0.211.230.02
Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori
Conchiusa a La Haye il 25 ottobre 1980 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19832 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 ottobre 1983 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984 (Stato 1° aprile 2008)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Profondamente convinti che l’interesse del minore è d’importanza primaria per ogni questione relativa alla sua custodia, Desiderosi di proteggere il minore, sul piano internazionale, contro gli effetti nocivi di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti, di stabilire procedure che garantiscano il ritorno immediato del minore nello Stato della sua dimora abituale e di assicurare la protezione del diritto di visita, Hanno risolto di concludere una Convenzione a tal fine e convenuto le seguenti disposizioni:
Capo I Campo d’applicazione della Convenzione
Art. 1
La presente Convenzione mira:
ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente;
a far rispettare di fatto negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in uno Stato contraente.
Art. 2
Gli Stati contraenti prendono ogni provvedimento atto ad assicurare, nei limiti del loro territorio, il conseguimento degli obiettivi della Convenzione. A tal fine devono ricorrere alle loro procedure d’urgenza.
RU 1983 1694; FF 1983 I 93
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 1 lett. b del DF del 21 giu. 1983 (RU 1983 1680).
Art. 3
Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:
quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un’istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti.
Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un’attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato.
Art. 4
La Convenzione si applica ad ogni minore avente la dimora abituale in uno Stato contraente immediatamente prima che i diritti di custodia o di visita fossero lesi. Diventa inapplicabile quando il minore compie 16 anni.
Art. 5
A’ sensi della presente Convenzione:
il «diritto di custodia» comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora;
il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore, per un periodo limitato, in un luogo diverso da quello della sua dimora abituale.
Capo II Autorità centrali
Art. 6
Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di soddisfare agli obblighi impostigli dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato in cui vigano diversi ordinamenti giuridici o uno Stato che disponga di organizzazioni territoriali autonome è libero di designare più di un’Autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale dei poteri di ognuna di queste Autorità. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’Autorità centrale cui possono essere indirizzate le istanze affinché siano trasmesse all’Autorità centrale competente in seno a tale Stato.
Art. 7
Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro rispettivi Stati, per assicurare il ritorno immediato dei minori e realizzare gli altri obiettivi della presente Convenzione. In particolare, sia direttamente, sia con l’ausilio di qualsiasi intermediario, devono prendere tutti i provvedimenti atti a:
localizzare il minore trasferito o trattenuto illecitamente;
prevenire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi per le parti interessate prendendo o facendo prendere provvedimenti provvisori;
assicurare la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole;
scambiare, se opportuno, informazioni relative alla situazione sociale del minore;
fornire informazioni generali, riguardanti il diritto del loro Stato, relative all’applicazione della Convenzione;
avviare un procedimento giudiziario o amministrativo, o favorirne l’apertura, al fine di ottenere il ritorno del minore e, se del caso, di permettere il disciplinamento o l’esercizio effettivo del diritto di visita;
concedere o facilitare, se del caso, l’ottenimento del patrocinio giudiziario e giuridico, compresa la partecipazione di un avvocato;
assicurare sul piano amministrativo, se necessario ed opportuno, il ritorno senza pericolo del minore;
mantenere reciproche informazioni sul funzionamento della Convenzione ed eliminare, per quanto possibile, eventuali ostacoli sorti al momento della sua applicazione.
Capo III Ritorno del minore
Art. 8
La persona, l’istituzione o l’ente che sostenga che un minore sia stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di custodia può adire sia l’Autorità centrale della dimora abituale del minore, sia quella di qualsiasi altro Stato contraente, purché queste prestino la loro assistenza per assicurare il ritorno del minore. L’istanza deve contenere:
informazioni riguardanti l’identità dell’instante, del minore e della persona che si sostiene abbia portato via o trattenuto il minore;
la data di nascita del minore, se è possibile procurarsela;
i motivi su cui si fonda l’instante per esigere il ritorno del minore;
tutte le informazioni disponibili riguardanti la localizzazione del minore e l’identità della persona con cui si presume che il minore si trovi.
