0.142.301
Traduzione dai testi originali francese e inglese Protocollo sullo statuto dei rifugiati
Conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19682 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1968 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 1968 (Stato 17 dicembre 2002)
Gli Stati partecipanti al presente Protocollo, considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 19513 (detta qui di seguito «Convenzione») è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951, considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione, considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951, hanno convenuto quanto segue:
Art. I Disposizione generale
1. Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli2 a 34 della Convenzione. 2. Ai fini del presente Protocollo, il termine «rifugiato», salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni «... per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951» e «... in seguito a tali avvenimenti» non fossero recepite nel paragrafo2 sezione A, dell’articolo 1. 3. Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo
capoverso a dell’articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo2 dell’articolo 1 della Convenzione.
RU 1968 1148; FF 1967 II 721
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. II Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli Stati partecipanti si obbligano a collaborare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell’agevolare il suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo. 2. Per consentire all’Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i dati statistici richiesti circa:
lo statuto dei rifugiati;
l’esecuzione del presente Protocollo;
le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.
Art. III Informazioni sulla legislazione nazionale
Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l’applicazione del presente Protocollo.
Art. IV Composizione di vertenze
Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purchè non sia stato possibile comporla in altro modo.
Art. V Adesione
Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito d’adesione al presente Protocollo. L’adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VI Clausola federale
Ove trattisi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la cui esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale sono identici a quelli degli Stati partecipanti che non sono Stati federativi;
per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
uno Stato federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare, a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi vigente nella federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione, applicabile giusta il paragrafo 1 dell’articolo I dei presente Protocollo; nell’esposto, va parimente indicato in quale misura tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto legislativo o in altro modo.
Art. VII Riserve e dichiarazioni
1. Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve riguardo all’articolo IV del presente Protocollo e quanto all’applicazione, giusta l’articolo 1 del medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1,3, 4, 16 (1) e 33, semprechè, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione. 2. Le riserve espresse dagli Stati partecipanti conformemente all’articolo 42 della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state ritirate nel frattempo. 3. Lo Stato che ha espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Le dichiarazioni espresse, in virtù dell’articolo 40 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al presente Protocollo sono applicabili anche a quest’ultimo, a meno che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato una dichiarazione contraria al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei paragrafi2 e 3 dell’
articolo 40 e del paragrafo3 dell’articolo 44 della Convenzione sono applicabili,
mutatis mutandis, anche al presente protocollo.
Art. VIII
1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto strumento d’adesione. 2. Per ciascuno Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito dei sesto strumento d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d’adesione.
Art. IX Disdetta
1. Ciascuna Parte partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. X Comunicazioni del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.
Art. XI Deposito del Protocollo presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente dell’Assemblea generale e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell’articolo V.
