0.351.1
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19662 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 (Stato 1° aprile 2010)
Preambolo I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa, considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare un’unione più stretta fra i suoi Membri; convinti che l’accettazione di regole uniformi per l’assistenza giudiziaria in materia penale è tale da conseguire siffatta direttiva; considerato che l’assistenza giudiziaria è in rapporto con l’estradizione che è già stata oggetto di una convenzione del 13 dicembre 19573, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 14
1. Le Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente. 2. La presente Convenzione non si applica all’esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna nè ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
Art. 2
L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:
a. se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali;
RU 1967 866; FF 1966 I 425
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Vedi tuttavia l’art. 1 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
b. se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda è di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese.
Titolo II Commissioni rogatorie
Art. 3
1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le commissioni rogatorie relative a un affare penale che le saranno trasmesse dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto di compiere atti istruttori o di comunicare mezzi di prova, inserti o documenti. 2. Se la Parte richiedente desidera che i testimoni o i periti depongano sotto giuramento, essa ne farà espressa domanda e la Parte richiesta vi darà seguito se la legge del suo paese non vi si oppone. 3. La Parte richiesta potrà trasmettere soltanto copie o fotocopie certificate conformi degli inserti o dei documenti richiesti. Tuttavia, se la Parte richiedente domanda espressamente la trasmissione degli originali, sarà dato seguito alla domanda in tutta la misura del possibile.
Art. 45
Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l’informerà della data e del luogo d’esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all’esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente.
Art. 5
1. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, la facoltà di sottoporre l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni:
il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta;
il reato motivante la commissione rogatoria deve essere idoneo nel paese richiesto a dar luogo all’estradizione;
l’esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta.
2. Quando una Parte Contraente avrà fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi altra Parte potrà applicare la regola della reciprocità.
Vedi tuttavia l’art.2 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
Art. 6
1. La Parte richiedente potrà soprassedere alla consegna di oggetti, inserti o documenti, di cui è stata chiesta la trasmissione, se le sono necessari per una procedura penale in corso. 2. Gli oggetti, come anche gli originali degli inserti e dei documenti, che saranno stati trasmessi in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti il più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, salvo che questa vi rinunci.
Titolo III Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie comparsa di testi,
periti e persone perseguite
Art. 7
1. La Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo scopo dalla Parte richiedente. La consegna potrà essere effettuata per semplice trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione. 2. La prova della consegna avverrà mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione della Parte richiesta accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L’uno o l’altro di questi documenti sarà immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di questa, la Parte richiesta preciserà se la consegna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, la Parte richiesta ne comunicherà immediatamente il motivo alla Parte richiedente. 3. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, domandare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la citazione a comparire per una persona perseguita trovantesi sul suo territorio sia trasmessa alle sue autorità entro un determinato termine prima della data stabilita per la comparsa. Tale termine sarà precisato nella detta dichiarazione e non potrà superare 50 giorni. Stabilendo la data di comparsa e trasmettendo la citazione, si terrà conto di tale termine.
Art. 8
Il teste o il perito che non avrà ottemperato a una citazione a comparire, di cui è stata chiesta la trasmissione, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche qualora la citazione contenesse comminatorie, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio della Parte richiedente e che ivi sia regolarmente citato di nuovo.
Art. 9
Le indennità da versare e le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o al perito dalla Parte richiedente saranno calcolate a partire dal luogo di residenza e saranno accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nel paese ove l’audizione deve aver luogo.
Art. 10
1. Se la Parte richiedente reputa che la comparsa personale di un teste o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie è particolarmente necessaria, essa ne farà menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste o il perito a comparire. La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o del perito alla Parte richiedente. 2. Nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà menzionare l’importo approssimativo delle indennità da versare e delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare. 3. La Parte richiesta potrà accordare un anticipo di denaro al teste o al perito, se una domanda le è presentata in tal senso. L’anticipo sarà menzionato sulla citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.
