0.191.01
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
Conchiusa a Vienna il 18 aprile 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19632 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964 (Stato 5 agosto 2003)
Gli Stati Parte alla presente Convenzione, memori che fino dall’antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato degli agenti diplomatici, coscienti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite3 concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni, persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali, convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati, affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
«capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
«membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
«membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
«membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
RU 1964 431; FF 1963 I 241 ediz. ted. 245 ediz. franc.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
«agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione; f «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
«membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
«domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
«stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.
Art. 2
L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole.
Art. 3
1. Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.
Art. 4
1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario. 2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento.
Art. 5
1. Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente. 2. Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d’affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente. 3. Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.
Art. 6
Parecchi Stati possono accreditare la medesima persona come capomissione presso un altro Stato, sempreché lo Stato accreditatario non vi si opponga.
Art. 7
Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l’approvazione.
Art. 8
1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante. 2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo. 3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.
Art. 9
1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. 2. Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.
Art. 10
1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:
la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d’essere membro d’una tale famiglia;
l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.
Art. 11
1. Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri dei personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta. 2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d’ammettere funzionari d’una determinata categoria.
Art. 12
Lo Stato accreditante non deve, senz’avere precedentemente ottenuto il consenso dello Stato accreditatario, stabilire uffici della missione in luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missione stessa.
Art. 13
1. Si reputa che il capomissione assume le funzioni nello Stato accreditatario allorchè presenta le credenziali o notifica l’arrivo e presenta una copia d’uso delle credenziali al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario, secondo la pratica vigente in quest’ultimo, che dev’essere applicata in maniera uniforme. 2. L’ordine di presentazione delle credenziali o d’una copia d’uso delle stesse è determinato dal giorno e dall’ora dell’arrivo del capomissione.
Art. 14
1. I capimissione sono distribuiti in tre classi:
la classe degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato e degli altri capimissioni di grado equivalente;
la classe degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;
la classe degli incaricati d’affari accreditati presso i Ministeri degli Affari esteri.
2. Salvo per quanto concerne la precedenza e il cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i capimissione a cagione della loro classe.
Art. 15
Gli Stati convengono circa la classe cui devono appartenere i loro capimissione.
Art. 16
1. I capimissioni prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l’ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all’articolo 13. 2. Le modificazioni apportate alle credenziali d’un capomissione che non implichino mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza. 3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato accreditatario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.
Art. 17
L’ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capomissione al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.
Art. 18
In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei capimissione dev’essere uniforme per ciascuna classe.
Art. 19
1. Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d’esercitare le funzioni, un incaricato d’affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è impedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o a un altro ministero convenuto. 2. Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante di curare gli affari amministrativi correnti della missione.
Art. 20
La missione e il suo capo hanno il diritto di porre la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del capomissione.
Art. 21
1. Lo Stato accreditatario deve, nell’ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l’acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera. 2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.
Art. 22
1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse. 2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita. 3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.
Art. 23
1. Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come rimunerazione di particolari servizi resi. 2. L’esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditatario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.
Art. 24
L’archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.
Art. 25
Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolezze per l’adempimento delle funzioni della missione.
Art. 26
Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.
Art. 27
1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. 2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni. 3. La valigia diplomatica non dev’essere aperta né trattenuta. 4. I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all’esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale. 5. Il corriere diplomatico, il quale dev’essere latore d’un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev’essere protetto, nell’esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell’inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d’arresto o di detenzione. 6. Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d’avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli. 7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d’un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d’entrata autorizzato. Egli deve essere latore d’un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell’aeromobile.
Art. 28
Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.
Art. 29
La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.
Art. 30
1. La dimora privata dell’agente diplomatico gode della medesima inviolabilità e protezione delle stanze della missione. 2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva del paragrafo3 dell’articolo 31, i suoi beni godono parimente dell’inviolabilità.
Art. 31
1. L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:
azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.
2. L’agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza. 3. Contro l’agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l’inviolabilità della persona e della dimora. 4. L’immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.
Art. 32
1. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37. 2. La rinuncia dev’essere sempre espressa. 3. Un agente diplomatico o una persona fruente dell’immunità giurisdizionale in virtù dell’articolo 37, che promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale.
4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale per un’azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d’esecuzione dei giudizio, per la quale è necessario un atto distinto.
Art. 33
1. Salvo le disposizioni del paragrafo3, l’agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario. 2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione che:
non siano cittadini dello Stato accreditatario o non vi risiedano in permanenza; e
siano soggetti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.
3. L’agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l’esenzione prevista nel paragrafo2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario. 4. L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quanto questo l’ammetta. 5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conchiusi anteriormente né impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.
Art. 34
L’agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:
dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nel prezzi delle merci e dei servizi;
dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, salvo che l’agente non li possegga per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;
dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditatario, riservate le disposizioni dell’articolo 39 paragrafo4;
dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato;
dalle imposte e tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi;
dalle tasse di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell’articolo 23.
Art. 35
Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari, come le requisizioni, contribuzioni e acquartieramenti.
Art. 36
1. Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:
degli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione;
degli oggetti destinati all’uso personale dell’agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento.
2. L’agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempreché non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell’agente diplomatico o d’un suo rappresentante autorizzato.
Art. 37
1. I membri della famiglia dell’agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario. 2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l’immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell’articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento. 3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, dell’esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell’esenzione prevista nell’articolo 33. 4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l’adempimento delle funzioni della missione.
