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0.277.12

Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere

Conchiusa a Nuova York il l0 giugno 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 19652 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il l° giugno 1965 Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 (Stato 24 agosto 2004)

Art. I

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati. 2. Per «sentenze arbitrali» non s’intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d’arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte. 3. Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa o della notificazione d’estensione, di cui all’articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d’un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.

Art. II

1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale. 2. Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso3, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

RU 1965 793; FF 1964 II 1741

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata.

Art. III

Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità d’una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, ne a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.

Art. IV

1. Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione menzionati nell’articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:

  1. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;

  2. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità.

2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

Art. V

1. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che:

  1. le parti nella convenzione di cui all’articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o

  2. la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o

  1. la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o

  2. la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato; o

  3. la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.

2. Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:

  1. l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o

  2. il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico.

Art. VI

Ove l’annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all’autorità competente, di cui all’articolo V, paragrafo 1 e, l’autorità davanti alla quale è invocata la sentenza, può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l’esecuzione della sentenza; a richiesta della parte che domanda l’esecuzione della sentenza, essa può parimente esigere che l’altra fornisca garanzie adeguate.

Art. VII

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali, ne privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata. 2. Il Protocollo di Ginevra del 19234, relativo alle clausole d’arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 19275 per l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d’avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.

Art. VIII

1. La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia6, o che sarà invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. La presente Convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. IX

1. Ciascuno Stato, di cui all’articolo VIII, può aderire alla presente Convenzione. 2. L’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X

1. Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che la presente Convenzione s’estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta nell’ambito internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato. 2. In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell’Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se questo giorno è successivo al primo. 3. Riguardo ai territori cui la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure volute per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.

Art. XI

Le disposizioni seguenti si applicano agli Stati federativi o non unitari:

  1. riguardo agli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non siano federativi;

  2. riguardo agli articoli della presente Convenzione che disciplinano la competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle provincie costituenti, che, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà il più presto e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle provincie costituenti;

  3. uno Stato federativo partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulle pratiche vigenti nella federazione e nelle unità che la costituiscono, circa una o un’altra disposizione della Convenzione, indicando la misura, legislativa o altra, che ha dato effetto a tale disposizione.

Art. XII

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. XIII

1. Ciascuno Stato contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione. 2. Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo X, potrà notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione cesserà d’applicarsi al territorio del quale si tratta, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione. 3. La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o d’esecuzione sia stata promossa prima dell’entrata in vigore della disdetta.

Art. XIV

Nessuno Stato contraente potrà invocare a suo favore, contro altri Stati contraenti, alcuna norma della presente Convenzione, se non nella misura in cui sia tenuto ad applicare la Convenzione.

Art. XV

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell’articolo VIII:

  1. le firme e le ratificazioni, di cui all’articolo VIII;

  2. le adesioni, di cui all’articolo IX;

  1. le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;

  2. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo XII;

  3. le disdette e le notificazioni, di cui all’articolo XIII.

Art. XVI

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati, di cui all’articolo VIII, una copia, certificata conforme, della presente Convenzione.

(Seguono le firme) Campo di applicazione della convenzione l'8 giugno 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 27 giugno 2001 A 25 settembre 2001 Algeria* 7 febbraio 1989 A 8 maggio 1989 Antigua e Barbuda* 2 febbraio 1989 A 3 maggio 1989 Arabia Saudita* 19 aprile 1994 A 18 luglio 1994 Argentina* 14 marzo 1989 12 giugno 1989 Armenia* 29 dicembre 1997 A 29 marzo 1998 Australia* 26 marzo 1975 A 24 giugno 1975 Austria 2 maggio 1961 A 31 luglio 1961 Azerbaigian 29 febbraio 2000 A 29 maggio 2000 Bahrein* 6 aprile 1988 A 5 luglio 1988 Bangladesh 6 maggio 1992 A 4 agosto 1992 Barbados* 16 marzo 1993 A 14 giugno 1993 Belarus* 15 novembre 1960 13 febbraio 1961 Belgio* 18 agosto 1975 16 novembre 1975 Belize* 26 novembre 1980 A 24 febbraio 1981 Benin 16 maggio 1974 A 14 agosto 1974 Bolivia 28 aprile 1995 A 27 luglio 1995 Bosnia e Erzegovina* 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana* 20 dicembre 1971 A 19 marzo 1972 Brasile 7 giugno 2002 A 5 settembre 2002 Brunei* 25 luglio 1996 A 23 ottobre 1996 Bulgaria* 10 ottobre 1961 8 gennaio 1962 Burkina Faso 23 marzo 1987 A 21 giugno 1987 Cambogia 5 gennaio 1960 A 4 aprile 1960 Camerun

