455.1
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
(OPAn)
del 27 maggio 1981 (Stato 4 settembre 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 33 della legge del 9 marzo 19781 sulla protezione degli animali (legge),2 ordina:
Capitolo 1 Prescrizioni generali sulla custodia di animali
Art. 1 Custodia adeguata all’animale
Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamento. 3
La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale.
Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.
Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.
Art. 2 Nutrizione
Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.
Il foraggio dev’essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano soddisfare il bisogno d’occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.
Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici; l’animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.
RU 1981 572
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Art. 3 Cura
La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute.
Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.
Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.
Art. 4 Ricovero
Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche, deve provvedere al ricovero.
I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.
Art. 5 Parchi
Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali, compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d’allevamento e gli stagni per pesci, ma non i contenitori da trasporto.
I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli animali non possano fuggire.
I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.
Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev’essere loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano, devono essere previsti parchi d’isolamento.
I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i requisiti minimi in essi prescritti.
Art. 6 Stalli, box, dispositivi d’attacco
Gli stalli, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d’attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con sufficiente frequenza.
Art. 7 Clima
I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo che procurino un clima adeguato.
Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l’afflusso d’aria fresca dev’essere assicurato anche nel caso di guasto all’impianto.
Capitolo 2 Guardiano d’animali
Art. 84 Formazione
Nel corso della formazione, il guardiano d’animali acquisisce le nozioni fondamentali su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un settore speciale.
La formazione si svolge in un’azienda di formazione riconosciuta.
Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.
Art. 95 Esame
Sono ammesse all’esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in un’azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.
I Cantoni organizzano l’esame per l’ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale).
L’autorità cantonale che organizza l’esame rilascia il certificato di capacità sul modulo dell’Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.
I Cantoni possono riscuotere una tassa d’esame.
Art. 106 Regolamento
Il Dipartimento federale dell’economia7 (Dipartimento) disciplina l’ottenimento del certificato di capacità.
Art. 11 Impiego di guardiani d’animali
Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio, negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani dev’essere proporzionato alla specie e all’effettivo degli animali.8
Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali che, secondo la scienza e l’esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati da persone senza speciali conoscenze del ramo.
L’autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano d’animali con certificato di capacità.
Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli animali malati o feriti sono curati in degenza.9
Capitolo 3 Animali domestici
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Concetto
Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i gatti e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).
Art. 13 Pavimenti
I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdrucciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in calore degli animali.
I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.
Art. 14 Illuminazione
Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all’oscuro.
Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L’intensità luminosa, nel settore degli animali, dev’essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici, di almeno 5 lux.
La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Art. 15 Dispositivi di comando nelle stalle
I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche nella stabulazione libera.
Sezione 2 Bestiame bovino
Art. 16 Foraggiamento dei vitelli
I vitelli devono essere foraggiati con un’alimentazione sufficientemente ricca in ferro.
Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno o foraggi analoghi.
L’uso delle museruole è vietato.
Art. 16a10 Tenuta dei vitelli
La stabulazione fissa per i vitelli fino all’età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente per i vitelli da allevamento e durante l’abbeverata.11
I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabulazione in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all’aperto.12
I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della stessa specie.
Art. 1713 Settore di riposo
Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, nonché per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente e adeguata.14
Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico.
Art. 1815 Stabulazione fissa
Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della stalla, almeno durante90 giorni all’anno.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Art. 19 Stabulazione libera
Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, devono essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.
Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del numero dei box disponibili.
Per gli animali partorienti o malati dev’essere disponibile un reparto speciale.
Sezione 3 Suini
Art. 20 Occupazione
I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.
Art. 2116 Pavimenti delle stalle e giacigli
I pavimenti delle poste singole per scrofe e dei box per verri d’allevamento possono essere grigliati o perforati soltanto per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti soltanto per i due terzi.
Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.
Art. 22 Stabulazione individuale
I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli. Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e che vengono ingrassati.
Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante 10 giorni.17 18
I suini non devono essere tenuti attaccati.19 20 Art. 22a21 Tenuta in gruppo
Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.22
Art. 2323 Box per il parto
I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.24
Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l’allattamento, di una lettiera bastevole.
Art. 24 Gabbie per lattonzoli
I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore della gabbia dev’essere aperta.
Sezione 3a:25 Conigli domestici
Art. 24a Occupazione e tenuta in gruppo
I conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
Gli animali giovani, di regola, non devono essere tenuti da soli durante le prime otto settimane.
Art. 24b Parchi, gabbie e attrezzature
Le gabbie devono:
avere una superficie di suolo secondo l’allegato 1, tavole 141 e 142, numero 11 oppure, se la superficie è minore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm sulla quale gli animali possono sdraiarsi completamente distesi;
avere, almeno su di una parte, un’altezza che permetta agli animali di sedersi in posizione eretta;
essere attrezzate con una zona oscurata nella quale gli animali possono ritirarsi.
Gabbie senza lettiera possono essere utilizzate unicamente in locali climatizzati.
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
I parchi o le gabbie per le coniglie in gestazione avanzata devono essere provvisti di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su di una superficie sopraelevata.
Sezione 4 Volatili domestici
Art. 25 Attrezzature
Le attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente; devono inoltre essere sistemati:
per gli animali d’allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici, un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di lettiera o di un supporto soffice;
per gli animali d’allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati;
per le anatre, una possibilità di bagnarsi.
Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Art. 26 Pareggio del becco, uccisione di pulcini
I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più mangiare normalmente.
I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono ancora.
Sezione 5 Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione
Art. 27 Obbligo d’autorizzazione
Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 5 della legge.
Soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, come:
le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;
i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;
i dispositivi d’attacco;
i dispositivi per la deposizione delle uova.
Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
Art. 28 Procedura d’autorizzazione
Il fabbricante indigeno o l’importatore presenta la domanda, corredata dei documenti necessari per la valutazione, all’Ufficio federale.
L’esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche d’economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L’Ufficio federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.
Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l’esame, i sistemi e gli impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.
L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.
Art. 29 Commissione per gli impianti di stabulazione
Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.
Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L’Ufficio federale ne assume la segreteria.
L’Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con l’autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatile dall’Ufficio federale.
Art. 30 Segnatura e pubblicazione
Il fabbricante o l’importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione autorizzati con il numero d’autorizzazione e comunicare al custode, nel modo d’uso, le condizioni e gli oneri vincolati all’autorizzazione.
L’Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad esse vincolati, nel «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria».
Sezione 6 Cani
Art. 31 Tenuta di cani
I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all’aperto.
I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m2. L’allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
I cani tenuti all’aperto devono disporre di un rifugio.
Art. 32 Cani da traino
Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.
I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 33 Addestramento di cani da caccia
I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall’autorità cantonale.
La tana artificiale è approvata se:
i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;
i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi;
il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.
Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in tana dev’essere annunciata all’autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.
Art. 3426 Rapporti con i cani
Nei rapporti con i cani sono vietati l’eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché l’utilizzazione di collari con aculei interni.
Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all’animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.
L’impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d’addestramento e l’impiego a regola d’arte di sistemi di recinzione di terreni.
Su domanda, l’autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici l’utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano in possesso delle necessarie capacità.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Capitolo 3a27: Pensioni e rifugi per animali e animali da compagnia
Art. 34a Definizioni
Per «pensioni» si intendono le aziende nelle quali gli animali vengono tenuti in pensione e per «rifugi» quelle nelle quali gli animali abbandonati vengono assistiti.
Per «animali da compagnia» si intendono gli animali che vengono tenuti nell’economia domestica per l’interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.
Art. 34b Notifica di pensioni e di rifugi per animali e di allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia
Chi esercita o intende esercitare una pensione o un rifugio per animali deve notificarlo all’autorità cantonale.28
Chi esercita o intende esercitare professionalmente l’allevamento o la tenuta di animali da compagnia deve notificarlo all’autorità cantonale.29
Occorre indicare:
la persona responsabile;
la specie e il numero massimo degli animali;
la grandezza, il numero e la natura delle unità di tenuta;
l’effettivo e la formazione del personale per la cura degli animali.
Capitolo 4 Animali selvatici
Sezione 1 In generale
Art. 35 Concetto
Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici (art. 12) e i roditori da laboratorio, allevati specialmente per esperimenti su animali.
Sono equiparati agli animali selvatici:
i discendenti della prima generazione derivanti dall’incrocio fra animali selvatici e animali domestici;
i discendenti derivanti dall’incrocio fra discendenti di cui alla lettera a;
i discendenti derivanti dall’incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e animali selvatici.30
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Art. 36 Divieto di foraggiamento
Negli stabilimenti di tenuta d’animali selvatici aperti al pubblico, eccettuati gli impianti per uccelli acquatici, va vietato ai visitatori il foraggiamento incontrollato degli animali.
Art. 37 Cattura e immissione in recinti di animali selvatici
I preparati farmaceutici per la cattura possono essere usati soltanto secondo istruzioni veterinarie. Gli animali devono essere osservati fino a cessazione degli effetti.
Agli animali dei quali è presumibile una reazione di spavento se vengono immessi in un nuovo parco da selvaggina, la limitazione del medesimo dev’essere resa ben riconoscibile. A una comunità esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se essi prima vengono assuefatti e dopo osservati.
Sezione 2 Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici
Art. 38 Tenuta professionale di animali selvatici
Sono considerate custodie professionali di animali selvatici:
i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi per animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari o i terrari d’esposizione, come pure gli impianti analoghi che 1. possono essere visitati verso pagamento oppure 2. possono essere visitati senza pagamento, ma sono esercitati in connessione con stabilimenti professionali, come ristoranti, distributori di benzina, negozi o aziende di trasporto, oppure per animare in generale il turismo;
gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti professionalmente per gli esperimenti, la produzione di uova, di carne o di pellicce ovvero per scopi analoghi;
gli stabilimenti, nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia;
le esposizioni temporanee pubbliche di animali.
