formulata a questo scopo da una parte interessata. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario ove si tratti della comparsa di parti in causa. L’autorità richiedente sarà, se lo domanda, avvertita della data e del luogo ove si procederà alla misura sollecitata, affinchè la parte interessata sia in caso di assistervi. L’esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere ricusata che: 1. se l’autenticità del documento non è accertata; 2. se nello Stato richiesto la esecuzione della commissione rogatoria non cade nelle attribuzioni del potere giudiziario; 3. se lo Stato sul cui territorio essa dovrebbe essere eseguita la giudica di tal natura da portar pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.
Art. 12
In caso di incompetenza dell’autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa d’ufficio all’autorità giudiziaria competente del medesimo Stato, secondo le regole stabilite dalla legislazione di questo.
Con circolare 28 apr. 1909, la Svizzera ha comunicato agli Stati contraenti che le commissioni rogatorie, che le sono indirizzate, devono essere trasmesse al Consiglio federale in via diplomatica.
Art. 13
In tutti i casi in cui la commissione rogatoria non sia eseguita dalla autorità richiesta, questa ne darà subito avviso all’autorità richiedente, indicando, nel caso dell’articolo 11, i motivi per cui l’esecuzione della commissione rogatoria è stata ricusata e, nel caso dell’articolo 12, l’autorità a cui la commissione è stata trasmessa.
Art. 14
L’autorità giudiziaria che eseguisce una commissione rogatoria applicherà le leggi del suo paese per ciò che riguarda le forme da seguirsi. Se però l’autorità richiedente desidera che si proceda all’esecuzione della rogatoria secondo una forma speciale, si annuirà alla domanda purchè la forma di cui si tratta non sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto.
Art. 15
Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono la facoltà per ogni Stato di far eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie se delle convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono e se lo Stato sul cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita non vi si oppone.
Art. 16
L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo al rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni o agli esperti, come pure le spese cagionate dall’intervento d’un usciere, reso necessario dal fatto che i testimoni non sono comparsi volontariamente, o delle spese che risultano dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, capoverso 2.
III. Cauzione judicatum solvi
Art. 17
Nessuna cauzione o deposito, sotto qualsivoglia denominazione, non può essere imposta, a ragione sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai nazionali d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti i tribunali di un altro di questi Stati. La stessa regola è applicabile al versamento che fosse esatto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le convenzioni colle quali gli Stati contraenti avessero stipulata per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o del versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio continuano ad essere applicate.
Art. 18
Le condanne nelle spese processuali, pronunziate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione dal deposito o dal versamento in virtù sia dell’articolo 17, capoversi 1 e 2, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, dietro domanda fatta in via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti dall’autorità competente. La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie per le quali l’ammontare delle spese del processo è fissato ulteriormente. Le disposizioni che precedono non si oppongono a che due Stati contraenti si intendano per permettere che la domanda di exequatur sia anche fatta direttamente dalla parte interessata.
Art. 19
Le decisioni relative alle spese e sborsi saranno esecutorie senza sentire le parti, ma salvo ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità della legislazione del paese ove l’esecuzione ha luogo. L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si restringerà ad esaminare: 1. se, giusta la legge del paese dove è stata pronunciata la condanna, la copia della decisione adempie le condizioni necessarie alla sua autenticità; 2. se, giusta la medesima legge, la decisione è passata in giudicato; 3. se il dispositivo della decisione è redatto sia nella lingua dell’autorità richiesta sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure se è corredato di una traduzione, fatta in una di queste lingue e, salvo intesa contraria, certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto. Per adempiere le condizioni prescritte dal capoverso 2, numeri 1 e 2, basterà una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente che constati che la decisione è passata in giudicato. La competenza di questa autorità sarà, salvo intesa contraria7, certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato testè accennati devono essere compilati o tradotti conforme alla regola contenuta nel capoverso 2, numero3.
Vedi l’art.3 cpv. 2 della dichiarazione del 30 apr. 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria (RS 0.274.181.362).
