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442.13

Regolamento della Fondazione Goffredo Keller

del 1° giugno 1948 (Stato 1° settembre 2007)

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Il patrimonio legato il 6 settembre 1890 dalla signora Lydia Welti-Escher alla Confederazione Svizzera, costituisce un fondo speciale di quest’ultima con destinazione determinata, il quale, conformemente alla volontà della donatrice, porta il nome di «Fondazione Goffredo Keller».

Art. 2

Il capitale di questo fondo, compresi gli immobili, è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze1. I suoi interessi sono, per gli scopi fissati dal presente regolamento, messi a disposizione della «Commissione federale della Fondazione Goffredo Keller», posta sotto la vigilanza del Consiglio federale (Dipartimento federale dell’interno).

Art. 3

Le opere acquistate dalla Commissione federale della Fondazione Goffredo Keller sono parte integrante del tesoro d’arte appartenente alla Confederazione, ma restano tuttavia sottoposte al controllo della Commissione stessa.

II. Commissione

Art. 4

La Commissione federale della Fondazione Goffredo Keller si compone di un presidente e di quattro altri membri, tutti nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’interno, per un periodo di quattro anni, dopo di che sono rieleggibili.2

La Commissione si sceglie nel proprio seno il vicepresidente.

RU 1948 492

Nuova denominazione giusta il DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 31 lug. 1972, in vigore dal 1° ott. 1972 (RU 1972 1887).

Art. 5

Conformemente alla volontà della donatrice, la Commissione dispone liberamente dei redditi del fondo:

  1. per l’acquisto di opere notevoli dell’arte plastica, svizzere e straniere, ma solo eccezionalmente di opere contemporanee;

  2. per la creazione di opere nuove e la conservazione di opere antiche, la cui destinazione pubblica sia assicurata in modo permanente alla Svizzera.

La Commissione può disporre dei redditi nel modo previsto alla lettera b che precede soltanto qualora non abbia occasione di fare degli acquisti nel senso della lettera a; ed anche in questo caso non potrà disporre che della metà dei redditi annuali.

Art. 6

La Commissione può riportare gli interessi non utilizzati sul conto dell’anno seguente, o accantonarli come riserva in previsione di grandi spese da farsi in esecuzione dell’articolo 5.

Art. 7

L’autorizzazione del Dipartimento federale dell’interno deve essere richiesta per qualsiasi acquisto o impresa della Commissione il cui prezzo esiga, in un modo o nell’altro, un anticipo sui redditi futuri.

Art. 8

Conformemente al desiderio della donatrice, il Consiglio federale stabilisce la località e l’istituto in cui saranno esposte le opere acquistate dalla Commissione. Il Consiglio federale delega tale competenza al Dipartimento federale dell’interno, al quale la Commissione fa le sue proposte.

Art. 9

La Commissione non sussidia gli acquisti fatti da terzi.

In cambio, essa è autorizzata ad accettare da terzi, come autorità, musei o privati, sussidi a fondo perduto per procedere ad acquisti di opere d’arte.

Art. 10

La Commissione s’impegna validamente con la firma collettiva del presidente o del vicepresidente e di un membro o del segretario.

III. Decisioni, sedute e indennità

Art. 11

La Commissione, per prendere le sue decisioni, si riunisce in seduta.

Gli affari d’importanza secondaria possono, in casi urgenti, essere sbrigati per circolazione o per decisione presidenziale.

Art. 12

Il presidente fissa la data e il luogo delle sedute ordinarie della Commissione, secondo gli affari che deve trattare.

La Commissione tiene una seduta straordinaria ogni volta che almeno due dei suoi membri lo domandano.

Art. 13

L’ordine del giorno, con l’elenco delle trattande e l’indicazione delle risorse ancora disponibili, deve essere comunicato ai membri della Commissione e al Dipartimento federale dell’interno almeno otto giorni prima di una seduta ordinaria; per le sedute straordinarie, tale comunicazione può essere fatta contemporaneamente alla convocazione.

Le proposte presentate singolarmente dai membri devono figurare nell’ordine del giorno di una seduta ordinaria; se sono fatte dopo la comunicazione dell’ordine del giorno, devono essere fatte seguire. Esse vanno presentate almeno otto giorni prima della seduta al presidente, affinchè possa darne comunicazione scritta alla Commissione e al Dipartimento federale dell’interno.

Art. 14

Perché la Commissione possa validamente deliberare si richiede la presenza di almeno 3 membri.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi. Il presidente vota. In caso di parità, il voto del presidente ha la preponderanza.

Il voto si fa per alzata di mano e, se il presidente lo ritiene opportuno o se due membri ne fanno domanda, per scrutinio segreto.

Art. 15

I membri della Commissione ricevono un’indennità di viaggio e di seduta, conformemente alle disposizioni vigenti per le Commissioni federali.

Art. 16

Il presidente riceve, per la sua gestione, un’indennità annua, fissata dal Consiglio federale su proposta della Commissione e del Dipartimento federale dell’interno.