Sono eccettuate le peschiere, le vasche per la tenuta di pesci commestibili e gli acquari individuali.
Art. 39 Tenuta privata di animali selvatici
I seguenti animali selvatici possono essere tenuti, anche a scopo non professionale, soltanto con autorizzazione:
a. 31 mammiferi, eccetto i lama, gli alpaca e i loro ibridi nonché gli insettivori e i piccoli roditori;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
32 struzzi, kivi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, ara e cacatua di grossa taglia, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibrì, trogoni, bucerotidi di grossa taglia, nettarinie, paradiseidi;
33 testuggini giganti e solcate, tartarughe marine, coccodrilli, iguane di grossa taglia, Chamaeleo calyptratus, Tupinambis sp., tuatare, varani che allo stato adulto raggiungono una lunghezza complessiva di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, elodermi, serpenti velenosi, boidi che allo stato adulto raggiungono più di tre metri di lunghezza, eccetto il boa constrictor;
salamandre giganti;
pesci che, in libertà, diventano lunghi più di un metro, eccettuate le specie indigene secondo la legislazione sulla pesca.
Art. 40 Limitazioni
Per gli animali, che sono estremamente difficili da tenere, l’autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione soltanto se uno specialista riconosciuto prova con una perizia che essi saranno tenuti in modo adeguato.
Trattasi segnatamente degli animali seguenti:
34 ornitorinco, koala, cinocefalo, orso formichiere nano, pangolino gigante, folidoti;
strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne, alcidi, rondoni (tranne i nidatori delle specie indigene);
35 iguana marina, camaleonti, eccetto il Chamaeleo calyptratus, Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae);
rana golìa;
36 selaci pelagici, carcarinidi.
Art. 41 Procedura d’autorizzazione
Il custode presenta la domanda all’autorità del Cantone in cui dovranno essere tenuti gli animali.
Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone, in cui si trova il quartiere d’inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se essi si trovano all’estero, l’autorizzazione, connessa con il permesso d’importazione dell’Ufficio federale, è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiornerà per la prima volta.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
La domanda indica:
lo scopo della tenuta;
la specie e il numero degli animali;
le dimensioni e la natura dei parchi;
per le tenute professionali di animali selvatici, l’effettivo e la formazione del personale che ne prende cura.
Per i giardini zoologici, i circhi e gl’impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) va utilizzato il modulo dell’Ufficio federale.
Art. 42 Presupposti all’autorizzazione
I locali, i parchi e le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali, nonché allo scopo dello stabilimento. Devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. I parchi per animali da circo, che si producono sovente sull’arena e per quelli nei quali gli animali sono tenuti per breve durata, possono rimanere inferiori ai requisiti minimi secondo l’allegato 2.
Gli animali, se necessario, devono essere protetti, con provvedimenti edili, dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati da visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
Dev’essere assicurata la sorveglianza veterinaria regolare degli animali; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole tenute private.
Se, per una tenuta di animali selvatici non sono prescritti guardiani con certificato di capacità, il richiedente deve provare che l’addetto dispone di conoscenze sufficienti sulla tenuta.
Per le esposizioni temporanee di animali, il richiedente deve provare che essi, dopo l’esposizione possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
Art. 43
L’autorizzazione per giardini zoologici, circhi e impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) è rilasciata sul modulo dell’Ufficio federale. Essa è generale oppure limitata a determinate specie, e stabilisce il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità. Di regola non è limitata nel tempo.
L’autorizzazione per la tenuta di animali selvatici secondo l’articolo 38 capoverso
lettere b e c è limitata a determinate specie di animali. Essa stabilisce la grandezza dei parchi, la densità ammissibile d’occupazione, il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità e il modo di procedere per lo stordimento e l’uccisione degli animali. Di regola non è limitata nel tempo.
Le altre autorizzazioni (art. 38 cpv. 1 lett. d,39 e 40) stabiliscono le specie e il numero degli animali. La loro validità è limitata a due anni al massimo. Per le grandi tenute private di animali selvatici, l’autorità cantonale può prescrivere un numero minimo di guardiani titolari del certificato di capacità.
Le autorizzazioni possono stabilire in modo più particolareggiato il foraggiamento, la cura e il ricovero ed essere vincolate a condizioni e oneri.
Art. 44 Controlli e annunci
Il titolare dell’autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali secondo le istruzioni dell’autorità cantonale.
Deve preannunciare all’autorità cantonale i mutamenti importanti delle costruzioni o dell’effettivo degli animali. L’autorità decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
Essa verifica, almeno annualmente, le tenute professionali di animali selvatici. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’autorità può prolungare l’intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni.37
Capitolo 5 Commercio e pubblicità con animali
Art. 4538 Obbligo d’autorizzazione
L’autorizzazione per il commercio professionale di animali e la pubblicità con animali (art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti necessaria per i mercati di piccoli animali e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni locali.
Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199539 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’autorizzazione non è necessaria.
Art. 46 Procedura d’autorizzazione
Le domande d’autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all’autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l’impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall’organizzatore della manifestazione.
Le domande d’autorizzazione per il commercio con animali devono indicare:
la natura e l’ampiezza del commercio;
la grandezza, il genere e l’attrezzatura dei locali;
l’effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev’essere riempito il modulo di cui all’articolo 41 capoverso4.
Le domande d’autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare:
la specie e il numero degli animali;
i particolari e la durata dell’impiego.
Art. 47 Presupposti all’autorizzazione
L’autorizzazione per l’esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente:
ha il domicilio o una sede d’affari in Svizzera;
dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.
Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere esposti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione anche se i parchi sono inferiori ai requisiti minimi di cui all’allegato 2.
L’autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi non soffrono nè subiscono danni.
Art. 48 Contenuto dell’autorizzazione
L’autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d’animali titolari del certificato di capacità sono necessari. L’autorizzazione per il commercio con un numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta degli animali corrispondenti.
Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito, con l’imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono nè subiscono danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.
Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate nel tempo.
Art. 49 Controlli
L’autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.
Il titolare dell’autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali, secondo le istruzioni dell’autorità cantonale.
Art. 50 Primati e felidi
Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al riguardo dall’autorità cantonale.
Il riconoscimento presuppone:
un’autorizzazione secondo l’articolo 43 capoverso 1;
la direzione secondo principi scientifici;
l’occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.
Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.
Art. 51 Autorizzazione di tenuta per il cessionario
Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.
Art. 51a40 Limite di età per compratori di animali Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell’autorità parentale.
Capitolo 6 Trasporti di animali
Art. 52 Responsabilità
Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni necessarie per l’assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.
Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell’assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente al luogo di destinazione e annunciarne subito l’arrivo al destinatario.41
Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali; deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere riambientati con cura.42
Art. 5343 Selezione, preparazione e assistenza
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.
Il bestiame lattifero in lattazione dev’essere munto due volte al giorno.
Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l’età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l’altezza del ponte di carico non superi 50 cm.44
Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono essere tolti.
I tori d’età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare all’apposizione dell’anello al naso se, prima di uno spostamento o della macellazione:
i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo in una stabulazione libera; e se
sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.45 8bis È vietato servirsi delle corna o dell’anello del naso e di corde per legare il bestiame bovino.46 9 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Quest’ultime devono trattare gli animali con riguardo.
Il movimento del veicolo dev’essere adeguato agli animali. All’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.
I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Art. 54 Mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti:
le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro;
47 dev’essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell’articolo 53 capoverso 6;
i dispositivi d’attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;
48 gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell’allegato4. Dev’essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l’allegato4, devono essere inserite pareti di separazione;
devono essere assicurati un sufficiente afflusso d’aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
49 50 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito secondo l’allegato4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall’esterno. Inoltre nel veicolo deve essere presente una copia dell’allegato4;
51 52 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».
Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.
I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all’acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Introdotta dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Introdotta dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.53
Art. 55 Contenitori di trasporto
I contenitori di trasporto devono:
essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;
essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;
disporre bastevolmente di orifizi d’aerazione sistemati in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d’aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi dev’essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
54 essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.
I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l’iscrizione «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:
i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che gli orifizi d’aerazione non vengano otturati durante l’accatastamento e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 56 Eccezioni
Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli animali non soffrano nè subiscano danni.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Art. 5755
Capitolo 7 Esperimenti su animali
Sezione 1 Animali da esperimento56
Art. 58 57 Campo d’applicazione e definizioni
Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati, anche ai decapodi (Decapoda) e ai cefalopodi (Cephalopoda).
Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l’impiego a questo scopo.
Art. 58a 58 Tenuta
Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento.
Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3,4 e all’articolo 59 nella misura in cui esse sono necessarie per conseguire lo scopo dell’esperimento e se sono autorizzate; devono durare il meno possibile.
Art. 59 59 Prescrizioni speciali sulla tenuta
I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati ai bisogni degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto.
I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell’occuparsi degli animali si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l’uomo prima dell’inizio di un esperimento.
I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con individui della stessa specie.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Art. 59a 60 Provenienza
Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento riconosciuti.
Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.
Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i conigli.
Art. 59b61 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti
Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all’autorità cantonale con una domanda di riconoscimento dell’azienda. Devono essere segnatamente indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché il volume dell’eventuale commercio.
L’azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 58a e 59 nonché quelle dell’articolo 63 sul controllo degli effettivi.62 Art. 59c63 Marchiatura I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.