IV. Patrocinio gratuito
Art. 20
I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi in tutti gli altri Stati contraenti al benefizio del patrocinio gratuito, come gli stessi nazionali, conformandosi alla legislazione dello Stato in cui il patrocinio gratuito vien chiesto.
Art. 21
In ogni caso la fede o la dichiarazione d’indigenza deve essere rilasciata o ricevuta dalle autorità della residenza abituale dello straniero o, in mancanza di questa, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero a uno Stato contraente, e non ricevessero o non rilasciassero delle fedi o delle dichiarazioni di tale natura, basterà una fede o una dichiarazione, data o ricevuta da un agente diplomatico o consolare del paese al quale appartiene lo straniero. Se il richiedente non risiede nel paese dove è fatta la domanda, la fede o la dichiarazione di indigenza sarà legalizzata gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese dove il documento deve essere prodotto.
Art. 22
L’autorità competente a rilasciare la fede o ricevere la dichiarazione di indigenza potrà prendere informazioni sulle condizioni finanziarie del richiedente presso le autorità degli altri Stati contraenti. L’autorità che deve decidere sulla domanda di gratuito patrocinio conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di riscontrare le fedi, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentate.
Art. 23
Se il benefizio del patrocinio gratuito è stato accordato al cittadino d’uno degli Stati contraenti, le notificazioni relative al medesimo processo che dovessero farsi in un altro di questi Stati, non potrebbero dar luogo al rimborso da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto delle spese cagionate dall’uso d’una forma speciale in virtù dell’articolo3. Nello stesso caso, l’esecuzione della commissione rogatoria non darà luogo che al rimborso da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, nonchè delle spese rese necessarie dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, capoverso 2.
V. Arresto personale
Art. 24
L’arresto personale, sia come mezzo d’esecuzione, sia come semplice provvedimento conservativo, non potrà essere applicato, in materia civile o commerciale, agli stranieri appartenenti a uno degli Stati contraenti se non nei casi in cui fosse applicabile ai cittadini del paese. Un fatto che possa essere invocato da un cittadino domiciliato nel paese, per ottenere la levata dell’arresto personale, deve produrre il medesimo effetto a profitto del cittadino d’uno Stato contraente, anche se tal fatto si sia prodotto all’estero.
VI. Disposizioni finali
Art. 25
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno depositate all’Aja, tosto che sei delle Alte Parti Contraenti siano in grado di farlo. Per ogni deposito di ratificazioni verrà steso un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà rimessa in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.
Art. 26
La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori europei degli Stati contraenti. Se uno Stato contraente desidera di metterla in vigore nei suoi territori, possedimenti o colonie, posti fuori d’Europa, o nelle sue circoscrizioni consolari giudiziarie, notificherà la sua intenzione a tal scopo per mezzo d’un atto, che verrà deposto negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questi ne manderà, in via diplomatica, una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti. La Convenzione entrerà in vigore nei rapporti tra gli Stati che risponderanno con una dichiarazione affermativa a tale notificazione, e i territori, possedimenti e colonie, posti fuori d’Europa, e le circoscrizioni consolari giudiziarie, per i quali la notificazione sarà stata fatta. La dichiarazione affermativa sarà depositata, parimente, negli archivi del Governo dei Paesi Bassi che ne manderà, in via diplomatica, una copia, certificata conforme, a ognuno degli Stati contraenti.
Art. 278
Gli Stati rappresentati alla quarta Conferenza di diritto internazionale privato sono ammessi a sottoscrivere la presente Convenzione sino al deposito delle ratificazioni previsto dall’articolo 25, capoverso 1.
Vedi anche il Prot. del 4 lug. 1924 (RS 0.274.111).
Dopo tale deposito, saranno sempre ammessi ad aderirvi puramente e semplicemente. Lo Stato che desidera aderire notifica la sua intenzione per mezzo d’un atto che verrà depositato negli archivi del Governo di Paesi Bassi. Questi ne spedirà, in via diplomatica una copia, certificata conforme, a ognuno degli Stati contraenti.
