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725.11

Legge federale sulle strade nazionali (LSN) dell’8 marzo 1960 (Stato 21 dicembre 1999)
(LSN)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli23, 36 bis, 36ter e 37 della Costituzione federale 2; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19593, decreta:

Capo primo Disposizioni generali

Art. 1 I. Nozione e specie

Le vie di collegamento di maggiore importanza e d’interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale.

Esse sono ripartite in strade nazionali di prima, di seconda e di terza classe.

Art. 2 1. Prima classe

Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso.

Art. 3 2. Seconda classe

Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono intersecate a raso.

RU 1960 555

Introdotto dal n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle

[CS 1 3; RU 1958 806, 1983 444]. Vedi ora gli art. 81-83 e 86 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 4 3. Terza classe

Le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Se le condizioni lo permettono, si dovranno evitare gli attraversamenti di abitati e le intersezioni a raso.

Il Consiglio federale può limitarne l’accesso a punti di collegamento determinati.

Art. 5 II. Norme fondamentali sulla sistemazione

Le strade nazionali devono soddisfare alle esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentire un andamento sicuro ed economico del traffico.

Quando a tali interessi se ne contrappongano altri degni di protezione, come quelli della difesa militare, dell’impiego economico della proprietà fondiaria, della pianificazione nazionale, o della protezione della natura e del paesaggio, i differenti bisogni saranno contemperati.

Art. 6 III. Determinazione 1. In generale

Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti.

Art. 74 2. Impianti accessori

Dove l’accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l’alloggio.

Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.

Con riserva della legislazione federale e dell’approvazione dei progetti da parte delle autorità federali, spetta ai Cantoni d’accordare i diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e l’esercizio degli impianti accessori.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal15 nov. 1972 (RU 1972 2441 2442; FF 1971 I 843).

Art. 8 IV. Sovranità e proprietà

Salve restando le attribuzioni della Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità cantonale.

Le condizioni della proprietà sulle strade nazionali sono disciplinate dal diritto cantonale.

Capo secondo: Costruzione A. Piano di sistemazione e progetti generali

Art. 9 I. Piano di sistemazione 1. Oggetto

Il piano di sistemazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.

Art. 10 2. Competenza

Il piano di sistemazione è elaborato dall’Ufficio competente (Ufficio)5, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

Art. 11 3. Decisione

L’Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire.

Il Consiglio federale, dopo avere consultato con i Cantoni, stabilisce il programma di costruzione.

Art. 12 II. Progetti generali 1. Oggetto

Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d’intersezione.

Art. 13 2. Competenza

I progetti generali sono elaborati dall’Ufficio, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

Nuova espressione giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Art. 14 3. Assicurazione della disponibilità dell’area stradale a. Determinazione delle zone riservate

Per assicurare la disponibilità dell’area stradale, il Dipartimento competente (Dipartimento)6, uditi i Cantoni, può determinare delle zone riservate.

Resta riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate mediante le disposizioni del medesimo.

La determinazione delle zone riservate deve essere resa di pubblica ragione nei Comuni. La decisione che la concerne può essere impugnata davanti al Consiglio federale, giusta gli articoli 124 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 19437 sull’organizzazione giudiziaria.

I piani rifiniti delle zone devono rimanere depositati presso le amministrazioni comunali, onde possano essere esaminati. La determinazione delle zone riservate diviene esecutiva a contare dalla pubblicazione.

Art. 15 b. Effetti

In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l’obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

Art. 16 c. Condizione della concessione di permessi di costruire. Competenza

Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l’opera stradale né pregiudichino la determinazione degli allineamenti.

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale. 8

Nuova espressione giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Nuovo testo giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

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Art. 1710 d. Soppressione delle zone riservate

Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Art. 18 e. Idennità. Procedura

La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.

L’interessato notifica per iscritto la sua pretesa al Cantone. Ove questa sia, in tutto o in parte, contestata, si procederà secondo gli articoli

e seguenti della legge federale del 20 giugno 193011 sull’espropriazione.

Art. 19 4. Rifinimento e approvazione a. Procedura di rifinimento

L’Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi comunali, all’Ufficio.

L’Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

Art. 20 b. Approvazione

I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale.

procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Nuovo testo giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la B. Progetti esecutivi

Art. 2112 1. Allestimento dei progetti esecutivi

Una volta approvati i progetti generali, i Cantoni elaborano i progetti esecutivi in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati. I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l’elaborazione dei progetti esecutivi e dei piani.

Art. 22 2. Assicurazione della disponibilità dell’area stradale a. Determinazione degli allineamenti

Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell’igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.

Art. 23 b. Effetti

Nell’interno degli allineamenti, è vietato, salvo un permesso, sia di costruire sia di trasformare le costruzioni esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione d’un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

Art. 24 c. Condizioni della concessione di permessi di costruire. Competenza

Nell’interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l’articolo 22.