L’istanza può essere corredata o completata da:
una copia autenticata di qualsiasi decisione o accordo utili;
un attestato o una dichiarazione asseverata, riguardante il diritto dello Stato in materia, promanante dall’Autorità centrale, o da un’altra autorità competente dello Stato della dimora abituale, o da una persona qualificata;
qualsiasi altro documento utile.
Art. 9
L’Autorità centrale adita con un’istanza in virtù dell’articolo 8, qualora abbia motivo di credere che il minore si trovi in un altro Stato contraente, trasmette l’istanza direttamente e senza indugio all’Autorità centrale di questo Stato e ne informa l’Autorità centrale richiedente o, se del caso, l’instante.
Art. 10
L’Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prende o fa prendere ogni provvedimento atto ad assicurarne la consegna volontaria.
Art. 11
Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d’urgenza al fine del ritorno del minore. Qualora l’autorità giudiziaria o amministrativa adita non abbia statuito entro sei settimane, l’instante o l’Autorità centrale dello Stato richiesto può, di sua iniziativa o su domanda dell’Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedere una dichiarazione sui motivi del ritardo. Se la risposta è ricevuta dall’Autorità centrale dello Stato richiesto, quest’ultima deve trasmetterla all’Autorità centrale dello Stato richiedente o, se del caso, all’istante.
Art. 12
L’Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l’articolo3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell’istanza innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore. L’autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell’anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
L’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l’istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato.
Art. 13
Nonostante il disposto del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che vi si oppone accerti:
che la persona, l’istituzione o l’ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure
che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un’età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione. Nell’apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall’Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui.
Art. 14
Per accertare se vi sia trasferimento o mancato ritorno illecito a’ sensi dell’articolo3, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente del diritto e delle decisioni giudiziarie o amministrative riconosciute formalmente o no nello Stato della dimora abituale del minore, senza far capo alle procedure specifiche sulla prova di questo diritto o per la delibazione delle decisioni estere che fossero altrimenti applicabili.
Art. 15
Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente possono, prima di ordinare il ritorno del minore, chiedere all’instante di produrre una decisione o un attestato promanante dalle autorità dello Stato della dimora abituale del minore e accertante che il trasferimento o il mancato ritorno era illecito a’ sensi dell’articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato si possa ottenere nello Stato in questione. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono l’instante, per quanto possibile, nell’ottenimento di tale decisione o attestato.
Art. 16
Le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto, dopo essere state informate del suo trasferimento illecito o del suo mancato ritorno a norma dell’articolo3, non possono statuire nel merito del diritto di custodia finché non sia accertato l’inadempimento delle condizioni della presente Convenzione per la restituzione del minore, ovvero finché non sia trascorso un periodo ragionevole senza che sia stata presentata un’istanza in applicazione della Convenzione.
Art. 17
Il mero fatto che una decisione riguardante la custodia sia stata presa o possa essere delibata nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto di restituire il minore secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ma le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione i motivi di questa decisione che ricadessero nell’ambito dell’applicazione della Convenzione.
Art. 18
Le disposizioni del presente capo non restringono il potere dell’autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare, in qualunque momento, il ritorno del minore.
Art. 19
Una decisione sul ritorno del minore presa nell’ambito della Convenzione non tange la sostanza del diritto di custodia.
Art. 20
Il ritorno del minore conformemente al disposto dell’articolo 12 può essere rifiutato qualora non fosse permesso dai principi fondamentali dello Stato richiesto sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Capo IV Diritto di visita
Art. 21
L’istanza volta al disciplinamento o alla protezione dell’esercizio effettivo di un diritto di visita può essere rivolta all’Autorità centrale di uno Stato contraente alle stesse modalità di un’istanza volta al ritorno del minore. Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 7 per assicurare il pacifico esercizio del diritto di visita e l’adempimento di qualsiasi condizione cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto e affinché siano rimossi, per quanto possibile, gli ostacoli atti a frapporvisi. Le Autorità centrali, direttamente o con l’ausilio di intermediari, possono avviare o favorire un procedimento legale al fine di disciplinare o proteggere il diritto di visita e le condizioni cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto.