Sezione 1a Formazione e perfezionamento del personale specializzato64
Art. 59d65 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali 1 Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono:
a. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione equivalente; b. seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento nonché sul loro impiego a scopo sperimentale;
60 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349). 64 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121). 65 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
c. disporre di un’esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su animali; d. poter assicurare a regola d’arte la cura degli animali. 2 Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l’esecuzione di esperimenti. 3 Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse forniscono all’autorità cantonale la prova del loro perfezionamento. 4 In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.
Art. 59e66 Contenuto della formazione e del perfezionamento L’Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell’insegnamento, nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.
Art. 59f67 Controllo della formazione e del perfezionamento 1 L’autorità cantonale:
a. esamina nell’ambito della procedura d’autorizzazione per esperimenti su animali l’idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano; b. può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente; c. in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano; d. può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di esperienza pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente. 2 Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono riconosciuti dall’autorità cantonale.
Art. 60 68 Obbligo d’autorizzazione
Gli esperimenti giusta l’articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti solo con un’autorizzazione.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Un’autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell’ambito dei quali:
si procede ad interventi chirurgici sull’animale;
sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull’animale;
per controlli, all’animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
sono provocati effetti patologici sull’animale;
animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a scopo diagnostico;
si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi;
si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale;
si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale;
gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo tempo oppure sono tenuti in isolamento;
gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli arti-
Art. 6169 Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione
Un esperimento su animali secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge può essere in particolare autorizzato se:
l’esperimento persegue uno degli obiettivi dell’articolo 14 della legge;
il metodo è conforme all’articolo 16 della legge;
il metodo è adeguato al raggiungimento dell’obiettivo dell’esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti;
la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello evolutivo inferiore;
è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei metodi più adeguati per l’analisi dei risultati dell’esperimento;
sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali;
sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali;
il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze di formazione e di perfezionamento secondo la sezione 1a.70
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Gli esperimenti su animali per gli scopi sottoindicati possono essere autorizzati unicamente alle seguenti condizioni supplementari:
per l’insegnamento nelle università e per la formazione di specialisti, solo se non esiste nessun altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l’esercizio della professione o per l’esecuzione di esperimenti su animali;
per la registrazione di sostanze e di prodotti in un altro Stato se le esigenze della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono esperimenti su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.
Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se:
l’obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze;
esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell’ambiente naturale o ad attenuare sofferenze;
esso serve al controllo di prodotti e l’informazione cercata si può ottenere sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto;
confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.
Art. 61a71 Autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell’istituto o del laboratorio; egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all’autorizzazione.
L’autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate. La validità è limitata al massimo a tre anni.72
Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di animali sono fissate nell’autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti:
la specie e il numero degli animali;
la custodia, l’alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima, durante e dopo l’esperimento;
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà di ogni animale;
la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l’esperimento.
Art. 6273 Procedura d’autorizzazione
Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l’autorità cantonale. Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario dell’Ufficio federale.
L’autorità cantonale decide subito se è richiesta un’autorizzazione per l’esperimento su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.
L’autorità cantonale trasmette le domande d’autorizzazione, per esame, alla commissione per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest’ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione.
Un’autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è fatto uso di rimedi giuridici.
Sezione 3 Controlli e annunci
Art. 6374 Controlli
Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell’effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:
l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);
la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);
l’eventuale marchiatura (registro).
I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati per tre anni.
L’autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone a controllo ogni anno.
Art. 63a75 Notifiche
Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all’autorità cantonale, secondo il modello di formulario dell’Ufficio federale:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
la conclusione dell’esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal termine;
per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell’anno civile trascorso.
I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale:
di volta in volta le decisioni giusta l’articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le corrispondenti notifiche e domande;
ogni volta entro fine aprile: 1. le notifiche previste nel capoverso 1, 2. un elenco degli allevamenti e dei commerci d’animali da esperimento riconosciuti.
Sezione 4 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
Art. 64
La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.76
Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sè. Compila il suo regolamento interno. L’Ufficio federale provvede alla segreteria.
L’Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti gli esperimenti su animali, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali giusta l’articolo 26a della legge.77
I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo le aliquote della Confederazione.
Sezione 5:78 Servizio di documentazione e di statistica
Art. 64a Servizio di documentazione
Le informazioni raccolte dal servizio di documentazione sugli esperimenti su animali e i metodi alternativi sono a disposizione delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di privati interessati, purché ragioni inerenti alla protezione di dati personali o di segreti commerciali non vi si oppongano.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Il servizio di documentazione informa periodicamente le autorità cantonali in merito alle nuove conoscenze e allo stato delle sue informazioni.
Art. 64b Statistica
Per la presentazione e la pubblicazione della statistica, l’Ufficio federale tiene conto di disciplinamenti e di raccomandazioni internazionali.
Capitolo 7a79: Macellazione di animali
Art. 64c Consegna
Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.
Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l’esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da una persona designata dall’autorità competente.
Per quanto riguarda il pollame, l’esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato nell’azienda di provenienza.
Le persone incaricate dell’esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano all’autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
Se, dopo il loro arrivo all’impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno sufficientemente arieggiati.
Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
Art. 64d Ricetto
Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell’impianto di macellazione.
Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.
Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo le esigenze minime di cui nell’allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.
Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell’età o della provenienza devono essere tenuti separati.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.
Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell’impianto di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall’azienda di macellazione.
Art. 64e Conduzione degli animali
Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l’animale condotto può scostarsi.
L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli antisdrucciolevoli ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringimenti cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.
Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati lateralmente.
Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e diritte e senza pendenze nel senso del movimento.
Art. 64f Procedimenti di stordimento
I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:
animali della specie equina: – punzone o pallottola nel cervello;
80 animali della specie bovina: – punzone o pallottola nel cervello, – punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non penetra nella scatola cranica,
suini: – punzone o pallottola nel cervello, – elettricità, – anidride carbonica, – getto di liquido ad alta pressione;
ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,
conigli: – punzone o pallottola nel cervello, – forte colpo rintuzzato sulla testa,
pollame: – elettricità, – forte colpo rintuzzato sulla testa, – punzone.
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
Previa intesa con l’autorità cantonale, l’Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L’autorizzazione è limitata nel tempo e può essere legata a oneri e condizioni.
Art. 64g Stordimento
Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuati il pollame e i conigli.
L’utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.
Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
Art. 64h Dissanguamento
Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.81
Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
Art. 64i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni
I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.
Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione è esente da emolumenti.
Capitolo 8 Eccezioni dall’obbligo di anestetizzare82
Art. 6583
L’anestesia non è richiesta per gli interventi se , secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o inattuabile per motivi medici.
Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l’ano e la vulva;
castrazione di suini di sesso maschile fino al quattordicesimo giorno di vita;
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni;
spuntatura del becco dei volatili domestici;
accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi discendenti diretti da una linea da ingrasso o di ovaiole;
marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti;
levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.
Capitolo 9 Pratiche vietate
Art. 66
Oltre alle pratiche di cui all’articolo 22 della legge, è vietato:
percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive;
eliminare l’acqua ai volatili per provocare la muta;
accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie;
modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;
incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti;
84 recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le orecchie dei cani in orecchie cadenti;
85 offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subìto l’intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;
86 procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati l’asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
Introdotta dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Originaria lett. h. Introdotta dall’art. 89 n. I dell’O del 20 apr. 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Introdotta dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
l. 87 ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (Decapoda) per limitare gli animali nei loro movimenti.
L’autorità cantonale può obbligare l’organizzatore di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali.
Capitolo 10 Sussidi per la ricerca
Art. 67
Le domande per ottenere l’appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione degli animali e dell’etologia devono essere presentate all’Ufficio federale, con i documenti necessari per la loro valutazione.
L’Ufficio federale decide sull’assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condizioni e gli oneri.
Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.
Capitolo 11 Provvedimenti amministrativi
Art. 68 Cauzione
I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la tenuta professionale di animali selvatici e per il commercio professionale con animali. L’importo è stabilito secondo la specie e l’effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l’articolo 25 della legge.
Art. 69 Diniego e revoca di autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere negate o revocate, se il titolare ha violato reiteramente le prescrizioni su la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizoozie.
L’autorità concedente revoca un’autorizzazione, se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se non sono rispettati, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri.
Sono riservati i provvedimenti secondo gli articoli 24 e 25 della legge.
L’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.
Originaria lett. i. Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Capitolo 12 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione
Art. 70 Sorveglianza
L’Ufficio federale provvede per un’esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.
Può organizzare corsi di formazione per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.
Art. 7188 Prescrizioni tecniche d’esecuzione e formulari
L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche d’esecuzione.
Elabora i formulari previsti nell’ordinanza.
I modelli di formulari per le notifiche e le domande giusta l’articolo 62 capoverso 1 devono prescrivere la fornitura di informazioni riguardanti:
l’obiettivo dell’esperimento;
il metodo;
la specie, il numero, la provenienza e la custodia degli animali previsti per l’esperimento;
la durata dell’esperimento e le prevedibili ripercussioni sullo stato di salute degli animali;
la motivazione dell’esperimento e della metodologia;
le persone responsabili.
Sezione 2 Modificazioni
Art. 72
1. L’ordinanza del 14 novembre 197989 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:
Art. 1 n. 19
Abrogato
Art. 4 n. 32
...
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
[RU 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 cpv. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1] 2. L’ordinanza del 13 novembre 196290 sulle norme della circolazione stradale (ONC) è modificata come segue:
Art. 74
...
Allegato II (Direttive per il carico di animali vivi su veicoli a motore) Abrogato 3. L’ordinanza del 27 agosto 1969 91 concernente la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali è modificata come segue:
Parte seconda, capo secondo 9. ...
