0.453
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973 Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19742 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975 (Stato 28 agosto 2001)
Gli Stati contraenti Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche; Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche; Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale; Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo; Hanno convenuto quanto segue:
Art. I Definizioni
Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:
«Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
«Esemplare»:
ogni individuo animale o vegetale vivo o morto; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;
RU 1975 1136; FF 1973 II 917
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
(RU 1975 1134) iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
«Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;
«Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
«Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
«Autorità scientifica»: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
«Organo di gestione»: un’autorità amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
«Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.
Art. II Principi fondamentali
1. L’Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali. 2. L’Allegato II comprende:
tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
alcune specie necessariamente oggetto d’una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II in applicazione del capoverso a).
3. L’Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I
1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato I deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione3 per tale esemplare.
3. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’importazione e sia di una licenza d’esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d’importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha espresso l’avviso che gli obiettivi dell’importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
un organo di gestione dello Stato d’importazione ha la prova che l’esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d’un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione per ogni esemplare vivo. 5. L’introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.
Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II
1. Ogni commercio d’esemplari di una specie iscritta all’Allegato II deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
3. Per ogni Parte un’autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d’esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un’autorità scientifica constata che l’esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell’intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all’iscrizione di tale specie all’Allegato I, essa informa l’organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d’esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie. 4. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta nell’Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d’esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
6. L’introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
un organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l’avviso dell’autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all’occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all’anno.
Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III
1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato III deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all’Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l’importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all’Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d’origine, e di una licenza d’esportazione nel caso d’una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all’Allegato III. 4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l’esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d’importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l’esemplare in questione.
Art. VI Licenze e certificati
1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo. 2. Una licenza d’esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all’Allegato IV; sarà valido per l’esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio. 3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell’organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall’organo di gestione. 4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all’originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti. 5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d’esemplari. 6. All’occorrenza, un organo di gestione dello Stato d’importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d’esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d’importazione corrispondente presentata al momento dell’importazione di detto esemplare. 7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l’identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l’identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.
Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio
1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale. 2. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione o di riesportazione ha la prova che l’esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.
3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all’uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:
trattandosi di esemplari d’una specie iscritta all’Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
trattandosi di esemplari di una specie iscritta all’Allegato II,
se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell’ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto; ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d’esportazione;
a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro. 4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all’Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all’Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all’Allegato II. 5. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall’organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V. 6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d’altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione. 7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d’uno zoo, d’un circo, d’un serraglio, d’una esposizione d’animali o di piante itineranti a condizione che:
l’esportatore o l’importatore dichiari le caratteristiche complete di questi esemplari all’organo di gestione,
questi esemplari rientrino in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
l’organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
Art. VIII Misure specifiche
1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:
sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d’esportazione.
2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d’uscita e d’entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro. 4. In caso di confisca d’un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo
del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:
l’esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
l’organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d’esportazione, gli rinvia l’esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
l’organo di gestione può chiedere l’avviso di un’autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.
5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati. 6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:
nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all’occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.
7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull’applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:
un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l’applicazione della presente Convenzione.
8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.
Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche
1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:
uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
una o più autorità scientifiche.
2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l’indirizzo dell’organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria. 3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti. 4. L’organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell’organo di gestione di una Parte, comunicare loro l’impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autentificare le proprie licenze e i propri certificati.
Art. X Commercio con gli Stati non contraenti
Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d’importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.
Art. XI Conferenza delle Parti
1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.
3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d’insieme dell’applicazione della presente Convenzione e possono:
4 prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all’Articolo XV;
esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
all’occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell’applicazione della presente Convenzione.
4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo. 5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione. 6. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l’Agenzia internazionale dell’Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto. 7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:
organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.
Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.
Art. XII Segreteria
1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso
Nuovo testo giusta l’emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall’AF l’11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.
d’organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche. 2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:
organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all’applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d’identificazione di detti esemplari;
studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d’informazione giudicato necessario per assicurare l’applicazione della presente Convenzione;
attirare l’attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della
pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l’identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
stendere i rapporti annui all’intenzione delle Parti sui propri lavori e sull’applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d’informazioni di natura scientifica o tecnica;
adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.
Art. XIII Misure internazionali
1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all’Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l’organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate. 2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all’occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte. 3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.
Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:
misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l’igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un’unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l’abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona. 4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d’un altro trattato, o d’un altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all’Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all’Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale. 5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l’esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione. 6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N.
2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.
Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II
1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d’emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all’emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento.
Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell’intervallo delle sessioni della Conferenza:
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame nell’intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d’ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d’emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.
La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d’emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l’emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d’emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d’emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d’emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
La Segreteria notifica alle Parti l’esito dello scrutinio.
La proposta d’emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all’emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.
Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato
1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest’ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d’una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo3 dell’Articolo II. L’Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell’Articolo I. 2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell’Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione. 3. Una Parte che abbia iscritto una specie all’Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione. 4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segretaria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all’Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.
Art. XVII Emendamenti alla Convenzione
1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento non si tiene conto delle astensioni. 2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti
giorni almeno prima della sessione della Conferenza. 3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d’approvazione dell’emendamento presso il governo depositario. In seguito l’emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d’approvazione dell’emendamento.
Art. XVIII Composizione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio. 2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d’Arbitrato dell’Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
Art. XIX Firma
La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.
Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione
La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.
Art. XXI Adesione
La presente Convenzione sarà aperta all’adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il governo depositario.
Art. XXII Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario. 2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
Art. XXIII Riserve
1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI. 2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:
ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all’Allegato III.
3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.
Art. XXIV Denuncia
Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.
Art. XXV Depositario
1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione. 2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia. 3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.
(Seguono le firme) Allegati I e II5 Spiegazioni 1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
con il nome della specie; oppure
con l’insieme delle specie d’un grado tassonomico superiore o d’una parte designata del detto grado.
2. L’abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore. 3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione. 4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
«spp.» serve per designare una sottospecie;
«var.(s).» serve per designare una varietà o delle (varietà); e
«fa.» serve per designare una forma.
5. L’abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte. 6. Un asterisco (*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato II. 7. Due asterischi (**) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato I. 8. Il segno (–) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che le popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie, della detta specie o del detto grado, sono escluse dal pertinente Allegato, come segue: –101 Popolazione della Groenlandia occidentale –102 Popolazioni del Bhutan, dell’India, del Nepal e del Pakistan –103 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe –104 Non è più applicabile –105 Popolazione del Tayassu tajacu degli Stati Uniti e del Messico
Nuovo testo giusta la lett. A della modificazione entrata in vigore il 19 lug. 2000 (RU 2001 1978).
–106 Argentina: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja e San Juan Bolivia: le popolazioni delle aree di conservazione di Mauri- Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas Cile: una parte della popolazione della provincia di Parinacota (regione di Tarapacá) Perù: l’insieme della popolazione –107 Popolazioni dell’Afghanistan, del Bhutan, dell’India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan –108 Cathartidae –109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri –110 Popolazione dell’Argentina –111 Popolazione dell’Equador, con riserva di quota di esportazione annuale zero finché una quota annua di esportazione sia approvata dalla Segreteria CITES e dal Gruppo SSC/UICN di specialisti dei coccodrilli –112 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, dell’Etiopia, del Kenya, del Madagascar, del Malawi, del Mozambico, dell’Uganda, della Repubblica unita di Tanzania, della Zambia e dello Zimbabwe (con una quota annuale massima di 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, in più degli esemplari selvatici allevati nei ranch) Oltre agli esemplari allevati nei ranch, la Repubblica unita di Tanzania autorizza l’esportazione massima di 1100 esemplari selvatici (di cui 100 trofei di caccia) nel 1998, 1999 e 2000 –113 Popolazioni dell’Australia, dell’Indonesia e della Papuasia-Nuova-Guinea –114 Popolazioni del Cile e dell’Argentina –115 Tutte le specie non succulente –116 Aloe vera; chiamata anche Aloe barbadensis. 9.
Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che soltanto le popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, sono incluse nel pertinente Allegato, come segue: +201 Popolazioni del Bhutan, dell’India, del Nepal e del Pakistan +202 Popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia +203 Popolazioni del Camerun e della Nigeria +204 Popolazioni del Bangladesh, dell’India e della Thailandia +205 Popolazione asiatica +206 Popolazione dell’India +207 Popolazione dell’America settentrionale e centrale +208 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe +209 Popolazione dell’Argentina +210 Popolazione del Sudafrica +211 Argentina: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja e San Juan Bolivia: le popolazioni delle aree di conservazione di Mauri- Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas Cile: una parte della popolazione della provincia di Parinacota (regione di Tarapacá) Perù: l’insieme della popolazione +212 Popolazione dell’Afghanistan, del Bhutan, dell’India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan +213 Popolazione del Messico +214 Popolazioni dell’Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, del Malì, del Marocco, della Mauritania, del Niger, della Nigeria, della Repubblica centroafricana, del Senegal, del Sudan e del Ciad +215 Popolazione delle Seicelle +216 Popolazione dell’Europa, eccettuati i territori che costituivano in precedenza l’Unione Sovietica +217 Popolazioni del Cile e dell’Argentina +218 Popolazione della Federazione Russa +219 Popolazioni dell’America del Nord e del Sudamerica. 10.
Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che la denominazione della detta specie o del detto grado deve essere interpretato come segue: =301 Chiamato anche Spilocuscus maculatus =302 Comprende la famiglia Tupaiidae =303 Chiamato anche Callithrix =304 Chiamato anche Callithrix =305 Comprende il sinonimo generico Leontideus =306 Comprende il sinonimo Saguinus geoffroyi =307 Comprende il sinonimo Alouatta pigra e Alouatta coibensis =308 Comprende il sinonimo Cercopithecus roloway =309 Comprende il sinonimo generico Mandrillus =310 Comprende il sinonimo Colobus badius kirkii; chiamato anche Procolo- bus pennantii kirkii =311 Comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus; chiamato anche Procolobus badius rufomitratus =312 Comprende il sinonimo generico Simias =313 Chiamato anche Semnopithecus entellus =314 Chiamato anche Trachypithecus geei e Semnopithecus geei =315 Chiamato anche Trachypithecus pileatus e Semnopithecus pileatus =316 Comprende il sinonimo generico Rhinopithecus =317 Comprende i sinonimi Bradypus boliviensis e Bradypus griseus =318 Comprende il sinonimo Priodontes giganteus =319 Comprende il sinonimo Physeter catodon =320 Comprende il sinonimo Eschrichtius glaucus =321 Comprende il sinonimo generico Eubalaena =322 Comprende il sinonimo generico Pseudalopex =323 Comprende il sinonimo generico Pseudalopex; comprende il sinonimo Dusicyon fulvipes =324 Chiamato anche Cerdocyon thous =325 Comprende il sinonimo generico Fennecus =326 Chiamato anche Ursus thibetanus =327 Chiamato anche Aonyx microdon o Paraonyx microdon =328 Comprende il sinonimo generico Lontra =329 Comprende il sinonimo generico Lontra; comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lutra platensis =330 Comprende il sinonimo Eupleres major =331 Comprende le specie Eunymphicus cornutus cornutus e Eunymphicus cornutus uvaeensis =332 Comprende il sinonimo generico Prionailurus =333 Chiamato anche Lynx caracal; comprende il sinonimo generico Caracal =334 Comprende il sinonimo generico Puma =335 Comprende il sinonimo generico Oncifelis =336
Comprende il sinonimo generico Oreailurus =337 Comprende il sinonimo generico Pardofelis =338 Comprende il sinonimo generico Leopardus =339 Chiamato anche Lynx pardinus o Felis lynx pardina =340 Comprende il sinonimo generico Prionailurus =341 Comprende il sinonimo generico Catopuma =342 Comprende il sinonimo generico Herpailurus =343 Comprende il sinonimo generico Uncia =344 Chiamato anche Equus asinus =345 Comprende i sinonimi Equus kiang e Equus onager =346 Comprende il sinonimo Equus onager khur =347 Chiamato anche Equus caballus przewalskii =348 Chiamato anche Hexaprotodon liberiensis =349 Chiamato anche Dama mesopotamica =350 Comprende i sinonimi generici Axis e Hyelaphus =351 Comprende il sinonimo Bos frontalis =352 Comprende il sinonimo Bos grunniens =353 Comprende il sinonimo generico Novibos =354 Comprende il sinonimo generico Anoa =355 Chiamato anche Damaliscus pygargus pygargus =356 Comprende il sinonimo Oryx tao =357 Chiamato anche Naemorhedus sumatraensis =358 Comprende i sinonimi Naemorhedus baileyi e Naemorhedus caudatus =359 Comprende il sinonimo Ovis aries ophion =360 Tupinambis merinae era iscritto come Tupinambis teguizin fino al 1° agosto 2000 (Ripartizione: nord dell’Argentina, Uruguay, Paraguay, sud del Brasile).
Tupinambis teguizin era iscritto come Tupinambis nigropunctatus fino al 1° agosto 2000 (Ripartizione: Colombia, Venezuela, Guyana, bacino ammazzonico dell’Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile) =361 Chiamato anche Rupicapra pyrenaica ornata =362 Chiamato anche Pterocnemia pennata =363 Chiamato anche Sula abotti =364 Chiamato anche Ciconia ciconia boyciana =365 Comprende i sinonimiAnas nesiotis e Anas chlorotis =366 Chiamato anche Anas platyrhynchos laysanensis =367 Probabilmente un ibrido fra Anas platyrhynchos e Anas superciliosa =368 Chiamato anche Aquila heliaca adalberti =369 Chiamato anche Chondrohierax wilsoni =370 Chiamato anche Falco babylonicus e Falco peregrinus pelegrinoides =371 Chiamato anche Crax mitu mitu =372 Comprende in sinonimo generico Aburria =373 Comprende il sinonimo generico Aburria; chiamato anche Pipile pipile pipile =374 Precedentemente incluso nella specie Crossoptilon crossoptilon =375 Precedentemente incluso nella specie Polyplectron malacense =376 Comprende il sinonimo Rheinartia nigrescens =377 Chiamato anche Tricholimnas sylvestris =378 Chiamato anche Choriotis nigriceps =379 Chiamato anche Houbaropsis bengalensis =380 Chiamato anche Amazona dufresniana rhodocorytha =381 Spesso commercializzato con il nome inesatto d’Ara caninde =382 Chiamato anche Cyanoramphus novaezelandiae cookii =383 Chiamato anche Opopsitta diophtalma coxeni =384 Chiamato anche Geopsittacus occidentalis e Pezoporus occidentalis =385 Precedentemente incluso nella specie Psephotus chrysopterygius =386 Chiamato anche Psittacula krameri echo =387 Precedentemente incluso nel genere Gallirex; chiamato anche Tauraco porphyreolophus =388 Chiamato anche Otus gurneyi =389 Chiamato anche Ninox novaeseelandiae royana =390 Precedentemente incluso nel genere Glaucis =391 Comprende il sinonimo generico Ptilolaemus =392 Precedentemente incluso nel genere Rhinoplax =393 Chiamato anche Pitta brachyura nympha =394 Chiamato anche Musicapa ruecki o Niltava ruecki =395 Chiamato anche Dasyornis brachypterus longirostris =396 Chiamato anche Meliphaga cassidix =397 Comprende il sinonimo generico Xanthopsar =398 Precedentemente incluso nel genere Spinus =399
Anche menzionato nel genere Damonia =400 Precedentemente incluso come Kachuga tecta tecta =401 Comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda (parzialmente) =402 Chiamato anche Geochelone nigra; menzionato anche nel genere Testudo =403 Menzionato anche nel genere Testudo =404 Menzionato anche nel genere Aspideretes; Trionyx ater, chiamato anche Apalone ater =405 Precedentemente incluso nel genere Podocnemis spp. =406 Comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae =407 Chiamato anche Crocodylus mindorensis =408 Menzionato anche nel genere Nactus =409 Comprende il sinonimo generico Rhoptropella =410 Precedentemente incluso in Chamaeleo spp. =411 Comprende i sinonimi generici Calumma e Furcifer =412 Comprende le famiglie Loxocemidae, Pythonidae, Bolyeriidae e Tropidophiidae quali sottofamiglie =413 Chiamato anche Constrictor constrictor occidentalis =414 Comprende il sinonimo Python molurus pimbura =415 Comprende il sinonimo Sanzinia manditra =416 Comprende il sinonimo Pseudoboa cloelia =417 Chiamato anche Hydrodynastes gigas =418 Comprende i sinonimi Naja atra, Naja oxiana, Naja philippensis, Naja sputatrix e Naja sumatrana =419 Comprende il sinonimo generico Megalobatrachus =420 Comprende i sinonimi generici Altiphrynoides, Nimbaphrynoides e Spinophrynoides =421 Comprende i sinonimi generici Allobates, Epiopedobates, Minyobates e Phobobates =422 Chiamato anche Euphlyctis hexadactylus =423 Chiamato anche Holpobatrachus tigerinus =424 Sensu D’Abrera =425 Comprende i sinonimi Pandinus africanus e Heterometrus roeseli =426 Precedentemente incluso in Brachypelma =427 Chiamato anche Conchodromus dromas =428 Menzionato anche nei generi Dysnomia e Plagiola =429 Comprende il sinonimo generico Proptera =430 Menzionato anche nel genere Carunculina =431 Chiamato anche Megalonaias nickliana =432 Chiamato anche Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis e Lampsilis tampicoensis tecomatensis =433 Comprende il sinonimo generico Micromya =434 Comprende il sinonimo generico Papuina =435 Comprende unicamente la famiglia Helioporidae con una sola specie: Heliopora coerulea =436 Chiamato anche Podophyllum emodi e Sinopodophyllum hexandrum =437 Comprende i sinonimi generici Neogomesia e Roseocactus =438
Menzionato anche nel genere Echinocactus =439 Menzionato anche nel genere Mamillaria: comprende il sinonimo Coryphantha densispina =440 Comprende i sinonimi generici Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris =441 Chiamato anche Echinocereus lindsayi =442 Menzionato anche nei generi Cereus e Wilcoxia =443 Menzionato anche nel genere Coryphantha; comprende il sinonimo Escobaria nellieae =444 Menzionato anche nel genere Coryphantha; comprende Escobaria leei in quanto sottospecie =445 Chiamato anche Solisia pectinata =446 Chiamato anche Backebergia militaris Cephalocereus militaris e Mitrocereus militaris; comprende il sinonimo Pachycereus chrysomallus =447 Comprende Pediocactus bradyi ssp. despainii e Pediocactus bradyi ssp. winkleri e i sinonimi Pediocactus despainii e Pediocactus winkleri =448 Menzionato anche nel genere Toumeya =449 Menzionato anche nei generi Navajoa, Toumeya e Utahia; comprende Pediocactus peeblesianus var. Fickeisenii =450 Menzionato anche nei generi Echinocactus e Utahia =451 Comprende il sinonimo generico Encephalocarpus =452 Chiamato anche Ancistrocactus tobuschii e Ferocactus tobuschii =453 Menzionato anche nei generi Neolloydia o nei generi Echinomastus; comprende i sinonimi Echinomastus acunensis e Echinomastus krausei =454 Comprende i sinonimi Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus e Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae =455 Menzionato anche nei generi Echinocactus, Echinomastus e Neolloydia =456 Menzionato anche nei generi Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus e Pediocactus =457 Menzionato anche nei generi Echinocactus, Mammillaria Pediocactus e Toumeya =458 Menzionato anche nei generi Echinocactus e Ferocactus =459 Menzionato anche nel genere Pediocactus =460 Comprende i sinonimi generici Gymnocactus, Normanbokea e Rapicactus =461 Chiamato anche Saussurea lappa =462 Chiamato anche Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis =463 Comprende Euphorbia cremersii fa. viridifolia e Euphorbia cremersii var. rakotozafyi =464 Comprende Euphorbia cylindrifolia ssp. tubifera =465 Comprende Euphorbia decaryi vars.