Art. 38
1. Salvo che lo Stato accreditatario non abbia accordato privilegi e immunità aggiuntivi, l’agente diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o la residenza permanente nello stesso non gode dell’immunità giurisdizionale né dell’inviolabilità che per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Gli altri membri della missione e i domestici privati, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare troppo l’adempimento delle funzioni della missione.
Art. 39
1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall’ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto. 2. I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d’un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L’immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione. 3. Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditatario. 4. Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatario permette il ritiro dei beni mobili dei defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d’esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d’un membro della stessa.
Art. 40
1. Se l’agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l’agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.
2. In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. 3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. 4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1,2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.
Art. 41
1. Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato. 2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto. 3. Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
Art. 42
L’agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.
Art. 43
Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con:
la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell’agente sono cessate;
la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, conformemente al paragrafo2 dell’articolo 9, esso ricusa di riconoscere l’agente come membro della missione.
Art. 44
Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolezze per permettere alle persone fruenti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni.
Art. 45
In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati o qualora una missione sia richiamata definitivamente o temporaneamente:
lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, i beni e l’archivio della missione;
lo Stato accreditante può confidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell’archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
lo Stato accreditante può affidare la protezione degli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.
Art. 46
Con il precedente consenso dello Stato accreditatario e a richiesta d’uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi e dei cittadini dello Stato terzo.
Art. 47
1. Nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazione fra gli Stati. 2. Non saranno per altro considerati discriminatori:
l’applicazione restrittiva d’una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditatario, perché così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante;
il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.
Art. 48
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia4 del 26 giugno 1945 e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.
Art. 49
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 50
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 51
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione. 2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. 52
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48:
le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 51.
Art. 53
L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.
(Seguono le firme) Campo di applicazione della convenzione il 14 marzo 2003 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Afganistan 6 ottobre 1965 A 5 novembre 1965 Albania 8 febbraio 1988 9 marzo 1988 Algeria 14 aprile 1964 A 14 maggio 1964 Andorra 3 luglio 1996 A 2 agosto 1996 Angola 9 agosto 1990 A 8 settembre 1990 Arabia Saudita* 10 febbraio 1981 A 12 marzo 1981 Argentina 10 ottobre 1963 24 aprile 1964 Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993 Australia** 26 gennaio 1968 25 febbraio 1968 Austria 28 aprile 1966 28 maggio 1966 Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 12 settembre 1992 Bahamas** 17 marzo 1977 S 10 luglio 1973 Bahrein* 2 novembre 1971 A 2 dicembre 1971 Bangladesh 13 gennaio 1978 S 26 marzo 1971 Barbados 6 maggio 1968 S 30 novembre 1966 Belgio** 2 maggio 1968 1° giugno 1968 Belize 30 novembre 2000 A 30 dicembre 2000 Benin 27 marzo 1967 A 26 aprile 1967 Bhutan 7 dicembre 1972 A 6 gennaio 1973 Belarus* 14 maggio 1964 13 giugno 1964 Bolivia 28 dicembre 1977 A 27 gennaio 1978 Bosnia e Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana* 11 aprile 1969 A 11 maggio 1969 Brasile 25 marzo 1965 24 aprile 1965 Bulgaria* ** 17 gennaio 1968 16 febbraio 1968 Burkina Faso 4 maggio 1987 A 3 giugno 1987 Burundi 1° maggio 1968 A 31 maggio 1968 Cambogia* 31 agosto 1965 A 30 settembre 1965 Camerun 4 marzo 1977 A 3 aprile
1977 Canada** 26 maggio 1966 25 giugno 1966 Capo Verde 30 luglio 1979 A 29 agosto 1979 Ciad 3 novembre 1977 A 3 dicembre 1977 Cile 9 gennaio 1968 8 febbraio 1968 Cina* 25 novembre 1975 A 25 dicembre 1975 Cina (Taiwan) 19 dicembre 1969 18 gennaio 1970 Cipro 10 settembre 1968 A 10 ottobre 1968 Città del Vaticano 17 aprile 1964 17 maggio 1964 Colombia 5 aprile 1973 5 maggio 1973 Congo (Brazzaville) 11 marzo 1963 A 24 aprile 1964 Congo (Kinshasa) 19 luglio 1965 18 agosto 1965 Corea (Nord) 29 ottobre 1980 A 28 novembre 1980 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Corea (Sud) 28 dicembre 1970 27 gennaio 1971 Costa d’Avorio 1° ottobre 1962 A 24 aprile 1964 Costarica 9 novembre 1964 9 dicembre 1964 Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba 26 settembre 1963 24 aprile 1964 Danimarca** 2 ottobre 1968 1° novembre 1968 Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Ecuador 21 settembre 1964 21 ottobre 1964 Egitto* 9 giugno 1964 A 9 luglio 1964 Emirati arabi uniti 24 febbraio 1977 A 26 marzo 1977 Eritrea 14 gennaio 1997 A 13 febbraio 1997 Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991 Etiopia 22 marzo 1979 A 21 aprile 1979 Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 1970 Filippine 15 novembre 1965 15 dicembre 1965 Finlandia 9 dicembre 1969 8 gennaio 1970 Francia* ** 31 dicembre 1970 30 gennaio 1971 Gabon 2 aprile 1964 A 2 maggio 1964 Georgia 12 luglio 1993 A 11 agosto
