Fonte

0.101

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU)

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950 Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19742 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974 Emendata dal protocollo n. 11 dell’11 maggio 19943 (Stato 28 maggio 2002)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano; risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. Il testo originale inglese può essere ottenuto presso l’EDMZ, 3003 Berna (RU 1975 614).

Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Vedi RS 0.101.09 art. 1, 2 n. 1-3

Titolo I Diritti e libertà

Art. 2 Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

  1. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

  2. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

  3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Art. 3 Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

  1. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

  2. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

  3. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

  4. ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

  1. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

  2. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

  1. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

  2. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

  3. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

  4. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 6 Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata 3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

  1. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

  2. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

  3. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

  4. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

  5. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Art. 7 Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 10 Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Art. 11 Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Art. 12 Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Art. 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 15 Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7. 3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Art. 16 Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

Art. 17 Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Art. 18 Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

Titolo II Corte europea dei diritti dell’uomo

Art. 19 Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

Art. 20 Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Art. 21 Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza. 2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale. 3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Art. 22 Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente. 2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Art. 23 Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni. 2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione. 3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni. 4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione 5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. 6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Art. 24 Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Art. 25 Cancelleria e referendari

La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

Art. 26 Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

  1. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;

  2. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

  3. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

  4. adotta il regolamento della Corte;

  5. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

Art. 27 Comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato. 2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice. 3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

Art. 28 Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

Art. 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34. 2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33. 3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Art. 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

Art. 31 Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

  1. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e

  2. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

Art. 32 Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47. 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Art. 33 Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

Art. 34 Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

Art. 35 Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

  1. è anonimo, o

  2. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo. 4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Art. 36 Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. 2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

  1. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

  2. la controversia sia stata risolta; o

  3. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede. 2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Art. 38 Esame del caso e procedura di composizione amichevole

1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:

  1. effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;

  2. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

Art. 39 Conclusione di una composizione amichevole

In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Art. 40 Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali. 2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Art. 41 Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

Art. 42 Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

Art. 43 Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata. 2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Art. 44 Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva. 2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

  1. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o

  2. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

  3. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate. 2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Art. 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.

Art. 47 Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. 2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione. 3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Art. 48 Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

Art. 49 Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati. 2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata. 3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Art. 50 Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Art. 51 Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa4 e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III Disposizioni diverse

Art. 52 Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 53 Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Art. 54 Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.5

Art. 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Art. 56 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali. 2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica. 3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali. 4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

Art. 57 Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo. 2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Art. 58 Denuncia

1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti. 2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto. 3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa. 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Art. 59 Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. 3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica. 4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

(Seguono le firme) Campo di applicazione della convenzione il 12 giugno 2001 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania* 2 ottobre 1996 2 ottobre 1996 Andorra* 22 gennaio 1996 22 gennaio 1996 Austria* 3 settembre 1958 3 settembre 1958 Belgio* 14 giugno 1955 14 giugno 1955 Bulgaria 7 settembre 1992 7 settembre 1992 Cipro* 6 ottobre 1962 6 ottobre 1962 Croazia* 5 novembre 1997 5 novembre 1997 Danimarca* 13 aprile 1953 3 settembre 1953 Estonia* 16 aprile 1996 16 aprile 1996 Finlandia* 10 maggio 1990 10 maggio 1990 Francia* 3 maggio 1974 3 maggio 1974 Georgia 20 maggio 1999 20 maggio 1999 Germania* 5 dicembre 1952 3 settembre 1953 Grecia* 28 novembre 1974 28 novembre 1974 Irlanda* 25 febbraio 1953 3 settembre 1953 Islanda* 29 giugno 1953 3 settembre 1953 Italia* 26 ottobre 1955 26 ottobre 1955 Lettonia* 27 giugno 1997 27 giugno 1997 Liechtenstein* 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Lituania* 20 giugno 1995 20 giugno 1995 Lussemburgo* 3 settembre 1953 3 settembre 1953 Macedonia* 10 aprile 1997 10 aprile 1997 Malta* 23 gennaio 1967 23 gennaio 1967 Moldova* 12 settembre 1997 12 settembre 1997 Norvegia* 15 gennaio 1952 3 settembre 1953 Paesi Bassi 31 agosto 1954** 31 agosto 1954

Antille olandesi 1° dicembre 1955 31 dicembre 1955 Polonia 19 gennaio 1993 19 gennaio 1993 Portogallo* 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Regno Unito 8 marzo 1951 3 settembre 1953 Anguilla 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Bermuda 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Gibilterra 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Guernesey 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Isola di Man 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Isole Caimane 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Isole Falkland 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Isole Turche e Caicos 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Isole Vergini britanniche 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Jersey 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Montserrat 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 23 ottobre 1953** 23 novembre 1953 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Repubblica Ceca* 18 marzo 1992*** 1° gennaio 1993 Romania* 20 giugno 1994 20 giugno 1994 Russia* 5 maggio 1998 5 maggio 1998 San Marino* 22 marzo 1989 22 marzo 1989 Slovacchia* 18 marzo 1992*** 1° gennaio 1993 Slovenia* 28 giugno 1994 28 giugno 1994 Spagna* 4 ottobre 1979 4 ottobre 1979 Svezia* 4 febbraio 1952 3 settembre 1953 Svizzera* 28 novembre 1974 28 novembre 1974 Turchia

18 maggio 1954 18 maggio 1954 Ucraina* 11 settembre 1997 11 settembre 1997 Ungheria 5 novembre 1992 5 novembre 1992 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso ** Dichiarazione d’applicazione giusta l’articolo 56 ** * Data di deposito dello strumento di ratificazione della Cecoslovacchia Riserve e dichiarazioni Albania La Repubblica di Albania dichiara riconoscere la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con qualsiasi domanda presentata da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli addizionali n. 1, n. 4 e n. 7, nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da detti strumenti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Albania. La Repubblica di Albania dichiara riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, sotto condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei Protocolli n. 1, n. 4 e n. 7 nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da detti strumenti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Albania.