Art. 47a
...
Art. 64 cpv.4
...
4. L’ordinanza del 15 dicembre 1967 92 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 13 n. 13.11
...
5. La tariffa del 13 giugno 197793 per le prestazioni dell’Ufficio veterinario federale è modificata come segue:
Titolo ...
Art. 1 cpv. 1
...
[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531
II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214
I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a].
[RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]
[RU 1977 1230, 1979 2634 art. 2 n. 7, 1981 1248 art. 24 n. 2. RU 1985 1727 art. 25 n. 1]
Sezione 6a ...
Art. 14a
...
Sezione 3 Disposizioni transitorie
Art. 73 Termini transitori
e 2 ...94
Su domanda del custode di animali, l’autorità cantonale può permettere per un periodo transitorio che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell’Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18, non debbano essere adeguate o debbano esserlo solo parzialmente:
se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere eseguite in breve tempo per mancanza di fondi; e
se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d’elaborazione oppure
se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l’attività nel settore del bestiame da latte al più tardi entro la fine del 1999.95 2ter I custodi di animali che richiedono un’autorizzazione speciale giusta il capoverso 2bis devono inviare una domanda motivata all’autorità cantonale entro il 30 giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l’autorizzazione, l’autorità cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:
l’eccezione giusta il capoverso 2bis duri soltanto finché le ragioni lo giustifichino;
i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati immediatamente;
siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.96 3 ...97
Abrogati dal n. I dell’O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Art. 7498
Art. 7599
Art. 76 Eccezioni
Non devono essere adattati:
gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le cui dimensioni non sono inferiori ai valori-limite indicati tra parentesi nell’allegato 1;
gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle dimensioni minime secondo gli allegati;
100 le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell’Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18: 1. se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in stalle conformi alle prescrizioni oppure 2. se, durante l’estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo per otto ore al giorno; e 3. se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.
I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere effettuati immediatamente.101
In casi fondati, l’autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo all’obbligo di concedere movimento ai bovini.102
Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio adeguatamente ridotto.
Le esigenze supplementari di formazione giusta l’articolo 59d capoverso 1 lettera b per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.103 100 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349). 101 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349). 102 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121). 103 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 77
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.
Disposizioni finali della modificazione del 23 ottobre 1991104
Le disposizioni attualmente in vigore si applicano:
agli esperimenti su animali autorizzati;
alle domande d’autorizzazione per esperimenti su animali che sono state inoltrate prima del 1° dicembre 1991.
Per l’adeguamento di gabbie per conigli che il 31 dicembre 1991 sono conformi alle esigenze giusta la tabella qui appresso, si applica un termine transitorio di 10 anni.
Specie di animali Unità di detenzione Peso kg Superficie di base Altezza Conigli Gabbia Fino a 3 1500 cm2 40 cm 3–5 2000 cm2 40-60 cm a seconda 5–7 2500 cm2 40-60 cm a seconda Gabbia d’allevamento fino a 3 5000 cm2 40 cm (coniglia madre con figliata) 3–5 7000 cm2 40-60 cm a seconda 5–7 9000 cm2 40-60 cm a seconda della razza.105
...106
Le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991 non devono essere adeguate se la loro superficie di suolo corrisponde almeno all’85 per cento dei valori indicati nella tavola 141 numero 11.
Disposizioni finali della modificazione del 14 maggio 1997107
Entro fine giugno 1998 vanno inoltrate all’autorità cantonale le notificazioni per:
pensioni e rifugi per animali (art. 34b cpv. 1);
allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia (art. 34b cpv. 2) 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
esistenti il 1° luglio 1997.
Entro fine giugno 1998 sui veicoli esistenti il 1° luglio 1997, utilizzati professionalmente per il trasporto di animali (art. 54 cpv. 1 lett. g) deve essere indicata la superficie di carico in m2 e deve essere applicata la scritta «Animali vivi» (art. 54 cpv. 1 lett. h).
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 1999 per quanto concerne:
l’articolo 53 capoverso 6 (protezione laterale);
l’allegato 1 tavola 11 numero 21 (tenuta di vitelli di età fino a 2 settimane in box individuali di 70 cm di larghezza).
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2002 per quanto concerne:
l’articolo 16a capoverso 1 (stabulazione fissa di vitelli);
l’articolo 16a capoverso 2 in combinazione con l’allegato 1 tabella 11 numeri 11, 12 e 22 (tenuta in gruppo di vitelli);
l’articolo 17 capoverso 1 in combinazione con l’allegato 1 tavola 11 numero 32 (settore di riposo con lettiera per vitelli e tori riproduttori);
l’articolo 22 capoverso 3 (divieto di attaccare le scrofe); durante il periodo dell’asciutta, agli animali legati occorre concedere quotidianamente movimento fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni.
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2007 per quanto concerne:
l’articolo 22 capoverso 2 (gabbie per scrofe): durante il periodo dell’asciutta, le scrofe che vengono tenute in gabbie devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi 10 giorni dopo lo slattamento. Per il movimento quotidiano deve esserci spazio a sufficienza;
l’articolo 22a capoverso 2 (larghezza delle corsie);
l’articolo 23 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere sistemati in modo che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.
Disposizioni finali della modificazione del 27 giugno 2001108
Le persone o le aziende che il 1° settembre 2001 detengono ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia devono presentare una domanda d’autorizzazione all’autorità cantonale entro fine agosto 2002.
Per quanto riguarda le tenute di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, i termini transitori qui di seguito fanno stato per l’adattamento alle nuove esigenze minime:
fine agosto 2002 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di inferiori al 30 per cento delle dimensioni minime prescritte dall’allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte;
fine agosto 2004 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di inferiori al 50 per cento delle dimensioni minime prescritte dall’allegato 2 (animali selvatici);
fine agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall’allegato 2 (animali selvatici);
fine agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre specie di animali selvatici, se le dimensioni dei parchi o dei bacini sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall’allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.
Protezione della natura e del paesaggio 455.1 Allegato 1109 (art. 5 cpv. 5) Requisiti minimi per la tenuta di animali domestici Osservazione preliminare Le misure qui indicate delimitano spazi liberi e possono venir ridotte solo per arrotondamento degli angoli o collocamento di impianti d’alimentazione o abbeverata. Le misure tra parentesi sono valori-limite per impianti che esistevano già il 1° luglio 1981 e che, secondo l’articolo 76, non richiedono di essere adattati.
Bovini Posta Superficie di suolo per capo m2 Larghezza cm Lunghezza cm Pavimenti Giaciglio con lettiera completamente perforati
Stabulazione a posta fissa
vitelli sino a 3 settimane 60 120
vitelli di 3 settimane a4 mesi 70 120
bestiame giovane fino a 200 kg per capo in posta cortaa) 70 120
bestiame giovane fino a 300 kg per capo in posta cortaa) 80 130
bestiame giovane fino a 400 kg per capo in posta cortaa) 90 (85) 145 (140)
bestiame giovane di più di 400 kg per capo in posta cortaa) 100 (95) 155 (150)
lattifere in posta cortaa)b) 110 (105) 165 (160)
lattifere in posta mediab) 110 (105) 200 (195)
Stabulazione in box
vitelli fino a 2 settimane 85 130
vitelli di 2 settimane a4 mesi 85 (80) 130 109 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349) e il n. II cpv. 1 dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1o lug. 1997 (RU 1997 1121). Vedi anche le disp. fin. mod. 14 mag. 1997 qui avanti..
Protezione degli animali – O 455.1 Posta Superficie di suolo per capo m2 Larghezza cm Lunghezza cm Pavimenti Giaciglio con lettiera completamente perforati
Stabulazione in gruppo
vitelli sino a 3 settimane 1,0
vitelli di 3 settimane a4 mesi 1,2–1,5c) 1,2–1,5c)
bestiame giovane fino a 200 kg per capo 1,8 1,8d)
bestiame giovane fino a 300 kg per capo 2,0 2,0d)
bestiame giovane fino a 400 kg per capo 2,3 2,5d)
bestiame giovane di più di 400 kg per capo 2,5 3,0d)
lattifereb) 4,5
lattifere, in box di riposo contro pareteb) 120e) (110) 240 (230)
lattifere, in box di riposo contrappostib) 120e) (110) 220 (210)f)
Lo spazio sopra la mangiatoia, in caso di posta corta, deve essere a disposizione degli animali in qualunque momento affinchè possano sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttura della mangiatoia deve consentire di eseguire i movimenti caratteristici della specie e permettere un facile accesso al foraggio.
Le misure per le lattifere valgono per animali con un’altezza del garrese di 135 cm +/- 5 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, vanno adeguatamente ridotte.
Secondo l’età e la taglia dei vitelli.
Il giaciglio può essere ridotto del 10 per cento al massimo se gli animali dispongono inoltre di un’area che ha almeno la stessa superficie del giaciglio e alla quale possono accedere in ogni momento.
Una tolleranza di 1 cm è autorizzata nel caso di archetti che non sono sostenuti dietro. Spazio libero sotto il battifianco: 40 cm.
Spazio libero sotto la parete frontale, rispettivamente la barra frontale: 60 - 70 cm.