ampanihyensis, robinsonii e spirosticha =466 Comprende Euphorbia moratiii vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora =467 Chiamato anche Euphorbia capsaintemariensis vars. tulearensis =468 Chiamato anche Engelhardia pterocarpa =469 Comprende Aloe compressa var. rugosquamosa schistophila e paucituberculata =470 Comprende Aloe haworthioides var. aurantiaca =471 Comprende Aloe laeta var. maniaensis =472 Comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae in quanto sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae =473 Anacampseros australiana e Anacampseros kurtzii sono anche menzionati nel genere Grahamia =474 Precedentemente incluso nel Anacampseros spp. =475 Chiamato anche Sarracenia rubra alabamensis =476 Chiamato anche Sarracena rubra jonesii =477 Precedentemente inclusi nella famiglia Zamiaceae spp. =478 Comprende il sinonimo Stangeria paradoxa =479 Chiamato anche Taxus baccata ssp. Wallichiana =480 Comprende il sinonimo Welwitschia bainesii. =481 Precedentemente incluso nella specie Balaenoptera acustorostrata. 11. Il segno (°) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore va interpretato come segue: °601 È stata stabilita una quota annua di esportazione zero. Tutti gli esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Gli esemplari della forma domestica non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. Sono concesse le seguenti quote annuali di esportazione di animali vivi e di trofei di caccia: Botswana: 5 Namibia: 150 Zimbabwe: 50 Il commercio di queste specie soggiace alle disposizioni dell’articolo III della Convenzione. Popolazioni del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe: Esclusivamente allo scopo di permettere l’esportazione di: 1) trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) animali vivi a destinatari appropriati e accettabili (Namibia: unicamente a scopo non commerciale); 3) pelli (unicamente Zimbabwe); 4) articoli in cuoio e sculture di avorio a scopo non commerciale (unicamente Zimbabwe). Per garantire che:
i destinatari di animali vivi sono appropriati e accettabili e/o che
l’importazione è fatta a «fini non commerciali»; l’organo di gestione non consegnerà né il permesso d’esportazione né il permesso di riesportazione senza aver ricevuto dall’organo di gestione del Paese d’importazione un certificato attestante che:
nel caso a), per analogia con l’art. III par. 2b) della Convenzione, l’autorità scientifica competente ha ritenuto che il destinatario preposto dispone di installazioni adeguate per ospitare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), per analogia con l’art. III par. 3c) l’organo di gestione ha la prova che le specie non saranno utilizzate a fini principalmente commerciali. Popolazione del Sudafrica: esclusivamente allo scopo di permettere 1) le transazioni a fini non commerciali di trofei di caccia 2) il commercio di animali vivi a fini di reintroduzione nelle zone protette ufficialmente dichiarate secondo la legislazione del Paese d’importazione 3) il commercio di pelli e articoli di cuoio. Il commercio dell’avorio greggio sottoposto a quota zero, verterà sulle zanne intere dello stock governativo proveniente dal parco nazionale Kruger. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza. Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di animali vivi a destinatari appropriati e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza. Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogna viva delle popolazioni incluse nell’Allegato II (vedi +211) e delle scorte di 3249 kg di lana che esistevano in Perù al momento della nona sessione della Conferenza delle Parti (novembre 1994), nonché di tessuti e merci derivate, in particolare articoli artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il retro della stoffa deve recare il marchio autorizzato dagli Stati dell’area di ripartizione della specie, firmatari della Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, e le cimose, secondo il Paese d’origine, la denominazione «Vicuña Paese d’origine».
Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza. I fossili non soggiacciono alle disposizioni della CITES. Gli esemplari seguenti riprodotti artificialmente da ibridi e/o coltura non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione: Hatiora x graeseri Schlumbergera x bucklei Schlumbergera russelliana x Schulumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schulumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schulumbergera truncata Schulumbergera truncata (coltura) Gymnocalycium mihanovichii (coltura) forme senza clorofilla, innesti su porta innesti seguenti: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigonus o Hylocerus undatus Opuntia microdasys (coltura). Gli esemplari riprodotti artificialmente da colture d’Euphorbia trigona non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. Le colture tissulari e le colture di plantule in vitro non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. Gli esemplari riprodotti artificialmente da colture di Cyclamen persicum non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. La deroga non si applica pertanto agli esemplari commercializzati sotto forma di tuberculi in letargo. Una quota annua di esportazione zero è stata stabilita per gli esemplari delle specie Manis crassicaudata, Manis javanica e Manis pentadactyla estratti dalla natura e destinate principalmente a usi commerciali Una quota annua di esportazione zero è stata stabilita per gli esemplari della specie Geochelone sulcata estratti dalla natura e destinate principalmente a usi commerciali. 12. Conformemente alle disposizioni dell’Articolo I paragrafo b iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore figurante nell’Allegato II serve a designare ciascuna parte o prodotto ottenuto da detta specie o da detto grado tassonomico e menzionati ai fini della Convenzione come segue: # 1 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
a) i semi, le spore e i pollini (compresi i pollini);
le colture di tessuti e di germogli in vitro, in ambiente solido o liquido, e trasportati in contenitori sterili; e
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente. # 2 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi e i pollini; e trasportati in contenitori sterili; e
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
i prodotti chimici e i prodotti farmaceutici. # 3 Designa le radici e le loro parti, esclusi i prodotti in polvere, pillole, tonici, tisane e altre preparazioni. # 4 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi, esclusi i semi di cactus provenienti dal Messico, e i pollini trasportati in contenitori sterili; e
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
i frutti, nonché le loro parti e prodotti, di piante acclimatate o riprodotte artificialmente; e
gli elementi dei tronchi (opunzie), nonché le loro parti e prodotti del genere Opuntia, del sottogenere Opuntia acclimatati o riprodotti artificialmente. # 5 Designa il legname destinato alla segatura, il legname segato ed i rivestimenti. # 6 Designa il legname, il legname segato e i trucioli non trasformati. # 7 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi e i pollini (compresi i pollini) trasportati in contenitori sterili;
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente; e
i frutti, nonché le loro parti e prodotti, di Vanilla riprodotti artificialmente.
13. Nessuna specie o nessun grado tassonomico superiore di FLORA incluso nell’Allegato I è indicato in modo che questi ibridi siano trattati conformemente alle disposizioni dell’Articolo III della Convenzione. Di conseguenza, gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più grado tassonomico menzionato, possono essere commercializzati sotto la protezione di un certificato di riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini, i fiori recisi, le colture di germoglio o di tessuti in vitro, in ambiente solido o liquido, trasportati in contenitori sterili di questi ibridi non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.
14. Riserve fatte dalla Svizzera: [] significa che la Svizzera tratta il grado tassonomico giusta l’Allegato II; [[ ]] significa che la Svizzera non considera applicabile la Convenzione al grado tassonomico di cui si tratta.
Fauna Monotremata Tachyglossidae Zaglossus spp.
Marsupialia Dasyuridae Sminthopsis longicaudata Sminthopsis psammophila Thylacinidae Thyclacinus cynocephalus p.e. Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e. Perameles bougainville Thylacomyidae Macrotis lagotis Macrotis leucura Phalangeridae Phalanger maculatus = 301 Phalanger orientalis Vombatidae Lasiorhinus krefftii Macropodidae Bettongia spp. Caloprymnus campestris p. e. Dendrolagus inustus Dendrolagus ursinus Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus Onychogalea fraenata Onychogalea lunata Chiroptera Pteropodidae Acerodon spp.* Acerodon jubatus Allegato I Allegato II Acerodon lucifer p.e. Pteropus spp.* Pteropus insularis Pteropus mariannus Pteropus molossinus Pteropus phaeocephalus Pteropus pilosus Pteropus samoensis Pteropus tonganus Primates spp.* - tutte le specie* Primates (Singes) = 302 Lemuridae spp. - tutte le specie = 303 Cheirogaleidae spp. - tutte le specie Indriidae spp. - tutte le specie Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis Callithricidae Callithrix aurita = 304 Callithrix flaviceps = 304 Leontopithecus spp.
= 305 Saguinus bicolor Saguinus leucopus Saguinus oedipus = 306 Callimiconidae Callimico goeldii Cebidae Alouatta palliata = 307 Ateles geoffroyi frontatus Ateles geoffroyi panamensis Brachyteles arachnoides Cacajao spp. Chiropotes albinasus Lagothrix flavicauda Saimiri oerstedii Cercopithecidae Cercopithecinae Cercocebus galeritus galeritus Cercopithecus diana = 308 Macaca silenus Papio leucophaeus = 309 Papio sphinx = 309 Colobinae Colobus pennantii kirkii = 310 Coiobus rufomitratus = 311 Nasalis spp. = 312 Presbytis entellus = 313 Presbytis geei = 314 Presbytis pileata = 315 Presbytis potenziani Pygathrix spp. = 316 Hylobatidae spp. - tutte le specie Pongidae spp. - tutte le specie Edentata Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Bradypodidae Bradypus variegatus = 317 Dasypodidae [[Priodontes maximus = 318]] Chaetophractus nationi °601 Pholidota Manidae spp. - tutte le specie °612 Lagomorpha Leporidae Caprolagus hispidus Romerolagus diazi Rodentia Sciuridae Cynomys mexicanus Ratufa spp. Muridae Leporillus conditor Pseudomys praeconis Xeromys myoides Zyzomys pedunculatus Chinchillidae Chinchilla spp.