1993 Germania** 11 novembre 1964 11 novembre 1964 Ghana 28 giugno 1962 24 aprile 1964 Giamaica 5 giugno 1963 A 24 aprile 1964 Giappone* ** 8 giugno 1964 8 luglio 1964 Gibuti 2 novembre 1978 A 2 dicembre 1978 Giordania 29 luglio 1971 A 28 agosto 1971 Grecia** 16 luglio 1970 15 agosto 1970 Grenada 2 settembre 1992 A 2 ottobre 1992 Guatemala 1° ottobre 1963 24 aprile 1964 Guinea 10 gennaio 1968 A 9 febbraio 1968 Guinea – Bissau 11 agosto 1993 A 10 settembre 1993 Guinea equatoriale 30 agosto 1976 A 29 settembre 1976 Guaiana 28 dicembre 1972 A 27 gennaio 1973 Haiti** 2 febbraio 1978 A 4 marzo 1978 Honduras 13 febbraio 1968 A 14 marzo 1968 India 15 ottobre 1965 A 14 novembre 1965 Indonesia 4 giugno 1982 A 4 luglio 1982 Iran 3 febbraio 1965 5 marzo 1965 Iraq* 15 ottobre 1963 24 aprile 1964 Irlanda** 10 maggio 1967 9 giugno 1967 Islanda 18 maggio 1971 A 7 giugno 1971 Isole Marshall 9 agosto 1991 A 8 settembre 1991 Israele 11 agosto 1970 10 settembre 1970 Italia 25 giugno 1969 25 luglio 1969 Kasakistan 5 gennaio 1994 A 4 febbraio 1994 Kenya 1° luglio 1965 A 31 luglio 1965 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 6 novembre 1994 Kiribati 2 aprile 1982 S 12 luglio 1979 Kuwait* 23 luglio 1969 A 22 agosto 1969 Laos 3 dicembre 1962 A 24 aprile 1964 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 dicembre 1969 Lettonia
13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992 Libano 16 marzo 1971 15 aprile 1971 Liberia 15 maggio 1962 24 aprile 1964 Libia* 7 giugno 1977 A 7 luglio 1977 Liechtenstein 8 maggio 1964 7 giugno 1964 Lituania 15 gennaio 1992 A 14 febbraio 1992 Lussemburgo** 17 agosto 1966 16 settembre 1966 Macedonia 18 agosto 1993 S 8 settembre 1991 Madagascar 31 luglio 1963 A 24 aprile 1964 Malaysia 9 novembre 1965 A 9 dicembre 1965 Malawi 19 maggio 1965 A 18 giugno 1965 Mali 28 marzo 1968 A 27 aprile 1968 Malta* ** 7 marzo 1967 S 1° ottobre 1964 Marocco* 19 giugno 1968 A 19 luglio 1968 Mauritania 16 luglio 1962 A 24 aprile 1964 Mauritius 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Messico 16 giugno 1965 16 luglio 1965 Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio 1991 Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993 Mongolia** 5 gennaio 1967 A 4 febbraio 1967 Mozambico 18 novembre 1981 A 18 dicembre 1981 Myanmar 7 marzo 1980 A 6 aprile 1980 Namibia 14 settembre 1992 A 14 ottobre 1992 Nauru 5 maggio 1978 S 31 gennaio 1978 Nepal* 28 settembre 1965 A 28 ottobre 1965 Nicaragua 31 ottobre 1975 A 30 novembre 1975 Niger 5 dicembre 1962 A 24 aprile 1964 Nigeria 19 giugno 1967 19 luglio 1967 Norvegia 24 ottobre 1967 23 novembre 1967 Nuova Zelanda** 23 settembre 1970 23 ottobre 1970 Oman 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974 Paesi
Bassi* ** 7 settembre 1984 A 7 ottobre 1984 Antille olandesi 7 settembre 1984 A 7 ottobre 1984 Pakistan 29 marzo 1962 24 aprile 1964 Panama 4 dicembre 1963 24 aprile 1964 Papuasia – Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16 settembre 1975 Paraguay 23 dicembre 1969 A 22 gennaio 1970 Perù 18 dicembre 1968 A 17 gennaio 1969 Polonia 19 aprile 1965 19 maggio 1965 Portogallo 11 settembre 1968 A 11 ottobre 1968 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Qatar* 6 giugno 1986 A 6 luglio 1986 Regno Unito** 1° settembre 1964 1° ottobre 1964 Rep. Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Rep. Centro Africana 19 marzo 1973 18 aprile 1973 Rep. Dominicana 14 gennaio 1964 24 aprile 1964 Romania 15 novembre 1968 15 dicembre 1968 Russia* ** 25 marzo 1964 24 aprile 1964 Rwanda 15 aprile 1964 A 15 maggio 1964 Salvador 9 dicembre 1965 A 8 gennaio 1966 Samoa 26 ottobre 1987 A 25 novembre 1987 San Marino 8 settembre 1965 8 ottobre 1965 San Martin 8 settembre 1965 8 ottobre 1965 Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio 1979 Sao Taomé e Principe 3 maggio 1983 A 2 giugno 1983 Senegal 12 ottobre 1972 11 novembre 1972 San Vincenzo e Grenadine 27 aprile 1999 S 27 ottobre 1979 Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Seychelles 29 maggio 1979 A 28 giugno 1979 Sierra Leone 13 agosto 1962 A 24 aprile 1964 Siria* 4 agosto 1978 A 3 settembre 1978 Slovacchia 28 maggio 1993 S
1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 29 marzo 1968 A 28 aprile 1968 Spagna 21 novembre 1967 A 21 dicembre 1967 Stati Uniti d’America** 13 novembre 1972 13 dicembre 1972 Sri Lanka 2 giugno 1978 2 luglio 1978 Sudafrica 21 agosto 1989 20 settembre 1989 Sudan* 13 aprile 1981 A 13 maggio 1981 Surinam 28 ottobre 1992 A 27 novembre 1992 Svezia 21 marzo 1967 20 aprile 1967 Svizzera 30 ottobre 1963 24 aprile 1964 Swaziland 25 aprile 1969 A 25 maggio 1969 Tagikistan 6 maggio 1996 A 5 giugno 1996 Tanzania** 5 novembre 1962 24 aprile 1964 Thailandia** 23 gennaio 1985 22 febbraio 1985 Togo 27 novembre 1970 A 27 dicembre 1970 Tonga** 31 gennaio 1973 S 4 giugno 1970 Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 18 novembre 1965 Tunisia 24 gennaio 1968 A 23 febbraio 1968 Turchia 6 marzo 1985 A 5 aprile 1985 Turkmenistan 25 settembre 1996 A 25 ottobre 1996 Tuvalu 15 settembre 1982 S 23 ottobre 1978 Ucraina* ** 12 giugno 1964 12 luglio 1964 Uganda 15 aprile 1965 A 15 maggio 1965 Ungheria** 24 settembre 1965 24 ottobre 1965 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Uruguay 10 marzo 1970 9 aprile 1970 Uzbekistan 2 marzo 1992 A 1° aprile 1992 Venezuela* 16 marzo 1965 15 aprile 1965 Vietnam* 26 agosto 1980 A 25 settembre 1980 Yemen 24 novembre
1976 A 24 dicembre 1976 Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964 Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno 1991 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito. ** Obiezioni, vedi qui di seguito.
