Fonte

852.1

Legge federale sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (LAPE)
(LAPE)

del 21 marzo 1973 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 19724, decreta:

Capitolo 1 Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all’estero5

Sezione 1:6 Campo d’applicazione

Art. 1 In genere

La Confederazione concede, nell’ambito della presente legge, prestazioni di aiuto sociale7 agli Svizzeri all’estero che si trovano nel bisogno.

Art. 2 Definizione di Svizzero all’estero

Sono Svizzeri all’estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all’estero o ivi residenti da più di tre mesi.

RU 1973 1976

Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il

Introdotto dal n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

I Capi I-VII diventano Sezioni giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

Nuovo termine giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per

Art. 3 Aiuto sociale8 in caso di rimpatrio

Se Svizzeri all’estero risieduti all’estero durante almeno tre anni necessitano dell’aiuto sociale dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per tre mesi al massimo a contare dalla data del ritorno.9 Le prestazioni di aiuto sociale sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, beneficiavano dell’aiuto sociale a spese di un Cantone.10

Art. 4 Misure preventive

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all’estero da un’indigenza imminente.

Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all’estero e, in particolare, prestar loro contributi.

Sezione 2 Presupposti alle prestazioni di aiuto sociale

Art. 5 Principio

Prestazioni di aiuto sociale sono concesse soltanto agli Svizzeri all’estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

Art. 611 Doppi cittadini

Ai doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola concesse prestazioni di aiuto sociale.

Art. 7 Motivi di esclusione

L’aiuto sociale può essere negata o soppressa se il richiedente:

  1. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;

  2. ottiene o tenta di ottenere prestazioni di aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;

Nuovo termine giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per

Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il

  1. si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;

  2. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;

  3. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;

  4. impiega abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 3 Prestazioni di aiuto sociale

Art. 8 Genere e entità

Genere e entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch’ivi risiede.

In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all’estero che ricevono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato di residenza.

Art. 9 Condizioni e oneri

Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 10 Cessione e costituzione in pegno

Gli aiuti promessi non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

Art. 11 Rimpatrio

La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell’ulteriore aiuto sociale all’estero.

La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l’indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

Art. 12 Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all’estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

Sezione 4 Prescrizioni procedurali

Art. 13 Richiesta

Chiunque, all’estero, chiede una prestazione di aiuto sociale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all’Ufficio federale di giustizia12 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale).

Art. 14 Decisione

L’Ufficio federale decide sulle richieste sottopostegli e si fa garante dell’aiuto che accorda.

In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l’aiuto indispensabile; essa ne informa l’Ufficio federale.

L’Ufficio federale può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni di aiuto sociale.

Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.

Art. 15 Collaborazione delle società di soccorso13

Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all’estero.

Art. 16 Assistenza dopo il rimpatrio

Spetta all’autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.

Art. 17 Collaborazione amministrativa

I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Nuovo termine giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per Art. 17a14 Trattamento dei dati Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all’articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni di aiuto sociale e alla salute.

Sezione 5 Contributi alimentari; restituzione

Art. 18 Obbligo di assistenza e alimenti

Rimane riservata l’azione d’esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia.

Art. 19 Restituzione

Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario15 non ha più bisogno d’aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia.

Non devono essere restituite le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d’aiuto all’istruzione.16

Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall’eredità.

L’Ufficio federale decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

Art. 20 Termini e crediti senza interessi

Una prestazione di aiuto sociale non può più essere ripetuta dieci anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell’Ufficio federale. I crediti derivanti dall’obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

Nuovo termine giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per

Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

Sezione 6 Ripartizione delle spese

Art. 21

La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base alla presente legge.17

Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d’assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d’origine.

Sezione 7 Ricorso

Art. 2218

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all’Ufficio federale.

Capitolo 2:19 Prestiti ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero che si trovano nel bisogno

Art. 22a Campo d’applicazione

Beneficiano dell’aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, domiciliati in Svizzera, che soggiornano all’estero da meno di tre mesi.

Art. 22b Condizioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza interessi (anticipi) alle persone che si trovano nel bisogno.

Gli anticipi possono essere concessi:

  1. per il finanziamento del viaggio di ritorno in Svizzera;

  2. quale aiuto transitorio;

  3. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il

Nuovo testo giusta il n. 120 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Introdotto dal n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

Capitolo 3 Disposizioni finali20

Art. 2321

Art. 24 Aiuto straordinario

...22

Se importanti gruppi di Svizzeri all’estero si trovano in situazione d’indigenza in seguito a circostante straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell’articolo 3 capoverso 1.

Art. 25 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197423

Originario Capo VIII. Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

DCF del 26 nov. 1973 (RU 1973 1982).