°602 Cetacea spp.* - tutte le specie* Platanistidae Lipotes vexillifer Platanista spp. Ziphiidae Berardius spp. Hyperoodon spp. Physeteridae Physeter macrocephalus Delphinidae Sotalia spp. Sousa spp. Phocoenidae Neophocaena phocaenoides Phocoena sinus Eschrichtidae Eschrichtius robustus = 320 Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata** – 101 Balaenoptera bonaerensis Balaenoptera borealis Balaenoptera edeni Balaenoptera musculus Balaenoptera physalus Megaptera novaeangliae Balaenidae Balaena spp. = 321 Caperea marginata Carnivora Canidae [Canis lupus** + 201] Canis lupus * – 102 Chrysocyon brachyurus Cuon alpinus Dusicyon culpaeus = 322 Dusicyon griseus = 323 Dusicyon gymnocercus Dusicyon thous = 324 Speothos venaticus Vulpes cana Vulpes zerda = 325 Ursidae Ursidae spp.*
tutte le altre specie d’orsi* Ailuropoda melanoleuca Helarctos malayanus Melursus ursinus Selenarctos thibetanus = 326 Tremarctos omatus Ursus arctos** + 202 [Ursus arctos isabellinus] Procyonidae Ailurus fulgens Mustelidae Aonyx congicus** + 203 = 327 Conepatus humboldtii Enhydra lutris nereis Lutra felina = 328 Lutra longicaudis = 329 Lutra lutra Lutra provocax = 328 Lutrinae spp.*
tutte le specie di lontre Mustela nigripes Pteronura brasiliensis Viverridae Cryptoprocta ferox Cynogale bennettii Eupleres goudotii = 330 Fossa fossana Hemigalus derbyanus Prionodon linsang Prionodon pardicolor Felidae spp.* - tutte le specie* °602 Acinonyx jubatus °603 Felis bengalensis bengalensis** + 204 = 332 [Felis caracal** + 205 = 333] Felis concolor coryi = 334 Felis concolor costaricensis Felis concolor cougar = 334 Felis geoffroyi = 335 Felis jacobita = 336 Felis marmorata = 337 Felis nigripes Felis pardalis = 338 Felis pardina = 339 Felis planiceps = 340 [Felis rubiginosa** Felis temmincki = 341 Felis tigrina = 338 Felis wiedii = 338 Felis yagouaroundi** Neofelis nebulosa Panthera leo persica Panthera onca Panthera pardus Panthera tigris Panthera uncia = 343 Pinnipedia Otariidae Arctocephalus spp.* Arctocephalus townsendi Phocidae Mirounga leonia Monachus spp.
Proboscidea Elephantidae Elephas maximus Loxodonta africana** – 103 Loxodonta africana* + 208 °604 Sirenia Dugongidae Dugong dugon Trichechidae Trichechus inunguis Trichechus manatus Trichechus senegalensis Perissodactyla Equidae Equus africanus = 344 Equus grévy Equus hemionus* = 345 Equus hemionus hemionus Equus hemionus khur = 346 Equus przewalskii = 347 Equus zebra hartmannae Equus zebra zebra Allegato I Allegato II Tapiridae spp.** - tutte le specie** Tapirus terrestris Rhinocerotidae spp. - tutte le specie Ceratotherium simum simum* + 210 °605 Artiodactyla Suidae Babyrousa babyrussa Sus salvanius Tayassuidae Pécaris spp.* - tutte le specie* – 105 [Catagonus wagneri] Hippopotamidae Choeropsis liberiensis Hippopotamus amphibius Camelidae Lama guanicoe Vicugna vicugna** – 106 Vicugna vicugna* + 211 °606 Cervidae Blastocerus dichotomus Cervus dama mesopotamicus Cervus duvauceli Cervus elaphus bactrianus Cervus elaphus hanglu Cervus eldi Cervus porcinus annamiticus Cervus porcinus calamianen- Cervus porcinus kuhli = 350 Hippocamelus spp. Moschus spp.** + 212 Moschus spp.* – 107
Megamuntiacus vuquanghensis Muntiacus crinifrons Ozotoceros bezoarticus Pudu mephistophiles Pudu pudu Antilocapridae Antilocapra americana + 213 Bovidae Bovinae Bison bison athabascae Bos gaurus = 351 Bos mutus = 352 °602 Bos sauveli = 353 Bubalus depressicornis = 354 Bubalus mindorensis = 354 Bubalus quarlesi = 354 Pseudoryx nghetinensis Cephalophinae Cephalophus dorsalis Cephalophus jentinki Cephalophus monticola Cephalophus ogilbyi Cephalophus sylvicultor Cephalophus zebra Hippotraginae Addax nasomaculatus Damaliscus dorcas dorcas Hippotragus niger variani Kobus leche Oryx dammah = 356 Oryx leucoryx Antilopinae Gazella dama Caprinae Ammotragus lervia Budorcas taxicolor Capra falconeri Capricornis sumatraensis Nemorhaedus goral = 358 Ovis ammon* Ovis ammon hodgsoni Ovis ammon nigrimontana Ovis canadensis + 213 Ovis orientalis ophion = 359 Ovis vignei* Ovis vignei vignei [Pantholops hodgsoni] Rupicapra rupicapra ornata Saiga
tatarica Struthioniformes Struthionidae Struthio camelus + 214 Rheiformes Rheidae Rhea pennata** Rhea pennata pennata* Rhea americana Tinamiformes Tinamidae Tinamus solitarius Sphenisciformes Spheniscidae Spheniscus demersus Spheniscus humboldti Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus gigas Procellariiformes Diomedeidae Diomedea albatrus Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus crispus Sulidae Papsula abbotti = 363 Fregatidae Fregata andrewsi Ciconiiformes Balaenicipitidae Balaeniceps rex Ciconiidae Ciconia boyciana = 364 Ciconia nigra Jabiru mycteria Mycteria cinerea Threskiornithidae Eudocimus ruber Geronticus calvus Geronticus eremita Nipponia nippon Platalea leucorodia Phoenicopteridae spp. - tutte le specie Anseriformes Anatidae Anas aucklandica = 365 Anas bernieri Anas formosa Anas laysanensis = 366 Anas oustaleti = 367 Branta canadensis leucopareia Branta ruficollis Branta sandvicensis Cairina scutulata Coscoroba coscoroba Cygnus melanocoryphus Dendrocygna arborea Oxyura leucocephala Rhodonessa caryophyllacea
p. e. Sarkidiornis melanotos Falconiformes spp.*– 108 - tutte le specie ad eccezione delle Cathartidae* Cathartidae Gymnogyps californianus Vultur gryphus Accipitridae Aquila adalberti = 367 Aquila heliaca Chondrohierax uncinatus wilsonii = 368 Haliaeetus albicilla Haliaeetus leucocephalus Harpia harpyja Pithecophaga jefferyi Falconidae Falco araea Falco jugger Falco newtoni + 215 Falco pelegrinoides = 370 Falco peregrinus Falco punctatus Falco rusticolus Galliformes Megapodiidae Macrocephalon maleo Cracidae Crax blumenbachii Oreophasis derbianus Penelope albipennis Pipile jacutinga = 372 Pipile pipile = 373 Tetraonidae Tympanuchus cupido attwateri Phasianidae Argusianus argus Catreus wallichii Colinus virginianus ridgwayi Crossoptilon crossoptilon Crossoptilon harmani = 374 Crossoptilon mantchuricum Gallus sonneratii Ithaginis cruentus Lophophorus spp. Lophura edwardsi Lophura imperialis Lophura swinhoii Pavo muticus Polyplectron bicalcaratum Polyplectron emphanum Polyplectron germaini Polyplectron malacense Polyplectron schleiermacheri = 375 Rheinartia ocellata = 376 Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikado Tetraogallus caspius Tetraogallus tibetanus Tragopan blythii Tragopan caboti Tragopan melanocephalus Gruiformes Gruidae spp.* - tutte le specie* Grus americana Grus canadensis nesiotes Grus canadensis pulla Grus japonensis Grus leucogeranus Grus monacha Grus nigricollis Grus vipio Rallidae Gallirallus sylvestris = 377 Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Otididae spp.* - tutte le specie* Ardeotis nigriceps = 378 [Chlamydotis undulata] Eupodotis bengalensis = 379 Charadriiformes Scolopacidae Numenius borealis Numenius tenuirostris Tringa guttifer Laridae Larus relictus Columbiformes Columbidae [Caloenas nicobarica] Ducula mindorensis Gallicolumba luzonica Goura spp.
Psittaciformes Psittacidae spp.* - tutte le specie* – 109 ad eccezione di: [[Agapornis spp.]] [[Amazona aestiva]] [[Amazona ochrocephala]] [[Aratinga spp.*]] [[Cacatua galerita]] [[Cyanoliseas patagonus]] [[Eolophus roseicapillus]] [[Myiopsitta monachus]] [[Nandayus nenday]] [[Platycercus eximius]] [[Poicephalus senegalus]] [[Psittacula cyanocephala]] [[Pyrrhura spp.*]] Amazona arausiaca Amazona barbadensis Amazona brasiliensis Amazona guildingii Amazona imperialis Amazona leucocephala Amazona pretrei Amazona rhodocorytha = 380 Amazona tucumana Amazona versicolor Amazona vinacea Amazona viridigenalis Amazona vittata Anodorhynchus spp. Ara ambigua Ara glaucogularis = 381 [Ara macao] Ara maracana Ara militaris Ara rubrogenys Aratinga guarouba Cacatua goffini Cacatua haematuropygia Cacatua moluccensis Cyanopsitta spixii Cyanoramphus auriceps forbesi Cyanoramphus cookii = 382 Cyanoramphus novaezelandiae Cyclopsitta diophtalma coxeni Eos histrio Eunymphicus cornutus = 331 Geopsittacus occidentalis Neophema
chrysogaster Ognorhynchus icterotis Pezoporus wallicus Pionopsitta pileata Probosciger aterrimus Psephotus chryopterygius Psephotus dissimilis = 385 Psephotus pulcherrimus p.e. Psittacula echo = 386 Pyrrhura cruentata Rhychopsitta spp. Strigops habroptilus Vini ultramarina Cuculiformes Musophagidae Musophaga porphyreolopha = 387 Tauraco spp.
Strigiformes spp.* - tutte le specie* Tyonidae Tyto soumagnei Strigidae Athene blewitti Mimizuku gurneyi = 388 Ninox novaeseelandiae undulata = 389 Ninox squampila natalis Apodiformes Trochilidae [[spp* - tutte le specie]] Ramphodon dohrnii = 390 Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus mocinno Coraciiformes Bucerotidae Aceros spp.* Aceros nipalensis Aceros subruficollis Anorrhinus spp. = 391 Anthracoceros spp. Buceros spp.* Calaos - tutte le specie Buceros bicornis Buceros vigil = 392 Penelopides spp.