Campo di applicazione del Protocollo il 6 maggio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 18 agosto 1992 A 18 agosto 1992 Algeria 8 novembre 1967 8 novembre 1967 Angola* 23 giugno 1981 A 23 giugno 1981 Antigua e Barbuda 7 settembre 1995 A 7 settembre 1995 Argentina 6 dicembre 1967 6 dicembre 1967 Armenia 6 luglio 1993 A 6 luglio 1993 Australia* 13 dicembre 1973 13 dicembre 1973 Austria 5 settembre 1973 5 settembre 1973 Azerbaigian 12 febbraio 1993 A 12 febbraio 1993 Bahamas 15 settembre 1993 A 15 settembre 1993 Belarus 23 agosto 2001 A 23 agosto 2001 Belgio** 8 aprile 1969 8 aprile 1969 Belize 27 giugno 1990 A 27 giugno 1990 Benin 6 luglio 1970 6 luglio 1970 Bolivia 9 febbraio 1982 A 9 febbraio 1982 Bosnia e Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana* 6 gennaio 1969 6 gennaio 1969 Brasile 7 aprile 1972 7 aprile 1972 Bulgaria 12 maggio 1993 A 12 maggio 1993 Burkina Faso 18 giugno 1980 A 18 giugno 1980 Burundi* 15 marzo 1971 15 marzo 1971 Cambogia 15 ottobre 1992 A 15 ottobre 1992 Camerun 19 settembre 1967 4 ottobre 1967 Canada 4 giugno 1969 4 giugno 1969 Capo Verde* 9 luglio 1987 A 9 luglio
1987 Ciad 19 agosto 1981 A 19 agosto 1981 Cile 27 aprile 1972 27 aprile 1972 Cina* 24 settembre 1982 A 24 settembre 1982 Macao 3 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 9 luglio 1968 9 luglio 1968 Colombia 4 marzo 1980 A 4 marzo 1980 Congo (Brazzaville)* 10 luglio 1970 10 luglio 1970 Congo (Kinshasa) 13 gennaio 1975 13 gennaio 1975 Corea (Sud)* 3 dicembre 1992 A 3 dicembre 1992 Côte d'Ivoire 16 febbraio 1970 16 febbraio 1970 Costa Rica 28 marzo 1978 28 marzo 1978 Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Danimarca 29 gennaio 1968 29 gennaio 1968 Dominica 17 febbraio 1994 A 17 febbraio 1994 Ecuador 6 marzo 1969 6 marzo 1969 Egitto 22 maggio 1981 A 22 maggio 1981 El Salvador* 28 aprile 1983 28 aprile 1983 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Estonia 10 aprile 1997 A 10 aprile 1997 Etiopia* 10 novembre 1969 10 novembre 1969 Figi 12 giugno 1972 S 10 ottobre 1970 Filippine 22 luglio 1981 A 22 luglio 1981 Finlandia* 10 ottobre 1968 10 ottobre 1968 Francia** 3 febbraio 1971 3 febbraio 1971 Gabon 28 agosto 1973 28 agosto 1973 Gambia 29 settembre 1967 4 ottobre 1967 Georgia 9 agosto 1999 A 9 agosto
1999 Germania** 5 novembre 1969 5 novembre 1969 Ghana* 30 ottobre 1968 30 ottobre 1968 Giamaica* 30 ottobre 1980 30 ottobre 1980 Giappone 1° gennaio 1982 A 1° gennaio 1982 Gibuti 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia 7 agosto 1968 7 agosto 1968 Guatemala* 22 settembre 1983 A 22 settembre 1983 Guinea 16 maggio 1968 16 maggio 1968 Guinea equatoriale 7 febbraio 1986 A 7 febbraio 1986 Guinea-Bissau 11 febbraio 1976 11 febbraio 1976 Haiti 25 settembre 1984 A 25 settembre 1984 Honduras* 23 marzo 1992 A 23 marzo 1992 Iran 28 luglio 1976 28 luglio 1976 Irlanda 6 novembre 1968 6 novembre 1968 Islanda 26 aprile 1968 26 aprile 1968 Israele* 14 giugno 1968 14 giugno 1968 Italia** 26 gennaio 1972 26 gennaio 1972 Jugoslavia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Kasakstan 15 gennaio 1999 A 15 gennaio 1999 Kenya 13 novembre 1981 A 13 novembre 1981 Kirghizistan 8 ottobre 1996 A 8 ottobre 1996 Lesotho 14 maggio 1981 A 14 maggio 1981 Lettonia* 31 luglio 1997 A 31 luglio 1997 Liberia 27 febbraio 1980 27 febbraio 1980 Liechtenstein 20 maggio 1968 20 maggio 1968 Lituania 28 aprile 1997 A 28 aprile 1997 Lussemburgo** 22 aprile 1971 22 aprile 1971 Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Malawi*
10 dicembre 1987 A 10 dicembre 1987 Mali 2 febbraio 1973 2 febbraio 1973 Malta 15 settembre 1971 15 settembre 1971 Marocco 20 aprile 1971 20 aprile 1971 Mauritania 5 maggio 1987 A 5 maggio 1987 Messico 7 giugno 2000 A 7 giugno 2000 Moldova 31 gennaio 2002 A 31 gennaio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Mozambico 1° maggio 1989 A 1° maggio 1989 Nicaragua 28 marzo 1980 28 marzo 1980 Niger 2 febbraio 1970 2 febbraio 1970 Nigeria 2 maggio 1968 2 maggio 1968 Norvegia 28 novembre 1967 28 novembre 1967 Nuova Zelanda 6 agosto 1973 6 agosto 1973 Paesi Bassi* ** 29 novembre 1968 29 novembre 1968 Aruba 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986 Panama 2 agosto 1978 2 agosto 1978 Papua-Nuova Guinea 17 luglio 1986 A 17 luglio 1986 Paraguay 1° aprile 1970 1° aprile 1970 Perù 15 settembre 1983 A 15 settembre 1983 Polonia 27 settembre 1991 A 27 settembre 1991 Portogallo* 13 luglio 1976 13 luglio 1976 Regno Unito* 4 settembre 1968 4 settembre 1968 Jersey 20 febbraio 1996 20 maggio 1996 Rep.