Germania Conformemente all’articolo 57 della convenzione, la Repubblica federale di Germania si riserva di applicare il disposto dell’articolo7 paragrafo 2 della convenzione, esclusivamente nei limiti dell’articolo 103 paragrafo 2 della propria «legge fondamentale], il quale dispone che: «un atto può essere punito solo se la legge lo dichiarava punibile prima che fosse commesso».

La Repubblica federale di Germania dichiara di rinnovare per un periodo di cinque anni a partire dal 1° luglio 1994 la dichiarazione di riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo (art.25 della Convenzione, nel Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963; 2. con riserva di reciprocità, della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963.

Andorra In conformità dell’articolo 64 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra formula le seguenti riserve:

Articolo 5

Le disposizioni dell’articolo5 della Convenzione, misure privative della libertà, si applicano senza pregiudizio dell’articolo9 paragrafo 2 della Costituzione del Principato di Andorra.

Articolo 11

Le disposizioni dell’articolo11 della Convenzione relative al diritto di istituire organizzazioni padronali, professionali e sindacali, si applicano senza pregiudizio degli articoli18 e 19 della Costituzione del Principato di Andorra.

Articolo 15

Le disposizioni dell’articolo15 della Convenzione relative ai casi di guerra o di pericolo pubblico si applicano nei limiti dell’articolo 42 della Costituzione del Principato di Andorra. Dichiarazione generale Il Governo del Principato di Andorra, per quanto si impegni rigorosamente a non prevedere né ad autorizzare deroghe agli impegni assunti, ritiene necessario sottolineare che il fatto di essere uno Stato di dimensioni territoriali limitate impone particolare attenzione per quanto concerne le questioni di dimora, di lavoro e di provvedimenti sociali per gli stranieri, anche se non sono protetti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Conformemente all’articolo25 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra dichiara riconoscere la competenza della Commissione di esaminare le domande presentate al Segretario generale del Consiglio d’Europa da parte di ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione dopo l’entrata in vigore della medesima nei riguardi del Principato di Andorra.

La presente dichiarazione è valevole per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa e non può in nessun caso essere rinnovata tacitamente. Dichiarazione concernente l’articolo 46 della Convenzione Conformemente all’articolo 46 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra dichiara riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione sorte dopo l’entrata in vigore della medesima nei riguardi del Principato di Andorra. La presente dichiarazione è valevole per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa e non può in nessun caso essere rinnovata tacitamente.

Austria Il Presidente della Repubblica dichiara ratificata la presente convenzione con la riserva che: 1. i disposti dell’articolo5 saranno applicati senza pregiudizio delle leggi di procedura amministrativa, BGBl n. 172/1950, circa le misure privative di libertà, che resteranno sottoposte al controllo successivo della Corte amministrativa o della Corte costituzionale, previsto dalla Costituzione federale austriaca; 2. i disposti dell’articolo6 saranno applicati in quanto non ledano, in nessun modo, i principi della pubblicità della procedura giuridica, sanciti dall’articolo 90 della Legge federale costituzionale, nel testo del 1929, e, desiderando fugare ogni dubbio circa l’applicazione dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo rispetto al Trattato di Stato, del 15 maggio 1955, sul ristabilimento di un’Austria indipendente e democratica, dichiara ratificato il detto Protocollo, senza pregiudizio dei disposti della Parte IV «Reclami originati dalla guerra» e della parte V «Beni, diritti e interessi» del citato Trattato di Stato. Il Governo austriaco rinnova, per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 settembre 1994 rispettivamente dal 3 settembre 1997 sino all’entrata in vigore del Protocollo

n. 116, la propria dichiarazione di riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo in materia di domande individuali (art.25 della Convenzione); 2. sotto condizione di reciprocità, della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione); 3. della competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo in materia di domande individuali come anche della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda gli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e gli articoli 1-5 del Protocollo n. 77 alla citata Convenzione.

Belgio Il Belgio dichiara riconoscere per un periodo di cinque anni: – a decorrere dal 30 giugno 1997, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo (art.25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione e negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4; – a decorrere dal 29 giugno 1997, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4.

Cipro Il Governo cipriota dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 gennaio 1995 e con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione di detta Convenzione (art. 46 della Convenzione). Conformemente all’articolo25 della Convenzione, il Governo cipriota riconosce per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa dopo il 31 dicembre 1988 da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione circa qualsiasi atto, decisione o evento verificatisi dopo il 31 dicembre 1988. Con lettera del 29 dicembre 1997 il Governo cipriota dichiara di voler rinnovare le dichiarazioni citate per il rimanente periodo sino all’entrata in vigore del Protocollo

n. 118 alla Convenzione.

Croazia Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, la Repubblica di Croazia formula la seguente riserva circa il diritto alla pubblica udienza come garantito dall’articolo

paragrafo 1 della Convenzione: La Repubblica di Croazia non può garantire il diritto alla pubblica udienza davanti al Tribunale Amministrativo nei casi in cui statuisce sulla legalità degli atti individuali delle autorità amministrative. In casi simili il Tribunale Amministrativo statuisce di norma a porte chiuse. La disposizione pertinente della legge croata menzionata qui innanzi è l’articolo 34 paragrafo 1 della Legge sulle Controversie Amministrative che recita: «Per le controversie amministrative il Tribunale Amministrativo statuisce a porte chiuse».