Protezione della natura e del paesaggio 455.1
Suini (eccettuati i minipigs) Lattonzoli Mezzanotti Suini Scrofe sino a 25 kg di 25–60 kg di 60–110 kg
Trogolo
Lunghezza per capo nella stabulazione in gruppo 18 cm 27 cm 33 cm 40 cm
Numero di posti al trogolo nell’alimentazione a scorta 1 per 5 capi
Superficie al suolo
Poste singole/ Poste fisse – – 45 cm×130 cma) 65 cm×190 cmb) (60 cm×180 cm)
Spazio di riposo per capo, in box con defecatoi separati 0,25 m2 0,40 m2 0,60 m2 1,10 m2
Superficie di suolo per capo, in box parzialmente o totalmente 0,30 m2 0,45 m2 0,65 m2 1,30 m2 graticciatic)
Box per il parto esistenti il 1° luglio 1997 – – – 3,5 m2 d)
Box per il parto sistemati dopo il 1° luglio 1997 – – – 4,5 m2 e)
Le poste singole sono ammesse solo per l’eccezione prevista nell’art. 22 cpv. 1.
Un terzo al massimo delle poste singole o delle poste disponibili per scrofe in asciutta può tuttavia presentare dimensioni ridotte a 60 cm×180 cm (55 cm×170 cm). Le poste fisse nei box per il parto, nel caso in cui non siano regolabili in larghezza e lunghezza, devono essere di 65 cm×190 cm.
Lo stesso vale per i pavimenti perforati; se gli animali sono tenuti in porcilaie con lettiere, la superficie per capo va adeguatamente aumentata.
Di cui almeno 1,6 m2 di pavimento fisso nel settore di coricamento della scrofa e dei lattonzoli.
Di cui almeno la metà di pavimento fisso nel settore di coricamento della scrofa e dei lattonzoli.
Protezione degli animali – O 455.1
Pollame domestico Ovaiole Animali di ingrasso Pulcini di razza Animali d’allevamento ovaiole sino a 10 settimane
Attrezzatura dei pollai
Mangiatoie e abbeveratoi 111 Lunghezza disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia 16 cm/animale 3 cm/animale 112 Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro 8 cm/animale 3 cm/animale 3 cm/animale 113 Canale della mangiatoia circolare automatica 3 cm/animale 2 cm/animale 2 cm/animale 114 Abbeveratoi a galleggiante 1 ogni 15 animali, minimo però 2 ogni unità di tenuta 115 Canale di abbeveratoi laterali 2,5 cm/animale 2,5 cm/animale 1 cm/animale 116 Canale di abbeveratoi circolari 1,5 cm/animale 1,5 cm/animale 1 cm/animale
Posatoi (salvo nel caso di graticcio) 121 Lunghezza dei posatoi 14 cm/animale 122 Distanza orizzontale nel posatoio 30 cm
Luogo di deposizione delle uova 131 Nidi individuali 1 ogni 5 animali 132 Nidi collettivi, nidi a tunnel 1 m2 ogni 100 animali
Fondo grigliato 141 Pendenza massima 12 % 0 0 142 Diametro minimo del filo 2 mm 1 mm 1 mm
Superficie del pavimento per capo1)
In pollai con letamaio e lettiera profonda 1 m2 per 14 capi (tenuta al suolo) Razze sino a 2 kg: 1 m2 per 7 capi Razze sopra i 2 kg 1 m2 per 6 capi Protezione della natura e del paesaggio 455.1 Ovaiole Animali di ingrasso Pulcini di razza Animali d’allevamento ovaiole sino a 10 settimane
In pollai con pavimenti a rastrelliera o in gabbie2) Allevamento parentale per l’ingrasso Unità di tenuta 500 cm2/ della prole 1400 cm2/animale animale Ovaiole in unità di tenuta sino a 10 capi 1400 cm2/animale sino a 20 capi 1 m2 /15 kg da 11 a 20 capi 1200 cm2/animale da 21 a 40 capi 1 m2/20 kg da 21 a 40 capi 1000 cm2/animale da 41 a 80 capi 1 m2/25 kg più di 40 capi 800 cm2/animale più di 80 capi 1 m2/30 kg Note: Allegato 2110 (art. 5 cpv. 5) Requisiti minimi per la tenuta degli animali selvatici Osservazioni preliminari Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la grandezza minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tavole. Le tavole indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono inoltre essere tenuti gli animali giovani.
Nella composizione dei gruppi – indipendentemente dal numero indicato nella tavola – occorre tenere adeguatamente conto della struttura sociale naturale della specie. Se in un unico parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio in modo differente, nel volume del parco previsto per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza che occorra ingrandire lo spazio. Se in un parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio allo stesso modo, il calcolo delle superficie e/o dei volumi deve prendere come riferimento la specie il cui bisogno di base in spazio è maggiore. Le superfici e/o i volumi per le altre specie vanno aggiunte in base ai requisiti previsti dal presente allegato «per animale in più». Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l’umidità dell’aria, la temperatura o l’alimentazione, occorre tener conto di tali esigenze anche se nella tavola non vi è alcuna indicazione in tal senso. Gli animali con attività notturne tenuti in parchi esterni devono avere la possibilità di trovare un box per dormire durante il giorno. Alle specie prevalentemente arboricole o capaci di volare si deve offrire la possibilità di arrampicarsi o di appollaiarsi in modo che lo spazio possa essere utilizzato adeguatamente. Nelle tenute sperimentali si può rinunciare al parco esterno. Nelle altre tenute, dove è prescritto un parco esterno, è consentito rinunciarvi, se la luce solare con un’adeguata temperatura esterna può penetrare attraverso finestre oppure porte o soffitti scorrevoli e se sussiste la possibilità di illuminare il parco con una luce artificiale che equivale qualitativamente a quella solare. In questo caso, le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono previsti un parco esterno e uno interno, alla superficie totale di questi ultimi.
110 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063). Vedi anche le disp. fin. mod. 27 giu. 2001 qui avanti.
Protezione degli animali – O 455.1
Parchi per mammiferi Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Echidni 2 – – 6 – – 2 1) 6) Cuscus, opossum, cusù 2 – – 6 12 – 2 2) 3) Falangeridi volanti di grossa e media taglia 6 – 6 12 – 1 2) 3) Falangeridi volanti di piccola taglia 6 3 6 0,5 2) 3) Vombato, diavolo di Tasmania 2 20 – 6 – – – 1) 3) 4) Dendrolaghi 2 16 40 16 40 4 4 2) 5) Canguri di piccola taglia 5 20 – 10 – 4 2 6) 22) Bettongie 2 – – 8 – – 2 6) Canguro delle rocce 5 150 – 15 – 15 3 2) 7) 8) Uallabia, tilogale 5 200 – 15 – 15 3 7) 8) Canguri di grossa taglia 5 300 – 20 – 30 4 7) Pteropodi di piccola taglia (p. es.
pteropo del Nilo) 20 – – 20 40 – 1 9) 10) Preropodi di grossa taglia 20 – – 25 75 – 1 9) 10) Pipistrello 20 – – 10 20 – 0,2 9) 10) Tupaidi, uistitì 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 34) Microcebi 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) Lori, potto, machi ursino 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 6) Tarsio, galagoni di piccola taglia, apalemuri, chirogali, callimiconidi, callicebo 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 34) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Galagone gigante, scimmia notturna, scimmia saltatrice 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 34) Saimiri, cercopiteco nano 5 6 15 6 15 1,5 1,5 2) 6) Lemuridi del genere chirogaleo, brachiuri, cacyao, scimmie urlatrici, cappuccine 5 10 30 10 30 2 2 2) 6) Scimmia lanosa, scimmie ragno, cercopitechi, macachi, langur di piccola taglia , vari 5 15 45
15 45 3 3 2) 6) 11) 12) vari: 3) Pata, cercocebi, paviani, langur di grossa taglia (per es. guereze), sifaca, 5 25 75 25 75 4 4 2) 6) 11) Gibboni 3 25 75 25 75 8 8 2) 6) 11) 12) 34) Scimpanzé, orango 3 35 140 35 140 8 8 2) 6) 11) 14) Gorilla 3 50 200 50 200 10 10 2) 6) 11) 14) Dasipodidi di piccola e media taglia 2 – – 6 – – 1,5 1) 3) Tamandua 2 – – 12 24 – 4 2) 3) 4) 15) Grande orso formichiere 2 100 – 12 – 10 6 11) 16) Bradipi 2 – – 10 20 – 1,5 2) Scoiattoli, petauristi di piccola taglia 2 4 10 4 10 2 2 2) 3) 17) 19) Nutria selvatica 2 8 – – – 1 – 3) 18) 19) Scoiattolo gigante, pacarana, petauristi di grossa taglia, coendu 2 – – 12 30 – 3 2) 3) 15) 17) 19) Istrici 2 20 – 20 – 3 3 1) 3) 17) 19) Castoro 5 20 – – – 4 – 3) 18) 19) 34) Protezione degli animali – O
455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Cane della prateria 10 40 – – – 2 – 1) 3) 19) Aguti, viscaccia, lepre saltatrice 5 – – 20 – – 2 1) 3) 6) 19) Marmotte 6 100 – – – 10 – 1) 19) 34) Idrochero 5 100 – 20 – 10 2 6) 18) 19) Ondatra 2 4 – – – 1 1) 19) Ateruro, trichidi 2 – – 5 10 – 2 2) 3) 19) Ursone 2 10 30 – – 4 – 2) 19) Paca 2 – – 8 – – 3 1) 3) 11) 19) Dasiprottidi 5 – – 4 – – 1 1) 3) 6) 19) Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, ottodontidi 2 – – 5 10 – 1,5 1) 2) 3) 19) Marà 2 20 – – – 4 – 1) 3) 6) 19) Lepri c) 2 20 – – – 4 – 3) 6) Coniglio selvatico, lepri fischianti 5 20