Centrafricana 30 agosto 1967 4 ottobre 1967 Repubblica Ceca 11 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Dominicana 4 gennaio 1978 4 gennaio 1978 Romania 7 agosto 1991 A 7 agosto 1991 Ruanda* 3 gennaio 1980 3 gennaio 1980 Russia 2 febbraio 1993 A 2 febbraio 1993 Salomon, Isole 12 aprile 1995 A 12 aprile 1995 Samoa 29 novembre 1994 A 29 novembre 1994 Santa Sede 8 giugno 1967 4 ottobre 1967 Sao Tomé e Principe 1° febbraio 1978 1° febbraio 1978 Seicelle 23 aprile 1980 23 aprile 1980 Senegal 3 ottobre 1967 4 ottobre 1967 Sierra Leone 22 maggio 1981 A 22 maggio 1981 Slovacchia 4 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 10 ottobre 1978 10 ottobre 1978 Spagna 14 agosto 1978 14 agosto 1978 Stati Uniti* 1° novembre 1968 1° novembre 1968 Sudafrica 12 gennaio 1996 A 12 gennaio 1996 Sudan 23 maggio 1974 23 maggio 1974 Suriname 29 novembre 1978 S 25 novembre 1975 Svezia 4 ottobre 1967 4 ottobre 1967 Svizzera 20 maggio 1968 20 maggio 1968 Swaziland* 28 gennaio 1969 28 gennaio 1969 Tagikistan 7 dicembre 1993 A 7 dicembre 1993 Tanzania* 4 settembre 1968 4 settembre 1968 Togo 1° dicembre 1969 1° dicembre
1969 Trinidad e Tobago 10 novembre 2000 A 10 novembre 2000 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Tunisia 16 ottobre 1968 16 ottobre 1968 Turchia* 31 luglio 1968 31 luglio 1968 Turkmenistan 2 marzo 1998 A 2 marzo 1998 Tuvalu 7 marzo 1986 S 1° ottobre 1978 Ucraina 4 aprile 2002 A 4 aprile 2002 Uganda 27 settembre 1976 27 settembre 1976 Ungheria 14 marzo 1989 A 14 marzo 1989 Uruguay 22 settembre 1970 22 settembre 1970 Venezuela* 19 settembre 1986 A 19 settembre 1986 Yemen 18 gennaio 1980 18 gennaio 1980 Zambia 24 settembre 1969 24 settembre 1969 Zimbabwe 25 agosto 1981 25 agosto 1981 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso ** Obiezioni, vedi qui appresso Riserve e dichiarazioni Angola Il governo angolano ha dichiarato, giusta l’articolo VII paragrafo 1, che non si considera vincolato dall’articolo IV del protocollo relativo alla composizione delle controversie.