Art. 116
1. Qualsiasi persona detenuta, di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale in qualità di teste o per un confronto, sarà trasferita temporaneamente sul territorio, ove l’audizione deve aver luogo, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e riservate le disposizioni dell’articolo 12 nella misura in cui possano essere applicate. Il trasferimento potrà essere rifiutato:
se la persona detenuta non vi acconsente;
se la sua presenza è necessaria in una procedura penale in corso sul territorio della Parte richiesta;
se il suo trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione o
se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente.
2. Nel caso previsto al paragrafo precedente e riservate le disposizioni dell’articolo2, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, Parte della presente Convenzione, sarà concesso su domanda corredata di tutti i documenti utili e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte Contraente potrà rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini.
Vedi tuttavia l’art.3 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
3. La persona trasferita dovrà restare in detenzione sul territorio della Parte richiedente e, dato il caso, sul territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la sua liberazione.
Art. 12
1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. 2. Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun’altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione. 3. L’immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato.
Titolo IV Casellario giudiziale
Art. 137
1. La Parte richiesta trasmetterà, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie potranno ottenerli esse stesse in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che le saranno chieste dalle autorità giudiziarie di una Parte Contraente per i bisogni di un affare penale. 2. Nei casi altri che quelli previsti nel paragrafo 1 del presente articolo, sarà dato seguito a simile domanda alle condizioni previste nella legislazione, nei regolamenti o dalla prassi della Parte richiesta.
Titolo V Procedura
Art. 14
1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
l’autorità, dalla quale la domanda emana;
l’oggetto e il motivo della domanda;
Vedi l’O del 29 set. 2006 sul casellario giudiziale (RS 331).
nella misura del possibile, l’identità e la nazionalità della persona in causa, e
ove occorra, il nome e l’indirizzo del destinatario.
2. Le commissioni rogatorie previste negli articoli3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
Art. 158
1. Le commissioni rogatorie previste negli articoli3, 4 e 5 e le domande previste nell’articolo 11 saranno trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 2. Nel caso di urgenza, le dette commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. Esse saranno rispedite corredate degli atti relativi all’esecuzione per la via prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le domande previste nel paragrafo 1 dell’articolo 13 potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie al servizio competente della Parte richiesta e le risposte potranno essere rispedite direttamente da questo servizio. Le domande previste nel paragrafo2 dell’articolo 13 saranno trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta. 4. Le domande d’assistenza giudiziaria, oltre quelle previste nei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e segnatamente le domande d’inchiesta preliminare al perseguimento, potranno essere oggetto di trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie. 5. Nei casi in cui la trasmissione diretta è ammessa dalla presente Convenzione, essa potrà essere effettuata attraverso l’Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol). 6. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, far sapere, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che tutte le domande d’assistenza giudiziaria o talune di esse devono essere trasmesse per una via altra che quella prevista nel presente articolo o domandare che, nel caso previsto al paragrafo2 del presente articolo, una copia della commissione rogatoria sia trasmessa contemporaneamente al suo Ministero di Giustizia. 7. Il presente articolo non nuocerà alle disposizioni degli accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta della domanda d’assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.
Art. 16
1. Riservate le disposizioni del paragrafo2 del presente articolo, la traduzione delle domande e degli atti allegati non sarà richiesta.
Vedi tuttavia l’art. 4 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 e le dichiarazioni della Svizzera alla fine di detto Prot. (RS 0.351.12).
2. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, la facoltà di esigere che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione nella propria lingua o di una traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa o in quella di queste lingue che essa indicherà. Le altre Parti potranno applicare la regola della reciprocità. 3. Il presente articolo non nuocerà alle disposizioni concernenti la traduzione di domande e di atti allegati contenute negli accordi o convenzioni vigenti o futuri fra due o più Parti Contraenti.
Art. 17
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.
Art. 18
Se l’autorità cui è diretta una domanda di assistenza è incompetente per darvi seguito, essa trasmetterà, d’ufficio, la domanda all’autorità competente del suo paese e, qualora la domanda sia stata trasmessa per la via diretta, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.
Art. 19
Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria sarà motivato.
Art. 209
Riservate le disposizioni dell’articolo 10, l’esecuzione delle domande di assistenza non darà luogo al rimborso di alcuna spesa, eccettuate quelle cagionate dall’intervento di periti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione dell’articolo 11.
