Fonte

837.0

Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c nonché 34novies della Costituzione federale 2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804, decreta:

Titolo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7

Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA8 non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.9 RU 1982 2184

Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle

Nuovo testo giusta il n. I della LF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 Titolo 1a:10 Scopo

Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:

  1. disoccupazione

  2. lavoro ridotto;

  3. intemperie;

  4. insolvenza del datore di lavoro.

La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.12 Titolo secondo: Contributi

Art. 2 Obbligo di pagare i contributi

È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):

  1. il salariato (art. 10 LPGA13 che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

  2. il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’articolo 12 LAVS.15 2 Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:

  1. i lavoratori che pagano i contributi all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per mezzo di marche;

  2. 16 i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195217 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.

Originario Tit. 1.

Originario art. 1.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

  1. i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS;

  2. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a–c;

  3. i disoccupati per le indennità secondo l’articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

Art. 2a18 Contributi volontari

I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.

Art. 320 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione

I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.

L’aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS21 pagano il contributo intero.

Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

Art. 422

Art. 5 Pagamento dei contributi

Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. II13 dell’all. alla LF del22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 192.12).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal

I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.

Art. 624 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi e di supplementi sui contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS, incluse le sue deroghe alla LPGA25.

Titolo terzo: Prestazioni

Capitolo 1 Generi di prestazioni

Art. 726

Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:

  1. una consulenza e un collocamento efficienti;

  2. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;

  3. altri provvedimenti nel quadro della presente legge.27 2 Essa versa le seguenti prestazioni:

  1. indennità di disoccupazione;

  2. ...28

  3. indennità per lavoro ridotto;

  4. indennità per intemperie;

  5. indennità nel caso d’insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Capitolo 2 Indennità di disoccupazione

Sezione 1 Diritto

Art. 8 Presupposti del diritto

L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:

  1. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

  2. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

  3. risiede in Svizzera (art. 12);

  4. 29 ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

  5. ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art.13 e 14);

  6. è idoneo al collocamento (art. 15) e

  7. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 9 Termini quadro

Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.30

Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 9a32 Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a–71d è prolungato di due anni se:

  1. l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e

  2. al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

Art. 9b33 Termini quadro in caso di periodo educativo

Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:

  1. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e

  2. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.

La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.

I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 10 Disoccupazione

È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

È considerato parzialmente disoccupato chi:

  1. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;

  2. un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.

Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).34

La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.

Art. 11 Perdita di lavoro computabile

La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

...35

Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

L’indennità di vacanze che l’assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.36

Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 11a37 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di

Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.

Art. 1238 Stranieri residenti in Svizzera

In deroga all’articolo 13 LPGA39, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

Art. 13 Periodo di contribuzione

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.40

Sono parimente computati:

  1. i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS;

  2. 41 i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera;

  3. 42 i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA43 o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;

  4. 44 le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

Nuovo testo del cpv. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell’età di cui all’articolo21 capoverso 1 LAVS46, ma che intendono continuare a esercitare un’attività lucrativa dipendente.47

Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata.48

I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.49

Art. 14 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione

Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

  1. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

  2. malattia (art. 3 LPGA50, infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

  3. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo51 2 Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.52 Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.53

Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.54

...55

Art. 15 Idoneità al collocamento

Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.57

Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.

Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.58

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Art. 1659 Occupazione adeguata

Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:

  1. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

  2. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato;

  3. non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato;

  4. compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

  5. è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

  6. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato;

  7. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita;

  8. è svolta in un’azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

  9. procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

Se l’assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un’attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall’obbligo di accettazione.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Art. 1760 Obblighi dell’assicurato e prescrizioni di controllo

L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.61

L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

  1. 62 partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

  2. 63 partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

  3. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

L’ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di compensazione.