Australia Considerando il progresso di Papuasia-Nuova Guinea verso l’indipendenza, il Governo australiano considera che converrebbe lasciare a Papuasia-Nuova Guinea la possibilità di decidere in tempo opportuno se intende divenire parte al protocollo. Il Governo australiano dichiara conseguentemente che l’Australia non estenderà le disposizioni del protocollo a Papuasia-Nuova Guinea.
Botswana Con una riserva per quanto attiene all’articolo IV del Protocollo e all’applicazione, giusta il suo articolo I, degli articoli 7, 17, 26, 31, 32, 34 e 12 paragrafo 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Burundi Giusta l’articolo 1 del protocollo e gli articoli 22, 17 e 26 della convenzione del 28 luglio 1951, questo Paese fa le seguenti riserve:
1. L’articolo 22 è accettato, rispetto all’insegnamento primario, solo:
in quanto trattisi di scuola pubblica, ad esclusione dell’insegnamento privato;
in quanto il trattamento consentito ai rifugiati corrisponda a quello accordato ai cittadini più favoriti degli altri Stati.
2. L’articolo 17 (1 e 2) è accettato solo come raccomandazione; non potrà essere interpretato, in nessuna circostanza, come avente per effetto il trattamento accordato ai cittadini degli Stati vincolati al Burundi da accordi regionali di tema doganale, economico o politico. 3. L’articolo 26 è accolto con la riserva che i rifugiati:
non scelgano il loro luogo di residenza in zona confinante con lo Stato d’origine;
si astengano, in ogni circostanza, esercitando la loro libertà di spostamento, da ogni attività o da ogni incursione di carattere eversivo verso lo Stato d’origine.
Capo Verde In tutti i casi in cui la Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati riconosce ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un Paese straniero, detta clausola non sarà interpretata come includente il regime concesso ai cittadini di Paesi con i quali il Capo Verde ha concluso accordi di carattere regionale, doganale, economico e politico.
Cina La Cina ha formulato una riserva all’articolo IV. La riserva fatta dal Governo della Repubblica popolare di Cina riguardo all’articolo4 si applica anche alla Regione amministrativa speciale di Macao. In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare di Cina del 13 aprile 1987, il Protocollo è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
Congo Il protocollo è accettato, escluso l’articolo IV.
Corea (Sud) La Repubblica di Corea dichiara, in virtù dell’articolo VII del Protocollo, di non essere vincolata dall’articolo 7 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati secondo cui dopo un soggiorno di residenza di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati contraenti, dell’esenzione della reciprocità legislativa.
El Salvador L’articolo IV non si applica a El Salvador.
Etiopia Con la seguente riserva quanto all’applicazione della Convenzione sulla base dell’
articolo 1 del protocollo:
Gli articoli 8, 9, 17 (2) e 22 (1) della convenzione sono considerati semplici raccomandazioni e non enunciati di obblighi giuridicamente vincolanti le Parti.
Finlandia Riserve come per la Convenzione.
Ghana Questo Governo non si considera vincolato dall’articolo IV del Protocollo concernente la composizione delle vertenze.
Giamaica 1. Il Governo della Giamaica interpreta gli articoli 8 e 9 della convenzione come non vietanti, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, l’adozione di adeguati provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. 2. Il Governo della Giamaica si impegna ad applicare le disposizioni dell’articolo
paragrafo2 della convenzione solo nella misura in cui la legislazione giamaicana lo consente. 3. Il Governo della Giamaica si impegna ad applicare le disposizioni dell’articolo
della convenzione solo nella misura in cui la legislazione giamaicana lo consente. 4. Il Governo della Giamaica si impegna ad applicare le disposizioni dell’articolo
paragrafi 1,2 e 3 della convenzione solo nella misura in cui la legislazione giamaicana lo consente. 5. Il Governo della Giamaica non sottoscrive l’obbligo, di cui all’articolo IV del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, concernente la composizione delle controversie.