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale. 13

Nuovo testo giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

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Art. 25 d. Indennità. Procedura

La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.

Il diritto all’indennità e l’ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).

L’interessato deve notificare per iscritto le sue pretese al Cantone, nel termine di cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della legge federale del 20 giugno 193015 sulla espropriazione (LEspr) 16.

Art. 2617 3. Procedura d’approvazione dei piani. a. Principio b. Diritto applicabile

L’approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.

Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr19.

procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

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Art. 2720 4. Procedura ordinaria d’approvazione dei piani a. Introduzione b. Picchettamento c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani d. Avviso personale e. Opposizione f. Eliminazione delle divergenze nella federale

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante30 giorni.

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr23.

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il Cantone deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr25 un avviso personale sui diritti da espropriare.

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Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa27 o della LEspr28 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 Amministrazione marzo 199730 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 2831 6. Approvazione dei piani; durata di validità; ricorso 6. Procedura semplificata

Con l’approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

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La decisione d’approvazione dei piani e le altre decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

  1. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

  2. costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

  3. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 29 7. Pubblicazione degli allineamenti33

Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.

C. Acquisto del terreno e provvedimenti per l’impiego dei fondi

Art. 30 I. Acquisto del terreno. 1. Modi

Quando l’acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell’espropriazione.

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Quest’ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d’acquisto non abbiano sortito effetto alcuno.

Art. 31 2. Rilottizzazione

La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell’interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.

Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:

  1. con il conferimento di fondi dell’ente pubblico all’impresa di rilottizzazione;

  2. con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all’impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale;

  3. con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale;

  4. con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.

Art. 32 3. Competenza

I Cantoni provvedono all’acquisto del terreno e ne stabiliscono il modo.

I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

Art. 33 4. Disposizioni particolari sul raggruppamento di fondi e di foreste a. Elaborazione degli avamprogetti

Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.

Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio federale delle bonifiche fondiarie e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l’alta vigilanza.

Art. 34 b. Raggruppamenti secondo l’art. 703 CCS

Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l’articolo 703 del Codice civile svizzero34. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev’essere pubblicata.

Art. 35 c. Approvazione dei progetti della nuova ripartizione

I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l’approvazione all’Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull’osservanza delle norme che lo concernono.

Art. 36 5. Rilottizzazione comandata

I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale.

Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione. 35

Art. 37 6. Immissione anticipata nel possesso

Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti necessari per la stima dei terreni.

Art. 38 7. Addebitamento delle spese

Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell’opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni di colonie.

Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull’addebitamento delle spese.

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Art. 3936 8. Espropriazione; procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Il diritto d’espropriazione appartiene ai Cantoni. Sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

Se l’acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr37. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate; è fatto salvo l’articolo 38 LEspr.

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Art. 40 II. Provvedimenti per l’impiego dei fondi

Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato bonalmente o mediante espropriazione, i Cantoni provvederanno del pari a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

D. Costruzione e misure edilizie

Art. 41 I. Costruzione 1. Metodi, aggiudicazione e vigilanza

Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.

2I Cantoni aggiudicano e sorvegliano i lavori, in conformità delle norme stabilite dal Consiglio federale.

Art. 42 2. Misure di protezione

I Cantoni prendono le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni, e affinché siano evitate ai vicini quelle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

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Si provvederà a conservare al loro uso, in conformità del pubblico interesse, le costruzioni pubbliche, come vie di traffico, condutture e simili impianti, le quali siano toccate dai lavori.

Si invigilerà affinché, durante la costruzione, sia assicurato l’impiego economico della proprietà fondiaria.

Art. 43 3. Apertura alla circolazione

Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico scevro di pericoli e sia assicurato l’impiego economico della proprietà fondiaria contigua.

Art. 44 II. Provvedimenti edilizi futuri 1. Permesso

Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.

Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 190238 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

Art. 45 2. Ripartizione delle spese di spostamenti, incroci e raccordi a. Nuove opere

Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell’opera nuova.

Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.

Art. 46 b. Trasformazione di incroci

Qualora occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui spetta l’onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di siste- mazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in cui queste siano richieste dallo sviluppo del traffico.

La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195739 sulle ferrovie.

Art. 47 c. Disciplinamento straordinario delle spese. Decisione delle contestazioni

Gli articoli45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese.

In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l’Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l’azione di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 116 lettera a o b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria40.41

Art. 48 3. Ripartizione delle spese di adattamenti alle opere militari

Il Consiglio federale stabilisce i principi per l’addebitamento delle spese di lavori d’adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.