19 febbraio 1988 A 19 maggio 1988 Canada* 12 maggio 1986 A 10 agosto 1986 Cile 4 settembre 1975 A 3 dicembre 1975 Cina 22 gennaio 1987 A 22 aprile 1987 Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Cipro* 29 dicembre 1980 A 29 marzo 1981 Colombia 25 settembre 1979 A 24 dicembre 1979 Corea (Sud)* 8 febbraio 1973 A 9 maggio 1973 Costa Rica 26 ottobre 1987 24 gennaio 1988 Croazia 26 luglio 1993 S 8 ottobre 1991 Cuba* 30 dicembre 1974 A 30 marzo 1975 Côte d'Ivoire 1° febbraio 1991 A 2 maggio 1991 Danimarca 22 dicembre 1972 A 22 marzo 1973 Groenlandia 12 novembre 1975 A 10 febbraio 1976 Isole Faeröer 12 novembre 1975 A 10 febbraio 1976 Dominica 28 ottobre 1988 A 26 gennaio 1989 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Ecuador* 3 gennaio 1962 3 aprile 1962 Egitto 9 marzo 1959 A 7 giugno 1959 El Salvador 26 febbraio 1998 27 maggio 1998 Estonia 30 agosto 1993 A 28 novembre 1993 Filippine* 6 luglio 1967 4 ottobre 1967 Finlandia 19 gennaio 1962 19 aprile 1962 Francia* 26 giugno 1959 24 settembre 1959 Tutti i territori della Repubblica francese 26 giugno 1959 24 settembre 1959 Georgia 2 giugno 1994 A 31 agosto 1994 Germania 30 giugno 1961 28 settembre 1961 Ghana

9 aprile 1968 A 8 luglio 1968 Giamaica* 10 luglio 2002 A 8 ottobre 2002 Giappone* 20 giugno 1961 A 18 settembre 1961 Gibuti 14 giugno 1983 S 27 giugno 1977 Giordania* 15 novembre 1979 13 febbraio 1980 Grecia* 16 luglio 1962 A 14 ottobre 1962 Guatemala* 21 marzo 1984 A 19 giugno 1984 Guinea 23 gennaio 1991 A 23 aprile 1991 Haiti 5 dicembre 1983 A 4 marzo 1984 Honduras 3 ottobre 2000 A 1° gennaio 2001 India* 13 luglio 1960 11 ottobre 1960 Indonesia* 7 ottobre 1981 A 5 gennaio 1982 Iran* 15 ottobre 2001 A 13 gennaio 2002 Irlanda* 12 maggio 1981 A 10 agosto 1981 Islanda 24 gennaio 2002 A 24 aprile 2002 Israele 5 gennaio 1959 7 giugno 1959 Italia 31 gennaio 1969 A 1° maggio 1969 Kazakstan 20 novembre 1995 A 18 febbraio 1996 Kenya* 10 febbraio 1989 A 11 maggio 1989 Kirghizistan 18 dicembre 1996 A 18 marzo 1997 Kuwait* 28 aprile 1978 A 27 luglio 1978 Laos 17 giugno 1998 A 15 settembre 1998 Lesotho 13 giugno 1989 A 11 settembre 1989 Lettonia 14 aprile 1992 A 13 luglio 1992 Libano* 11 agosto 1998 A 9 novembre 1998 Lituania* 14 marzo 1995 A 12 giugno 1995 Lussemburgo* 9 settembre 1983 8 dicembre 1983 Macedonia 10 marzo 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar* 16 luglio 1962 A 14 ottobre 1962 Malaysia*

