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221.411.1

Ordinanza sulle tasse 221.411.1 in materia di registro di commercio

del 3 dicembre 1954 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni (CO)2, decreta:

I. Tasse per l’iscrizione nel registro cantonale di commercio3 A. Prime iscrizioni

Art. 14 A. Prime iscrizioni 1. Sede principale degli enti giuridici5

Per la loro iscrizione gli enti giuridici seguenti devono pagare:

Fr.

  1. le ditte individuali 120

  2. le società in nome collettivo o in accomandita 240

  3. le società anonime 600

  4. le società in accomandita per azioni 600

  5. le società a garanzia limitata 600

  6. le società cooperative 400

  7. le associazioni 400

  8. le fondazioni 300

  9. le società in accomandita per investimenti collettivi di ca- 600 pitale

  10. le società di investimento a capitale fisso 600

  11. le società di investimento a capitale variabile 600

  12. gli istituti di diritto pubblico 500 AS 1954 1090 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1972 (RU 1972 2609).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, Fr.

  1. i rappresentanti di indivisioni 80

  2. le persone che non sono commercianti e che designano un 806 procuratore 2 Se il capitale sociale o di dotazione degli enti giuridici indicati nelle lettere c, d, e, j e l è superiore a 200 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia eccedere 10 000 franchi.7 3 Se il conferimento minimo delle società di investimento a capitale variabile indicate nella lettera k è superiore a 250 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia eccedere 10 000 franchi.8 4 È inoltre riscossa una tassa di 30 franchi per l’iscrizione di ogni autorizzazione a firmare e una tassa di 20 franchi per l’iscrizione di una funzione.9 5 …10

Citato in

Art. 2 2. Succursali

Per l’iscrizione di una succursale, la tassa è pari al 50 per cento dell’importo previsto nell’articolo 1 per la sede principale, ma è di 2500 franchi al massimo.11

Se la sede principale è all’estero, per l’iscrizione della prima succursale nella Svizzera è riscossa la medesima tassa che per una sede principale. Il capoverso 1 è applicabile alle altre succursali nella Svizzera.

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. 3 all’O del 22 nov. 2006 sugli investimenti collettivi di capitale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 951.311).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1973 (RU 1974 191). Abrogato dal n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, con effetto dal 1° gen. 2008 (RS 221.411).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1998).

B. Modificazioni e cancellazioni

Art. 312 e cancellazioni 1. Alla sede principale a. In generale

B. Modificazioni 1 Se più modificazioni sono iscritte simultaneamente, la tassa è pari alla somma degli importi dovuti per ciascuna modificazione.

Se per la completazione o la modificazione di un’iscrizione non è prevista tassa alcuna, questa è fissata conformemente alla prassi seguita in casi analoghi.

Art. 4 b. Modificazioni di statuti c. Fusione Scissione Trasformazione e trasferimento di patrimonio Tassa supplementare

Per l’iscrizione di modificazioni di statuti sono riscossi, arrotondati per eccesso:13

  1. il 50 per cento della tassa di base in caso di aumento o di riduzione del capitale;

  2. il 40 per cento della tassa di base in tutti gli altri casi, sempreché non sia applicabile la lettera c;

  3. il 20 per cento della tassa di base in caso di modificazioni di lieve importanza.14 2 Quando il capitale è aumentato o ridotto, il supplemento è computato, conformemente all’articolo 1 capoverso2, in base al nuovo capitale.

L’Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico assuntore riscuote le seguenti tasse per l’iscrizione di una fusione: 1. dalla società assuntrice, 600 franchi e, se la fusione comporta un aumento di capitale, la tassa di cui all’articolo 4 capoverso

lettera a o, in caso di fusione mediante combinazione, la tassa di prima iscrizione di cui all’articolo 1; 2. dalla società trasferente, 120 franchi per la cancellazione.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 L’Ufficio del registro di commercio della sede della società trasferente riscuote le seguenti tasse per l’iscrizione di una scissione: 1. per la verifica della scissione, 600 franchi per ciascuna società assuntrice partecipante alla scissione; 2. la tassa di prima iscrizione di cui all’articolo 1 e, nel caso in cui la scissione comporti un aumento o una riduzione di capitale, la tassa di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a; 3. in caso di divisione, 120 franchi per la cancellazione.

