0.812.121.0
Convenzione unica sugli stupefacenti del 19612
Conchiusa a Nuovo York il 30 marzo 1961 Firmata dalla Svizzera il 20 aprile 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19683 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1970 (Stato 13 luglio 2004)
Preambolo
Le Parti, preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità, riconoscendo che l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che degli stupefacenti siano disponibili a questo scopo, riconoscendo che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo e costituisce un danno economico e sociale per l’umanità, consapevoli del dovere che loro incombe di prevenire e combattere questa grande calamità, considerando che per risultare efficaci i provvedimenti adottati contro l’abuso degli stupefacenti debbono essere coordinati ed universali, ritenendo che un’azione universale di questo genere esige una cooperazione internazionale informata a medesimi principi e diretta alla realizzazione di scopi comuni, riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderando che gli Organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa organizzazione, desiderando concludere una Convenzione internazionale da tutti accettabile, che sostituisca la gran parte dei Trattati esistenti relativi agli stupefacenti, che limiti l’utilizzazione degli stupefacenti per scopi medicinali e scientifici e che stabilisca una durevole cooperazione internazionale per realizzare questi principi e per raggiungere questi scopi, convengono quanto segue:
RU 1970 802; FF 1968 I 977 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 L’Atto finale e le Risoluzioni della Conferenza delle Nazioni Unite per l’adozione d’una Convenzione unica sugli stupefacenti figurano nel FF 1968 I 1026
Art. 1 Definizioni
1. Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:
Il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
Il termine «canape» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canape (ad esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione.
L’espressione «pianta di canape» designa ogni pianta del genere «cannabis».
L’espressione «resina di canape» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canape.
Il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon».
L’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, ad eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina.
Il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
Il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
Il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canape.
Il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II.
L’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
L’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti, contrario agli scopi della presente Convenzione.
I termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
Il termine «fabbricazione»designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere degli stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti.
L’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici.
Il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio.
L’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della specie Papaver somniferum, L.
L’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (ad eccezione dei semi), dopo la falciatura.
Il termine «preparazione» designa una mescolanza, solida o liquida, contente uno stupefacente.
Il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canape e la resina di canape delle piante che le producono.
Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparazioni allegati alla presente Convenzione e che potranno essere modificati, di tanto in tanto, in conformità all’articolo3.
L’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
L’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità speciali ed in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente.
Il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in territorio e destinate:
Ad un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;
ii) Alla fabbricazione ed alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio; iii) Alla esportazione; ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio da: iv) Farmacisti od altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o
In quanto riserve speciali.
Il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42 e 46.
2. Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente sarà considerato come consumato quando sarà stato fornito ad ogni persona od impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.
Art. 2 Sostanze sottoposte al controllo
1. Salvo per ciò che concerne misure di controllo limitate a dati stupefacenti, gli stupefacenti della Tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente Convenzione c, in particolare, alle misure previste negli articoli seguenti: 4 (par. c), 19, 20, 21, 29,30, 31, 32,33, 34 e 37. 2. Gli stupefacenti della Tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo di quelli della Tabella I, ad eccezione delle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell’articolo30, per quanto concerne il commercio al minuto. 3. Le preparazioni diverse da quelle della Tabella III sono sottoposte alle medesime misure di controllo degli stupefacenti che esse contengono, ma le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) diverse da quelle riferentesi a questi stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparazioni e le disposizioni dell’articolo 29 (par. 2, c) e dell’articolo30 (par. 1, b, ii) non saranno applicate. 4. Le preparazioni della Tabella III sono sottoposte alle stesse misure di controllo delle preparazioni contenenti stupefacenti della Tabella II, salvo i paragrafi 1, b e 3–15 dell’articolo31 che non saranno applicati e che, per le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzati nella fabbricazione di dette preparazioni.4 5. Gli stupefacenti della Tabella IV saranno ugualmente inclusi nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima Tabella, ed inoltre:
Le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che, a loro giudizio, saranno necessarie in ragione delle proprietà particolarmente nocive degli stupefacenti previsti; e
Le Parti dovranno, a loro giudizio, se la situazione nel loro Paese lo richiede, come mezzo più appropriato per proteggere la salute pubblica, interdire la produzione, la fabbricazione, l’esportazione e l’importazione, il commercio, la detenzione o l’utilizzazione di tali stupefacenti ad eccezione delle quantità che potrebbero essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, ivi compresi gli esperimenti clinici con i sopraddetti stupefacenti, esperimenti che dovranno avere luogo sotto la sorveglianza ed il controllo diretti della Parte interessata oppure essere sottoposti a questa sorveglianza ed a questo controllo.
6. Oltre alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti della Tabella I, l’oppio è sottoposto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e la canape alle disposizioni dell’articolo 285. 7. Il papavero da oppio, la coca, la pianta di canape, al paglia di papavero e le foglie di canape sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente agli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 28; 25; e 286.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 1.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 1
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 8. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottomettere a delle misure di sorveglianza, per quanto sarà possibile, le sostanze che non sono previste dalla presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita degli stupefacenti. 9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente Convenzione agli stupefacenti che sono correntemente impiegati nell’industria, per dei fini diversi da quelli medicinali o scientifici, ed a condizione:
che Esse adottino delle misure per impedire, ricorrendo a dei procedimenti appropriati di denaturazione oppure ad ogni altro mezzo, che gli stupefacenti così impiegati possano dare luogo a degli abusi o produrre degli effetti nocivi (art.3, par. 3) e che nella pratica la sostanza nociva possa essere recuperata; e
che Esse facciano figurare, nelle informazioni statistiche (art. 20) che forniscono, la quantità di ogni stupefacente così impiegato.
Art. 3 Modificazione del campo di applicazione del controllo
1. Se una Parte o l’Organizzazione mondiale della Sanità si trova in possesso di informazioni tali da rendere necessaria, secondo il proprio parere, la modifica dell’una o dell’altra Tabella, indirizzerà al Segretario generale una notificazione accompagnata da tutte le informazioni pertinenti a riprova della stessa. 2. Il segretario generale comunicherà codesta notificazione e le informazioni, che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notificazione sia stata indirizzata da una Parte, all’Organizzazione mondiale della Sanità. 3. Se una notificazione si riferisce ad una sostanza non ancora iscritta alla Tabella I oppure alla Tabella II,
i) Tutte le Parti esamineranno, tenendo conto delle informazioni disponibili, la possibilità di adottare provvisoriamente nei confronti della sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I; ii) In attesa della propria decisione, presa in virtù del comma iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente alla suddetta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I. Le Parti prenderanno provvisoriamente queste misure nei riguardi della sostanza in questione; iii) Se l’Organizzazione mondiale della Sanità constata che questa sostanza può dare luogo ad abusi analoghi e produrre effetti nocivi analoghi a quelli stupefacenti della Tabella I o della Tabella II, oppure che essa è trasformabile in stupefacente, ne avviserà la Commissione, e quest’ultima potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’iscrizione di questa sostanza nella Tabella I o nella Tabella II. 4. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che una preparazione non può, in ragione delle sostanze che contiene, dare luogo ad abusi né produrre effetti nocivi (par. 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente recuperabile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, potrà iscrivere questa preparazione nella Tabella III. 5. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dar luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (par. 3), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV non posseggano, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV. 6. Quando una notificazione riguarda uno stupefacente della Tabella I o della Tabella II od una preparazione della Tabella III, la Commissione, messa in disparte l’azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, modificare l’una o l’altra Tabella, sia;
trasferendo uno stupefacente dalla Tabella I alla Tabella II o viceversa; sia
cancellando da una Tabella uno stupefacente od una preparazione, secondo il caso.
7. Ogni decisione della Commissione, adottata in applicazione del presente articolo, sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente Convenzione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed all’Organo. La decisione avrà efficacia nei confronti di ogni Parte dalla data della ricezione della comunicazione prima considerata, e le Parti prenderanno allora tutte le misure richieste dalla presente Convenzione. 8. a) Ogni decisione della Commissione di modificare una Tabella sarà sottoposta all’esame del Consiglio, se una Parte ne presenti domanda entro i 90 giorni che seguiranno la ricezione della notificazione della decisione. Questa domanda sarà presentata al Segretario generale con tutte le informazioni riguardanti la sua giustificazione.
Il Segretario generale comunicherà una copia di questa domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, le quali saranno invitate a presentare le loro osservazioni entro i 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottomesse all’esame del Consiglio.