Sezione 2 Indennità

Art. 18 Periodi di attesa64

Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.66

Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.67

Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.68

...69

...70

Art. 18a71 Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

Art. 18b72 Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 18c73 Prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098; FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal

Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). Abrogato dal

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

Art. 1974

Art. 20 Esercizio del diritto all’indennità

Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

...75

Art. 21 Forma dell’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

Art. 22 Importo dell’indennità giornaliera

L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.76

Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

  1. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

  2. 77 beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

  3. 78 non sono invalidi (art. 8 LPGA79.80 3 Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS.81 4 a 5 ...82

Art. 22a83 Contributi alle assicurazioni sociali

L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della

La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

La cassa deduce inoltre dall’indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell’assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all’istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.86

Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.87 Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 23 Guadagno assicurato

È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA88 corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.89 Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.90

Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).91

Se persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.92

Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l’assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso 1.93

L’importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l’importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.94

Nuovo testo del per. giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 2495 Computo del guadagno intermedio

È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.96

...97

È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.98

Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.99

Se, per evitare la disoccupazione, l’assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso4.100

Art. 25101

Art. 26102 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di gua-

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 100 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 102 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

dagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.

Art. 27103 Numero massimo di indennità giornaliere

Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

L’assicurato ha diritto a:

  1. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

  2. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;

  3. 520 indennità giornaliere al massimo se: 1. riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.

In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.

Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA104, infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di con- 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 trollo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.105

Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.107

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l’esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all’intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il

per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il50 per cento.

Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro

Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione.108

Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata.109 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell’11 apr. 1889110 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L’ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 106 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529). 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.111

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all’estero.

Sezione 3 Sanzioni112

Art. 30 Sospensione del diritto all’indennità113

L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:

  1. è disoccupato per propria colpa;

  2. ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;

  3. non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;

  4. 114 non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;

  5. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure

  6. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.

  7. 115 durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.

Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c116, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.117 111 Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131: FF 1989 III 325). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 113 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 115 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo 116 Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modifica del 6 nov. 1996 (RS 837.02 in fine). 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.118 L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.119

Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.120

Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

Capitolo 3 Indennità per lavoro ridotto

Art. 31 Presupposti del diritto

I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:

  1. 122 sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS;

  2. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  3. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  4. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.123 118 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 119 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 120 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 121 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 123 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennità per lavoro ridotto:

  1. per i lavoratori a domicilio;

  2. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.124 3 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

  1. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  2. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

  3. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

Art. 32 Perdita di lavoro computabile

Una perdita di lavoro è computabile se:

  1. e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  2. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.125

Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.126

Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 33 Perdita di lavoro non computabile

Una perdita di lavoro non è computabile:

  1. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

  2. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

  3. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  4. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  5. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  6. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.127

Art. 34 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto

L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.

Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.128 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

127 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 128 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto

L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.129

La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.130

Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di conteggio.

Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti

Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L’annuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:

  1. il numero dei lavoratori occupati nell’azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;

  2. l’estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;

  3. la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all’indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e

capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all’esame.

Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Art. 37 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

a. ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 130 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

  1. 131 ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);

  2. 132 a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

Art. 38 Esercizio del diritto all’indennità

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Il datore di lavoro presenta alla cassa:

  1. i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;

  2. un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;

  3. una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c). La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.

Art. 39 Rifusione dell’indennità per lavoro ridotto

La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso

e 32 capoverso 1 lettera b.

Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.133

Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 40134 Prescrizioni di controllo

In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.

Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.

Art. 41 Occupazione provvisoria

Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.135

Il lavoratore che accetta un’occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a causa dell’occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell’indennità per lavoro ridotto del lavoratore interessato.

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l’occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

Se il lavoratore rifiuta un’occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adopera insufficientemente per ottenerla o l’abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l’indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

Capitolo 4 Indennità per intemperie

Art. 42 Diritto all’indennità

I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie se:136 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 135 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

  1. 137 sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e

  2. subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l’indennità.

Non vi hanno diritto le persone secondo l’articolo 31 capoverso 3.

Art. 43 Perdita di lavoro computabile

La perdita di lavoro è computabile se:

  1. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

  2. 138 la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

  3. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.139 2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.140

È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

...141

Art. 43a142 Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

  1. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

  2. si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;

  3. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  4. concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 142 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 44143 Calcolo dell’indennità

Il calcolo dell’indennità si conforma all’articolo 34.

Art. 44a144 Durata del versamento

L’indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni.

Per la determinazione della durata massima dell’indennità di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto e dell’indennità per intemperie.

Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro

Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.145

e 3 ...146

Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l’annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Art. 46 Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 37 si applica per analogia.

Art. 47 Esercizio del diritto all’indennità

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo35 capoverso 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Il datore di lavoro presenta alla cassa:

  1. i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;

  2. un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 144 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 146 Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 48 Rifusione dell’indennità per intemperie

La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennità per intemperie (art. 42 e 43).

Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art.43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.147

Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.

Art. 49 Prescrizioni di controllo

Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.148

Art. 50 Occupazione provvisoria

L’articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5 Indennità per insolvenza

Art. 51 Presupposti del diritto

I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

  1. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

  2. 149 il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

  3. 150 hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 148 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 149 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 150 Originaria lett. b.

Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.151

Art. 52 Estensione dell’indennità

L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.152

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

Art. 53 Esercizio del diritto all’indennità

Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.

Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa

Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF153.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.

L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.

151 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 55 Obblighi dell’assicurato

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo25 capoverso 1 LPGA154, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.155

Art. 56 Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l’indennità per insolvenza.

Art. 57 Finanziamento

L’indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 58156 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l’impresa.

155 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Capitolo 6 Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 157

Sezione 1 Disposizioni generali158

Art. 59159 Principi

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

  1. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

  2. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

  3. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

  4. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

  1. i presupposti del diritto secondo l’articolo8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

  2. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Art. 59a160 Valutazione dei bisogni e delle esperienze161

L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:162 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 160 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

  1. 163 la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso;

  2. l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti;

  3. 164 le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 59b165 Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.

Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

L’assicurazione accorda inoltre:

  1. assegni per il periodo di introduzione (art. 65);

  2. assegni di formazione (art. 66a);

  3. sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68).

Art. 59c166 Competenza e procedura

Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 165 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 166 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.

Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.

Art. 59d167 Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate e per persone la cui potenzialità di collocamento può essere ripristinata

Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione né ne sono state esonerate possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente. Questo diritto sussiste anche dopo l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione.

Le persone la cui potenzialità di collocamento può essere ripristinata con provvedimenti di formazione o di occupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente. Questo diritto sussiste indipendentemente dal fatto che tali persone adempiano o no il periodo di contribuzione.

I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

167 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989).

Sezione 2 Provvedimenti di formazione168

Art. 60169 Partecipazione a provvedimenti di formazione

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

  1. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

  2. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002170 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.

Art. 61171 Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione

L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l’articolo 60.

I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione:

  1. sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e

  2. sono aperti a tutte le persone che hanno l’età e la preparazione richieste.

Art. 62172 Estensione delle prestazioni

L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di formazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti.

168 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate di partecipazione.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 63 e 64173

Sezione 3:174 Provvedimenti di occupazione

Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:

  1. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;

  2. pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione;

  3. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell’obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.

L’articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

L’articolo 16 capoverso 2 lettere c, e–h è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 64b Estensione delle prestazioni

L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per l’esecuzione dei provvedimenti di occupazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

173 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 174 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Sezione 4 Provvedimenti speciali175

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione176

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:177

  1. 178 ...

  2. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

  3. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.

Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione180

Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.

Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.181

Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.182 175 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 179 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 182 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.183

L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

  1. ...186

  2. hanno almeno 30 anni e

  3. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.187

Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.188

Art. 66c190 Ammontare e durata degli assegni di formazione

Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.191 183 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 184 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 188 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 189 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato 190 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 191 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.192

Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.193

Art. 67194

...195

Art. 68196 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto

L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

  1. non è stato possibile procurare loro un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

  2. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo13.

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

Art. 69197 Sussidio per gli assicurati pendolari

Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Art. 70198 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali

Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Art. 71199

...200

Art. 71a201 Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente202

L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.203

Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006204 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.205

Art. 71b206 Presupposti del diritto

Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a capoverso 1 se:

  1. 207 senza colpa propria, sono disoccupati;

  2. ...208

  3. hanno almeno 20 anni e

  4. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

200 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato 201 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 205 Nuovo testo giusta l’art.13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle 206 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006209 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso 2.210

Durante la fase di progettazione l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l’articolo17.211

Art. 71d213 Conclusione della fase di progettazione

Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006214 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.215

Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.

210 Nuovo testo giusta l’art.13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle 211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 212 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 213 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967). 215 Nuovo testo giusta l’art.13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle ...216

Art. 72217

Art. 72a a 72c218

Capitolo 7 Altri provvedimenti219

Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

L’assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all’equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del

La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al

per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.220

L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.221

Art. 73a222 Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti dell’assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.