Le seguenti tasse sono riscosse per l’iscrizione di una trasformazione: 1. per la trasformazione di un soggetto giuridico in una persona giuridica, 600 franchi; 2. per la trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita e viceversa, 300 franchi.

Per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio, l’Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico trasferente riscuote una tassa di 400 franchi.

Se l’iscrizione necessita di accertamenti particolari, l’Ufficio del registro di commercio può aumentare le tasse di cui agli articoli 4a–4c tenendo conto dell’articolo 929 capoverso2 del CO. L’importo della tassa supplementare viene determinato conformemente all’articolo 9 capoverso 1 numero 4.

Citato in

Art. 519 d. Altre modificazioni

Per le le iscrizioni elencate qui di seguito sono riscosse le tasse seguenti:20

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

  1. da tutti gli enti giuridici:21 1. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione del domicilio legale o di un domicilio supplementare, 40 franchi, 2. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dei dati personali o di una funzione, 20 franchi, 3. per l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’autorizzazione a firmare, 30 franchi, 4. e 5. …22 6. per l’iscrizione di un concordato con abbandono dell’attivo, 100 franchi, 7. per l’iscrizione dell’assunzione di un patrimonio o di un’azienda ai sensi dell’articolo 181 CO, 50 franchi, purché non siano applicabili le norme della legge del 3 ottobre 200323 sulla fusione concernenti il trasferimento di patrimonio, 8. per la reiscrizione di un soggetto giuridico cancellato, 100 franchi, 9. per l’iscrizione di un soggetto giuridico straniero che si sottomette al diritto svizzero conformemente all’articolo 161 della legge federale del 18 dicembre 198724 sul diritto internazionale privato (LDIP), 600 franchi, cui si aggiunge la tassa di nuova iscrizione di cui all’articolo 1, 10. per la cancellazione di un soggetto giuridico svizzero che si sottomette al diritto straniero conformemente all’articolo 163 LDIP, 300 franchi;

  2. dalle ditte individuali:

2. per la modificazione della ditta, come pure l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi, 3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi;

c. dalle società in nome collettivo e in accomandita:

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Abrogati dal n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, con effetto dal 1° gen. 2008 (RS 221.411).

2. per la modificazione della ditta, come pure l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi, 3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi, 4. per l’iscrizione di un nuovo socio o la cancellazione di un socio, 80 franchi, 5. per la modificazione del capitale accomandato, 80 franchi, 6. per la trasformazione di un accomandante in socio illimitatamente responsabile e viceversa, 80 franchi, 7. per lo scioglimento e la cancellazione di una società in nome collettivo o in accomandita e la continuazione dell’azienda da parte di un socio come ditta individuale ai sensi dell’articolo 579 CO, 200 franchi, 8. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 9. per la revoca dello scioglimento per decisione della società, 100 franchi;

d. dalle società di capitali e le società cooperative: 1. per la riduzione e l’aumento simultaneo del capitale senza modificazione degli statuti, 300 franchi, 2. per l’iscrizione o la cancellazione dell’organo di revisione, 40 franchi, 3. per l’iscrizione o la cancellazione di un organo di pubblicazione, 40 franchi, 4. per l’iscrizione dell’emissione di buoni di godimento dopo la costituzione, come pure per la modificazione o la cancellazione di tale iscrizione, 100 franchi, 5.25 per il cambiamento di un socio di una società a garanzia limitata, 100 franchi; 6. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 7. per la revoca dello scioglimento disposto d’ufficio, 100 franchi, 8. per la revoca dello scioglimento disposto dalla società, 300 franchi;

e. dalle associazioni e fondazioni: purché gli statuti o l’atto pubblico non prevedano una sede fissa,

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, 2. per l’iscrizione o la cancellazione di un organo di revisione, 40 franchi, 3. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi, 4. per la revoca di uno scioglimento disposto d’ufficio, 100 franchi, 5. per la revoca dello scioglimento dell’associazione per decisione dell’assemblea sociale, 200 franchi.

