818.101
Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie)
(LEp)
del 18 dicembre 1970 (Stato 2 agosto 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso 2, 64bis e 69 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 19703, decreta:
I. In generale
Art. 1 Principio
Per combattere le malattie trasmissibili dell’uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.
La legge federale del 13 giugno 19284 per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente.
Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, compresi quelli geneticamente modificati.5
Art. 2 Definizioni6
Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo.
RU 1974 1071
[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 95, 118 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia trasmissibile.7
Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.8
Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione.9 II. Provvedimenti della Confederazione
Art. 3 Informazione
L'Ufficio federale della sanità pubblica10 (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.
All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni.
L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche.11
Art. 4 Formazione e perfezionamento del personale specializzato
Il Consiglio federale provvede affinchè il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.
Art. 5 Laboratorio
Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l'Ufficio federale riconosce ufficialmente i labo-
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 ratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare la presenza di malattie trasmissibili.
I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un’elaborazione, necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica.12
Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.13
L'Ufficio federale verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l'autorizzazione e, d'intesa con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato.14
Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.
Art. 6 Scorte di prodotti immunobiologici
Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti.
Art. 7 Traffico internazionale
Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili.
Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.
Art. 8 Trasporto di cadaveri a. all’interno del Paese b. internazionale
Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.
Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.
Introdotto dall’all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
Introdotto dall'all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
Nuovo testo giusta l'all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
Art. 9 Alta vigilanza, coordinazione
La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge e coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.
Art. 10 Circostanze straordinarie
Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti del territorio nazionale.
Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti.
III. Provvedimenti dei Cantoni
Art. 11 Principio
I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10.
Art. 12 Personale specializzato
Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento necessari alla sua attività.
I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.
Art. 13 Analisi microbiologiche e sierologiche
I Cantoni provvedono affinchè i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.
Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.
Art. 14 Istallazioni d’isolamento e di cura
I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura.
Art. 15 Sorveglianza medica
Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio lo esiga.
La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che:
eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti);
sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto sospetti);
sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti).
Art. 16 Isolamento
Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.
Art. 17 Visite
Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d'analisi, semprechè tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.
Art. 18 Assunzione delle spese
Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e 17.
Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, semprechè i Cantoni non decidano diversamente.
Art. 19 Determinate attività o professioni
I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.
I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15 capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di domicilio. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale il trasferimento domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.
Art. 20 Assunzione delle spese
I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno.
Art. 21 Provvedimenti rispetto alla collettività
I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.
In particolare, essi possono
vietare o limitare riunioni;
chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private;
vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi, come anche il bagno in determinati posti.
Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni.
Art. 22 Indagini epidemiologiche
I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.
Art. 23 Vaccinazioni
I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.
I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie.
Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'indennità, semprechè il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.
Art. 24 Disinfezione, disinfestazione
I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.
Art. 25 Coordinazione
I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari, partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.
Art. 26 Rapporto
I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su l’esecuzione della legge e le osservazioni fatte.
IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori
Art. 2715 Obbligo di dichiarare
Nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare:
i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L’autorità cantonale trasmette la dichiarazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all’Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.
L’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell’ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.
Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.
Art. 28 Cura, altri provvedimenti
Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.
Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa il medico ufficiale competente.
Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione e controllo ufficiale
Art. 2916 Precauzioni obbligatorie Liberazione o messa in commercio intenzionali Informazione dell’acquirente Misure di confinamento Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale Commissione di esperti per la sicurezza biologica
Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all’uomo o agli animali.
Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un’autorizzazione.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di liberazione a titolo sperimentale.
Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.
1.Chi mette in commercio agenti patogeni, deve:
informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute;
comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l'uomo.
2.Chi mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati deve informarne l'acquirente.
Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della pericolosità di questi agenti patogeni.
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di questi agenti patogeni.
Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.
Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni.
Può in particolare:
disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni;
limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni;
stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione del personale che utilizza agenti patogeni;
prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.