Riserve e dichiarazioni Arabia Saudita Se le autorità del Regno d’Arabia saudita sospettano che la valigia diplomatica o tutti i pacchi spediti con detto mezzo contiene oggetti che non devono essere spediti con essa, possono domandare l’apertura del pacco in presenza loro e di un rappresentante ufficiale della missione diplomatica interessata. In caso di rifiuto la valigia sarà rimandata al luogo d’origine.
Bahrein In quanto attiene al paragrafo3 dell’articolo 27 sulla «valigia diplomatica», questo Governo si riserva il diritto d’aprirla ove seriamente si possa pensare che contenga oggetti la cui importazione o esportazione è vietata per legge.
Belarus Concerne paragrafo 1 dell’articolo 11. Partendo dal principio dell’uguaglianza giuridica degli Stati, la Repubblica di Belarus considera che in caso di divergenza sull’effettivo d’una missione diplomatica, la questione vada regolata di comune intesa tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
Botswana L’articolo 37 della Convenzione dovrebbe essere applicato soltanto nell’osservanza del principio della reciprocità.
Bulgaria Stessa riserva della Belarus.
Cambogia Le immunità e privilegi diplomatici previsti nel paragrafo2 dell’articolo 37 della convenzione, riconosciuti e ammessi sia dal diritto consuetudinario che dalla pratica degli Stati in favore dei capi di missioni e dei membri del personale diplomatico della missione, non potrebbero essere riconosciuti dal Governo della Cambogia al beneficio di altre categorie di personale della missione, compreso il personale amministrativo e tecnico.
Cina Il Governo della Repubblica popolare di Cina formula delle riserve per quanto attiene alle disposizioni concernenti i nunzi e i rappresentanti della Santa Sede menzionati negli articoli 14 e 16.
Egitto Il paragrafo2 dell’articolo 37 non è applicabile.
Francia Il governo della Repubblica francese giudica che l’articolo 38 paragrafo 1 debba essere interpretato come se esso accordasse all’agente diplomatico, avente la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso, soltanto una immunità giurisdizionale e una inviolabilità limitate agli atti ufficiali svolti da detto agente diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni. Il Governo della Repubblica francese dichiara inoltre che le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Francia e gli Stati esteri non sono infirmate da quelle della presente Convenzione.
Giappone E inteso che le imposte, di cui all’articolo 34 capoverso a, comprendono le imposte riscosse dagli esattori speciali giusta la legislazione giapponese, purché siano normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi. Così, nel caso dell’imposta sui viaggi, le compagnie ferroviarie, nautiche ed aeree sono considerate «esattori speciali» dell’imposta prevista dalla legge pertinente; i viaggiatori che prendono il treno, il battello o l’aereo, essendo soggetti all’imposta sui viaggi all’interno, la pagano acquistando i biglietti ad un prezzo comprensivo della medesima, normalmente senz’essere espressamente informati del montante della stessa. Conseguentemente, le imposte riscosse dagli «esattori speciali», come appunto l’imposta sui viaggi, vanno considerate imposte indirette normalmente incorporate nel prezzo delle merci e servizi, ai sensi dell’articolo 34 capoverso a.
Iraq Con riserva che il paragrafo2 dell’articolo 37 sia applicato sul fondamento della reciprocità.
Kuwait Lo Stato del Kuwait, se ha motivo di credere che la valigia diplomatica contiene un oggetto che non deve essere spedito con detto mezzo, giusta il paragrafo 4 dell’articolo 27 della Convenzione considera d’avere il diritto di chiedere che la valigia diplomatica sia aperta in presenza di un rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità del paese speditore non soddisfano questa istanza, la valigia diplomatica verrà ritornata al luogo d’origine.
Libia La Libia sarà vincolata dal paragrafo3 dell’articolo 37 della convenzione solo a titolo di reciprocità. Nel caso in cui le autorità della Libia avessero motivi seri per supporre che una valigia diplomatica contiene oggetti che, in virtù del paragrafo4 dell’articolo 27 della suddetta convenzione, non devono essere spediti con detto mezzo, la Libia si riserva il diritto di chiedere l’apertura della citata valigia in presenza di un rappresentante ufficiale della missione diplomatica interessata. Se i servizi dello Stato speditore non aderiscono a tale richiesta, la valigia sarà rimandata al luogo d’origine.
Malta Il Governo di Malta dichiara che il paragrafo2 dell’articolo 37 deve essere applicato su base di reciprocità.