Il Consiglio potrà confermare, modificare oppure annullare la decisione della Commissione; esso giudicherà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non Membri Parti della presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed all’Organo.
In attesa dell’esame del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore.
9. Le decisioni della Commissione, prese in applicazione del presente articolo, non saranno sottoposte all’esame previsto dall’articolo7.
Art. 4 Obblighi generali
Le Parti adotteranno le misure legislative ed amministrative che potranno essere necessarie:
Per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione nel propri territori;
Per cooperare con gli altri Stati all’esecuzione delle disposizioni della suddetta Convenzione; e
Sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, per limitare esclusivamente a dei fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il commercio, l’impiego e la detenzione di stupefacenti.
Art. 5 Gli Organi internazionali di controllo
Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti convengono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale ed all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, le funzioni che sono rispettivamente attribuite a questi Organi dalla presente Convenzione.
Art. 6 Spese degli Organi internazionali di controllo
L’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le spese della Commissione e dell’Organo alle condizioni che saranno determinate dall’Assemblea Generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, mentre l’Assemblea generale determinerà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di codeste Parti, l’ammontare dei contributi, che giudicherà equo.
Art. 7 Revisione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione
Salvo per ciò che concerne le decisioni previste all’articolo3, ogni decisione o raccomandazione, adottata dalla Commissione in esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione come pure ogni sua altra decisione o raccomandazione, è presa sotto riserva dell’approvazione del Consiglio o dell’Assemblea generale o di ogni modifica apportata dall’uno o dall’altro di questi Organi.
Art. 8 Funzioni della Commissione
La Commissione ha la facoltà di esaminare tutte le questioni aventi rapporto con gli scopi della presente Convenzione, ed in particolare:
di modificare le Tabelle in conformità all’articolo3;
di richiamare l’attenzione dell’Organo su tutte le questioni che possono aver rapporto con le funzioni di quest’ultimo;
di formulare delle raccomandazioni per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione o per raggiungere gli scopi che intende attuare, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; e
di attirare l’attenzione degli Stati non Parti sulle decisione e sulle raccomandazioni che essa adotta in conformità alle funzioni che la presente Convenzione le conferisce, in modo che gli Stati esaminino le misure che la Commissione può essere indotta a prendere in virtù della presente Convenzione.
Art. 9 Composizione dell’Organo7
1. L’Organo si compone di undici membri eletti dal Consiglio nella maniera seguente:
tre membri aventi esperienza di medicina, di farmacologia o di farmacia e scelti su una lista di almeno cinque persone designate dall’Organizzazione mondiale della Sanità; e
otto membri scelti su una lista di persone designate dai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri8.
2. I membri dell’Organo devono essere delle persone che, la loro competenza, la loro imparzialità e il loro disinteresse, ispirano la fiducia generale. Durante il loro mandato, i membri non devono occupare alcun impiego né dedicarsi ad alcuna attività di natura tale da impedire loro l’esercizio imparziale delle rispettive funzioni. Il Consiglio adotta, in consultazione con l’Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la piena indipendenza tecnica di quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni. 3. Il Consiglio, avuto riguardo al principio della equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell’interesse esistente di ammettere nell’Organo, in giusta proporzione, delle persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei Paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano dei legami con i suddetti Paesi. 4) e 5)9
Art. 10 Durata del mandato e rimunerazione dei membri dell’Organo
1. Il mandato dei membri dell’Organo è di tre anni ed è rinnovabile10. 2. Il mandato di ogni membro dell’Organo ha termine la vigilia della prima seduta dell’Organo, alla quale il suo successore ha il diritto di partecipare. 3. Un membro dell’Organo, il quale sia stato assente per tre sessioni consecutive, sarà considerato come dimissionario.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 2
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 2
Disposizioni inserite dal RS 0.812.121.01 Art. 2
Vedi anche la modifica di questa disposizioni al RS 0.812.121.01 Art. 3 4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell’Organo, revocare dalle sue funzioni un membro dell’Organo che non risponda più alle condizioni richieste al paragrafo 2 dell’articolo 9. Questa raccomandazione deve essere formulata mediante un voto affermativo di otto membri dell’Organo11. 5. Quando il seggio di un membro dell’Organo diviene vacante, nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a questa vacanza, eleggendo un altro membro, il più presto possibile, per il resto della durata del mandato, in conformità alle disposizioni applicabili dell’articolo 9. 6. I membri dell’Organo ricevono una adeguata rimunerazione, il cui ammontare è fissato all’Assemblea Generale.
Art. 11 Regolamento interno dell’Organo
1. L’Organo nomina il suo Presidente ed i membri, la cui elezione gli sembrerà necessaria per costituire il proprio ufficio; esso pone in essere il proprio regolamento interno. 2. L’Organo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario per un espletamento soddisfacente delle proprie funzioni; ma deve tener almeno due sessioni per anno civile. 3. Il numero legale indispensabile per le riunioni dell’Organo è di sette membri12.
Art. 12 Applicazione del regime delle valutazioni
1. L’Organo stabilirà la data o le date alle quali dovranno essere fornite le valutazioni, in conformità all’articolo 19, così come la forma sotto la quale queste dovranno essere presentate, e prescriverà dei formulari a questo scopo. 2. Per ciò che concerne i Paesi ed i territori ai quali non si applica la presente Convenzione, l’Organo inviterà i Governi interessati a fornire delle valutazioni, in conformità alle disposizioni della stessa. 3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse, in conformità alla data fissata, le valutazioni relative ad uno dei suoi territori, l’Organo le stabilirà esso stesso nella misura del possibile, e, per quanto si potrà fare, in cooperazione con il Governo interessato. 4. L’Organo esaminerà le valutazioni, ivi comprese le valutazioni supplementari, e, salvo per ciò che riguarda i bisogni speciali, potrà richiedere per ogni Paese o territorio, per il quale è stata fornita una valutazione, le informazioni che riterrà necessarie per completare le valutazioni o per chiarire una indicazione ivi contenuta. 5. L’Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le valutazioni, ivi comprese le valutazioni supplementari; esso potrà ugualmente modificarle, con l’approvazione del Governo interessato13.
Vedi anche la modifica di questa disposizioni al RS 0.812.121.01 Art. 3
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 4
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 5 6. Oltre alla documentazione prevista all’articolo 15, l’Organo pubblicherà, alle date che esso avrà determinato, ma almeno una volta all’anno, le informazioni relative alle valutazioni che gli sembreranno dover facilitare l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 13 Applicazione del regime delle statistiche
1. L’Organo determinerà la maniera e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite, come previsto all’articolo 20, e prescriverà i formulari a tale fine. 2. L’Organo esaminerà le statistiche allo scopo di determinare se le Parti od ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente Convenzione. 3. L’Organo potrà richiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie per completare queste statistiche o per chiarire una indicazione ivi contenuta. 4. L’Organo non avrà competenza per porre delle domande od esprimere una propria opinione riguardo le statistiche relative agli stupefacenti richiesti per i bisogni speciali.
Art. 14 Misure che l’Organo deve adottare per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione
Qualora, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da un Governo, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, oppure delle informazioni, comunicate dagli Organi delle Nazioni Unite riguardanti delle questioni relative alle suddette disposizioni, l’Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono seriamente compromessi per il fatto che una Parte od un Paese od un territorio abbia tralasciato di eseguire le disposizioni della Convenzione, l’Organo ha la facoltà di richiedere delle spiegazioni al Governo del Paese o del territorio interessato. Sotto riserva del diritto che l’Organo ha di richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come è previsto nel seguente capoverso c, esso considererà come confidenziale una richiesta di informazioni od una spiegazione fornita da un Governo, in conformità al presente capoverso.
Dopo aver agito in conformità al suscritto capoverso a, l’Organo può, se giudica necessario farlo, domandare al Governo interessato di adottare le misure correttive, le quali in ragione delle circostanze, possono sembrare necessarie per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Se l’Organo constata che il Governo interessato ha mancato di dare delle spiegazioni soddisfacenti, dopo essere stato invitato a farlo, in conformità del suscritto capoverso a, oppure ha tralasciato di adottare ogni misura correttiva che è stato invitato a prendere, in conformità al suscritto capoverso b, può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione14.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 6 2. L’Organo, allorché attira l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione, in conformità al capoverso c del suscritto paragrafo 1, può, se giudica una tale misura necessaria, raccomandare alle Parti di interrompere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a quel Paese o territorio, oppure al medesimo tempo, l’importazione e l’esportazione, sia per un periodo determinato, sia fino a quando la situazione in quel Paese o territorio non sarà soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di sottoporre la questione al giudizio del Consiglio.15 3. L’Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione considerata dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l’Organo pubblica in questo rapporto una decisione presa in virtù del presente articolo, o delle informazioni concernenti questa decisione, deve ugualmente pubblicarvi il parete del Governo interessato, se quest’ultimo lo richiede. 4. Nel caso in cui una decisione dell’Organo, pubblicata in conformità al presente articolo, non sia stata presa all’unanimità, l’opinione della minoranza deve essere esposta. 5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell’Organo, nel corso delle quali è esaminata una questione che l’interessi direttamente, secondo i termini del presente articolo. 6. Le decisioni dell’Organo, prese in virtù del presente articolo, devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell’Organo.
Art. 14bis 16
Art. 15 Rapporti dell’Organo
1. L’Organo redige un rapporto annuale riguardante i propri lavori e tutti gli altri rapporti supplementari che esso può ritenere necessari e nei quali figurano ugualmente una analisi delle valutazioni e delle informazioni statistiche di cui dispone e, all’occorrenza, una esposizione delle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, così come ogni osservazione e raccomandazione che l’Organo può voler formulare. Questi rapporti sono presentati al Consiglio per mezzo della Commissione, la quale può formulare le osservazioni che giudica opportune. 2. I rapporti sono comunicati alle Parti e pubblicati ulteriormente dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di codesti rapporti.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 6
Vedi anche l’inserimento di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 7
Art. 1617 Segretariato
I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo saranno prestati dal Segretario generale.
Art. 17 Amministrazione speciale
Le Parti manterranno una amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 18 Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale
1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto ciò sia necessario per l’esercizio delle sue funzioni, e specialmente:
Un rapporto annuale concernente il funzionamento della Convenzione in ciascuno dei loro territori;
Di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i regolamenti promulgati per mettere in atto la presente Convenzione;
Tutte le precisazioni che la Commissione richiederà sugli affari di traffico illecito, e specialmente i particolari di ogni affare di traffico illecito scoperto che potranno presentare importanza sia in ragione della luce che potrebbero gettare sulle fonti di rifornimento di stupefacenti per il traffico illecito, sia in ragione delle quantità in causa o del metodo utilizzato dai trafficanti illeciti; e
I nomi e gli indirizzi delle Autorità amministrative abilitate a concedere le autorizzazioni od i certificati di esportazione e di importazione.
2. Le Parti forniranno le informazioni previste al paragrafo precedente, nella forma ed alle date indicate e utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà richiedere l’impiego.
Art. 19 Valutazioni dei bisogni di stupefacenti
1. Le Parti indirizzeranno all’Organo, ogni anno e per ciascuno dei propri territori, nel modo e nella forma che esso prescriverà, delle valutazioni relative ai seguenti soggetti e redatte sui formulari forniti dall’Organo:
Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzate per finalità medicinali e scientifiche;
Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzate per la fabbricazione di altri stupefacenti, delle preparazioni della Tabella III e di sostanze non considerate nella presente Convenzione;
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 8
Le quantità di stupefacenti che si troveranno depositate in riserva al 31 dicembre dell’anno al quale le valutazioni si riferiscono; e
Le quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere alle riserve speciali18.
2. Riservate le deduzioni previste al paragrafo3 dell’articolo 21, la somma delle valutazioni per ogni territorio e per ogni stupefacente sarà la somma delle quantità specificate ai capoversi a, b, e d del paragrafo 1, del presente articolo, maggiorata di ogni quantità necessaria per portare le riserve, esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente, al livello valutato in conformità alle disposizioni del capoverso c del paragrafo 119. 3. Ogni Stato potrà fornire nel corso dell’anno delle valutazioni supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie. 4. Le Parti porteranno a conoscenza dell’Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle valutazioni e le modificazioni che avrebbero potuto essere apportate a questo metodo. 5. Riservate le deduzioni previste al paragrafo3 dell’articolo 21, le valutazioni non dovranno essere superate20.
Art. 2021 Statistiche da fornire all’Organo
1. Le Parti indirizzeranno all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma che esso prescriverà, delle statistiche relative ai seguenti soggetti e redatte sui formulari forniti dall’Organo:
Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparazioni della Tabella III e di sostanze non considerate dalla presente Convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
Consumo di stupefacenti;
Importazioni e esportazioni di stupefacenti e di paglia di papavero;
Sequestri di stupefacenti e uso fatto delle quantità sequestrate; e
Riserve di stupefacenti al 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le statistiche.
2. a) Le statistiche relative ai soggetti menzionati al paragrafo 1, eccezion fatta del capoverso d, saranno stabilite annualmente e saranno fornite all’Organo, al più tardi, al 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale queste si riferiscono.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 9
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 9
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 9
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 10
b) Le statistiche relative ai soggetti menzionati al capoverso d del paragrafo 1 saranno stabilite trimestralmente e saranno fornite all’Organo nello spazio di un mese a contare dalla fine del trimestre al quale queste si riferiscono. 3. Oltre alle informazioni considerate al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono indirizzare all’Organo, nel limiti del possibile, per ciascun o dei loro territori, le informazioni concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell’oppio. 4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche relative alle riserve speciali, ma forniranno separatamente delle statistiche relative agli stupefacenti importati od acquistati nel Paese o nel territorio per i bisogni speciali; così come le quantità di stupefacenti prelevate dalle riserve per fare fronte ai bisogni della popolazione civile.
Art. 21 Limiti alla fabbricazione ed alla importazione
1. La quantità totale di ogni stupefacente che sarà fabbricato ed importato da un Paese o da un territorio qualsiasi nel corso di una determinata annata non dovrà essere superiore alla somma degli elementi seguenti:
La quantità consumata, nel limite della valutazione corrispondente, per delle finalità medicinali e scientifiche;
La quantità utilizzata, nel limite della valutazione corrispondente, in vista della fabbricazione di altri stupefacenti, di preparazioni della Tabella III e di sostanze non considerate dalla presente Convenzione;
La quantità esportata;
La quantità depositata nelle riserve al fine di portarla al livello specificato nella valutazione corrispondente; e
La quantità acquistata, nel limite della valutazione corrispondente, per i bisogni speciali.
2. Dalla somma degli elementi, enumerati al paragrafo 1, sarà dedotta ogni quantità che sarà stata sequestrata ed immessa nel mercato lecito, così come ogni quantità prelevata dalle riserve speciali per far fronte ai bisogni della popolazione civile. 3. Se l’Organo constata che la quantità fabbricata ed importata, nel corso di una determinata annata, sorpassa la somma delle quantità enumerate al paragrafo 1, tenuto conto delle deduzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, questa così constatata eccedenza, che rimarrà al termine dell’annata, sarà dedotta, l’annata seguente, dalle quantità che devono essere fabbricate od importate, come pure dalla somma delle valutazioni, definita al paragrafo 2 dell’articolo 19. 4. a) Se risulta dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (art. 20) che la quantità esportata, a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, sorpassa il totale delle valutazioni relative a questo Paese o a quel territorio, totale quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, maggiorato delle quantità dichiarate come esportate e deduzione fatta di ogni eccedenza constatata ai termini del paragrafo3 del presente articolo, l’Organo ne può fare notificazione agli Stati, i quali, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.
Dal momento della ricezione di tale notificazione le Parti non autorizzeranno più, durante l’annata in corso, nessuna nuova esportazione di stupefacenti di cui si tratta, a destinazione del Paese o del territorio in causa, salvo:
Nel caso in cui sarà stata fornita, per questo Paese o territorio, una valutazione supplementare per ciò che concerne ogni quantità importata in eccedenza e la quantità supplementare richiesta; oppure ii) Nei casi eccezionali in cui l’esportazione è, secondo l’avviso del Governo del Paese esportatore, indispensabile al trattamento dei malati.
Art. 21bis 22
Art. 2223 Disposizione speciale applicabile alla coltivazione
Quando la situazione nel Paese od in un territorio di una Parte, è tale che l’interdizione della coltivazione della foglia da oppio, della pianta di coca o della pianta di canape è, secondo il suo avviso, la misura più adeguata a proteggere la sanità pubblica, ad impedire che degli stupefacenti siano destinati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne proibirà la coltivazione.
Art. 23 Organismi nazionali dell’oppio
1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio, creerà, se già non l’ha fatto, o manterrà in vigore uno o diversi Organismi di Stato (designati in seguito nel presente articolo mediante il termine «organismo») incaricati di esercitare le funzioni considerate la presente articolo. 2. Ogni Parte considerata al paragrafo precedente applicherà le disposizioni seguenti alla coltivazione della foglia da oppio, per la produzione dell’oppio, e all’oppio:
L’organismo delimiterà le regioni e designerà le parcelle di terreno dove la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio sarà autorizzata;
I coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’organismo saranno i soli autorizzati a dedicarsi a questa coltivazione;
Ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale è autorizzata questa coltivazione.
Ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all’Organismo la totalità della sua raccolta di oppio; l’Organismo acquisterà questa raccolta e ne prenderà materialmente possesso il più presto possibile, ma, al più tardi, in un termine di quattro mesi a contare dalla fine della raccolta; e
Solamente l’Organismo avrà il diritto, per ciò che concerne l’oppio, di importare, di esportare, di dedicarsi al commercio all’ingrosso e di conservare delle riserve, ad eccezione delle riserve detenute dai fabbricanti degli alcaloidi dell’oppio medicinale e delle preparazioni a base d’oppio. Le Parti non
Vedi anche l’inserimento di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 11
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 12 sono tenute ad estendere questa clausola all’oppio medicinale ed alle preparazioni a base d’oppio. 3. Le funzioni amministrative, previste al paragrafo 2, saranno esercitate da un solo Organismo di Stato se la Costituzione della Parte interessata lo permette.
Restrizioni alla produzione dell’oppio destinato al commercio internazionale Se una Parte ha l’intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, terrà conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità alle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca ad una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale.
b) Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell’oppio od aumenterà la propria produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione od aumento di produzione sul proprio territorio, rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio. Riservate le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, la quale, al primo gennaio 1961, non produceva oppio per l’esportazione, intende ora esportare, sull’oppio che produce, delle quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notificherà all’Organo, aggiungendo a questa notificazione delle informazione concernenti:
I controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; e ii) Il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo potrà sia approvare codesta notificazione, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione.
Se una Parte, diversa da una Parte designata al paragrafo3, intende produrre, per anno, più di cinque tonnellate di oppio destinate alla esportazione, lo notificherà al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione delle informazione adeguate, ivi comprese:
La valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;
ii) I controllo esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto; iii) Il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; ed il Consiglio potrà sia approvare la notificazione sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione. 3. Nonostante le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961, ha esportato l’oppio da essa prodotto, potrà continuare ad esportare l’oppio che conti- 4. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:
di una Parte menzionata al paragrafo3; ii) di una Parte che ha indirizzato una notificazione all’Organo in conformità alle disposizioni del capoverso a del paragrafo 2; oppure iii) di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del capoverso b del paragrafo 2.
Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese il quale abbia prodotto ed esportato dell’oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, solo se un organismo od una agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede dei mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.
5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno ad una Parte;
di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure
di esportare oppio confiscato nel traffico illecito ad un’altra Parte, in conformità alle esigenze della presente Convenzione.
Art. 25 Controllo della paglia di papavero
1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per dei fini diversi da quelli della produzione dell’oppio adotterà tutte le misure necessarie per assicurare:
che dell’oppio non venga prodotto a partire da tali papaveri da oppio; e
che la fabbricazione degli stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in maniera soddisfacente.
2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema dei certificati di importazione e delle autorizzazioni d’esportazione previsto dai paragrafi 4 a 15 dell’articolo31. 3. Le Parti forniranno le stesse statistiche sull’importazione e sull’esportazione della paglia di papavero di quelle che sono previste per gli stupefacenti, ai paragrafi 1, d, e 2, b, dell’articolo 20.
Art. 26 La coca e la foglia di coca
1. La Parte che autorizza la coltivazione della coca applicherà a quest’ultima, così come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all’articolo 23 per il papavero da oppio; per ciò che concerne il capoverso d del paragrafo 2 di questo articolo, l’obbligo imposto all’organismo menzionato si restringe a prendere materialmente possesso della raccolta, il più presto possibile, una volta che questa sia stata eseguita. 2. Nella misura del possibile, le Parti faranno procedere alla estirpazione di tutte le piante di coca esistenti allo stato incolto. Esse distruggeranno le piante di coca coltivate illegalmente.
Art. 27 Disposizioni supplementari relative alla foglia di coca
1. Le Parti possono permettere l’utilizzazione di foglie di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non dovrà contenere nessun alcaloide ed inoltre possono, nella misura necessaria per questa utilizzazione, permettere la produzione, l’importazione, l’esportazione e il commercio nonché la detenzione di tali foglie. 2. Le Parti forniranno separatamente le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; tuttavia, non sarà permesso prepararlo se le medesime foglie di coca sono utilizzate per l’estrazione di alcaloidi così come per quella di prodotti aromatici, e se questo fatto è precisato nelle valutazioni e nelle statistiche.
Art. 28 Controllo della canape
1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di canape in vista della produzione di canape o di resina di canape, applicherà ad essa il regime di controllo previsto all’articolo 23 per ciò che concerne il controllo del papavero da oppio. 2. La presente Convenzione non si applicherà alla coltivazione della pianta di canape se questa è eseguita esclusivamente per dei fini industriali o di orticoltura. 3. Le Parti adotteranno le misure che potranno risultare necessarie per impedire l’abuso delle foglie della pianta di canape o il rispettivo traffico illecito.
Art. 29 Fabbricazione
1. Le Parti esigeranno che la fabbricazione degli stupefacenti si effettui mediante licenza, salvo quando questa fabbricazione sia effettuata da una o più imprese di Stato. 2. Le Parti:
Eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano alla fabbricazione di stupefacenti o che vi partecipano;
Sottoporranno ad un regime di licenze, gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare la fabbricazione; e
Esigeranno che i fabbricanti di stupefacenti, titolari di una licenza, si muniscano di permessi periodici precisanti le categorie e le quantità di stupefacenti che essi avranno il diritto di fabbricare. Tuttavia, un permesso periodico non sarà necessario per le preparazioni.
3. Le Parti impediranno accumulazione, per quanto concerne il possesso di stupefacenti da parte dei fabbricanti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle che sono necessarie al funzionamento normale dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato.
Art. 30 Commercio e distribuzione
1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti avvenga mediante licenza, salvo se questo commercio o questa distribuzione siano effettuate da una o più imprese di stato.
Le Parti:
Eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano al commercio od alla distribuzione degli stupefacenti o che vi partecipano; e ii) Sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali possono svolgersi tale commercio e tale distribuzione. Tuttavia, una licenza non sarà necessariamente richiesta per le preparazioni.
Le disposizioni dei capoversi a e b concernenti il regime delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate ad esercitare delle mansioni terapeutiche o scientifiche e che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Inoltre le Parti:
Per quanto concerne il possesso, da parte dei commercianti, dei distributori, delle imprese di Stato o delle persone debitamente autorizzate sopra considerate, impediranno anche l’accumulazione di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero che eccedano quelle necessarie al funzionamento normale dell’impresa, tenuto conto situazione del mercato;
i) Esigeranno che gli stupefacenti non siano forniti o dispensati a privati se non dietro ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che privati possono legalmente ottenere, utilizzare, dispensare oppure amministrare in occasione dell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche; e ii) Qualora le Parti ritengano necessarie o desiderabili queste misure, allora esigeranno che le ricette, prescriventi degli stupefacenti della Tabella I, siano redatte su formulari ufficiali che saranno forniti, sotto forma di un ricettario con ricevute, dalle autorità amministrative competenti o dalle associazioni professionali autorizzate.
3. È augurabile che le Parti esigano che le offerte di stupefacenti scritte o stampate, gli annunci pubblicitari di qualsiasi natura siano, così come le notizie descrittive relative agli stupefacenti ed utilizzate per dei fini commerciali, gli imballaggi contenenti stupefacenti e le etichette sotto le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, indichino la denominazione comune internazionale comunicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. 4. Se una Parte ritiene che una tale misura è necessaria o desiderabile, esigerà che ogni imballaggio contenente uno stupefacente porti un doppio filo rosso notevolmente appariscente. Il pacco nel quale questo imballaggio è spedito non porterà questo doppio filo rosso. 5. Le Parti esigeranno che l’etichetta, sotto la quale una droga è messa in vendita, indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che essa contiene così come il loro peso o la loro percentuale. L’obbligo di fornire queste informazioni sull’etichetta non si applicherà necessariamente ad uno stupefacente dispensato ad un privato con ricetta da prepararsi in farmacia. 6. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicheranno necessariamente al commercio al minuto né alla distribuzione al minuto degli stupefacenti della Tabella II.
Art. 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale
1. Le Parti non permetteranno consapevolmente l’esportazione di stupefacenti a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, se questo non sia:
In conformità alle leggi e ai regolamenti di questo Paese o territorio; e
nei limiti del totale delle valutazioni riferentesi a questo Paese o territorio, quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, con l’aggiunta delle quantità che devono essere riesportate.
2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la medesima sorveglianza ed il medesimo controllo di quello esercitato nelle altre parti dei loro territorio, essendo inteso tuttavia, che esse potranno applicare un regime più severo. 3. a) Le Parti controlleranno, per mezzo di una licenza, l’importazione e l’esportazione degli stupefacenti salvo nel caso in cui questa importazione o questa esportazione sia effettuata da una o più imprese di Stato.
b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano ad una tale importazione od esportazione oppure che vi partecipano. 4. a) Ogni Parte che autorizzi l’importazione o l’esportazione di uno stupefacente esigerà l’ottenimento di un permesso di importazione o di esportazione, distinto per ogni importazione o esportazione, nel caso di uno o di diversi stupefacenti.
Codesta autorizzazione indicherà il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantità da importare o quella da esportare, i nomi e gli indirizzi dell’importatore o dell’esportatore e specificherà il periodo durante il quale l’importazione o l’esportazione deve essere effettuata.
Il permesso di esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione (par. 5) come pure l’autorità che lo ha rilasciato.
Il permesso di importazione potrà permettere di importare mediante diversi invii.
5. Prima del rilascio di un permesso di esportazione, le Parti esigeranno un certificato d’importazione, rilasciato dalle autorità competenti del Paese o del territorio importatore ed accertante che l’importazione dello stupefacente o degli stupefacenti di cui si tratta è approvata e questo certificato sarà prodotto dalla persona o dall’impresa richiedente il permesso di esportazione. Le Parti si conformeranno, per quanto possibile, al modello di certificato d’importazione approvato dalla Commissione.
6. Una copia del permesso di esportazione accompagnerà ogni invio, ed il Governo che rilascia il permesso di esportazione ne invierà una copia al Governo del Paese o del territorio importatore. 7. a) Allorché l’importazione sarà stata effettuata o il termine fissato per l’importazione sarà scaduto, il Governo del Paese o del territorio importatore rispedirà al Governo del Paese o del territorio esportatore il permesso di esportazione, con una menzione speciale a questo effetto.
La menzione precitata specificherà la quantità effettivamente importata.
Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella specificata nel permesso d’esportazione, le autorità competenti indicheranno la quantità effettivamente esportata sul permesso d’esportazione e su tutte le copie ufficiali di questo permesso.
8. Le esportazioni sotto forma di invii indirizzati ad una banca sul conto di una persona differente da quella, il cui nome figura sul permesso di esportazione o su una cassetta postale, saranno proibite. 9. Le esportazioni sotto forma di invii indirizzati ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo che il Governo del Paese importatore precisi sul certificato di importazione prodotto dalla persona o dalla stabilimento richiedente il permesso di esportazione che ha approvato l’importazione dell’invio in modo che quest’ultimo sia depositato in un magazzino doganale. In questo caso, il permesso di esportazione preciserà che l’invio è effettuato a questo fine. Ogni prelevamento dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il magazzino e, nel caso di un invio a destinazione dell’estero, sarà assimilato ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione. 10. Gli invii di stupefacenti che entrano nel territorio di una Parte oppure che ne escono senza essere accompagnati da un permesso di esportazione saranno trattenuti dalle autorità competenti. 11. Una Parte non autorizzerà il passaggio in transito sul proprio territorio, in direzione di un Paese, di un qualunque invio di stupefacenti, sia che questo invio venga o no trasbordato dal veicolo che lo trasporta, a meno che la copia del permesso di esportazione per questo invio venga presentata alle autorità competenti della Parte suddetta. 12. Le autorità competenti di un Paese o di un territorio qualsiasi, attraverso il quale il passaggio di un invio di stupefacenti è autorizzato, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire la deviazione del suddetto invio verso una destinazione differente da quella indicata sulla copia del permesso di esportazione che accompagna l’invio, a meno che il Governo del Paese o del territorio attraverso il quale si effettua il suddetto invio non autorizzi questa deviazione. Il Governo di questo Paese o territorio esaminerà ogni richiesta di deviazione come se si trattasse di una esportazione dal Paese o dal territorio di transito verso il Paese o il territorio della nuova destinazione.
Qualora venga autorizzata questa deviazione le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo7 si applicheranno ugualmente tra il Paese o il territorio di transito ed il Paese od il territorio da dove è stato in precedenza esportato l’invio.
13. Nessun invio di stupefacenti in transito o in deposito in un magazzino doganale può essere sottoposto ad un trattamento tale da modificarne la natura. L’imballaggio non può essere cambiato senza l’autorizzazione delle autorità competenti. 14. Le disposizioni dei paragrafi 11 e 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non sono applicabili se questo invio è trasportato per via aerea, a condizione che l’aeromobile non atterri nel Paese o nel territorio di transito. Se l’aeromobile atterra in questo Paese o in questo territorio, tali disposizioni si applicheranno nella misura in cui l’esigano le circostanze. 15. Le disposizioni del presente articolo non arrecano pregiudizio a quelle di ogni accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da ogni Parte sugli stupefacenti in transito. 16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, eccezion fatta per i paragrafi 1, a, e 2, si applicherà necessariamente alle preparazioni della Tabella III.
Art. 32 Disposizioni speciali concernenti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o delle aeromobili che effettuano percorsi internazionali
1. Il trasporto internazionale mediante navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti necessari durante il viaggio per l’eventuale somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d’urgenza non sarà considerato come una importazione o una esportazione ai sensi della presente Convenzione. 2. Precauzioni appropriate verranno prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’utilizzazione indebita degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o il loro prelevamento per fini illeciti. La Commissione raccomanderà queste precauzioni in consultazione con le Organizzazione internazionali competenti. 3. Gli stupefacenti trasportati mediante nave o aeromobile, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, saranno sottoposte alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del Paese di immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere a verifiche, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sarà considerato in disaccordo con le disposizioni dell’articolo30, paragrafo 2, b.
Art. 33 Detenzione di stupefacenti
Le Parti non permetteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.
Art. 34 Misure di sorveglianza e di ispezione
Le Parti esigeranno:
che tutte le persone alle quali sono state rilasciate delle licenze, in applicazione della presente Convenzione, o che ricoprono incarichi direttivi o di sorveglianza in una impresa di Stato, stabilita in conformità alla presente Convenzione, riuniscano le qualità necessarie per applicare effettivamente e fedelmente le disposizioni di legge e i regolamenti emanati in esecuzione della presente Convenzione;
che le Autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli stabilimenti, scientifici e gli ospedali tengano dei registri dove saranno trascritte le qualità di ogni stupefacente fabbricato ed ogni operazione riguardante l’acquisto e la vendita di stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo non interiore a due anni. Nel caso in cui i blocchetti di ricevute (art.30, par. 2, cpv. b) delle ricette mediche siano utilizzati, questi blocchetti di ricevute, ivi comprese le ricevute, saranno ugualmente conservati per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 3524 25 Lotta contro il traffico illecito
Tenuto debitamente conto del loro regime costituzionale, giuridico ed amministraa) Assicureranno sul piano nazionale una coordinazione dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a questo scopo, potranno utilmente designare un servizio appropriato incaricato di questa coordinazione;
Si assisteranno mutualmente nella lotta contro il traffico illecito;
Coopereranno strettamente tra loro e con le Organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri, al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito di stupefacenti;
Sorveglieranno che la cooperazione internazionale dei servizi appropriati sia effettuata in modo rapido; e
Accerteranno che, allorché degli atti giudiziari siano trasmessi da Paese a Paese per il perseguimento di una azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata in modo rapido all’indirizzo delle istanze designate dalle Parti;
questa disposizione non arreca pregiudizio al diritto delle Parti di richiedere che gli atti giudiziari siano loro inviati per via diplomatica.
Disposizioni penali 1. Riservate le proprie disposizioni costituzionali, ogni Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna, a qualunque titolo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione, oppure ogni altro atto che, secondo l’opinione della suddetta Parte, sarà contrario alle disposizioni della presente Convenzione, costituiscano infrazioni punibili quando siano commesse inten-
Per l’assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del3 ott. 1975 relativo al trattato concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93)
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 13 zionalmente e affinché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, specificatamente delle pene detentive o di altre pene privative della libertà.26 2. Riservate le disposizioni costituzioni di ogni Parte, del rispettivo sistema giuridico e della legislazione nazionale,
i) Ciascuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 sarà considerata come una infrazione distinta, se dette infrazioni sono commesse in Paesi diversi; ii) La partecipazione intenzionale ad una qualsiasi delle suddette infrazioni, l’associazione o l’intesa in vista di commetterla o il tentativo di commetterla, come pure gli atti preparatori e operazioni di finanziamento compiute intenzionalmente, relative alle infrazioni di cui si tratta in questo articolo, costituiranno delle infrazioni, passibili delle pene previste al paragrafo 1; iii) Le condanne pronunciate all’estero per codeste infrazioni saranno prese in considerazione ai fini della constatazione della recidiva; e iv) Le infrazioni gravi precitate, siano esse commesse da cittadini nazionali o da cittadini stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, o dalla Parte sul cui territorio il reo si troverà se la sua estradizione non è accettabile, in conformità della legislazione della Parte alla quale la domanda è indirizzata, e se il suddetto reo non è già stato perseguito e giudicato.
È desiderabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e al comma ii) del capoverso a del paragrafo 2 siano considerate come dei casi di estradizione, ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludersi tra le due Parti e siano riconosciuti, come casi di estradizione tra loro, dalle Parti che non subordinano l’estradizione alla esistenza di un trattato o alla reciprocità, essendo inteso, tuttavia, che l’estradizione sarà accordata in conformità alla legislazione della Parte alla quale la richiesta di estradizione è stata indirizzata e che la detta Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all’arresto del reo o di rifiutare d’accordare l’estradizione se le Autorità competenti considerano che l’infrazione non è sufficientemente grave27.
3. Nessuna disposizione del presente articolo non inficierà le disposizioni del diritto penale di una Parte in materia giurisdizionale. 4. Le disposizioni del presente articolo saranno limitate, quanto alla competenza, dalla legislazione penale di ciascuna Parte.
Art. 37 Sequestro e confisca
Tutti gli stupefacenti, tutte le sostanze e ogni materiale utilizzato per commettere una qualsiasi delle infrazioni considerate all’articolo 36 o destinati a commettere una tale infrazione potranno essere sequestrati e confiscati.
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 14
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 14
Art. 3828 Trattamento dei tossicomani
1. Le Parti prenderanno particolarmente in considerazione le misure da adottare per il trattamento e la cura dei tossicomani e per assicurare il loro riadattamento. 2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una parte e se le risorse economiche di quest’ultima lo permettono, è desiderabile che la Parte metta in opera dei servizi adeguati in vista del trattamento efficace dei tossicomani.
Art. 38bis 29
Art. 39 Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle che la presente Convenzione esige
Nonostante ogni disposizione della presente Convenzione nessuna Parte sarà o non sarà considerata come impedita di adottare delle misure di controllo più strette o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, e precisamente di esigere che le preparazioni della Tabella III o gli stupefacenti della Tabella II siano sottomessi alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I, o a certe di esse, se lo ritiene necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.
Art. 40 Lingue della Convenzione e procedura della sottoscrizione, della ratifica e della adesione
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, rimarrà aperta fino al primo agosto 1961 alla sottoscrizione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti dello statuto della Corte internazionale di Giustizia30 o membri di una istituzione specializzata delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio può invitare a diventare Parte. 2. La presente convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale. 3. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati considerati al paragrafo 1 dopo il primo agosto 1961. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretariato generale.
Art. 41 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore al compimento del trentesimo giorno che seguirà la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione, in conformità all’articolo40. 2. Per ogni altro Stato che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del suddetto quarantesimo strumento, la presente Convenzione en-
Vedi anche la modifica di questa disposizione al RS 0.812.121.01 Art. 15
Disposizione inserita dalla RS 0.812.121.01 Art. 16 trerà in vigore al compimento del trentesimo giorno che seguirà il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 42 Applicazione territoriale
La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale, salvo se l’approvazione preventiva di un tale territorio è necessaria in virtù sia della Carta costituzionale della Parte o del territorio interessato, sia del diritto consuetudinario. In questo caso, la Parte si sforzerà di ottenere nel più breve spazio di tempo la necessaria approvazione del territorio e, quando questa approvazione sarà stata ottenuta, lo notificherà al Segretariato generale. La presente Convenzione si applicherà al territorio od ai territorio designati dalla notifica, a partire dalla data della recezione di quest’ultima da parte del Segretario generale. Nei casi in cui l’approvazione preventiva del territorio non metropolitano non sia necessaria, la Parte interessata dichiarerà, al momento della sottoscrizione, della ratifica o dell’adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.
Art. 43 Territori considerati tali ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31
1. Ogni Parte può notificare al Segretario generale che ai fini degli articoli 19, 20,
e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori o che due o più dei suoi territori sono raggruppati in uno solo. 2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che in seguito alla istituzione di una unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31. 3. Ogni notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 suddetti acquisterà efficacia al primo gennaio dell’anno che seguirà quello in cui la detta notifica è stata fatta.
Art. 44 Abrogazione dei trattati internazionali precedenti
1. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le sue disposizioni abrogheranno e sostituiranno, tra le Parti, le disposizioni dei trattati seguenti:
Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aia il 23 gennaio 191231;
Accordo concernente la fabbricazione, il commercio interno e l’uso dell’oppio preparato, firmato a Ginevra l’11 febbraio 192532;
Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 192533;
Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra, il 13 luglio 193134;
La Svizzera non partecipa a questo accordo.
Accordo per il controllo del consumo dell’oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 193135;
Protocollo, firmato a Lake Success l’11 dicembre 194636 d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti, conchiusi all’Aia il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936; salvo per ciò che concerne i suoi effetti sull’ultima delle suddette Convenzioni;
Le Convenzioni e gli Accordi considerati nei capoversi a ad e, quali sono emendati dal Protocollo del 1946 considerato al capoverso f;
Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 194837, che pone sotto controllo internazionale determinati stupefacenti non compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success, l’11 dicembre 1946;
Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio, firmato a Nuova York, il 23 giugno 195338, se questo Protocollo entra in vigore.
2. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 193639, sarà, tra le Parti alla suddetta convenzione, che sono anche Parti alla presente Convenzione, abrogato e sostituito dal capoverso b del paragrafo 2 dell’articolo 36 della presente Convenzione; tuttavia una tale Parte potrà, dopo averne informato il Segretario generale, mantenere in vigore il detto articolo 9.
Art. 45 Disposizioni transitorie
1. Le funzioni dell’Organo la cui istituzione è prevista all’articolo 9 saranno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41, par. 1) esercitate provvisoriamente, secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della Convenzione menzionata al capoverso c dell’articolo 44, quale è stata emendata, e dall’Organo di controllo, istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della Convenzione menzionata al capoverso d dell’articolo 44, quale è stata emendata. 2. Il Consiglio fisserà la data alla quale il nuovo Organo menzionato all’articolo 9 entrerà in funzione. A questa data, il detto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell’Organo di controllo menzionati al paragrafo 1, nei riguardi degli Stati che sono Parti dei trattati enumerati all’articolo 44 e che non sono Parti all presente Convenzione.
La Svizzera non partecipa a questo accordo
Art. 46 Denuncia
1. Al compimento di un termine di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41, par. 1) ogni Parte potrà, a proprio nome o a nome di un territorio che essa rappresenta in campo internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 42, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a questi effetti presso il Segretario generale. 2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del primo luglio o a questa data, essa prenderà effetto il primo gennaio dell’anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, prenderà effetto come se fosse stata ricevuta l’anno seguente prima del primo luglio o a quella data. 3. La presente Convenzione perderà ogni efficacia se, in seguito alle denuncie notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, le condizioni della sua entrata in vigore prescritta al paragrafo 1 dell’articolo 41 cessano di essere adempiute.
Art. 47 Emendamenti
1. Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le ragioni che l’hanno motivato saranno comunicati al Segretario generale il quale li comunicherà alle Parti ed al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere sia:
di convocare una Conferenza, in conformità al paragrafo 4 dell’articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite40, in vista di studiare l’emendamento proposto; sia
di richiedere alle Parti se queste accettano l’emendamento proposto ed anche di invitarle a presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni in riguardo a questa proposta.
2. Un progetto di emendamento distribuito in conformità al paragrafo 1, b, del presente articolo, se non è stato respinto da alcuna Parte nei diciotto mesi che seguono la sua comunicazione, entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia è stato respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenuto conto delle osservazioni delle Parti, se convenga convocare una Conferenza incaricata di studiare il suddetto emendamento.
Art. 48 Controversie
1. Qualora insorga tra due o più Parti una controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le suddette Parti si consulteranno, al fine di regolare questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorsi a degli organismi regionali, per via giudiziaria o per altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Ogni controversia di questo genere che non sarà composta mediante i mezzi previsti al paragrafo 1, sarà sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 49 Riserve transitorie
1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:
L’uso dell’oppio a fini paramedicinali;
l’uso dell’oppio da fumo;
la masticazione della foglia di coca;
l’uso della canape, della resina di canape, di estratti e di tinture di canape a fini paramedicinali; e
la produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati ai capoversi da a a d per dei fini menzionati nei suddetti capoversi.
2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottomesse alle seguenti restria) le attività menzionate al paragrafo 1 non potranno essere autorizzate che nella misura in cui queste erano tradizionali nei territori per i quali la riserva è fatta e vi erano autorizzati al primo gennaio 1961;
alcuna esportazione degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 ai fini menzionati nel suddetto paragrafo non potrà essere autorizzata a destinazione di uno Stato non Parte o di un territorio al quale la presente Convenzione non si applica, ai termini dell’articolo 42;
Potranno essere autorizzate a fumare l’oppio solamente le persone immatricolate a questo effetto prima del primo gennaio 1964 dalle autorità competenti;
L’uso dell’oppio per dei fini paramedicinali dovrà essere abolito in un termine di quindici anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
La masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
l’uso della canape per dei fini differenti da quelli medicinali e scientifici dovrà cessare il più presto possibile, ma in ogni caso in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
La produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 per degli usi menzionati al suddetto paragrafo dovranno essere ridotti e finalmente soppressi nel medesimo tempo che gli usi.
3. Ogni Parte che avanzi una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà;
a) Includere nel rapporto annuale che invierà al Segretario generale, in conformità al capoverso a del paragrafo 1 dell’articolo 18, una esposizione dei progressi raggiunti nel corso dell’annata precedente, in vista di rendere effettiva l’abolizione dell’uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio considerato al paragrafo 1; e
b) Fornire all’Organo delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20) separate per le attività al soggetto delle quali una riserva sarà stata fatta, nel modo e nella forma prescritta dall’Organo. 4. a) Se una Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:
Il rapporto menzionato al capoverso a del paragrafo3 entro i 6 mesi seguenti la fine dell’anno al quale hanno riguardo le informazioni che contiene; ii) Le valutazioni menzionate al capoverso b del paragrafo3 entro i tre mesi seguenti la data fissata a questo riguardo dall’Organo, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 12; iii) Le statistiche menzionate al capoverso b del paragrafo3 nei tre mesi seguenti la data in cui devono essere fornite, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 20; l’Organo o il Segretario generale, secondo il caso, invierà alla Parte in causa una notifica indicante il proprio ritardo e le richiederà di fornire queste informazioni in un termine di tre mesi a contare dal ricevimento di questa notifica.
Se una Parte non si conforma, entro il termine indicato sopra, alla richiesta dell’Organo o del Segretario generale, la riserva in questione fatta in virtù del paragrafo 1 cesserà di produrre i suoi effetti.
5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ad ogni momento e mediante una notifica scritta ritirare tutte le proprie riserve o una parte di esse.
Art. 50 Riserve aggiuntive
1. Nessuna riserva è autorizzata al di fuori delle riserve fatte in conformità all’articolo 48 o ai paragrafi seguenti. 2. Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica o della adesione, avanzare le riserve sulle seguenti disposizioni della presente Convenzione: paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12; paragrafo 2 dell’articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14; capoverso b del paragrafo 1 dell’articolo31; articolo 48. 3. Ogni Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione ma che vuole essere autorizzato ad avanzare delle riserve differenti da quelle che sono enumerate al paragrafo 2 del presente articolo ed all’articolo 49, può avvisare il Segretario generale di questa intenzione. A meno che, al compimento di dodici mesi dopo la data della comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati, che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito prima della fine del suscritto periodo, non abbia avanzato delle obiezioni contro la riserva stessa, essa sarà considerata come autorizzata, essendo inteso tuttavia che gli Stati i quali avranno sollevato delle obiezioni contro questa riserva non avranno ad assumere, nei riguardi dello Stato che ha formulato tale riserva, un obbligo giuridico derivante dalla presente Convenzione, sulla quale porta la riserva. 4. Lo Stato che avrà presentato delle riserve potrà ad ogni momento e mediante notifica scritta ritirare tutta od una parte delle sue riserve.
Art. 51 Notificazioni
Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo40;
Le firme, le ratifiche o le adesioni, in conformità dell’articolo40;
La data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, in conformità all’articolo 41;
Le denunce, in conformità all’articolo 46, e
Le dichiarazioni, e le notifiche in conformità agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.
Fatto a Nuova York, il trenta marzo millenovecentosessantuno, in un solo esemplare che sarà conservato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le copie del quale certificate conformi saranno inviate a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati considerati al paragrafo 1 dell’articolo 40.
(Seguono le firme) Tavole Le Tavole I–IV menzionate nella Convenzione possono essere modificate o completate dalla Commissione internazionale degli stupefacenti. Il testo delle tavole I–III, valido al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, è recato nell’ordinanza del Servizio federale dell’igiene pubblica del 1° luglio 197041 concernente gli stupefacenti e altre sostanze e preparati sottoposti al controllo giusta la legge federale sugli stupefacenti, mentre quello della tavola IV ha il tenore seguente:
Elenco degli stupefacenti inclusi nella tavola IV Canape e resina di canape Desomorfina (diidrodesossimorfina) Eroina (diacetilmorfina) Chetobemidone (4-metaidrossifenil – 1-metil – 4-propionilpiperidina) I sali degli stupefacenti indicati nella presente tavola, in tutti i casi in cui questi sali possono esistere.
[RU 1970 778 1619, 1971 1793. RU 1975 1229 art. 6] Campo d'applicazione della convenzione il 15 marzo 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 19 marzo 1963 13 dicembre 1964 Algeria* 7 aprile 1965 A 7 maggio 1965 Antigua e Barbuda 5 aprile 1993 A 5 maggio 1993 Arabia Saudita 21 aprile 1973 A 21 maggio 1973 Argentina* 10 ottobre 1963 13 dicembre 1964 Australia 1° dicembre 1967 31 dicembre 1967 Isola Christmas 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Isola di Norfolk 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Isole Ashmore e Cartier 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Isole Cocos 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Territorio australiano dell’Antartico 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Territorio dell’Isola di Heard e delle Isole McDonald 1° dicembre 1967 A 31 dicembre 1967 Austria* 1° febbraio 1978 A 3 marzo 1978 Azerbaigian 11 gennaio 1999 A 10 febbraio 1999 Bahamas 13 agosto 1975 S 10 luglio 1973 Bangladesh* 25 aprile 1975 A 25 maggio 1975 Barbados 21 giugno 1976 S 30 novembre 1966 Belarus* 20 febbraio 1964 13 dicembre 1964 Belgio 17 ottobre 1969 16 novembre 1969 Benin 27 aprile 1962 13 dicembre 1964 Botswana 27 dicembre 1984 A 26 gennaio 1985 Brasile 18 giugno 1964 13 dicembre 1964 Brunei 25 novembre 1987 A 25 dicembre 1987 Bulgaria 25 ottobre 1968 24 novembre 1968 Burkina Faso
16 settembre 1969 A 16 ottobre 1969 Camerun 15 gennaio 1962 A 13 dicembre 1964 Canada 11 ottobre 1961 13 dicembre 1964 Ciad 29 gennaio 1963 13 dicembre 1964 Cile 7 febbraio 1968 8 marzo 1968 Cina (Taiwan) 12 maggio 1969 11 giugno 1969 Cina* 23 agosto 1985 22 settembre 1985 Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macaob 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 30 gennaio 1969 A 1° marzo 1969 Città del Vaticano 1° settembre 1970 1° ottobre 1970 Colombia 3 marzo 1975 A 2 aprile 1975 Congo (Brazzaville) 3 marzo 2004 2 aprile 2004 Corea (Sud) 13 febbraio 1962 13 dicembre 1964 Costa d’Avorio 10 luglio 1962 A 13 dicembre 1964 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Costa Rica 7 maggio 1970 6 giugno 1970 Croazia 26 luglio 1993 S 8 ottobre 1991 Cuba 30 agosto 1962 A 13 dicembre 1964 Danimarca 15 settembre 1964 13 dicembre 1964 Dominica 24 settembre 1993 A 24 ottobre 1993 Ecuador 14 gennaio 1964 A 13 dicembre 1964 Egitto* 20 luglio 1966 19 agosto 1966 El Salvador 26 febbraio 1998 28 marzo 1998 Eritrea 30 gennaio 2002 A 1° marzo 2002 Etiopia 29 aprile 1965 A 29 maggio 1965 Figi 1° novembre 1971 S 10 ottobre 1970 Filippine 2 ottobre 1967 1° novembre
1967 Finlandia 6 luglio 1965 5 agosto 1965 Francia* 19 febbraio 1969 A 21 marzo 1969 Tutti i territori della Repubblica francese 19 febbraio 1969 A 21 marzo 1969 Gabon 29 febbraio 1968 A 30 marzo 1968 Gambia 23 aprile 1996 A 23 maggio 1996 Germania 3 dicembre 1973 2 gennaio 1974 Ghana 15 gennaio 1964 13 dicembre 1964 Giamaica 29 aprile 1964 A 13 dicembre 1964 Giappone 13 luglio 1964 13 dicembre 1964 Gibuti 22 febbraio 2001 A 24 marzo 2001 Giordania 15 novembre 1962 13 dicembre 1964 Grecia 6 giugno 1972 A 6 luglio 1972 Guatemala 1° dicembre 1967 31 dicembre 1967 Guinea 7 ottobre 1968 A 6 novembre 1968 Guinea-Bissau 27 ottobre 1995 A 26 novembre 1995 Guyana 15 luglio 2002 A 14 agosto 2002 Haiti 29 gennaio 1973 28 febbraio 1973 Honduras 16 aprile 1973 A 16 maggio 1973 India* 13 dicembre 1964 12 gennaio 1965 Indonesia* 3 settembre 1976 3 ottobre 1976 Iran 30 agosto 1972 29 settembre 1972 Iraq 29 agosto 1962 13 dicembre 1964 Irlanda 16 dicembre 1980 A 15 gennaio 1981 Islanda 18 dicembre 1974 A 17 gennaio 1975 Israele 23 novembre 1962 A 13 dicembre 1964 Italia 14 aprile 1975 14 maggio 1975 Kasakistan 29 aprile 1997 A 29 maggio 1997 Kenya 13 novembre
1964 A 13 dicembre 1964 Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 6 novembre 1994 Kuwait 16 aprile 1962 A 13 dicembre 1964 Laos 22 giugno 1973 A 22 luglio 1973 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Lesotho 4 novembre 1974 S 4 ottobre 1966 Lettonia 16 luglio 1993 A 15 agosto 1993 Libano 23 aprile 1965 23 maggio 1965 Liberia 13 aprile 1987 13 maggio 1987 Libia 27 settembre 1978 A 27 ottobre 1978 Liechtenstein* 31 ottobre 1979 30 novembre 1979 Lituania 28 febbraio 1994 A 30 marzo 1994 Lussemburgo 27 ottobre 1972 26 novembre 1972 Macedonia 13 ottobre 1993 A 12 novembre 1993 Madagascar 20 giugno 1974 20 luglio 1974 Malawi 8 giugno 1965 A 8 luglio 1965 Malaysia 11 luglio 1967 A 10 agosto 1967 Mali 15 dicembre 1964 A 14 gennaio 1965 Marocco 4 dicembre 1961 A 13 dicembre 1964 Marshall, Isole 9 agosto 1991 A 8 settembre 1991 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Messico 18 aprile 1967 18 maggio 1967 Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio 1991 Moldova 15 febbraio 1995 A 17 marzo 1995 Monaco 14 agosto 1969 A 13 settembre 1969 Mongolia 6 maggio 1991 A 5 giugno 1991 Mozambico 8 giugno 1998 A 8 luglio 1998 Myanmar* 29 luglio 1963 13
dicembre 1964 Nicaragua 21 giugno 1973 21 luglio 1973 Niger 18 aprile 1963 A 13 dicembre 1964 Nigeria 6 giugno 1969 6 luglio 1969 Norvegia 1° settembre 1967 1° ottobre 1967 Nuova Zelanda 26 marzo 1963 13 dicembre 1964 Isole Cook 26 marzo 1963 A 13 dicembre 1964 Niue 26 marzo 1963 A 13 dicembre 1964 Tokelau 26 marzo 1963 A 13 dicembre 1964 Oman 24 luglio 1987 A 23 agosto 1987 Paesi Bassi* 16 luglio 1965 15 agosto 1965 Antille olandesi 16 luglio 1965 A 15 agosto 1965 Arubac 24 dicembre 1985 1° gennaio 1986 Pakistan* 9 luglio 1965 8 agosto 1965 Panama 4 dicembre 1963 13 dicembre 1964 Papua-Nuova Guinea* 28 ottobre 1980 S 16 settembre 1975 Paraguay 3 febbraio 1972 4 marzo 1972 Perù 22 luglio 1964 13 dicembre 1964 Polonia* 16 marzo 1966 15 aprile 1966 Portogallo 30 dicembre 1971 29 gennaio 1972 Regno Unito 2 settembre 1964 13 dicembre 1964 Anguilla 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Bermuda 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Gibilterra 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Guiana britannica 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Honduras britannico 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Isola di Man 24 giugno
1977 A 24 giugno 1977 Isole Caimane 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Isole del Canale 24 giugno 1977 A 24 giugno 1977 Isole Falkland 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Isole Gilbert e Ellice (Tuvalu) 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Isole Turche e Caicos 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Isole Vergini britanniche 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Montserrat 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Sant’Elena 26 gennaio 1965 A 26 gennaio 1965 Repubblica Ceca* 30 dicembre 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Dominicana 26 settembre 1972 A 26 ottobre 1972 Romania* 14 gennaio 1974 A 13 febbraio 1974 Russia* 20 febbraio 1964 13 dicembre 1964 Saint Kitts e Nevis 9 maggio 1994 A 8 giugno 1994 Salomon, Isole 17 marzo 1982 S 7 luglio 1978 San Marino 10 ottobre 2000 A 9 novembre 2000 San Vincenzo e Grenadine 3 dicembre 2001 S 27 ottobre 1979 Sao Tomé e Principe 20 giugno 1996 A 20 luglio 1996 Senegal 24 gennaio 1964 A 13 dicembre 1964 Serbia e Montenegto 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Seychelles 27 febbraio 1992 A 28 marzo 1992 Singapore 15 marzo 1973 A 14 aprile 1973 Siria 22 agosto 1962 A 13 dicembre 1964 Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Somalia 9 giugno 1988 A 9 luglio 1988 Spagna 1° marzo 1966 31 marzo 1966 Sri Lanka*
11 luglio 1963 A 13 dicembre 1964 Stati Uniti 25 maggio 1967 A 24 giugno 1967 Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali 25 maggio 1967 A 24 giugno 1967 St. Lucia 5 luglio 1991 S 22 febbraio 1979 Sudafrica* 16 novembre 1971 A 16 dicembre 1971 Sudan 24 aprile 1974 A 24 maggio 1974 Suriname 29 marzo 1990 S 25 novembre 1975 Svezia 18 dicembre 1964 17 gennaio 1965 Svizzera* 23 gennaio 1970 22 febbraio 1970 Thailandia 31 ottobre 1961 13 dicembre 1964 Togo 6 maggio 1963 A 13 dicembre 1964 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Tonga 5 settembre 1973 S 4 giugno 1970 Trinidad e Tobago 22 giugno 1964 A 13 dicembre 1964 Tunisia 8 settembre 1964 13 dicembre 1964 Turchia 23 maggio 1967 A 22 giugno 1967 Turkmenistan 21 febbraio 1996 A 22 marzo 1996 Ucraina* 15 aprile 1964 13 dicembre 1964 Uganda 15 aprile 1988 A 15 maggio 1988 Ungheria* 24 aprile 1964 13 dicembre 1964 Venezuela 14 febbraio 1969 16 marzo 1969 Zambia 12 agosto 1965 A 11 settembre 1965 Zimbabwe 1° dicembre 1998 S 18 aprile 1980 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quella della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.
I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Fino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Fino al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal
dic. 1999. c Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
Riserva e dichiarazione Svizzera La Svizzera mantiene in vigore l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 19367.