218 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal 219 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 221 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 222 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 74 e 75223

Art. 75a224 Progetti pilota

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:

  1. sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  2. mantenere posti di lavoro esistenti; o

  3. reintegrare disoccupati.

I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli artico-

I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.

I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

Art. 75b225 Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1 Organi di esecuzione226

Art. 76

Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:

  1. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77– 82);

  2. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);

  3. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio 223 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

224 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 225 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

  1. le commissioni tripartite (art. 85d);

  2. le casse di compensazione AVS (art. 86);

  3. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);

  4. i datori di lavoro (art. 88);

  5. la commissione di sorveglianza (art. 89).227 2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

Capitolo 2 Casse di disoccupazione

Art. 77 Casse pubbliche

Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).

Il Cantone è il titolare della cassa.

...228

Più Cantoni possono, con il consenso dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)229, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.

Art. 78230 Casse private

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d’importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all’ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.

Le casse private possono limitare il loro campo d’attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 229 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8). 230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse

I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d’attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.231

Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo.232 In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L’articolo 242 della LEF233 s’applica per analogia.

Art. 80 Soppressione del riconoscimento

Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all’ufficio di compensazione.234 La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell’anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

L’ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:235

  1. la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell’ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile;

  2. la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell’ufficio di compensazione, oppure

  3. il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.

Art. 81 Compiti delle casse

Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;

231 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

  1. sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;

  2. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;

  3. amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;

  4. 236 rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.

La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:237

  1. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;

  2. se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.

Art. 82 Responsabilità dei titolari verso la Confederazione238

Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti.239

Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.240

I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.241

La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.242 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 241 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588). Nuovo 242 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Art. 82a243 Responsabilità verso gli assicurati e i terzi

Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA244 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.

La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Capitolo 3 Altri organi esecutivi

Art. 83 Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

L’ufficio di compensazione:

  1. contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  2. tiene i conti del fondo di compensazione;

  3. 245 controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;

  4. cbis. 246 verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;

  5. verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;

  6. 247 impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;

  7. 248 decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82,

  8. assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza;

243 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 246 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 248 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

  1. 249 prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;

  2. 250 gestisce un sistema d’informazione che serve all’adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;

  3. 251 prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;

  4. sorveglia le decisioni del servizio cantonale;

  5. 252 decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  6. provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

  7. nbis. 253 garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’articolo 11 dell’allegato I all’Accordo del 21 giugno 1999254 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004255 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

  8. 256 dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;

  9. 257 coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;

  10. 258 prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a;

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 253 Introdotto dall’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 256 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 257 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 258 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

  1. 259 decide in deroga all’articolo 35 LPGA260 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;

  2. 261 statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.

Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:

  1. il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;

  2. altri conteggi periodici;

  3. 262 rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  4. 263 le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);

  5. 264 i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3.

  6. 265 il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.

L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro266 dirige l’ufficio di compensazione.

Art. 83a267 Revisione e controllo dei datori di lavoro

L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.

Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.

In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.

259 Introdotta dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 261 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 265 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 266 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8). 267 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.268

Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.

Art. 85 Servizi cantonali

I servizi cantonali:

  1. 269 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;

  2. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;

  3. decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;

  4. verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;

  5. 270 decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;

  6. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;

  7. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 270 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

  1. 271 esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;

  2. 272 esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso4, 45 capoverso4 e 59c capoverso 2;

  3. 273 fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  4. 274 rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

...275

Art. 85b277 Uffici di collocamento regionali

I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo17 capoverso 2.278

Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.279 271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 273 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 276 Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11). Abrogato dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). 277 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 279 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 85c280 Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.

Art. 85d281 Commissioni tripartite

Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera i.

I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale.

Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.

D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo 85.

I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85e282 Promovimento della collaborazione intercantonale

Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del

Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.

280 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo 281 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 282 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Art. 85f283 Promovimento della collaborazione interistituzionale

I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

  1. gli uffici di orientamento professionale;

  2. i servizi sociali;

  3. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;

  4. gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;

  5. gli organi di esecuzione della legislazione sull’asilo;

  6. le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;

  7. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

  8. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.

In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA284, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989285 sul collocamento se:

  1. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e

  2. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:

  1. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e

  2. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.

Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

283 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 85g286 Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione

Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.

I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.

Art. 85h287 Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi

Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA288 all’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.