La Repubblica di Croazia dichiara riconoscere per una durata indeterminata, conformemente all’articolo25 della Convenzione, all’articolo6 del Protocollo n. 4 nonché all’articolo7 del Protocollo n. 79, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli nei casi in cui la violazione di questi diritti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia riconosce, per una durata indeterminata conformemente all’articolo 46 della Convenzione, all’articolo6 del Protocollo n. 4 e all’articolo 7 del Protocollo n. 7, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale sotto condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti Convenzione e dei Protocolli e relative ad eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei riguardi della Repubblica di Croazia.

Danimarca La Danimarca dichiara riconoscere per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 5 aprile 1997: Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Danimarca dei diritti riconosciuti nella Convenzione, nel Protocollo addizionale, nel Protocollo n. 4 e nel Protocollo 710; diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale, del Protocollo n. 4 e del Protocollo n. 7.

Estonia Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, la Repubblica d’Estonia dichiara che in attesa dell’adozione degli emendamenti al Codice di procedura civile, entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dello strumento di ratifica, non può garantire il diritto alla pubblica udienza davanti alla Corte d’appello (Ringkonnatukohtus) sancito dall’articolo6 della Convenzione, fin tanto che i casi previsti dagli articoli 292 e 298 del Codice di procedura civile (pubblicato nel Riigi Teataja [Gazzetta ufficiale] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995,29, 358; 1996, 3, 57) possono essere giudicati mediante procedura scritta.

Conformemente all’articolo25, per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica e con riserva di reciprocità delle Alte Parti contraenti, l’Estonia riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande presentate al Segretario generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione, da parte della Repubblica d’Estonia, dei diritti riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli articoli 1–4 del Protocollo n. 4 e dagli articoli 1-5 del protocollo n. 711. Conformemente all’articolo 46, per un periodo di tre anni dopo il deposito degli strumenti di ratifica e con riserva di reciprocità delle Alte Parti contraenti, la Repubblica d’Estonia riconosce come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7.

Finlandia Conformemente all’articolo 57 della convenzione, il Governo della Finlandia fa la riserva seguente in merito al diritto a un’udienza pubblica, garantito dall’articolo 6 paragrafo 1 della convenzione: «Per ora, la Finlandia non può garantire il diritto a una procedura orale nei casi in cui le leggi finlandesi non enuncino un tale diritto. Questo disposto si applica: 1. alle procedure davanti alla corte suprema conformemente all’articolo20 del

capitolo 30 del Codice di procedura giudiziaria; alle procedure davanti ai

tribunali delle acque conformemente all’articolo14 del capitolo 16 della legge sulle acque; alle procedure davanti alle corti d’appello in merito all’esame delle istanze, delle cause penali e civili cui si applicano gli articoli 7 e 8 del capitolo 26 (661/1978) del Codice di procedura giudiziaria come anche all’esame delle cause penali in corso d’esame davanti a un tribunale regionale al momento dell’entrata in vigore della legge sulle procedure penali il 1° ottobre 1997 e a cui le disposizioni esistenti sono state applicate dal tribunale regionale; alle procedure davanti alla corte d’appello delle acque in merito all’esame delle cause penali e civili conformemente all’articolo23 del capitolo 15 della legge sulle acque se la decisione della giurisdizione delle acque è stata resa prima dell’entrata in vigore, il 1° maggio 1998, della legge che emenda il Codice di procedura giudiziaria; all’esame delle cause concernenti le istanze, appelli e domande di assistenza esecutiva conformemente all’articolo23 del capitolo 15 della legge sulle acque, se la decisione della corte d’appello delle acque è stata resa prima dell’entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa il 1° dicembre 1996;

2. alle procedure davanti ai tribunali amministrativi regionali e alla corte suprema amministrativa conformemente all’articolo16 della legge sui tribunali amministrativi regionali e all’articolo15 della legge sulla corte suprema amministrativa; La Repubblica di Finlandia ritira parimenti la riserva di cui al paragrafo 2 della riserva ad eccezione dell’esame di un ricorso o di un’offerta derivante da una decisione resa prima dell’entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa del 1° dicembre 1996 come anche l’esame di un appello concernente tale materia da parte di un’autorità d’appello superiore; 3. alle procedure davanti alla corte delle assicurazioni che delibera come giurisdizione di ultima istanza, conformemente all’articolo9 della legge sulla corte delle assicurazioni; 4. alle procedure davanti alla commissione d’appello in materia di assicurazione sociale, conformemente all’articolo8 del decreto sulla commissione d’appello in materia di assicurazione sociale.» Atteso che, in virtù degli emendamenti apportati alle disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello, né le disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello, né le disposizioni concernenti le procedure davanti alla corte suprema non sono più ostacolo allo svolgimento di una procedura orale davanti alla corte suprema, conformemente all’articolo6 paragrafo 1 della Convenzione, come inteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; atteso che le pertinenti disposizioni della legislazione finlandese sono state emendate per meglio adeguarle all’articolo6 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne le procedure davanti alla corte delle assicurazioni e alla commissione d’appello in materia d’assicurazione sociale, La Finlandia ritira la riserva di cui al paragrafo 1 sempre che concerna le procedure davanti alla corte suprema, ad eccezione dell’esame delle cause in cui la decisione di un tribunale regionale è stata resa prima dell’entrata in vigore, il 1° maggio 1998, degli emendamenti delle disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello. La Finlandia ritira parimenti le riserve di cui ai paragrafi 3 e 4, ad eccezione dell’esame delle cause pendenti all’entrata in vigore, il 1° aprile 1999, delle leggi che emendano la legge sulla corte delle assicurazioni e la legge

sull’assicurazione medica.