Capo V Disposizioni generali
Art. 22
Per garantire il pagamento di spese e ripetibili nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi considerati dalla Convenzione non si può imporre alcuna cauzione né alcun deposito, indipendentemente dalla loro denominazione.
Art. 23
Nell’ambito della Convenzione non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità simile.
Art. 24
Ogni istanza, comunicazione o altro documento sono spediti in lingua originale all’Autorità centrale dello Stato richiesto, corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato, ovvero, qualora la traduzione sia difficilmente eseguibile, di una traduzione in francese o inglese. Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può opporsi all’uso sia del francese sia dell’inglese in ogni istanza, comunicazione o altro documento rivolti alla propria Autorità centrale.
Art. 25
I cittadini di uno Stato contraente e le persone che vi dimorano abitualmente hanno diritto, per quanto concerne l’applicazione della Convenzione, al patrocinio giudiziario e giuridico in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni di cui godrebbero se fossero essi stessi cittadini di quest’altro Stato e vi dimorassero abitualmente.
Art. 26
Ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell’applicazione della Convenzione. L’Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione. Segnatamente, non possono pretendere dall’instante il pagamento delle spese processuali e ripetibili o, eventualmente, delle spese dovute alla partecipazione di un avvocato. Nondimeno possono chiedere il pagamento delle spese insorte o che potrebbero insorgere per le operazioni connesse con il ritorno del minore. Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può dichiarare d’essere tenuto al pagamento delle spese di cui al capoverso precedente, dovute alla partecipazione di un avvocato o di un consulente giuridico, ovvero delle spese giudiziarie, solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di patrocinio giudiziario e giuridico.
L’autorità giudiziaria o amministrativa, ordinando il ritorno del minore o statuendo sul diritto di visita nell’ambito della Convenzione, può, se del caso, accollare tutte le spese necessarie sostenute dall’instante o da altri in suo nome, segnatamente le spese di viaggio, di rappresentanza giudiziaria dell’attore e di ritorno del minore, come pure tutte le spese e gli esbordi sostenuti per localizzare il minore, alla persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l’esercizio del diritto di visita.
Art. 27
Qualora l’inadempimento delle condizioni poste dalla Convenzione, ovvero l’infondatezza dell’istanza risultino manifesti, l’Autorità centrale non tenuta ad accettare l’istanza. In tal caso, essa informa immediatamente l’instante delle proprie ragioni o, all’occorrenza, l’Autorità centrale che le ha trasmesso l’istanza.
Art. 28
L’Autorità centrale può esigere che l’istanza sia corredata di un’autorizzazione scritta che le conferisca la facoltà di agire per conto dell’instante, ovvero di designare un rappresentante legittimato ad agire in suo nome.
Art. 29
La Convenzione non impedisce alla persona, all’istituzione o all’ente, che fa valere una violazione del diritto di custodia o di visita a’ sensi degli articoli3 o 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati contraenti, in applicazione o no delle disposizioni della Convenzione.
Art. 30
Ogni istanza sottoposta all’Autorità centrale o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione ad essa allegata o fornita da un’Autorità centrale, sono ricevibili innanzi ai tribunali o alle autorità amministrative degli Stati contraenti.
Art. 31
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili in unità territoriali diverse:
qualsiasi riferimento alla dimora abituale in questo Stato concerne la dimora abituale in una unità territoriale di questo Stato;
qualsiasi riferimento alla legge dello Stato della dimora abituale concerne la legge dell’unità territoriale in cui il minore ha la dimora abituale.
Art. 32
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne l’ordinamento giuridico designato dal diritto del medesimo.
Art. 33
Uno Stato in cui diverse unità territoriali hanno norme giuridiche proprie in materia di custodia di minori non è tenuto ad applicare la Convenzione qualora non lo fosse uno Stato a ordinamento giuridico unitario.
Art. 34
La presente Convenzione, nel suo campo di applicazione per materia, prevale sulla Convenzione del 5 ottobre 19613 riguardante la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, fra gli Stati Parti alle due Convenzioni. Peraltro, la presente Convenzione non impedisce di avvalersi di un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, come pure del diritto non convenzionato dello Stato richiesto, per ottenere il ritorno di un minore trasferito o trattenuto illecitamente, ovvero per disciplinare il diritto di visita.
