Fonte

818.101

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie)
(LEp)

del 18 dicembre 1970 (Stato 22 dicembre 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso1, 118 capoverso 2, 119, 120 e 123 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 19703, decreta:

I. In generale

Art. 1 Principio

Per combattere le malattie trasmissibili dell’uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.

La legge federale del 13 giugno 19284 per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l’articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente.

Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l’uomo dagli agenti patogeni.5

Se un agente patogeno è un organismo geneticamente modificato, è inoltre applicabile la legge del 21 marzo 20036 sull’ingegneria genetica.7 RU 1974 1071

Nuovo testo giusta in n. 7 dell’all. alla LF del21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in

Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta in n. 7 dell’all. alla LF del21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in

Introdotto dal n. 7 dell’all. alla LF del21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Art. 2 Definizioni8

Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s’intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all’uomo.

Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell’uomo una malattia trasmissibile.9

Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.10

Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l’importazione, la messa in commercio, la liberazione, l’impiego, il deposito, il trasporto o l’eliminazione.11 II. Provvedimenti della Confederazione

Art. 3 Informazione

L’Ufficio federale della sanità pubblica12 (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all’articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.

All’occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni.

L’Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l’utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche.13

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

Nuova denominazione giusta l’art.1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

Art. 4 Formazione e perfezionamento del personale specializzato

Il Consiglio federale provvede affinché il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.

Art. 5 Laboratorio

Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l’Ufficio federale riconosce ufficialmente i laboratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare la presenza di malattie trasmissibili.

I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un’elaborazione, necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.14

IlConsiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell’autorizzazione.15

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l’autorizzazione e l’Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato.16

Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.

Art. 6 Scorte di prodotti immunobiologici

Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti.

Art. 7 Traffico internazionale

Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l’introduzione dall’estero di malattie trasmissibili.

Introdotto dall’all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi (RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. II6 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Nuovo testo giusta il n. II6 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Esso può incaricare i Cantoni dell’esecuzione di singoli provvedimenti.

Art. 8 Trasporto di cadaveri a. all’interno del Paese b. internazionale

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.

Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall’estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all’estero. È inoltre autorizzato a concludere autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.

Art. 9 Alta vigilanza, coordinazione

La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge e coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.

Art. 10 Circostanze straordinarie

Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti del territorio nazionale.

Esso può incaricare i Cantoni dell’esecuzione di tali provvedimenti.

III. Provvedimenti dei Cantoni

Art. 11 Principio

I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l’articolo 10.

Art. 12 Personale specializzato

Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest’ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento necessari alla sua attività. 2I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.

Art. 13 Analisi microbiologiche e sierologiche

I Cantoni provvedono affinché i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.

Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.

Art. 14 Istallazioni d’isolamento e di cura

I Cantoni provvedono alla disponibilità d’istallazioni adeguate di isolamento e di cura.

Art. 15 Sorveglianza medica

Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio lo esiga.

La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che:

  1. eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d’eliminarne (escretori sospetti);

  2. sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d’esserlo stato (soggetti di contatto sospetti);

  3. sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti).

Art. 16 Isolamento

Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate all’articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.

Art. 17 Visite

Le persone menzionate all’articolo 15 capoverso 2 possono essere obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d’analisi, semprechè tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.

Art. 18 Assunzione delle spese

Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e 17.

Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, semprechè i Cantoni non decidano diversamente.

Art. 19 Determinate attività o professioni

I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.

I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all’articolo 15 capoverso 2, l’esercizio di determinate attività o professioni. Le persone colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all’autorità competente ogni cambiamento d’occupazione o di domicilio. I Cantoni comunicano all’Ufficio federale il trasferimento domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.

Art. 20 Assunzione delle spese

I Cantoni possono concedere un’indennità alle persone, di cui agli articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno.

Art. 21 Provvedimenti rispetto alla collettività

I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.

In particolare, essi possono

  1. vietare o limitare riunioni;

  2. chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private;

  3. vietare l’accesso a determinati edifici e l’uscita dagli stessi, come anche il bagno in determinati posti.

Non è permessa l’interdizione di località intere o regioni.

Art. 22 Indagini epidemiologiche

I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.

Art. 23 Vaccinazioni

I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono liberi di offrire alla popolazione, d’intesa con l’Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.

I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie.

Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall’autorità, i Cantoni accordano un’indennità, semprechè il rischio non sia altrimenti coperto. L’obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.

Art. 24 Disinfezione, disinfestazione

I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.