Francia Il Governo della Repubblica, depositando lo strumento di ratificazione, dichiara: Articoli5 e 6. Il Governo della Repubblica, giusta l’articolo 64 della Convenzione, formula una riserva sugli articoli5 e 6 della medesima, nel senso che detti articoli non debbano intralciare l’applicazione di quei disposti dell’articolo27 della legge n. 72-662 del 13 luglio 1972, istitutiva dello statuto militare, i quali concernono il regime disciplinare nell’esercito, nonché dei disposti dell’articolo 375 del Codice di giustizia militare.

Articolo 15 (§ 1). Il Governo della Repubblica, giusta l’articolo 64 della Convenzione, formula una riserva sul paragrafo 1 dell’articolo15, nel senso, da un canto,

che le circostanze elencate dall’articolo16 della Costituzione per l’attuazione della medesima, dall’articolo 1 della legge 3 aprile 1878 e dalla legge 9 agosto 1849 sullo stato d’assedio, dall’articolo 1 della legge n. 55–385 del 3 aprile 1955 sullo stato d’urgenza, circostanze che consentono l’applicazione dei disposti di questi testi, devono essere intese come rispondenti al tema dell’articolo15 della Convenzione e, d’altro canto, che per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo16 della Costituzione della Repubblica, la locuzione «dans la stricte mesure où la situation l’exige» non è limitativa del potere del presidente della Repubblica di prendere «les mesures exigées par les circonstances». Il Governo della Repubblica dichiara inoltre che la Convenzione si applicherà a tutto il territorio della Repubblica, tenendo conto, per i territori d’Oltremare, delle necessità locali richiamate dall’articolo 56. La Francia dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 22 settembre 1994, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande relative ai diritti riconosciuti nella Convenzione, negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo n. 712 (art.25 della Convenzione). La Francia dichiara parimenti riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 22 settembre 1994, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1–5 del Protocollo n. 7 (art. 46 della Convenzione).

Grecia Il Governo greco dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni ciascuno a decorrere dal 20 novembre 1994 e rispettivamente a decorrere dal 20 novembre 1997, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo (art.25 della Convenzione. Il Governo greco dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere dal 24 giugno 1994 e rispettivamente a decorrere dal 24 giugno 1997, con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e Irlanda Il Governo irlandese conferma e ratifica, con la presente, la convenzione e si obbliga ad attuarne i disposti, con la riserva che esso non interpreta l’articolo6 paragrafo 3c) della medesima come postulante un’assistenza giuridica gratuita più ampia di quella ora esistente in Irlanda.

Islanda Il Presidente d’Islanda ha preso atto delle disposizioni relative all’articolo 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, delle disposizioni dell’articolo6 secondo paragrafo del Protocollo n. 4 firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e delle disposizioni dell’articolo7 secondo paragrafo del Protocollo n. 713 firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984; dichiara che l’Islanda riconosce come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti Convenzione e dei Protocolli n. 4 e 7. La presente Dichiarazione è valida per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 settembre 1994 sempre che una nuova Dichiarazione non disponga altrimenti.

Italia L’Italia dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1997: Convenzione) di essere adita con istanze concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione e nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963; 2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963.

Lettonia Conformemente all’articolo25 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia riconosce per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Repubblica di Lettonia dei diritti riconosciuti nella Convenzione, negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-

del Protocollo n. 714. Conformemente all’articolo 46 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia riconosce per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica, con riserva di reciprocità da parte delle Alte Parti Contraenti, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo

n. 7.

Liechtenstein

Articolo 6 . – Il Principato del Liechtenstein, conformemente all’articolo 64 della

Convenzione, formula la riserva che il principio secondo cui le udienze e le sentenze debbono essere pubbliche, contenuto nell’articolo6 paragrafo 1 della Convenzione, verrà applicato soltanto nei limiti derivanti dai principi attualmente enunciati nelle leggi liechtensteinesi seguenti: Legge del 10 dicembre 1912 sulla procedura civile, LGB 1. 1912 no. 9/1; Legge del 10 dicembre 1912 sull’esercizio della giurisdizione e la competenza dei tribunali nelle cause civili, LGB 1. no. 9/2; Codice di procedura penale del 18 ottobre 1988, LGB 1. 1988 n. 62; Legge del 21 aprile 1922 sulla giurisdizione volontaria, LGB 1. 1922 no.19; Legge del 21 aprile 1922 sulla giustizia amministrativa nazionale, LGB 1. 1922 no.24; Legge del 5 novembre 1925 sulla Alta Corte, LGB 1. 1925 no.8; Legge del 30 gennaio 1961 sulle imposte nazionali e comunali, LGB 1. 1961 no.7; Legge del 13 novembre 1974 sull’acquisizione di beni fondiari, LGB 1. 1975 no.5. Le disposizioni legali della procedura penale in materia di delinquenza giovanile contenute: – nella legge sulla procedura penale in materia di delinquenza giovanile del 20 maggio 1987, LGB 1. 1988 n. 39. Il Principato del Liechtenstein, conformemente all’articolo 57 della Convenzione, formula la riserva che il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall’articolo

della Convenzione, verrà applicato, per quanto riguarda gli stranieri, in conformità dei principi attualmente enunciati nelle disposizioni dell’ordinanza del 9 settembre 1980 (LGB 1. 1980 no. 66). Articoli25 e 46 Il Principato del Liechtenstein dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni ciascuno a decorrere dall’8 settembre 1994, rispettivamente a decorrere dall’8 settembre 1997: Convenzione; 2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) per quanto concerne l’interpretazione e Lituania Le disposizioni dell’articolo5 paragrafo 3 della Convenzione non pregiudicano l’applicazione dello Statuto Disciplinare (Decreto n. 811 del 28 ottobre 1992) adottato dal Governo della Repubblica di Lituania secondo cui l’arresto per punizione disciplinare può essere inflitto ai soldati, ai sottufficiali e agli ufficiali delle Forze di Difesa Nazionale. Dichiarazioni