– – – 2 – 1) 6) Fennec 2 10 – 4 – 1 1 1) 3) 20) Volpi di media taglia (p. es. volpe di Rüppell, volpe polare, volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino 2 30 – 8 – 4 1 1) 3) 6) 8) Speoto 4 40 – 12 – 4 1 1) 3) 6) 18) 34) Volpe rossa, volpe grigia, dusicyon griseus 2 60 – – – 10 – 1) 3) 6) Sciacalli, coyote, cuon alpino 4 100 – – – 15 – 3) 6) 34) Crisocione 2 150 – 2/an. – 20 2 1) 3) 6) 8) 11) 34) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Lupo, licaone 4 200 – – – 20 1) 3) 6) 8) 11) Orso malese 2 100 – – 20 – 1) 2) 11) 14) 18) 21) Altri orsi grandi, panda gigante 2 150 – – 20 – 1) 2) 11) 14) 18) 22) Orso polare 1 120 – 8 – – 2) 4) 14)
18) Panda minore, procione 2 20 – 8 16 4 2 2) 3) 8) procione: 18) Potosino, bassarisco 2 – – 8 16 – 2 2) 3) Coati 2 20 50 16 40 4 3 2) 3) Donnola 2 5 – – – – – 3) 4) Ermellino 2 10 3) 4) Puzzola, visone selvatico, furetto 2 10 – – – – – 3) 4) 18) Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell’appartamento)111 2 – – 2 1,2 – 0,5 3) 14) 16) Martora arboricola 2 10 25 10 25 – – 2) 4) 17) 21) Taira 2 16 40 16 40 4 4 2) 3) 17) Ghiottone 2 120 – – – – – 1) 2) 4) 21) Moffetta 2 12 – 12 – 2 2 1) 3) 17) Tasso 2 60 – 30 – 4 4 1) 3) 17) Lontra nana 2 15 – 6 – 3 2 6) 15) 18) Lontra comune, Aonyx antiqua 2 25 – – – – – 4) 6)
15) 18 111 RU 2001 3595 Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno (n) Superficie a) Volume Superficie a) Volume Lontra gigante 2 80 – 24 – 10 4 6) 15) 18) Lontra marina 2 10 – – – 3 – 6) 18) Mangusta nana 6 – – 6 – – 0,5 1) 15) Suricato, mangusta striata, mangusta gialla 6 16 – 16 – 2 1 1) 15) 20) Altre manguste 2 12 – 12 – 4 4 1) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18) Gatto dai piedi neri, gatto leopardo del Bengala, gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli 2 10 25 10 25 4 4 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) Fossa, arcticide, zibetto, gatto selvatico, gatto della giungla, jaguarondi 2 16 40 16 40 5 5 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) gatto viverrino, gatto
dalla muso piatto: 18) Linci, serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa 2 30 75 20 50 10 10 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) Puma, giaguaro, leopardo, leopardo delle nevi 2 50 150 25 75 15 12 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) giaguaro: 18) Leone, tigre 2 80 240 30 90 20 15 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) tigre 18) Ghepardo 2 200 – – – 20 – 2) 4) 6) 11) 15) 21) Protele 2 100 – 12 – 10 6 1) 11) 21) Iene 2 200 – – – 20 – 1) 11) 21) Oritteropo 2 – – 40 – – 5 1) 3) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Iracidi 5 10 20 10 20 2 2 2) Elefanti femmine 3 500 – 15/an.
– 100 – 24) 25) Elefanti maschi 1 150 – 2 x 30/an. – 100 – 24) 25) Alternanza di parchi Femmine di zebra di Grevy e di emioni 4 500 – 8/an. – 80 – 8) 25) 26) Emioni (maschi)
150 – 8 – – 8) 25) 26) Zebra della steppa, asino selvatico 5 500 – 8/an. – 80 – 8) 25) 26) 27) Zebra di montagna, cavallo selvatico 5 1000 – 8/an. – 100 – 8) 25) 26) 27) Tapiro 2 200 – 15/an. – 50 – 24) 25) 28) Rinoceronte 2 500 – 25/an. – 150 – 4) ad eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 26) Cinghiale nano 2 30 – 4 – 10 – 25) 27) 29) Altri cinghiali 2 100 – 4/an. – 20 – 8) 17) 25) 27) 29) Pecari 4 80 – 3/an. – 10 25) 29) Ippopotamo pigmeo 2 100 – 10/an. – – – 4) 24) 29) Ippopotamo 2 250 – 40 – 50 10 24) Lama, alpaca 6 250 – – – 30 – 8) Guanaco, vigogna 6 300 – – – 30 – 8) Cammelli, dromedari 3 300 – 8/an.
– 50 – 8) 27) Kancil 2 – – 6 – – 2 6) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno Tragulidi 2 40 – 8 – 12 2 6) 18) Cervi di piccola taglia (pudu, idropote, muntjak) 4 100 – 3/an. – 15 – 6) 8) 30) Capriolo 2 400 – – – 100 – 6) 8) 30) Cervi di media taglia (p. es. sika, daino) 8 500 – 4/an. – 60 – 8) 27) 29) 30) 31) sambar: 18) Cervi di grossa taglia 6 500 – 6/an. – 80 – 8) 27) 29) 30) 31) barasinga, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David: 18) Alce 3 500 – – – 100 – 8) 18) 28) 31) 32) Okapi 2 300 – 15/an. – 100 – 4) 26) Giraffa 4 500 – 25/an.
– 100 – 33) maschio: 26) Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, 6) cefalofi, dik–dik, anantilopi nane, raficero campestre, raficero tilopi nane: 4), oreotrago: dalle orecchie nere, oreotrago 2 50 – 3/an. – 20 – 2) 6) Oribi, beira 4 100 – 3/an. – 15 – 6) Cefalofi giganti 2 100 – 4/an. – – – 4) 6) Gazzelle (incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala) 10 500 – 4/an. – 40 – 6) 8) 27) Antilope giraffa, dibatag, antilopi di media taglia, antilocapra, saiga 6 500 – 5/an. – 50 – 6) 8) 27) Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, takin 4 400 – 4/an.
– 50 – 2) 6) 8) 28) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più b) Requisiti particolari Numero Parco esterno Parco interno esterno interno (n) Superficie a) Volume Superficie a) Volume Muflone 10 400 – – – 40 – 2) 8) Altre pecore selvatiche, capre selvatiche, baral, pecora crinita 8 400 – – – 40 – 2) 6) 8) 27) Antilopi di grossa taglia, buoi selvatici, bue muschiato 5 500 – 8/an. – 80 – 8) 25) 26) 27) 31) 32)
Se nella tavola 23 sono prescritte dimensioni minime, tale superficie deve essere aggiunta alla superficie indicata alla tavola 21.
Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime per le superfici di base e i volumi, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
Queste dimensioni sono applicabili solamente agli animali allevati dall’uomo in parchi o ai giovani animali tenuti in parchi analoghi. Gli animali catturati in natura non sono adatti per questo tipo di tenuta. 1) Possibilità di scavare. 2) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce a seconda della specie. La grossezza dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell’animale. 3) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all’altezza del suolo oppure in un luogo rialzato a seconda della specie. Per le specie asociali ad intermittenza, occorre prevedere un box individuale per ciascun animale. 4) Tenuta di animali singoli o in coppia secondo la specie, possibilità di suddividere i parchi. Per gli animali in più occorrono parchi supplementari. 5) Per le specie di taglia più grande che vivono preferibilmente al suolo (doriani, inustus, dendrolagus lumholtzi), si richiede anche un parco esterno. 6) Paraventi, possibilità di mettersi al riparo e di nascondersi. 7) Spazio interno/stalla strutturata con pareti divisorie. 8) Per le specie abituate all’inverno è sufficiente un riparo (lama, alpaca: 2 m2 per animale), per le altre specie che amano il calore occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni. Camelidi: nel caso di stalle singole le dimensione vanno raddoppiate. 9) Possibilità di tenuta al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti.
10) Diversi posti per alimentarsi raggiungibili dagli animali anche arrampicandosi.
Protezione degli animali – O 455.1 11) Possibilità di separazione o di chiusura. 12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario un parco interno; basta una capanna isolata. La stessa cosa vale per le altre specie tenute all’aperto durante l’estate. 13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per animali singoli. 14) Occupazione degli animali con oggetti a seconda della specie ad es. funi per dondolarsi, paglia, botti di plastica, ecc. 15) A seconda della specie, luoghi rialzati dove potersi sdraiare (p. es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste, ecc.). 16) Possibilità di scavare e di rovistare il suolo. 17) Possibilità di parchi interni od esterni. Se sono previsti parchi esterni per specie sensibili al freddo, occorre inoltre prevedere un locale interno riscaldabile. 18) Possibilità di fare il bagno. In caso di bacini per cui sono richieste dimensioni minime si veda la tavola 23. 19) Legno regolarmente fresco per la cura dei denti e l’occupazione degli animali. 20) Parchi esterni con radiatori termici. 21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: animali da preda di piccola taglia 0,5-1 m2, ghiottone, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m2, felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m2, orso malese, iene, protele4 m2, grossi orsi, panda gigante 6 m2. 22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale occorrono 50m2 per i canguri di piccola taglia e 1000 m2 o più per gli orsi. 23) Locale interno solo per specie e sottospecie sensibili al freddo, altrimenti box per dormire isolati per ogni animale adulto o un parco interno conforme alle indicazioni della tavola. 24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l’anno (per gli elefanti e i rinoceronti asiatici). Per il tapiro, l’ippopotamo e l’ippopotamo pigmeo occorre un bacino interno ed esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tavola 23. 25) Tronchi d’albero o termitai artificiali e bagni di sabbia o fango per la cura della pelle. 26) Box individuali.
