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Ordinanza concernente l’atto d’origine

143.12 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 lug 1981

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/143-12/it/ordinanza-concernente-l-atto-d-origine

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 1 lug 2004.

143.12

Ordinanza concernente l’atto d’origine

del 22 dicembre 1980 (Stato 15 agosto 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54 della legge federale del 29 settembre 19521 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 141.0

Art. 1 Atto d’origine

L’atto d’origine è il documento che attesta l’attinenza del cittadino svizzero nel Paese.

I Cantoni possono prescrivere che l’atto d’origine deve essere depositato al momento della presa di domicilio.

Citato in

Art. 2 Diritto

Ogni persona maggiorenne di cittadinanza svizzera ha diritto a un atto d’origine.2

I minori che non vivono presso i genitori o che non possiedono la stessa attinenza dei genitori, come pure gli interdetti, hanno diritto, con il consenso del rappresentante legale, di richiedere un atto d’origine.

Art. 3 Rilascio

A ogni persona di cittadinanza svizzera può essere rilasciato un solo atto d’origine. 3

Competente in merito al rilascio dell’atto d’origine è l’autorità designata dal Cantone.

Nell’atto d’origine figurano tutte le attinenze cantonali e comunali.4

L’autorità che rilascia l’atto d’origine lo comunica agli altri Comuni d’origine.

Art. 4 Base

L’atto d’origine è rilasciato sulla base del registro delle famiglie.

RU 1981 34

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Art. 5 Formulario

Le autorità competenti utilizzano per il rilascio dell’atto d’origine un modulo conforme al modello in appendice. I Cantoni possono aggiungere il loro stemma al nome del Cantone. 5

I Cantoni designano le persone che firmano l’atto d’origine; non sono permesse più di due firme, compresa un’eventuale legalizzazione.

I Cantoni provvedono alla stampa degli atti d’origine. Carta6 e scrittura sono resistenti all’invecchiamento e offrono garanzie contro la falsificazione. La carta inoltre presenta una filigrana autentica e assimmetrica contenente lo stemma svizzero. Per il resto si applicano le prescrizioni per il modulo del registro dello stato civile degli allegati 3 e 4 dell’ordinanza del 31 maggio 19967 sui moduli dello stato civile e la relativa scritta. 8

Le procedure di trattamento per i documenti dello stato civile autorizzate dalle autorità di vigilanza cantonali per lo stato civile possono essere impiegate senza ulteriore esame per il trattamento dei moduli dell’atto di origine. 9

Footnotes

  1. [7] RS 211.112.6

Art. 610 Modifiche

Se sopravvengono cambiamenti concernenti una persona che determinano la necessità di modificare l’atto d’origine, l’autorità competente dispone il necessario affinché sia rilasciato un nuovo atto d’origine.

Art. 7 Perdita

Chi ha perduto l’atto d’origine deve comunicare il fatto per iscritto all’autorità che lo ha rilasciato.

I Cantoni annullano gli atti d’origine che sono stati perduti. Non può essere rilasciato un nuovo atto d’origine prima dell’annullamento del precedente.

I Cantoni regolano la procedura d’annullamento.

Art. 8 Partenza per l’estero

L’atto d’origine non deve essere né portato all’estero, né affidato a persona che parte per l’estero, né alla stessa essere inviato, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein.

Se il titolare di un atto d’origine cessa di essere domiciliato in Svizzera, prima della partenza rimette l’atto d’origine all’autorità che glielo ha rilasciato.11

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

La carta si ordina all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, EDMZ (distribuzione) 3003 Berna

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Citato in

Art. 9 Vigilanza

I Cantoni vigilano sul rilascio degli atti d’origine.

Art. 10 Abrogazione del diritto vigente

La risoluzione del Consiglio federale del 16 marzo 188512 sui formulari delle fedi d’attinenza è abrogata.

Art. 1113 Disposizioni transitorie

Restano validi gli atti d’origine rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 luglio 2000.

Gli atti d’origine sono rilasciati conformemente al modello in appendice al più tardi

anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 5 luglio 2000. I Cantoni possono permettere alle autorità che rilasciano l’atto d’origine di utilizzare nel frattempo i precedenti modelli di modulo, completati dal nome dei genitori.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.

