916.40
Legge sulle epizoozie (LFE)
(LFE)
del 1° luglio 1966 (Stato 27 novembre 2001)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19654, decreta:
I.5 Principi
Art. 1 Epizoozie
Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi);
non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
possono minacciare specie indigene selvatiche;
possono avere conseguenze economiche importanti;
sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.
Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose (lista A dell’Ufficio internazionale delle epizoozie) dalle altre epizoozie. Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:
il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.
RU 1966 1604
Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 103, 118 cpv. 2 let. b e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Art. 1a Lotta contro le epizoozie
Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:
estirpate il più presto possibile;
combattute, per il resto, come le altre epizoozie.
Le altre epizoozie devono essere:
estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile;
combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o
sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l’estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.
II. Organizzazione
Art. 2 Prescrizioni del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.
Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali
I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi gli articoli 5 e 6 e le seguenti disposizioni:6 1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale. Il Consiglio federale regola la formazione e il perfezionamento dei veterinari ufficiali. 2. I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell’applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. 3. L’organizzazione cantonale deve garantire un’esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Art. 47 Ispettore del bestiame
I Cantoni possono suddividere il loro territorio in circondari di ispezione del bestiame e designare ispettori del bestiame.
I Cantoni retribuiscono gli ispettori del bestiame e i supplenti; essi organizzano corsi d’istruzione, che sono obbligatori per gli ispettori e i supplenti sprovvisti di un diploma di medico-veterinario.
Art. 5 Ispettore degli apiari
I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retribuiscono.
D’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria8, essi organizzano corsi d’istruzione, che sono obbligatori per gli ispettori e i supplenti.
Art. 6 Affossatore
I Cantoni designano gli affossatori e i loro supplenti e determinano la retribuzione degli stessi.
Art. 7 Collaborazione di organizzazioni
Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all’esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall’autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell’assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.
La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.
Art. 8 Controlli
Gli organi di polizia delle epizoozie, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.
Nell’esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
III. Provvedimenti di lotta
Art. 99 Principio Epizoozie fortemente contagiose
La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l’esperienza, sembrano atti a impedire l’insorgere o il diffondersi di un’epizoozia.
Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.
Il Consiglio federale stabilisce:
i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall’epizoozia e nella regione circostante;
i casi in cui non è necessario uccidere l’intero effettivo colpito né eliminarlo;
la procedura da seguire nel caso in cui l’epizoozia non possa essere estirpata con l’uccisione e l’eliminazione degli effettivi infettati.
Art. 10 Provvedimenti generali di lotta11 Misure preparatorie Limitazione del commercio delle derrate alimentari
Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:12 1. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; 2.13 la macellazione o l’uccisione e l’eliminazione di questi animali;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 3.14 l’eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un’epizoozia; 4. l’isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; 5. l’osservazione degli animali sospetti; 6. il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili; la limitazione o il divieto del traffico di animali per determinate regioni; 7.15 l’esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; 8. l’aiuto gratuito del detentore degli animali all’applicazione dei provvedimenti di lotta; 9. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; 10.16l’omologazione e il modo d’uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11.17l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi d’igiene veterinaria.
La Confederazione ha la facoltà di:
limitare a una regione circostritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un’epizoozia le altri parti del Paese;
ordinare che le misure intese ad estirpare un’epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un’epizoozia nell’insieme del Paese;
dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.18
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Il Consiglio federale, per prevenire e combattere epizoozie nel caso di animali da reddito tenuti in grandi mandre, emana prescrizioni particolari segnatamente su: 1. l’approvazione e il controllo in materia di polizia delle epizoozie; 2. l’ubicazione e la sistemazione delle aziende; 3. l’igiene nelle aziende e la prevenzione delle epizoozie, compresa la vaccinazione.19 Il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, impianti per la distruzione di carcasse, impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie.
Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari.
Art. 11 Obbligo dell’annuncio e della notificazione
Chi detiene, custodisce o cura animali ha l’obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario - trattandosi di api, all’ispettore degli apiari – la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedire la trasmissione ad altri animali. Lo stesso obbligo incombe all’ispettore del bestiame, all’ispettore delle carni, al macellaio, all’affossatore e ai funzionari di polizia e di dogana.
I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti a notificare i casi alla competente autorità cantonale, che trasmette la notificazione alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione della epizoozia.
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
Introdotto dall’art.59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).
IIIa.22 Servizi d’igiene veterinaria
Art. 11a
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’organizzazione, l’esecuzione e il finanziamento di servizi d’igiene veterinaria. I tenutari d’animali che fanno capo a questi servizi possono essere obbligati a fornire contributi adeguati.
IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti
Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni
È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale.
Art. 1323 Controllo del traffico di animali
Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.
Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.