Piciformes Ramphastidae Pteroglossus aracari Pteroglossus viridis Ramphastos sulfuratus Ramphastos toco Ramphastos tucanus Ramphastos vitellinus Picidae Campephilus imperialis Dryocopus javensis richardsi Passeriformes Cotingidae Cotinga maculata Rupicola spp. Xipholena atropurpurea Pittidae Pitta nympha = 393 Pitta guajana Pitta gurneyi Pitta kochi Atrichornithidae Atrichornis clamosus Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae Pycnonotidae Pycnonotus zeylanicus Muscicapidae Cyornis ruckii = 394 Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Dasyornis longirostris = 395 Garrulax canorus Leiothrix argentauris Leiothrix lutea Liocichla omeiensis Picathartes spp. Zosteropidae Zosterops albogularis Meliphagidae Lichenostomus melanops cassidix = 396 Emberizidae Gubernatrix cristata Paroaria capitata Paroaria coronata Tangara fastuosa Icteridae Agelaius flavus = 397 Fringillidae Carduelis cucullata = 398 Carduelis yarrellii = 398 Estrildidae Amandava formosa Padda oryzivora Poephila cincta cincta Sturnidae
Gracula religiosa Leucopsar rothschildi Paradisaeidae spp. - tutte le specie Reptilia Testudinata Dermatemydidae Dermatemys mawii Emydidae Batagur baska Callagur borneonensis Clemmys inscuplta Clemmys muhlenbergi Cuora spp. Geoclemys hamiltonii Kachuga tecta = 400 Melanochelys tricarinata Morenia ocellata Terrapene spp.* Terrapene coahuila Testudinidae spp.* - tutte le specie* Geochelone elephantopus Geochelone radiata = 403 Geochelone yniphora = 403 Gopherus flavomarginatus Psammobates geometricus Testudo kleinmanni Cheloniidae spp. - tutte le specie Dermochelyidae Dermochelys coriacea Trionychidae Lissemys punctata Trionyx ater = 404 Trionyx gangeticus = 404 Trionyx hurum = 404 Trionyx nigricans = 404 Pelomedusidae Erymnochelys madagascariensis = 405 Peltocephalus dumeriliana Podocnemis spp. Chelidae Pseudemydura umbrina Crocodylia spp.* - tutte le specie* = 406 Alligatoridae Alligator sinensis Caïman crocodilus apaporiensis Caïman latirostris** – 110 Melanosuchus niger ** – 111 Crocodylidae Crocodylus acutus Crocodylus cataphractus Crocodylus intermedius Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus** – 112 Crocodylus novaeguineae mindorensis = 407
Crocodylus palustris Crocodylus porosus** – 113 Crocodylus rhombifer Crocodylus siamensis Osteolaemus tetraspis Tomistoma schlegelii Gavialidae Gavialis gangeticus Rhynchocephalia Sphenodontidae spp. - tutte le specie Sauria Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula Phelsuma spp. = 409 Agamidae Uromastyx spp. Chamaeleonidae Bradypodion spp. = 410 Chamaeleo spp. = 411 Iguanidae Amblyrhynchus cristatus Brachylophus spp. Conolophus spp. Cyclura spp. Iguana spp. Phyrnosoma coronatum Sauromalus varius Lacertidae Gallotia simonyi [[Podarcis lilfordi]] [[Podarcis pityusensis]] Cordylidae Cordylus spp. Pseudocordylus spp. Teiidae Cnemidophorus hyperythrus Crocodilurus lacertinus Dracaena spp. Tupinambis spp.
= 360 Scincidae Corucia zebrata Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Helodermatidae Heloderma spp. Varanidae Varanus spp.* - tutte le specie* Varanus bengalensis Varanus flavenscens Varanus griseus Varanus komodoensis Serpentes Boidae spp.* - tutte le specie* = 412 Acrantophis spp. Boa constrictor occidentalis Bolyeria multocarinata Casarea dussumieri Epicrates inornatus Epicrates monensis Epicrates subflavus Python molurus molurus Sanzinia madagascariensis Colubridae Clelia clelia = 416 Cyclagras gigas = 417 Elachistodon westermanni Ptyas mucosus Elapidae Hoplocephalus bungaroides Ophiophagus hannah Viperidae [[Vipera ursinii + 216]] Vipera wagneri Amphibia Caudata Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystoma mexicanum Cryptobranchidae Andrias spp. = 419 Anura Bufonidae Atelopus varius zeteki Bufo periglenes Bufo superciliaris Nectophrynoides spp. = 420 Myobatrachidae Rheobatrachus spp. Dendrobatidae [[Dendrobates spp. = 421]] [[Phyllobates spp.
]] Ranidae Mantella spp. Rana hexadactyla = 422 Rana tigerina = 423 Microhylidae [Dyscophus antongilii] Ceratodiformes Ceratodidae Neoceratodus forsteri Coelacanthiformes Coelacanthidae Latimeria spp.
Acipenseriformes spp.* - tutte le specie* Acipenseridae Acipenser brevirostrum Acipenser sturio Osteoglossiformes Osteoglossidae Arapaima gigas Scleropages formosus Cypriniformes Cyprinidae [[Caecobarbus geertsi]] Probarbus jullieni Catostomidae Chasmistes cujus Siluriformes Schilbeidae Pangasianodon gigas Perciformes Sciaenidae Cynoscion macdonaldi Insecta Lepidoptera Papilionidae Bhutanitis spp. Ornithoptera spp.* = 424 Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio nomerus Papilio hospiton Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 424 Troides spp. = 424 Arachnida Scorpiones Scorpionidae Pandinus dictator Pandinus gambiensis Pandinus imperator = 425 Araneae Theraphosidae Aphonopelma albiceps Aphonopelma pallidum Brachypelma spp. Brachypelmides klaasi Annellida Arhynchobdellae Hirudinidae Hirudo medicinalis Mollusca Veneroidea Tridacnidae spp.
- tutte le specie Unionoida Unionidae Conradilla caelata Cyprogenia aberti Dromus dromas = 427 Epioblasma curtisi = 428 Epioblasma florentina = 428 Epioblasma sampsoni = 428 Epioblasma sulcata perobliqua = 428 Epioblasma torulosa gubernaculum = 428 Epioblasma torulosa torulosa Epioblasma turgidula = 428 Epioblasma walkeri = 428 Epioblasma torulosa rangiana = 428 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum Pleurobema clava Potamilus capax = 429 Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella = 430 Unio nickliniana = 431 Unio tempicoensis tecomatensis = 432 Villosa trabalis = 433 Stylommatophora Achatinellidae Achatinella spp. Camaenidae Papustyla pulcherrima Megastropoda Strombidae Strombus gigas Anthozoa Antipatharia spp. - tutte le specie Scleractinia spp. - tutte le specie °607 Hydrozoa Athecata Milleporidae spp. - tutte le specie °607 Stylasteridae spp. - tutte le specie °607 Alcyonaria Coenothecalia spp. - tutte le specie Stolonifera Tubiporidae spp.
- tutte le specie °607 Flora Agavaceae Agave arizonica Agave parviflora Agave victoriae-reginae # 1 Nolina interrata Amaryllidaceae Galanthus spp. # 1 Sternbergia spp. # 1 Apocynaceae Pachypodium spp.* # 1 Pachypodium ambogense Pachypodium baronii Pachypodium decaryi Rauvolfia serpentina # 2 Araliaceae Panax ginseng + 218 # 3 Panax quinquefolius # 3 Araucariaceae Araucaria araucana** Araucaria araucana* + 217 – 114 # 1 Berberidaceae Podophyllum hexandrum Bromeliaceae Tillandsia harrisii # 1 Tillandsia kammii # 1 Tillandsia kautskyi # 1 Tillandsia mauryana # 1 Tillandsia sprengeliana # 1 Tillandsia sucrei # 1 Tillandsia xerographica # 1 Cactaceae spp.* - tutte le specie* °608 # 4 Ariocarpus spp. = 437 Astrophytum asterias = 438 Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii [Discocactus spp.*] Discocactus horstii Echinocereus ferreirianus spp.
lindsayi = 441 Echinocereus schmollii = 442 Escobaria minima = 443 Escobaria sneedii = 444 Mammillaria pectinifera = 445 Mammillaria solisioides [Melocactus conoideus] [Melocactus deinacanthus] [Melocactus glaucescens] [Melocactus paucispinus] Obregonia denegrii Pachycereus militaris = 446 Pediocactus bradyi = 447 Pediocactus despainii Pediocactus knowltonii = 448 Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus Pediocactus sileri = 450 Pelecyphora spp. = 451 Sclerocactus brevihamatus Sclerocactus erectocentrus Sclerocactus glaucus = 454 Sclerocactus mariposensis Sclerocactus mesae-verdae Sclerocactus papyracanthus Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae = 459 Strombocactus spp. Turbinicarpus spp. = 460 Uebelmannia spp.
Caryocaraceae Caryocar costaricense # 1 Compositae Saussurea costus = 461 (Asteraceae) Crassulaceae Dudleya stolonifera Dudleya traskiae Cupressaceae Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum Cyatheaceae spp. - tutte le specie Cycadaceae spp.* - tutte le specie # 1 Cycas beddomei Diapensiaceae Shortia galacifolia # 1 Dicksoniaceae Cibotium barometz # 1 Dicksonia spp. + 219 # 1 Didiereaceae spp. - tutte le specie # 1 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea # 1 Droseraceae Dionaea muscipula # 1 Euphorbiaceae Euphorbia spp. – 115 °609 # 1 Euphorbia ambovombensis Euphorbia capsaintemariensis Euphorbia cremersii = 463 Euphorbia cylindrifolia = 464 Euphorbia decaryi = 465 Euphorbia francoisii Euphorbia moratii = 466 Euphorbia parvicyathophora Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis = 467 Fouquieriaceae Fouquieria columnaris # 1 Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa Leguminosae Dalbergia nigra (Fabaceae) Pericopsis elata # 5 Platymiscium pleiostachyum #1 Pterocarpus santalinus # 6 Liliaceae Aloe spp.* – 116 # 1 Aloe albida Aloe albiflora
Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa = 469 Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides = 470 Aloe helenae Aloe laeta = 471 Aloe parallelifolia Aloe parvula Aloe pillansii Aloe polyphylla Aloe rauhii Aloe suzannae Aloe thorncroftii Aloe versicolor Aloe vossii Meliaceae Swietenia humilis # 1 Swietenia mahagoni # 5 Nephentaceae spp.* - tutte le specie* # 1 Nepenthes khasiana Nepenthes rajah Orchidaceae spp.* - tutte le specie* Cattleya trianaei °610 Dendrobium cruentum °610 Laelia jongheana °610 Laelia lobata °610 Paphiopedilum spp. °610 Peristeria elata °610 Phragmipedium spp. °610 [Renanthera imschootiana °610] [Vanda coerulea °610] Orobanchaceae Cistanche deserticola # 3 Palmae Chrysalidocarpus decipiens (Arecaceae) #1 Neodypsis decaryi # 1 Pinaceae Abies guatemalensis Podocarpaceae Podocarpus parlatorei Portulacaceae Anacampseros spp. = 473 # 1 Avonia spp. = 474 Lewisia maguirei # 1 Lewisia serrata # 1 Primulaceae Cyclamen spp.
