116
Ordinanza
sulla festa nazionale
del 30 maggio 1994 (Stato 1° luglio 1994)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 34ter e 116bis della Costituzione federale1;
visto l’articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,
ordina:
Art. 1 Principio
Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.
Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro2.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.
Art. 2 Occupazione durante il giorno della festa nazionale
L’occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.
Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.
Art. 3 Riserva del diritto cantonale
Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.
Art. 4 Modificazione del diritto vigente
...3
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all’articolo 116bis della Costituzione federale4.