0.353.961.8
Scambio di note
del 14 gennaio/21 settembre 1965
tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimento
in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione
del 26 novembre 1880
Preambolo
Con scambio di note 14 gennaio/21 settembre 1965, la Svizzera e l’Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 18801, completato dalla convenzione del 29 giugno 19042 (applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo XVIII), dallo scambio di note 17/23 agosto 19093 e dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 19344 (applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo 2). Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo dell’Uganda aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 31 dicembre 1964.
0.353.961.8 RU 1966 949Scambio di notedel 14 gennaio/21 settembre 1965tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimentoin vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizionedel 26 novembre 1880Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1965 (Stato 1° gennaio 1965)