°611 # 1 Proteaceae Orothamnus zeyheri # 1 Protea odorata # 1 Ranunculaceae Adonis vernalis # 2 Hydrastis canadensis # 3 Rosaceae Prunus africana # 1 Rubiaceae Balmea stormiae Sarraceniaceae Sarracenia spp.* # 1 Sarracenia alabamensis spp. alabamensis = 475 Sarracenia jonesii = 476 Sarracenia oreophila Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa # 3 Stangeriaceae Bowenia spp. = 477 # 1 Stangeria eriopus = 478 Taxaceae [[Taxus wallichiana Thymeleaceae Aquilaria malaccensis # 1 Valerianaceae Nardostachys grandiflora # 3 Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis Zamiaceae spp.* - tutte le specie* #1 Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma Zingiberaceae Hedychium philippinense # 1 Zygophyllaceae Guaiacum officinale # 1 Guaiacum sanctum # 1 Allegato III6 Spiegazione 1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate:
con il nome della specie; oppure
con l’insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o d’una parte designata del detto grado.
2. L’abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore che si trovano sul territorio della Parte che ha fatto iscrivere detto grado tassonomico nel presente allegato. 3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione. 4. Un asterisco (*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato III. 5. Due asterischi (**) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato III. 6. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che solo le popolazioni geograficamente isolate della detta specie sono incluse nell’Allegato III come segue: +219 La popolazione della Bolivia +220 La popolazione del Brasile +221 Tutte le popolazioni della specie d’America +222 La popolazione del Messico +223 La popolazione del Perù. 7. Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che la denominazione della detta specie deve essere interpretata come segue: =482 Chiamato anche Platyrrhinus lineatus =483 Comprende il sinonimo Tamandua mexicana =484 Comprende il sinonimo Cabassous gymnurus =485 Comprende il sinonimo generico Coendou
Nuovo testo giusta la lett. B della modificazione entrata in vigore il 19 lug. 2000 (RU 2001 1978).
=486 Comprende il sinonimo generico Cuniculus =487 Comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus =488 Comprende il sinonimo Nasua narica =489 Comprende il sinonimo Galictis allamandi =490 Comprende il sinonimo Martes gwatkinsi =491 Comprende il sinonimo generico Viverra =492 Comprende il sinonimo Viverra civettina =493 Chiamato anche Herpestes javanicus auropunctata =494 Chiamato anche Herpestes brachyurus fusca =495 Chiamato anche Tragelaphus eurycerus; comprende il sinonimo generico Taurotragus =496 Precedentemente incluso in quanto Bubalus bubalis (forma domestica) =497 Chiamato anche Ardeola ibis =498 Chiamato anche Egretta alba e Ardea alba =499 Chiamato anche Hagedashia hagedash =500 Chiamato anche Lampribis rara =501 Comprende il sinonimo Dendrocygna fulva =502 Chiamato anche Crax pauxi =503 Chiamato anche Arborophilea brunneopectus =504 Chiamato anche Nesoenas mayeri =505 Chiamato anche Tchitrea bourbonnensis =506 Precedentemente incluso nel genere Natrix =507 Chiamato anche Porthidium nasutum =508 Chiamato anche Atropoides nummifer =509 Chiamato anche Porthidium ophryomegas =510 Chiamato anche Bothriechis schlegelii =511 Chiamato anche Daboia russellii =512 Comprende i sinonimi Talauma hodgsonii 8. I nomi dei Paesi accanto ai nomi delle specie o dei gradi tassonomici superiori designano le Parti contraenti che hanno fatto iscrivere nel presente Allegato le specie e i gradi di cui si tratta. 9. Ogni animale vivo o morto, appartenente ad una specie inclusa nel presente Allegato, è protetto dalle disposizioni della Convenzione, nonché le parti e i prodotti derivati facilmente identificabili.
10. Conformemente alle disposizioni dell’Articolo I paragrafo b capoverso iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie figurante nell’Allegato III serve a designare ciascuna parte o ciascun prodotto ottenuti da detta specie e menzionati ai fini della Convenzione come segue: # 1 Designa tutte le parti e tutti i prodotti facilmente identificabili, salvo:
i semi, le spore e i pollini (inclusi i pollini); trasportati in contenitori sterili; e
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente. # 2 Designa il legname, il legname segato ed i rivestimenti. # 3 Designa animali interi, pinne e parti di pinne.
11. Riserve fatte dalla Svizzera: [[ ]] significa che per la Svizzera la Convenzione non comprende detto grado tassonomico.
Allegato I Allegato II Vampyrops lineatus =482 Uruguay Tamandua tetradactyla = 483 Guatemala Choloepus hoffmanni Costa Rica Cabassous centralis Costa Rica Cabassous tatouay = 484 Uruguay Epixerus ebii Ghana Marmota caudata India Marmota himalayana India Sciurus deppei Costa Rica Anomalurus spp. Ghana Idiurus macrotis Ghana Hystrix cristata Ghana Sphiggurus mexicanus = 485 Honduras Sphiggurus spinosus = 485 Uruguay Agouti paca = 486 Honduras Dasyprocta punctata Honduras [[Canis aureus]] India Vulpes bengalensis India [[Vulpes vulpes griffithi]] India [[Vulpes vulpes montana]] India Allegato I Allegato II [[Vulpes vulpes pusilla = 487]] [[(sottospecie)]] Bassaricyon gabbii Costa Rica Bassariscus sumichrasti Costa Rica Nasua nasua = 488 Honduras Nasua nasua solitaria Uruguay Potos flavus Honduras Eira barbara Honduras Galictis vittata = 489 Costa Rica Martes flavigula = 490 India [[Martes foina intermedia]] India [[sottospecie]] Mellivora capensis Botswana, Ghana [[Mustela altaica]] India [[Mustela erminea India ferghanae]] [[Mustela kathiah]] India [[Mustela sibirica]] India Arctictis binturong India Civettictis civetta = 491 Botswana Paguma larvata India Paradoxurus hermaphroditus India Paradoxurus jerdoni India Viverra megaspila = 492 India Viverra zibetha India Viverricula indica India Herpestes auropunctatus India Herpestes edwardsi India Herpestes fuscus = 494 India Herpestes smithii India Herpestes urva India Herpestes vitticollis India Proteles cristatus Botswana Odobenus rosmarus Canada Hyemoschus aquaticus Ghana Cervus elaphus barbarus Tunisia Mazama americana cerasina Guatemala Odocoileus virginianus
Guatemala mayensis (sottospecie) Antilope cervicapra Nepal Boocercus euryceros = 495 Ghana Bubalus arnee = 496 Nepal Damaliscus lunatus Ghana Gazella cuvieri Tunisia Gazella dorcas Tunisia Gazella leptoceros Tunisia Tetracerus quadricornis Nepal Tragelaphus spekei Ghana Tétracère Ardea goliath Ghana Bubulcus ibis = 497 Ghana Casmerodius albus = 498 Ghana Egretta garzetta Ghana Ephippiorhynchus Ghana senegalensis Leptoptilos crumeniferus Ghana Bostrychia hagedash = 499 Ghana Bostrychia rara = 500 Ghana Threskiornis aethiopica Ghana spp.* ** Ghana Cairina moschata Honduras Dendrocygna autumnalis Honduras Dendrocygna bicolor = 501 Honduras Sarcoramphus papa Honduras Crax alberti Colombia Crax daubentoni Colombia Crax globulosa Colombia Crax rubra Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia Ortalis vetula Guatemala, Honduras Pauxi pauxi = 502 Colombia Penelope purpurascens Honduras Penelopina nigra Guatemala Agelastes meleagrides Ghana Arborophila charltonii Malaisia Arborophila orientalis Malaisia Caloperdix oculea Malaisia Lophura erythrophtalma Malaisia Lophura ignita Malaisia Melanoperdix nigra Malaisia Polyplectron inopinatum Malaisia Rhizothera longirostris Malaisia Rollulus roulroul Malaisia Tragopan satyra Nepal Agriocharis ocellata Guatemala Burhinus bistriatus Guatemala spp.* ** Ghana Columba mayeri = 504 Mauritius [[Psittacula krameri]] Ghana spp.** Ghana Semnornis ramphastinus Colombia Baillonius bailloni Argentina Pteroglossus castanotis Argentina Ramphastos dicolorus Argentina Selenidera maculirostris Argentina Cephalopterus ornatus Colombia Cephalopterus penduliger Colombia Bebrornis rodericanus Mauritius Tersiphone bourbonnensis Mauritius spp.* ** - tutte le specie* **
Ghana spp.** - tutte le specie ** Ghana spp. - tutte le specie Ghana Trionyx triunguis Ghana Pelomedusa subrufa Ghana Pelusios spp. Ghana Atretium schistosum India Cerberus rhynchops India Xenochrophis piscator = 506 India Micrurus diastema Honduras Micrurus nigrocinctus Honduras Agkistrodon bilineatus Honduras Bothrops asper Honduras Bothrops nasutus = 507 Honduras Bothrops nummifer = 508 Honduras Bothrops ophryomegas = 509 Honduras Bothrops schlegelii = 510 Honduras Crotalus durissus Honduras Vipera russellii = 511 India Lamniformes Cetorhinidae Cetorhinus maximus # 3 Regno Unito di Gran Bretagna Insecta Coleoptera Lucanidae Colophon spp. Sud Africa Flora Gnetaceae Gnetum montanum # 1 Nepal Magnoliaceae Magnolia hodgsonii Nepal Meliaceae Cedrela odorata # 2 Perù + 223 Swietenia macrophylla Bolivia + 219 #2 Brasile + 220 Costa Rica + 221 Messico + 222 Perù + 223 Papaveraceae Meconopsis regia # 1 Nepal Podocarpaceae Podocarpus nerifolius # 1 Nepal Tetracentraceae Tetracentron sinense # 1 Nepal Thymelaeaceae Gonystylus spp. # 1 Indonesia Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato IV Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Permesso d’esportazione n°: ......................... Paese esportatore: .........................