Art. 626 2. Succursali

Nel caso di succursali, la tassa è calcolata, in tutti i casi, secondo gli articoli 3 e 5.

Art. 727 3. Prestiti in obbligazioni

Per la menzione del deposito di documenti concernenti prestiti in obbligazioni, è riscossa una tassa di 25 franchi.

Art. 828 4. Cancellazione

Per la cancellazione definitiva delle iscrizioni di cui agli articoli 1 e 2, la tassa è di 40 franchi per le ditte individuali e di 120 franchi negli altri casi.

II. Tasse per prestazioni degli uffici cantonali del registro di commercio29

Art. 930 a. In generale

Gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotono per le prestazioni qui di seguito le tasse seguenti:

  1. per la compilazione di una notificazione, da 10 a 100 franchi;

  2. per l’autenticazione di una firma, 10 franchi;

  3. per l’autenticazione o l’allestimento di documenti giustificativi, da 10 a 120 franchi;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1998).

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

  1. per l’esame dell’ammissibilità di ditte o di nomi che richieda ricerche speciali, da 100 a 500 franchi;

  2. per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l’esame preliminare di documenti giustificativi da 100 a 250 franchi all’ora;

  3. per il rifiuto di una notificazione, quando esso sia motivato per scritto con l’indicazione dei mezzi di ricorso, fino all’importo della tassa d’iscrizione dell’ente giuridico di cui agli articoli 1–8;

  4. per ottenere l’approvazione anticipata di una iscrizione presso l’Ufficio federale del registro di commercio, da 100 a 200 franchi;

  5. per la diffida scritta a procedere a una notificazione o per la seconda diffida scritta a pagare una tassa dovuta, 100 franchi;

  6. per l’allestimento di estratti certificati conformi, copie di notificazioni e di documenti giustificativi e di attestazioni, in cui sia certificato che un ente giuridico determinato non è iscritto, da 10 a 120 franchi;

  7. per le informazioni orali o telefoniche, 6 franchi per ogni ente giuridico; per le informazioni che richiedono lunghe ricerche, la tassa può essere aumentata fino a 30 franchi.

Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’ufficio cantonale del registro di commercio può riscuotere supplementi che possono ammontare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 1031 b. Elenchi dei soci

Per la conservazione degli elenchi dei soci di società cooperative e di associazioni non è riscossa alcuna tassa.

Una tassa di 20 franchi è riscossa dall’ufficio del registro di commercio per la comunicazione all’amministrazione di una società cooperativa o alla direzione di un’associazione ai sensi dell’articolo 877 capoverso 2 CO.

Art. 1132 c. …

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Art. 1233 d. Diffida a ristabilire la situazione legale

Per tutte le diffide secondo gli articoli 152–155 ORC è riscossa una tassa da 50 a 200 franchi. La tassa è dovuta soltanto se ha luogo l’iscrizione corrispondente.

III.34 Tasse per decisioni delle autorità cantonali di vigilanza

Art. 13 Autorità cantonali di vigilanza a. Risarcimento

Le spese causate dalla procedura prevista all’articolo 18 capoverso 5 ORC in caso di una notificazione che non è stata firmata conformemente alla legge sono addossate all’ente giuridico.

Citato in

Art. 14 b. Natura delle spese

Le autorità cantonali di vigilanza riscuotono:

  1. le spese;

  2. una tassa di decisione sino a 1 500 franchi, secondo l’importanza del caso e del lavoro richiesto.