Guatemala L’espressione «trattamento più favorevole», in tutti gli articoli della Convenzione e del Protocollo nei quali ricorre, non include i diritti che, per legge o per trattato, sono accordati o saranno accordati dalla Repubblica del Guatemala ai cittadini dei Paesi dell’America centrale o ai cittadini di Paesi con i quali essa ha concluso o concluderà accordi di carattere regionale. La Repubblica del Guatemala aderisce alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e al relativo Protocollo, con la riserva che non applicherà le disposizioni dei suddetti istrumenti per le quali la Convenzione ammette riserve, quando dette disposizioni sono contrarie alle norme costituzionali del Paese o a regole d’ordine pubblico proprie del diritto interno.
Honduras Riguardo al paragrafo 1 dell’articolo I: il Governo della Repubblica dell’Honduras non si considera vincolato dagli articoli della Convenzione ai quali sono state formulate riserve.
Israele Aderisce al protocollo con le stesse riserve fatte ratificando la convenzione del 28 luglio 1951, in Ginevra, giusta l’articolo VII paragrafo2 del protocollo.
Lettonia Conformemente al paragrafo2 dell’articolo VII del Protocollo, la Repubblica di Lettonia dichiara che le riserve formulate conformemente all’articolo 42 della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati sono applicabili ai suoi obblighi derivanti dal Protocollo.
Malawi Dichiarazione nei confronti dell’articolo IV. Il Governo della Repubblica del Malawi reitera la propria dichiarazione, formulata il 12 dicembre 1966, che riconosce obbligatoria la giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia, conformemente al paragrafo2 dell’articolo 36 dello Statuto della Corte. All’uopo il Governo della Repubblica del Malawi considera l’espressione «in altro modo» di cui all’articolo 38 della Convenzione e all’articolo IV del Protocollo come equivalente ai modi previsti dall’articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite4. Paesi Bassi Il 1°gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno. Aderiscono al Protocollo per quanto concerne il territorio metropolitano. Con notificazione ricevuta il 29 luglio 1971, il Governo olandese dichiara di estendere l’applicazione del protocollo al Surinam. Giusta l’articolo VII del protocollo, tutte le riserve avanzate dal Regno, firmando e ratificando la convenzione conchiusa a Ginevra il 28 luglio 1951, vanno considerate applicantisi anche agli obblighi derivanti dal protocollo.
Portogallo 1. Il Protocollo sarà applicato senza limitazione geografica. 2. In tutti i casi in cui, giusta il protocollo, ai rifugiati sarà accordato lo statuto della persona più favorita, concesso ai cittadini di un Paese straniero, tale clausola non sarà interpretata come designante lo statuto accordato dal Portogallo ai cittadini brasiliani, o di altri Paesi con i quali il Portogallo potrebbe stabilire relazioni analoghe a quelle che regolano una comunità di Stati.
Regno Unito
Giusta la prima frase dell’articolo VII paragrafo4 del protocollo, il Regno Unito esclude, con la presente, dall’applicazione del Protocollo i seguenti territori da esso rappresentati sul piano internazionale: Jersey, Rodesia del Sud.
Giusta l’articolo 40 paragrafo2 della convenzione e la seconda frase dell’articolo VII paragrafo4 del protocollo, il Regno Unito estende, con la presente, l’applicazione dei due atti suddetti ai seguenti territori da esso rappresentati sul piano internazionale: Santa Lucia, Montserrat.
Giusta gli stessi disposti come qui sopra, la convenzione e il protocollo si estendono alle Isole Bahamas, con la seguente riserva circa l’articolo 17 paragrafi2 e 3 della convenzione: finchè non avranno acquisito lo statuto di Baliamensi, i rifugiati, con le persone a carico, resteranno ordinariamente soggetti alle stesse leggi e regolamenti che disciplinano, in genere, l’impiego dei non Baliamensi nel Commonwealth delle Isole Bahamas.
Rwanda Riserva dell’articolo IV: Per la composizione di controversie tra le Parti, il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia potrà essere presentato previo accordo con la Repubblica Rwandese.
