836.1
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)
(LAF)
del 20 giugno 1952 (Stato 13 giugno 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524, decreta:
I.5 Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ia. Assegni familiari7 1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli Art. 1a8 Persone aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
RU 1952 839
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
[CS 1 3; RU 1996 2502]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9. Il Consiglio federale può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni anche per i figli residenti all’estero e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.
Art. 2 Specie di assegni; importi
Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in un assegno per l’economia domestica e in assegni per i figli.
L’assegno per l’economia domestica è di 100 franchi il mese.10
L’assegno per i figli è pagato in ragione di ogni figlio, secondo l’articolo9. Esso è, per i primi due figli, di 80 franchi il mese nelle regioni di pianura e di 100 franchi nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, di 90 franchi nelle regioni di pianura e di 110 franchi nelle regioni di montagna11. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il lavoratore agricolo ha diritto agli assegni.12
Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli, tenendo conto dell’evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle leggi cantonali sugli assegni familiari.13
Art. 3 Assegno per l’economia domestica
Hanno diritto all’assegno per l’economia domestica:
a. 14 i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689; FF 1973 I 1151).
Ora: l’assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 175 franchi nelle regioni di pianura e a 195 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni figlio seguente, l’assegno è portato a 180 franchi nelle regioni di pianura e a 200 franchi nelle regioni di montagna (art. 2 dell’O del9 nov. 2005 – RS 836.13).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
i lavoratori agricoli che vivono nell’economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.
Se ambedue i coniugi hanno diritto all’assegno per l’economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L’assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all’assegno.15
I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.
Il diritto all’assegno per l’economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l’economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’economia domestica è sciolta.
Art. 4 Pagamento del salario in uso nella località
Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.
2. Assegni familiari per i piccoli contadini16
Art. 517 Persone aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani.
I contadini occupati nell’agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 22 00018 franchi annui. Il limite aumenta di 300019 franchi per ciascun figlio giusta l’articolo9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all’evoluzione dei redditi nell’agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.
Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare il
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 16 mar. 1962 (RU 1962 815). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
Ora: 30 000 fr. (art. 1 dell’O del9 nov. 2005 – RS 836.13).
Ora: 5 000 fr. (art. 1 dell’O del9 nov. 2005 – RS 836.13).
reddito dei piccoli contadini e obbligarle a notificare siffatto reddito alle casse cantonali di compensazione.
Per evitare casi di rigore, fissa un limite di reddito flessibile o gradua gli assegni. All’uopo, tiene conto dell’evoluzione economica e delle ripercussioni finanziarie.20
Art. 621 Delimitazione delle regioni di montagna
Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.
Art. 722 Specie e ammontare degli assegni
L’assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l’articolo9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 80 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 100 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 90 franchi nelle regioni di pianura e a 110 franchi nelle regioni di montagna23. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.
Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli, tenendo conto dell’evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle leggi cantonali sugli assegni familiari.
Art. 8 Compensazione
Gli assegni familiari ai piccoli contadini possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194624 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS») e all’articolo 18 della presente legge.
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Nuovo testo giusta il n. 114 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Ora: l’assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 175 franchi nelle regioni di pianura e a 195 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni figlio seguente, l’assegno è portato a 180 franchi nelle regioni di pianura e a 200 franchi nelle regioni di montagna (art. 2 dell’O del9 nov. 2005 – RS 836.13).
3. Disposizioni comuni
Art. 925 Assegno per i figli
Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d’età. Il diritto all’assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera dall’assicurazione per l’invalidità.
Sono considerati figli anche:
gli affiliati;
i fratelli e le sorelle dell’avente diritto agli assegni, che sono da questo mantenuti in misura preponderante.
Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno.
Se, giusta la presente legge o altre disposizioni, parecchie persone hanno diritto all’assegno per uno stesso figlio, tale diritto spetta:
alla persona che custodisce il figlio;
al titolare dell’autorità parentale;
alla persona che provvede preponderantemente a mantenere il figlio.