Articolo 25 : La Repubblica di Lituania dichiara riconoscere per un periodo di tre

anni la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con qualsiasi domanda presentata da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati.

Articolo 46 : La Repubblica di Lituania dichiara riconoscere, per un periodo di tre

anni, come obbligatoria di pieno diritto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione. Le dichiarazioni della Repubblica di Lituania riguardo agli articoli25 e 46 della Convenzione si applicano parimenti ai Protocolli n. 4 e n. 715. La Lituania rinnova per il periodo dal 20 giugno 1998 sino all’entrata in vigore del Protocollo n. 1116 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, il riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo (art.25 della Convenzione, nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e nel Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984; 2. della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, del Protocollo n. 4 (art.6 par. 2) del 16 settembre 1963 e del Protocollo n. 7 (art. 7 par. 2) del 22 novembre 1984.

Lussemburgo Il Lussemburgo dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 1996: Convenzione, nel Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e nel Protocollo n. 717 del 22 novembre 1984;

2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984.

Macedonia Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, la Repubblica di Macedonia formula la seguente riserva per quanto concerne il diritto garantito dall’articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione: In virtù dell’articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Macedonia il diritto dei genitori di garantire l’educazione e l’insegnamento conformemente alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, non può essere attuato, nella Repubblica di Macedonia, attraverso l’insegnamento primario privato. L’articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Macedonia recita: «I cittadini hanno il diritto di organizzare, alle condizioni sancite dalla legge, un insegnamento privato a tutti i livelli ad eccezione dell’insegnamento primario». La Repubblica di Macedonia dichiara riconoscere, tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del Protocollo n. 1118 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo (art.25 della Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo 719 nei casi in cui la violazione dei diritti riconosciuti in questi strumenti si fosse verificata dopo la loro entrata in vigore nei confronti della Repubblica di Macedonia. La Repubblica di Macedonia dichiara riconoscere, tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, come obbligatoria di pieno diritto senza convenzione speciale nei confronti di ogni altra Parte contraente che accetta lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo conformemente all’articolo 46 della Convenzione, su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n.

7 nei casi in cui la violazione dei diritti riconosciuti in questi strumenti si fosse verificata dopo la loro entrata in vigore nei confronti della Repubblica di Macedonia.

Malta Lo strumento di ratificazione contiene le seguenti dichiarazioni: 1. Il Governo di Malta dichiara di interpretare il paragrafo 2 dell’articolo6 della Convenzione nel senso che esso non impedisce che una legge particolare imponga, a chiunque sia accusato in virtù della medesima, l’onere di provare singoli fatti. 2. Il Governo di Malta, visto l’articolo 64 della Convenzione e desiderando evitare ogni dubbio nell’applicazione del suo articolo 10, dichiara che la Costituzione di Malta consente d’imporre ai funzionari pubblici, per quanto attiene alla libertà d’espressione, i limiti ragionevolmente ammissibili in una società democratica. Il Codice di comportamento dei funzionari pubblici maltesi vieta di partecipare attivamente a discussioni politiche o ad altre attività politiche durante le ore di lavoro o in locali ufficiali. 3. Il Governo di Malta, visto l’articolo 64 della Convenzione, dichiara che il principio di legittima difesa, riconosciuto nel paragrafo 2a) dell’articolo 2 della Convenzione, si applicherà pure, in Malta, alla difesa dei beni, nella misura richiesta dai paragrafi a) e b) dell’articolo 238 del Codice penale maltese, il cui testo è riprodotto qui di seguito con quello dell’articolo precedente: «237. Non v’è infrazione se l’omicidio o le lesioni sono ordinati o permessi dalla legge o dalla legittima autorità, oppure sono dettati dalla necessità attuale di legittima difesa di se stessi o di altri. 238. Vi è necessità attuale di legittima difesa:

  1. se l’omicidio è commesso o le lesioni inferte respingendo nottetempo la scalata o l’effrazione di cinte, mura o porta di una casa o d’un appartamento abitati, oppure di dipendenze con essi direttamente o indirettamente comunicanti;

  2. se il fatto avviene nel difendersi da chiunque stia con violenza commettendo o tentando di commettere furto o saccheggio;

  3. se il fatto è imposto dall’impellenza di difendere il pudore proprio o altrui.»

4. Il Governo di Malta, visto l’articolo 64 della Convenzione, dichiara di accettare il principio, espresso nella seconda frase dell’articolo 2 del protocollo, solo in quanto compatibile con la necessità d’impartire un’istruzione e formazione efficace e di evitare esagerate spese pubbliche, tenuto conto della circostanza che la popolazione maltese è, in grande maggioranza, di religione cattolica romana. Il Governo della Repubblica di Malta dichiara riconoscere, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° maggio 1997: Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda essere vittima di una violazione ad opera di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione; 2. come obbligatoria di pieno diritto e con riserva di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) concernente l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione.

