161.51
Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero
del 16 ottobre 1991 (Stato 16 luglio 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 19751 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero, ordina:
Sezione 1 Procedura di annuncio
Art. 1 Annuncio
Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici devono annunciarlo, sia per scritto, sia presentandosi di persona, alla rappresentanza svizzera presso la quale sono immatricolati.
In questo annuncio indicano:
cognome e nome;
cognome e nome del padre;
cognome e nome della madre;
luogo e data di nascita;
indirizzo;
Comune e Cantone d’origine;
Comune nel quale intendono esercitare i loro diritti (Comune di voto) e relativo Cantone.
Come Comune di voto gli Svizzeri all’estero possono scegliere uno dei loro Comuni d’origine o di precedente domicilio. Se il diritto cantonale prevede un catalogo elettorale centrale, il Comune che tiene questo catalogo è considerato Comune di voto.
Una volta scelto, il Comune di voto non può essere cambiato finché lo Svizzero all’estero è immatricolato presso la stessa rappresentanza.
Art. 2 Inoltro dell’annuncio
La rappresentanza inoltra l’annuncio al Comune di voto.
Trasmette una copia dell’annuncio al Comune di origine.
Art. 3 Rinnovo dell’annuncio
Gli Svizzeri all’estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici rinnovano l’annuncio prima della scadenza di un termine di quattro anni dall’ultimo annuncio, sia per scritto, sia presentandosi di persona presso il Comune di voto.
L’annuncio può anche essere rinnovato per mezzo di un modulo prestampato. Il Comune di voto recapita almeno una volta all’anno, assieme al materiale di voto, un modulo prestampato a ogni Svizzero all’estero avente diritto di voto. Il modulo deve essere rispedito firmato e datato.2
Se l’annuncio non viene rinnovato, il Comune di voto lo comunica alla rappresentanza nonché al Comune di origine.
Art. 4 Iscrizione nel catalogo elettorale
Ricevuto l’annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all’estero nel catalogo elettorale, se non è già iscritto in quello di un altro Comune svizzero.
Art. 5 Conferma dell’iscrizione
Il Comune di voto conferma allo Svizzero all’estero, direttamente con il modulo previsto a tal fine, l’iscrizione nel catalogo elettorale e il rinnovo dell’annuncio giusta l’articolo3.
Se rifiuta l’iscrizione, il Comune di voto lo comunica all’interessato, alla rappresentanza e al Comune d’origine adducendone le ragioni.
Art. 6 Notifica di partenza e exmatricolazione
La rappresentanza svizzera annuncia al Comune di voto e al Comune d’origine notifiche di partenza e le exmatricolazioni d’ufficio di Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.
Art. 7 Cambiamento di domicilio all’interno dello stesso circondario consolare
Lo Svizzero all’estero che cambia domicilio all’interno dello stesso circondario consolare deve notificarlo tempestivamente alla rappresentanza svizzera prima del prossimo scrutinio.
La rappresentanza trasmette la notifica al Comune di voto. Questa notifica vale come rinnovo dell’annuncio ai sensi dell’articolo3.
Art. 8 Radiazione dal catalogo elettorale
Il Comune di voto radia lo Svizzero all’estero dal proprio catalogo elettorale:
dopo aver ricevuto la notifica di partenza;
in caso di exmatricolazione;
Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1758).
dopo quattro anni dall’ultimo annuncio, se nel frattempo il medesimo non è stato rinnovato giusta gli articoli3, 7 o 16 capoverso3;
in caso d’interdizione giusta l’articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero;
in caso di decesso.
Art. 9 Domicilio nel Principato del Liechtenstein
Gli Svizzeri all’estero domiciliati nel Principato del Liechtenstein si annunciano all’ufficio cantonale dei passaporti a San Gallo; quest’ultimo assume nei loro confronti i compiti della rappresentanza svizzera.
Il Dipartimento federale degli affari esteri disciplina i particolari.
Sezione 2 Procedura in caso di votazioni ed elezioni
Art. 10 Spedizione del materiale di voto
Il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto come pure le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all’avente diritto di voto al suo indirizzo all’estero.
Il materiale di voto è spedito per posta aerea. All’interno del continente europeo può essere recapitato per posta normale, sempreché la partecipazione tempestiva allo scrutinio non ne risulti compromessa.
Se riceve troppo tardi il materiale di voto nonostante spedizione tempestiva o se la sua scheda perviene troppo tardi nel Comune di voto, l’avente diritto di voto non può far valere questo ritardo.
Art. 11 Trasferimento all’estero o in un altro circondario consolare
I Comuni di voto fanno pervenire il materiale elettorale al nuovo indirizzo degli aventi diritto di voto che si trasferiscono all’estero o in un altro circondario consolare, se hanno ricevuto la notifica del cambiamento d’indirizzo al più tardi sei settimane prima dello scrutinio.
Art. 12 Spese di spedizione
Il Cantone sostiene le spese di spedizione all’estero se centralizza il catalogo elettorale per gli Svizzeri all’estero.
Altrimenti, può obbligare i Comuni di voto a sostenere le spese di spedizione.
I costi del rinvio delle schede sono a carico degli Svizzeri all’estero.
Art. 13 Voto dall’estero
Gli Svizzeri all’estero che desiderano votare per corrispondenza introducono la scheda nell’apposita busta, che va chiusa e spedita al Comune di voto, se del caso con il certificato elettorale, mediante la busta di trasmissione affrancata.
Art. 14 Voto in Svizzera
Gli Svizzeri all’estero che desiderano recarsi personalmente alle urne nel Comune di voto lo notificano a quest’ultimo, sia per scritto, sia presentandosi di persona.
Se la notifica ai sensi del capoverso1 gli è pervenuta almeno 6 settimane prima dello scrutinio, il Comune di voto non invia il materiale di voto all’estero ma lo tiene a disposizione dell’interessato.
Gli Svizzeri all’estero devono ritirare personalmente il materiale di voto presso l’ufficio del catalogo elettorale del Comune di voto.
Art. 15 Voto per procura
In caso di voto per procura, lo Svizzero all’estero consegna la busta di trasmissione al titolare della procura.
L’ammissibilità e la procedura sono disciplinati dal diritto cantonale.
Sezione 3 Firma di referendum e iniziative popolari
Art. 16
Gli Svizzeri all’estero che intendono firmare iniziative popolari o domande di referendum in materia federale indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.
Come domicilio, indicano il loro domicilio all’estero (compresi lo Stato e il Comune).
L’attestazione del diritto di voto da parte del Comune di voto vale come rinnovo dell’annuncio giusta l’articolo3.
Sezione 4 Informazione
Art. 17
Ilperiodico «Rivista svizzera» informa gli Svizzeri all’estero sulle imminenti votazioni ed elezioni.
Il Dipartimento federale degli affari esteri provvede alla spedizione.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione
Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Distribuisce i moduli per l’annuncio giusta l’articolo1 come pure per la conferma dell’iscrizione giusta l’articolo 5.
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 25 agosto 19764 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero è abrogata.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1992.
[RU 1976 1809, 1988 355; RU 1978 712 art. 28]