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Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la reciproca assistenza dei disoccupati dei due paesi

0.837.934.92 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 15 lug 1937

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Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

0.837.934.92

Accordo
tra la Svizzera e la Francia concernente la reciproca
assistenza dei disoccupati dei due paesi

Conchiuso il 9 giugno 1933

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,

nell’intento di raggiungere, per quanto concerne l’assistenza ai disoccupati, la parità di trattamento degli attinenti dell’uno dei due Stati che lavorano in territorio del-l’altro Stato cogli attinenti di quest’ultimo, conformemente ai principi consacrati dall’art. 3 della Convenzione sulla disoccupazione1 adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua prima sessione e ratificati dai due Stati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Footnotes

  1. [1] RS 0.823.11

Art. 1

Nel caso in cui i lavoranti dell’uno dei due Stati, regolarmente ammessi a lavorare nell’altro Stato, cadessero disoccupati, essi dovranno rivolgersi al servizio pubblico di collocamento più vicino alla loro residenza.

Questi lavoranti fruiranno delle prestazioni a cui hanno diritto gli attinenti dello Stato di residenza da parte delle istituzioni d’assicurazione contro la disoccupazione propriamente dette o di quelle di soccorso in caso di disoccupazione.

Le prestazioni di cui al presento articolo sono:

  • – Nella Svizzera:

  • Le prestazioni ordinarie e straordinarie delle casse d’assicurazione contro la disoccupazione riconosciute dalla Confederazione, e le indennità di crisi versato ai disoccupati nel bisogno dai Cantoni e dai comuni con l’aiuto finanziario della Confederazione.

  • – In Francia:

  • Le prestazioni delle casse mutue e sindacali di disoccupazione e delle istituzioni pubbliche d’assistenza ai disoccupati di qualsiasi genere, sussidiate dallo Stato.

Art. 2

Il presente Accordo non si applica ai lavoranti di stagione nè a quelli che, domiciliati nell’uno dei due paesi, lavorano nell’altro. Questi ultimi formeranno oggetto di un accordo speciale.

Art. 3

Il presente Accordo è conchiuso per una durata indeterminata.
Esso potrà essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di tre mesi.

In fede di che, le persone sottoscritte, debitamente a ciò autorizzate, hanno firmato il presente Accordo e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Parigi, il 9 giugno 1933.(Seguono le firme)