Moldavia 1. La Repubblica di Moldavia dichiara di non poter garantire il rispetto delle disposizioni della Convenzione per le omissioni e gli atti commessi dagli organi della Repubblica autoproclamata transnistriana sul territorio controllato effettivamente dai propri organi fino a soluzione definitiva del conflitto nella regione. 2. Conformemente all’articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all’articolo4 volta ad evitare la possibilità dell’applicazione della sanzione penale sotto forma di lavoro obbligatorio senza privazione della libertà, come previsto nell’articolo27 del Codice penale, come anche della pena amministrativa sotto forma di lavoro forzato in virtù dell’articolo30 del Codice delle contravvenzioni amministrative. La riserva è valida per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Repubblica di Moldavia. 3. Conformemente all’articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all’articolo5 paragrafo 3 volta a prolungare il mandato d’arresto ad opera del procuratore come previsto dall’articolo25 della Costituzione della Repubblica di Moldavia, dall’articolo 78 del Codice di procedura penale e dall’articolo

della Legge sulla Prokuratura della Repubblica di Moldavia n. 902-XII del 29 gennaio 1992. La riserva sarà valida per sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione per la Repubblica di Moldavia. 4. Conformemente all’articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all’articolo5 volta a mantenere la possibilità di applicazione delle punizioni disciplinari ai militari sotto forma di arresto da parte dei comandanti superiori come previsto negli articoli 46, 51-55, 57-61 e 63-66 del regolamento disciplinare delle Forze Armate, adottato dalla Legge n. 776-XIII del 13 marzo 1996. 5. Secondo la Repubblica di Moldavia le disposizioni di cui al secondo periodo dell’articolo 2 del primo Protocollo addizionale non impone allo Stato obblighi finanziari supplementari nei confronti degli istituti scolastici d’orientamento filosofico o religioso diversi da quelli previsti dalla legislazione interna. 6. Conformemente agli articoli25 e 46 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia riconosce il diritto di ricorso individuale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo, di pieno diritto e senza convenzione speciale, con riserva di reciprocità delle Alte Parti Contraenti su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei Protocolli n. 4 e n. 720 nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da questi strumenti è commessa dopo la loro entrata in vigore per la Repubblica di Moldavia.

Norvegia La Norvegia dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 1997:

Convenzione, negli articoli 1–4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo

n. 721; 2. la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione, degli articoli 1–4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1–5 del Protocollo n. 7.

Portogallo Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, il governo della Repubblica portoghese formula le seguenti riserve: I. L’articolo5 della Convenzione non verrà applicato se non nei limiti degli articoli

e 28 del Regolamento di disciplina militare che prevedono gli arresti per i militari. Gli articoli27 e 28 del Regolamento di disciplina militare stipulano rispettivamente:

Articolo 27

1. Gli arresti consistono nella reclusione dell’autore dell’infrazione in locali destinati a tal fine, in un luogo adeguato, caserma o stabilimento militare, se a bordo d’una nave in un locale appropriato e ove mancasse, in un luogo determinato dall’autorità competente. 2. Durante la pena, i militari potranno eseguire, tra la diana e il tramonto, servizi loro prescritti.

Articolo 28

Gli arresti di rigore consistono nella reclusione dell’autore dell’infrazione in locali all’uopo destinati. II L’articolo7 della Convenzione non verrà applicato se non nei limiti dell’articolo 309 della Costituzione della Repubblica portoghese che prevede l’incolpazione e il giudizio degli agenti e dei responsabili della polizia di Stato (PIDEDGS). L’articolo 309 della Costituzione stipula:

Articolo 309

1. Restano in vigore la legge 8/75 del 25 luglio e i suoi emendamenti introdotti dalla legge 16/75 del 23 dicembre e da quella 18/75 del 28 dicembre (1975). 2. Una legge potrà precisare gli estremi penali degli atti di cui nel paragrafo 2 dell’articolo 2, nell’articolo 3, nel capoverso b) dell’articolo4 e nell’articolo5 dello strumento menzionato nel precedente paragrafo. 3. Una legge potrà precisare le circostanze attenuanti eccezionali previste dall’articolo7 del testo precitato. (La legge 8/75 determina le pene da applicare ai responsabili, ai funzionari e ai collaboratori dell’ex Direzione Generale di Sicurezza [detta allora Polizia Internazionale e di Difesa dello Stato] disciolta dopo il 25 aprile 1974, e stabilisce che la competenza per il giudizio appartiene a un tribunale militare.) Il Portogallo dichiara di riconoscere per un periodo triennale a decorrere dal 9 novembre 1978, Convenzione) d’essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione; e diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) concernente l’interpretazione e Successivamente, la presente dichiarazione verrà tacitamente rinnovata per nuovi periodi biennali qualora l’intento di disdirla non fosse notificato prima della scadenza del periodo in corso.

Repubblica ceca La Repubblica ceca ha precisato che la riserva formulata agli articoli5 e 6 dalla Repubblica federativa ceca e slovacca è tuttora valida. La riserva ha il seguente tenore: Conformemente all’articolo 57 della Convenzione, la Repubblica federativa ceca e slovacca formula una riserva agli articoli5 e 6 nel senso che detti articoli non impediscono di infliggere misure penitenziarie disciplinari, conformemente all’articolo

della Legge n. 76/1959 (Raccolta delle leggi) relativa a taluni obblighi di servizio militari.

Articolo 17 Pene disciplinari

1. Le pene disciplinari sono: biasimo, pene di semplice polizia, pene privative della libertà, pene di degradazione di un graduato e dei sottufficiali. 2. Le pene disciplinari privative della libertà sono: arresto dopo il servizio, arresto e arresto domiciliare.