Titolo VI Denuncia ai fini di perseguimenti
Art. 21
1. Qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte Contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali di un’altra Parte farà oggetto di comunicazioni fra i Ministeri di Giustizia. Tuttavia, le Parti Contraenti potranno usare della facoltà prevista nel paragrafo 6 dell’articolo15. 2. La Parte richiesta farà conoscere il seguito dato alla denuncia e, ove occorra, trasmetterà una copia della decisione presa.
Vedi tuttavia l’art. 5 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
3. Le disposizioni dell’articolo 16 saranno applicabili alle denunce previste nel paragrafo 1 del presente articolo.
Titolo VII Scambio di avvisi di condanna
Art. 22
Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata condannata.
Titolo VIII Disposizioni finali
Art. 23
1. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, esprimere una riserva circa una o più determinate disposizioni della Convenzione. 2. Qualsiasi Parte Contraente, che avrà espresso una riserva, la ritirerà non appena le circostanze glielo permetteranno. Il ritiro delle riserve avverrà mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. Una Parte Contraente che avesse espresso una riserva su una disposizione della Convenzione potrà pretendere l’applicazione della stessa disposizione da un’altra Parte soltanto nella misura in cui l’ha accettata.
Art. 2410
Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del suo strumento di ratificazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le autorità che essa considera come autorità giudiziarie ai fini della presente Convenzione.
Art. 25
1. La presente Convenzione sarà applicabile ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.
Vedi tuttavia l’art. 6 del secondo Prot. add. dell’8 nov. 2001 e le dichiarazioni della Svizzera alla fine di detto prot. (RS 0.351.12).
2. Essa sarà parimente applicabile, per quanto concerne la Francia, all’Algeria11 e ai dipartimenti d’oltremare e, per quanto concerne l’Italia, al territorio della Somalia sotto amministrazione italiana. 3. La Repubblica Federale di Germania potrà estendere l’applicazione della presente Convenzione al Land Berlino mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 4. Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione sarà applicabile al suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l’applicazione della Convenzione alle Antille olandesi, al Surinam e alla Nuova Guinea olandese mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 5. Mediante accordo diretto fra due o più Parti Contraenti, il campo d’applicazione della presente Convenzione potrà, alle condizioni stipulate in tale accordo, essere esteso a qualsiasi territorio d’una di queste Parti altro che quelli indicati nei paragrafi 1,2, 3 e 4 del presente articolo e di cui una delle Parti assicura le relazioni internazionali.
Art. 26
1. Riservate le disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo15 e del paragrafo3 dell’articolo 16, la presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori cui è applicabile, le disposizioni dei trattati, convenzioni e accordi bilaterali che, fra le due Parti Contraenti, reggono l’assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tuttavia, la presente Convenzione non concernerà gli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale di natura bilaterale o multilaterale, di cui talune clausole reggono o reggeranno, in un settore determinato, l’assistenza giudiziaria su singoli punti. 3. Le Parti Contraenti potranno concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale soltanto per completare le disposizioni della presente Convenzione e per agevolare l’applicazione dei principi contenuti nella medesima. 4. Quando, fra due o più Parti Contraenti, l’assistenza giudiziaria in materia penale si pratica sulla base di una legislazione uniforme o di un ordinamento particolare che prevede l’applicazione reciproca delle misure di assistenza giudiziaria sui loro territori rispettivi, queste Parti avranno la facoltà di regolare i loro rapporti reciproci in tale settore, fondandosi esclusivamente su questi sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti Contraenti, che escludono o escluderanno dai loro rapporti reciproci l’applicazione della presente convenzione, conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, dovranno, a tale scopo, trasmettere una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La presente Conv. non è applicabile all’Algeria, avendo quest’ultima conseguito l’indipendenza (vf. la dichiarazione della Francia, che può essere consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenuta presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna).
Art. 27
1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio. 2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione. 3. Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi firmatario che la ratificherà ulteriormente, 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratificazione.
