170.321
Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità
del 30 dicembre 1958 (Stato 15 febbraio 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 19582 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,4 ordina:
I. Responsabilità per danni
Art. 1
Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze5.
Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.
Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.
Art. 26
Sono competenti a pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge i servizi designati dalle direzioni della Posta Svizzera e dell’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, la Direzione generale e le direzioni di circondario delle Ferrovie federali svizzere nonché il Consiglio dei PF, ciascuno per la loro sfera d’attività,7 e il Dipartimento federale delle finanze è competente per il RU 1958 1498
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
resto8, dopo aver consultato l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.
L’Amministrazione federale delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.
Art. 3
Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv.2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione. 9
bis Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa. 10.
Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv.3 della legge).
Art. 411
L’autorità competente secondo gli articoli2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.
Art. 512
L’autorità competente secondo l’ordinamento dei funzionari13 e gli atti legislativi complementari statuisce sul regresso contro un funzionario (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un funzionario per il danno cagionato (art.8 della legge).
La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale federale.
L'autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso
lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto ammini-
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni strativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.
Il funzionario che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.
Art. 6
Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso2 della legge. 14
In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità. 15
Per quanto concerne la Posta Svizzera e l’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione come anche le Ferrovie federali svizzere, spetta alla loro Direzione generale disciplinare la rappresentanza davanti al Tribunale federale.16 II. La responsabilità penale
Art. 7
La competenza di autorizzare il perseguimento penale di funzionari (art. 15 della legge) che non sono fuori classe ai sensi dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192717 è delegata al Ministero pubblico della Confederazione. Prima di decidere, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:
sono interessati capi funzionari fuori classe;
sono interessate persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d e f della legge;
l’inchiesta deve essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;
l’autorizzazione deve essere negata;
l’importanza particolare del caso lo richiede. 18
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. dell'O del17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).
Quando, in applicazione dell’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193419 sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale del funzionario per un delitto politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.
Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo13 dell’ordinanza del 10 settembre 196921 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
III. Disposizioni finali
Art. 8
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.
A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
gli articoli21, 23 capoverso3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 195222 sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
gli articoli17, 18 capoverso3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 195223 sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
gli articoli 28, 29, 32 capoverso2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 195224 sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
gli articoli 29, 30, 33 capoverso2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 195025 sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).
Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).
[RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RS 172.221.101 art. 83 cpv. 1]
[RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183]
[RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1]
[RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]