Il termine massimo di una pena disciplinare privativa della libertà è fissato a 21 giorni».

Romania L’articolo5 della Convenzione non impedirà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 del Decreto n. 976 del 23 ottobre 1968 che regola il sistema disciplinare militare sempre che la durata massima di una pena disciplinare privativa della libertà non superi i termini previsti dalla legislazione in vigore. L’articolo 1 del Decreto n. 976/1968 del 23 ottobre 1968 prevede: «Ai militari che vengono meno alla disciplina militare i comandanti e i capi possono applicare la pena disciplinare di arresto fino a15 giorni prevista dal regolamento militare». Conformemente all’articolo25 la Romania riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Romania dei diritti riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo come anche nel Protocollo n. 4 relativo a taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano nella Convenzione e nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963) e nel Protocollo n. 722 (Strasburgo, 22 novembre 1984), su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo la loro entrata in vigore per la Romania. Conformemente all’articolo 46 della Convenzione, la Romania riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto concerne i diritti riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel Protocollo n. 4 relativo a taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano nella Convenzione e nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963) e nel Protocollo n. 7 (Strasburgo, 22 novembre 1984), su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo la loro entrata in vigore per la Romania.

Russia Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, la Federazione Russa dichiara che le disposizioni dell’articolo5 paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni seguenti della legislazione della Federazione Russa:

  • l’applicazione temporanea, sancita dal Titolo 2 punto6 paragrafo 2 della Costituzione della Federazione Russa del 1993, della procedura d’arresto, di fermo e di detenzione delle persone sospette di aver commesso un’infrazione penale, stabilita dall’articolo11 paragrafo 1, dall’articolo 89 paragrafo 1, dagli articoli 90’, 92, 96, 96(1), 96(2), 97, 101 e 122 del Codice di procedura penale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica di Russia del 27 ottobre 1960, come emendata e completata ulteriormente;

  • gli articoli 51-53 e 62 del Regolamento disciplinare delle Forze Armate della Federazione Russa, approvato con decreto n. 2140 del Presidente della Federazione Russa del 14 dicembre 1993 - basati sull’articolo26 paragrafo 2 della legge della Federazione Russa «Sullo statuto dei militari» del 22 gennaio 1993 - che stabilisce gli arresti in locali di polizia quale sanzione disciplinare applicata al di fuori della procedura giudiziaria a militari - soldati, marinai, sergenti, aiutanti e maestri chiamati o ingaggiati, ufficiali. La durata di validità di questa riserva è limitata al periodo necessario per apportare modifiche alla legislazione della Federazione Russa volte ad eliminare totalmente le incompatibilità delle disposizioni qui innanzi con le disposizioni della Convenzione. Conformemente all’articolo25 la Federazione Russa riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Federazione Russa dei diritti riconosciuti nella Convenzione come anche nel Protocollo addizionale e nei Proto- colli n. 223, 3, 4, 5, 724, 825, 926, 10 e 1127 nei casi in cui la violazione addotta si sia verificata dopo l’entrata in vigore di questi strumenti per la Federazione Russa. Conformemente all’articolo 46 della Convenzione, la Federazione Russa riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei relativi Protocollo nei casi in cui un’eventuale violazione di questi strumenti ad opera della Federazione Russa, e nei casi in cui la violazione addotta si sia verificata dopo la loro entrata in vigore per la Federazione Russa.

San Marino Il Governo della Repubblica di San Marino, confermando il proprio impegno a non prevedere né ad autorizzare nessun tipo di deroga agli impegni assunti, sottolinea nondimeno che il fatto di essere uno Stato di dimensioni territoriali limitate impone particolare attenzione per quanto concerne le questioni di dimora, di lavoro e di provvedimenti sociali per gli stranieri, anche se non sono protetti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai relativi Protocolli. Riguardo alle disposizioni dell’articolo11 della Convenzione, in materia di diritto di costituire sindacati, il Governo della Repubblica di San Marino dichiara che a San Marino esistono e vi operano due sindacati, che gli articoli 2 e 4 della legge n. 7 del 17 febbraio 1961 sulla tutela del lavoro e dei lavoratori stabiliscono che le associazioni o le unioni sindacali devono essere registrate presso un tribunale e che tale registrazione viene effettuata sempreché l’associazione comprenda almeno sei categorie di lavoratori e un minimo di 500 iscritti. La Repubblica di San Marino dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni ciascuno a decorrere dal 22 marzo 1995 e dal 22 marzo 1998: Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 728; diritti dell’uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7.

Slovenia La Repubblica di Slovenia dichiara riconoscere per un periodo indeterminato conformemente all’articolo25 della Convenzione, all’articolo6 del Protocollo n. 4 e all’articolo7 del Protocollo n. 729, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande presentate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei confronti della Repubblica di Slovenia. La Repubblica di Slovenia dichiara riconoscere per un periodo indeterminato conformemente all’articolo25 della Convenzione, all’articolo6 del Protocollo n. 4 e all’articolo7 del Protocollo n. 7, come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale e con riserva di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei Protocolli e relative a eventi posteriori all’entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei confronti della Repubblica di Slovenia.

Slovacchia La stessa riserva della Repubblica ceca.

