412.104.7
Ordinanza concernente l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale
del 7 settembre 1983 (Stato 10 aprile 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 66 capoverso2 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,3 ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali4
Art. 15 Organizzazione
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio) dirige l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (Istituto); l’Istituto è subordinato all’Ufficio.
L’Istituto si compone di tre istituti regionali: uno a Zollikofen per la Svizzera tedesca, uno a Losanna per la Svizzera francese e uno a Lugano per la Svizzera italiana e retoromancia.
Gli istituti regionali hanno un obbligo di coordinamento e di collaborazione fra loro e, all’occorrenza, con terzi.
Art. 26 Direzione
L’Istituto è diretto da un direttore. Quest’ultimo è membro del comitato di direzione dell’Ufficio.
Gli istituti regionali sono diretti da un responsabile per ogni regione. Il responsabile dell’istituto regionale è subordinato al direttore dell’Istituto.
Il direttore dell’Istituto e i responsabili degli istituti regionali formano assieme il comitato di direzione dell’Istituto. Il direttore dell’Istituto può nominare ulteriori membri del comitato di direzione dell’Istituto.
RU 1983 1251
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Il piano di sviluppo dell’Istituto è di competenza del comitato di direzione dell’Istituto. Esso necessita, dopo aver sentito il Consiglio dell’Istituto, dell’approvazione del comitato di direzione dell’Ufficio.
La pianificazione operativa è di competenza del rispettivo responsabile dell’istituto regionale. Essa necessita, per le questioni di portata nazionale, dell’approvazione del comitato di direzione dell’Istituto.
Art. 3 Consiglio dell’Istituto
Il Dipartimento federale dell’economia7 (detto qui di seguito «Dipartimento») nomina il Consiglio dell’Istituto.
Il direttore dell’Ufficio federale ne assume la presidenza. Il direttore dell’Istituto fa parte del Consiglio dell’Istituto e vi ha voto consultivo.
Il Dipartimento regola l’organizzazione, i compiti e le competenze del Consiglio dell’Istituto ed emana il regolamento delle assenze.
Art. 3a8 Compiti L’Istituto svolge in particolare i seguenti compiti:
formazione e formazione continua dei maestri a tempo pieno e a titolo accessorio presso le scuole professionali, nonché degli insegnanti presso le scuole professionali, con funzioni particolari quali membri della direzione di una scuola, di consulenti o di mediatori, nella misura in cui non vengono impartite presso un’università;
organizzazione, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, di corsi destinati agli istruttori incaricati dei corsi di formazione per maestri di tirocinio;
organizzazione, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, di corsi d’istruzione per periti d’esame;
attuazione di progetti di ricerca e sviluppo nel campo della formazione professionale; tali progetti possono essere eseguiti su mandato o con la partecipazione di terzi;
fornitura di prestazioni quali la pianificazione e l’organizzazione di corsi, la consulenza nonché l’esecuzione di studi e di perizie;
fornitura di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione della qualità nella formazione professionale.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Capitolo 2 Formazione del corpo insegnante presso le scuole
professionali9
Sezione 1 Ammissione ed esclusione10
Art. 4 Ammissione alla formazione di base di maestro a tempo pieno e di maestro ausiliario
I candidati ai cicli di studio per maestri a tempo pieno devono soddisfare ai seguenti requisiti:
Per l’insegnamento generale: 1. essere in possesso di una patente per l’insegnamento elementare o avere una formazione universitaria completa (compresi i maestri di ginnastica I); 2. avere almeno 24 anni; 3. aver insegnato in una scuola professionale; i maestri di scuola elementare devono aver insegnato con successo in una scuola.
Per l’insegnamento tecnico: 1. avere acquisito una formazione completa in una scuola tecnica superiore o in un politecnico; nel caso di professioni non incluse nell’insegnamento di una STS o in casi particolari, aver sostenuto con successo gli esami professionali superiori (diploma di maestria federale) o l’esame di una scuola tecnica; 2. avere almeno due anni d’esperienza professionale come ingegnere STS, come titolare della maestria federale o come tecnico; 3. avere almeno 24 anni; 4. avere insegnato in una scuola professionale.
I candidati devono inoltre dar prova delle loro attitudini pedagogiche in una lezione di prova ad una classe di apprendisti ed in un colloquio d’ammissione. Tali accertamenti avvengono in collaborazione con i Cantoni.
La direzione dell’Istituto può chiedere referenze ed ordinare altri accertamenti.