5 novembre 1985 A 3 febbraio 1986 Mali 8 settembre 1994 A 7 dicembre 1994 Malta* 22 giugno 2000 A 20 settembre 2000 Marocco* 12 febbraio 1959 A 7 giugno 1959 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Mauritania 30 gennaio 1997 A 30 aprile 1997 Maurizio* 19 giugno 1996 A 17 settembre 1996 Messico 14 aprile 1971 A 13 luglio 1971 Moldova* 18 settembre 1998 A 17 dicembre 1998 Monaco* 2 giugno 1982 31 agosto 1982 Mongolia* 24 ottobre 1994 A 22 gennaio 1995 Mozambico* 11 giugno 1998 A 9 settembre 1998 Nepal* 4 marzo 1998 A 2 giugno 1998 Nicaragua 24 settembre 2003 A 23 dicembre 2003 Niger 14 ottobre 1964 A 12 gennaio 1965 Nigeria* 17 marzo 1970 A 15 giugno 1970 Norvegia* 14 marzo 1961 A 12 giugno 1961 Nuova Zelanda* 6 gennaio 1983 A 6 aprile 1983 Oman 25 febbraio 1999 A 26 maggio 1999 Paesi Bassi* 24 aprile 1964 23 luglio 1964 Antille olandesi 24 aprile 1964 23 giugno 1964 Suriname 24 aprile 1964 23 luglio 1964 Panama 10 ottobre 1984 A 8 gennaio 1985 Paraguay 8 ottobre 1997 A 6 gennaio 1998 Perù 7 luglio 1988 A 5 ottobre 1988 Polonia* 3 ottobre 1961 1° gennaio 1962 Portogallo* 18 ottobre 1994 A

16 gennaio 1995 Qatar 30 dicembre 2002 A 30 marzo 2003 Regno Unito* 24 settembre 1975 A 23 dicembre 1975 Bermuda* 14 novembre 1979 A 12 febbraio 1980 Gibilterra* 24 settembre 1975 A 23 dicembre 1975 Guernesey* 19 aprile 1985 A 18 luglio 1985 Honduras britannico* 26 novembre 1980 S 24 febbraio 1981 Isola di Man* 22 febbraio 1979 A 23 maggio 1979 Isole Caimane* 26 novembre 1980 A 24 febbraio 1981 Jersey 28 maggio 2002 28 maggio 2002 Rep. Centrafricana* 15 ottobre 1962 A 13 gennaio 1963 Repubblica Ceca* 30 settembre 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Dominicana 11 aprile 2002 A 10 luglio 2002 Romania* 13 settembre 1961 A 12 dicembre 1961 Russia* 24 agosto 1960 22 novembre 1960 Saint Vincent e Grenadine* 12 settembre 2000 A 11 dicembre 2000 San Marino 17 maggio 1979 A 15 agosto 1979 Santa Sede* 14 maggio 1975 A 12 agosto 1975 Senegal 17 ottobre 1994 A 15 gennaio 1995 Serbia e Montenegro* 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Singapore* 21 agosto 1986 A 19 novembre 1986 Siria 9 marzo 1959 A 7 giugno 1959 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia* 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 12 maggio 1977 A 10 agosto 1977 Sri Lanka

9 aprile 1962 8 luglio 1962 Stati Uniti* 30 settembre 1970 A 29 dicembre 1970 Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali 3 novembre 1970 A 1° febbraio 1971 Sudafrica 3 maggio 1976 A 1° agosto 1976 Svezia 28 gennaio 1972 27 aprile 1972 Svizzera 1° giugno 1965 30 agosto 1965 Tanzania* 13 ottobre 1964 A 11 gennaio 1965 Thailandia 21 dicembre 1959 A 20 marzo 1960 Trinidad e Tobago* 14 febbraio 1966 A 15 maggio 1966 Tunisia* 17 luglio 1967 A 15 ottobre 1967 Turchia* 2 luglio 1992 A 30 settembre 1992 Ucraina* 10 ottobre 1960 8 gennaio 1961 Uganda* 12 febbraio 1992 A 12 maggio 1992 Ungheria* 5 marzo 1962 A 3 giugno 1962 Uruguay 30 marzo 1983 A 28 giugno 1983 Uzbekistan 7 febbraio 1996 A 7 maggio 1996 Venezuela* 8 febbraio 1995 A 9 maggio 1995 Vietnam* 12 settembre 1995 A 11 dicembre 1995 Zambia 14 marzo 2002 A 12 giugno 2002 Zimbabwe 29 settembre 1994 A 28 dicembre 1994 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. ** Obbiezioni, vedi qui appresso. Le riserve, dichiarazioni e obbiezioni non sono pubblicate nella RU.

I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Fino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.