Art. 35
La Convenzione si applica fra gli Stati contraenti soltanto in caso di rapimento o di mancato ritorno illecito avvenuti dopo la sua entrata in vigore in questi Stati. Se una dichiarazione è stata fatta conformemente agli articoli 39 o 40, il riferimento, di cui al capoverso precedente, ad uno Stato contraente, indica la o le unità territoriali cui la Convenzione si applica.
Art. 36
La Convenzione non impedisce affatto a due o più Stati contraenti, che volessero limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di convenire fra loro la deroga a quelle fra le sue disposizioni che possono implicare tali restrizioni.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 37
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 38
Ogni altro Stato può aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione è depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del suo strumento di adesione. L’adesione ha effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla. Tale dichiarazione deve essere fatta anche da ogni Stato membro che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione dopo l’adesione. Questa dichiarazione è depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, che, per via diplomatica, ne invia copia certificata conforme ad ogni Stato contraente. La Convenzione entra in vigore fra lo Stato aderente e lo Stato che ha dichiarato di accettarne l’adesione il primo giorno del terze mese civile dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.
Art. 39
Ogni Stato, all’atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che la Convenzione si estende all’insieme dei territori ch’esso rappresenta sul piano internazionale, ovvero ad uno o a diversi di essi. Questa dichiarazione ha effetto al momento della sua entrata in vigore per questo Stato. Questa dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 40
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi per le materie disciplinate dalla presente Convenzione può all’atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali, ovvero soltanto ad una o a diverse di esse, e può in qualunque momento modificare questa dichiarazione facendone una nuova. Queste dichiarazioni son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente le unità territoriali cui la Convenzione si applica.
Art. 41
Qualora uno Stato contraente abbia un sistema di governo per cui i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre sue autorità, la firma, ratificazione, accettazione o approvazione della Convenzione, ovvero l’adesione a quest’ultima, o una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 40, non implica conseguenze circa la divisione interna dei poteri in questo Stato.
Art. 42
Ogni Stato contraente può, al più tardi all’atto della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, ovvero al momento di una dichiarazione fatta in virtù degli articoli 39 o 40, avvalersi sia di una, sia di entrambe le riserve previste negli articoli 24 e 26 capoverso3. Non sono ammesse altre riserve. Ogni Stato può, in qualunque momento, ritirare una riserva; il ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri del Reno dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese civile dopo la notificazione di cui al capoverso precedente.
Art. 43
La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione previsto dagli articoli 37 e 38. Inoltre, la Convenzione entra in vigore: 1. per ogni Stato che la ratifichi, la accetti, la approvi o vi aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; 2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa conformemente agli articoli 39 o 40, il primo giorno del terzo mese civile dopo la notificazione indicata in questi articoli.
Art. 44
La Convenzione ha una durata di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, conformemente all’articolo 43 capoverso 1, anche per gli Stati che l’abbiano ratificata, accettata o approvata o vi abbiano aderito successivamente. La Convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque anni, salvo denunzia. La denunzia è notificata almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Può limitarsi ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione. La denunzia ha effetto soltanto nei confronti dello Stato che l’ha notificata. La Convenzione permane in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 45
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifica agli Stati Membri della Conferenza, nonché agli Stati che hanno aderito conformemente al disposto dell’articolo 38: 1. le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 37; 2. le adesioni di cui all’articolo 38; 3. la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente al disposto dell’articolo 43; 4. le estensioni indicate nell’articolo 39; 5. le dichiarazioni menzionate negli articoli 38 e 40; 6. le riserve previste negli articoli 24 e 26 capoverso3 e il ritiro delle riserve previsto nell’articolo 42; 7. le denunzie indicate nell’articolo 44.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aja, il 25 ottobre 1980, in francese e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui sarà consegnata, per via diplomatica, una copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Quattordicesima sessione.
