Fonte

142.261

Ordinanza concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per assunzione d’impiego

del 19 gennaio 1965 (Stato 16 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, decreta:

Art. 1

I lavoratori stranieri esentati dall’obbligo del visto possono entrare in Svizzera a scopo di lavoro solo se sono in possesso di un’assicurazione di permesso di dimora. Ai lavoratori stranieri entrati senza tale assicurazione non devono essere rilasciati permessi di dimora per assunzione di impiego.

Sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1 i lavoratori stranieri la cui entrata e dimora in Svizzera sono rette dall’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dall’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.5

Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, necessitano dell’assicurazione di rilascio del permesso di dimora in vista di un’attività lucrativa anche se non assumono un impiego.6 RU 1965 62

Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 26 giu.1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Nuovo testo giusta l’art. 35 n. 1 dell’O del 22 mag. 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone (RS142.203).

Art. 27

Art. 38

L’Ufficio federale degli stranieri decide in merito alle eccezioni ed emana le necessarie istruzioni.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 1965.

Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 26 giu.1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).