Valido sino: (data) Permesso rilasciato a: .................................................................................................. indirizzo: ..................................................................................................................... che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l’esportazione di: ...................................................................................................................................... (esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)* di una specie iscritta nello Allegato I:** Allegato II:** Allegato III della Convenzione come precisato qui sotto:** (allevato in cattività o coltivato in: .........................................................................)** Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a: ............................................................... indirizzo: .................................. Paese: ............................................................... .................................................. a: .............................................. il: ...................................................................... .................................................. (firma del titolare del permesso) a: ............................................... il: ......................................................................
.......................................................................... (bollo e firma dell’organo di gestione che rilascia il permesso) * Indicare il tipo di prodotto ** Cancellare quanto non fa al caso Descrizione(i) dell’(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell’(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:
Esemplari vivi Specie Numero Sesso Dimensioni Marchio (nome scientifico e vol- (o volume) (se del cagare) so) Parti o prodotti Specie Numero Tipo di merce Marchio (nome scientifico e vol- (se del cagare) so) Timbri dell’autorità d’ispezione:
a) all’esportazione b) all’importazione * * Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all’organo di gestione.
Campo d’applicazione della convenzione il 15 giugno 1995 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Afganistan 30 ottobre 1985 A 28 gennaio 1986 Algeria 23 novembre 1983 A 21 febbraio 1984 Argentina 8 gennaio 1981 8 aprile 1981 Australia 29 luglio 1976 27 ottobre 1976 Austria 27 gennaio 1982 A 27 aprile 1982 Bahamas 20 giugno 1979 A 18 settembre 1979 Bangladesh 20 novembre 1981 18 febbraio 1982 Barbados 9 dicembre 1992 A 9.marzo 1993 Belgio 3 ottobre 1983 1° gennaio 1984 Belize 19 agosto 1986 S 21 settembre 1981 Benin 28 febbraio 1984 A 28 maggio 1984 Bolivia 6 luglio 1979 4 ottobre 1979 Botswana* 14 novembre 1977 A 12 febbraio 1978 Brasile 6 agosto 1975 4 novembre 1975 Brunei 4 maggio 1990 A 2 agosto 1990 Bulgaria 16 gennaio 1991 A 16 aprile 1991 Burkina Faso 13 ottobre 1989 A 11 gennaio 1990 Burundi 8 agosto 1988 A 6 novembre 1988 Camerun 5 giugno 1981 A 3 settembre 1981 Canada* 10 aprile 1975 9 luglio 1975 Ciad 2 febbraio 1989 A 3 maggio 1989 Cile* 14 febbraio 1975 1° luglio 1975 Cina 8 gennaio 1981 A 8 aprile 1981 Cipro 18 ottobre 1974 1° luglio 1975 Columbia 31 agosto 1981 29 novembre 1981 Comore 23.novembre 1994 A 21.febbraio 1995 Congo
31 gennaio 1983 A 1° maggio 1983 Corea (Sud)* 9.luglio 1993 A 7.ottobre 1993 Costa d’Avorio 21.novembre 1994 A 19.febbraio 1995 Costa Rica 30 giugno 1975 28 settembre 1975 Cuba* 20 aprile 1990 A 19 luglio 1990 Danimarca 26 luglio 1977 24 ottobre 1977 Groenlandia, Isole Feroe 26 luglio 1977 24 ottobre 1977 Ecuador 11 febbraio 1975 1° luglio 1975 Egitto 4 gennaio 1978 4 aprile 1978 El Salvador 30 aprile 1987 A 29 luglio 1987 Emirati arabi uniti 8 febbraio 1990 A 9 maggio 1990 Eritrea 24.ottobre 1994 A 22.gennaio 1995 Estonia 22 luglio 1992 A 20 ottobre 1992 Etiopia 5 aprile 1989 A 4 luglio 1989 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Filippine 18 agosto 1981 16 novembre 1981 Finlandia 10 maggio 1976 A 8 agosto 1976 Francia* 11 maggio 1978 9 agosto 1978 Gabon 13 febbraio 1989 A 14 maggio 1989 Gambia 26 agosto 1977 A 24 novembre 1977 Germania* 22 marzo 1976 20 giugno 1976 Ghana 4 novembre 1975 12 febbraio 1976 Giappone* 6 agosto 1980 4 novembre 1980 Gibuti 7 febbraio 1992 A 7 maggio 1992 Giordania 14 dicembre 1978 A 14 marzo 1979 Gran Bretagna* 2 agosto 1976 31 ottobre 1976 Guernesey, Man, Bermuda, Territori brit.
Dell’Oceano Indiano, Isole Vergini brit., Isole Falkland e dipendenze (South Georgia and the Sandwich Islands), Gibilterra, Hong-Kong, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant’Elena e terr. Dipendenti 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Isole Cajman 7 febbraio 1979 A 8 maggio 1979 Grecia 8 ottobre 1992 A 6 gennaio 1993 Guaiana 27 maggio 1977 A 25 agosto 1977 Guatemala 7 novembre 1979 5 febbraio 1980 Guinea 21 settembre 1981 A 20 dicembre 1981 Guinea-Bissau 16 maggio 1990 A 14 agosto 1990 Guinea equatoriale 10 marzo 1992 A 8 giugno 1992 Honduras 15 marzo 1985 A 13 giugno 1985 India 20 luglio 1976 18 ottobre 1976 Indonesia 28 dicembre 1978 A 28 marzo 1979 Iran 3 agosto 1976 1° novembre 1976 Israele 18 dicembre 1979 17 marzo 1980 Italia* 2 ottobre 1979 31 dicembre 1979 Kenya 13 dicembre 1978 13 marzo 1979 Liberia 11 marzo 1981 A 9 giugno 1981 Liechtenstein* 30 novembre 1979 A 28 febbraio 1980 Lussemburgo* 13 dicembre 1983 12 marzo 1984 Madagascar 20 agosto 1975 18 febbraio 1975 Malaysia 20 ottobre 1977 A 18 gennaio 1978 Malawi* 5 febbraio 1982 A 6 maggio 1982 Mali 18.luglio 1994 A 16.ottobre 1994 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Malta 17 aprile 1989 A 16 luglio 1989 Marocco 16 ottobre 1975 14 gennaio 1976 Mauritius
28 aprile 1975 27 luglio 1975 Messico 2 luglio 1991 A 30 settembre 1991 Monaco 19 aprile 1978 A 18 luglio 1978 Mozambico 25 marzo 1981 A 23 giugno 1981 Namibia* 18 dicembre 1990 A 18 marzo 1991 Nepal 18 giugno 1975 A 16 settembre 1975 Nicaragua 6 agosto 1977 A 4 novembre 1977 Niger 8 settembre 1975 7 dicembre 1975 Nigeria 9 maggio 1974 1° luglio 1975 Norvegia* 27 luglio 1976 25 ottobre 1976 Nuova Zelanda** 10 maggio 1989 A 8 agosto 1989 Olanda* 19 aprile 1984 18 luglio 1984 Aruba 29.dicembre 1994 29.marzo 1995 Pakistan 20 aprile 1976 A 19 luglio 1976 Panama 17 agosto 1978 15 novembre 1978 Papuasia-Nuova Guinea 12 dicembre 1975 A 12 marzo 1976 Paraguay 15 novembre 1976 13 febbraio 1977 Perù* 27 giugno 1975 25 settembre 1975 Polonia 12 dicembre 1989 12 marzo 1990 Portogallo* 11 dicembre 1980 11 marzo 1981 Macao 22 gennaio 1987 22 aprile 1987 Repubblica Ceca 14.aprile 1993 S 1° gennaio 1993 Rep. centrafricana 27 agosto 1980 A 25 novembre 1980 Rep.