La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Art. 86 Casse di compensazione AVS

Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS.

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:

  1. controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;

  2. versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;

286 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 287 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

c. presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 88 Datori di lavoro

I datori di lavoro:

  1. regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);

  2. compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;

  3. osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;

  4. 289 soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio.

I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.290

Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.291

Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo25 capoverso 1 LPGA292, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.293

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l’ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare all’eccezione della prescrizione.294 289 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 291 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 293 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 294 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle

Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.295

La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.296

Art. 89 Commissione di sorveglianza

La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.297

Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.298

Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).299 Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.300

È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).301

È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

295 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 296 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Art. 89a302 Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione

Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA303 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS304. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90305 Fonti di finanziamento

L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:

  1. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);

  2. una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  3. i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

Art. 90a306 Partecipazione della Confederazione

La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,15 per cento307 della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 90b308 Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell’articolo 90 non bastano a coprire le spese dell’assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all’articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989309 sulle finanze della Confederazione.

302 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle 305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 306 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 307 Vedi comunque l’art. 120a qui di seguito. 308 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 309 [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202

art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471,

2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]

Art. 90c310 Rischio congiunturale

Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento.

Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse

L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario.

In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione.

Art. 92 Spese amministrative

Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Le spese amministrative, cagionate all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest’ultima.

Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.311 310 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 311 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.312

Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.313

Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.314

Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c.315 Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.316

I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero 312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 314 Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588). 315 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 316 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 annuale di giorni di disoccupazione controllata.317 La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.318

Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.319

Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all’istituto collettore i costi per l’esecuzione della previdenza professionale secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982320 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.321

Art. 93 Spese processuali e ripetibili

Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l’esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l’ufficio di compensazione o la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94322 Compensazione

Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell’AVS/AI e di assegni familiari previsti dalla legge.

Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.

317 Nuovo testo del per. giusta il n. II28 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349). 318 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 319 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 321 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312). 322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 95323 Restituzione di prestazioni

La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all’articolo55.

L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’articolo25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.324

La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest’ultima.325

La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

Art. 96326 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS

Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS327.

323 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 324 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 325 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 96b329 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:330

  1. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;

  2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

  3. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;

  4. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;

  5. riscuotere l’imposta alla fonte;

  6. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

  7. far valere le pretese dell’assicurazione;

  8. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;

  9. allestire statistiche;

  10. 331 assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 96c332 Procedura di richiamo

Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione gestito dall’Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):

  1. l’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  2. le casse di disoccupazione;

  3. gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell’applicazione della presente legge;

  4. gli uffici di collocamento regionali;

  5. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

328 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal

n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 329 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205). 330 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato 331 Introdotta dal n. 14 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato 332 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

  1. sorveglianza e controllo dell’esecuzione della presente legge;

  2. assegnazione dei mezzi necessari alle casse;

  3. determinazione e rimborso dei costi amministrativi;

  4. consulenza e collocamento delle persone in cerca d’impiego;

  5. valutazione del diritto alle prestazioni;

  6. esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;

  7. calcolo e versamento delle prestazioni;

  8. emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;

  9. approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

Art. 97334

Art. 97a335 Comunicazione di dati

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA336:337

  1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

  2. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

333 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal

n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 335 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 337 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato

  1. bbis. 338 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

  2. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990339 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

  3. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992340 sulla statistica federale;

  4. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  5. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della LEF 341, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale.342 2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005343 contro il lavoro nero.344 3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.345 4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:346 338 Introdotta dal n. 14 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato 342 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

  1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

  2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato o pubblico.

Art. 98347

Art. 98a348 Rapporto con l’assicurazione militare

Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992349 sull’assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.

Art. 99350

Titolo settimo: 351 Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

Art. 100 Principi

Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso4, 45 capoverso4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.352 Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA353, la procedura sempli- 348 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 833.1). 351 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ficata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.

In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l’opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.354

Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.355

Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.356

Art. 101357 Autorità speciale di ricorso

In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA358, le decisioni e le decisioni su ricorso dell’UFIAML359, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 102360 Legittimazione speciale di ricorso

Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l’UFIAML361 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l’UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 103 e 104

Abrogati 354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 355 Introdotto dal n. I della LF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 356 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 357 Nuovo testo giusta il n. 115 dell’all. alla L del17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32). 359 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)». 360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 361 Ora: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia – RS 172.216.1; RU 2000 187; art. 8).