Capo terzo: Manutenzione stradale; esercizio di impianti tecnici e accessori

Art. 49 I. Manutenzione stradale, esercizio d’impianti tecnici

Le strade nazionali e i loro impianti tecnici sono mantenuti e amministrati dai Cantoni, secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito.

Art. 5042 II. Esercizio degli impianti accessori

L’esercizio degli impianti accessori è subordinato, segnatamente, alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell’industria, l’igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico

Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. dell’O del3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1o gen. 1994 (RS 173.51).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal15 nov. 1972 (RU 1972 2441 2442; FF 1971 I 843).

o interessi d’ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.

Art. 51 III. Misure intese a cautelare la sicurezza del traffico 1. Divieto di impianti che impediscano la visuale

Nell’interno degli allineamenti, sono vietati le piantagioni, le cinte, i depositi di materiali e gli impianti che, impedendo la visuale, nuociano alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono, a richiesta del proprietario della strada, essere tolti.

Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell’articolo 60 capoverso

della LEspr43.

Art. 52 2. Impianti di premunizione

Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.

Il danno che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell’articolo 60 capoverso

della legge federale del 20 giugno 193044 sulla espropriazione.

Art. 53 3. Divieto di pubblicità

Nell’ambito delle strade nazionali, sono vietati, giusta la legge federale del 19 dicembre 195845 sulla circolazione stradale, i richiami pubblicitari e i cartelli.

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive particolari per le strade nazionali.

Capo quarto: Alta vigilanza della Confederazione

Art. 54 I. Alta vigilanza

Le strade nazionali sono poste sotto l’alta vigilanza del Consiglio federale; esso segnatamente dà le disposizioni necessarie affinché i progetti generali siano compilati a regola d’arte, le opere siano eseguite il quale però l’indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato. il quale però l’indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato.

secondo criteri economici, venga sufficientemente vigilato sulla costruzione e provveduto a una manutenzione adeguata. Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune la compilazione dei progetti e i lavori di ricostruzione e di manutenzione.

Il Consiglio federale commette l’alta vigilanza al Dipartimento.

Art. 55 II. Surrogazione

Il Consiglio federale può surrogare, interamente o in parte, la Confederazione a un Cantone, nei compiti che gli sono imposti per la presente legge: quando il Cantone ne faccia domanda e sia realmente impossibilitato d’adempiere esso stesso quei compiti; quando ciò sia necessario ad assicurare l’esecuzione dell’opera e il Cantone rifiuti d’adempiere quei compiti, entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

Anche in questi casi, le spese sono ripartite secondo le disposizioni degli articoli 56, 57 e 58.

Capo quinto: Finanziamento delle strade nazionali

Art. 56 I. Ripartizione delle spese 1. Spese di costruzione

Le spese di costruzione delle strade nazionali sono a carico della Confederazione e dei Cantoni sul territorio dei quali si trovino. La quota dei Cantoni si determina secondo l’onere loro cagionato dalle dette strade, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

Art. 5746 2. Spese d’esercizio e di manutenzione

Le spese di esercizio e di manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni secondo i principi stabiliti nell’articolo 56.

Art. 58 3. Competenze

Le norme particolari sul finanziamento delle strade nazionali saranno stabilite con un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

...47

Nuovo testo giusta l’art.40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 725.116.2). 725.116.2).

Art. 5948 II. ...

Capo sesto: Disposizioni esecutive, transitorie e finali

Art. 60 I. Applicazione della legge 1. Consiglio federale

Il Consiglio federale dà le necessarie disposizioni d’applicazione della presente legge e vigila sulla loro esecuzione.

Art. 61 2. Cantoni

I Cantoni disciplinano, nell’ambito della presente legge, le competenze concernenti l’esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.

I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all’applicazione della presente legge. ...49. Esse possono venir stabilite per via d’ordinanza.

Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all’applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all’Assemblea federale.

Art. 6250 II. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

Le domande già depositate pubblicamente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Art. 63 III. Modificazioni 1. Legge federale sulla circolazione stradale

All’articolo 2 capoverso3 della legge federale del 19 dicembre 195851 sulla circolazione stradale è sostituito il testo seguente:

...52 725.116.2).

Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Nuovo testo giusta il n. I7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Testo inserito nella L menzionata.

Art. 64 2. Legge federale sulla organizzazione della Amministrazione federale

All’articolo30 n. II della legge federale del 26 marzo 191453 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale, è sostituito il testo seguente:

...

Art. 65 IV. Membri della Commissione di stima

L’articolo 22 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 194354 sull’organizzazione giudiziaria non si applica all’astensione e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di stima.

Art. 66 V. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 21 giugno 196055

[CS 1 274. RS 172.010 art. 72 lett. a]

DCF del 13 giu. 1960 (RU 1960 570).