(Seguono le firme) Appendice Richiesta in vista del ritorno Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori Autorità centrale richiedente Autorità richiesta o richiedente Concerne il minore che compirà 16 anni il 19 Nota: Le seguenti rubriche devono essere compilate nel modo più completo possibile. I. Identità del minore e dei genitori
Minore cognome e nomi dimora abituale prima del rapimento connotati ed eventualmente fotografia (vedi allegati)
Genitori 2.1 Madre: cognome e nomi cittadinanza dimora abituale 2.2 Padre: cognome e nomi cittadinanza dimora abituale 2.3 Data e luogo del matrimonio II. Parte richiedente: persona o istituzione (che esercitava di fatto la custodia prima del rapimento)
cognome e nomi cittadinanza (se persona fisica) professione (se persona fisica) indirizzo relazione col minore nome e indirizzo del consulente giuridico III. Luogo in cui dovrebbe trovarsi il minore 4.1 Informazioni riguardanti la persona che si sostiene abbia rapito o trattenuto il minore cognome e nomi ultima dimora nota connotati ed eventualmente fotografia (vedi allegati) 4.2 Indirizzo del minore 4.3 Altre persone che possono che possono fornire altre informazioni atte a localizzare il minore IV. Momento, luogo, data e circostanze del trasferimento o del mancato ritorno illeciti V. Motivi di fatto o di diritto che giustificano la richiesta VI. Procedimenti civili in corso VII. Il minore dev’essere consegnato a
cognome e nomi indirizzo telefono
accomodamenti proposti per il ritorno VIII. Altre osservazioni IX. Enumerazione dei documenti prodotti4 Fatto a il Firma o sigillo dell’Autorità centrale richiedente o del richiedente
P. es. copia certificata conforme di una decisione o di un accordo riguardo alla custodia o al diritto di visita; certificato d’uso o dichiarazione asseverata riguardo alla legge applicabile; informazione sulla situazione sociale del minore; procura conferita all’Autorità centrale.
Elenco delle autorità centrali incaricate di soddisfare agli obblighi imposti dalla Convenzione conformemente all’articolo 65 Svizzera L’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Gli elenchi integrali, in francese e in inglese, delle autorità centrali degli Stati parti alla Conv., possono essere consultati nel sito internet della Conferenza dell’Aja: http://www.hcch.net/e/authorities/caabduct.html (RU 2003 3781).
Campo d’applicazione il 1° aprile 20086 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Argentina 19 marzo 1991 1° giugno 1991 Australia* 29 ottobre 1986 1° gennaio 1987 Austria 14 luglio 1988 1° ottobre 1988 Bahamas* a 1° ottobre 1993 A 1° ottobre 1994 Belarus* a 12 gennaio 1998 A 1° febbraio 2001 Belgio 9 febbraio 1999 1° maggio 1999 Belize* a 22 giugno 1989 A 1° settembre 1992 Bosnia e Erzegovina 1° ottobre 1993 S 6 marzo 1992 Brasile* a 19 ottobre 1999 A 1° novembre 2003 Bulgaria* a 20 maggio 2003 A 1° marzo 2005 Burkina Fasoa 25 maggio 1992 A 1° ottobre 1994 Canada* 2 giugno 1983 1° dicembre 1983 Ceca, Repubblica* 15 dicembre 1997 1° marzo 1998 Cile* a 23 febbraio 1994 A 1° ottobre 1994 Cina* Hong Kong* 16 giugno 1997 1° settembre 1997 Macao* 26 novembre 1999 20 dicembre 1999 Ciproa 4 novembre 1994 A 1° maggio 1997 Colombiaa 13 dicembre 1995 A 1° maggio 1997 Costa Ricaa 9 novembre 1998 A 1° febbraio 2001 Croazia 23 aprile 1993 S 1° dicembre 1991 Danimarca* 17 aprile 1991 1° luglio 1991 Dominicana, Repubblicaa 11 agosto 2004 A 1° aprile 2008 Ecuadora 22 gennaio 1992 A 1° settembre 1992 Estonia* a 18 aprile 2001 A 1° novembre 2003 Figia 16 marzo 1999 1° novembre 2003 Finlandia* 25 maggio