Art. 25 Coordinazione

I Cantoni curano la coordinazione dell’attività dei servizi di medicina umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari, partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.

Art. 26 Rapporto

I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su l’esecuzione della legge e le osservazioni fatte.

IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori

Art. 2717 Obbligo di dichiarare

Nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare:

  1. i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L’autorità cantonale trasmette la dichiarazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

  2. i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all’Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.

L’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell’ambito del capoverso1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.

Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.

Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Art. 28 Cura, altri provvedimenti

Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell’autorizzazione cantonale d’esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.

Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa il medico ufficiale competente.

V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione e controllo ufficiale

Art. 2918 Precauzioni obbligatorie Liberazione o messa in commercio intenzionali Informazione dell’acquirente

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all’uomo o agli animali.

Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un’autorizzazione.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di liberazione a titolo sperimentale.

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo dell’autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all’esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.

Chi mette in commercio agenti patogeni, deve:

  1. informare l’acquirente delle proprietà che incidono sulla salute;

  2. comunicare all’acquirente le indicazioni idonee a garantire che un’utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l’uomo.

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

...21 Misure di 1 Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nelconfinamento l’ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della pericolosità di questi agenti patogeni.

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di questi agenti patogeni.

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

Ulteriori 1 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull’utilizzaprescrizioni del Consiglio zione di agenti patogeni. federale

Può in particolare:

  1. disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito di agenti patogeni;

  2. limitare o vietare l’utilizzazione di determinati agenti patogeni;

  3. stabilire le esigenze da osservare sull’equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione del personale che utilizza agenti patogeni;

  4. prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.

Commissione di La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica secondo esperti per la sicurezza la legge federale del 21 marzo 200325 sull’ingegneria genetica presta biologica consulenza al Consiglio federale per l’emanazione di prescrizioni e alle autorità per l’esecuzione della presente legge.

Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997

Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta in n. 7 dell’all. alla LF del21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in

Art. 3026

Art. 31 Prodotti e apparecchi di disinfezione e di disinfestazione

I prodotti e gli apparecchi che agiscono indipendentemente dall’organismo umano possono essere designati o offerti, come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili, soltanto con l’autorizzazione dell’Ufficio federale.

VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 32 Sussidi federali

...28

La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell’ambito dei loro compiti particolari.

Art. 33 Spese addossate alla Confederazione

La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all’isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi.

VII. Giurisdizione amministrativa

Art. 34 Ricorsi

Contro le decisioni dell’Ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell’interno.

A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale dell’interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza, sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

Introdotto dall’all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi (RS 818.111). Abrogato dal n. II6 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21). sanità (RU 1985 1992; FF 1981 III 677).

VIII. Disposizioni penali

Art. 35 Infrazioni

Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8);

  2. si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15);

  3. si sottrae all’isolamento a cui è sottoposto (art. 16);

  4. si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d’analisi a cui è stato obbligato (art. 17);

  5. viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti l’esercizio di determinate attività o professioni (art. 19);

  6. omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell’utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1);

  7. mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patoh. mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all’acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 29b cpv. 1);

  8. 29 ...

  9. 30 ...

  10. senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili prodotti e apparecchi (art. 31).31 2 È punito con l’arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni degli articoli 5 capoversi 1bis e 1ter, 7 capoverso1, 10, 11,21 capoversi1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28,29 e 29d o a provvedimenti e a disposizioni di esecuzione emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.32 3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

1° gen. 2004 (RS 814.91).

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 derivati e degli espianti (RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. II6 dell’all. alla LF del

dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Art. 36 Persone giuridiche, società e ditte individuali

Se l’infrazione è commessa nell’azienda di una persona giuridica, d’una società in nome collettivo o in accomandita, o d’una ditta individuale, oppure nell’esercizio d’incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno compiuto l’atto.

IX. Disposizioni finali

Art. 37 Modificazione della legge sulla tubercolosi

La legge federale del 13 giugno 192833 per la lotta contro la tubercolosi (detta qui di seguito «legge sulla tubercolosi») è modificata come segue:

Art. 2 a 5

Abrogati

Art. 8

Art. 13

Art. 14 cpv.1 lett. a34

Abrogata

Art. 16

...

Art. 17

...

Art. 20

L’art. 14 ha ora un nuovo testo.

Art. 38 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.

I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione per il loro territorio: ...35

Art. 39 abrogazione del diritto anteriore

Entrata in vigore, 1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge.

Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio 188637 sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 197438

Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Introdotto dall’all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi (RS 818.111). Abrogato dal n. II6 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

[CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a]

Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).