Art. 17

Quando si devono risolvere questioni che esigono conoscenze speciali, il presidente di una seduta può far capo a dei periti. Di massima, detti periti ricevono un’indennità pari a quella dei membri della Commissione.

I terzi chiamati dalla Commissione a dare un parere sono retribuiti in conformità delle prescrizioni federali vigenti.

IV. Amministrazione

Art. 18

La Commissione nomina il proprio segretario, per un periodo di quattro anni, dopo di che può essere rieletto.3

Il segretario non può essere membro della Commissione, ma ha voto consultivo.

Art. 19

Il segretario, che resta costantemente in rapporto col presidente, assume tutti i lavori d’ufficio (corrispondenza, contabilità, registratura, tenuta dei protocolli, inventario, conservazione dell’archivio, comprese le negative fotografiche), come pure la sorveglianza degli immobili (per esempio, il convento di St. Georgen in Stein am Rhein).

Art. 20

Il segretario è retribuito col reddito della Fondazione, proporzionatamente all’ampiezza dei lavori che gli sono assegnati. L’importo della retribuzione è fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione e del Dipartimento federale dell’interno.

Col consenso della Commissione e del Dipartimento federale dell’interno, il segretario può assumere un aiuto d’ufficio, che è pure retribuito a spese della Fondazione.

Art. 21

I depositari di oggetti d’arte della Fondazione devono firmare una ricevuta in tre esemplari, di cui uno destinato alla Commissione, l’altro al Dipartimento federale dell’interno ed il terzo all’archivio. Con tale ricevuta i depositari s’impegnano:

  1. ad assicurare l’opera d’arte contro i rischi, per il valore d’inventario o per il prezzo di mercato indicato;

  2. ad esporre l’opera d’arte ed a tenerla a disposizione della Commissione qualora la richieda per un’esposizione o una mostra;

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 31 lug. 1972, in vigore dal 1° ott. 1972 (RU 1972 1887).

  1. a chiedere l’autorizzazione della Commissione prima di consegnare l’opera d’arte a terzi o prima di farla restaurare, fotografare o copiare;

  2. a munire l’opera d’arte di un’iscrizione chiara e visibile, la quale ricordi che essa è proprietà della Fondazione Goffredo Keller.

Art. 22

La Commissione ha diritto di concedere essa stessa l’autorizzazione di riprodurre le opere d’arte che ha acquistate, applicando tuttavia per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 29 settembre 19244 sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione, per quanto concerne la riproduzione di opere d’arte che appartengono a quest’ultima.

Art. 23

Le opere d’arte acquistate dalla Commissione devono essere controllate periodicamente dalla Commissione stessa o da una persona da essa incaricata all’uopo. Tali controlli sono eseguiti per ordine della Commissione o del Dipartimento federale dell’interno.

Tanto alla Commissione quanto al Dipartimento deve essere presentato un rapporto di controllo.

Art. 24

I processi verbali delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione sono ogni volta mandati ai membri, al Dipartimento federale dell’interno (in due esemplari) e al Dipartimento federale delle finanze. I processi verbali non possono essere comunicati a terzi prima che siano trascorsi dieci anni, e dopo questo periodo possono essere comunicati soltanto con speciale decisione della Commissione.

Art. 25

Alla fine di ogni anno, la Commissione fa un breve rapporto al Dipartimento federale dell’interno sulla sua attività ed i suoi acquisti.

Art. 26

Il rapporto annuale, stampato, deve essere consegnato ai membri della Commissione, al Dipartimento federale dell’interno (in due esemplari), al Dipartimento federale delle finanze, ai depositari, alle biblioteche, agli archivi, agli interessati privati, alla stampa ed eventualmente, qualora lo domandi, il Segretariato dell’Assemblea federale perché lo metta a disposizione delle Camere.

Su proposta della Commissione, il Dipartimento federale dell’interno nomina per la verifica del conto annuale un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 20056 sui revisori. La durata del mandato è di quattro anni.7

Ilrapporto del revisore deve essere trasmesso alla Commissione e all’Ufficio federale della cultura ogni anno entro il 30 giugno.

I costi della revisione vanno addebitati al fondo speciale.

V. Disposizioni finali

Art. 27

Conformemente alla volontà della signora Lydia Welti-Escher, l’articolo 5 cesserebbe di avere temporaneamente effetto qualora la Svizzera si trovasse coinvolta in una guerra con un Paese straniero. Per il tempo delle ostilità, i mezzi disponibili della Fondazione sarebbero destinati all’assistenza dei militari feriti e malati.

Per questo caso, sono riservate disposizioni esecutive.

Art. 28

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1948.

Esso abroga tutte le disposizioni anteriori che gli sono contrarie e sostituisce in modo particolare il regolamento della Fondazione Goffredo Keller del 16 dicembre 19208.

Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 499).

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3).

[RU 36 903]