Marocco Il Regno del Marocco aderisce alla convenzione riservandosi di non applicare il paragrafo2 dell’articolo 37.
Nepal Concerne il paragrafo3 dell’articolo 8: per la nomina a membro del personale diplomatico, in una missione in Nepal, di qualsiasi cittadino d’un terzo paese che non sia parimenti cittadino dello Stato accreditante va previamente richiesto il consenso del Governo di Sua Maestà.
Paesi Bassi 1. Al momento dell’adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, il Regno dei Paesi Bassi dichiara che la frase «non acquista la cittadinanza di questo Stato per il solo effetto della legislazione», di cui all’articolo Il del Protocollo di firma facoltativa sull’acquisto della cittadinanza, viene interpretata che l’acquisto della cittadinanza per filiazione non è assimilato all’acquisto della cittadinanza per il solo effetto della legislazione dello Stato accreditatario. 2. La convenzione s’applica al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.
Qatar
Articolo 27 numero3. Il Governo dello Stato del Qatar si riserva il diritto di aprire
una valigia diplomatica nei due casi seguenti: 1. Se vi è abuso, accertato sul fatto, della valigia diplomatica a scopi illeciti e incompatibili con le finalità della norma corrispondente in materia d’immunità, in quanto essa contiene articoli diversi dai documenti diplomatici o dagli oggetti destinati a un uso ufficiale giusta il numero4 dell’articolo rubricato, in violazione degli obblighi imposti dalla Convenzione, come anche dal diritto internazionale e dagli usi. In tal caso, una notificazione dev’essere inviata sia al ministero degli affari esteri, sia alla missione interessata. La valigia diplomatica sarà aperta soltanto con il consenso del ministero degli affari esteri.
Gli articoli introdotti in contrabbando saranno sequestrati in presenza di un rappresentante del ministero o della missione. 2. Quando sussistono solidi indizi o serie presunzioni che tali violazioni siano state commesse. In siffatto caso, la valigia diplomatica sarà aperta soltanto con l’accordo del ministero degli affari esteri e in presenza di un membro della missione interessata. Se l’autorizzazione di aprire la valigia diplomatica non è accordata, essa verrà spedita al luogo di origine.
Articolo 37 numero2. Lo Stato del Qatar non è vincolato dall’articolo 37 numero2.
Russia Stessa riserva di Balarus.
Siria Le immunità previste al paragrafo 1 dell’articolo 36 si applicano ai membri dei servizi amministrativi e tecnici delle missioni solo durante i primi sei mesi del loro arrivo in Siria.
Sudan Le immunità e i privilegi diplomatici previsti dall’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, riconosciuti e ammessi, sia dal diritto consuetudinario che dalla pratica degli Stati, in favore dei capi di missioni e dei membri del personale diplomatico della missione, possono essere concessi dalla Repubblica democratica del Sudan al beneficio di altre categorie di personale della missione solo sulla base della reciprocità. Il Governo della Repubblica democratica del Sudan si riserva il diritto di interpretare l’articolo 38 come se non accordasse a un agente diplomatico, di cittadinanza sudanese o che risiede permanentemente nel paese, nessuna immunità giurisdizionale né inviolabilità, anche se gli atti contestati sono atti ufficiali svolti da detto agente diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni.
Ucraina Stessa riserva di Balarus.
Venezuela 1. Giusta l’articolo2 del decreto legge del 23 maggio 1876, il Venezuela non ammette che una stessa persona assuma contemporaneamente funzioni diplomatiche e consolari; conseguentemente esso non può accettare il paragrafo2 dell’articolo3. 2. La vigente legislazione venezuelana non permette il conferimento di privilegi ed immunità al personale tecnico ed amministrativo né al personale di servizio; conseguentemente il Venezuela non può accettare i paragrafi2, 3 e 4 dell’articolo 37.3. Secondo la costituzione Venezuelana, tutti gli Stati sono uguali davanti alla legge onde nessuno può godere speciali privilegi; conseguentemente il Venezuela fa una riserva formale circa l’articolo 38.
Vietnam L’estensione dei privilegi e delle immunità ai membri del personale amministrativo e tecnico e ai membri delle loro famiglie, conformemente all’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione, dovrà essere concordata tra gli Stati interessati.
Yemen 1. La Repubblica araba dello Yemen ha il diritto d’ispezionare le derrate alimentari importate dalle missioni diplomatiche e da loro membri per assicurarsi che esse sono conformi alle indicazioni quantitative e qualitative dell’elenco sottoposto alle autorità doganali e al Servizio del Protocollo del Ministero degli affari esteri onde ottenere l’esenzione doganale su tali importazioni, giusta le disposizioni dell’articolo 36 della Convenzione. 2. Quando sussistono solidi e seri motivi di supporre che la valigia diplomatica contenga oggetti o derrate diversi da quelli menzionati nel numero4 dell’articolo 27 della Convenzione, la Repubblica araba dello Yemen si riserva il diritto di chiedere che la valigia diplomatica venga aperta in presenza di un rappresentante della missione diplomatica interessata; in caso di rifiuto da parte della missione, la valigia sarà rinviata al mittente. 3. La Repubblica araba dello Yemen esprime riserve riguardo alle disposizioni del numero2 dell’articolo 37 della Convenzione, concernenti i privilegi e le immunità dei membri del personale amministrativo e tecnico e si reputa tenuta ad applicare queste disposizioni soltanto in base alla reciprocità.