1994 1° agosto 1994 Francia* 16 settembre 1982 1° dicembre 1983 Georgiaa 24 luglio 1997 A 1° novembre 2003 Germania* 27 settembre 1990 1° dicembre 1990 Grecia* 19 marzo 1993 1° giugno 1993 Guatemala* a 6 febbraio 2002 A 1° novembre 2003 Honduras* a 20 dicembre 1993 A 1° ottobre 1994 Irlanda 16 luglio 1991 1° ottobre 1991 Islanda* a 14 agosto 1996 A 1° maggio 1997 Israele* 4 settembre 1991 1° dicembre 1991 Italia 22 febbraio 1995 1° maggio 1995 Lettonia* a 15 novembre 2001 A 1° novembre 2003 Lituania* a 5 giugno 2002 A 1° marzo 2005
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Lussemburgo* 8 ottobre 1986 1° gennaio 1987 Macedonia 23 settembre 1993 S 1° dicembre 1991 Maltaa 26 ottobre 1999 A 1° febbraio 2001 Maurizio* a 23 marzo 1993 A 1° ottobre 1994 Messicoa 20 giugno 1991 A 1° settembre 1992 Moldova* a 10 aprile 1998 A 1° marzo 2005 Monaco* a 12 novembre 1992 A 1° ottobre 1994 Montenegro 1° marzo 2007 S 3 giugno 2006 Nicaraguaa 14 dicembre 2000 A 1° aprile 2008 Norvegia* 9 gennaio 1989 1° aprile 1989 Nuova Zelanda* a 31 maggio 1991 A 1° settembre 1992 Paesi Bassi* 12 giugno 1990 1° settembre 1990 Panama* a 2 febbraio 1994 A 1° ottobre 1994 Paraguay a 13 maggio 1998 A 1° novembre 2003 Perù a 28 maggio 2001 A 1° agosto 2001 Polonia* a 10 agosto 1992 A 1° ottobre 1994 Portogallo 29 settembre 1983 1° dicembre 1983 Regno Unito* 20 maggio 1986 1° agosto 1986 Anguilla 13 giugno 2007 1° settembre 2007 Bermuda 21 dicembre 1998 1° marzo 1999 Isola di Man 28 giugno 1991 1° settembre 1991 Isole Caimane 8 maggio 1998 1° agosto 1998 Isole Falkland* 26 marzo 1998 1° giugno 1998 Jersey 19 dicembre 2005 1° marzo 2006 Montserrat 10 dicembre 1998 1° marzo 1999 Romaniaa 20 novembre 1992 A 1° ottobre 1994 Saint Kitts e Nevis* a 31 maggio 1994 A 1° maggio 1997 San Marino* 14 dicembre 2006 A 1° aprile 2008 Serbia 26 aprile 2001 S
1° dicembre 1991 Slovacchia* 7 novembre 2000 1° febbraio 2001 Sloveniaa 22 marzo 1994 A 1° ottobre 1994 Spagna 16 giugno 1987 1° settembre 1987 Sri Lanka* a 28 settembre 2001 A 1° novembre 2003 Stati Uniti* 29 aprile 1988 1° luglio 1988 Sudafrica* a 8 luglio 1997 A 1° agosto 1998 Svezia* 22 marzo 1989 1° giugno 1989 Svizzera 11 ottobre 1983 1° gennaio 1984 Thailandia* a 14 agosto 2002 A 1° novembre 2003 Turchia* 31 maggio 2000 1° agosto 2000 Turkmenistana 29 dicembre 1997 A 1° febbraio 2001 Ucraina 2 giugno 2006 A 1° settembre 2006 Ungheriaa 7 aprile 1986 A 1° settembre 1992 Uruguaya 16 novembre 1999 A 1° febbraio 2001 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Uzbekistan* a 31 maggio 1999 A 1° febbraio 2001 Venezuela* 16 ottobre 1996 1° gennaio 1997 Zimbabwe* a 4 aprile 1995 A 1° maggio 1997 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a In virtù dell’art. 38, l’adesione ha effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla.Una tavola riassuntiva delle date di entrata in vigore della Conv. nelle relazioni tra i singoli Stati partecipanti può essere consultata nel sito Internet della Conferenza dell’Aja