I maestri ausiliari per l’insegnamento generale sono formati in corsi preparatori. Vi sono ammessi soltanto i candidati in possesso di una patente per l’insegnamento elementare o di un attestato di maturità.
I maestri ausiliari per l’insegnamento tecnico sono formati in corsi d’introduzione pedagogica.
Il direttore dell’Istituto decide in merito all’ammissione dei candidati ed ai casi eccezionali riguardanti la formazione precedente.
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Originaria sez.2.
Art. 5 Esclusione
Il direttore dell’Istituto decide in merito all’esclusione di un candidato da un ciclo di studio o da un corso se l’interessato dimostra chiaramente di non possedere il carattere o le attitudini pedagogiche o tecniche necessarie.
Il candidato escluso che si ripresenta sottostà nuovamente alla procedura d’ammissione.
Sezione 2 Esame e diploma11
Art. 6 Ammissione all’esame
È ammesso all’esame di diploma chi ha compiuto i cicli di studio corrispondenti alla formazione di base rispettando il regolamento delle assenze.
Art. 7 Esame
Scopo dell’esame teorico è principalmente di determinare il grado di riflessione personale e di capacità di giudizio del candidato.
Scopo dell’esame pratico è di determinare l’attitudine all’insegnamento del futuro maestro professionale. Esso comprende due o tre valutazioni dell’insegnamento, di cui almeno una lezione d’esame, impartito a classi d’apprendisti.
Il Dipartimento stabilisce le materie d’esame dopo aver consultato il Consiglio dell’Istituto.
Art. 8 Svolgimento dell’esame
Il direttore dell’Istituto emana le istruzioni necessarie alla preparazione, all’organizzazione ed alla correzione degli esami scritti, nonchè alla preparazione, all’organizzazione ed alla valutazione delle lezioni d’esame.
L’Istituto organizza e dirige le sessioni d’esame.
Il direttore dell’Istituto stabilisce il piano d’esame e lo sottopone per approvazione al presidente della commissione d’esame.
Hanno accesso agli esami i membri degli organi d’esame, il direttore dell’Istituto ed i suoi collaboratori. Il presidente della commissione d’esame può autorizzare la presenza di altre persone. L’insegnante titolare della classe d’apprendisti in questione è autorizzato a presenziare alla lezione d’esame.
Art. 9 Organi d’esame
Sono organi d’esame: la commissione d’esame, gli esaminatori e gli esperti.
Su proposta dell’Istituto, l’Ufficio federale nomina la commissione d’esame. Essa comprende nove membri al massimo, di cui almeno due membri del Consiglio del-
Originaria sez. 3.
l’Istituto. Il direttore dell’Istituto partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione d’esame. La commissione d’esame costituisce sottocommissioni incaricate della sorveglianza degli esami nelle diverse regioni linguistiche.
Di regola, il docente della materia in questione funge da esaminatore.
La commissione d’esame può far capo ad esperti straordinari.
Gli esperti e i membri della commissione d’esame con cui lo studente abbia un rapporto di dipendenza o un vincolo di parentela fino al 3° grado compreso devono ricusarsi.
Art. 10 Compiti della commissione d’esame
La commissione d’esame decide quanto all’ammissione all’esame di diploma (art.
6) e sorveglia gli esami. Su proposta degli esaminatori e degli esperti, assegna le note d’esame e decide quanto al rilascio del
Nei casi limite, la commissione può differire la decisione relativa al rilascio del diploma e sottoporre i lavori scritti ad uno o più altri esperti.
Art. 11 Organizzazione della commissione d’esame
Su proposta del direttore dell’Istituto, l’Ufficio federale designa il presidente ed il vicepresidente della commissione d’esame.
L’Istituto assicura il segretariato della commissione d’esame.
Per principio, tutte le decisioni sono prese per voto palese. Si procede allo scrutinio segreto soltanto su richiesta di un membro della commissione. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi. Il presidente partecipa al voto, ed in caso di parità il suo voto decide. Le decisioni sono verbalizzate. Il processo verbale è trasmesso ai membri della commissione d’esame, al direttore dell’Ufficio federale ed al direttore dell’Istituto.
Ove occorra, il presidente o, in caso d’impedimento, il vicepresidente convoca la commissione d’esame. Il direttore dell’Istituto può chiedere la convocazione della commissione. La convocazione, corredata dell’ordine del giorno, deve pervenire ai membri della commissione almeno 14 giorni prima della seduta.
Art. 12 Diploma e certificati
È autorizzato a portare il titolo di «maestro professionale con diploma federale», chiunque abbia superato con successo l’esame per il diploma di maestro professionale. Il diploma è firmato dal direttore dell’Ufficio federale, nonché dal presidente o dal vicepresidente della commissione d’esame.