Se dei coniugi viventi in comunione domestica hanno entrambi diritto all’assegno, quest’ultimo spetta, per metà, a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme.26
...27
Il diritto all’assegno per i figli nasce il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio è nato. Esso si estingue alla fine del mese in cui cessano di essere adempite le condizioni per il godimento dell’assegno.
Art. 1028 Divieto di cumulare gli assegni; durata del diritto all’assegno
Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari per lavoratori agricoli e quelli per piccoli contadini.
I piccoli contadini che esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo un’attività accessoria temporanea hanno diritto agli assegni anche per la durata di quest’ultima attività, salvo che ricevano già altri assegni familiari. Se sono assunti temporaneamente come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
I piccoli contadini che esercitano l’attività accessoriamente e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe. Essi non possono pretendere gli assegni per un figlio che già dà diritto ad altri assegni familiari.
Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni29.30
Art. 11 e 1231
II. Organizzazione
Art. 13 Compiti delle casse di compensazione
La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della legge sull’AVS32 (dette qui di seguito «casse di compensazione»).
Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari
Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA33, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.34
Se gli assegni familiari non sono usati a favore delle persone cui sono destinati, queste o i loro rappresentanti legali possono, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, chiederne il versamento diretto anche se non dipendono dall’assistenza pubblica.35
Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529).
Abrogati dal n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti
Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS36.
Art. 16 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 68 della legge sull’AVS37 devono estendersi anche all’esecuzione della presente legge.
Art. 1738
III. Finanziamento
Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli
I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull’AVS39.40 2I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della legge sull’AVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.
Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della legge sull’AVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA41.42
La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.43
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).
Art. 1944 Assegni familiari ai piccoli contadini
Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari ai piccoli contadini, incluse le spese d’amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.
Art. 20 Riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini
Una riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194745 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell’ammontare della medesima all’inizio dell’anno.46
Il versamento annuo deve essere usato per ridurre i contributi cantonali, in conformità dell’articolo 21.
Art. 21 Contributi dei Cantoni
I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone; essi saranno ridotti in ragione della capacità finanziaria del Cantone e del numero delle aziende agricole situate nel Cantone stesso.
Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari, dopo aver sentito i Cantoni.
IV. Contenzioso e disposizioni penali
Art. 2247 Particolarità concernenti il contenzioso
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA48, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA , i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1969, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 73 74; FF 1969 I 769).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e
LAVS49 è applicabile per analogia.50
Art. 23 Disposizioni penali
Gli articoli 87 a 91 della legge sull’AVS51 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.
V.52 Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7154 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199955 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200456 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7257 nella loro versione aggiornata;
Nuovo testo giusta il n. 114 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Introdotto dal n. I 11 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 14 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
b. 58 la Convenzione del 4 gennaio 196059 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
VI.60 Disposizioni esecutive e finali
Art. 2461 Relazione con il diritto cantonale
I Cantoni possono, a complemento della presente legge:
stabilire assegni più elevati o d’altre specie, e imporre dei contributi per finanziarli;
udite le organizzazioni agricole, subordinare la concessione degli assegni familiari per i piccoli contadini a condizioni intese a migliorarne l’esistenza.
Qualora gli assegni familiari che i lavoratori agricoli e i piccoli contadini ricevano in virtù delle prescrizioni cantonali, siano almeno pari a quelli previsti nella presente legge, il Consiglio federale può, a domanda del Governo cantonale, dichiararla inapplicabile in quel Cantone.
Art. 25 62 Applicabilità della legge sull’AVS
Per quanto la presente legge e la LPGA63 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge
L’articolo 49a della legge sull’AVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50a della legge sull’AVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.
La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo49 della legge sull’AVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della legge sull’AVS.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Originaria sezione V.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962 (RU 1962 815 818).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).
Art. 26 Entrata in vigore ed esecuzione
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.