Titolo ottavo: Disposizioni penali362

Art. 105 Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo, chiunque viola l’obbligo del segreto, chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale363 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a

000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.364

Art. 106 Contravvenzioni

Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni, chiunque viola il suo obbligo d’annunciare, chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero, chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure 365 chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.

362 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 -6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del13. dic. 2002 (RU 2006 3459). 364 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 365 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974366 sul diritto penale amministrativo.

Art. 108367

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1 Esecuzione

Sezione 1 Confederazione

Art. 109 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 110368 Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA369 provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

Art. 110a e 110b370

Art. 111 e 112371

Sezione 2 Cantoni

Art. 113

I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all’approvazione della Confederazione372.

368 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto 370 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati 371 Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

I Cantoni:

  1. gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;

  2. designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;

  3. 373 istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b;

  4. 374 istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85c;

  5. 375 emanano le prescrizioni procedurali;

  6. 376 provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;

  7. 377 designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’articolo19.

...378

Capitolo 2 Modificazioni, abrogazioni e proroga

Sezione 1 Modificazioni

Art. 114 Legge federale sull’assicurazione contro le malattie

La legge federale del 13 giugno 1911379 sull’assicurazione contro le malattie è modificata come segue:

Art. 12bis cpv. 1bis e 2bis

...

Art. 115 Legge federale sul contratto d’assicurazione

La legge federale del 2 aprile 1908380 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:

372 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149). 373 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 375 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 376 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 377 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 379 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1]

Art. 9

...

Art. 100 cpv. 2

...

Art. 116 Legge federale sull’assicurazione militare

La legge federale del 20 settembre 1949381 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 5

...

Art. 117 Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni382 è modificato come segue:

Art. 329b cpv. 1

...

Art. 117a383 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

La legge federale del 25 giugno 1982384 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 2 titolo e cpv. 1bis

...

Art. 10 cpv. 1 e 2 primo periodo e cpv. 3 secondo periodo

...

Art. 26 cpv. 3 secondo periodo

...

Art. 47

...

Art. 60 cpv. 2 lett. e

...

381 [RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069, 1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1] 383 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312).

Sezione 2 Abrogazioni

Art. 118

Sono abrogati:

  1. Il decreto federale dell’8 ottobre 1976385 sull’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);

  2. La legge federale del 22 giugno 1951386 sull’assicurazione contro la disoccupazione;

  3. I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975387 che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi.

  4. 388 il decreto federale del 19 marzo 1993389 su provvedimenti nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Le disposizioni abrogate s’applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3 Proroga

Art. 119

Il decreto federale del 20 giugno 1975390 che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi è modificato come segue: Numero VII cpv. 5391 ...

385 [RU 1977 208, 1982 166 1894] 386 [RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 196893, 1973 1535, 1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209] 387 [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 388 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 389 [RU 1993 1066] 390 [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 391 Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv.6.

Capitolo 3 Disposizioni transitorie392

Art. 120 Casse riconosciute393

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;

  1. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attività si estende a tutto il Cantone;

  2. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

Art. 120a394 Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008

In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.

Capitolo 4:395 Relazione con il diritto europeo

Art. 121396

Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71397 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999398 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- 392 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659). 393 Intrototta dal n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659) 394 Introdotto dal n. I 5 della LF del17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659). 395 Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). 396 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 397 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Acc. AELS riveduto.

colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004399 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72400 nella loro versione aggiornata;

b. 401 la Convenzione del 4 gennaio 1960402 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Capitolo 5:403 Referendum ed entrata in vigore

Art. 122404

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:

art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983405

Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984406 Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002407

Fino al 31 dicembre 2003 l’aliquota di contribuzione di cui all’articolo 3 capoverso 2 ammonta al 3 per cento.

Fino al 31 dicembre 2003, l’aliquota di contribuzione sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato secondo l’articolo 3 capoverso 2 e due volte e mezzo questo importo ammonta al 2 per cento.

400 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Acc. AELS riveduto. 401 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10). 403 Originario capitolo 4. 404 Originario art. 121. 405 DCF del 6 dic. 1982 (RU 1982 2223). 406 O del 31 ago. 1983 (RS 837.01).

Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.408 408 In vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4288 2003 1755).