La commissione di esperti per la sicurezza biologica di cui all'articolo 29h della legge del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell'ambiente presta consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande di autorizzazione e può emettere raccomandazioni relative a tali domande. In casi importanti e motivati, può richiedere preventivamente perizie e analisi.
La commissione informa periodicamente il pubblico in merito a importanti accertamenti e fa annualmente rapporto al Consiglio federale.
Art. 30 Prodotti immunobiologici Diagnosi in vitro
Chiunque, professionalmente, fabbrica, importa o smercia prodotti immunobiologici, destinati a prevenire, ad accertare e a curare malattie trasmissibili dell'uomo, dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Uf-
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 ficio federale, la quale può essere rilasciata solo su preavviso del Cantone. Per le diagnosi in vitro è applicabile l'articolo 30a.23
Per dispensare i prodotti menzionati nel capoverso 1, le farmacie pubbliche e d'ospedale non abbisognano dell'autorizzazione.
Il commercio di detti prodotti soggiace ad un controllo esercitato dall'Ufficio federale con la collaborazione dei Cantoni.
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'esecuzione di esperimenti clinici con prodotti immunobiologici.24
Le diagnosi in vitro possono essere smerciate soltanto se corrispondono alle prescrizioni stabilite dal Consiglio federale.
Per lo smercio di diagnosi in vitro destinate ad individuare malattie umane trasmissibili, il Consiglio federale può introdurre l'obbligo d'autorizzazione o di notifica.
Art. 31 Prodotti e apparecchi di disinfezione e di disinfestazione
I prodotti e gli apparecchi che agiscono indipendentemente dall'organismo umano possono essere designati o offerti, come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili, soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale.
VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione
Art. 32 Sussidi federali
...26
La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito dei loro compiti particolari.
Per. introdotto dall’all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
Introdotto dall'all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
Introdotto dall'all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi di sanità (RU 1985 1992; FF 1981 III 677).
Art. 33 Spese addossate alla Confederazione
La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all’isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi.
VII. Giurisdizione amministrativa
Art. 34 Ricorsi
Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'interno.
A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale dell'interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza, sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.
VIII. Disposizioni penali
Art. 35 Infrazioni
Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8);
si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15);
si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16);
si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è stato obbligato (art. 17);
viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19);
omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1);
mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patoh. mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29b cpv. 1);
mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati senza informarne l’acquirente (art. 29b cpv. 2);
fabbrica, importa o smercia senza autorizzazione prodotti immunobiologici (art. 30 cpv. 1);
senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili prodotti e apparecchi (art. 31).27 2 È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene agli articoli 5 capoversi 1bis e 1ter, 7 capoverso 1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27,28, 29, 29d, 30 e 30a della presente legge o a provvedimenti e disposizioni esecutive emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.28 3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 36 Persone giuridiche, società e ditte individuali
Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno compiuto l'atto.
IX. Disposizioni finali
Art. 37 Modificazione della legge sulla tubercolosi
La legge federale del 13 giugno 192829 per la lotta contro la tubercolosi (detta qui di seguito «legge sulla tubercolosi») è modificata come segue:
Art. 2 a 5
Abrogati
Art. 8
Art. 13
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 derivati e degli espianti (RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).
Art. 14 cpv. 1 lett. a30
Abrogata
Art. 16
...
Art. 17
...
Art. 20
Art. 38 Disposizioni d’esecuzione Disposizione transitoria
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.
I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione per il loro territorio:
...31 I laboratori riconosciuti che necessitano di un’autorizzazione giusta l’articolo 5 capoverso 1bis devono presentare una domanda d’autorizzazione entro il 1° febbraio 1997. Il riconoscimento resta valido fino alla decisione circa il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 39 Entrata in vigore, abrogazione del diritto anteriore
Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.
Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio 188633 sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197434
L'art. 14 ha ora un nuovo testo.
Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Introdotto dall'all. al DF del22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
[CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a]
Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).