[CS 1 110]

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Allegato14 (art. 11) Schweizerische Eidgenossenschaft Kanton Confédération Suisse Canton Confederazione Svizzera Cantone Confederaziun Svizra Chantun HEIMATSCHEIN ACTE D’ORIGINE ATTO D’ORIGINE ACT D’ORIGIN Kontrollnummer numéro de contrôle numero di controllo numar da control Ausgestellt auf Grund des Familienregisters der Gemeinde Band/Blatt/Nr. établi sur la base du registre des familles de la commune de volume/feuillet/n° rilasciato in base al registro delle famiglie volume/pagina/n. emess a basa dal register da famiglia da la vischnanca volum/pagina/n. Name nom cognome num Vorname(n) Geschlecht M / F prénom(s) sexe nome(i) sesso prenum(s) schlattaina Zivilstand état civil stato civile stadi civil Heimatort(e) lieu(x) d’origine luogo(luoghi) d’attinenza lieu d’origin Ort und Datum der Geburt lieu et date de naissance luogo e data di nascita lieu e data da la naschientscha Name und Vorname(n) des Vaters nom et prénom(s) du père cognome e nome(i) del padre num e prenum(s) dal bab Name und Vorname(n) der Mutter nom et prénom(s) de la mère cognome e nome(i) della madre num e prenum(s) da la mamma Ort und Datum Amtsstempel, Name, Funktion, Unterschrift lieu et date sceau, nom, fonctions, signature luogo e data bollo, nome, funzione, firma lieu e data bul, num, funcziun, suttascripziun (ev. beglaubigende Behörde) (év. autorité qui légalise l’acte d’origine) (ev. autorità che legalizza l’atto d’origine) (ev. autoritad che legalisescha l’act d’origin) (siehe Rückseite, voir verso, vedi verso, vesair pagina davos)

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 2028).

Indicazioni importanti: – Chi ha perduto l’atto d’origine deve comunicare il fatto per iscritto all’autorità che lo ha rilasciato. – L’atto d’origine non deve essere né portato all’estero, né affidato o inviato a persona che parte per l’estero, fatta eccezione per il Principato del Lichtenstein. – Se il titolare di un atto d’origine cessa di essere domiciliato in Svizzera, prima della partenza rimette l’atto d’origine all’autorità che glielo ha rilasciato. (Art.7 e 8 dell’ordinanza concernente l’atto d’origine del 22 dic. 1980; RS 143.12) Wichtige Hinweise: – Wer seinen Heimatschein verliert, muss dies der Behörde, die ihn ausgestellt hat, schriftlich mitteilen. – Der Heimatschein darf, ausser in das Fürstentum Liechtenstein, nicht ins Ausland mitgenommen, mitgegeben oder nachgesandt werden. – Inhaber und Inhaberinnen von Heimatscheinen, die die Niederlassung in der Schweiz aufgeben, stellen ihren Heimatschein vor ihrer Ausreise der ausstellenden Behörde zu. (Art.7 und 8 der Verordnung vom 22. Dez. 1980 über den Heimatschein; SR 143.12) Indications importantes: – Celui qui perd son acte d’origine doit en informer l’autorité émettrice par écrit. – L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne partant à l’étranger ni lui être envoyé ultérieurement, exception faite de la Principauté du Lichtenstein. – Les citoyens suisses qui cessent d’être établis en Suisse remettent, avant leur départ, l’acte d’origine à l’autorité émettrice. (art.7 et 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1980 sur l’acte d’origine; RS 143.12) Infurmaziuns impurtantas: – Tgi che perda in scrit d’origin, sto comminutgar quai en scrit a l’autoritad ch’ha emess quel. – Il scrit d’origin na dastga betg vegnir prendi cun sai, dà cun instagi u tramess a l’exteriur, cun exeptiun dal Principadi da Lichtenstein. – Persunas cun dretg da burgais svizzer che renunzian a lur domicial en Svizra tramettan avant la partenza lur scrit d’origin a l’autoritad d’emissiun. (Art.7 ed 8 da l’ordinaziun dals 22 da dec. 1980 davart il scrit d’origin; DSF 143.12)