Obiezioni Australia Il Governo australiano non ritiene che le dichiarazioni della Repubblica di Belarus, della Repubblica d’Ucraina, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e della Repubblica popolare mongola sull’articolo Il paragrafo 1 modifichino in qualche modo i diritti e gli obblighi derivanti da questo paragrafo. Il Governo australiano dichiara che non riconoscerà valida la riserva sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione formulata dall’Egitto e dalla Kampuchea. Il Governo australiano dichiara che non riconoscerà valide le riserve sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche formulate dal Marocco. L’Australia non riconosce la validità delle riserve formulate dallo Stato del Qatar e dalla Repubblica araba dello Yemen riguardo alle disposizioni dell’articolo 27 della Convenzione concernente il trattamento della valigia diplomatica.
Bahamas Stesse obiezioni della Gran Bretagna.
Belarus Il Governo di Belarus non riconosce la validità delle riserve formulate dal Governo dei Qatar sull’articolo 27 paragrafo3 e sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione. Il Governo di Balarus ritiene illecite tali riserve in quanto contrastino con le finalità della Convenzione. Il Governo di Balarus considera illecite le riserve dal Governo dello Yemen fondate sugli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione in quanto ne contrastino le finalità.
Belgio Il Governo belga ritiene che la dichiarazione della Repubblica di Belarus, della Repubblica popolare mongola, della Repubblica d’Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativa all’articolo Il paragrafo 1 è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione e che non modifica alcun diritto né obbligo Il Governo del Regno del Belgio fa obiezione alle riserve formulate su l’articolo 27 paragrafo3 da Bahrein, l’articolo 37 paragrafo2 da Egitto, Kampuchea e Marocco. Il Governo belga considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, tranne per le disposizioni su cui vertono le singole riserve.
Bulgaria Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non riconoscerà la validità della riserva formulata dal Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il Governo bulgaro non si considera vincolato dalla riserva fatta dalla Libia sull’applicazione dell’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolato dalla riserva formulata dal Governo del Regno dell’Arabia Saudita nel suo strumento d’adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche riguardo all’immunità della valigia diplomatica e al diritto delle autorità competenti del Regno dell’Arabia Saudita di esigerne l’apertura e, in caso di rifiuto da parte della missione diplomatica interessata, di ordinare il rinvio della stessa. Secondo il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria, questa riserva costituisce una violazione dell’articolo 27 paragrafo4 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
Canada Il Governo canadese non ritiene che la dichiarazione della Repubblica di Balarus, della Repubblica d’Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativa all’articolo Il paragrafo 1, modifichi qualche diritto o obbligo derivante da questo paragrafo. Il Governo canadese non considera valide le riserve sull’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione formulate da Egitto, Kampuchea e Marocco.
Il Governo canadese non ritiene che le dichiarazioni sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fatte da Mongolia e Bulgaria modifichino qualche diritto o obbligo Il Governo canadese desidera che sia preso atto che non considera valide le riserve sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione formulate dal Governo di Bahrein e quelle sull’articolo 27 paragrafo4 formulate dallo Stato del Kuwait e dal Governo libico.
Danimarca Il Governo danese non ritiene che le dichiarazioni fatte dalla Repubblica popolare di Bulgaria, la Repubblica di Balarus, la Repubblica popolare mongola, la Repubblica di Ucraina e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche modifichino un qualche diritto od obbligo derivante da questo paragrafo. Inoltre il Governo danese non riconosce valida la riserva sull’articolo 37 paragrafo2 formulata da Egitto, Kampuchea e Marocco. Questa dichiarazione non ostacolerà l’entrata in vigore della Convenzione tra la Danimarca e i Paesi summenzionati.
Francia Il Governo della Repubblica francese considera che le dichiarazioni della Repubblica popolare di Bulgaria, della Repubblica popolare mongola, della Repubblica di Balarus, della Repubblica di Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1 non modifichino alcun diritto o obbligo Il Governo della Repubblica francese non considera valida la riserva sull’articolo 27 paragrafo4 fatta dallo Stato del Kuwait. Il Governo della Repubblica francese non ritiene valide le riserve sull’articolo 37 paragrafo2 fatte dal Governo di Kampuchea, il Governo del Regno del Marocco e dal Governo dell’Egitto. Il Governo della Repubblica francese dichiara di non riconoscere valida la riserva dei Governo della Repubblica araba dello Yemen intesa a permettere la richiesta di aprire la valigia diplomatica e di rinviarla al mittente. Il Governo della Repubblica francese considera infatti che questa riserva, come qualsiasi riserva analoga, sia incompatibile con il contenuto e lo scopo della Convenzione. Nessuna delle suddette dichiarazioni potrà ostacolare l’entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica francese e gli Stati menzionati.
Germania Il Governo della Repubblica federale di Germania giudica incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione la riserva fatta dall’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dalla Repubblica di Balarus e dalla Repubblica d’Ucraina concernente l’articolo Il della Convenzione. Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione le riserve formulate dall’Egitto e dalla Kampuchea sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva fatta dalla Repubblica popolare mongola sull’articolo Il della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva formulata dalla Repubblica popolare di Bulgaria sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che la riserva del Regno del Marocco, del 19 giugno 1968, sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito della Convenzione. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibile con l’oggetto e lo scopo della Convenzione la riserva del Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il Governo della Repubblica federale di Germania non considera valida la riserva della Libia sull’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente dichiarazione non ostacolerà l’entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Libia. Il Governo della Repubblica federale di Germania non riconosce valida la riserva sull’articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, formulata dalla Repubblica araba siriana.
