941.20
Legge federale sulla metrologia
del 9 giugno 1977 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso2 e 40 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 19762, decreta:
Capo primo Oggetto
Art. 1
In materia di metrologia, la presente legge:3
le unità di misura vincolanti in Svizzera;
l’obbligo di utilizzare le unità legali;
4 prevede prescrizioni sugli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico;
l’obbligo d’indicare le quantità e i prezzi nel commercio e nelle negoziazioni;
l’esecuzione di lavori di ricerca e di sviluppo;
i compiti spettanti ai Cantoni.
Capo secondo: Unità di misura
Art. 2 Unità legali
Le unità legali di misura sono:
le unità di base del Sistema internazionale d’unità (SI), indicate nell’articolo 3;
le unità SI derivate, giusta l’articolo 4;
le unità indipendenti dal SI, giusta l’articolo5;
RU 1977 2394
[CS 1 3]
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
d. i multipli e i sottomultipli decimali delle unità SI, giusta l’articolo6.
Il Consiglio federale disciplina i particolari nell’ordinanza del 23 novembre 19945 sulle unità.
Art. 3 Unità di base del Sistema internazionale
Le unità di base del Sistema internazionale sono definite dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure (trattato del 20 mag. 18756 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure/Convenzione del metro).
Le unità di base sono: Grandezza Nome dell’unità Simbolo Lunghezza metro m Massa chilogrammo kg Tempo secondo s Intensità di corrente elettrica ampère A Temperatura termodinamica kelvin K Quantità di materia mole mol Intensità luminosa candela cd
Art. 4 Unità derivate
Le unità derivate sono espresse, procedendo dalle unità di base, mediante formule algebriche utilizzanti i simboli matematici di moltiplicazione e di divisione. Il Consiglio federale può attribuire loro nomi e simboli particolari.
Art. 5 Unità indipendenti dal SI
Il Consiglio federale può stabilire altre unità destinate a scopi particolari. Ne disciplina l’impiego.
Art. 6 Multipli e sottomultipli decimali delle unità SI
I multipli e i sottomultipli decimali delle unità SI si formano di regola mediante l’aggiunta di un prefisso (prefisso SI) alla denominazione dell’unità.
Il Consiglio federale designa i prefissi e ne disciplina l’impiego.
Art. 7 Obbligo d’utilizzare le unità legali
Per la graduazione e le indicazioni completive sugli strumenti di misurazione, designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 9 capoverso 1, sono utilizzate le unità legali.
Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali:
nel commercio e nelle negoziazioni;
negli atti legislativi, nelle decisioni, nei contratti e negli altri atti ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e delle altre collettività pubbliche, come anche di organizzazioni private e di singole persone, incaricate di compiti di diritto pubblico.
L’impiego delle unità legali non è prescritto per:
i contratti che hanno per oggetto immobili situati all’estero e i beni o servizi destinati all’estero;
gli atti e i beni per i quali accordi internazionali stabiliscono l’impiego di altre unità;
7 nel settore della sanità e della sicurezza pubbliche;
le indicazioni di tempo secondo il calendario.
Capo terzo: Prescrizioni sugli strumenti di misurazione e sui metodi di controllo metrologico8
Art. 8 Strumenti di misurazione
Sono considerati strumenti di misurazione le misure, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari di misurazione di ogni genere, che servono a determinare grandezze fisiche.
Art. 99 Requisiti
Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico, segnatamente quelli utilizzati:
per le transazioni commerciali;
nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche;
per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.
Il dipartimento designato dal Consiglio federale disciplina le condizioni d’ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli istrumenti di misurazione.
Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Chiunque utilizza metodi di controllo metrologico ha l’obbligo di accertarsi che l’ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.
Art. 1010 Campo d’applicazione per luogo
I certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge sono validi in tutta la Svizzera.
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti dall’estero.
Capo quarto: Indicazione della quantità e del prezzo
Art. 11 Obbligo di indicazione
Chiunque offre nel commercio e nelle negoziazioni beni o servizi misurabili è tenuto a indicare in unità legali la quantità offerta. Nel caso di forniture susseguenti di beni misurabili o di prestazioni continue di servizi misurabili, la quantità fornita dev’essere indicata in ogni conteggio.
I negozi giuridici concernenti beni o servizi misurabili sono ammessi nel commercio e nelle negoziazioni senza le indicazioni della quantità (come nel caso di vendite fatturate al pezzo, globalmente o in blocco), solo se lo svolgimento del negozio risulterebbe eccessivamente complicato.
Chiunque offre al consumatore beni alla rinfusa o preimballati oppure servizi misurabili, è tenuto a menzionare la quantità e il prezzo e ad assicurarne la comparazione indicando il prezzo unitario. Il Consiglio federale può stabilire norme la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario. Per consumatore s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista merci per uso personale. Non è considerato consumatore chiunque acquista beni professionalmente per lavorarli, trasformarli o rivenderli a terzi.
Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto.11
Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può emanare prescrizioni circa la riempitura e l’imballaggio, senza però intervenire nella formazione dei prezzi.
Il Consiglio federale può, in casi particolari, decidere deroghe dall’obbligo d’indicazione.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 Capo quinto: Lavori di ricerca e sviluppo nella metrologia
Art. 12
La Confederazione esegue lavori tecnici e scientifici di metrologia. Essa analizza segnatamente gli effetti delle tecniche nuove e sviluppa metodi pratici di controllo e misurazione corrispondenti quanto possibile allo stato più recente delle conoscenze scientifiche.