Spagna I. Riserve Conformemente all’articolo 64 della Convenzione, la Spagna formula delle riserve circa l’applicazione dei seguenti disposti: 1. gli articoli5 e 6, nella misura in cui risultassero incompatibili con i disposti concernenti il regime disciplinare delle Forze armate, figuranti nel Titolo XV del 2° Trattato e nel Titolo XXIV del 3° Trattato del Codice di giustizia militare. Breve esposto dei testi citati: il Codice di giustizia militare prevede che in caso di colpa lieve, il superiore gerarchico rispettivo può infliggere direttamente delle sanzioni dopo aver chiarito i fatti. La sanzione di colpe gravi resta sottoposta a un’istruzione di carattere giudiziario nel corso della quale l’accusato dovrà necessariamente essere udito. Dette sanzioni e il potere di irrogarle sono definiti per legge. In ogni caso, chiunque è oggetto di sanzione può ricorrere presso il superiore immediato e d’istanza in istanza sino al capo dello Stato. Depositando lo strumento di ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il 29 settembre 1979, la Spagna aveva formulato una riserva agli articoli

e 6 nella misura in cui risultassero incompatibili con le disposizioni del Codice di giustizia militare – Capitolo XV del Titolo II e Capitolo XXIV del Titolo III – sul regime disciplinare delle Forze armate. Mi pregio informarvi, affinché lo comunichiate alle Parti della Convenzione, che dette disposizioni sono state sostituite dalla Legge organica 12/1985 del 27 novembre – Capitolo II del Titolo III e Capitoli II, III e IV del Titolo IV – sul regime disciplinare delle Forze armate che entrerà in vigore il 1° giugno 1986. La nuova legislazione modifica la precedente, riduce la durata delle sanzioni privative della libertà applicabili senza intervento giudiziario e accresce le garanzie delle persone durante l’istruttoria. La Spagna conferma nondimeno la riserva agli articoli5 e 6 nella misura in cui risultassero incompatibili con le disposizioni della Legge organica 12/1985 del 27 novembre – Capitolo II del Titolo III e Capitoli II, III e IV del Titolo IV – sul regime disciplinare delle Forze armate che entrerà in vigore il 1° giugno 1986. 2. L’articolo11, nella misura in cui risultasse incompatibile con gli articoli28 e 127 della Costituzione spagnola. Breve esposto dei disposti citati: l’articolo28 della Costituzione, sancente la libertà di sindacato, prevede tuttavia che la legge può limitare l’esercizio di questo diritto o derogarvi per quanto concerne le Forze o i Corpi armati o gli altri corpi sottoposti a disciplina militare e regola i particolari del suo esercizio per quanto attiene ai funzionari pubblici. L’articolo 127 paragrafo 1 stipula che i giudici, i magistrati e i procuratori in servizio attivo non possono appartenere né a partiti politici né a sindacati e prevede che la legge stabilisce il sistema e le modalità delle loro associazioni professionali. II. Dichiarazioni interpretative La Spagna dichiara di interpretare: 1. Il disposto dell’ultima frase del paragrafo 1 dell’articolo10 come compatibile con il regime organizzativo della radiotelevisione spagnola. 2. I disposti degli articoli15 e 17 nel senso che permettono d’adottare le misure previste negli articoli 55 e 116 della Costituzione spagnola.

Svezia La Svezia riconosce per una durata illimitata la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo conformemente all’articolo25 e per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 13 maggio 1996, con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, del Protocollo n. 4 firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e del Protocollo n. 730 firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

Svizzera ... 31 Conformemente all’articolo25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e conformemente all’articolo7 del Protocollo n. 732, il Consiglio federale svizzero dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere dal 28 novembre 1995, la competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo di essere adita con domande presentate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione, ad opera della Svizzera, dei diritti riconosciuti nella Convenzione e negli articoli 1-5 del detto Protocollo.

Ucraina Le disposizioni dell’articolo5 paragrafo 1 della Convenzione si applicano sempre che non siano in contrasto con il paragrafo13 del Capitolo XV sulle Disposizioni Transitorie della Costituzione dell’Ucraina e con gli articoli 106 e 157 del Codice di procedura penale dell’Ucraina concernente l’arresto di una persona e il mandato di fermo di polizia rilasciato dal procuratore. Queste riserve sono valide sino alla modifica del Codice di procedura penale dell’Ucraina o sino all’adozione del nuovo Codice di procedura penale ma non oltre il 28 luglio 2001. Le disposizioni dell’articolo5 paragrafo 3 della Convenzione si applicano sempre che non siano in contrasto con i paragrafi 50, 51, 52 e 53 dello Statuto disciplinare interinale delle Forze Militari dell’Ucraina approvato dal Presidente ucraino il 7 ottobre 1993 con Decreto n. 431 relativo all’arresto ai fini di una sanzione disciplinare. L’Ucraina riconosce pienamente sul proprio territorio la validità dell’articolo6 paragrafo 3d della Convenzione per quanto concerne il diritto dell’accusato di ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni (art. 263 e 303 del Codice di procedura penale ucraino) e trattandosi dei diritti dell’indiziato e dell’imputato nel corso dell’istruttoria, di presentare istanze ai fini della convocazione e dell’interrogazione dei testimoni e ai fini del confronto tra testimoni in virtù degli articoli 43, 431 e 142 del Codice menzionato. Le disposizioni dell’articolo8 della Convenzione si applicano nella misura in cui non contrastano con il paragrafo13 del Capitolo XV sulle Disposizioni transitorie della Costituzione dell’Ucraina concernente gli arresti o le perquisizioni a domicilio decise dal procuratore. Queste riserve sono valide sino alla modifica del Codice di procedura penale dell’Ucraina o sino all’adozione del nuovo Codice di procedura penale ma non oltre il 28 luglio 2001.

Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF 8 mar. 2000 (RU 2002 1142)