La presente dichiarazione non impedirà l’entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica araba siriana. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibile con l’oggetto e lo scopo della Convenzione la dichiarazione della Repubblica socialista del Vietnam sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il Governo della Repubblica federale di Germania non considera valida la riserva sull’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, formulata dal Regno dell’Arabia Saudita. La presente dichiarazione non impedirà l’entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dell’Arabia Saudita. Il Governo della Repubblica federale di Germania considera incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione le riserve formulate dal Governo della Repubblica democratica del Sudan sull’articolo 37 paragrafo2 e sull’articolo 38 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961. La presente dichiarazione non impedirà l’entrata in vigore della suddetta Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica del Sudan. Il Governo della Repubblica federale di Germania non riconosce, in quanto incompatibili con l’oggetto e gli scopi della Convenzione, le riserve formulate dalla Repubblica araba dello Yemen e dallo Stato del Qatar riguardo agli articoli 27 paragrafo3 e 37 paragrafo2 della Convenzione.
Giappone Per quanto concerne i paragrafi3 e 4 dell’articolo 27 della convenzione, il Governo giapponese ritiene che la protezione della corrispondenza diplomatica mediante valigia diplomatica costituisca un elemento importante della convenzione e che qualsiasi riserva intesa a permettere a uno Stato accreditato di aprire valigie diplomatiche senza il consenso dello Stato accreditante è incompatibile con l’oggetto e gli scopi della convenzione. Conseguentemente, il Governo giapponese non riconosce la validità delle riserve sull’articolo 27 della convenzione formulate dal Governo del Bahrein e dal Governo del Qatar rispettivamente il 2 novembre 1971 e il 6 giugno 1986. Inoltre il Governo giapponese tiene a dichiarare che questa posizione vale anche per tutte le future riserve analoghe che altri Paesi dovessero formulare.
Grecia Il Governo greco non può accettare la riserva formulata da Bulgaria, Mongolia, Repubblica di Balarus, Repubblica di Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione, come pure la riserva formulata da Kampuchea, Marocco e Egitto concernente l’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione.
Haiti Il Governo di Haiti ritiene che le riserve formulate dal Governo di Bahrein sull’inviolabilità della corrispondenza diplomatica rischiano di rendere inoperante la Convenzione che, tra gli obiettivi principali, si prefigge di porre fine a talune pratiche incompatibili con l’esercizio delle funzioni assegnate agli agenti diplomatici.
Irlanda Il Governo irlandese non accetta le riserve del Governo della Repubblica popolare di Cina sulle disposizioni relative ai nunzi e ai rappresentanti della Santa Sede giusta gli articoli 14 e 16 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il Governo irlandese considera che queste riserve non modificano affatto i diritti o gli obblighi sanciti da questi articoli. La presente dichiarazione non impedisce l’entrata in vigore della Convenzione tra Irlanda e Repubblica popolare di Cina.
Lussemburgo Riferendosi alla riserva e alla dichiarazione fatte al momento della ratifica della Convenzione dal Governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dalla Repubblica di Balarus e dalla Repubblica di Ucraina, il Governo lussemburghese è spiacente di non poter accettare questa riserva né la dichiarazione perché volte a modificare talune disposizioni della Convenzione di Vienna.
Malta Il Governo di Malta considera che la dichiarazione della Repubblica di Balarus, della Repubblica di Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche riguardo all’articolo Il paragrafo 1 non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da detto paragrafo.
Mongolia La riserva fatta dal Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è incompatibile con l’oggetto e lo scopo stesso della Convenzione. Il Governo della Repubblica popolare mongola non si considera dunque vincolato dalla suddetta riserva.
Nuova Zelanda Il Governo neozelandese non ritiene che le dichiarazioni fatte da Repubblica popolare di Bulgaria, Repubblica di Balarus, Repubblica popolare mongola, Repubblica di Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche modifichino alcun diritto o obbligo derivante da questo paragrafo. Inoltre, il Governo neozelandese non accetta la riserva sull’articolo 37 paragrafo2 formulata da Kampuchea, Marocco e Egitto.
Paesi Bassi 1. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichiarazioni di Bulgaria, Mongolia, Ucraina, Russia e Balarus concernenti l’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione. Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che questa disposizione resta in vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in virtù del diritto internazionale consuetudinario. 2. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la dichiarazione dello Stato di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione. Esso ritiene che questa disposizione resta in vigore tra le sue relazioni e lo Stato di Bahrein in virtù del diritto internazionale consuetudinario. Il Regno dei Paesi Bassi è nondimeno disposto ad accettare il seguente accordo sulla base della reciprocità; se le autorità dello Stato accreditatario hanno serie ragioni per credere che la valigia diplomatica contiene un oggetto che, in virtù dell’articolo 27 paragrafo4 della Convenzione, non deve essere spedito con valigia diplomatica, possono chiedere di aprire la valigia in presenza del rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità dello Stato accreditante rifiutano, la valigia diplomatica sarà rimandata al luogo d’origine. 3. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichiarazioni fatte dalla Repubblica araba d’Egitto, dalla Kampuchea democratica, dalla Repubblica di Malta e dal Regno del Marocco concernente l’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione. Esso considera che le corrispondenti disposizioni restano in vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in virtù del diritto internazionale consuetudinario. 4. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva sul paragrafo2 dell’articolo 37 della convenzione formulata dalla Repubblica araba dello Yemen. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica araba dello Yemen, conformemente al diritto internazionale consuetudinario. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le due riserve sul paragrafo3 dell’articolo 27 della convenzione formulate dal Qatar. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente al diritto consuetudinario.
Tuttavia il Regno dei Paesi Bassi è disposto ad accettare il seguente accordo sulla base della reciprocità: se le autorità dello Stato accreditatario hanno validi motivi per ritenere che la valigia diplomatica contenga oggetti che, in virtù dell’articolo 27 paragrafo4 della convenzione, non devono essere spediti con una valigia diplomatica, possono chiedere di aprire la valigia in presenza del rappresentante della missione diplomatica interessata. Se le autorità dello Stato accreditante rifiutano di dar seguito alla domanda, la valigia diplomatica può essere rimandata al luogo d’origine. Inoltre il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva sul paragrafo2 dell’articolo 37 della convenzione formulata dal Qatar. Considera che questa disposizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente al diritto consuetudinario internazionale.