Art. 28
La presente Convenzione sostituirà la Convenzione di diritto internazionale privato del 14 novembre 18969 e il Protocollo addizionale del 22 maggio 189710. Essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno contando dalla data in cui tutti gli Stati firmatari o aderenti della Convenzione del 14 novembre 1896 abbiano depositate le loro ratifiche della presente Convenzione, e al più tardi il 27 aprile 1909. Nel caso dell’articolo 26, capoverso 2, essa entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della dichiarazione affermativa e, nel caso dell’articolo 27, capoverso 2, il sessantesimo giorno dalla data della notificazione delle adesioni. Resta inteso che le notificazioni previste dall’articolo 26, capoverso 2, non potranno aver luogo se non dopo che la presente Convenzione sia stata messa in vigore conformemente al capoverso 2 del presente articolo.
Art. 29
La presente Convenzione avrà una durata di 5 anni contando dal giorno indicato nell’articolo 28, capoverso 2, per l’entrata in vigore. Questo termine comincerà a decorrere da tal giorno, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito dopo detta data o che avranno aderito posteriormente e parimente per quanto concerne le dichiarazioni affermative fatte in virtù dell’articolo 26, capoverso 2. La Convenzione sarà tacitamente rinnovata di cinque in cinque anni, salvo che sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto ai capoversi 2 e 3, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati. La disdetta non può essere applicata che ai territori, possedimenti o colonie, posti fuori d’Europa, o alle circoscrizioni consolari giudiziarie, compresi in una notificazione fatta in virtù dell’articolo 26, capoverso 2. La disdetta non avrà effetto che per il paese che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
[RU 17 175]
[RU 17 187] In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatto all’Aja, il 17 luglio mille nove cento cinque, in un solo esemplare, che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e del quale sarà rimessa in via diplomatica una copia, certificata conforme, a ognuno degli Stati rappresentati alla quarta Conferenza di Diritto Internazionale Privato.
(Seguono le firme) Campo di applicazione dell’accordo il 14 settembre 2001 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Austria* 27 luglio 1921 S 16 novembre 1918 Belgio* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Danimarca* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Estonia 22 novembre 1929 21 gennaio 1930 Finlandia* 24 novembre 1926 A 23 gennaio 1927 Francia* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Guadalupa* 19 gennaio 1956 A 19 maggio 1956** Guayana francese* 19 gennaio 1956 A 19 maggio 1956** Martinica* 19 gennaio 1956 A 19 maggio 1956** Germania* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Islanda 31 luglio 1962 S 17 giugno 1944 Israele* 17 marzo 1952 A 16 maggio 1952 Italia* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Iugoslavia* 7 aprile 1930 A 6 giugno 1930 Lettonia* 26 marzo 1930 25 maggio 1930 Lussemburgo* 3 agosto 1909 2 ottobre 1909 Norvegia* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Paesi Bassi* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Antille olandesi* 14 settembre 1954 A 14 gennaio 1955 Aruba* 29 gennaio 1986 1 gennaio 1986 Polonia* 9 giugno 1926 A 8 agosto 1926 Portogallo* 24 aprile 1909
27 aprile 1909 Repubblica Ceca* 28 gennaio 1993 S 1 gennaio 1993 Romania* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Slovacchia* 26 aprile 1993 S 1 gennaio 1993 Spagna* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Marocco, zona spagnuola 11 settembre 1924 11 gennaio 1925 Svezia* 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Svizzera 24 aprile 1909 27 aprile 1909 Ungheria* 24 agosto 1923 S 16 novembre 1918 * Questo Stato ha, come la Svizzera, ratificato la conv. del l° mar. 1954 (RS 0.274.12) o vi ha aderito. Da allora detta conv. sostituisce, giusta il suo art. 29 la presente conv. fra la Svizzera e questo Stato. ** Data valevole solo rispetto alla Svizzera.