A tale scopo, essa può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali.
Capo sesto: Competenza e organizzazione Sezione 1. Cantoni
Art. 13 Compiti
La verificazione (esame e bollatura ufficiali) degli strumenti di misurazione utilizzati o utilizzabili nel commercio e nelle negoziazioni, come anche il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio e nelle negoziazioni, spettano ai Cantoni, con riserva dell’articolo16 capoverso2.
I Cantoni riscontrano a intervalli regolari, ma almeno ogni quadriennio, l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvedono ai controlli correnti.
Art. 14 Uffici e circondari di verificazione
I Cantoni istituiscono uffici di verificazione per lo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo 13. Essi stabiliscono il numero dei circondari di verificazione con l’approvazione del Dipartimento federale competente.
Art. 15 Prescrizioni del Consiglio federale
Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, disciplina i loro compiti e le loro competenze essenziali.
Sezione 2. Confederazione
Art. 16 Organi d’esecuzione
L’esecuzione della presente legge spetta all’Ufficio federale di metrologia (METAS) 12.
La designazione dell’unità amministrativa e della sua abbreviazione è stata adattata in applicazione dell’art.16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Il Consiglio federale può, per i compiti che non sono eseguiti dai Cantoni, creare organismi o incaricare altre istituzioni di alcuni lavori nel settore della metrologia; disciplina i rapporti fra tali organismi e il METAS.13
Art. 17 Ufficio federale di metrologia
IL METAS svolge segnatamente i compiti seguenti:
appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l’esecuzione;
determina valori di misurazione sufficientemente esatti per le unità di misura, provvede alla loro diffusione ed esegue gli studi scientifico-tecnici e i lavori di sviluppo necessari;
elabora prescrizioni per la precisa determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche;
14 esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificazione;
15 consiglia e istruisce il personale degli uffici cantonali di verificazione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione;
sorveglia l’esecuzione della legge nei Cantoni;
dà consultazioni e provvede a perizie;
...16 Art. 17a17 Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
sono strettamente correlate ai compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
Art. 18 Commissione federale di metrologia
Il Consiglio federale nomina una commissione specializzata composta di 7 membri al massimo.
La commissione svolge segnatamente i compiti seguenti:
esprime il proprio parere riguardo a questioni di metrologia;
consiglia il METAS in materia scientifica e tecnica come anche riguardo a speciali lavori di pianificazione;
esamina, dal profilo tecnico, le opposizioni alle decisioni del METAS.
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione e i compiti della commissione.
Sezione 3. Disposizioni comuni
Art. 19
Gli organi esecutivi hanno diritto all’informazione e all’assistenza gratuite e al libero accesso agli oggetti da sorvegliare.
Il Consiglio federale può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l’utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge.18 Sezione 4. Emolumenti
Art. 20
Il Consiglio federale emana le tariffe degli emolumenti riscossi dagli uffici di verificazione, dai laboratori di controllo e dalle istituzioni incaricate, nonché le prescrizioni secondo le quali il METAS determina gli emolumenti o la rimunerazione dei lavori eseguiti per ordine di terzi.
Capo settimo: Disposizioni penali
Art. 2119 Strumenti di misurazione e metodi di controllo illeciti
Chiunque contraffà strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione o metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti,
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 è punito con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.20
Art. 22 Violazione delle prescrizioni disciplinanti l’indicazione della quantità e del prezzo
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa indicazioni false di quantità, chiunque omette le indicazioni di quantità e di prezzo previste nell’articolo 11 o chiunque mette in commercio beni preimballati che non sono conformi alle prescrizioni di riempitura, è punito con una multa sino a 20 000 franchi, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.21
Art. 23 Infrazioni commesse nell’azienda
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio delle incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Art. 24 Competenza
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Capo ottavo: Rimedi di diritto
Art. 25 Opposizioni
Contro le decisioni del METAS l’interessato può fare opposizione per scritto a detto ufficio entro trenta giorni dalla notificazione.
Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
L’opposizione deve contenere le conclusioni dell’opponente, come anche i fatti e i mezzi di prova che la giustificano.
Il METAS provvede alle inchieste necessarie. Prima di decidere trasmette l’opposizione, per parere tecnico, alla Commissione federale di metrologia.
Art. 2622
Capo nono: Disposizioni finali
Art. 27 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 28 Abrogazione
La legge federale del 24 giugno 190923 sui pesi e sulle misure è abrogata.
Art. 29 Disposizioni transitorie
Il Consiglio federale stabilisce termini adeguati durante i quali è ancora autorizzato l’uso di singole unità indicate negli articoli 4 a 14 della legge federale del 24 giugno 190924 sui pesi e sulle misure e di altre unità abituali.
L’uso di strumenti di misurazione verificati secondo l’articolo 25 della legge federale del 24 giugno 190925 sui pesi e sulle misure è permesso fino alla scadenza dei termini stabiliti nelle corrispondenti ordinanze.
Art. 30 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197826
[CS 10 3; RU 1949 II 1564, 1958 613]
[CS 10 3; RU 1949 II 1564, 1958 613, 1977 2394 art. 28]
[CS 10 3; RU 1949 II 1564, 1958 613, 1977 2394 art. 28]
DCF del 23 nov. 1977