Stati Uniti Con le seguenti riserve circa l’applicazione, in base all’articolo I del Protocollo, della Convenzione relativa: Gli Stati Uniti ritengono l’articolo 29 della Convenzione applicabile esclusivamente ai rifugiati con qualità di residenti degli USA, onde si riservano il diritto di sottoporre ad oneri fiscali i rifugiati privi di tale qualità, giusta le norme generali applicabili agli stranieri non residenti. Gli Stati Uniti accettano l’obbligo in articolo 24 paragrafo 1b della Convenzione, tranne nel caso in cui tal paragrafo collidesse con una disposizione del titolo II (assicurazione vecchiaia, superstiti od invalidità) o del titolo XVIII (assicurazione malattia ed ospedalizzazione anziani) del Social Security Act. Per l’applicazione di tali disposti, essi accorderanno ai rifugiati legalmente soggiornanti sul territorio statunitense un trattamento altrettanto favorevole di quello consentito ordinariamente agli stranieri, nelle stesse circostanze.
Swaziland Giusta l’articolo VII paragrafo 1 del protocollo, l’adesione è sottoposta alle seguenti riserve circa l’applicazione della convenzione del 28 luglio 1951 nel quadro dell’
articolo I del protocollo:
1. Questo Governo non è in grado d’assumere gli obblighi enunciati nell’articolo 22 della convenzione e non si considera dunque vincolato dai disposti di detto articolo;
2. Esso non è in grado nemmeno di assumere gli obblighi enunciati nell’articolo 34 della medesima e deve riservarsi espressa facoltà di non applicarne il disposto. Questo Governo ritiene indispensabile segnalare che aderisce alla convenzione in quanto Stato membro dell’ONU e non in quanto partecipe della convenzione per successione o altro.
Tanzania L’articolo IV del protocollo non s’applicherà alla Tanzania se non con l’espresso assenso del suo Governo.
Turchia Il Governo turco tiene fermi i termini della dichiarazione fatta in virtù della sezione B dell’articolo 1 della convenzione, nel senso che applicherà la convenzione solo alle persone divenute rifugiati in seguito ad avvenimenti sopravvenuti in Europa, nonchè i termini della riserva formulata all’atto della ratifica, nel senso che nessun disposto della convenzione può essere interpretato in modo da accordare ai rifugiati maggiori diritti di quelli riconosciuti ai cittadini turchi in patria.
Venezuela Riguardo all’applicazione delle disposizioni del Protocollo che accordano ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un Paese straniero, il protocollo non sarà interpretato come includente i diritti e i vantaggi che il Venezuela ha accordato o accorda, in materia d’entrata o di residenza nel suo territorio, ai cittadini di Paesi con i quali ha concluso accordi di carattere regionale o sottoregionale d’integrazione doganale, economica o politica. Lo strumento d’adesione include anche una riserva sull’articolo IV Obiezioni Belgio Il Governo belga ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala in termini tanto generici e che rinvia per l’essenziale al diritto interno non permette alle altre Parti di valutarne la portata e risulta, quindi, inaccettabile; di conseguenza esso formula una obiezione a detta riserva.
Francia Stessa obiezione del Belgio.
Germania Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che tale riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala è formulata in termini così generici che la sua applicazione potrebbe privare d’ogni effetto le disposizioni della Convenzione e del Protocollo. Di conseguenza tale riserva è inaccettabile.
Italia Il Governo italiano formula una obiezione formale alla riserva espressa dalla Repubblica dei Guatemala. Ritiene, infatti, questa riserva inaccettabile poiché, essendo formulata in termini assai generici, rinviando per l’essenziale al diritto interno e lasciando alla discrezione del Governo Guatemalteco l’applicazione di numerosi aspetti della Convenzione, non permette alle altre Parti di valutarne la portata.
Lussemburgo Il Granducato del Lussemburgo ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala concernente il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati non tange gli obblighi del Guatemala derivanti da tali atti.
Paesi Bassi Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è dell’opinione che la riserva formulata dalla Repubblica del Guatemala in termini tanto generici e concernente unicamente il diritto interno non è auspicabile vista la sua portata poco chiara.