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Ordinanza sulla procedura di consultazione

172.061.1 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 set 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/172-061-1/it/ordinanza-sulla-procedura-di-consultazione

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: Ordinanza sulla procedura di consultazione (AS 2005 4103)

Versione giusta: Ordinanza sulla procedura di consultazione (AS 2022 379)

Procedure di consultazione: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione (1 lug 2015)

172.061.1

Ordinanza
sulla procedura di consultazione
(Ordinanza sulla consultazione, OCo)

del 17 agosto 2005 (Stato 1° agosto 2022)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 20051 sulla procedura di
consultazione (LCo),

Footnotes

  1. [1] RS 172.061

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 12

La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

Footnotes

  1. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.

Citato in

Art. 23

Footnotes

  1. [3] Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in

Sezione 2 Pianificazione e coordinamento4

Art. 35 Pianificazione

Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. [5] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in

Art. 46 Coordinamento

(art. 5 cpv. 3 LCo)

Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.

Footnotes

  1. [6] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

...7

Footnotes

  1. [7] Abrogato dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).
Citato in

Art. 4a8 Esame da parte della Cancelleria federale

Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.

Footnotes

  1. [8] Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.

Art. 59 Pubblicazione delle consultazioni previste

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

Footnotes

  1. [9] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).
Citato in

Sezione 3 Indizione

Art. 610 Obbligo di motivare

Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:

  1. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo;

  2. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.

Footnotes

  1. [10] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in

Art. 711 Contenuto e lingua della documentazione

La documentazione comprende:

  1. il progetto da porre in consultazione;

  2. in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;

  3. il rapporto esplicativo;

  4. le lettere d’informazione ai destinatari;

  5. l’elenco dei destinatari.12

Footnotes

  1. [11] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. [12] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:

  1. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;

  2. per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

Citato in

Art. 813 Rapporto esplicativo

Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

Footnotes

  1. [13] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:

  1. le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;

  2. la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;

  3. il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;

  4. le ripercussioni economiche.

Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.

Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informazioni concernenti:

  1. le loro fonti;

  2. le relative modalità di calcolo o stima;

  3. la valutazione della loro affidabilità.14

Footnotes

  1. [14] Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

Citato in ·

Art. 915 Lettera d’informazione ai destinatari

La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:

  1. la decisione di indire la consultazione;

  2. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;

  3. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

Footnotes

  1. [15] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Citato in ·

Art. 1016 Elenco dei destinatari

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.

Footnotes

  1. [16] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199817 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Footnotes

  1. [17] RS 172.010.1
Citato in

Art. 11 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione

Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro competenza.

Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.

Citato in

Art. 1218 Informazione

(art. 5 LCo)

L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Footnotes

  1. [18] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.

Citato in

Art. 1319 Annuncio

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.

Footnotes

  1. [19] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.20

Footnotes

  1. [20] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).
Citato in

Sezione 4 Svolgimento

Art. 1421 Pubblicazione della documentazione

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Footnotes

  1. [21] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in

Art. 15 Forma dei pareri

(art. 7 cpv. 1 LCo)

I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.

Citato in

Art. 1622 Pubblicazione dei pareri

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.

Footnotes

  1. [22] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in ·

Art. 1723

Footnotes

  1. [23] Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Citato in

Sezione 5 Risultati della procedura di consultazione e seguito

Art. 1824 Proposta

(art. 8 LCo)

Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.

Footnotes

  1. [24] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

Citato in

Art. 19 Allegati alla proposta

In allegato alla proposta figurano:

  1. il rapporto sui risultati;

  2. il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito;

  3. il progetto dei comunicati stampa.

Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.

Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.

Art. 2025 Rapporto sui risultati

(art. 8 LCo)

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.

Footnotes

  1. [25] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

Citato in

Art. 2126 Pubblicazione e informazione

Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

Footnotes

  1. [26] Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.27

Footnotes

  1. [27] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).
Citato in

Sezione 5a28 Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

  1. nella proposta di adozione del progetto interessato;

  2. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

Footnotes

  1. [28] Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 giugno 199129 sulla procedura di consultazione è abrogata.

Footnotes

  1. [29] [RU 1991 1632, 1996 1651 art. 22]

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.