Art. 28
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione concernente tale invito dovrà essere approvata all’unanimità dei Membri del Consiglio aventi ratificato la Convenzione. 2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione, che esplicherà effetto 90 giorni dopo il suo deposito.
Art. 29
Qualsiasi Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La notificazione esplicherà effetto sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio.
Art. 30
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ciascuno Stato avente aderito alla presente Convenzione:
i nomi dei firmatari e il deposito di ogni strumento di ratificazione o di adesione;
la data dell’entrata in vigore;
qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 5, del paragrafo3 dell’articolo 7, del paragrafo 6 dell’articolo15, del paragrafo2 dell’articolo 16, dell’articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 25 e del paragrafo 4 dell’articolo 26;
qualsiasi riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 23;
il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo2 dell’articolo 23;
qualsiasi notificazione di disdetta ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 29 e la data dalla quale essa esplica effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.
(Seguono le firme) Campo d'applicazione il 4 aprile 201012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Albania* 4 aprile 2000 3 luglio 2000 Andorra* 26 aprile 2005 25 luglio 2005 Armenia* 25 gennaio 2002 25 aprile 2002 Austria 2 ottobre 1968 31 dicembre 1968 Azerbaigian* 4 luglio 2003 2 ottobre 2003 Belgio 13 agosto 1975 11 novembre 1975 Bosnia e Erzegovina 25 aprile 2005 24 luglio 2005 Bulgaria* 17 giugno 1994 14 settembre 1994 Ceca, Repubblica* 15 aprile 1992 1° gennaio 1993 Cipro* 24 febbraio 2000 24 maggio 2000 Croazia* 7 maggio 1999 5 agosto 1999 Danimarca* 13 settembre 1962 12 dicembre 1962 Estonia* 28 aprile 1997 27 luglio 1997 Finlandia* 29 gennaio 1981 A 29 aprile 1981 Francia* 23 maggio 1967 21 agosto 1967 Georgia* 13 ottobre 1999 11 gennaio 2000 Germania* 2 ottobre 1976 1° gennaio 1977 Grecia* 23 febbraio 1962 12 giugno 1962 Irlanda* 28 novembre 1996 26 febbraio 1997 Islanda* 20 giugno 1984 18 settembre 1984 Israele* 27 settembre 1967 A 26 dicembre 1967 Italia* 23 agosto 1961 12 giugno 1962 Lettonia* 2 giugno
1997 31 agosto 1997 Liechtenstein* 28 ottobre 1969 A 26 gennaio 1970 Lituania* 17 aprile 1997 16 luglio 1997 Lussemburgo* 18 novembre 1976 16 febbraio 1977 Macedonia 28 luglio 1999 26 ottobre 1999 Malta* 3 marzo 1994 1° giugno 1994 Moldova* 4 febbraio 1998 5 maggio 1998 Monaco* 19 marzo 2007 17 giugno 2007 Montenegro* 6 giugno 2006 S 6 giugno 2006 Norvegia* 14 marzo 1962 12 giugno 1962 Paesi Bassi* 14 febbraio 1969 15 maggio 1969 Antille olandesi* 21 luglio 1993 21 luglio 1993 Aruba* 21 luglio 1993 21 luglio 1993 Polonia* 19 marzo 1996 17 giugno 1996 Portogallo* 27 settembre 1994 26 dicembre 1994
Completa quelli in RU 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059, 1995 3141, 1999 1354, 2003 636, 2005 4761 e 2010 2259. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Regno Unito* 29 agosto 1991 27 novembre 1991 Guernesey 27 settembre 2002 20 gennaio 2003 Isola di Man 27 giugno 2003 8 ottobre 2003 Jersey * 27 giugno 2008 2 ottobre 2008 Romania* 17 marzo 1999 15 giugno 1999 Russia* 10 dicembre 1999 9 marzo 2000 San Marino* 18 marzo 2009 16 giugno 2009 Serbia* 30 settembre 2002 A 29 dicembre 2002 Slovacchia* 15 aprile 1992 1° gennaio 1993 Slovenia* 19 luglio 2001 17 ottobre 2001 Spagna* 18 agosto 1982 16 novembre 1982 Svezia* 1° febbraio 1968 1° maggio 1968 Svizzera* 20 dicembre 1966 20 marzo 1967 Turchia 24 giugno 1969 22 settembre 1969 Ucraina* 11 marzo 1998 9 giugno 1998 Ungheria* 13 luglio 1993 11 ottobre 1993 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Riserve e dichiarazioni Svizzera13
Articolo 1 . Articolo 2.
Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie svizzere ai fini della convenzione: – i tribunali, le loro corti, camere o sezioni; – il Ministero pubblico della Confederazione; – l’Ufficio federale di giustizia14; – le autorità abilitate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d’accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale. Per le considerevoli differenze di denominazione delle funzioni attribuite alle dette autorità, l’autorità competente confermerà espressamente, ogniqualvolta sia necessario, al momento di trasmettere una
Art. 3 del DF del 27 set. 1966 (RU 1967 866), del 4 giu. 1984 (RU 1986 322) e art. 1 del DF del 21 mar. 1996 (RU 1999 1351).
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv.3 dell’O del
nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
domanda di assistenza giudiziaria, che essa è un’autorità giudiziaria nel senso della convenzione.
La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.
La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudiziaria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l’assistenza è fornita.
Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile.
Articolo 5 paragrafo 1. Il Consiglio federale svizzero dichiara che la Svizzera
subordinerà alla condizione menzionata nell’articolo 5 paragrafo 1 lettera a della convenzione l’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva.
Articolo 7 paragrafo3. La Svizzera chiede che ogni domanda intesa alla consegna di
una citazione per comparsa a un prevenuto trovantesi in Svizzera pervenga all’autorità svizzera, competente secondo l’articolo15 paragrafo 4, al più tardi
giorni prima della data stabilita per la comparsa.
Articolo 11 paragrafo3, articolo 13 paragrafo 1 e articolo 15 paragrafi 1 e 3. Il Berna,
Consiglio federale svizzero dichiara che, nel senso di queste disposizioni, le autorità competenti in Svizzera sono le seguenti: 1. L’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a
per emettere il mandato d’arresto contro le persone detenute, che sono consegnate alle autorità svizzere in virtù dell’articolo 11 paragrafi 1 e 2 della convenzione;
per ricevere o trasmettere tutte le domande di assistenza giudiziaria emananti rispettivamente dall’estero o dalla Svizzera, di cui la convenzione prevede nell’articolo15 la trasmissione da parte del ministero di giustizia della parte richiedente a quello della parte richiesta;
2. L’Ufficio federale di giustizia, a Berna, per presentare e ricevere le domande intese al rilascio di estratti del casellario giudiziale, secondo l’articolo15 paragrafo3 primo periodo.
Articolo 12 paragrafo3. Il Consiglio federale svizzero dichiara che, secondo l’opinione delle autorità svizzere, la condizione prescritta nell’articolo 12 paragrafo3
della convenzione per la fine dell’immunità è adempiuta – contrariamente a quella sancita nell’articolo 14 della convenzione europea di estradizione15 – soltanto se il teste, il perito o il prevenuto in libertà non è impedito da alcun ostacolo giuridico o pratico di lasciare liberamente il territorio dello Stato richiedente.
Articolo 13 paragrafo2. Inteso che ogni persona può farsi rilasciare estratti del suo
casellario giudiziale, la Svizzera si riserva il diritto di ottemperare alle domande presentate in virtù dell’articolo 13 paragrafo2, soltanto se la necessità di ottenere tale estratto per la via ufficiale vi è pertinentemente dimostrata.
Articolo 15 paragrafo2. La Svizzera auspica peraltro aggiungere una frase introduttiva di natura informativa alla dichiarazione concernente l’articolo15 paragrafo2
della Convenzione: «L’elenco delle autorità centrali svizzere competenti per luogo, alle quali trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, può essere consultato sul seguente sito: http://www.elorge.admin.ch».
Articolo 16 paragrafo2. La Svizzera chiede che tutte le domande di assistenza
giudiziaria trasmesse alle sue autorità e i loro allegati, eccettuate le domande intese alla consegna di citazioni per comparsa, siano corredate di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue.