855.1
Decreto federale
che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi
del 27 aprile 1972 (Stato 1° ottobre 1999)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19712,
decreta:
Articolo unico
1 La convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione.
3 L’assistenza degli apolidi ai quali s’applica la convenzione è regolata dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo del 26 giugno 19984 relative all’assistenza fornita ai rifugiati.5
4 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere la riserva fatta dalla Svizzera riguardo all’articolo 17 della convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.
5 Il presente decreto non è d’obbligatorietà generale; sarà nondimeno pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.