Per le specie sociali deve esistere il contatto visivo tra i box individuali; tali box devono essere riscaldati per le specie che non sopportano bene l’inverno. 27) A seconda della specie, possibilità di separarsi per i giovani maschi o vie di fuga per le giovani femmine e gli animali giovani. 28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia). 29) Fango. Suidi; possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango. 30) Alberi senza corteccia, rami. 31) Solo gli impianti parzialmente fissi contano come superficie. Per gli impianti che dispongono solo di suolo naturale, le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi. 32) Tronchi d’albero per dare la possibilità ai buoi muschiati di occuparsi. 33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m2.
Protezione degli animali – O 455.1 34) Coppia monogama con prole accettata.
Parchi per uccelli Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più Spazio interno Requisiti particolari Numero Parco Voliere Parchi Voliera Superficie/ Struzzo comune 3 250 – – 50 – 6 1) Nandù 6 250 – – 25 – 3 1) Casuarii 2 125 + 125 – – – – 6 2) Emù 2 200 – – 100 – 4 1) 3) Kivi 2 15 + 15 – – – – – 2) 3) 4) 5) Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) 6 – 16 32 – 2 – 6) 7) Pinguini di piccola taglia e pigoscelide di Adelia 12 60 16 32 3 1 – 6) 7) 17) Pellicani 4 40 – – 10 – 3 7) 8) 12) Cormorani, aninghe 6 10 20 50 1,5 1,5 – 7) 9) 10) Becco a scarpa 2 100 – – 50 – 6 7) Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone golia 2 100 40 160 25 10 5 7) 12) Cicogne di media e piccola taglia 2 50 30 90 10 6 1 7) 10) 11) Aironi di grossa taglia (A.
cenerino) 6 50 30 90 5 3 1 7) 10) 11) Aironi di media taglia (A. guardabuoi), ibis, spatole 6 – 20 50 – 2 0,5 7) 10) 11) Tarabuso di grossa taglia, umbretta 2 – 20 50 – 2 2 4) 7) 8) 10) 11) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più Spazio interno Requisiti particolari Numero Parco Voliere Parchi Voliera Superficie/ Aironi di piccola taglia (tarabusino) 2 – 6 12 – – – 4) 7) 9) 10) Fenicotteri 10 100 – – 5 – 0,5 7) 8) 12) Aquile e avvoltoi di grossa taglia 2 – 30 120 – 10 3 10) 11) 13) 14) 15) Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, gufi 2 – 20 60 – 8 2 10) 11) 13) 14) 15) Falconi di grossa taglia grandi (falco pellegrino, girfalco) 2 – 10 25 – 4 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi di media taglia (lodolaio), piccoli astori (sparviero) 2 – 6 15 – 2 1 4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi nani 2 – 2 4 – 0,5 – 4) 9) 10) 13) 14) 15) Civette di grossa taglia (gufo reale) 2
– 20 50 – 6 3 4) 10) 11) 13) 14) 15) Civette di media taglia (barbagianni) 2 – 10 25 – 3 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) Civette di piccola taglia (civetta comune) 2 – 4 10 – 1 1 4) 9) 10) 13) 14) 15) Gruidi di grossa taglia(gru cenerina) 2 250 – – 100 – 6 11) 12) 14) Gruidi di piccola taglia (damigella) 2 100 – – 50 – 2 11) 12) 14) Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua di grossa taglia) 2 – 4 8 – 1 – 5) 14) 16) 18) Limicoli 8 – 12 30 – 1 0,5 7) 11) Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia 6 30 30 90 2 2 – 7) Gabbiani di piccola taglia 10 – 30 90 – 1 – 7) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più Spazio interno Requisiti particolari Numero Parco Voliere Parchi Voliera Superficie/ Succiacapri, nittibi, 2 – 10 20 – 1 – 4) 9) 10) Colibrì, nettarinie 2 – 2 3 – 1 – 4) 10) 14) 16) Quetzal, trogoni 2 – 10 30 – 4
– 10) 14) Bucerotidi di grossa taglia 2 – 20 60 – – – 10) 14) Paradiseidi 2 – 10 25 – 4 – 4) 10) 14)
Se nella tavola 24 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere disponibile in aggiunta alle superfici indicate nella tavole 22.
Il volume della voliera deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
Tutte le stalle devono avere una superficie del suolo di almeno4 m2.
Se nella colonna «per animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si devono tenere più di n animali.
Ara di grossa taglia: Anodorhynchus glaucus, Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Cacatua di grossa taglia: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funeurus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus.
1) Bagno di sabbia. 2) I parchi devono poter essere collegati fra loro. 3) Il parco deve disporre di un rifugio. 4) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie - canneto, arbusti, cavità negli alberi, buche nel terreno, ecc.
Protezione degli animali – O 455.1 5) Parco interno; parco esterno facoltativo. 6) Per la tenuta di specie antartiche e subantartiche, i locali devono essere climatizzati. Per le specie di grossa taglia occorre prevedere in inverno un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).
) Se sono richiesti bacini con dimensioni minime si veda la tavola 24. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non compaiono nella tavola 24. 8) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno. 9) Secondo la specie, trattasi di parchi interni o esterni. 10) Possibilità di appollaiarsi. 11) Per le specie sensibili al freddo dev’essere disponibile un parco interno. 12) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno. 13) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle custodie inaccessibili al pubblico. Devono regolarmente aver occasione di volare liberamente. 14) Possibilità di fare il bagno. 15) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico. 16) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno. 17) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo. 18) Rami naturali in abbondanza affinché gli uccelli posano rosicchiare e arrampicarsi.
Bacini per mammiferi Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più a) Requisiti particolari Numero Superficie Profondità Volume Visone selvatico, puzzola 2 1 0,2 0,2 – Nutria selvatica 2 2 0,5 1 – Castoro 5 30 0,8 24 – Idrochero 5 6 0,5 3 1 Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più a) Requisiti particolari Numero Superficie Profondità Volume Lontra nana 2 10 0,5 5 2 Aonyx antiqua, lontra comune 2 20 0,8 16 – Lontra gigante 2 60 1,5 90 8 Lontra marina 2 60 2,0 120 25 Orsi, ad eccezione dell’orso malese 2 10 1 10 2 Orso polare 1 80 2 160 20 Rinoceronte asiatico 2 10 1 10 5 Ippopotamo pigmeo 2 20 0,8 16 – Ippopotamo 2 30 1,5 45 8 Tapiri 2 10 0,8 8 – Sireni 2 80 2,0 160
20 Foche 2 60 1,5 90 10 1) Leoni marini, otarie 5 100 2,0 200 15 1) Elefanti marini, trichechi 3 200 3,0 600 40 1) Delfini, tursiopi 5 450 3,5 1575 50 2) 3) 4) Platanistidi asiatici 4 100 2,0 200 25 2) 5) Platanistidi sudamericani 4 200 2,5 500 30 2) 5) Orca, delfinottero bianco, globicefalo 2 400 4,0 1600 150 2) 4) 5) Osservazione
a) Se le dimensioni dei bacini sono determinate dalle misure minime per le superfici di base e i volumi, il volume deve essere aumentato proporzionatamente alla superficie di base.
Protezione degli animali – O 455.1 1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta un’adeguata parte di terreno. Dimensioni minime per animale: foca 5 m2, leone marino, otaria, tricheco, elefante marino: 10 m2. 2) Rendimento dei filtri: l’impianto deve permettere di ricambiare l’intero volume dell’acqua in4 ore al massimo. 3) Compresi i bacini accessori di 150 m2 e di 3,5 m di profondità con la possibilità di separare gli animali e con approvvigionamento in acqua indipendente. 4) Acqua salata. 5) Compresi i bacini accessori e i bacini per separare gli animali; almeno un bacino di separazione con un approvvigionamento in acqua indipendente.
Bacini per uccelli Specie Per gruppi sino a n animali Per animale in più a) Requisiti particolari Numero Superficie Profondità Volume Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) 6 12 2 24 1 1) Pigoscelide di Adelia 12 12 2 24 1 1) Pinguini di piccola taglia 12 10 1 10 0,5 Pellicani 4 30 0,75 22 5 Cormorani, aninghe 6 10 1,25 12,5 1 Fenicotteri 10 10 3 0,5 2)
a) Il volume del bacino va aumentato proporzionalmente alla superficie. 1) Bacino con sponda alta e uscita. 2) Profondità variabile con bassofondo.
Protezione degli animali – O 455.1
Rettili e anfibi Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie Volume Superficie Superficie Testuggini giganti 2 30 – – – 5 – 1) 2) 3) 5) 8) Testuggine solcata 2 12 – – – 3 – 1) 2) 3) 8) Tartarughe marine 2 – 16 32 – – 8 3) 4) Coccodrillo del Nilo, coccodrillo marino, gaviale 2 10 10 5 2 5 5 3) 5) Alligatore del Mississippi, caimano nero, altre specie di coccodrilli di grossa taglia 2 8 8 4 2 4 4 3) 5) Caimano dagli occhiali, jacaré, alligatore della Cina 1 4 4 1,6 1,5 2 2 3) 5) Paleosuchi, osteolemo 1 3 3 1,2 1,5 2 2 3) 5) Tuatare 2 10 – – – – – 6) Chamaeleo calyptratus 1 0,6 – – 1 0,15 3) 7) 9) 17) Iguane verdi (Iguana iguana, Iguana delicatissima).
