Fonte

857.5

Legge federale sui consultori di gravidanza

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34quinquies e 64bis della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 19792 e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 19803 su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l'interruzione della gravidanza, decreta:

Art. 1 Consultori

In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all'aiuto.

Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un'interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest'ultima.

I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l'istituzione e l'esercizio.

I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l'aiuto necessario.

Art. 2 Segreto d'ufficio e professionale

I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale4. L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075.6

L'obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

RU 1983 2003

[CS 1 3; RU 1972 1509 ediz. franc.]

Nuovo testo giusta il n. II 30 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 3 Disposizioni del Consiglio federale

Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

Art. 4 Referendum, entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19847

DCF del 12 dic. 1983