Fonte

611.010

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 6 aprile 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 42bis della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 19743, decreta:

Art. 1 Principio4

Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

a 4 ...5

Art. 26

Art. 3 Prevenzione di crisi

Nell’ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

Art. 4 Emolumenti

Il Consiglio federale emana disposizioni circa la riscossione di emolumenti adeguati per decisioni e altre prestazioni dell’Amministrazione federale.

RU 1975 65

[CS 1 3; RU 1958 375]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 126 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta l’art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l’Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382 1383, 1984 200; FF 1981 II 663, III 872).

Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983 (RU 1983 1382; FF 1981 II 663, III 872).

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogato dall’art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

Art. 4a8 Mandato di risparmio

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002:

2004 2005 2006 in milioni di franchi 1. Provvedimenti intesi a migliorare 13,0 28,0 l’efficienza e la legalità nel procedimento penale 2. Esecuzione delle pene e delle misure 0,5 4,0 4,0 3. Misurazione ufficiale 2,7 4,0 4. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi 62,0 135,0 180,0 dell’Est 5. Altri settori nell’ambito delle relazioni 1,4 6,2 12,5 con l’estero 6. Settore «Esercito» 60,0 90,0 240,0 7. Altri settori della difesa nazionale 5,0 10,6 13,0 8. Istruzione, ricerca e tecnologia 33,0 134,0 211,0 9. Promozione dell’impiego delle tecnologie 7,0 15,5 17,5 dell’informazione e della comunicazione nelle scuole 10. Cultura 4,0 7,3 11,5 11. Sport 2,0 5,2 15,2 12. Sanità 6,8 10,1 12,5 13. Prestazioni collettive dell’assicurazione 41,0 81,0 invalidità 14. Promozione della costruzione di 15,0 abitazioni 15. Misure d’integrazione degli stranieri 2,5 5,0 16. Costruzione delle strade nazionali 80,0 120,0 17. Manutenzione delle strade nazionali 20,0 25,0 20,0 18. Strade principali 5,0 12,0 18,0 19. Altri contributi vincolati per opere stradali 7,5 20. Contributi generali a favore delle strade 20,0 20,0 20,0 21. Separazione del traffico, miglioramenti 15,0 25,0 tecnici e conversioni dell’esercizio

Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

2004 2005 2006 in milioni di franchi 22. Conferimenti al Fondo per i grandi 50,0 125,0 150,0 progetti ferroviari 23. Convenzione sulle prestazioni Confedera- 15,0 91,0 130,0 zione-FFS 24. Trasferimento del traffico dalla strada alla 20,0 ferrovia 25. Misure nel settore dei trasporti pubblici 6,5 10,0 ai sensi della legge sui disabili 26. Impianti per le acque di scarico e per lo 26,0 39,0 smaltimento dei rifiuti 27. Diverse misure nel settore ambientale 6,0 14,6 19,0 28. Agricoltura 10,0 60,0 103,0 29. Economia forestale 10,0 12,0 17,0 30. Programma SvizzeraEnergia 5,0 10,0 10,0 31. Prestiti alla Società svizzera di credito 10,0 14,0 16,0 alberghiero 32. Promozione della piazza economica e 3,0 5,0 delle esportazioni 33. Personale 132,5 186,5 382,1 34. Costruzioni civili 50,0 80,0 80,0 35. Pubblicazioni e relazioni pubbliche 6,0 9,0 20,0 36. Provvedimenti diversi concernenti 32,7 41,8 50,5 l’amministrazione generale 37. Compiti funzionali dell’UFPAP 1,0 4,0 6,0 38. Istruzione di volo impartita a terzi 4,0 3,0 3,0 (integrazione nel DDPS)

Il Consiglio federale può, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, proporre spostamenti di crediti tra le categorie di spesa toccate dalle misure di sgravio, purché questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti.

Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra i tagli previsti nel capoverso 1 numero6, purché non venga superato il limite di spesa di 15,938 miliardi per gli anni 2004–2007.

Nell’ambito del preventivo i contributi di cui al capoverso 1 numero 22 sono accreditati al Fondo per i grandi progetti ferroviari sino al 2009.

È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.