2 2 – – 2 0,5 – 2) 3) 7) 17) Iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus sp.), iguana rinoceronte (Cyclura sp.) 1 6 – – 2 4 – 3) 7) 8) 9) 10) Iguane nere (Ctenosaurus acanthura, Ctenosaurus similis) 2 3 2 0,5 3) 7) 8) 9) 16) 17) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie Volume Superficie Superficie Tegu (Tupinambis sp.) 2 3 1,5 1 3) 7) 9) 16) 17) Dracena (Dracaena sp.) 2 3 1 0,2 1,5 1 0,25 2) 3) 7) 9) 15) 17) Varani giganti (lunghezza complessiva superiore a 2 m) Varano di Komodo 2 24 2 0,6 2 10 0,5 2) 3) 5) 7) 10) 11) 13)
17) Varano di Salvadori 2 10 1 0,3 2,5 4 0,25 2) 5) 7) Varano fasciato 2 8 1 0,3 2 3 0,25 2) 3) 5) 7) 13) Varani di grossa taglia (lunghezza complessiva fino a 2 m) Varanus albigularis, Varanus bengalensis, Varanus flavirufus, Varanus giganteus, Varanus gouldii 2 6 1,5 2 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus niloticus (incluso Varanus ornatus) 2 6 1 0,2 2 2 0,2 2) 3) 5) 7) 8) 9) Varanus olivaceus 2 6 2 2 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus rudicollis 2 6 1 0,2 1,5 2 0,2 2) 3) 5) 7) 9) 12) Varanus varius 2 6 1,5 2 3) 5) 7) 8) 9) 17) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie
Volume Superficie Superficie Varani di media taglia (lunghezza complessiva fino a 1,4 m) Varanus caerulivirens, Varanus cerambonensis, Varanus doreanus, Varanus dumerilii 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus exanthematicus 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus flavescens 2 3 1 0,2 1 1 0,1 2) 3) 5) 7) 8) 9) 17) Varanus glebopalma 2 3 1 1 3) 5) 7) 9) 16) 17) Varanus griseus 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus jobiensis, Varanus indicus (incluso V.
spinulosus), Varanus melinus 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus mertensi 2 3 2 0,4 1 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) Varanus rosenbergi, Varanus spenceri, Varanus yemenensis 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus yuwonoi 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie Volume Superficie Superficie Varani di piccola taglia con esigenze particolari Varanus mitchelli 2 1,5 0,5 0,1 1,5 0,5 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) Varanus semiremex 2 1,5 1 0,2 1,2 1 0,1
2) 3) 5) 7) 9) 12) 17) 18) Elodermi Eloderma horridum 2 3 – – 1,5 0,5 – 2) 3) 7) 8) 9) 17) Eloderma semiremex 2 2 – – 1 0,5 – 2) 3) 7) 8) 9) 17) Boidi: Python molurus, Python sebae (incluso P. natalensis) 2 2/3 × 1/2 – – 2/3 lunghezza totale, 1/7 superficie – 2) 3) 7) 10) 16) lunghezza to- mass. 2,2 m di base Python reticulatus 2 2/3 × 1/2 lun- – – 2/3 lunghezza totale, 1/7 superficie – 2) 3) 7) 10) 16) ghezza totale mass. 2,5 m di base Eunectes sp. 2 2/3 × 1/2 1/4 × 1/4 Superficie 1/2 lunghezza totale, 1/7 superficie 0,2 2) 3) 7) 10) 16) lunghezza lunghezza del bacino mass. 2,2 m di base totale totale, × 0,1 min. 1 m2 lunghezza totale Epicrates angulifer, Morelia amethistina (sinonimo: Liasis amethistinus), Morelia olivacea, Morelia papuana, Morelia oenpelliensis 2 2/3 × 1/3 – – 1/2 lunghezza totale, 1/7 superficie – 2) 3) 7) 9) lunghezza to- mass.
2,2 m di base Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie Volume Superficie Superficie Serpenti velenosi: Ophiophagus hannah 2 2/3 × 2/3 – – 1/2 lunghezza totale, – – 3) 14) 15) lunghezza to- mass. 2,2 m Dendroaspis polylepis, Oxyuranus sp. 2 2/3 × 1/2 – – 1/2 lunghezza totale – – 7) 14) lunghezza totale Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis viridis, Dispholidus typus, Pseudohaje sp.
2 2/3 × 1/3 lun- – – 1/2 lunghezza totale 1/7 superficie – 7) 14) Altri elàpidi di lunghezza totale superiore a 1 m 2/3 × 1/2 lun- – – 1/2 lunghezza totale 1/7 superficie – 2) 13) Viperidi e crotàlidi di grossa taglia (lunghezza totale superiore a 1,2 m) 2 1 × 1/2 lun- – – 1/2 lunghezza totale 1/7 superficie – 13) Altri serpenti velenosi: specie arboricole 2 2/3 × 1/2 lun- – – 2/3 lunghezza totale 1/7 superficie – 7) Altri serpenti velenosi: specie terrestri 2 2/3 × 1/2 lun- – – 1/2 lunghezza totale 1/7 superficie – 2) 8) 13) ma almeno le dimensioni seguenti: 0,4 m lunghezza, 0,3 m larghezza, 0,3 m altezza Protezione degli animali – O 455.1 Specie Per gruppi sino a n animali a) b) Per animale in più Requisiti particolari Numero Terreno Bacino Altezza del parco c) Terreno Bacino (n) Superficie Superficie Volume Superficie Superficie Salamandra gigante 1 – 1 – – 0,33 m3 3) 4)
Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o a seguito di un incidente, per l’adattamento o per la riproduzione e l’allevamento.
Per lunghezza totale si intende la lunghezza media degli animali adulti.
L’indicazione riguarda l’altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.
1) Possibilità supplementare di uscire all’aperto, fintanto che lo consentono le condizioni meteorologiche: tuttavia l’area esterna deve essere riscaldata. 2) Talune specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; questa prescrizione vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali. 3) Si deve tener conto della struttura sociale; non si deve escludere la tenuta individuale. 4) Impianto di filtrazione appropriato. Salamandra gigante: la metà del volume d’acqua deve essere rinnovato ogni ora. 5) Per tutte le testuggini giganti, i coccodrilli e i varani: se più animali sono custoditi nello stesso parco, quest’ultimo, ove occorra, deve poter essere suddiviso oppure devono essere disponibili altri parchi idonei a separare gli animali. 6) Impianto di condizionamento dell’aria indispensabile (condizionamento con termostato); gli animali devono essere tenuti a una temperatura di 16°C fino a un massimo di 20°C; il bacino o il flusso d’acqua devono avere la stessa temperatura; ogni animali deve disporre di una tana nella terra. Nel caso di tenuta di animali importati, devono essere osservate le condizioni d’esportazione dello Stato di provenienza. 7) Tutti i parchi devono offrire agli animali, secondo la specie, possibilità orizzontali e/o verticali per arrampicarsi quali alberi , rami dello stesso spessore del corpo degli animali, rami fini oppure pareti di sughero o di roccia. 8) Possibilità di scavare. 9) Possibilità di nascondersi.
Protezione degli animali – O 455.1 10) Costruzione solida del parco (terrario). 11) Solidi box che permettono di separare gli animali (casse di trasposto) sono richiesti anche in caso di tenuta individuale. 12) Di quando in quando aggiungere sale nel bacino (10 g al litro); abbeveratoi separati, spruzzare regolarmente. 13) Nascondigli nei quali sia possibile osservare gli animali, quali buche nel terreno o alberi cavi, cassoni con un’apertura oppure tubi di sughero. 14) Cassoni con apertura, manipolabili dall’esterno, devono essere disponibili anche in caso di tenuta individuale. 15) Deve essere data la prova che si è in grado di rifornire gli animali con un numero sufficiente di animali da preda. 16) Giacigli sopraelevati. 17) Una lampada termica deve essere disponibile per ogni animale in modo che ognuno di essi possa esporsi individualmente ai suoi raggi. 18) Un impianto di irrorazione o di nebulizzazione è indispensabile.
Requisiti minimi per la tenuta di roditori da laboratorio
Osservazione preliminare Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori anche se vi è tenuto un numero (n) di animali inferiore a quello indicato.
Specie animali, Per gruppi fino a n animali Per animali in più Altezza della gabbia
peso Numero Superficie Superficie
Topi – sino a 30 g 4 200 40 12 – di più di 30 g 2 200 75 12 Ratti – sino a 100 g 2 350 100 12 – da 100 a 250 g 1 350 150 12 – da 250 a 500 g 11) 600 250 14 – di più di 500 g 11) 800 300 14 Criceto dorato – sino a 80 g 2 200 75 12 – di più di 80 g 1 200 150 12 Porcellino d’india – sino a 200 g 1 350 150 12 – da 200 a 400 g 1 600 200 14 – di più di 400 g 1 800 500 14 Osservazioni: 1) Se trattasi di ratti di stirpi che vivono in armonia, una gabbia di questa dimensione può ospitare due animali.
Allegato 4112 (art. 54 lett. e)
Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito Superficie113 media minima, in m2, necessaria per animale:
Equini Suini Puledri 0,85 15– 25 kg 0,12 Equini leggeri 1,40 25– 50 kg 0,18 Equini medi 1,60 50– 75 kg 0,30 Equini pesanti 1,90 75–100 kg 0,35 90–110 kg 0,43 Bovini 100–125 kg 0,51 125–150 kg 0,56 40– 80 kg 0,30 150-200 kg 0,69 80– 140 kg 0,40 più di 200 kg 0,82 140–160 kg 0,55 160–200 kg 0,70 Ovini tosati 200–300 kg 0,90 300–400 kg 1,10 30–45 kg 0,20 400–500 kg 1,30 più di 45 kg 0,30 500–600 kg 1,45 600–700 kg 1,60 Ovini non tosati più di 700 kg 1,80 meno di 30 kg 0,20 30–45 kg 0,25 Caprini più di 45 kg 0,35 sotto 35 kg 0,20 35-55 kg 0,30 Pecore in stato avanzato più di 55 kg 0,50 di gravidanza e montoni d’allevamento 0,50
112 Introdotto dal n. II dell’O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2303). 113 In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.