Art. 1424 Identificazione e registrazione
Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato.
La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.
Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.
Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identificazione e registrazione degli animali.
Art. 1525 Certificato d’accompagnamento Banca dati centrale Costi della banca dati
Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al controllore delle carni.
Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso:
sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;
in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell’animale.
Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina dev’essere registrato in una banca dati centrale.
I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
La Confederazione può gestire autonomamente la baca dati o affidarne la gestione a terzi.
Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni d’accesso ai dati e l’utilizzazione degli stessi.
I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.
I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Confederazione. I costi d’esercizio sono di regola coperti dagli emolu-
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 menti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce l’importo degli emolumenti.
Art. 1628 Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo
Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.
Art. 17 Trasporto di animali e di materie animali
...29
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.
Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi
Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.
A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati nè sospetti.
Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.30
Art. 19 Alpeggio e svernamento
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l’alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.
Art. 20 Commercio del bestiame
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti
Il commercio ambulante degli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina e dei volatili e conigli è vietato.
Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.
Art. 22 Vigilanza sulle aziende
Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti per la distruzione delle carcasse, degli scorticatoi, delle concerie e di altre aziende simili.
Art. 23 Pulizia e disinfezione dei veicoli
I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell’autorità, disinfettati.
Art. 24 Importazione, esportazione e transito
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, alle quali è permesso l’importazione, l’esportazione o il transito di animali, di prodotti immunobiologici, di materie animali e di altri oggetti che possono essere veicolo di contagio di una malattia trasmissibile, largamente diffusa o maligna.
L’Ufficio federale di veterinaria, d’intesa con la Direzione generale delle dogane e le imprese di trasporti pubblici, designa i posti d’importazione e di esportazione. Esso limita o vieta l’importazione, l’esportazione o il transito di animali, prodotti immunobiologici, materie animali e altri oggetti, in quanto sia giustificato da motivi di polizia sanitaria. Inoltre, può limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera.
Art. 25 di confine
Visita veterinaria 1 Il Consiglio federale stabilisce gli animali che, all’importazione o al transito, sono sottoposti alla visita di un veterinario svizzero di confine.
Gli animali ammalati di una epizoozia, sospetti o considerati secondo le circostanze veicoli di contagio di una epizoozia sono respinti.
Invece del rinvio, l’Ufficio federale di veterinaria può eccezionalmente ordinare l’immediata macellazione o la distruzione.
Art. 2631
Art. 27 Prodotti immunobiologici e altri preparati
...32
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere messi in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare malattie animali, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.
Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell’importatore.33
Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.
Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.
Art. 2834
Art. 29 Traffico di confine, transito per via aerea
Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.
Art. 30 Controllo dei cani
I Cantoni esercitano un controllo sui cani. Se vi è pericolo di propagazione di epizoozie per mezzo di cani, gatti o altri animali, il Consiglio federale ordina adeguati provvedimenti protettivi.
Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).
V. Costi della lotta contro le epizoozie35
Art. 31 Assunzione dei costi36
I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.37
Sono eccettuate le spese per i provvedimenti speciali secondo l’articolo 10 capoverso 3.38
La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.39
Art. 32 Indennità per perdita di animali
Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un’epizoozia;
vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell’autorità;
vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell’autorità per prevenire la propagazione di un’epizoozia;
vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall’organo competente della polizia delle epizoozie.40 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un’indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell’epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.41 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell’in-
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 dennità. Se l’infezione esisteva già al momento dell’importazione, tale diritto di regresso comprende l’intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica.
Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l’indennità prevista nella sua legislazione.
Art. 3342 Indennità in casi speciali
I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L’articolo 36 è applicabile per analogia.43
I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l’autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all’estero, per l’alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono domiciliati nella Svizzera. L’articolo 36 è applicabile per analogia.
Art. 34 Limitazione dell’obbligo delle indennità
L’indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell’epizoozia, l’ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.
Nessuna indennità è pagata segnatamente:
1. per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; 2. per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; 3. per gli animali da macello di provenienza estera; 4. per gli animali di provenienza indigena, che si trovano in macelli pubblici o privati o nelle stalle aggregate; 5. per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all’estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l’alpeggio o lo svernamento; 6. per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l’infezione è avvenuta dopo l’importazione.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Il Consiglio federale emana disposizioni limitative concernenti l’indennità per perdita di animali secondo l’articolo32, qualora trattisi d’animali da reddito tenuti in grandi mandre.44
Art. 35 Premi per la selvaggina
Per la distruzione della selvaggina ordinata dall’autorità allo scopo di evitare la propagazione di una epizoozia, i Cantoni possono pagare premi.
Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione
In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L’Ufficio federale di veterinaria emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.
I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell’utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il
per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.
Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.
L’Ufficio federale di veterinaria, d’intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.