Lo studente che ha superato l’esame riceve inoltre un certificato d’esame sul quale figurano le note ottenute nelle diverse materie.
Chi ha lasciato prematuramente l’istituto o non ha superato l’esame riceve dal direttore dell’Istituto un certificato di frequenza.
Art. 13 Note
Le prestazioni degli esami sono apprezzate con le note da1 a 6. Il 4 e le note superiori designano risultati sufficienti; le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti. Le note intere significano: nota 6 = molto bene nota 4 = sufficiente nota 3 = debole nota 2 = molto debole nota 1 = nullo
Il risultato dell’esame è indicato in una nota globale. Questa si ottiene facendo la media delle note ottenute in tutte le materie d’esame ed arrotondando fino al decimale.
L’esame è superato se la nota dell’esame pratico è sufficiente, la media generale non è inferiore a 4,0 ed il candidato non ha ottenuto alcuna nota inferiore a2, non più di una nota inferiore a 3 o non più di due note insufficienti.
Chi non ha superato l’esame può rifarlo ma non prima di un anno dal primo tentativo. In tal caso l’esame verterà soltanto sulle materie per le quali il candidato non ha ottenuto la nota 4,5 nel primo esame. Il candidato può chiedere di ripetere l’esame per la seconda ed ultima volta, non prima di un anno dall’ultimo esame. La seconda ripetizione dell’esame verterà su tutte le materie della prima.
Il direttore dell’Istituto può dispensare da un esame scritto il candidato che prova di aver già sostenuto con successo un esame universitario equivalente nella materia in questione. Nel calcolo della media globale non si terrà conto di questa materia.
Art. 14 Incartamento d’esame
L’Istituto conserva per tre anni gli incartamenti d’esame, poi li distrugge.
I candidati possono consultare i loro lavori d’esame, presso il segretariato dell’Istituto, entro trenta giorni dalla comunicazione delle note.
Sezione 3 Ordinamento disciplinare12
Art. 15 Diritto disciplinare
Scopo del diritto disciplinare è di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituto.
Commette mancanza disciplinare lo studente o partecipante ai corsi, agli esami o ad altre manifestazioni dell’Istituto che:
Originaria sez. 4.
ostacola o disturba gravemente gli organi dell’Istituto, i membri del corpo insegnante, il personale, gli studenti o i partecipanti ai corsi nell’esercizio delle loro attività all’Istituto;
disturba le manifestazioni dell’Istituto;
infrange il regolamento delle assenza;
agisce in modo disonesto durante prove scritte od esami.
Art. 16 Misure disciplinari
Sono misure disciplinari:
l’ammonimento;
l’ammonimento con comminatoria di esclusione;
l’esclusione definitiva dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto.
Fatti salvi i casi particolarmente gravi, l’esclusione può essere pronunciata soltanto se l’interessato ha già ricevuto un ammonimento ed una comminatoria di esclusione. Sono motivi d’esclusione:
il comportamento disonesto durante lavori scritti ed esami;
le vie di fatto nell’area dell’Istituto;
altre gravi mancanze disciplinari.
I casi di comportamento disonesto in sede d’esame sono immediatamente comunicati al direttore dell’Istituto.
A prescindere dall’ammonimento, giusta il capoverso1 lettera a, le misure disciplinari sono comunicate al Dipartimento, competente in materia di formazione professionale, del Cantone che ha iscritto l’interessato ai cicli di studio o ai corsi.
Il perseguimento di una mancanza disciplinare si prescrive in sei mesi dal giorno del comportamento colpevole. La prescrizione è interrotta da qualsiasi provvedimento d’inchiesta deciso dall’Istituto, ma il perseguimento è prescritto in ogni caso se non è presa alcuna decisione entro dodici mesi dall’inizio dell’inchiesta.
Nessuna misura disciplinare può essere presa nei confronti dell’interessato se per lo stesso caso è già in corso un procedimento penale, sempre che il mantenimento dell’ordine nell’Istituto non richieda misure disciplinari immediate o successive.
Art. 17 Autorità e procedimento disciplinari
Sono autorità disciplinari:
il direttore dell’Istituto;
il presidente del Consiglio dell’Istituto;
il Consiglio dell’Istituto.
Il direttore dell’Istituto decide quanto all’apertura di un procedimento disciplinare.
A tal fine allestisce un rapporto d’inchiesta che trasmette al presidente del Consiglio dell’Istituto. Questi può decidere altri provvedimenti d’inchiesta o probatoi.