IV.35 Tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale del registro di commerci

Art. 15

L’Ufficio federale del registro di commercio riscuote per le prestazioni qui di seguito le tasse seguenti:

  1. per le informazioni sul contenuto del registro centrale, da 30 a 50 franchi per ogni ditta od ogni nome oggetto di ricerche;

  2. per pareri concernenti l’ammissibilità di ditte o di nomi, da 100 a 500 franchi;

  3. per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l’esame preliminare di documenti giustificativi, da 100 a 250 franchi all’ora;

  4. per l’attestazione che un’iscrizione non ancora pubblicata è stata approvata, 50 franchi.

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio,

Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, può riscuotere supplementi che possono ammontare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 lettera c.

V. 36 Esenzione dalle tasse

Art. 16 a. Principio

Le tasse dovute non possono essere né condonate né ridotte. Sono salvi gli articoli 17–20.

Citato in

Art. 17 b. Ritiro della notificazione

Se una notificazione è ritirata dopo l’iscrizione nel registro giornaliero ma prima che sia ordinata la pubblicazione, la tassa è ridotta del

per cento.

Se il ritiro avviene prima dell’iscrizione nel registro giornaliero ma dopo l’esame dei documenti giustificativi, si applica per analogia l’articolo 9 capoverso 1 lettera e.

Art. 18 c. Iscrizioni d’ufficio

Le iscrizioni d’ufficio sono esenti da tassa. Ne sono escluse le iscrizioni che sono eseguite in virtù degli articoli 152–155 ORC.

Art. 19 d. Informazioni date alle autorità

Le autorità e gli altri uffici con carattere ufficiale sono esentati dal pagamento delle tasse previste all’articolo 9 capoverso 1 lettera j.

Art. 20 e. Impossibilità di riscuotere le tasse

Se il debitore è comprovatamente nullatenente, senza indirizzo noto o all’estero, l’ufficio cantonale del registro di commercio può defalcare la tassa come irrecuperabile.

A domanda dell’ufficio del registro di commercio, le autorità del luogo di domicilio del debitore sono tenute a fornire, per scritto e senza spese, informazioni sulla sua situazione personale.

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, VI. Pagamento delle spese ed esecuzione

Citato in

Art. 21 Pagamento delle spese ed esecuzione a. Pagamento

Chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle tasse e delle spese. Più persone rispondono solidalmente. Risponde solidalmente anche la ditta cui si riferisce l’iscrizione validamente notificata od ordinata d’ufficio.

Le spese derivanti dal rifiuto di una notificazione sono messe a carico dei notificanti; la ditta che ha cagionato la notificazione risponde solidalmente.

Le tasse devono essere pagate anticipatamente. Le iscrizioni e le operazioni che devono essere eseguite soltanto a domanda possono essere rifiutate fino a quando le spese non siano state anticipate.

Citato in

Art. 22 b. Esecuzione

Le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio, delle autorità cantonali di vigilanza e dell’Ufficio federale del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o di ammende come pure il rimborso di spese e di sborsi sono parificate in tutta la Svizzera alle sentenze esecutive nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188937 sulla esecuzione e sul fallimento.

VII. Ripartizione delle tasse tra la Confederazione e i Cantoni

Citato in

Art. 2338

Le tasse riscosse per le iscrizioni nel registro di commercio spettano in ragione dell’85 per cento al Cantone che ha proceduto all’iscrizione e del 15 per cento alla Confederazione.

Le altre tasse spettano al Cantone o alla Confederazione, a seconda dell’autorità che è intervenuta. Le ammende spettano ai Cantoni.

La parte spettante alla Confederazione delle tasse riscosse nel corso dell’anno precedente dagli uffici cantonali del registro di commercio deve esserle versata all’inizio di ogni anno.

Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. all’O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, VIII. Disposizione finale

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1955. A contare da questa data, è abrogata la tariffa delle tasse del 21 giugno 193739.

[CS 2 704]