819.1
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
(LSIT)
del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2, 34ter capoverso 1 lettera a, 64bis capoverso 1, 69bis capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 19752, decreta:
Capo I. Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge si applica all’offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.
La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.
Art. 2 Definizioni3
Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.
Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.
Capo II.4 Condizioni per la messa in circolazione
Art. 3 Principio
Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano RU 1977 2370
[CS 1 3]
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l’articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.
Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute
Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.
Art. 4a Norme tecniche
L’Ufficio federale competente designa, d’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia5, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.
Art. 4b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute
Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l’articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.
Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l’articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.
Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l’installazione o l’apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.
Art. 5 Valutazione della conformità
Il Consiglio federale disciplina:
la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
l’utilizzazione del contrassegno di conformità.
Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.
Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d’esame e prove di conformità.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Capo III. Autorità e esecuzione
Art. 6 Vigilanza e esecuzione
Riservata la competenza della Confederazione, l’esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.6
Art. 77 Tasse
Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l’ordinamento delle tasse.
Art. 88 Pubblicazione
Le norme tecniche giusta l’articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.
Art. 9 Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenerle. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.
La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l’esecuzione della legge.
Art. 10 Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto
I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all’occorrenza, prelevare campioni.9
Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev’essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.10
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
I mandatari devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.
Art. 11 Misure amministrative11
...12
Nell’ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.13
È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.
Art. 1215 Rimedi giuridici
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capo IV. Disposizioni penali
Art. 13 Contravvenzioni
1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l’obbligo di dare informazioni, chiunque viola l’obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l’arresto o con la multa. 2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 3. Sono applicabili il Codice penale svizzero16 e l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995
Nuovo testo giusta il n. 97 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Art. 14 Arricchimento indebito
Il giudice può condannare l’autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all’arricchimento indebito ottenuto con l’infrazione.
Art. 15 Azione penale
L’azione penale spetta ai Cantoni.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione e entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.
Data dell’entrata in vigore:
art. 6, 718 e 9: 1° gennaio 197819
Disposizioni rimanenti: 1° luglio 197820
L’art. 7 ha ora un nuovo testo.
DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).
DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).