Fonte

818.21

Legge federale
concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 69 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,

decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

Art. 2 Campo d’applicazione2

La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.3

Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.

La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.4

Citato in

Art. 3 Definizione5

Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:

  1. la poliartrite cronica;

  2. la spondiloartrite anchilosante;

  3. l’artrosi e la poliartrosi;

  4. la spondilosi e la spondiloartrosi;

  5. la periartrite e la periartrosi;

  6. la tendoperiostite e la tendinosi.

Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.

Ammontare dei sussidi

Art. 46

I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:

  1. al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;

  2. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.

Art. 57

Restituzione

Art. 6

8

Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito.9

Art. 710

Art. 811 Disposizioni d’applicazione

Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.

Art. 9 Disposizioni penali

Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.

È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero12.

Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

Art. 10 Disposizioni finali
e transitorie

Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.

13

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 196314