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Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ICOS ERIC

0.423.137.1 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 2 ago 2023

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-423-137-1/it/dichiarazione-della-svizzera-sull-adesione-a-icos-eric

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ICOS ERIC (AS 2023 460)

Versione giusta: Decreto federale che approva l’adesione della Svizzera a sei reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC (ERIC BBMRI, CESSDA ERIC, ERIC DARIAH, ERIC ECRIN, ERIC EPOS, ERIC ICOS) (AS 2023 391),

0.423.137.1

Dichiarazione della Svizzera
sull’adesione a ICOS ERIC

Preambolo

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione a ICOS ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

  1. (a) ICOS ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

  2. (b) l’adesione della Svizzera a ICOS ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Footnotes

  1. [1] GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

2. La Svizzera accorda a ICOS ERIC un trattamento conforme:

  1. (a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 20083 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20194 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ICOS ERIC; e

  2. (b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20145 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Footnotes

  1. [2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2021/1159, GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1.
  2. [3] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/2235, GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10.
  3. [4] GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.
  4. [5] GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1952, GU L 398 dell’11.11.2021, pag. 23.

Di conseguenza ICOS ERIC è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ICOS ERIC.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ICOS ERIC.

0.423.137.1 RU 2023 460; FF 2022 1137Dichiarazione della Svizzerasull’adesione a ICOS ERICDichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 RU 2023 391Entrata in vigore per la Svizzera il 2 agosto 2023 (Stato 2 agosto 2023)