Art. 37 a 4045
Art. 4146
Art. 4247 Ricerca e diagnosi
La Confederazione:
a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all’applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell’amministrazione federale;
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
gestisce l’Istituto svizzero di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;
designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un’epizoozia; può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell’amministrazione federale;
accorda ai laboratori l’autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizoozie;
può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizoozie.
Il Consiglio federale può affidare all’IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.
Art. 4348
Art. 44 Casse di assicurazione del bestiame
Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.
Art. 45 Restituzione
Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscosse.49
Il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto. Se esse deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ultima.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione di riscossione; essa è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di una esecuzione nella Svizzera.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 VI. Rimedi giuridici e disposizioni penali
Art. 4650 Diritto di ricorso
Le decisioni dell’Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFE51; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.52
Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 47 Delitti e contravvenzioni
Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25, 27 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o la multa sino a 20000 franchi. Nei casi gravi, può, inoltre, essere punito con la detenzione sino a otto mesi.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è l’arresto sino a due mesi o la multa sino a 6000 franchi.
Art. 48 Contravvenzioni Infrazioni commessi nell’azienda
Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 18 capoversi 1 e 2, 21 o 23 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali o di altre disposizioni della presente legge o di una relativa decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, per quanto non sia adempita la fattispecie di cui all’articolo 47, è punito con la multa sino a 2000 franchi.53
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 1000 franchi.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. 56 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Art. 49 Pagamento delle tasse eluse
Il colpevole può essere, inoltre, condannato al pagamento delle tasse eluse.
Art. 50 Aggravamento delle pene
Se il colpevole esercita professionalmente il commercio del bestiame le pene comminate dalla presente legge possono essere aumentate sino al doppio.
Art. 51 Riserva del Codice penale
Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero55 sono riservate.
Art. 52 Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
L’Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge sulle dogane56, l’inchiesta è condotta dall’Amministrazione delle dogane che emana
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977 parimenti il decreto penale. L’Amministrazione delle dogane è esclusivamente competente se l’oggetto dell’infrazione è costituito dalla carne o da un prodotto carneo.57
Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2, come anche un’infrazione giusta la legge del 9 marzo 197858 sulla protezione degli animali, la legge sulle dogane, la legge sulle derrate alimentari59, la legge federale del 20 giugno 198660 sulla caccia o quella del 14 dicembre 1973 sulla pesca61, perseguibile dalla stessa autorità amministrativa della Confederazione, è applicata la pena incorsa per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.62 VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie
Art. 53 Competenze del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge e determina le disposizioni penali della stessa loro applicabili.
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Art. 54 Esecuzione
L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; al confine doganale, l’esecuzione compete alla Confederazione.63
Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell’economia64.
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187). Nuovo testo giusta l’art.59
n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).
[RU 1975 2345, 1991 2259. RS 611.02 n. I 81, 814.20 art. 75 n. 1. RS 923.0 art. 27 n. 1] Vedi ora la LF del 21 giu. 1991 (RS 923.0).
Introdotto dall’art.59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 55 Procedura disciplinare
Indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale, la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzionari che hanno violato prescrizioni di polizia delle epizoozie.
Art. 56 Tasse
Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.
Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l’esame di prodotti conformemente all’articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall’applicazione della presente legge.
...65
Art. 5766 Competenze dell’Ufficio federale di veterinaria
L’Ufficio federale di veterinaria è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.
Esso può, in caso di urgenza, emanare prescrizioni a titolo provvisorio nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera una nuova epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di una regolamentazione.
L’Ufficio federale di veterinaria:
assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l’assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
può condurre autonomamente inchieste per valutare la situazione epizootica.
Art. 58 Prescrizioni militari
Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
Art. 59 Emanazione di prescrizioni cantonali Sostituzione
Nella misura in cui l’esecuzione della presente legge esige disposizioni completive cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via di ordinanza.
Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.
Il Dipartimento federale dell’economia emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d’obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.
L’Ufficio federale di veterinaria dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso.
Art. 6068 Comunicazione
I Cantoni comunicano le disposizioni d’esecuzione al Dipartimento federale dell’economia.
Art. 61 Entrata in vigore, abrogazione del diritto precedente
Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della presente legge.
Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 191769 sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 196270 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.
Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.
Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).
[CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622]
[RU 1963 189]
Art. 6271 Disposizione transitoria della revisione del 1980
Per le spese cagionate ai Cantoni innanzi il 1° gennaio 1981, i sussidi federali sono pagati secondo il diritto previgente.
Data dell’entrata in vigore:
art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 196772
le altre disposizioni: 1° gennaio 196873
Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980. in vigore dal 1° gen. 1981
DCF del 16 dic. 1966 (RU 1966 1620 cpv. 2).
DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).