Fonte

161.5

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all estero

del 19 dicembre 1975 (Stato 22 ottobre 2002)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 45bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 19752, decreta:

Art. 13 Principio

Gli Svizzeri all’estero esercitano i diritti politici personalmente nel Comune di voto o per corrispondenza. D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici.5

Il voto per procura è ammesso in quanto il Cantone in cui si trova il Comune di voto lo preveda.

Art. 2 Definizione

Svizzeri all’estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all’estero.

Art. 3 Estensione

Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.6

L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 75 della Costituzione federale7.

RU 1976 1805

[RS 1 3; RU 1966 II 521]

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Per. introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

[RS 1 3]. Oggi «secondo l’art. 143 della Costituzione del 18 aprile 1999» (RS 101).

Art. 4 Esclusione

È escluso dal diritto di voto in materia federale:

  1. chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di mente (art. 369 CC8;

  2. chi, per gli stessi motivi, è stato interdetto all’estero, in quanto l’interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 59 Comune di voto

Lo Svizzero all’estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d’origine o di precedente domicilio.

I Cantoni possono limitare a uno o più Comuni l’esercizio dei diritti politici da parte degli Svizzeri all’estero e la tenuta dei relativi cataloghi elettorali.

Lo Svizzero all’estero non può cambiare Comune di voto sinché è immatricolato presso la stessa rappresentanza.

Art. 5a10 Iscrizione

Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera.

Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l’iscrizione ogni quattro anni.

Art. 6 Ricorsi

Ai ricorsi contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Diritto applicabile

Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all’elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

Art. 8 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Esso determina i casi in cui si può prescindere dall’immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all’estero.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Introdotto dal n. 1 della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Le disposizioni cantonali d’esecuzione richiedono per essere valide l’approvazione della Confederazione.11

Art. 9 Disposizione finale

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197712

DCF del 25 ago. 1976 (RU 1976 1808).