Il direttore dell’Istituto può pronunciare l’ammonimento. Il presidente del Consiglio dell’Istituto è competente per pronunciare l’ammonimento con comminatoria di esclusione. Spetta al Consiglio dell’Istituto pronunciare l’esclusione definitiva dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto.
L’incolpato ha il diritto di:
consultare l’incartamento;
essere citato e interrogato;
difendersi da solo o farsi assistere da un patrocinatore che non deve essere necessariamente abilitato all’avvocatura.
La decisione relativa ad una misura disciplinare dev’essere notificata per scritto, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.
Sezione 4 Ricorsi13
Art. 18 Ricorso contro le decisioni concernenti l’ammissione e l’esclusione, nonché l’esame ed il rilascio del diploma
Le decisioni degli organi dell’Istituto concernenti la non ammissione o l’esclusione da manifestazioni, corsi ed esami dell’Istituto, come pure le decisioni della commissione d’esame relative al rifiuto di rilasciare un diploma possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio federale entro trenta giorni dalla notificazione.
La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Commissione di ricorso DFE.14
Non si può ricorrere in caso d’esame superato (art. 13 cpv. 3).
Art. 19 Ricorso contro decisioni disciplinari
L’interessato può impugnare le decisioni disciplinari del direttore dell’Istituto con ricorso all’Ufficio federale entro trenta giorni dalla notificazione.
L’interessato può impugnare le decisioni prese su ricorso dell’Ufficio federale e le decisioni disciplinari dell’Istituto e del suo presidente con ricorso alla Commissione di ricorso DFE.15
Originaria sez. 5.
Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31).
Se il ricorso è respinto, i costi del procedimento (tasse di decisione e di cancelleria) sono addossati al ricorrente.
Capitolo 3:16 Emolumenti e proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo e fondi di terzi
Sezione 1 Emolumenti
Art. 19a Obbligo di pagare gli emolumenti
Chiunque richieda una prestazione dell’Istituto ai sensi dell’articolo 3a lettera e deve pagare un emolumento.
Chiunque partecipi a corsi di perfezionamento per il corpo insegnante senza avere lo statuto di maestro di scuola professionale e chiunque frequenti corsi di formazione continua generale deve pagare una tassa d’iscrizione.
Art. 19b Calcolo degli emolumenti
L’Istituto calcola gli emolumenti in base ai pertinenti oneri. Sono determinanti i costi effettivi dell’Istituto.
Art. 19c Condono degli emolumenti
L’Istituto può condonare, completamente o in parte, gli emolumenti se:
la realizzazione di una prestazione riveste un interesse particolare per lo stesso; o
gli oneri causati dalla prestazione sono esigui.
Art. 19d Acconto
L’Istituto può chiedere un acconto alla persona tenuta a pagare gli emolumenti.
Art. 19e Scadenza
L’emolumento è esigibile con la notifica della fattura alla persona soggetta al pagamento.
Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla notifica della fattura.
Art. 19f Prescrizione
Il credito dell’emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla notifica della fattura.
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).
Art. 19g Ricorsi contro le decisioni relative agli emolumenti
Contro le decisioni dell’Istituto relative agli emolumenti può essere interposto ricorso presso l’Ufficio entro un termine di 30 giorni.
Sezione 2 Proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo e fondi di terzi
Art. 19h
Con il consenso dell’Amministrazione federale delle finanze e d’intesa con il Controllo federale delle finanze l’Istituto può, in singoli casi, registrare su un conto del bilancio separato dal conto finanziario i mezzi finanziari per mandati di ricerca e di sviluppo nonché i fondi provenienti da versamenti di terzi. Il conteggio del conto del bilancio avviene al termine del mandato.
Il 10 per cento dei proventi dei mandati di ricerca e di sviluppo registrati sui conti del bilancio deve essere versato sul conto dello Stato quale indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture.
Non sono versate indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture se i fondi provengono da mandati di istituzioni per il promovimento della ricerca, nonché da progetti di ricerca e di sviluppo con terzi, che rivestono un interesse preponderante per l’Istituto.
L’Istituto utilizza per i propri progetti di ricerca e di sviluppo la somma rimanente, dopo la copertura delle spese e, se del caso, dopo deduzione delle indennità per l’utilizzazione delle infrastrutture.
Capitolo 4 Disposizioni finali17
Art. 20 Abrogazione
Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 197218 concernente la creazione dell’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale è abrogato.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1983.
Originaria sez. 6.
[RU 1972 749]