dominicana 17 dicembre 1986 A 17 marzo 1987 Romania 18.agosto 1994 A 16.novembre 1994 Russia* 9 settembre 1976 8 dicembre 1976 Rwanda 20 ottobre 1980 A 18 gennaio 1981 San Kitts e Nevis 14.febbraio 1994 A 15.maggio 1994 San Vincenzo e Grenadine* 30 novembre 1988 A 28 febbraio 1989 Santa Lucia 15 dicembre 1982 A 15 marzo 1983 Senegal 5 agosto 1977 A 3 novembre 1977 Seychelles 8 febbraio 1977 A 9 maggio 1977 Sierra Leone 28.ottobre 1994 A 26.gennaio 1995 Singapore 30 novembre 1986 A 28 febbraio 1987 Slovacchia 2.marzo 1993 S 1° gennaio 1993 Somalia 2 dicembre 1985 A 2 marzo 1986 Spagna* 30 maggio 1986 A 28 agosto 1986 Sri Lanka 4 maggio 1979 A 2 agosto 1979 ** La convenzione non si applica a Tokelau Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Stati Uniti 14 gennaio 1974 1° luglio 1975 Sud Africa* 15 luglio 1975 13 ottobre 1975 Sudan 26 ottobre 1982 24 gennaio 1983 Surinam* 17 novembre 1980 A 15 febbraio 1981 Svezia 20 agosto 1974 1° luglio 1975 Svizzera* 9 luglio 1974 1° luglio 1975 Tailandia 21 gennaio 1983 21 aprile 1983 Tanzania 29 novembre 1979 27 febbraio 1980 Togo 23 ottobre 1978 21 gennaio 1979 Trinidad e Tobago 19 gennaio 1984 A 18 aprile 1984 Tunisia 10 luglio 1974 1° luglio
1975 Uganda 18 luglio 1991 A 16 ottobre 1991 Ungheria 29 maggio 1985 A 27 agosto 1985 Uruguay 2 aprile 1975 1° luglio 1975 Vanuatu 17 luglio 1989 A 15 ottobre 1989 Venezuela 27 settembre 1977 26 dicembre 1977 Vietnam 20.gennaio 1994 A 20.aprile 1994 Zaire 20 luglio 1976 A 18 ottobre 1976 Zambia* 24 novembre 1980 A 22 febbraio 1981 Zimbabwe* 19 maggio 1981 A 17 agosto 1981 Campo d’applicazione dell’emendamento il 16 aprile 1993 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Africa del Sud 1° ottobre 1982 13 aprile 1987 Australia 1° luglio 1986 13 aprile 1987 Austria 16 marzo 1984 13 aprile 1987 Barbados 9 dicembre 1992 9.marzo 1993 Belgio 3 ottobre 1983 13 aprile 1987 Benin 19 agosto 1986 13 aprile 1987 Botswana 19 novembre 1980 13 aprile 1987 Brasile 21 novembre 1985 13 aprile 1987 Brunei 4 maggio 1990 2 agosto 1990 Bulgaria 16 gennaio 1991 16 aprile 1991 Burkina Faso 13 ottobre 1989 11 gennaio 1990 Burundi 8 agosto 1988 6 novembre 1988 Canada 30 gennaio 1980 13 aprile 1987 Ciad 2 febbraio 1989 3 maggio 1989 Cile 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Cipro 20 agosto 1986 13 aprile 1987 Cuba
20 aprile 1990 19 luglio 1990 Danimarca 25 febbraio 1981 13 aprile 1987 Ecuador 13 maggio 1988 12 luglio 1988 Egitto 28 marzo 1983 13 aprile 1987 El Salvador 30 aprile 1987 29 luglio 1987 Emirati arabi uniti 8 febbraio 1990 9 maggio 1990 Estonia 22.luglio 1992 20 ottobre 1992 Etiopia 5 aprile 1989 4 luglio 1989 Finlandia 5 aprile 1983 13 aprile 1987 Francia 18 agosto 1989 17 ottobre 1989 Gabon 13 febbraio 1989 14 maggio 1989 Germania 7 maggio 1980 13 aprile 1987 Giappone 6 agosto 1980 13 aprile 1987 Gibuti 7 febbraio 1992 7 maggio 1992 Giordania 15 settembre 1982 13 aprile 1987 Gran Bretagna 28 novembre 1980 13 aprile 1987 Grecia 8 ottobre 1992 6 gennaio 1993 Guinea-Bissau 16 maggio 1990 14 agosto 1990 Guinea equatoriale 10 marzo 1992 8.giugno 1992 Guyana 22 aprile 1987 21 giugno 1987 Iran 13 settembre 1988 12 novembre 1988 India 5 febbraio 1980 13 aprile 1987 Indonesia 12 febbraio 1987 13 aprile 1987 Italia 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Kenya 25 novembre 1982 13 aprile 1987 Liechtenstein 21 aprile 1980 13 aprile 1987 Lussemburgo 29 agosto 1989 28 ottobre 1989 Stati partecipanti
Ratificazione Entrata in vigore Madagascar 11 marzo 1983 13 aprile 1987 Malta 17 aprile 1989 16 luglio 1989 Marocco 3 febbraio 1987 13 aprile 1987 Mauritania 23 settembre 1980 13 aprile 1987 Messico. 2 luglio 1991 30 settembre 1991 Monaco 23 marzo 1987 22 maggio 1987 Namibia 18 dicembre 1990 18 marzo 1991 Nepal 2 ottobre 1982 13 aprile 1987 Niger 8 aprile 1983 13 aprile 1987 Nigeria 11 marzo 1985 13 aprile 1987 Norvegia 18 dicembre 1979 13 aprile 1987 Nuova Zelanda 10 maggio 1989 8 agosto 1989 Olanda 19 aprile 1984 13 aprile 1987 Pakistan 2 luglio 1981 13 aprile 1987 Panama 28 ottobre 1983 13 aprile 1987 Papuasia-Nuova Guinea 27 agosto 1987 26 ottobre 1987 Paraguay 1° luglio 1988 30 agosto 1988 Perù 6 ottobre 1982 13 aprile 1987 Polonia 12 dicembre 1989 12 marzo 1990 Russia 5 giugno 1990 1° gennaio 1991 Rwanda 25 giugno 1987 24 agosto 1987 San Vincenzo e Grenadine 30 novembre 1988 28 febbraio 1989 Senegal 29 gennaio 1987 13 aprile 1987 Seychelles 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Slovacchia* 2 marzo 1993 S 1° gennaio
1993 Stati Uniti 23 ottobre 1980 13 aprile 1987 Suriname 17 agosto 1981 13 aprile 1987 Svezia 25 febbraio 1980 13 aprile 1987 Svizzera 23 febbraio 1981 13 aprile 1987 Togo 5 gennaio 1981 13 aprile 1987 Trinidad e Tobago 17 maggio 1984 13 aprile 1987 Tunisia 23 novembre 1982 13 aprile 1987 Uganda 18 luglio 1991 A 16 ottobre 1991 Uruguay 21 dicembre 1984 13 aprile 1987 Vanuatu 17 luglio 1989 15 ottobre 1989 Zimbabwe 14 luglio 1981 13 aprile 1987 * La Cecoslovacchia aveva approvato l’emendamento il 28 febbraio 1992, con effetto dal 28 maggio 1992.
Riserve Allegato I FAUNA CETACEA Phiseteridae Phiseter macrocephalus = 312 Giappone, Norvegia Ziphiidae Berardius bairdii *) Giappone Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata Giappone, Norvegia, – 101*) Perù Balaenoptera borealis *) Giappone, Norvegia Balaenoptera edeni *) Giappone, Perù Balaenoptera physalus *) Giappone, Norvegia Megaptera novaeangliae San Vincenzo e Grenadine Balaenidae Caperea marginata *) Perù CARNIVORA Canidae Canis lupus + 202 *) Svizzera Ursidae Ursus arctos isabellinus Svizzera Mustelidae Lutra lutra Russia Felidae Felis caracal + 205 *) Svizzera Felis rubiginosa + 206 *) Svizzera Acinonyx pibatus Namibia PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana *) Botswana, Malawi, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Namibia ARTIODACTYLA Tayassuidae Catagonus wagneri *) Liechtenstein, Svizzera Bovidae Pantholops hodgsoni *) Svizzera GRUIFORMES Otididae Chlamydotis undulata *) Svizzera COLUMBIFORMES Columbidae Caloenas nicobarica Svizzera Psittaciformes Psittacidae Ara macao *) Liechtenstein, Surinam, Svizzera Reptilia TESTUDINATA Cheloniidae Chelonia mydas Cuba, Surinam Eretmochelys imbricata Cuba, Giappone, San Vincenzo e Grenadine Dermochelydae Dermochelys coriacea Surinam SERPENTES Viperidae Vipera ursinii Liechtenstein, Svizzera Amphibia ANURA Microbylidae Discophus antongilii Liechtenstein, Svizzera FLORA CACTACEA Discocactus spp.
**) Liechtenstein, Svizzera Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus CUPRESSACEAE Fitz-Roya cupressoidae Cile ORCHIDACEAE Renanthera imschootiana Svizzera Vanda coerulea Svizzera *) Il pertinente grado tassonomico è trattato sul fondamento dell’Allegato II. **) Questa riserva non vale tuttavia per la specie Discocactus horstii.
Allegato II FAUNA CARNIVORA Ursidae spp.* Corea (Sud)7 ARTIODACTYLA Cervidae Moschus spp.*- 107 Corea (Sud)8 GRUIFORMES Pedionomidae Pedionomus torquatus Svizzera
Riserva valida per un periodo di tre anni a partire dal 30 giu. 1993.
Riserva valida per un periodo di tre anni a partire dal 30 giu. 1993.
PSITTACIFORMES tutte le specie – 110, eccettuate: Agapornis spp. Liechtenstein, Svizzera Amazona aestiva Amazona ochrocephala Aratinga spp.* Cacatua galerita Cyanoliseus patagonus Liechtenstein (ad eccezione di byroni), Svizzera Eolophus roseicapillus Liechtenstein, Svizzera Myiopsitta monachus Nandayus nenday Platycercus eximius Poicephalus senegalus Psittacula cyanocephala Pyrrhura spp.* Trochilidae spp.* Liechtenstein, Svizzera Podarcis lilfordi Liechtenstein, Svizzera Podarcis pityusensis Liechtenstein, Svizzera Dendrobates spp. Liechtenstein, Svizzera Phillobates spp. Liechtenstein, Svizzera CYPRINIFORMES Cyprinidae Caecobarbus geertsi Liechtenstein, Svizzera FLORA Taxaceae Taxus wallichiana Liechtenstein, Svizzera Allegato III Francia Con nota del 22 febbraio 1990, il Governo francese ha formulato una riserva riguardo all’inserimento, proposto dall’India, di talune specie nell’Allegato III (RU 1989 1107):
Germania Il 23 aprile 1990 il Governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l’inserimento di nuove specie nell’Allegato III proposto dall’India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):
Gran Bretagna Il 25 maggio 1990 il Governo britannico ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l’inserimento di nuove specie nell’Allegato III proposto dall’India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):
Italia Il 1° marzo e il 2 maggio 1990 il Governo italiano ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l’inserimento di nuove specie nell’Allegato III proposto dall’India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):
Liechtenstein Con nota del 26 febbraio 1987, il Liechtenstein ha formulato una riserva sulla specie Psittacula krameri (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987. Con nota del 17 marzo 1989 il Principato del Liechtenstein ha formulato le seguenti riserve riguardo all’inserimento, proposto dall’India, di talune specie nell’Allegato III:
Canis aureus Martes foina intermedia Mustela altaica Mustela kathiah Mustela sibirica Lussemburgo Il 18 aprile 1990 il Governo del Lussemburgo ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l’inserimento di nuove specie nell’Allegato III proposto dall’India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):
Olanda Con nota del 9 gennaio 1991, il Governo olandese ha comunicato che ritirerà la sua riserva riguardo all’iscrizione di nuove specie all’Allegato III proposta dall’India e dalla Colombia (RU 1989 1107), ad eccezione delle specie seguenti:
Portogallo Il 3 agosto 1990 il Portogallo ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l’inserimento di nuove specie nell’Allegato III proposto dall’India e dalla Colombia ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):
Spagna Con nota del 24 maggio 1989, la Spagna ha formulato una riserva riguardo all’inserimento, proposto dall’India e dalla Colombia, di talune specie nell’Allegato III (RU 1989 1107):
Svizzera Con nota del 26 febbraio 1987, la Svizzera ha formulato una riserva sulla specie Psittacula krameri (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987. Con nota del 17 marzo 1989 il Governo svizzero ha formulato le seguenti riserve riguardo all’inserimento, proposto dall’India, di talune specie nell’Allegato III:
Canis aureus Martes foina intermedia Mustela altaica Mustela kathiah Mustela sibirica