Fonte

141.0

Legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit])
(LCit)

del 29 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 19514, decreta:

I. Acquisto e perdita per legge A. Acquisto per legge

Art. 15 Per filiazione

È cittadino svizzero dalla nascita:

  1. 6 il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

  2. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.7

I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.

RU 1952 1119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985

[CS 1 3; RU 1984 290]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 37 e 38 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 giu. 1976 che modifica il CC (Filiazione), in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Art. 2 e 38

Art. 49 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero.

Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista:

  1. la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;

  2. la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.

Il minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito.

Art 510

Art. 6 Trovatello

Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.

Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello.

Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l’attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.

Art 711 Adozione

Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell’adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.

Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 che modifica il CC (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653 2663; FF 1971 II 85).

B. Perdita per legge

Art. 812 Per annullamento del rapporto di filiazione Per adozione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Il minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede.

Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.14

Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

Art. 915

Art. 10 Per nascita all’estero

Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.16

I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.17

In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).

Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 che modifica il CC (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653 2663; FF 1971 II 85).

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985

Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.

Art. 11 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.

II. Acquisto e perdita per decisione dell’autorità A. Acquisto per naturalizzazione o reintegrazione

a. Naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Decisione di naturalizzazione

Nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente18 (Ufficio federale) ha concesso un’autorizzazione.19

Art. 13 Autorizzazione di naturalizzazione

L’autorizzazione è concessa dall’Ufficio federale20.21

L’autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.

La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.

L’autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.

L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.22

Ufficio federale della migrazione

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento (RU 2003 187 188; FF 2001 3431). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 1423 Idoneità

Prima del rilascio dell’autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:

  1. si è integrato nella comunità svizzera;

  2. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;

  3. si conforma all’ordine giuridico svizzero;

  4. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 15 Condizioni di residenza Procedura nel Cantone Obbligo di motivazione Protezione della sfera privata

Lo straniero può chiedere l’autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.

Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent’anni compiuti è computato due volte.24

La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l’altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.25

I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.26

Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.27

I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.28

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

  1. cittadinanza;

  2. durata di residenza;

  3. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 16 Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un

Art. 1732

b. Reintegrazione

Art. 1833 Principio

La reintegrazione presuppone che il richiedente:

  1. soddisfa le condizioni previste nell’articolo 21 o 23;

  2. ha vincoli con la Svizzera;

  3. 34 si conforma all’ordinamento giuridico svizzero; e

  4. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.35

Art. 19 e 2036

Art. 2137 Perenzione in seguito a nascita all’estero

Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l’articolo10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.38

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Art. 2239

Art 2340 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.

Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un’altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all’estero.41

Art 2442 Effetto

Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 2543 Competenza

L’Ufficio federale44 pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.

c. Naturalizzazione agevolata

Art. 2645 Condizioni

La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:

  1. è integrato in Svizzera;

  2. si conforma all’ordinamento giuridico svizzero;

  3. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento (RU 2003 187 188; FF 2001 3431). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Art. 2746 Coniuge di un cittadino svizzero

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

  1. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;

  2. vi risiede da un anno; e

  3. vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.

Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 2847 Coniuge di uno Svizzero dell’estero

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

  1. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero; e

  2. ha vincoli stretti con la Svizzera.

Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 29 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

Lo straniero che è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.

Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore; egli acquista simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.

Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell’esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno.

I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che possedeva in precedenza.48

Nuova espr. giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984 (RU 1985 420; FF 1984 II 153). Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 3049 Minorenne apolide

Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.

Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 3150 Figlio di un genitore naturalizzato Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera

Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima ch’egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.

Art. 3253 Competenza

L’Ufficio federale pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

d. Disposizioni comuni54

Art. 33 Estensione ai figli

I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione.

Art. 34 Minorenni

La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni e presentata dal loro rappresentante legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità di tutela non è necessario.

I minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.

Art. 35 Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 14 CC55.

Art. 36 Residenza dello straniero

Per residenza dello straniero nel senso della presente legge s’intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri.

La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all’estero, con l’intenzione di ritornare nella Svizzera.

La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all’estero durante più di sei mesi.

Art. 3756 Inchieste

Le autorità federali possono incaricare l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

Originario tit. avanti l’art.32.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Art. 3857 Tasse

Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

La tassa federale è condonata in caso d’indigenza.

Art 3958

Art. 4059

Art. 41 Annullamento

Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.

Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli12 a 17 può essere parimente annullata dall’autorità cantonale.

Salvo esplicita decisione contraria, l’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquistata in virtù della decisione annullata.

B. Perdita per decisione dell’autorità

a. Svincolo

Art. 42 Domanda di svincolo e decisione

Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.60

Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.

Art 4361

Art. 44 Estensione ai figli

I figli minorenni posti sotto la patria potestà del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.

Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.

Art. 45 Atto di svincolo

Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

L’Ufficio federale provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.

Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.

Art. 46 Tassa

I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.

Tuttavia, la notificazione dell’atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.

L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.62

Art. 47 Cittadini di più Cantoni

Se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l’autorità di ciascun Cantone d’origine si pronuncia sullo svincolo.

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.

La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato.

b. Revoca

Art. 48

L’Ufficio federale può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche un’altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

III. Procedura d’accertamento

Art. 49

In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

La domanda può essere presentata anche dall’Ufficio federale.

IV.63 Trattamento di dati personali

Art. 49a Trattamento dei dati

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’Ufficio federale (...)64 può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.

Introdotto dal n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (RU 2003 187 188; FF 2001 3431). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:

  1. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

  2. l’accesso ai dati;

  3. il diritto di trattamento;

  4. la durata di conservazione dei dati;

  5. l’archiviazione e l’eliminazione dei dati;

  6. la sicurezza dei dati.

Art. 49b Comunicazione dei dati

Su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.

Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.65 V. Rimedi giuridici66

Art. 5067 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 5168 Ricorsi a livello federale69

I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245). Originario IV.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911 5912; FF 2005 6177 6331).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911 5912; FF 2005 6177 6331).

Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.70

…71

Art. 52 e 5372

VI.73 Disposizioni finali e transitorie

Art. 54 Esenzione

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Esso è autorizzato a emanare norme concernenti i documenti di legittimazione per i cittadini svizzeri.

Art. 55 Abrogazione di disposizioni

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in particolare: la legge federale del 3 dicembre 185074 sui privi di patria; la legge federale del 25 giugno 190375 sull’acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa.

Art. 5676

Art. 5777 Irretroattività Annullamento del matrimonio di una svizzera per matrimonio

L’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono salvi gli articoli seguenti.

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32). federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Originario V.

[CS 1 95]

[CS 1 97]

Abgrogato dal n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

La donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l’articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 195280 conserva la cittadinanza svizzera dopo l’annullamento del matrimonio se al momento della celebrazione era in buona fede.

I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri anche se i genitori avevano contratto matrimonio in malafede.

Art. 5881 Reintegrazione di ex svizzere Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere Naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero

La donna che, prima dell’entrata in vigore della modifica del

3 ottobre 200382 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33–41.

Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1952: « La donna straniera acquista la cittadinanza svizzera per il fatto del suo matrimonio con un cittadino svizzero.»

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Prima del 1° gen. 2006 (RU 2005 5233).

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle

Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 200386 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età.

Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32–41.

Art. 59 Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195387

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di

Prima del 1° gen. 2006 (RU 2005 5233).

DCF del 30 dic. 1952 (RU 1952 1133).