Polonia La riserva del Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incompatibile con l’oggetto e lo scopo di detta convenzione ed è contraria ai principi fondamentali del diritto diplomatico internazionale; per ciò la Repubblica popolare di Polonia non ne riconosce la validità. Il principio d’inviolabilità della valigia diplomatica e della libertà di comunicazione è universalmente riconosciuto nel diritto internazionale e non può essere modificato da una riserva unilaterale. Questa obiezione non impedisce l’entrata in vigore della Convenzione tra Repubblica popolare di Polonia e Libia.
Regno Unito Il Governo del Regno Unito non ritiene valida la riserva sull’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche formulata dall’Egitto. Inoltre, il Governo del Regno Unito considera che la dichiarazione fatta dalla Repubblica di Balarus, la Repubblica di Ucraina e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche riguardo all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione non modifichi in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da quest’ultimo. Il Governo del Regno Unito non ritiene che la dichiarazione del Governo della Repubblica popolare mongola sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichi alcun diritto o obbligo da esso derivante. Il Governo del Regno Unito non ritiene che la dichiarazione del Governo bulgaro relativa all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichi alcun diritto od obbligo derivante da quest’ultimo. Il Governo del Regno Unito ha dichiarato che non considera valida la riserva fatta dal Governo del Kampuchea sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione.
Il Governo del Regno Unito non considera valida la riserva fatta dal Regno del Marocco sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione. Il Governo dei Regno Unito informa che non considera valida la riserva sull’articolo
paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, fatta dal Governo di Bahrein. Il Governo del Regno Unito informa che non considera valide le riserve formulate sugli articoli 27 paragrafo3 e 37 paragrafo2 dallo Stato dei Qatar.
Stati Uniti d’America Il Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserve formulate sull’articolo 27 paragrafo
da Bahrein, l’articolo 27 paragrafo4 dal Kuwait, l’articolo 37 paragrafo2 da Egitto, Kampuchea e Marocco, rispettivamente. Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, salvo per le disposizioni su cui vertono le singole riserve. Il Governo degli Stati Uniti d’America obietta sulle riserve formulate sull’articolo
paragrafo3 come anche sull’articolo 37 paragrafo2 dello Stato del Qatar. Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli Stati summenzionati, salvo per le disposizioni su cui vertono le singole riserve.
Tanzania La Tanzania ha respinto formalmente la riserva sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fatta dal Governo sovietico.
Thailandia 1. Il Governo del Regno di Thailandia non ritiene che le dichiarazioni fatte dalla Repubblica di Balarus, dalla Repubblica popolare di Bulgaria, dalla Repubblica popolare mongola, dalla Repubblica di Ucraina e dall’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichino un qualche diritto o obbligo derivante da questo paragrafo. 2. Il Governo del Regno di Thailandia non riconosce la validità delle riserve formulate dallo Stato di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione. 3. Il Governo del Regno di Thailandia non riconosce la validità delle riserve e dichiarazioni formulate dalla Repubblica araba d’Egitto, dalla Kampuchea democratica e dal Regno del Marocco sull’articolo 37 paragrafo2 della Convenzione. Queste obiezioni non ostacoleranno l’entrata in vigore della Convenzione tra la Thailandia e i Paesi summenzionati.
Tonga Il Governo del Tonga ha dichiarato d’adottare le obiezioni formulate dal Regno Unito relative alle riserve e alle dichiarazioni fatte da Egitto, Repubblica di Balarus, Repubblica di Ucraina, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Mongolia, Bulgaria, Kampuchea e Marocco.
Ucraina La riserva del Governo di Bahrein alla Convenzione summenzionata è contraria ai principi dell’inviolabilità della valigia diplomatica, generalmente ammessa nella pratica internazionale e dunque inaccettabile dalla Repubblica di Ucraina. Il Governo ucraino non riconosce la validità delle riserve formulate dal Governo del Qatar sugli articoli 27 paragrafo3 e 37 paragrafo2 della Convenzione. Il Governo ucraino ritiene illegali queste riserve nella misura in cui sono incompatibili con gli scopi della Convenzione.
Ungheria La riserva del Governo di Bahrein all’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 è contraria al principio dell’inviolabilità della valigia diplomatica, generalmente ammessa nella pratica internazionale ma incompatibile con gli obiettivi della Convenzione. Visto quanto sopra, la Repubblica ungherese non considera valida questa riserva.
Russia La riserva di Bahrein concernente l’articolo 27 paragrafo3 è contraria al principio dell’inviolabilità della valigia diplomatica riconosciuto dalla prassi internazionale; di conseguenza questa riserva è inaccettabile. Il Governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolato dalla riserva della Libia riguardo all’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Il Governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche considera nulla e non avvenuta la riserva del Governo del Regno dell’Arabia Saudita al momento della sua adesione alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, in quanto contraria a una delle disposizioni principali della suddetta Convenzione, ossia che la valigia diplomatica non dev’essere aperta né trattenuta». Il Governo sovietico non riconosce valide le riserve espresse dal Governo catariano riguardo gli articoli 27 numero3 e 37 numero2 della Convenzione. Il Governo sovietico considera queste riserve illecite nella misura in cui siano contrarie agli scopi della Convenzione. Il Governo sovietico ritiene illecite le riserve formulate dal Governo dello Yemen riguardo agli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione nella misura in cui queste riserve sono incompatibili con gli scopi della Convenzione.